| Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre  2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Daxas», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  18170/2019).  |  
  |  
 |  
                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018 al n. 1011, con cui  il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal Direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° giugno  2018 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° aprile al 30 aprile 2018 e riporta l'insieme delle  nuove  confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di  AIFA  in  data  11-13 giugno 2018;   Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del  4 dicembre  2018  (protocollo  MGR/133926/P,  con  la  quale  e'  stata autorizzata la  modifica  del  materiale  educazionale  del  prodotto medicinale «Daxas» (roflumilast) a seguito della  approvazione  della variazione EMEA/H/C/1179/X/35; 
                              Determina: 
   La confezione del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     DAXAS  descritta  in  dettaglio  nell'allegato,  che   fa   parte integrante del  presente  provvedimento,  e'  collocata  in  apposita sezione della classe di cui  all'art.  12,  comma  5  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  denominata  classe  «C  (nn)»,  dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
|   |                                                               Allegato 
     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C  (nn)»)  dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della  rimborsabilita'  nelle more  della  presentazione  da  parte  dell'azienda  interessata   di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le  informazioni riportate costituiscono un estratto  degli  allegati  alle  decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione  all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla  versione  integrale di tali documenti.   Nuove confezioni:     DAXAS;     codice ATC - principio attivo: R03DX07 - roflumilast;     titolare: Astrazeneca AB;     codice procedura EMEA/H/C/1179/X/35;     GUUE 1° giugno 2018.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.  Indicazioni terapeutiche.     «Daxas»  e'  indicato  come   terapia   di   mantenimento   nella broncopneumopatia   cronica    ostruttiva    grave    (BPCO)    (FEV1 post-broncodilatatore meno del 50% del teorico) associata a bronchite cronica nei pazienti adulti con una storia di esacerbazioni frequenti come aggiunta al trattamento broncodilatatore.  Modo di somministrazione.     Per uso orale. La compressa deve essere  deglutita  con  acqua  e presa ogni giorno alla stessa ora. La compressa puo'  essere  assunta con o senza cibo.     Confezione autorizzata: EU/1/10/636/008 - A.I.C.  n.  040107082/E in base 32: 167Z2B - 250 mcg  -  compressa  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/ALU) - 28 compresse.  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio.     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: il  titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve  fornire   i rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale.     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Quando le date per la presentazione di un rapporto  periodico  di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR)  e  l'aggiornamento  del  RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.     Misure aggiuntive di  minimizzazione  del  rischio:  il  titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' concordare con l'autorita' nazionale competente  il  contenuto  ed  il  formato  del materiale educazionale aggiornato.     Il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio dovra' assicurarsi che tutti gli operatori sanitari  che  si  prevede prescriveranno  «Daxas»  siano  forniti  di   un   kit   educazionale aggiornato.     Il kit educazionale dovra' contenere quanto segue:       riassunto  delle  caratteristiche   del   prodotto   e   foglio illustrativo relativi a «Daxas»;       materiale educazionale per il medico;       copie della scheda per il paziente da consegnare ai pazienti  o agli assistenti sanitari prima che ricevano «Daxas».     Il  materiale  educazionale  per  il  medico  prescrittore   deve contenere le informazioni sui seguenti elementi chiave:       l'indicazione specifica approvata;       il fatto che «Daxas» non sia indicato per  il  trattamento  dei pazienti con BPCO al di fuori  dell'indicazione  approvata,  ne'  per l'uso in pazienti con asma o deficit di alfa-1 antitripsina;       la necessita' di informare i pazienti circa i rischi di «Daxas» e le precauzioni per un impiego sicuro incluso:         il rischio di una perdita di peso in pazienti sottopeso e  la necessita' di controllare il  peso  corporeo  ad  ogni  visita  e  di interrompere il trattamento nel caso di  un'inspiegabile  diminuzione di peso clinicamente rilevante. I pazienti devono essere avvisati  di pesarsi ad intervalli regolari e di registrare il peso  nella  scheda per il paziente;         il rischio di disturbi  psichiatrici  come  insonnia,  ansia, depressione nei pazienti che assumono «Daxas» e il potenziale rischio di suicidio. Rari casi di idea e comportamento  suicida,  incluso  il suicidio portato a termine, sono stati osservati in  pazienti  con  e senza una storia evidente  di  depressione,  di  solito  nelle  prime settimane di trattamento. I medici dovranno valutare attentamente  il rapporto rischio-beneficio di questo  trattamento  nei  pazienti  con sintomi psichiatrici pre-esistenti o con una storia  di  depressione. «Daxas» non e' raccomandato in pazienti con una storia di depressione associata  a  idea  o  comportamento  suicida.  