| Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Zubsolv», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  18334/2019).  |  
  |  
 |  
                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 gennaio 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° dicembre  al  31  dicembre  2018  e  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica  (CTS)  di  AIFA  in  data  4-6 febbraio 2019; 
                              Determina: 
   Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     ZUBSOLV  descritte in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C  (nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
|   |                                                               Allegato 
     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Nuove confezioni 
     ZUBSOLV     codice ATC - principio attivo: N07BC - buprenorfina/naloxone;     titolare: Mundipharma Corporation (Ireland) Limited;     cod. procedura EMEA/H/C/4407/IB/1/G;     GUUE 25 gennaio 2019.   Indicazioni terapeutiche 
     Trattamento sostitutivo per dipendenza da farmaci oppioidi, entro un quadro di trattamento clinico medico, sociale  e  psicologico.  Lo scopo del componente naloxone e' scoraggiare l'uso improprio per  via endovenosa.  Il  trattamento  e'  indicato  negli  adulti   e   negli adolescenti di eta' superiore a quindici anni che hanno accettato  di essere trattati per la dipendenza.   Modo di somministrazione 
     Il trattamento deve essere somministrato sotto la supervisione di un  medico  esperto  nella  gestione  di  dipendenza/assuefazione  da oppioidi.     «Zubsolv» non e' intercambiabile con altri  prodotti  a  base  di buprenorfina, in quanto prodotti diversi a base di  questo  principio presentano biodisponibilita' differenti. Pertanto, la dose in mg puo' variare tra i prodotti. Una volta identificata  la  dose  appropriata per un paziente con uno specifico prodotto a  base  di  buprenorfina, tale prodotto non deve essere cambiato con un altro prodotto.     Se un paziente ha cambiato tra prodotti a base di buprenorfina  o prodotti contenenti buprenorfina e naloxone, possono essere necessari aggiustamenti della dose a causa delle  potenziali  differenze  nella biodisponibilita' (vedere paragrafi 4.4 e 5.2).     L'utilizzo di multipli delle  tre  presentazioni  delle  dosi  di «Zubsolv»  piu'  basse  per  sostituire  una  qualsiasi   delle   tre presentazioni delle dosi piu'  alte  (ad  es.  nei  casi  in  cui  le presentazioni  delle  dosi  piu'  alte   non   sono   temporaneamente disponibili) non e' raccomandato (vedere paragrafo 5.2).     Precauzioni che devono essere prese prima del trattamento:       Prima dell'inizio del trattamento, e' necessario considerare il tipo di dipendenza da oppioidi (ad es. se si  tratta  di  oppioidi  a breve  o  a   lunga   durata),   il   tempo   trascorso   dall'ultima somministrazione e il grado di dipendenza.       Per  evitare  di  accelerare  la  sindrome  da  astinenza,   il trattamento con buprenorfina/naloxone  deve  essere  intrapreso  solo quando sono evidenti chiari e obiettivi segni di astinenza  (ad  es., dimostrati da un punteggio che indica astinenza da lieve  a  moderata entita', in  base  alla  scala  clinica  sull'astinenza  da  oppioidi (Clinical Opioid Withdrawal Scale, COWS)).       Per i pazienti con dipendenza da eroina o da oppioidi ad azione breve, la prima dose di  buprenorfina/naloxone  deve  essere  assunta quando compaiono segni di astinenza, ma non meno di sei ore dopo  che il paziente ha assunto l'ultima dose di oppiacei. Per i pazienti  che ricevono metadone, la dose di  metadone  deve  essere  ridotta  a  un massimo  di  30   mg/die   prima   di   iniziare   la   terapia   con buprenorfina/naloxone. La lunga  emivita  del  metadone  deve  essere presa  in  considerazione  quando  si  inizia  il   trattamento   con buprenorfina/naloxone. La prima dose  di  buprenorfina/naloxone  deve essere assunta solo quando compaiono segni di astinenza, ma non  meno di ventiquattro ore dopo che il paziente ha assunto il  metadone  per l'ultima volta. La buprenorfina puo'  far  peggiorare  i  sintomi  di astinenza in pazienti con dipendenza da metadone.       Prima  di  iniziare  la  terapia  sono  raccomandati  test   di funzionalita'  epatica  e  documentazione  dello  stato  dell'epatite virale. I  pazienti  che  risultano  positivi  al  test  dell'epatite virale, che ricevono medicinali concomitanti (vedere  paragrafo  4.5) e/o soffrono di una disfunzione epatica preesistente, sono a  rischio di  lesione  epatica  accelerata.  Il  regolare  monitoraggio   della funzionalita' epatica e' raccomandato (vedere paragrafo 4.4).       I  medici  devono  avvisare  i   pazienti   che   la   via   di somministrazione sublinguale e' l'unica  efficace  e  sicura  via  di somministrazione per questo medicinale  (vedere  paragrafo  4.4).  La compressa deve essere collocata sotto la lingua  fino  alla  completa dissoluzione. I pazienti non devono inghiottire o  consumare  cibo  o bevande fino a quando la compressa non e' completamente dissolta.     In  genere  la  compressa  di  Zubsolv  disgrega  entro  quaranta secondi, tuttavia possono essere necessari 5-10 minuti  affinche'  il paziente possa avvertire una totale scomparsa della  compressa  dalla bocca.     Se sono necessarie piu' compresse, queste possono essere  assunte tutte alla stessa ora oppure suddivise in due  porzioni;  la  seconda porzione deve essere assunta direttamente dopo che la prima  porzione si e' dissolta.     Confezioni autorizzate:       EU/1/17/1233/007 A.I.C.: 045779079/E In base 32: 1CP247;       0,7 mg/0,18 mg - compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 7 compresse;       EU/1/17/1233/008 A.I.C.: 045779081/E In base 32: 1CP249;       0,7 mg/0,18 mg - compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 28 compresse;       EU/1/17/1233/009 A.I.C.: 045779093/E In base 32: 1CP24P;       1,4 mg/0,36 mg - compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 7 compresse;       EU/1/17/1233/010 A.I.C.: 045779105/E In base 32: 1CP251;       1,4 mg/0,36 mg - compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 28 compresse;       EU/1/17/1233/011 A.I.C.: 045779117/E In base 32: 1CP25F;       2,9 mg/0,71 mg - compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 7 compresse;       EU/1/17/1233/012 A.I.C.: 045779129/E In base 32: 1CP25T;       2,9 mg/0,71 mg - compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 28 compresse;       EU/1/17/1233/013 A.I.C.: 045779131/E In base 32: 1CP25V;       5,7 mg/1,4 mg -  compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 7 compresse;       EU/1/17/1233/014 A.I.C.: 045779143/E In base 32: 1CP267;       5,7 mg/1,4 mg -  compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 28 compresse;       EU/1/17/1233/015 A.I.C.: 045779156/E In base 32: 1CP26N;       8,6 mg/2,1 mg -  compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 7 compresse;       EU/1/17/1233/016 A.I.C.: 045779168/E In base 32: 1CP270;       8,6 mg/2,1 mg -  compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 28 compresse;       EU/1/17/1233/017 A.I.C.: 045779170/E In base 32: 1CP272;       11,4 mg/2,9 mg - compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 7 compresse;       EU/1/17/1233/018 A.I.C.: 045779182/E In base 32: 1CP27G;       11,4 mg/2,9 mg - compressa  sublinguale  -  uso  sublinguale  - blister (PVC/OPA/AL/PVC/AL/PET/CONFEZIONATI) - 28 compresse.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio 
     Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica ministeriale a ricalco (RMR).     La  prescrizione   del   medicinale   per   il   trattamento   di disassuefazione  degli  stati  di   tossicodipendenza   deve   essere effettuata nel rispetto di un piano terapeutico  predisposto  da  una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata.     |  
|   |  
 
 | 
 |