| Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 25 febbraio 2019 |  
| Inserimento del medicinale triptorelina  nell'elenco  dei  medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi della  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  per  l'impiego  in  casi selezionati in cui la puberta' sia incongruente  con  l'identita'  di genere (disforia di genere), con diagnosi confermata  da  una  equipe multidisciplinare e specialistica e in cui l'assistenza  psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non  sia  risolutiva.  (Determina  n. 21756/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'area pre-autorizzazioni 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  Consiglio  di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato Direttore generale dell'AIFA  e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;   Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018, con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   Dirigente   dell'Area pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   Direttore   generale all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;   Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS) dell'AIFA;   Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare, l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;   Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;   Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;   Considerati l'efficacia di triptorelina nel sospendere la  puberta' e il profilo di sicurezza del trattamento, il  beneficio  evidenziato nei  diversi  aspetti  della  condizione  clinica,  e  l'assenza   di alternative terapeutiche piu' efficaci e/o sicure;   Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale   per   soggetti adolescenti in stadio puberale Tanner 2-3 per i quali la diagnosi  di disforia di genere, con comparsa o peggioramento della sintomatologia con l'inizio della puberta',  sia  stata  confermata  da  una  equipe multidisciplinare  e  specialistica,  composta  da   specialista   in neuropsichiatria  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  endocrinologia pediatrica, psicologia dell'eta' evolutiva e bioetica;   Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 12,  13  e  14 febbraio 2018 - Stralcio verbale n. 32;   Tenuto conto del parere espresso  dal  Comitato  nazionale  per  la bioetica in data 13 luglio 2018 in merito alla eticita' sull'uso  del medicinale  triptorelina  per  il  trattamento  di  adolescenti   con disforia di genere;   Ritenuto,  pertanto,  di  includere  il   medicinale   triptorelina nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996, n. 648, per l'impiego in casi selezionati  in  cui  la  puberta'  sia incongruente con l'identita' di  genere  (disforia  di  genere),  con diagnosi confermata da una equipe multidisciplinare e specialistica e in cui l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica  non sia risolutiva; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Il medicinale triptorelina e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 648,  nell'elenco  istituito  col  provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni  terapeutiche di cui all'art. 2.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
     Denominazione: Triptorelina. 
     Indicazione terapeutica: impiego in casi selezionati  in  cui  la puberta' sia incongruente con  l'identita'  di  genere  (disforia  di genere), con diagnosi confermata da una  equipe  multidisciplinare  e specialistica e in cui l'assistenza psicologica,  psicoterapeutica  e psichiatrica non sia risolutiva 
     Criteri di inclusione:       stadio puberale secondo Tanner 2-3, confermato  da  livelli  di steroidi sessuali indicativi di una adeguata progressione puberale;       diagnosi di disforia  di  genere  secondo  DSM  5  (APA,  2013) confermata da una equipe multidisciplinare e specialistica,  composta da specialista in neuropsichiatria dell'infanzia e  dell'adolescenza, endocrinologia pediatrica, psicologia dell'eta' evolutiva e bioetica;       comparsa o  peggioramento  della  sintomatologia  con  l'inizio della puberta';       stabilizzazione  di  eventuali   psicopatologie   associate   o problematiche  mediche   potenzialmente   interferenti   con   l'iter diagnostico o terapeutico della DG;       mancata efficacia dell'assistenza psicologica, psicoterapeutica o psichiatrica;       consenso informato fornito dall'adolescente e dai genitori o da altri  tutori  secondo  le  normative  attuali  inerenti  i  soggetti minorenni (art. 3 della legge n. 219/2017). 
     Criteri di esclusione:       patologie causa di disfunzione ormonale non  trattata  e/o  non stabilizzata;       psicopatologie associate interferenti con l'iter diagnostico  o terapeutico;       ipersensibilita' al GnRH, ai suoi analoghi o  a  uno  qualsiasi degli eccipienti.     Fare riferimento al Riassunto della caratteristiche del  prodotto (RCP) per ulteriori indicazioni in merito  a  avvertenze  speciali  e opportune precauzioni di impiego. 
     Periodo di prescrizione a totale carico  del  Servizio  sanitario nazionale: fino a  nuova  determinazione  dell'Agenzia  italiana  del farmaco. 
     Piano terapeutico:       Triptorelina 3,75  mg  (somministrazione  intramuscolare)  ogni ventotto giorni.     Nel primo mese di terapia e' prevista una dose aggiuntiva a circa due settimane dalla prima.     Si suggerisce di proseguire il trattamento fino a circa  16  anni di  eta',  in  corrispondenza  dell'inizio  della  terapia   ormonale cross-gender.     Se il minorenne e la sua  famiglia  non  aderiscono  al  percorso psicologico e/o non rispettano gli appuntamenti con gli endocrinologi e' prevista la sospensione della somministrazione farmacologica.     Altre  condizioni  da  osservare:  le  modalita'  previste  dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio  2000  citato  in premessa,  in  relazione  a:  art.  4:  istituzione   del   registro, rilevamento e  trasmissione  dei  dati  di  monitoraggio  clinico  ed informazioni  riguardo  a  sospensioni  del   trattamento   (mediante apposita scheda come da Provvedimento  31  gennaio  2001,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  24  marzo  2001);  art.   5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione  e  di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione  dei dati di spesa.     Dati da inserire nel registro:       ogni 3-6 mesi         valutazioni  auxologiche:  altezza,  peso,  BMI,  stadio   di sviluppo puberale secondo Tanner;         misurazione della pressione arteriosa;       ogni 6-12 mesi         esami di laboratorio: LH, FSH, E2/T, vitamina D 25OH       ogni 12-24 mesi         valutazione della  densita'  minerale  ossea  (BMD)  mediante tecnica DXA (Dual X-ray Absorptiometry);         eta' ossea mediante radiografia del polso e  della  mano  non dominante, se clinicamente indicato.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale per l'impiego in casi selezionati in cui la puberta' sia incongruente con l'identita' di genere  (disforia  di genere), con diagnosi confermata da una  equipe  multidisciplinare  e specialistica e in cui l'assistenza psicologica,  psicoterapeutica  e psichiatrica non sia risolutiva, nel rispetto  delle  condizioni  per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della  presente determinazione.     |  
|   |                                 Art. 3 
   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 25 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Petraglia     |  
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