Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152
Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 222-ter, in materia di scarto degli atti di archivio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre 1999, recante comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1999;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;
d) Dipartimento trasporti: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) Documento di navigazione: la licenza di navigazione e ogni altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unita' da diporto;
f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135;
h) RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto;
i) RND: i Registri delle navi da diporto;
l) SISTE: il Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
m) SPID: il Sistema pubblico di identita' digitale;
n) STED: lo Sportello telematico del diportista;
o) Studi di consulenza: le imprese e le societa' esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;
p) UCON: l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto istituito presso l'ATCN;
q) UMC: gli Uffici della motorizzazione civile;
r) Unita' da diporto: le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' i natanti da diporto di cui alla lettera g) del medesimo articolo, iscritti nell'ATCN ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
agosto 2008, n. L 218.
- Il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione
dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2003, n. 161;
- Si riporta l'art. 2, comma 222-ter, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010):
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - Omissis.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione
della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del
precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni
devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli
spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della
procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle
Amministrazioni.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221 e
222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2013):
«217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da
diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto, l'archivio telematico
centrale contenente informazioni di carattere tecnico,
giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le
navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma
1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo sportello telematico del
diportista.
218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al
comma 217 e del relativo trattamento dei dati.
219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del
Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del
trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio
telematico a cura degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile, della conservazione della
documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati
delle unita'. iscritte, delle modalita' per la pubblicita'
degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione
delle nuove procedure, nonche' delle necessarie modifiche
delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e
agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di registri,
uffici e licenza di navigazione e delle correlate
disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare
dette disposizioni al nuovo Sistema.
220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, e'
parimenti istituito lo sportello telematico del diportista,
allo scopo di semplificare il regime amministrativo
concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione
delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento
di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello
sportello, con particolare riguardo alle modalita' di
iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di
navigazione e alla attribuzione delle sigle di
individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione dei
dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo
regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione alle
attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di
associazioni nazionali dei costruttori, importatori e
distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche
i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati
tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al
funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche' dei
soggetti autorizzati all'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo,
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture. e
dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su
specifico capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
221. Fino all'integrale attuazione delle nuove
procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma
219, continua ad applicarsi la normativa vigente.
222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di
compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n.
212, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n.
123/L.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, S.O. n. 148/L.
- Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n.
271.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizione
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L.
- Il decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre
1999 (Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli
uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione
civile-sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle
iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti
costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di
altri diritti reali di godimento, nonche' alle
dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti
ed unita' da diporto, o quote di essi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O. n. 223/L.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle
modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 1, commi 217, 218, 219, 220,
221 e 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 2, comma 1, della citata legge 4
aprile 1977, n. 135:
«Art. 2. - E' raccomandatario marittimo chi svolge
attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al
comandante nei confronti delle autorita' locali o dei
terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di
imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli,
conclusione di contratti di trasporto per merci e
passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche'
qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli
interessi a lui affidategli. Le predette attivita' possono
essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza
rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore,
nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere
continuativo od occasionale.».
- Si riporta l'art. 2, comma 1, della citata legge 8
agosto 1991, n. 264:
«Art. 2 (Sviluppo programmato del settore). - 1.
L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto e' esercitata da imprese o da societa'
autorizzate dalla provincia. Non si applica l'art. 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate
alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di
qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial
yacht: si intende ogni unita' di cui all'art. 2 del
presente codice, nonche' le navi di cui all'art. 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT,
ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza
fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui
alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni
unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/
ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL,
costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi
ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla
lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto
con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che
utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto
d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a
essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».
- Si riporta l'art. 27, comma 2, del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 27 (Natanti da diporto). - Omissis.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere
iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime
giuridico.
Omissis.».
 
Allegato A
(articolo 5, comma 4)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Sistema telematico centrale della nautica
da diporto «SISTE»

1. Presso il Dipartimento trasporti e' istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include:
a) l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unita' da diporto;
b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON);
c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate, mediante collegamento telematico con il CED, le attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 1, comma 217, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 71 del citato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82:
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
 
Art. 3

Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto «ATCN»

1. Per ogni unita' da diporto sono trascritti o annotati nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN):
a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico, il nome dell'unita' se richiesto nonche' la stazza per le navi da diporto;
b) i dati relativi alla cancellazione;
c) i dati del proprietario;
d) i dati dell'armatore o gli atti relativi alle vicende costitutive, modificative ed estintive della societa' di armamento;
e) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;
f) i dati relativi al costruttore dello scafo o all'eventuale mandatario autorizzato;
g) i dati relativi al costruttore del motore o all'eventuale mandatario autorizzato;
h) le caratteristiche tecniche dello scafo;
i) le caratteristiche tecniche dei motori;
l) la dichiarazione di conformita' UE di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) le caratteristiche della propulsione velica;
o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo e la relativa licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;
p) la perdita e il rientro in possesso dell'unita';
q) i dati relativi alla licenza di navigazione, anche provvisoria;
r) i dati relativi al certificato di sicurezza di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
s) i dati relativi al certificato di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
t) l'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
u) i dati relativi ai documenti di navigazione di cui all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini commerciali, con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
z) le informazioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, effettuati sulle unita' da diporto dalle autorita' di polizia;
aa) tutti gli atti soggetti a pubblicita' ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. L'ATCN e' completamente informatizzato e si articola in due sezioni:
a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli UMC attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) «Sezione dati SISTE», popolata e aggiornata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unita' da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unita' da diporto gia' immatricolate, con le informazioni trasmesse dal Corpo delle Capitanerie di porto e dalle Forze di polizia ai sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministero da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate;
b) ai soggetti privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo le modalita' stabilite dallo stesso e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge, nonche' agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
4. Per la realizzazione dei controlli di sicurezza della navigazione di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Ministero puo' stipulare appositi protocolli di intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato e con i rispettivi Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, per definire le specifiche procedure e modalita' operative relative alla acquisizione, esclusivamente in sede locale, anche telematica, delle informazioni di cui al comma 1, lettera z).

Note all'art. 3:

- Si riporta l'allegato VIII del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

«Allegato VIII

Dichiarazione di conformita' UE N. xxxxx

1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero
di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato
deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del
fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformita' e'
rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del
fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque
immette sul mercato o metta in servizio un motore di
propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o
conversione rilevante dello stesso o della stessa, di
chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da
diporto non contemplata nel campo di applicazione della
direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo
ambito di applicazione applicando le procedure previste
prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in
servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unita' da
diporto costruita per uso personale prima della scadenza
del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in
servizio dell'unita' da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del
prodotto che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo'
comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e'
conforme alla pertinente normativa di armonizzazione
dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in
relazione alle quali e' dichiarata la conformita'.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome,
numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e
rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare
il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
9. Indicazioni complementari:
La dichiarazione di conformita' UE include una
dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e
della persona che adatta un motore conformemente all'art.
5, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, secondo cui:
a) se installato in un'unita' da diporto secondo le
istruzioni di installazione che accompagnano il motore,
quest'ultimo soddisfera':
1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico
previsti dal presente decreto;
2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE
per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla
direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione
della fase III A, della fase III B o della fase IV per i
motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni
diverse dalla propulsione di navi della navigazione
interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come
previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o
3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n.
595/2009 per quanto riguarda i motori omologati
conformemente a tale regolamento.
Il motore non deve essere messo in servizio finche'
l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata
dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente
disposizione del presente decreto.
Se il motore e' stato immesso sul mercato durante
l'ulteriore periodo transitorio di cui all'art. 46, comma
2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione.
Firmato a nome e per conto di:
(Luogo e data di rilascio)
(nome, funzione) (firma)».
- Si riporta l'art. 28, comma 2, del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 28 (Potenza dei motori). - Omissis.
2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'art.
3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo
conforme al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di
idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza
per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo
stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento
di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta
lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e'
rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli
uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo
e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.».
- Si riporta l'art. 31, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione
temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare unita' da diporto al pubblico o ai
singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro
anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi
espositivi, anche all'estero.
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED)
rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di
assemblaggio e di allestimento di unita' di diporto e alle
aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione
temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non
munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e
provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto
vendita o per riparazioni ed assistenza.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 15-ter, commi 3 e 5, del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172):
«Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). -
Omissis.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al
comma 1 sono:
a) la licenza di navigazione di cui all'art. 22, che
abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'art. 38;
c) il libro unico di bordo.
Omissis.
5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la
facolta' di sostituire la licenza di navigazione con l'atto
di nazionalita' di cui all'art. 150 del codice della
navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di
equipaggio, di cui all'art. 170 del medesimo codice.».
- Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 17:
«Art. 2 (Unita' da diporto utilizzata a fini
commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini
commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di
noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale
della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di
addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i
praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo;
c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio
delle unita' di cui all'art. 3 nell'ambito delle strutture
dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e
di traino delle unita' di cui all'art. 3.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle
imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con
l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o
armatori delle unita', imprese individuali o societa',
esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi
della loro iscrizione, nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati
sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini
commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel
regolamento di attuazione del presente codice.
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti
bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o
extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello
telematico del diportista (STED) una dichiarazione
contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che
attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli
estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone
imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della
certificazione di sicurezza in possesso. Copia della
dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite
dello Sportello telematico del diportista (STED), deve
essere mantenuta a bordo.
4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a),
possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a
cui sono adibite.».
- Si riporta l'art. 9, comma 1, della legge 8 luglio
2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio
della nautica da diporto e del turismo nautico.):
«Art. 9 (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza
della navigazione). - 1. I controlli relativi alla
sicurezza della navigazione rientrano nella preminente
competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 26-bis, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 17:
«Art. 26-bis (Controlli di sicurezza della navigazione
da diporto in mare). - 1. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, conspecifiche direttive emanate entro il
31 marzo di ciascun anno, determina le modalita' di
svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della
navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine
di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle
unita' da diporto, con particolar riguardo alla stagione
balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle
direttive di cui al comma 1, e' istituito un sistema di
controlli di natura preventiva che, a seguito di un
accertamento favorevole sulla regolarita' della
documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei
titoli abilitativi al comando delle unita' da diporto,
consente di evitare durante la stagione balneare la
reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di
diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti
di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 17 (Disposizioni per la pubblicita' degli atti
relativi alle unita' da diporto). - 1. Per gli effetti
previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti
reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi
del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su
richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni
o, se l'interessato e' residente all'estero, entro
centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante
trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di
navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello
telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di
navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicita'
di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio
di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)
che, previa presentazione allo Sportello telematico del
diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di
trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla
legge, nel termine di dieci giorni dalla data
dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove
l'interessato non vi provveda nel termine indicato
l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto
(UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma
1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo si procede, su richiesta
dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo e senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per
la dichiarazione e la revoca di armatore.».
- Si riportano gli articoli 1 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634
(Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.):
«Art. 1. - 1. Le pubbliche amministrazioni e le persone
fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad
usufruire delle informazioni contenute nella banca dati
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.».
«Art. 3. - 1. L'utenza del servizio e' concessa,
valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e
tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al
momento della concessione, nel seguente ordine di
preferenza per categoria:
a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di
bilancio e di gestione; amministrazioni regionali,
provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici di
istruzione e di ricerca; societa' a prevalente
partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici
servizi;
b) categoria B: persone fisiche e giuridiche,
associazioni ed enti non compresi nella categoria A.».
- Si riportano gli articoli 8 e 16 della legge 1 aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.):
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera
a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta l'art. 1235 del codice della navigazione:
«Art. 1235 (Ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria). - Agli effetti dell'art. 221 del codice di
procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1. i comandanti, gli ufficiali del corpo delle
capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi
militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali,
i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi
appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e
i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna,
riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonche'
riguardo ai reati comuni commessi nel porto o
nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di
pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un
direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono
attribuite al direttore di aeroporto nella cui
circoscrizione l'aeroporto e' compreso;
2. i comandanti delle navi o degli aeromobili,
riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione,
nonche' riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati
e alle delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria;
3. i consoli, riguardo ai reati previsti da questo
codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi
contemplati dalla legge consolare;
4. i comandanti delle navi da guerra nazionali per
gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare
o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti
stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque
territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria
esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati
previsti dal presente codice, nonche' riguardo ai reati
comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici
di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo
equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria
servizi portuali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i
sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi
militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto
e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti
dell'amministrazione della navigazione interna, i
funzionari e gli agenti degli aeroporti statali e privati,
in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli
ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti
degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato
in servizio di ronda.».
 
