| Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  
| DECRETO 31 gennaio 2019 |  
| Esclusione dell'ufficio del giudice di pace  di  Siderno  dall'elenco delle sedi ripristinate.  |  
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                      IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
   Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;   Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso allegata;   Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo provvedimento;   Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come specificato nella successiva tabella B;   Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e' stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;   Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti medesimi»;   Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente «Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli uffici giudiziari»;   Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;   Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto legislativo;   Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;   Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;   Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive variazioni, con il quale,  all'esito  della  decorrenza  dei  termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed  in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di  pace mantenute con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla puntuale  ricognizione  dell'assetto  territoriale  fissato  per   la giustizia di prossimita';   Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;   Visto, in particolare, l'art. 2,  comma  1-bis,  con  il  quale  il termine di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato,  e'  stato  differito  al  30 luglio  2015,  prevedendo  la  possibilita'  per  gli   enti   locali interessati, anche consorziati tra loro,  per  le  unioni  di  comuni nonche' per le comunita' montane, di  chiedere  il  ripristino  degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente  tabella A allegata al medesimo provvedimento con  competenza  sui  rispettivi territori;   Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  del  2  agosto  2016,  n.  179,   e   successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di  pace  specificamente  indicati  nell'allegato   1   al   medesimo provvedimento;   Vista  la  nota  del  1°  ottobre  2018,  con  cui  la  Commissione Straordinaria  incaricata  della  gestione  del  Comune  di  Siderno, sciolto per infiltrazioni della criminalita' organizzata con  decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018,  ha  rappresentato l'opportunita'  di  assumere  iniziative  volte   alla   revoca   del provvedimento di ripristino del locale ufficio del giudice  di  pace, tenuto conto della necessita' di ottimizzare l'impiego delle  risorse umane e finanziarie disponibili;   Considerato  che  le   risultanze   dell'analisi   condotta   dalla Commissione straordinaria, volta ad  accertare  l'effettiva  utilita' del mantenimento  del  presidio  giudiziario,  hanno  evidenziato  la modesta entita' del contenzioso dell'ufficio del giudice di  pace  di Siderno;   Considerato che con la nota citata viene altresi'  evidenziato  che la  chiusura  dell'ufficio  del  giudice  di  pace  di  Siderno   non comporterebbe disagi per l'utenza, giacche'  il  territorio  compreso nella relativa giurisdizione verrebbe accorpato al limitrofo  ufficio circondariale di Locri;   Considerato che con nota del 23  ottobre  2018  il  Presidente  del Tribunale di Locri, nel condividere le valutazioni della  Commissione straordinaria, sia sotto  il  profilo  dell'entita'  del  contenzioso afferente all'ufficio, sia per quanto attiene alla  modesta  distanza tra le sedi  interessate,  non  ha  evidenziato  criticita'  ostative all'accorpamento  dell'ufficio  del  giudice  di  pace   di   Siderno all'ufficio del giudice di pace circondariale di Locri;   Ritenuto che la  volontaria  assunzione  degli  oneri  connessi  al funzionamento e alla  erogazione  del  servizio  giustizia  da  parte dell'ente richiedente il mantenimento  o  il  ripristino  della  sede giudiziaria  costituisce  il  presupposto  necessario  affinche'   si realizzi la fattispecie delineata  dal  citato  art.  3  del  decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;   Considerato   che   l'orientamento   espresso   dalla   commissione straordinaria  per  la  gestione  del  Comune  di  Siderno  circa  il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace,  comportando il venir meno di un requisito essenziale della  richiesta  presentata ai sensi dell'art. 2, comma  1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre 2014, n. 192,  positivamente  valutata  nella  fase  istruttoria  del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016,  determina  la  decadenza dell'istanza di ripristino del presidio giudiziario;   Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'ufficio  del  giudice  di pace di Siderno dall'elenco  delle  sedi  ripristinate  con  oneri  a carico degli enti locali, specificamente individuate dall'allegato  1 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, ristabilendo la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega  prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. L'ufficio del giudice di pace di Siderno e' escluso  dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a  carico  degli  enti  locali,  ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156, come modificato  dall'art.  2,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 febbraio 2015, n. 11;   2. Gli allegati 1 e 2  al  decreto  ministeriale  27  maggio  2016, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 e pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto  2016,  n.  179  e  l'allegato  1  al decreto ministeriale 20 dicembre  2016,  registrato  alla  Corte  dei conti il 28 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del 30 dicembre 2016, n. 304, sono modificati nel senso e nei  limiti  di quanto previsto dal comma 1;     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10  novembre 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  25  novembre  2014  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°  dicembre  2014,  n.  279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 31 gennaio 2019 
                                                 Il Ministro: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 440     |  
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