Estratto determina AAM/A.I.C. n. 36 del 12 febbraio 2019 
     Procedura europea n. FR/H/0625/001/MR.     Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e' autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  DIAPYLORI, nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: Laboratoires Mayoly Spindler (S.I.S. 3020).     Confezioni:       «75 mg polvere per soluzione orale» 1 flaconcino  in  vetro  di polvere, 1 bustina di acido citrico, 1 kit di controllo -  A.I.C.  n. 046425017 (in base 10) 1D8SXT (in base 32);       «75 mg polvere per soluzione orale» 1 flaconcino  in  vetro  di polvere, 1 bustina di acido citrico - A.I.C. n.  046425029  (in  base 10) 1D8SY5 (in base 32).     Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.     Validita' prodotto integro: tre anni.     Condizioni particolari di conservazione:       conservare a temperatura inferiore a 30°C;       conservare nel confezionamento  secondario  per  proteggere  il medicinale dall'umidita'.     Composizione:       principio attivo: un flaconcino contiene 75 mg di13 C-urea;       eccipienti: acido citrico anidro.     Rilascio dei lotti: Laboratoires Mayoly Spindler,  6,  Avenue  de l'Europe - 78401 Chatou Cedex, Francia.     Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.     Diagnosi  in  vivo  di  infezione  da  Helicobacter  pylori,   in particolare nel controllo dell'eradicazione.     Per pazienti adulti.     Per il trattamento delle infezioni da Helicobacter  pylori,  fare riferimento  alle  raccomandazioni  ufficiali  in  vigore  a  livello nazionale. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:       classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR -   Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art. 107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |