| Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |  
| PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2019 |  
| Attuazione delle  disposizioni  sulla  sospensione  temporanea  delle minusvalenze nei titoli non durevoli. (Regolamento n. 43).  |  
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                      L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA                          SULLE ASSICURAZIONI 
   Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;   Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;   Visto il regolamento di organizzazione  dell'IVASS  e  il  relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'Istituto con  delibere  n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS,  emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS;   Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il codice delle assicurazioni private;   Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;   Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente  le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di riassicurazione;   Visto  il  decreto-legge  23  ottobre   2018,   n.   119,   recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in particolare, l'art.  20-quater, comma 2, che attribuisce all'IVASS il  compito  di  disciplinare  con regolamento le modalita' attuative e applicative della facolta',  per le imprese del settore assicurativo di cui all'art. 91, comma 2,  del Codice  delle  assicurazioni  private,  di  valutare  i  titoli   non destinati a permanere durevolmente nel loro  patrimonio  in  base  al loro valore di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo  bilancio annuale regolarmente approvato;   Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005, n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti regolamentari e generali dell'Istituto;   Considerato che il presente  regolamento  riveste  i  caratteri  di indifferibilita' e urgenza; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
   Indice:     Titolo I - Disposizioni di carattere generale       Art. 1. (Fonti normative)       Art. 2. (Definizioni)       Art. 3. (Ambito di applicazione)     Titolo II - Disposizioni relative all'esercizio della facolta'       Art. 4. (Modalita' di esercizio della facolta')       Art. 5. (Riserva indisponibile)       Art. 6. (Comunicazioni all'IVASS)     Titolo III - Disposizioni finali       Art. 7. (Abrogazioni)       Art. 8. (Pubblicazione)       Art. 9. (Entrata in vigore) 
                                Art. 1                            Fonti normative 
   1. Il regolamento e' adottato ai sensi dell'art.  20-quater,  comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,  recante  disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,  convertito  con  legge  17 dicembre 2018, n. 136.     |  
|   |                                 Art. 2                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente regolamento si intende per:     a) «Codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209, recante il Codice delle assicurazioni private;     b)   «impresa   di   assicurazione   italiana»:   l'impresa    di assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede  legale  nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria  in  Italia di impresa di assicurazione o di impresa  di  riassicurazione  avente sede legale in  uno  Stato  terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del Codice o della riassicurazione;     c) «nota integrativa»: nota integrativa al  bilancio  d'esercizio di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;     d) «organo amministrativo»: il Consiglio  di  amministrazione  o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile,  il  consiglio di  gestione  ovvero,  per  le  sedi  secondarie,  il  rappresentante generale;     e) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle  imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del  codice  civile,  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il comitato per il controllo sulla gestione;     f) «relazione sulla gestione»: la relazione di  cui  all'art.  94 del Codice;     g) «titoli non durevoli»: investimenti in titoli  compresi  nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2  (Quote  di  fondi  comuni  di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al  regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel  portafoglio  ad utilizzo non durevole.     |  
|   |                                 Art. 3                        Ambito di applicazione 
   1. Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, in base all'art. 91, comma 2, del Codice, redigono  il  bilancio di esercizio in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.     |  
|   |                                 Art. 4                 Modalita' di esercizio della facolta' 
