| Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione      del      medicinale      per      uso      umano «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir  Disoproxil  Zentiva»,  ai   sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012,  n.  189.  (Determina  n. 18157/2019).  |  
  |  
 |  
 
                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  27  dicembre 2018 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 novembre al 30 novembre 2018 e riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Viste le lettere dell'Ufficio misure di gestione del  rischio  (del 19 settembre 2018 protocollo MGR/103557/P che aggiorna la  precedente lettera di approvazione del 26 gennaio 2018 P/8577) con le quali sono state autorizzati i materiali educazionali e  relativi  aggiornamenti del prodotto medicinale «Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir DISOPROXIL Zentiva»;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di  AIFA  in  data  14-16 gennaio 2019; 
                              Determina: 
   La confezione del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:       EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA   descritta in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della  legge  8  novembre  2012  n.  189, denominata classe «C(nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Il         titolare         dell'A.I.C.         del         farmaco generico/equivalente/biosimilare e' esclusivo responsabile del  pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia brevettuale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012,  convertito  dalla  legge 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
|   |                                                               Allegato 
     Inserimento,  in  accordo  all'art.  12,  comma  5  della   legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C(nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  Allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Nuove confezioni. 
     EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA;     codice ATC - principio attivo: J05AR06 - emtricitabina, tenofovir disoproxil ed efavirenz;     titolare: Zentiva, K.S.;     cod. procedura: EMEA/H/C/4250/IB/1;     GUUE 27 dicembre 2018.   Indicazioni terapeutiche. 
     Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir  disoproxil  Zentiva   e'   una combinazione a dose fissa di  efavirenz,  emtricitabina  e  tenofovir disoproxil. E' indicato per il trattamento  dell'infezione  da  virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli  adulti  di  eta' pari o superiore ai 18 anni con soppressione virologica a livelli  di HIV-1  RNA  <50  copie/ml  per  piu'  di  tre  mesi  con  la  terapia antiretrovirale di combinazione in corso. I pazienti non devono  aver manifestato   fallimenti    virologici    con    qualsiasi    terapia antiretrovirale precedente  e  prima  dell'inizio  del  primo  regime antiretrovirale non devono essere stati portatori di ceppi virali con mutazioni conferenti resistenza significativa ad  uno  qualsiasi  dei tre   componenti   contenuti   in   Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).     La     dimostrazione     dei      benefici      dell'associazione efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil e' principalmente basata sui dati a 48 settimane di uno studio clinico nel quale pazienti  con soppressione  virologica  stabile  in  terapia   antiretrovirale   di combinazione      sono      passati      al      trattamento      con efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil (vedere paragrafo  5.1). Non sono attualmente disponibili dati derivati da studi  clinici  con l'associazione   efavirenz/emtricitabina/tenofovir   disoproxil    in pazienti non pretrattati o in pazienti intensamente pretrattati.     Non sono disponibili dati che supportino l'uso  dell'associazione efavirenz/emtricitabina/tenofovir  disoproxil  in  combinazione   con altri antiretrovirali.   Modo di somministrazione. 
     La terapia deve essere avviata da un medico  con  esperienza  nel campo dell'infezione da HIV.     Le  compresse  di  Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir   disoproxil Zentiva devono essere inghiottite intere  con  acqua,  una  volta  al giorno.     Confezioni autorizzate:       EU/1/17/1210/002  - A.I.C. 045495025/E in base 32: 1CDDRK - 600 mg - 200 mg - 245 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  - flacone (HDPE) - 90 (3x30) compresse.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio. 
     Rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti definiti per  la  presentazione  degli  PSUR  per  questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date  di  riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater,  paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato  sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita'  e  gli  interventi   di   farmacovigilanza   richiesti   e dettagliati  nel  RMP  concordato  e  presentato  nel  modulo   1.8.2 dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   e   qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Misure aggiuntive di  minimizzazione  del  rischio:  il  titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  garantire  che tutti     i     medici     che      potrebbero      prescrivere/usare Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva siano dotati  di un pacchetto informativo per il medico contenente quanto segue:       riassunto delle caratteristiche del prodotto 49;       opuscolo educativo sugli effetti dell'HIV a  carico  dei  reni, che includa un regolo calcolatore per la clearance della creatinina.     L'opuscolo educativo sugli effetti dell'HIV  a  carico  dei  reni deve contenere i seguenti messaggi chiave:       Il rischio di malattie renali nei pazienti infetti  da  HIV  e' maggiore in caso  di  assunzione  di  prodotti  contenenti  tenofovir disoproxil,   come    Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir    disoproxil Zentiva.       L'uso di Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir  disoproxil  Zentiva non e' raccomandato nei pazienti con moderata o grave  compromissione renale (clearance della creatinina < 50 ml/min).       L'uso di Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir  disoproxil  Zentiva deve essere evitato con l'uso concomitante o  recente  di  medicinali nefrotossici. Se Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva e' usato insieme a medicinali nefrotossici, la funzione  renale  deve essere monitorata con attenzione in base allo schema raccomandato.       Prima      di      iniziare      il       trattamento       con Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva si deve valutare la funzione renale basale dei pazienti.       E'  importante  monitorare  regolarmente  la  funzione   renale durante   il   trattamento   con    Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil Zentiva.       Schema  raccomandato  di  monitoraggio  della  funzione  renale tenendo conto della presenza o dell'assenza  di  fattori  di  rischio aggiuntivi di compromissione renale.       Se il fosfato sierico e' < 1,5 mg/dl o se  la  clearance  della creatinina diminuisce durante la terapia a valori  <  50  ml/min,  la funzione renale deve essere valutata nuovamente entro una  settimana. Il  trattamento  con   Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir   disoproxil Zentiva deve essere interrotto nei pazienti con valori confermati  di clearance della creatinina < 50 ml/min o con decrementi  del  fosfato sierico  a  <  1,0  mg/dl.   L'interruzione   del   trattamento   con Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir  disoproxil  Zentiva  deve   essere presa in considerazione anche in caso di  declino  progressivo  della funzione renale qualora  non  sia  stata  identificata  alcuna  altra causa.       Istruzioni sull'uso del regolo  calcolatore  per  la  clearance della creatinina.     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti  -  infettivologo (RNRL).     |  
|   |  
 
 | 
 |