Estratto determina AAM/PPA n. 140 del 12 febbraio 2019 
     Codice pratica: C1A/2018/2275     Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC     E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale SOLIFENACINA TEVA anche nelle forme  farmaceutiche  e  confezioni  di seguito indicate:       Confezione «5 mg compresse rivestite con film» 2x100  compresse in flacone HDPE con cartuccia per l'assorbimento di ossigeno;     A.I.C. N. 045199496 (base 10) 1C3d48 (base 32).       Confezione «10 mg compresse rivestite con film» 2x100 compresse in flacone HDPE con cartuccia per l'assorbimento di ossigeno;     A.I.C. n. 045199508 (base 10) 1C3D4N (base 32).       Confezione «5 mg compresse rivestite con film» 2x100  compresse in flacone HDPE;     A.I.C. n. 045199510 (base 10) 1C3D4Q (base 32).       Confezione «10 mg compresse rivestite con film» 2x100 compresse in flacone HDPE;     A.I.C. n. 045199522 (base 10) 1C3D52 (base 32).     Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.     Principio attivo: Solifenacina.     Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e  domicilio fiscale in Milano (MI), piazzale Luigi Cadorna, 4, cap 20123,  codice fiscale 11654150157. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': Apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe Cnn. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       RR medicinali soggetti a prescrizione medica. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi  al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni  normative  in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |