| Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 15 febbraio 2019 |  
| Determinazione  e  modalita'  di  allocazione  della   capacita'   di stoccaggio per il periodo contrattuale 2019-2020.  |  
  |  
 |  
                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato  interno  del  gas  naturale,  come  modificato  dal  decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli  articoli  11, 12,  13  e  18  recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'   di stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della modulazione dei consumi;   Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla  determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico  e   di   modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di  concessioni  di coltivazione delle relative esigenze  di  stoccaggio  minerario,  dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento  delle  capacita' di stoccaggio  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  adozione  di direttive transitorie per assicurare il ciclo  di  riempimento  degli stoccaggi  nazionali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128;   Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;   Visto il decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  di  seguito «decreto  legislativo  n.  93  del  2011»  recante  attuazione  delle direttive 2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE,  relative  a  norme comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica, nonche'  abrogazione  delle  direttive   2003/54/CE   e   2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148 del 28 giugno 2011;   Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93  del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico  e  di modulazione;   Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art.  38,  comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito  con  legge  7 agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n.  1  del 2012»;   Visto l'art. 38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;   Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio  concernente  misure  volte  a   garantire   la   sicurezza dell'approvvigionamento di gas;   Vista la comunicazione della Commissione  europea  sulla  strategia dell'Unione europea  riguardante  il  GNL  e  lo  stoccaggio  di  gas naturale del 16 febbraio 2016;   Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in  data 8 gennaio 2019 che conferma in 4,62 miliardi di metri  cubi  standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2019-2020, come per il precedente anno contrattuale,  pari  a  circa  50.293.149 MWh, in riferimento a un potere calorifico superiore pari a  10,89542 kWh/Sm³ per la quota di STOGIT (4.480 milioni di metri cubi standard) e 10,57275 kWh/Sm3 per la  quota  di  Edison  stoccaggio  (circa  140 milioni di metri cubi standard);   Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  n. 164/2000,  sussiste  l'obbligo  di  gestire  in  modo  coordinato   e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di  working  gas di cui le imprese di stoccaggio  dispongono,  al  fine  di  garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;   Considerato che, in applicazione alle  disposizioni  dell'art.  12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  per  l'anno contrattuale di stoccaggio 2019-2020  lo  spazio  per  lo  stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale  e  reso  disponibile  da STOGIT e' stato di 1.639.834 MWh pari a circa 150,5 milioni di  metri cubi standard;   Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e'  da destinare al servizio di modulazione di tipo uniforme;   Ritenuto opportuno dare  continuita'  a  quanto  gia'  occorso  nel precedente anno  termico,  suddividendo  l'offerta  dello  spazio  di stoccaggio di modulazione in un prodotto di punta, in un prodotto  di tipo  uniforme  e  in  altri  prodotti  che  amplino   l'offerta   di flessibilita';   Ritenuto necessario,  al  fine  di  estendere  a  piu'  servizi  di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per il settore dello stoccaggio  del  gas  naturale  secondo  logiche  di mercato,  confermare  le  procedure  di  allocazione   concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 6  febbraio  2015  in  tema  di stoccaggio  di  modulazione  in   applicazione   dell'art.   14   del decreto-legge n. 1 del 2012, anche per l'allocazione dei  servizi  di capacita' pluriennale nonche' di servizi  che  amplino  l'offerta  di flessibilita';   Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi del art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del  14 febbraio 2017, risultano gia' allocati 8.945.140 MWh pari a circa 821 milioni di metri cubi standard presso STOGIT;   Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela  dei  clienti  di  cui all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto  legislativo  23  maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione  secondo  un  prodotto  stagionale  con  un  profilo   di erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti;   Viste le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle  societa' di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle  rispettive capacita'  disponibili  per   l'anno   contrattuale   di   stoccaggio 2019-2020;   Considerato che la quota per il servizio di  bilanciamento  offerto dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale  di  stoccaggio e' confermata in circa 2.396.992 MWh paria a  circa  220  milioni  di metri cubi standard e allocata presso STOGIT;   Considerato che in data 29 dicembre 2018 e'  entrato  in  esercizio commerciale il sito di stoccaggio localizzato  presso  il  comune  di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi,  operato  dalla  societa' Ital Gas Storage S.p.a.;   Considerato che l'anno  contrattuale  di  stoccaggio  2019  -  2020 rappresenta il primo periodo della fase transitoria  che  portera'  a regime l'impianto di cui sopra, durante il  quale  verra'  utilizzato seguendo curve di invaso e  svaso  determinate  per  massimizzare  le prestazioni future, soprattutto in relazione alla punta di erogazione anche in attuazione dell'art.  37,  comma  3,  del  decreto-legge  n. 133/2014;   Considerato che ulteriori volumi che si rendessero disponibili  nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio 2019-2020, inclusi  quelli derivanti dall'impianto di stoccaggio della societa' Ital Gas Storage sopra citato,  potranno  essere  offerti  nel  rispetto  dei  criteri definiti dall'Autorita' di regolazione per energia  reti  e  ambiente (di seguito «Autorita'»), 