Art. 4

Ufficio di conservatoria centrale
delle unita' da diporto «UCON»

1. L'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON), unita' organizzativa di livello non dirigenziale del Dipartimento trasporti, esercita le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il CED per l'ottimizzazione del funzionamento del SISTE;
b) riceve le richieste di abilitazione allo STED, nonche' le segnalazioni e i reclami da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 6, ovvero da parte dei soggetti gia' abilitati, e adotta i necessari provvedimenti;
c) vigila sul corretto utilizzo dei collegamenti telematici da parte dei soggetti abilitati all'utilizzo dello STED e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5;
d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al popolamento e all'aggiornamento dell'ATCN, vigilando sul corretto utilizzo del sistema;
e) effettua le operazioni di popolamento, aggiornamento, conservazione e validazione delle informazioni contenute nell'ATCN nonche' il rilascio della relativa documentazione in caso di inerzia o ritardo da parte degli STED;
f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicita' navale, ivi compresi gli atti costitutivi di garanzie sulle unita' da diporto, sulla base della documentazione acquisita per il tramite degli STED;
g) effettua l'accertamento di conformita' e la validazione delle richieste relative alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, presentate allo STED;
h) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;
i) compie ogni altra attivita' necessaria alla gestione del SISTE.
2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono stabilite le modalita' per il trattamento, la conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio.
3. Con provvedimenti del Ministero, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuato il personale per la gestione del SISTE, con adeguate competenze professionali, informatiche e giuridiche, nonche' quello da assegnare all'UCON, anche per le attivita' di validazione dei dati comunicati dagli STED.
4. L'UCON cura gli adempimenti di comunicazione all'anagrafe tributaria delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre 1999.

Note all'art. 4:

- Si riporta l'art. 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale
sulla protezione dei dati):
«Art. 36 (Consultazione preventiva). - Omissis.
4. Gli Stati membri consultano l'autorita' di controllo
durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo
che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di
misura regolamentare basata su detto atto legislativo
relativamente al trattamento.
Omissis.».
- Si riportano gli articoli 6 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti.):
«Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero
di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve
essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi
delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto,
relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo
comma del presente articolo, degli atti da registrare in
termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti
destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto,
nonche', per gli atti degli organi giurisdizionali, anche
relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella
tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le
finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere
all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti
giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere
atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici
indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste
di registrazione degli atti pubblici formati e delle
scritture private autenticate prima del 10 gennaio 1978,
nelle scritture private non autenticate presentate per la
registrazione prima di tale data, nonche' nelle note di
trascrizione da prodursi al pubblico registro
automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio
1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico
registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli
azionari, relativamente alla societa' emittente, ai
soggetti da cui provengono se diversi dalla societa'
emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo,
nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e'
richiesta nel modello di comunicazione approvato con
decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale nelle
comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari
che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni
effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme
concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla
fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da
cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o
indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e'
prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati
nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi
certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e'
limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la
ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste
di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
e relative certificazioni degli uffici finanziari,
limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle
dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei
certificati e negli elenchi. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e
note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a
scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio
1978; non e' obbligatoria l'indicazione del numero di
codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui
all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni
dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per
il periodo precedente il 1° gennaio 1978; distinte e
bollettini di conto corrente postale per i versamenti
diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle
imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui
provengono i versamenti; bollettini di conto corrente
postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a
ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti
di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17
della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti
attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende
delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e
comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle
imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note
di voltura catastale, relativamente ai soggetti
interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di codice fiscale nelle note di voltura per le quali le
domande sono state presentate anteriormente al 1° gennaio
1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai
soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi
indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da
allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice
fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai
sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1°
gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da
presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze
all'accertamento e alla riscossione dei tributi,
relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei
documenti; denunce di successione, relativamente al dante
causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa
se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978;
dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art.
18, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai
soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed
annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri
immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti
degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere
dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di
capacita' contributiva.
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in
commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima
infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in
medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite
analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di
stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche,
idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o
licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze
di importazione delle armi non da guerra e loro parti;
domande per licenze di pubblico esercizio; domande per
licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche
o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle
investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni
per conto di privati; domande per licenze di esercizio di
rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli
preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche;
domande per concessione del permesso di ricerca mineraria;
domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed
utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze,
autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
di merci, per servizi pubblici automobilistici per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per
concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non
statali; domande ad amministrazioni statali per la
concessione di contributi e di agevolazioni; domande per
altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro
per le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto
entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo ;
immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.
e-bis) denunce di inizio attivita' presentate allo
sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di
costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attivita' edilizia rilasciato dai comuni ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai
progettisti dell'opera;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione
nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione e note di trascrizione
di atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche'
dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti
ed unita' da diporto, o quote di essi, soggette ad
iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o
dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica;
domande di iscrizione di aeromobili nel Registro
aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti
costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di
altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote
di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico
nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente di aeromobili
soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore
della circoscrizione di aeroporto competente; domande di
iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri
ed elenchi istituiti per l'esercizio di attivita'
professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo,
relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita';
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le
concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla
precedente lettera e), relativamente ai soggetti
beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di
domande presentate prima del 1° gennaio 1978. I soggetti
tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri
soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi
ultimi comunicazione per iscritto;
g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa
emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti
pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle
concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di
impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza,
relativamente al beneficiario della spesa e diverse da
quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle
lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei
commi quarto, quinto e sesto dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di
quelli relativi alla responsabilita' civile ed alla
assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti
contraenti; contratti di somministrazione di energia
elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e
satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente
agli utenti;
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni
grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in
giudizio con le modalita' ed i termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze;
g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli
enti di cui all'art. 32, primo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per
conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o
la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.
Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del
numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di
riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale
comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del
termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere
adempiuto, possono rivolgersi direttamente
all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi
telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4,
relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del
numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del
numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, cui tale codice non risulti gia'
attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione
dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio
fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede
legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile
acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai
soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono
tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione
di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che
provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se
l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di
cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui
alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad
indicarli possono sospendere l'adempimento delle
prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne
ricevano comunicazione da questi ultimi o
dall'Amministrazione finanziaria.
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli
organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in
conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro
per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte
nei modelli stessi.
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo'
individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere
indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta
giorni prima della sua entrata in vigore.»
«Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno emesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni
comunicate sono altresi' utilizzabili dall'autorita'
giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del
passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di
procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi
alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al
periodo precedente l'autorita' giudiziaria si avvale per
l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
fini delle richieste e delle risposte in via telematica di
cui all' art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all' art. 51, secondo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le
informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le
attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche'
dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c)
ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli
accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione
della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-bis
del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali
successive, ovvero degli accertamenti di carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da
specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle
misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
 
Art. 5

Sportello telematico del diportista «STED»

1. Lo STED e' attivato, mediante collegamento telematico con il CED, presso:
a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;
b) gli UMC;
c) i raccomandatari abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) gli studi di consulenza, in possesso di autorizzazione in corso di validita' rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono:
a) alle attivita' istruttorie finalizzate all'iscrizione, anche provvisoria, e alla cancellazione nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN;
b) alle attivita' istruttorie finalizzate all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta' e degli altri atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione;
d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
e) alle attivita' istruttorie finalizzate all'utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto;
f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;
g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonche' al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;
h) al rilascio della licenza di navigazione provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) alle attivita' istruttorie relative alla dichiarazione di armatore;
l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;
m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
3. Le attivita' previste al comma 2 sono espletate previa verifica, in via telematica, della sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unita' da diporto.
4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso i quali e' attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno sede, l'apposito contrassegno, il cui modello e' riprodotto nell'allegato A.

Note all'art. 5:

- Si riporta l'art. 1, comma 1-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 1 (Principi generali dell'attivita'
amministrativa). - Omissis.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
e dei principi di cui al comma 1, con un livello di
garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di
cui alla presente legge.
Omissis.».
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
- Si riporta l'art. 24, comma 1, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio
2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
codice della nautica da diporto):
«Art. 24 (Uso commerciale delle unita' da diporto). -
1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso
commerciale ai sensi dell'art. 2 del codice, presenta
all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da
diporto una domanda indicante l'attivita' che intende
compiere e corredata da:
a) certificato d'iscrizione nel registro delle
imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da
cui risulti che trattasi di impresa individuale o societa'
esercente le attivita' commerciali di cui all'art. 2, comma
1, del codice, nonche' gli estremi dell'iscrizione nel
suddetto registro;
b) licenza di navigazione delle unita' interessate.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 15, comma 4, del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 15 (Iscrizione). - Omissis.
4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo
Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione
della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di
reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice
penale, presentando l'originale o la copia conforme della
denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,
la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere
presentata in caso di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano
l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di
organi giurisdizionali che accertano la perdita del
possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di
locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo'
richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del
diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione
del presente codice sono stabilite le modalita' relative
alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in
possesso dell'unita' da diporto.».
- Si riporta l'art. 20, comma 2, del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni
da diporto). - Omissis.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione
determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla
successiva presentazione del titolo di proprieta', da
effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e
non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 26 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di
idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza
per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo
stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento
di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta
lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e'
rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli
uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo
e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.».
- Si riporta l'art. 32 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione temporanea).
- 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e'
rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa
presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la
responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle
persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del soggetto
richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione,
da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art. 31,
comma 2, del presente codice.
2. ».
 