Qualora  i   pazienti manifestino  sintomi  psichiatrici  nuovi  o  in   peggioramento,   o ideazione  suicidaria  o  tentativo  di  suicidio,  e'   raccomandata l'interruzione del trattamento con «Daxas»;       dovra' essere richiesto ai pazienti e agli assistenti  sanitari di riportare qualsiasi cambiamento nel comportamento o  nell'umore  o idea suicida del paziente;       il potenziale rischio  di  tumori  maligni  e  la  mancanza  di esperienza in  pazienti  con  una  storia  pregressa  di  cancro.  Il trattamento con «Daxas»  non  deve  essere  iniziato  o  deve  essere interrotto nei pazienti affetti da cancro (eccetto il carcinoma delle cellule basali);       che in determinate popolazioni  potrebbe  esserci  un'aumentata esposizione ed aumentare il rischio di intollerabilita' persistente:         popolazioni particolari  che  hanno  un'aumentata  inibizione della PDE4 come nelle femmine di razza nera non fumatrici;         pazienti  trattati  contemporaneamente  con   inibitori   del CYP1A2/2C19/3A4 (come  fluvoxamina  e  cimetidina)  o  inibitori  del CYP1A2/3A4 (come enoxacina);       il potenziale rischio di infezioni: il trattamento con  «Daxas» non deve essere iniziato, o deve essere interrotto, nei pazienti  con problemi di infezioni acute gravi. L'esperienza limitata in  pazienti con infezioni latenti come la  tubercolosi,  l'epatite  virale  o  le infezioni da herpes;       la mancanza di esperienza in pazienti con infezione  da  HIV  o epatite attiva, con problemi immunologici gravi (ad esempio: sclerosi multipla,  lupus  eritematoso,  leucoencefalopatia   multifocale)   o trattati  con  una  terapia  immunosoppressiva  (ad   eccezione   dei corticosteroidi sistemici usati a breve termine) e che il trattamento con «Daxas» non deve essere iniziato  o  deve  essere  interrotto  in questi pazienti;       il potenziale rischio cardiaco: «Daxas» non e'  stato  studiato nei pazienti con scompenso cardiaco congestizio (NYHA grado 3  e  4); quindi, esso non e' raccomandato in questa popolazione;       le  informazioni  limitate  o   mancanti   nei   pazienti   con compromissione epatica. «Daxas» e' controindicato  nei  pazienti  con compromissione epatica moderata o grave (Child-Pugh B o C).     I dati clinici sono considerati insufficienti per consigliare  un aggiustamento della dose  e  quindi  bisogna  osservare  cautela  nei pazienti con moderata compromissione epatica (Child-Pugh A);       la  mancanza  di  dati  clinici  a  supporto  dell'utilizzo  in combinazione  con  teofillina  e  che  tale   combinazione   non   e' raccomandata.  Scheda per il paziente.     La scheda per il paziente  deve  contenere  i  seguenti  elementi chiave:       che devono riferire al medico se hanno una storia  relativa  ad una qualsiasi di queste condizioni:         cancro;         insonnia, ansia, depressione, idea o comportamento suicida;         sclerosi multipla o Lupus eritematoso sistemico (LES);         infezioni con tubercolosi, herpes, epatite, HIV;       che i pazienti o i loro assistenti sanitari devono riferire  al medico se il paziente sviluppa sintomi indicativi di:         insonnia, ansia, depressione, cambiamenti del comportamento o dell'umore, idea o comportamento suicida;         grave infezione;       che i pazienti devono riferire  al  proprio  medico  se  stanno assumendo qualsiasi altro medicinale;       che «Daxas» potrebbe causare perdita di peso e che  i  pazienti devono pesarsi regolarmente e registrare il proprio peso sulla scheda per il paziente.     La scheda per il  paziente  deve  includere  uno  spazio  dove  i pazienti possono registrare il proprio peso e la data in cui si  sono pesati e devono essere avvisati di portare la scheda per il  paziente con se' ad ogni visita.  Obbligo di condurre misure post-autorizzative.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve completare, entro la tempistica mstabilita, le seguenti attivita':         ===================================================================== |               Descrizione               |         Termine         | +=========================================+=========================+ |        Allegato 2.1 - Il titolare       |                         | |  dell'autorizzazione all'immissione in  |                         | |   commercio si impegna a condurre uno   |                         | |studio osservazionale comparativo a lungo|                         | |termine di sicurezza. Questo studio deve |                         | |   essere appropriato per confrontare    |                         | |l'incidenza della mortalita' per tutte le|                         | |       cause, dei maggiori eventi        |                         | |cardiovascolari, delle nuove diagnosi di |                         | |cancro, delle ospedalizzazioni per tutte |                         | |    le cause, delle ospedalizzazioni     |                         | | correlate alla malattia respiratoria al |                         | |   suicidio o all'ospedalizzazione per   |                         | |  tentativo di suicidio, e delle nuove   |                         | | diagnosi di depressione, tubercolosi o  | Report ad interim dello | |  epatite virale B o C nei pazienti con  | studio - con ogni PSUR  | |    BPCO trattati con roflumilast in     |   Report finale dello   | |    confronto a pazienti con BPCO non    |studio entro il 31 marzo | |        trattati con roflumilast.        |          2021           | +-----------------------------------------+-------------------------+
     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di  specialisti  -  pneumologo,  geriatra,  internista, allergologo (RRL).     |  
|   |  
 
 | 
 |