| Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 21 febbraio 2019 |  
| Interventi   urgenti   di   protezione    civile    in    conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio  2019  ha interessato il territorio del Comune di  Pomarico,  in  Provincia  di Matera. (Ordinanza n. 578).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio  2019, con la quale e' dichiarato, per dodici mesi dalla data  del  medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza  dell'eccezionale movimento  franoso  verificatosi  il  giorno  29  gennaio  2019   nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera;   Considerato  che  il  summenzionato   evento   ha   causato   gravi danneggiamenti alle abitazioni pubbliche e private, nonche' il crollo di dodici unita' immobiliari;   Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;   Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente normativa;   Acquisita l'intesa della Regione Basilicata; 
                               Dispone: 
                                Art. 1   Nomina commissario  e  piano  degli  interventi  e  ricognizione  dei                        fabbisogni ulteriori 
   1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi di cui in premessa, il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata e' nominato commissario delegato.   2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo' avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore, del sindaco del  Comune di Pomarico, che agisce sulla  base  di  specifiche  direttive  dallo stesso  impartite.  I  predetti  soggetti  possono  avvalersi   delle strutture organizzative e del personale della  Regione  Basilicata  e del Comune di Pomarico, nonche' delle altre strutture e degli  uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane,  delle  loro societa' in house e  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello Stato, nonche'  individuare  soggetti  attuatori  che  agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica.   3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse finanziarie  di  cui  all'art.   7,   entro   trenta   giorni   dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della protezione civile. Tale piano deve contenere:     a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;     b) gli interventi  per  il  ripristino  della  funzionalita'  dei servizi pubblici e delle infrastrutture  di  reti  strategiche,  alle attivita' di gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del  materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti  dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita'  amministrativa nei comuni e territori  interessati,  anche  mediante  interventi  di natura temporanea;     c) gli  interventi  urgenti  volti  alla  riduzione  del  rischio residuo ed alle necessarie attivita' di monitoraggio;     d) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessaria a far fronte ai potenziali effetti  diretti  ed  indiretti del movimento franoso.   4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.   5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  7,  previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.   6. Il commissario delegato e' autorizzato, stante  l'urgenza  degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso  alle  misure ivi previste nelle more dell'approvazione del piano.   7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma 2, anche a titolo di anticipazione nel  limite  del  40%  del  valore degli   interventi   assentiti,   e   sono   rendicontate    mediante presentazione  di  documentazione  comprovante  la  spesa  sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso  di  causalita'  con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve  essere  supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.   8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.     |  
|   |                                 Art. 2 
                 Ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
   1.  Il  commissario  delegato  identifica   entro   trenta   giorni dall'adozione del piano di cui all'art.  1,  comma  3,  le  ulteriori misure di cui alle lettere a)  e  b),  dell'art.  25,  comma  2,  del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  necessari  per  il superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi  piu'  urgenti  di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.   2. Per gli interventi di cui al comma 1,  il  commissario  delegato identifica  per  ciascun  intervento  la  descrizione  tecnica  e  la relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime  di  costo, ai  fini  della  valutazione  dell'impatto  effettivo  degli   eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.     |  
|   |                                 Art. 3 
                                Deroghe 
   1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre 2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,   il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96, 97, 98 e 99;     regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;     regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;     decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;     decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;     leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle attivita' previste dalla presente ordinanza.   2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la redazione della perizia giustificativa di cui al  comma  4  dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al comma 7 dell'art. 163 possono  essere  derogati.  Di  conseguenza  e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10  dell'art. 163.     |  
|   |                                 Art. 4 
                   Contributi autonoma sistemazione 
   1. Il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  Sindaci,  e' autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti delle competenti autorita',  adottati  a  seguito  degli  eccezionali eventi sismici di cui  in  premessa,  un  contributo  per  l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente  in  euro  400  per  i  nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei  familiari  composti  da  due unita', in euro 700 per quelli composti da tre unita',  in  euro  800 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti  da  cinque  o  piu'  unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una  percentuale  di invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo aggiuntivo  di  €  200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili  previsti per il nucleo familiare.   2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la data di scadenza dello stato di emergenza.   3. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla fornitura  gratuita  di   alloggi   da   parte   dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale.   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art. 7.     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Sospensione dei mutui 
   1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante dall'evento in premessa, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale  e/o  operativa  nei  comuni  individuati,  detto  evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice  civile.  I  soggetti  titolari  di  mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili  anche  parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed  economica svolte   nei    medesimi    edifici,    previa    presentazione    di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  hanno  diritto  di  chiedere   agli istituti   di   credito   e   bancari,   fino   alla   ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto  immobile  e  comunque non oltre la  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.   2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei  consumatori  in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione. Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese fino al 14 agosto 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario,  le rate in scadenza entro la predetta data.     |  
|   |                                 Art. 6 
                  Relazione del commissario delegato 
   1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche',  allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.     |  
|   |                                 Art. 7 
                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del  14  febbraio 2019, nel limite massimo di euro 700.000,00   2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita' speciale intestata al commissario delegato.   3. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 febbraio 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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