Art. 6

Abilitazione dei raccomandatari
e degli studi di consulenza

1. I raccomandatari e gli studi di consulenza che intendono attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di abilitazione all'UCON per il tramite degli UMC competenti per territorio.
2. L'UMC competente per territorio comunica all'UCON, in via telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1. L'UCON, verificata la condizione di cui all'articolo 10, comma 4, autorizza il collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.
 
Art. 7

Fornitura e custodia dei materiali

1. Il Ministero, tramite le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio fornisce agli STED idonea modulistica, necessaria all'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 5, anche in formato digitale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e le misure per la conservazione e la custodia della stessa.

Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 36, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note all'art.
4.
 
Art. 8

Funzionamento degli STED

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina vigente in materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonche' le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma 3, prende in carico le richieste di cui all'articolo 5, comma 2, secondo le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'articolo 13, comma 5, conforme al modello approvato con provvedimento del Ministero, rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonche' dalla DCI, non sono prese in considerazione.
3. Ricevuta l'istanza, lo STED provvede, secondo le modalita' stabilite dal Ministero, a trasmettere in via telematica le informazioni necessarie al CED unitamente alla documentazione presentata dal richiedente, al documento di identita' del richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte e dei diritti dovuti.
4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3, il CED attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che individua l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio, autorizza lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e assegna l'eventuale numero di iscrizione, generato automaticamente dal sistema informativo, dopo la validazione dell'istanza da parte dell'UCON.
5. In caso di irregolarita' accertate successivamente alla emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli STED, l'UCON dispone la cancellazione motivata dei documenti stessi dall'ATCN, anche su segnalazione degli organi di polizia che provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarita' accertate all'autorita' competente, al fine della eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264, anche nei confronti degli studi di consulenza, nonche', con riguardo ai raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 2, comma 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le modalita' e la tempistica per lo scarto degli atti di archivio della documentazione di cui al comma 2, trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma 3.

Note all'art. 8:

- Si riporta l'art. 9 della citata legge 8 agosto 1991,
n. 264:
«Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le province e i
comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa
dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita'
nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle
tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8,
atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita'
persistenti o ripetute, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui
all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata
quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando
siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si
applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni,
salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in
possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresi'
l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si
applica l'art. 348 del codice penale.».
- Si riporta l'art. 13 della citata legge 4 aprile
1977, n. 135:
«Art. 13. - Il raccomandatario marittimo che viola il
segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o
mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di
fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale
e' sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui
all'art. 7 puo' infliggere, presa visione degli atti e dei
documenti, assunte le informazioni del caso e sentito
l'interessato, sono le seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonimento scritto;
c) censura pubblica;
d) sospensione a tempo determinato non superiore a
sei mesi;
e) radiazione dall'elenco con incameramento della
cauzione.
Per il mancato rispetto delle tariffe previste
dall'art. 16 nonche' delle norme previste dall'art. 3 la
commissione commina la sospensione a tempo determinato, non
superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata
la radiazione dall'elenco.
La radiazione e' inoltre pronunciata contro il
raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno
dei delitti indicati nell'art. 9, lettera d), oppure che
abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la
propria reputazione e la dignita' della professione.
Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne
quelle di cui alle lettere a) e b), sono comunicate,
qualora siano divenute definitive, alle autorita' marittime
competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio
e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella
quale l'iscritto svolge la sua attivita'.».
- Per il testo dell'art. 36, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note all'art.
7.
- Per il testo dell'art. 2, comma 222-ter, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Vigilanza

1. Le Capitanerie di porto e gli UMC, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, vigilano sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati e sulle modalita' di conservazione della modulistica di cui all'articolo 7 e, in caso di accertate irregolarita', ne danno comunicazione all'UCON per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10.
 
