| Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Ogivri», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  18325/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 gennaio 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° dicembre  al  31  dicembre  2018  e  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica  (CTS)  di  AIFA  in  data  4-6 febbraio 2019; 
                              Determina: 
   La confezione del seguente medicinale per uso umano biosimilare, di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:     OGIVRI  descritta in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte  integrante  del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012,  n.  189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Il         titolare         dell'A.I.C.         del         farmaco generico/equivalente/biosimilare e' esclusivo responsabile del  pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia brevettuale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C  (nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Biosimilare di nuova autorizzazione 
     OGIVRI;     codice ATC - principio attivo: L01XC03 - trastuzumab;     titolare: Mylan S.A.S.;     cod. procedura EMEA/H/C/4916;     GUUE 25 gennaio 2019.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche.   Carcinoma mammario  Carcinoma mammario metastatico     «Ogivri» e' indicato per il trattamento di  pazienti  adulti  con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:       in  monoterapia  per  il  trattamento  di  pazienti  che  hanno ricevuto  almeno  due   regimi   chemioterapici   per   la   malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali trattamenti;       in associazione al paclitaxel per il  trattamento  di  pazienti che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia metastatica e  per  i  quali  non  e'  indicato  il  trattamento  con antracicline;       in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non  sono  stati  sottoposti  a   chemioterapia   per   la   malattia metastatica;       in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel  trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i  recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.  Carcinoma mammario in fase iniziale     «Ogivri» e' indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:       dopo chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante  o  adiuvante)  e radioterapia (se applicabile) (vedere paragrafo 5.1);       dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;       in associazione  a  chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel  e carboplatino;       in  associazione  a  chemioterapia  neoadiuvante,  seguito   da terapia con «Ogivri» adiuvante, nella  malattia  localmente  avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in  tumori  di  diametro  >  2  cm (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).       «Ogivri»  deve  essere  utilizzato  soltanto  in  pazienti  con carcinoma  mammario  metastatico  o  EBC  i  cui  tumori   presentano iperespressione  di  HER2  o  amplificazione  del  gene   HER2   come determinato mediante un test accurato e  validato  (vedere  paragrafi 4.4 e 5.1).  Carcinoma gastrico metastatico     «Ogivri» in  associazione  a  capecitabina  o  5-fluorouracile  e cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica.     «Ogivri»  deve  essere  somministrato  soltanto  a  pazienti  con carcinoma  gastrico  metastatico  (MGC)  i  cui   tumori   presentano iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione  accurati  e validati (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).   Modo di somministrazione 
     La misurazione dell'espressione di HER2 e' obbligatoria prima  di iniziare la terapia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).     Il   trattamento   con   trastuzumab   deve    essere    iniziato esclusivamente  da  un  medico  esperto  nella  somministrazione   di chemioterapia  citotossica  (vedere  paragrafo  4.4)  e  deve  essere somministrato esclusivamente da un operatore sanitario.     «Ogivri»  formulazione   endovenosa   non   e'   destinato   alla somministrazione sottocutanea e deve essere somministrato  unicamente mediante infusione endovenosa.     Se e' richiesta un'altra via di somministrazione,  e'  necessario utilizzare altri prodotti a base di trastuzumab  che  offrano  questa opzione.     Al fine di evitare errori terapeutici e' importante verificare le etichette dei flaconcini per assicurarsi che il medicinale che si sta preparando  e  somministrando  sia  trastuzumab  e  non   trastuzumab emtansine.     La dose  di  carico  di  trastuzumab  deve  essere  somministrata mediante infusione endovenosa della durata  di  novanta  minuti.  Non somministrare  come   iniezione   endovenosa   o   bolo   endovenoso. L'infusione endovenosa di trastuzumab deve  essere  somministrata  da personale sanitario preparato a gestire l'anafilassi e in presenza di strumentazione di emergenza. I pazienti devono  essere  tenuti  sotto osservazione per almeno sei ore dopo l'inizio della prima infusione e per due ore dopo l'inizio delle  successive  infusioni  per  rilevare sintomi,  quali  febbre  e  brividi   o   altri   sintomi   correlati all'infusione (vedere paragrafi 4.4  e  4.8).  Tali  sintomi  possono essere  controllati  interrompendo  l'infusione  o  rallentandone  la velocita'. L'infusione puo' essere ripresa una volta che i sintomi si sono alleviati. Se la dose iniziale di carico e'  ben  tollerata,  le dosi successive possono essere somministrate in infusione  da  trenta minuti.     Per istruzioni sulla ricostituzione del  medicinale  prima  della somministrazione, vedere paragrafo 6.6     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1341/001 AIC: 047477017/E In base 32: 1F8W8T;       150 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione  - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 150 mg - 1 flaconcino.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: i  requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono  definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco EURD) di cui all'art. 107c(7) della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche,  pubblicato  sul  sito  web   dell'Agenzia   europea   dei medicinali.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio o al risultato  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti -  oncologo (RNRL).     |  
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