| Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione del medicinale per uso umano «Bortezomib Accord»,  ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina  n. 18147/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  Direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno  2018 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di  medicinali  dal  1 maggio al 31 maggio 2018 e riporta l'insieme delle  nuove  confezioni autorizzate;   Viste le lettere dell'Ufficio di  farmacovigilanza  del  23  maggio 2017 (protocollo  MGR/53120/P)  e  del  28  gennaio  2019  protocollo MGR/9661/P di integrazione) con le  quali  e'  stato  autorizzato  il materiale educazionale del prodotto  medicinale  «Bortezomib  Accord» (bortezomib);   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS)  di  AIFA  in  data  9-11 luglio 2018; 
                              Determina: 
   La confezione del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:       BORTEZOMIB ACCORD   descritta in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della  legge  8  novembre  2012  n.  189, denominata classe «C(nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Il         titolare         dell'A.I.C.         del         farmaco generico/equivalente/biosimilare e' esclusivo responsabile del  pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia brevettuale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C(nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  Allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Nuove confezioni. 
     BORTEZOMIB ACCORD;     codice ATC - principio attivo: L01XX32 - bortezomib;     titolare: Accord Healthcare Limited;     cod. procedura: EMEA/H/C/3984/X/8;     GUUE 29 giugno 2018.   Indicazioni terapeutiche. 
     «Bortezomib  Accord»  in  monoterapia  o  in   associazione   con doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone e' indicato  per  il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo  in  progressione che abbiano gia' ricevuto almeno una precedente linea di  trattamento e che siano gia' stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.     «Bortezomib Accord» in associazione con melfalan e prednisone  e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con  mieloma  multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia  ad  alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.     «Bortezomib  Accord»  in  associazione  con  desametasone  o  con desametasone e talidomide e' indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non  trattato eleggibili a chemioterapia ad alte  dosi  con  trapianto  di  cellule staminali ematopoietiche.     «Bortezomib    Accord»    in    associazione    con    rituximab, ciclofosfamide,  doxorubicina  e  prednisone  e'  indicato   per   il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non  trattato  non  candidabili  a  trapianto  di  cellule  staminali ematopoietiche.   Modo di somministrazione. 
     Il trattamento con «Bortezomib Accord» deve essere iniziato sotto la supervisione di un  medico  con  esperienza  nel  trattamento  dei pazienti  con  tumore,  tuttavia  «Bortezomib  Accord»  puo'   essere somministrato da un operatore sanitario esperto  nell'uso  di  agenti chemioterapici. «Bortezomib Accord» deve essere  ricostituito  da  un operatore sanitario (vedere paragrafo 6.6).     «Bortezomib Accord» 1 mg polvere  per  soluzione  iniettabile  e' utilizzabile solo per la somministrazione endovenosa.     «Bortezomib Accord» 3,5 mg polvere per soluzione  iniettabile  e' utilizzabile per la somministrazione endovenosa o sottocutanea.     «Bortezomib Accord» non deve essere somministrato per altre  vie. La somministrazione intratecale ha causato morte.     Iniezione endovenosa     La soluzione ricostituita di  Bortezomib  Accorde'  somministrata per via endovenosa in bolo della durata di 3-5 secondi,  mediante  un catetere endovenoso periferico o centrale, seguita da un lavaggio con una soluzione iniettabile di sodio cloruro  9  mg/ml  (0,9%).  Devono trascorrere almeno 72 ore tra due  dosi  consecutive  di  «Bortezomib Accord».     Iniezione sottocutanea     Bortezomib Accorde'  somministrato  per  via  sottocutanea  nelle cosce (destra o sinistra)  o  nell'addome  (destro  o  sinistro).  La soluzione deve essere iniettata sottocute con un angolo di 45-90°.     I siti di iniezione devono  essere  cambiati  a  rotazione  nelle successive iniezioni.     Se si manifestano delle reazioni nel sito di  iniezione  dopo  la somministrazione sottocutanea di  «Bortezomib  Accord»,  puo'  essere somministrata per via sottocutanea una soluzione meno concentrata  di «Bortezomib Accord» (Bortezomib Accord 3,5 mg ricostituito ad 1 mg/ml invece  di  2,5  mg/ml)  o  e'   raccomandato   il   passaggio   alla somministrazione per via endovenosa.     Quando «Bortezomib Accord» e' somministrato  in  associazione  ad altri medicinali, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di questi medicinali per  le  istruzioni  relative  alla somministrazione.     Confezioni autorizzate: EU/1/15/1019/002 A.I.C.: 044378026 /E  in base 32: 1BB9XB - 1 mg  -  polvere  per  soluzione  iniettabile,  uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio. 
     Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107  quater,  paragrafo  7,  della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita'  e  gli  interventi   di   farmacovigilanza   richiesti   e dettagliati  nel  RMP  concordato  e  presentato  nel  modulo   1.8.2 dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   e   qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio o al risultato  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).       Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio       In  ogni  Stato   Membro,   il   titolare   dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  dovra'  concordare   con   l'Autorita' nazionale  competente  il  contenuto  e  il  formato  del   materiale educazionale.       Il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio garantisce che tutti gli operatori sanitari potenzialmente  in  grado di prescrivere, dispensare, manipolare  o  somministrare  «Bortezomib Accord» siano forniti del materiale educazionale.     Il materiale educazionale deve contenere quanto segue:       riassunto delle caratteristiche del prodotto;       informazioni  sulla  ricostituzione,  sul  dosaggio   e   sulla somministrazione;       poster sulla modalita' di ricostituzione;       regolo per il calcolo della dose;       rappresentazione grafica dei regimi di induzione al trapianto.     Le  informazioni  sulla  ricostituzione,  sul  dosaggio  e  sulla somministrazione devono contenere i seguenti elementi chiave:       l'avviso  che  «Bortezomib   Accord»   3,5   mg   puo'   essere somministrato sia per via endovenosa sia per via sottocutanea, mentre Bortezomib Accord  1  mg  puo'  essere  somministrato  solo  per  via endovenosa;       i differenti requisiti di ricostituzione per l'uso endovenoso o sottocutaneo;       istruzioni sul dosaggio ed  esempi  su  come  calcolare  l'area della superficie corporea  (BSA)  di  un  paziente  e  il  volume  di «Bortezomib Accord» ricostituito richiesto (sia  per  uso  endovenoso che sottocutaneo) (fare riferimento al Regolo per  il  calcolo  della dose);       consigli  sul  metodo  di  somministrazione   sia   per   l'uso endovenoso sia per  l'uso  sottocutaneo,  inclusa  la  necessita'  di cambiare a rotazione il sito di iniezione per l'uso sottocutaneo;       le   precauzioni   per   la   conservazione   della   soluzione ricostituita;       i potenziali rischi  di  errori  di  somministrazione  tra  cui sovradosaggio,  sottodosaggio  e  l'avviso  che  la  somministrazione intratecale involontaria ha provocato decessi;       la  necessita'  di  segnalare  ogni  evento  avverso  o  errore terapeutico verificatosi durante la somministrazione  di  «Bortezomib Accord».       Il poster sulla modalita' di ricostituzione  deve  contenere  i seguenti elementi chiave:       i differenti requisiti di ricostituzione per l'uso endovenoso o sottocutaneo di Bortezomib Accord 3,5mg;       la necessita' di manipolare il medicinale in ambiente sterile;       le   precauzioni   per   la   conservazione   della   soluzione ricostituita;       consigli su come ridurre il rischio di confondere  le  siringhe ricostituite per l'uso endovenoso e sottocutaneo;       l'avviso che «Bortezomib  Accord»  e'  destinato  solo  per  le iniezioni endovenose o sottocutanee e che non sono  consentite  altre vie di somministrazione;       «Bortezomib Accord» 1 mg puo' essere somministrato solo per via endovenosa;       la  necessita'  di  segnalare  ogni  evento  avverso  o  errore terapeutico verificatosi durante la somministrazione  di  «Bortezomib Accord».     Il Regolo per il calcolo della dose  deve  contenere  i  seguenti elementi chiave:       uno strumento per calcolare la  dose  che  permetta  ai  medici prescrittori di inserire l'altezza e il peso del paziente al fine  di ottenere il calcolo dell'area della superficie corporea e  quindi  di determinare la dose appropriata di «Bortezomib Accord»;       i differenti requisiti di ricostituzione per l'uso endovenoso e sottocutaneo di «Bortezomib Accord» 3,5mg;       istruzioni sul dosaggio ed  esempi  su  come  calcolare  l'area della superficie corporea del paziente ed il  volume  di  «Bortezomib Accord»  ricostituito  richiesto  (sia   per   uso   endovenoso   che sottocutaneo).     La rappresentazione grafica dei regimi di induzione al  trapianto deve contenere i seguenti elementi chiave:       istruzioni per la prescrizione e la  somministrazione,  inclusi la durata e il numero dei cicli,  cio'  al  fine  di  minimizzare  il rischio di  errori  terapeutici  e  di  dispensazione  potenzialmente indotti dall'esistenza di due differenti regimi  di  associazione  di bortezomib nell'induzione  al  trapianto  («Bortezomib  Accord»  piu' desametasone e «Bortezomib Accord» piu' desametasone e talidomide);       comunicazione  per  ricordare  che  i  pazienti  che   ricevono «Bortezomib Accord» in associazione con talidomide devono aderire  al programma  di  prevenzione  della  gravidanza  di   talidomide,   con riferimento  al  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  di talidomide per informazioni aggiuntive.     Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
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