Art. 10

Sospensione e decadenza dell'operativita' degli STED

1. Nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5, accertato il rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED, l'UCON dispone la sospensione dell'operativita' degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo di trenta giorni; in caso di irregolarita' contestate successivamente alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta giorni. L'UCON dispone la cessazione dell'operativita' degli STED, nel caso di una terza violazione nell'arco temporale di un anno.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di irregolarita' accertate, a norma dell'articolo 9, in sede di vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati.
3. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto disposta dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e' sospesa l'operativita' degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, termina l'operativita' degli STED. Analogamente e' sospesa o terminata l'operativita' degli STED presso i raccomandatari marittimi in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attivita' disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
4. I raccomandatari e gli studi di consulenza interessati possono richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni dalla data di avvenuta notifica della cessazione dell'operativita' disposta dall'UCON a norma del presente articolo.

Note all'art. 10:

- Si riporta l'art. 9, commi 2 e 3, della citata legge
8 agosto 1991, n. 264:
«Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - Omissis.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa
dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita'
nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle
tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8,
atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita'
persistenti o ripetute, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui
all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata
quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando
siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si
applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni,
salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.
Omissis.».
- Per il testo dell'art. 13 della legge 4 aprile 1977,
n. 135, si veda nelle note all'art. 8.
 
Art. 11

Modalita' di accesso tramite SPID

1. L'accesso al SISTE per la verifica della propria posizione potra' avvenire anche tramite SPID.
2. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, puo' avvenire anche tramite apposite procedure telematiche, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto ai commi 1 e 2, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

Note all'art. 11:

- Si riporta l'art. 63, commi 1-bis e 2, del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 63 (Tariffe per prestazioni e servizi). -
Omissis.
1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da
quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli
interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli
previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi
competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei
diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta
nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti
dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954,
n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1
alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le
tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata
alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive
modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed
ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da
diporto.
Omissis.».
- Per il testo dell'art. 36, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note all'art.
7.
- Per il testo dell'art. 71 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note
all'art. 2.
 
Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 13

Norme transitorie e finali

1. E' avviato un periodo di sperimentazione dal 1° aprile al 31 agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente individuati con apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le unita' da diporto di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN.
2. Le operazioni di popolamento della «Sezione dati RID e RND» dell'ATCN, previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono completate entro il 1° gennaio 2021.
3. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 2, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei relativi alle unita' da diporto, immatricolate entro il 31 agosto 2019, nel caso in cui gli interessati richiedano il rilascio di uno dei documenti di navigazione di cui all'articolo 5, comma 2. Il rilascio di tali documenti e' subordinato al rilascio di una nuova licenza di navigazione emessa ai sensi del presente regolamento. Contestualmente, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto trasferimento all'ATCN dei dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei e, successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON.
4. Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione vigente alle autorita' competenti:
a) a decorrere dal 1° settembre 2019 le unita' da diporto di nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le unita' da diporto sono iscritte esclusivamente nell'ATCN.
5. La DCI e' richiesta ai fini del rilascio:
a) della licenza di navigazione per le unita' da diporto immatricolate a decorrere dal 1° settembre 2019;
b) della licenza di navigazione delle unita' da diporto, immatricolate al 31 agosto 2019 non ancora presenti nella «Sezione dati SISTE»;
c) delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie;
d) del certificato di idoneita' e del certificato di sicurezza, anche al fine di consentire le attivita' di vigilanza sul mercato previste dalle norme vigenti.
6. Per le finalita' antifrode di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i loro mandatari autorizzati, di unita' da diporto superiori a 2,5 metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i dati tecnici delle stesse nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministero. Per le medesime finalita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla navigazione delle unita' da diporto, prevedendo la loro sostituzione con la comunicazione telematica dei relativi dati all'ATCN.
7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e' autorizzato a stipulare specifici accordi con le regioni per la gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne, ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto.
8. Gli oneri relativi alle attivita' di cui al comma 7, calcolati sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono a carico delle regioni e sono determinati negli accordi o nelle intese stipulati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-303

Note all'art. 13:

- Per il testo dell'art. 1, comma 219, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.