Estratto determina AAM/PPA n. 146/2019 del 12 febbraio 2019 
     Autorizzazione delle Variazioni: II - C.I.z) Modifica del  regime di fornitura:       da: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)       a: medicinale non soggetto a prescrizione  medica,  ma  non  da banco (SOP)  relativamente al medicinale CETIRIZINA ZENTIVA nelle seguenti forme e confezioni:       A.I.C. n. 037300023 - «10 mg compresse rivestite con  film»  10 compresse in blister PVC/PVDC-AL.     Gli stampati sono allegati alla  determina  di  cui  al  presente estratto.     Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo e all'etichettatura.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della presente determina che i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del  medicinale  indicata  in etichetta.  I  farmacisti  sono  tenuti  a   consegnare   il   foglio illustrativo  aggiornato  agli  utenti,  a  decorrere   dal   termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  della  presente  determina.  Il  titolare A.I.C. rende  accessibile  al  farmacista  il   foglio   illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive modifiche e integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |