| Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, dei  medicinali  per  uso  umano  «Apealea»  e «Buvidal»,  approvati  con  procedura  centralizzata.  (Determina  n. 18197/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  27  dicembre 2018 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre al 30 novembre 2018 e riporta l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 14  -  16 gennaio 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni dei seguenti  medicinali  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai  fini della fornitura:     APEALEA     BUVIDAL   descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio  della  commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni  o  limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del  medicinale  e  deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory,  il  prezzo  al  pubblico  e  la  data  di  inizio  della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui  al  comma  3  dell'art.  12  del  D.L.  n. 158/2012, convertito dalla  legge  189/2012,  la  collocazione  nella classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determinazione   viene   meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter,  del  decreto-legge  158/2012,  convertito  dalla  legge 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento,  in  accordo  all'art.  12,  comma  5  della   legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  Allegati  alle  Decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione     APEALEA     Codice ATC - Principio attivo: L01CD01 - Paclitaxel     Titolare: Oasmia Pharmaceutical AB     Cod. procedura EMEA/H/C/4154     GUUE 27 dicembre 2018  Indicazioni terapeutiche     Apealea in associazione  con  carboplatino  e'  indicato  per  il trattamento di pazienti adulte affette da prima recidiva di carcinoma ovarico epiteliale, carcinoma peritoneale primario e carcinoma  delle tube di Falloppio, sensibile al platino (vedere paragrafo 5.1).  Modo di somministrazione     Apealea  deve  essere  somministrato  esclusivamente   sotto   la supervisione di un  oncologo  qualificato  in  reparti  specializzati nella  somministrazione  di  agenti  citotossici.  Non  deve   essere sostituito con altre formulazioni di paclitaxel.     Apealea e' per uso endovenoso.     Dopo la ricostituzione della polvere, la soluzione per  infusione e' limpida e di colore giallo verdastro.     La soluzione deve essere somministrata per  infusione  endovenosa nell'arco di circa un'ora (120-140 gocce/min). Occorre utilizzare set per somministrazione dotati di un filtro per liquidi in poliammide di 15 µm. E' importante lavare il set di  infusione  e  catetere/cannula prima  e  dopo  la  somministrazione  usando  la  soluzione  per   la ricostituzione, allo scopo di evitare la somministrazione accidentale nel tessuto circostante e assicurare la somministrazione  della  dose completa.     Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1292/001 AIC: 047399011 /E In base 32: 1F6J33;       60 mg - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso  - fiala (vetro) - 1 fiala.     Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio       - rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva 2001/83/CE e  successive  modifiche,  pubblicato  sul  sito dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale       - piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       - su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;       - ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del  rischio  e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  in strutture ad esso assimilabili (OSP).  Farmaco di nuova autorizzazione     BUVIDAL     Codice ATC - Principio attivo: N07BC01 - buprenorfina     Titolare: Camurus AB     Cod. procedura     EMEA/H/C/4651     GUUE 27 dicembre 2018  Confezioni da 0001 a 0004:  Indicazioni terapeutiche     Trattamento  della  dipendenza  da  oppioidi  nell'ambito  di  un trattamento clinico medico, sociale e psicologico. Il trattamento  e' indicato negli adulti e negli adolescenti di eta' ≥16 anni.  Modo di somministrazione     La  somministrazione  di  Buvidal  e'  limitata  agli   operatori sanitari. Occorre adottare le dovute precauzioni  nel  prescrivere  e dispensare buprenorfina, quali condurre le visite  di  follow-up  del paziente  con  monitoraggio  clinico,  in  base  alle  esigenze   del paziente.   Non   sono   consentiti   ne'   l'uso    domestico    ne' l'autosomministrazione del prodotto da parte dei pazienti.  Precauzioni da adottare prima di iniziare il trattamento     Per  evitare  il  peggioramento  dei  sintomi  di  astinenza,  il trattamento con Buvidal deve  essere  avviato  quando  sono  evidenti segni chiari e oggettivi di astinenza da  lieve  a  moderata  (vedere paragrafo 4.4).     E' necessario considerare  i  tipi  di  oppioidi  usati  (ovvero, oppioidi a  lunga  o  breve  durata  d'azione),  il  tempo  trascorso dall'ultima somministrazione di  oppioidi  e  il  relativo  grado  di dipendenza.     - Per i pazienti che fanno uso di  eroina  od  oppioidi  a  breve durata  d'azione,  la  dose  iniziale  di  Buvidal  non  deve  essere somministrata fino ad  almeno  6  ore  dopo  l'ultima  assunzione  di oppioidi da parte del paziente.     - Per i pazienti che ricevono metadone, la dose di metadone  deve essere ridotta a un massimo di 30  mg/giorno  prima  di  iniziare  il trattamento con Buvidal, che non deve essere  somministrato  fino  ad almeno 24 ore dopo che  il  paziente  ha  assunto  l'ultima  dose  di metadone. Buvidal potrebbe indurre sintomi da astinenza nei  pazienti dipendenti dal metadone.     Buvidal  e'  destinato   esclusivamente   alla   somministrazione sottocutanea. Deve essere  iniettato  lentamente  e  interamente  nel tessuto sottocutaneo di aree differenti  (gluteo,  coscia,  addome  o parte superiore  del  braccio),  a  condizione  che  vi  sia  tessuto sottocutaneo  sufficiente.  Ogni  area  puo'  avere  piu'   siti   di iniezione. I siti di iniezione devono essere alternati sia in caso di iniezioni settimanali che mensili, con un minimo raccomandato di otto settimane  prima  di  eseguire  nuovamente  l'iniezione  in  un  sito precedentemente usato nel  caso  delle  dosi  settimanali.  Non  sono disponibili dati clinici a supporto della possibilita' di  rieseguire l'iniezione della dose  mensile  nello  stesso  sito.  E',  tuttavia, improbabile che questo rappresenti un problema per la  sicurezza.  La decisione di rieseguire l'iniezione nello stesso  sito  deve  basarsi sul  giudizio  clinico  del  medico  curante.  La  dose  deve  essere somministrata in un'unica iniezione e non puo' essere  suddivisa.  La dose  non  deve   essere   somministrata   per   via   intravascolare (endovenosa), intramuscolare  o  intradermica  (nella  cute)  (vedere paragrafo  4.4).  Per  istruzioni  sulla   somministrazione,   vedere paragrafo 6.6.  Confezioni da 0005 a 0007:  Indicazioni terapeutiche     Trattamento  della  dipendenza  da  oppioidi  nell'ambito  di  un trattamento clinico medico, sociale e psicologico. Il trattamento  e' indicato negli adulti e negli adolescenti di eta' ≥16 anni.  Modo di somministrazione     La  somministrazione  di  Buvidal  e'  limitata  agli   operatori sanitari. Occorre adottare le dovute precauzioni  nel  prescrivere  e dispensare buprenorfina, quali condurre le visite  di  follow-up  del paziente  con  monitoraggio  clinico,  in  base  alle  esigenze   del paziente.   Non   sono   consentiti   ne'   l'uso    domestico    ne' l'autosomministrazione del prodotto da parte dei pazienti.  Precauzioni da adottare prima di iniziare il trattamento     Per  evitare  il  peggioramento  dei  sintomi  di  astinenza,  il trattamento con Buvidal deve  essere  avviato  quando  sono  evidenti segni chiari e oggettivi di astinenza da  lieve  a  moderata  (vedere paragrafo 4.4).     E' necessario considerare  i  tipi  di  oppioidi  usati  (ovvero, oppioidi a  lunga  o  breve  durata  d'azione),  il  tempo  trascorso dall'ultima somministrazione di  oppioidi  e  il  relativo  grado  di dipendenza.     - Per i pazienti che fanno uso di  eroina  od  oppioidi  a  breve durata  d'azione,  la  dose  iniziale  di  Buvidal  non  deve  essere somministrata fino ad  almeno  6  ore  dopo  l'ultima  assunzione  di oppiodi da parte del paziente.     - Per i pazienti che ricevono metadone, la dose di metadone  deve essere ridotta a un massimo di 30  mg/giorno  prima  di  iniziare  il trattamento con Buvidal, che non deve essere  somministrato  fino  ad almeno 24 ore dopo che  il  paziente  ha  assunto  l'ultima  dose  di metadone. Buvidal potrebbe indurre sintomi da astinenza nei  pazienti dipendenti dal metadone.     Buvidal  e'  destinato   esclusivamente   alla   somministrazione sottocutanea. Deve essere  iniettato  lentamente  e  interamente  nel tessuto sottocutaneo di aree differenti  (gluteo,  coscia,  addome  o parte superiore  del  braccio),  a  condizione  che  vi  sia  tessuto sottocutaneo  sufficiente.  Ogni  area  puo'  avere  piu'   siti   di iniezione. I siti di iniezione devono essere alternati sia in caso di iniezioni settimanali che mensili, con un minimo raccomandato di otto settimane  prima  di  eseguire  nuovamente  l'iniezione  in  un  sito precedentemente usato nel  caso  delle  dosi  settimanali.  Non  sono disponibili dati clinici a supporto della possibilita' di  rieseguire l'iniezione della dose  mensile  nello  stesso  sito.  E',  tuttavia, improbabile che questo rappresenti un problema per la  sicurezza.  La decisione di rieseguire l'iniezione nello stesso  sito  deve  basarsi sul  giudizio  clinico  del  medico  curante.  La  dose  deve  essere somministrata in un'unica iniezione e non puo' essere  suddivisa.  La dose  non  deve   essere   somministrata   per   via   intravascolare (endovenosa), intramuscolare  o  intradermica  (nella  cute)  (vedere paragrafo  4.4).  Per  istruzioni  sulla   somministrazione,   vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1336/001 AIC: 047415017 /E In base 32: 1F6ZR9       8 mg -  soluzione  iniettabile  a  rilascio  prolungato  -  uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) -  0,16  ml  -  1  siringa preriempita;       EU/1/18/1336/002 AIC: 047415029 /E In base 32: 1F6ZRP       16 mg - soluzione  iniettabile  a  rilascio  prolungato  -  uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) -  0,32  ml  -  1  siringa preriempita;       EU/1/18/1336/003 AIC: 047415031 /E In base 32: 1F6ZRR       24 mg - soluzione  iniettabile  a  rilascio  prolungato  -  uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) -  0,48  ml  -  1  siringa preriempita;       EU/1/18/1336/004 AIC: 047415043 /E In base 32: 1F6ZS3       32 mg - soluzione  iniettabile  a  rilascio  prolungato  -  uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) -  0,64  ml  -  1  siringa preriempita;       EU/1/18/1336/005 AIC: 047415056 /E In base 32: 1F6ZSJ       64 mg - soluzione  iniettabile  a  rilascio  prolungato  -  uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) -  0,18  ml  -  1  siringa preriempita;       EU/1/18/1336/006 AIC: 047415068 /E In base 32: 1F6ZSW       96 mg - soluzione  iniettabile  a  rilascio  prolungato  -  uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) -  0,27  ml  -  1  siringa preriempita;       EU/1/18/1336/007 AIC: 047415070 /E In base 32: 1F6ZSY       128 mg - soluzione iniettabile  a  rilascio  prolungato  -  uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) -  0,36  ml  -  1  siringa preriempita.  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio       - rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale       - piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       - su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       - ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del  rischio  e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  in strutture ad esso assimilabili (OSP).     |  
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