| Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012,  n.  189,  dei  medicinali  per  uso  umano  «Jivi»  e «Pifeltro», approvati  con  procedura  centralizzata.  (Determina  n. 18236/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  Direzione dell'ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  27  dicembre 2018 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre al 30 novembre 2018 e riporta l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 14  -  16 gennaio 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni dei seguenti  medicinali  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai  fini della fornitura:     JIVI;     PIFELTRO;   descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  Classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio  della  commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni  o  limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del  medicinale  e  deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory,  il  prezzo  al  pubblico  e  la  data  di  inizio  della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art. 12,  comma  5,  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione.       JIVI.     Codice ATC - Principio attivo: B02BD02 - Damoctocog alfa pegol.     Titolare: Bayer AG.     Codice procedura: EMEA/H/C/4054.     GUUE: 27 dicembre 2018.     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.  Indicazioni terapeutiche.     Trattamento   e   profilassi   delle   emorragie   nei   pazienti precedentemente trattati, di eta' ≥12 anni, con emofilia  A  (carenza congenita di fattore VIII).  Modo di somministrazione.     Il trattamento deve essere effettuato sotto il  controllo  di  un medico esperto nel trattamento dell'emofilia.  Monitoraggio del trattamento.     Durante il trattamento si consiglia  di  determinare  in  maniera appropriata  i  livelli  del   fattore   VIII   per   confermare   il raggiungimento dei livelli desiderati. La risposta  al  fattore  VIII dei  singoli  individui  puo'  infatti  essere  diversa,  dimostrando emivite e recuperi differenti tra loro. Il calcolo della dose  basata sul peso corporeo puo' richiedere degli aggiustamenti nei pazienti in sovrappeso. In  particolare,  in  caso  di  interventi  di  chirurgia maggiore,  e'  necessario  eseguire  il  monitoraggio  preciso  della terapia sostitutiva mediante l'analisi della coagulazione  (attivita' del fattore VIII plasmatico).     Quando per determinare l'attivita' del fattore VIII nei  campioni di sangue dei pazienti si utilizza un test di coagulazione one-stage, basato sul tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) in vitro, i risultati dell'attivita' plasmatica del fattore VIII possono essere alterati in misura significativa sia dal tipo di reagente  aPTT,  sia dallo standard di riferimento  utilizzato  nel  test;  da  cio'  puo' derivare una sovrastima o una sottostima dell'attivita'  del  fattore VIII. Notare che possono  esservi  discrepanze  significative  tra  i risultati ottenuti con alcuni reagenti specifici  utilizzati  per  il test  della  coagulazione  one-stage,  basato  sull'aPTT,  e   quelli ottenuti con il test cromogenico. Questo aspetto e' importante per il monitoraggio dell'attivita' del fattore VIII di Jivi  e  in  caso  di cambiamento del laboratorio e/o dei reagenti utilizzati per il  test. Questo vale anche per i prodotti a base di fattore VIII modificati ad azione prolungata.     I laboratori che intendono misurare l'attivita' di «Jivi»  devono verificare l'accuratezza delle loro procedure. Uno studio  sul  campo ha indicato che l'attivita' del fattore VIII di  «Jivi»  puo'  essere misurata  accuratamente  nel  plasma  utilizzando  sia  un  test  con substrato cromogenico (CS) validato sia un  test  della  coagulazione one-stage (OS) con reagenti specifici. Per  quanto  riguarda  «Jivi», alcuni reagenti a base di silice (ad es. APTT-SP, STA-PTT) utilizzati per il test one-stage possono causare una  sottostima  dell'attivita' del fattore VIII di «Jivi» nei  campioni  di  plasma,  mentre  alcuni reagenti, come ad esempio quelli con attivatori a  base  di  caolino, possono portare ad una sovrastima.     L'effetto clinico del fattore VIII e' l'elemento piu'  importante per valutare l'efficacia  del  trattamento.  Per  ottenere  risultati clinici soddisfacenti potrebbe essere necessario regolare il dosaggio in base alle caratteristiche individuali del singolo paziente. Se  la dose calcolata non  consente  di  raggiungere  i  livelli  attesi  di fattore VIII o se l'emorragia non risulta  sotto  controllo  dopo  la somministrazione della dose calcolata, bisogna sospettare la presenza di un inibitore circolante contro il  fattore  VIII  o  di  anticorpi contro il PEG (vedere paragrafo 4.4).     «Jivi» e' per uso endovenoso.     «Jivi» deve essere infuso per via  endovenosa  nell'arco  di  2-5 minuti, in base al volume totale. La  velocita'  di  somministrazione deve essere determinata in base al grado di  benessere  del  paziente (velocita' massima di infusione: 2,5 ml/min).     Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6 e il foglio illustrativo.