| Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 febbraio 2019 |  
| Classificazione del medicinale per uso  umano  «Benepali»,  ai  sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012,  n.  189.  (Determina  n. 18142/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  27  dicembre 2018 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 novembre al 30 novembre 2018 e riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Viste le lettere dell'Ufficio misure di gestione del  rischio  (del 20 giugno 2017 protocollo  MGR/64655/P  che  aggiorna  la  precedente lettera di approvazione del 15.4.2016  P/39858)  con  le  quali  sono state autorizzate i materiali educazionali e  relativi  aggiornamenti del prodotto medicinale «Benepali» (etanercept);   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 14  -  16 gennaio 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:       BENEPALI   descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012  n. 189, denominata  classe  «C(nn)»,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la  collocazione  nella classe  «C(nn)»  di  cui  alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 febbraio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C(nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  Allegati  alle  Decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Nuove confezioni. 
     BENEPALI;     codice ATC - principio attivo: L04AB01 - etanercept;     titolare: Samsung Bioepis NL B.V.;     cod. procedura: EMEA/H/C/4007/IB/28/G;     GUUE 27 dicembre 2018.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche. 
     Artrite reumatoide     «Benepali» in associazione con metotressato e'  indicato  per  il trattamento dell'artrite reumatoide in  fase  attiva  da  moderata  a grave negli  adulti  quando  la  risposta  ai  farmaci  antireumatici modificanti  la  malattia,   metotressato   incluso   (a   meno   che controindicato) e' risultata inadeguata.     «Benepali» puo' essere  utilizzato  in  monoterapia  in  caso  di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuo con  il metotressato e' inappropriato.     «Benepali»  e'  indicato  anche  nel   trattamento   dell'artrite reumatoide grave, attiva e  progressiva  negli  adulti  non  trattati precedentemente con metotressato.     «Benepali», da  solo  o  in  associazione  con  metotressato,  ha dimostrato di ridurre  il  tasso  di  progressione  del  danno  delle articolazioni, come misurato radiograficamente, e  di  migliorare  la funzione fisica.     Artrite idiopatica giovanile     trattamento della poliartrite (positiva  o  negativa  al  fattore reumatoide) e dell'oligoartrite estesa in  bambini  e  adolescenti  a partire dai 2 anni d'eta' che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che sono risultati intolleranti, al metotressato;     trattamento dell'artrite psoriasica in adolescenti a partire  dai 12 anni di eta' che hanno mostrato una  risposta  inadeguata,  o  che sono risultati intolleranti, al metotressato;     trattamento dell'artrite correlata ad entesite in  adolescenti  a partire  dai  12  anni  di  eta'  che  hanno  mostrato  una  risposta inadeguata,  o  che  sono  risultati   intolleranti,   alla   terapia convenzionale.     Etanercept non e' stato studiato su bambini di eta' inferiore  ai 2 anni.     Artrite psoriasica     trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e  progressiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia e' risultata  inadeguata.  Etanercept  ha  dimostrato  di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite  psoriasica,  e di ridurre  il  tasso  di  progressione  del  danno  periferico  alle articolazioni  come  da  rilevazioni  ai  raggi  X  in  pazienti  con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia.     Spondiloartrite assiale     Spondilite    anchilosante:    trattamento    della    spondilite anchilosante grave in fase attiva negli adulti che  hanno  avuto  una risposta inadeguata alla terapia convenzionale.     Spondiloartrite  assiale  non  radiografica:  trattamento   della spondiloartrite assiale non radiografica grave, con  segni  obiettivi di infiammazione come  indicato  da  valori  elevati  di  proteina  C reattiva (PCR) e/o evidenza  alla  risonanza  magnetica  (RM),  negli adulti  che  hanno  avuto  una   risposta   inadeguata   ai   farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS).     Psoriasi a placche     trattamento della psoriasi a placche da moderata  a  grave  negli adulti che non hanno risposto, o presentano una controindicazione,  o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi  ciclosporina, metotressato o  psoralene  e  luce  ultravioletta  A  (PUVA)  (vedere paragrafo 5.1).     Psoriasi pediatrica a placche     trattamento della psoriasi a placche cronica grave nei bambini ed adolescenti a partire da 6 anni d'eta' che non  sono  controllati  in maniera adeguata da altre terapie sistemiche o fototerapie o che sono intolleranti ad esse.   Modo di somministrazione. 
     Il trattamento con «Benepali» deve essere iniziato e  seguito  da un medico specialista con esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite   reumatoide,   dell'artrite    idiopatica    giovanile, dell'artrite  psoriasica,  della   spondilite   anchilosante,   della spondiloartrite assiale non radiografica, della psoriasi a placche  o della  psoriasi  pediatrica  a  placche.  I  pazienti  trattati   con «Benepali» devono essere provvisti della Scheda  di  allerta  per  il paziente.     «Benepali» e' disponibile in dosaggi da 25 e 50 mg.     «Benepali» e' per uso sottocutaneo (vedere paragrafo 6.6).     Istruzioni dettagliate per la somministrazione sono  fornite  nel foglio illustrativo, paragrafo 7, Istruzioni per l'uso".     Confezioni autorizzate:       EU/1/15/1074/006 - A.I.C. 044691069/E in base 32: 1BMVMX  -  25 mg - soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, siringa  preriempita  - 0,51 ml (50 mg/ml) - 8  (2  x  4)  siringhe  preriempite  (confezione multipla);       EU/1/15/1074/007 - A.I.C. 044691071/E in base 32: 1BMVMZ  -  25 mg - soluzione iniettabile, uso sottocutaneo, siringa  preriempita  - 0,51 ml (50 mg/ml) - 24 (6  x  4)  siringhe  preriempite  (confezione multipla).   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio. 
     Rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per  questo  medicinale  sono  definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare  il  primo  Rapporto  periodico  di  aggiornamento   sulla sicurezza  per  questo   medicinale   entro   sei   mesi   successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. 
      Piano   di   gestione   del   rischio   (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita'  e  gli  interventi   di   farmacovigilanza   richiesti   e dettagliati  nel  RMP  concordato  e  presentato  nel  modulo   1.8.2 dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   e   qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).   Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio. 
       1. Prima della distribuzione commerciale in ogni stato  membro, il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve concordare con l'autorita' competente dello stato membro il materiale formativo finale, comprendente informazioni per tutti  gli  operatori sanitari che potrebbero prescrivere il prodotto sull'uso  corretto  e sicuro  della  penna   preriempita/delle   siringhe   preriempite   e l'avvertenza che il prodotto non e' destinato all'uso nei  bambini  e negli adolescenti con peso corporeo inferiore a 62,5 kg, nonche'  una scheda di allerta per il paziente da consegnare ai pazienti che usano «Benepali».       2. Il materiale formativo  destinato  agli  operatori  sanitari deve contenere i seguenti elementi chiave:         guida didattica per facilitare l'addestramento  del  paziente all'uso sicuro della penna preriempita/delle siringhe preriempite;         un kit dimostrativo senza ago;         materiale informativo che ricordi agli operatori sanitari che «Benepali» non e' destinato all'uso nei bambini e  negli  adolescenti con peso corporeo inferiore a 62,5 kg;         istruzioni da consegnare ai pazienti.       3. La scheda di  allerta  per  il  paziente  deve  contenere  i seguenti elementi chiave per i pazienti trattati con «Benepali»:         il rischio di infezioni opportunistiche e tubercolosi (TB);         il rischio di insufficienza cardiaca congestizia  (Congestive Heart Failure, CHF);         «Benepali» non e'  destinato  all'uso  nei  bambini  e  negli adolescenti con peso corporeo inferiore a 62,5 kg.     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo,  dermatologo,  internista (RRL).     |  
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