| Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre  2012,  n.  189,  dei  medicinali  per  uso  umano  «Bevespi Aerosphere»   e   «Flucelvax   Tetra»,   approvati   con    procedura centralizzata. (Determina n. 18317/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 gennaio 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di  medicinali  dal  1 dicembre  al  31  dicembre  2018  e  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in  data  4  -  6 febbraio 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni dei seguenti  medicinali  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     BEVESPI AEROSPHERE;     FLUCELVAX TETRA,   descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la  collocazione  nella classe  C(nn)   di   cui   alla   presente   determina   viene   meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012,  convertito  dalla  legge 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento,  in  accordo  all'art.  12,  comma  5  della   legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione.     BEVESPI AEROSPHERE;     codice  ATC  -  principio  attivo:  R03AL07  -  glicopirronio   / formoterolo fumarato diidrato;     titolare: Astrazeneca AB;     cod. procedura EMEA/H/C/4245;     GUUE 25 gennaio 2019.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche.     Bevespi Aerosphere e' indicato come terapia broncodilatatrice  di mantenimento per attenuare i sintomi di pazienti  adulti  affetti  da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) (vedere paragrafo 5.1).   Modo di somministrazione.     Per uso inalatorio.     Istruzioni per  l'uso:  al  momento  dell'erogazione  di  Bevespi Aerosphere, un volume di sospensione e' erogato ad alta velocita' dal contenitore pressurizzato. Quando il  paziente  inala  attraverso  il boccaglio e aziona contemporaneamente l'inalatore, la sostanza  entra nelle vie aeree con l'aria inspirata. Nota: i pazienti devono  essere istruiti sulla tecnica inalatoria corretta.     E' importante istruire il paziente a:       leggere attentamente le  istruzioni  per  l'uso  contenute  nel foglio illustrativo allegato ad ogni inalatore;       non  usare  l'inalatore  se  l'agente   essiccante,   contenuto nell'involucro, e' fuoriuscito dalla confezione;       caricare l'inalatore agitandolo ed effettuando un'erogazione in aria quattro volte prima di usarlo per la prima  volta  e  due  volte quando non e' stato utilizzato da piu'  di  sette  giorni,  e'  stato esposto a basse temperature o e' caduto.     Per ottenere una deposizione adeguata  dei  principi  attivi  nei polmoni, l'erogazione deve  essere  coordinata  con  l'inalazione.  I pazienti che  hanno  difficolta'  a  sincronizzare  l'erogazione  con l'inspirazione possono usare Bevespi Aerosphere con un  distanziatore che garantisce la somministrazione corretta del prodotto.     E'  stata  dimostrata  la  compatibilita'  con   il   dispositivo distanziatore AeroChamber Plus Flow-Vu (vedere paragrafo 5.2).     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1339/001 - A.I.C. n. 047476015 /E in base 32: 1F8V9H  - 7,2 mcg / 5,0 mcg - sospensione pressurizzata per  inalazione  -  uso inalatorio  -  inalatore  (alluminio/plastica)  -  1  inalatore  (120 erogazioni).   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio.     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle  Regioni:  pneumologo, internista, geriatra e allergologo (RRL).    Farmaco di nuova autorizzazione.     FLUCELVAX TETRA;     codice ATC - principio attivo: J07BB02 -  vaccino  antinfluenzale (antigene di superficie, inattivato, prodotto in colture cellulari);     titolare: Seqirus Netherlands B.V.;     cod. procedura EMEA/H/C/4814;     GUUE 25 gennaio 2019.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche.     Profilassi dell'influenza negli adulti e nei  bambini  a  partire dall'eta' di 9 anni. Flucelvax Tetra deve essere usato in conformita' con le raccomandazioni ufficiali.   Modo di somministrazione.     Esclusivamente per iniezione intramuscolare.  La  sede  preferita per l'iniezione e' il muscolo deltoide del braccio.     Il  vaccino  non  deve  essere  iniettato  per  via   endovenosa, sottocutanea o intradermica e non deve  essere  miscelato  con  altri vaccini nella stessa siringa.     Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima  della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1326/001 - A.I.C. n. 047475013 /E in base 32: 1F8UB5  - 0,5 ml - sospensione  iniettabile  -  uso  intramuscolare  -  siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 10 siringhe preriempite senza ago.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio.     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per  questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  in strutture ad esso assimilabili (OSP).     |  
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