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1324/001 - A.I.C.: 047418013/E - In base 32:  1F72NX  - 250  UI  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso;        polvere: flaconcino  (vetro);  solvente:  siringa  preriempita (vetro) - polvere: 250 UI; solvente 2,5 ml (100 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino con filtro +  1 set per l'infusione in vena;       EU/1/18/1324/002 - A.I.C.: 047418025/E - In base 32:  1F72P9  - 500  UI  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso;        polvere: flaconcino  (vetro);  solvente:  siringa  preriempita (vetro) - polvere: 500 UI; solvente 2,5 ml (200 UI/ml) - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino con filtro +  1 set per l'infusione in vena;       EU/1/18/1324/003 - A.I.C.: 047418037/E - In base 32:  1F72PP  - 1000 UI  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso;       polvere:  flaconcino  (vetro);  solvente:  siringa  preriempita (vetro) -  polvere:  1000  UI;  solvente  2,5  ml  (400  UI/ml)  -  1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino  con filtro + 1 set per l'infusione in vena;       EU/1/18/1324/004 - A.I.C.: 047418049/E - In base 32:  1F72Q1  - 2000 UI  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso;       polvere:  flaconcino  (vetro);  solvente:  siringa  preriempita (vetro) -  polvere:  2000  UI;  solvente  2,5  ml  (800  UI/ml)  -  1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino  con filtro + 1 set per l'infusione in vena;       EU/1/18/1324/005 - A.I.C.: 047418052/E - In base 32:  1F72Q4  - 3000 UI  -  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso endovenoso;        polvere: flaconcino  (vetro);  solvente:  siringa  preriempita (vetro) - polvere:  3000  UI;  solvente  2,5  ml  (1200  UI/ml)  -  1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino  con filtro + 1 set per l'infusione in vena.  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio.     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR):       I  requisiti  per  la  presentazione  degli  PSUR  per   questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date  di  riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art.  107  quater,  par.  7 della Direttiva 2001/83/CE e  successive  modifiche,  pubblicato  sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.     Piano di gestione del rischio (RMP):       Il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve  effettuare  le  attivita'  e  le  azioni  di   farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo 1.8.2 dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  in  ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Obbligo di condurre misure post-autorizzative:       Il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve  completare,  entro  la  tempistica   stabilita,   le   seguenti attivita':       
    ===============================================================   |              Descrizione              |       Termine       |   +=======================================+=====================+   |Studio di sicurezza non-interventistico|                     |   |post-autorizzativo (PASS): per studiare|Il protocollo finale |   | i potenziali effetti dell'accumulo di |  dello studio deve  |   | PEG nel plesso coroide del cervello e |  essere presentato  |   |di altri tessuti/organismi. Il titolare|  entro 3 mesi dal   |   | dell'autorizzazione all'immissione in | parere del CHMP Il  |   |commercio deve condurre e presentare i |rapporto finale dello|   |risultati di uno studio sulla sicurezza| studio deve essere  |   |post-autorizzazione non interventistico| presentato entro il |   |   secondo un protocollo concordato    |  31 dicembre 2028   |   +---------------------------------------+---------------------+
      Regime di fornitura: medicinale soggetto a  prescrizione  medica limitativa,  vendibili  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialisti: ematologo (RRL).  Farmaco di nuova autorizzazione.     PIFELTRO     Codice ATC - Principio Attivo: J05AG06 - Doravirina     Titolare: Merck Sharp & Dohme B.V.     Codice procedura: EMEA/H/C/4747.     GUUE: 27 dicembre 2018.     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.  Indicazioni terapeutiche.     «Pifeltro» e' indicato,  in  associazione  con  altri  medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti con infezione da  HIV-1 senza evidenza di resistenza, pregressa o attuale, alla classe  degli NNRTI (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).  Modo di somministrazione.     La terapia deve essere iniziata da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV.     «Pifeltro» deve essere  assunto  per  via  orale,  una  volta  al giorno, con o senza cibo e deglutito intero (vedere paragrafo 5.2).     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1332/001 - A.I.C.: 047421019/E - In base 32:  1F75LV  - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)  - 30 compresse;       EU/1/18/1332/002 - A.I.C.: 047421021/E - In base 32:  1F75LX  - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)  - 90 (3 X 30) compresse.  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio.     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR):       I  requisiti  per  la  presentazione  degli  PSUR  per   questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date  di  riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater,  paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato  sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.     Piano di gestione del rischio (RMP):       Il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve  effettuare  le  attivita'  e  le  azioni  di   farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo 1.8.2 dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  in  ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti  -  Infettivologo (RNRL).     |  
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