   1. Ai fini della redazione  del  bilancio  2018  l'impresa  che  si avvale della facolta' di cui all'art. 20-quater del decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n.  136, valuta i titoli non durevoli in base al valore  di  iscrizione  cosi' come risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli  non  presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo  d'acquisizione,  fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.   2. La facolta' di cui al comma  1  e'  esercitata  in  relazione  a singoli titoli il cui valore di  mercato  al  31  dicembre  2018  sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio  2017  ovvero,  per  i titoli non presenti nel portafoglio al 31  dicembre  2017,  al  costo d'acquisizione.   3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio  della facolta' di cui al comma 1 in sede di approvazione  del  progetto  di bilancio,  anche  sulla  base  di  una  relazione  sottoscritta   dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e  della  funzione attuariale. Per le imprese di cui  all'art.  154-bis,  comma  1,  del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  la  relazione  e' preventivamente trasmessa al dirigente preposto  alla  redazione  dei documenti contabili societari.   4. Nella relazione di cui al comma 3 si attesta la  coerenza  delle valutazioni dei titoli non durevoli con la  struttura  degli  impegni finanziari  in  essere  e  le  scadenze  dei  relativi  esborsi,  con particolare  riguardo  al  portafoglio  assicurativo.  A   tal   fine l'impresa  elabora  una  situazione  dei  flussi  di  cassa   attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche  l'impatto  di  scenari stressati sulla posizione di liquidita'.   5. La relazione di cui  al  comma  3  e'  trasmessa  all'organo  di controllo entro il termine di cui all'art. 2429, comma 1, del  codice civile.   6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore  dell'organo  amministrativo,  dell'alta direzione, delle funzioni  fondamentali  e  del  personale  rilevante dell'impresa cosi' come definiti dal regolamento IVASS n.  38  del  3 luglio  2018,   si   considerano   i   risultati   reddituali   prima dell'esercizio della facolta' di cui al comma 1.   7. L'impresa, con riferimento ai titoli per  i  quali  esercita  la facolta' di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa:     a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione  degli stessi (parte A, punto i della nota integrativa);     b) il raffronto del valore iscritto in bilancio con  il  relativo valore desumibile dall'andamento dei  mercati  distintamente  per  le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2,  punto  2.3.1  della  nota integrativa);     c) gli  effetti  dell'esercizio  della  facolta'  sull'utile  del bilancio  2018  (parte  B,  sezione  22,  punto   22.4   della   nota integrativa).   8. Gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso  del 2019 che dalla valutazione al 31 dicembre 2019 dei titoli per i quali l'impresa  ha  esercitato  la  facolta'  di  cui  al  comma  1,  sono illustrati nella nota integrativa del bilancio 2019 (parte B, sezione 22, punto 22.4).     |  
|   |                                 Art. 5                         Riserva indisponibile 
   1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4,  comma  1, destina  a  riserva  indisponibile   un   importo   di   utili   pari all'ammontare della differenza tra i  valori  iscritti  nel  bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, tra il costo d'acquisizione  e  i  relativi  valori  desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2018,  al  netto  dell'onere fiscale.   2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di  utili  o  le  altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.   3.  L'impresa  indica  in  nota  integrativa  (parte  C,  punto  1) l'ammontare della  riserva  indisponibile  di  utili,  al  netto  del relativo onere fiscale, distintamente per  la  gestione  danni  e  la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna  gli  utili  degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili  di  esercizi successivi.   4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto  della mancata svalutazione sui dati e  le  informazioni  fornite,  ai  fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria  e  del risultato economico dell'esercizio.   5. L'organo amministrativo valuta la compatibilita'  dell'esercizio della  facolta'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  con  la  posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con  particolare  riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi  sono  destinati  alla riserva indisponibile.     |  
|   |                                 Art. 6                        Comunicazioni all'IVASS 
   1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facolta'  di  cui all'art. 4,  comma  1,  entro  quindici  giorni  dall'adozione  della delibera dell'organo amministrativo  di  cui  all'art.  4,  comma  3, specificando le informazioni indicate agli articoli 4, comma 7, e  5, commi 3 e 5.     |  
|   |                                 Art. 7                              Abrogazioni 
   1. E' abrogato il regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012.     |  
|   |                                 Art. 8                             Pubblicazione 
   1. Il regolamento e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,  nel   Bollettino   dell'IVASS   e   sul   sito istituzionale.     |  
|   |                                 Art. 9                           Entrata in vigore 
   1. Il regolamento entra in vigore il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 febbraio 2019 
                                                  Il Presidente: Rossi     |  
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