                               Decreta: 
                                Art. 1                       Stoccaggio di modulazione 
   1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo  n.  164 del  2000,  come  sostituito  dall'art.  27,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' determina le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta'  di  accesso  a  parita'  di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale  esercizio  e  gli  obblighi  dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per  i  servizi  di stoccaggio di cui al presente decreto.   2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2019 - 31  marzo 2020, lo spazio di stoccaggio di modulazione di punta, offerto  dalle imprese STOGIT e Edison stoccaggio, da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da  destinare in via prioritaria alle esigenze  di  fornitura  ai  clienti  di  cui all'art. 12, comma 7, lettera  a),  sopra  citato,  relativamente  al medesimo  anno  di  stoccaggio,  e'  stabilito  in  misura  di  circa 82.378.039 MWh pari a circa 7.585 milioni  di  standard  metri  cubi, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:     a) il volume relativo alla domanda di gas  naturale  nel  periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi  effettivi  nel periodo invernale negli ultimi 10 anni;     b) il volume di  gas  tecnicamente  importabile  nel  periodo  1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore  al  65%  della capacita' relativa alle infrastrutture  di  importazione  disponibili nello stesso periodo,  sommato  alla  produzione  nazionale  prevista nello stesso periodo e al netto delle esportazioni.   3. La prima asta per l'allocazione dello spazio  di  stoccaggio  di modulazione di cui al comma  2  e'  conclusa  dalla  societa'  Edison stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio  di  stoccaggio  nella sua disponibilita'.   4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili, pari  a  circa 49.647.974 MWh corrispondenti a circa  4.558,5  milioni  di  standard metri cubi piu' la  quota  parte  di  stoccaggio  minerario  che  non risulti  effettivamente  richiesta  alle  imprese  di  stoccaggio   e allocata, sono assegnate dalle imprese di stoccaggio STOGIT e  Edison stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2019-2020 mediante  procedure  di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma  3,  secondo  periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti,  anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del  decreto legislativo n. 164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme  e/o  che amplino l'offerta di flessibilita'.   5. La capacita' di stoccaggio, di cui ai commi 2 e 4, e'  assegnato dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna  delle quali articolata in  un'offerta  di  lotti  di  capacita'  secondo  i seguenti prodotti:     i. un  primo  che  preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di iniezione dal mese  successivo  a  quello  di  conferimento  sino  al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;     ii. un secondo che preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di iniezione in un mese successivo a quello di conferimento  -  prodotto con iniezione mensile.   6. Il calendario delle  prime  aste  e'  pubblicato  nel  sito  del Ministero dello sviluppo economico.  Il  calendario  delle  eventuali aste  successive  e'  definito  dalle  imprese   di   stoccaggio   su indicazione dell'Autorita'.   7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di  fornire  ai  propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto  dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive  modifiche  e integrazioni.   8. Per ciascuna asta e' stabilito,  secondo  modalita'  determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e  dell'evoluzione  del  mercato.  Tali valori non sono resi noti al sistema.   9. Le imprese di stoccaggio destinano una quota dello spazio di cui al comma 4 a servizi che consentano  un  uso  piu'  flessibile  della punta, da offrire mediante aste successive  la  cui  procedura  sara' definita dall'Autorita'. In particolare:     STOGIT rende disponibile una quota pari almeno  a  4.902.939  MWh corrispondenti a circa 450 milioni di standard metri cubi;     Edison stoccaggio rende disponibile una quota pari a 635.000  MWh corrispondenti a circa 60 milioni di standard metri cubi.     |  
|   |                                                               Allegato 
                     Profili erogativi per STOGIT 
     Volumi mensili massimi erogabili riferiti alla  prima  e  seconda meta' del mese (milioni di metri cubi standard) 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     * il volume di novembre e' comprensivo dell'eventuale  erogazione richiesta per il mese di ottobre     **il volume di marzo  e'  comprensivo  dell'eventuale  erogazione richiesta per il mese di aprile     ***PCS 10,89542kWh/Sm³     Volumi giornalieri massimi riferiti alla prima  e  seconda  meta' del mese (milioni di metri cubi standard) 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     *Per il  mese  di  novembre  il  volume  giornaliero  massimo  e' ottenuto dividendo il volume mensile massimo per 21 giorni     **  Per  il  mese  di  febbraio  il  volume  giornaliero  massimo considera 29 giorni mensili (anno bisestile). Il valore relativo alla seconda meta' di febbraio e' calcolato su 15 giorni.     ***PCS 10,89542kWh/Sm³ 
                Profili erogativi per Edison Stoccaggio 
     Volumi  mensili  massimi  erogabili  (milioni   di   metri   cubi standard)  
