| Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Kevzara», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  18425/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 gennaio 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° dicembre  al  31  dicembre  2018  e  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Vista la lettera dell'Ufficio misure  di  gestione  del  rischio  2 ottobre  2017  (protocollo  MGR/104764/P,  con  la  quale  e'   stato autorizzato  il  materiale  educazionale  del   prodotto   medicinale «Kevzara» (sarilumab);   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica  (CTS)  di  AIFA  in  data  4-6 febbraio 2019; 
                              Determina: 
   Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     KEVZARA  descritte in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C  (nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Nuove confezioni 
     KEVZARA     codice ATC - principio attivo: L04AC14 - sarilumab;     titolare: Sanofi-Aventis Groupe;     cod. procedura EMEA/H/C/4254/IB/2/G;     GUUE 25 gennaio 2019.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche 
     «Kevzara» in combinazione con metotrexato (MTX) e'  indicato  per il trattamento dell'artrite reumatoide  (AR)  attiva  da  moderata  a severa in pazienti adulti che hanno risposto  in  modo  inadeguato  o sono risultati  intolleranti  a  uno  o  piu'  farmaci  antireumatici modificanti la malattia (DMARDs). «Kevzara» puo' essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al MTX o quando il trattamento con MTX non e' appropriato (vedere paragrafo 5.1).   Modo di somministrazione 
     Il trattamento deve essere avviato  e  supervisionato  da  medici specialisti  con  esperienza  nella  diagnosi   e   nel   trattamento dell'artrite reumatoide. Ai  pazienti  trattati  con  «Kevzara»  deve essere consegnata la scheda di avvertenze per il paziente.     Uso sottocutaneo.     Il contenuto totale (1,14  ml)  della  siringa/penna  preriempita deve  essere  somministrato  mediante  iniezione   sottocutanea.   E' necessario effettuare una rotazione dei siti  di  iniezione  (addome, coscia e parte superiore del braccio) a ogni iniezione. «Kevzara» non deve essere  iniettato  in  pelle  dolorante  o  danneggiata,  o  che presenti contusioni o cicatrici.     Il  paziente  puo'  iniettarsi  autonomamente  «Kevzara»,  oppure «Kevzara» puo' essere somministrato  dalla  persona  che  assiste  il paziente, se l'operatore sanitario curante  determina  che  cio'  sia appropriato.  Deve  essere  fornito  l'addestramento  appropriato  ai pazienti e/o alle persone che li assitono  sulla  preparazione  e  la somministrazione di «Kevzara» prima dell'uso. Per ulteriori  dettagli sulla somministrazione  di  questo  prodotto  medicinale,  vedere  il paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/17/1196/009 A.I.C.: 045491091/E In base 32: 1CD8WM;       150 mg - soluzione iniettabile -  uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) - 1,14 ml (131,6 mg/ml) - 1 siringa preriempita;       EU/1/17/1196/010 A.I.C.: 045491103/E In base 32: 1CD8WZ;       200 mg - soluzione iniettabile -  uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) - 1,14 ml (175 mg/ml) - 1 siringa preriempita;       EU/1/17/1196/011 A.I.C.: 045491115/E In base 32: 1CD8XC;       150 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna preriempita (vetro) - 1,14 ml (131,6 mg/ml) - 1 penna preriempita;       EU/1/17/1196/012 A.I.C.: 045491127/E In base 32: 1CD8XR;       200 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna preriempita (vetro) - 1,14 ml (175 mg/ml) - 1 penna preriempita.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio 
     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).   Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio 
     Prima del lancio di «Kevzara» in ogni Stato  membro  il  titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (MAH) deve concordare il contenuto e il formato della scheda di avvertenze per il paziente, incluse le modalita' di comunicazione, le modalita' di  distribuzione e  qualsiasi  altro  aspetto  rilevante,  con  l'Autorita'  nazionale competente.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (MAH) deve assicurare che in ogni Stato membro in cui  e'  commercializzato «Kevzara», tutti i medici che possono prescrivere  «Kevzara»  abbiano accesso alla scheda di avvertenze per il paziente.     La scheda di avvertenze per il paziente deve contenere i seguenti messaggi chiave:       Un messaggio di  avvertenza  per  ogni  medico  che  tratta  il paziente in qualsiasi momento, incluse situazioni di  emergenza,  che il paziente sta usando «Kevzara».       Che il trattamento con «Kevzara» puo' aumentare il  rischio  di infezioni gravi, neutropenia e perforazione intestinale.       Educare  il  paziente  su  segni  o  sintomi   che   potrebbero rappresentare una infezione grave  o  perforazioni  gastrointestinali affinche' si rivolga immediatamente ad un medico.       Informazioni  di  contatto  del  medico   che   ha   prescritto «Kevzara».     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista (RRL).     |  
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