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Volumi giornalieri massimi (milioni di metri cubi standard) 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     *PCD 10,57275 kWh/Sm³     Laddove sia  disponibile  punta  di  erogazione  aggiuntiva,  per effetto  di  mancati  utilizzi  precedenti  o  in  corrispondenza  di riduzione volontaria della prestazione  futura,  questa  puo'  essere offerta sotto forma di servizi di flessibilita', anche  senza  spazio associato secondo le modalita' approvate dall'Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 2                   Servizi di stoccaggio pluriennali 
   1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2019-2020, una quota delle capacita' di cui all'art. 1, comma 4, corrispondente a 10.895.420 MWh pari a circa 1 miliardo di metri cubi standard, e' offerta da  STOGIT per servizi pluriennali di stoccaggio di  tipo  uniforme,  aggiuntivi agli 8.945.140 MWh, pari a circa 821 milioni di metri cubi  standard, gia' conferiti nell'anno contrattuale di stoccaggio 2018-2019.   2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni.   3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato da STOGIT  in una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacita' di cui all'art. 1, comma 4.   4. Per l'asta di cui al comma 3  e'  stabilito,  secondo  modalita' determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva che tenga conto  del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato. Tale valore non e' reso noto al sistema.   5. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalita' previste per i servizi di stoccaggio  di  cui  all'art.  1, comma 4.     |  
|   |                                 Art. 3        Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi 
   1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di  stoccaggio  e di punta di erogazione sufficienti a garantire  il  funzionamento  in sicurezza del sistema del gas naturale in base  alle  valutazioni  di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del  2011,  i profili di  utilizzo  della  capacita'  erogativa  giornaliera  dello stoccaggio  di  modulazione  di  cui  all'art.  1,  comma   2,   sono determinati  in  modo  da  garantire  la  massima  disponibilita'  di prestazione nei mesi di gennaio e  febbraio  di  ogni  anno.  Per  il periodo  1°  novembre  2019  -  31  marzo  2020  gli  stessi  profili indicativi sono riportati nell'allegato al presente decreto.   2. STOGIT e' altresi' tenuta a garantire al sistema  nazionale  del gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta  massima pari a circa 1.634.313 MWh corrispondenti  a  circa  150  milioni  di metri cubi standard per una durata di tre giorni all'inizio del  mese di febbraio 2020 il cui valore viene successivamente adeguato fino al 31 marzo in funzione della effettiva erogazione.   3. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 1, comma  4,  dedotte quelle di cui al comma 9 dello stesso articolo, e le capacita' di cui all'art. 2, sono allocate con  profilo  di  utilizzo  uniforme  della capacita' erogativa, pari allo  spazio  allocato  suddiviso  per  150 giorni, come definito nei codici di stoccaggio.   4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi  di  cui  ai commi 1 e  2,  indicando,  con  riferimento  all'allegato,  i  volumi giornalieri    effettivi     massimi     erogabili,     aggiornandoli tempestivamente  durante  il  periodo  di  erogazione  invernale   in funzione  dello   svaso   effettivo,   dell'andamento   climatico   e dell'eventuale indisponibilita' degli impianti di stoccaggio.     |  
|   |                                 Art. 4              Modalita' d'asta e disposizioni in materia          di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale 
   1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli  1 e  2  sono  stabilite  dall'Autorita',  sentito  il  Ministero  dello sviluppo economico per gli  aspetti  relativi  alla  sicurezza  delle forniture,  assicurando  la  massima   partecipazione,   trasparenza, concorrenza e non discriminazione, ed in tempo utile  per  consentire l'effettuazione  delle  aste  e  il  regolare  inizio  del  ciclo  di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.   2. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale,  fatto  salvo l'effettivo utile  gia'  previsto  dalla  regolazione  tariffaria  in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio  e  quanto eventualmente stabilito dall'Autorita' relativamente  all'ampliamento dell'offerta dei servizi di flessibilita'.   3. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini dell'attribuzione della capacita' di stoccaggio a ciascun soggetto o gruppo societario, e' stabilito il limite massimo del 35%  della  capacita'  complessiva offerta per l'anno contrattuale 2019-2020.   4. Qualora gli spazi complessivamente allocati per tutti i  servizi di stoccaggio di cui  al  presente  decreto  risultino  inferiori  al volume medio di gas erogato nel  periodo  invernale  dagli  stoccaggi negli ultimi cinque anni,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema  del  gas naturale di cui all'art. 8 del decreto del Ministro  delle  attivita' produttive 26 settembre  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita  l'Autorita', puo' stabilire le modalita' per assicurare comunque una quota  minima di riempimento degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas.   5. Le imprese di  stoccaggio  adottano  le  necessarie  misure  per adeguare i  codici  di  stoccaggio  alle  disposizioni  del  presente decreto e le trasmettono all'Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 5                          Disposizioni finali 
   1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano  l'attivita' di stoccaggio di gas naturale.   2. Il presente decreto e' comunicato alle imprese di cui al comma 1 per la sua immediata attuazione e all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.   3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito  internet  del  Ministero  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 febbraio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio     |  
|   |  
 
 | 
 |