| Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152 |  
| Regolamento recante norme per  l'attuazione  del  sistema  telematico centrale della nautica da diporto.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento  CEE  n. 339/93;   Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);   Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della navigazione;   Vista la legge 4 aprile 1977,  n.  135,  recante  disciplina  della professione di raccomandatario marittimo;   Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;   Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi;   Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,   recante   disciplina dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di trasporto;   Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo nautico;   Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 222-ter,  in materia di scarto degli atti di archivio;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217,  218, 219, 220, 221 e 222;   Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa delle attivita' produttive;   Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice dell'amministrazione digitale;   Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;   Visto il decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante attuazione della  direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  di documenti nel settore pubblico;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952, n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del codice della navigazione (navigazione marittima);   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe  tributaria  e  al codice fiscale dei contribuenti;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del  servizio di informatica  del  centro  di  elaborazione  dati  della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135,  recante  regolamento  concernente  l'approvazione  della  nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizione  legislative   e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;   Visto il decreto del  Ministero  delle  finanze  21  ottobre  1999, recante comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli  uffici marittimi e  degli  uffici  della  motorizzazione  civile  -  sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed  alle  note di trascrizione di atti costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della proprieta' o di  altri  diritti  reali  di  godimento,  nonche'  alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti  ed  unita' da diporto, o quote di  essi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1999;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 29  luglio  2008,  n.  146,   recante   regolamento   di   attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171, recante il codice della nautica da diporto;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24 ottobre 2014, recante definizione delle caratteristiche  del  sistema pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle imprese,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2014;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;   Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella seduta del 9 marzo 2017;   Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei ministri;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2017;   Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2017;   Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 28 novembre 2018;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
                                 Emana                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                         Oggetto e definizioni 
   1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della  legge  24 dicembre  2012,  n.   228,   il   presente   regolamento   disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema  telematico  centrale della nautica da diporto.   2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:     a) ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unita'  da  diporto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;     b) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale  per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione, gli  affari  generali   ed   il   personale   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti;     c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;     d) Dipartimento trasporti: il Dipartimento per  i  trasporti,  la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;     e) Documento di navigazione: la licenza  di  navigazione  e  ogni altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unita'  da diporto;     f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;     g) Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135;     h) RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto;     i) RND: i Registri delle navi da diporto;     l)  SISTE:  il  Sistema  telematico  centrale  della  nautica  da diporto;     m) SPID: il Sistema pubblico di identita' digitale;     n) STED: lo Sportello telematico del diportista;     o) Studi di  consulenza:  le  imprese  e  le  societa'  esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di  trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;     p) UCON: l'Ufficio di  conservatoria  centrale  delle  unita'  da diporto istituito presso l'ATCN;     q) UMC: gli Uffici della motorizzazione civile;     r) Unita' da diporto: le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e)  e  f),  del  decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' i natanti da  diporto  di cui alla lettera g) del  medesimo  articolo,  iscritti  nell'ATCN  ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto  legislativo  18  luglio 2005, n. 171.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti.               Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente          della Repubblica, tra l'altro, il potere di  promulgare  le          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i          regolamenti.               - Il  regolamento  (CE)  9  luglio  2008,  n.  765/2008          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei          prodotti e che abroga il regolamento (CEE)  n.  339/93)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13          agosto 2008, n. L 218.               -  Il  regolamento  (UE)  27  aprile   2016,   n.   679          (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del  27          aprile 2016 relativo alla protezione delle persone  fisiche          con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'          alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la          direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla  protezione          dei  dati)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1.               - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.               - La legge 4 aprile  1977,  n.  135  (Disciplina  della          professione di  raccomandatario  marittimo)  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.               - La legge 1° aprile 1981, n.  121  (Nuovo  ordinamento          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,          S.O.               - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.               -  La  legge  8  agosto  1991,   n.   264   (Disciplina          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi          di trasporto) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21          agosto 1991, n. 195.               - La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni  per  il          riordino e il rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del          turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14          luglio 2003, n. 161;               - Si riporta l'art. 2, comma 222-ter,  della  legge  23          dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge          finanziaria 2010):               «Art. 2 (Disposizioni diverse). - Omissis.               222-ter. Al fine  del  completamento  del  processo  di          razionalizzazione   e   ottimizzazione   dell'utilizzo,   a          qualunque titolo, degli spazi  destinati  all'archiviazione          della documentazione cartacea, le  Amministrazioni  statali          procedono entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con  le          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica          8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di  archivio.          In assenza di tale attivita' di cui al  presente  comma  le          Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota          parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo  del          precedente  comma  222-bis.  Le  predette   Amministrazioni          devono comunicare annualmente all'Agenzia del  demanio  gli          spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi  all'esito   della          procedura di cui sopra,  per  consentire  di  avviare,  ove          possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici          allo scopo  destinati,  degli  archivi  di  deposito  delle          Amministrazioni.               Omissis.».               - Si riporta l'art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221  e          222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello          Stato-legge di stabilita' 2013):               «217. E' istituito,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in          vigore della  presente  legge,  nell'ambito  del  Ministero          delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e          statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da          diporto. Il  Sistema  include  l'ufficio  di  conservatoria          centrale delle unita'  da  diporto,  l'archivio  telematico          centrale  contenente  informazioni  di  carattere  tecnico,          giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le          navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3,  comma          1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio  2005,          n. 171 - Codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge          8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo sportello telematico  del          diportista.               218. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti          - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi          informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al          comma 217 e del relativo trattamento dei dati.               219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          legge, sono stabilite le  modalita'  per  l'attuazione  del          Sistema  di  cui  al  comma   217,   comprensivamente   del          trasferimento dei dati dai registri  cartacei  all'archivio          telematico  a  cura  degli   uffici   marittimi   e   della          motorizzazione   civile,    della    conservazione    della          documentazione,  dell'elaborazione  e  fornitura  dei  dati          delle unita'. iscritte, delle modalita' per la  pubblicita'          degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione          delle nuove procedure, nonche' delle  necessarie  modifiche          delle norme di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e  c)  e          agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,          27, 29, 30, 31, 62, 63 e  65  del  decreto  legislativo  18          luglio 2005, n. 171, Codice della  nautica  da  diporto  ed          attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.  6          della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di  registri,          uffici  e  licenza  di  navigazione   e   delle   correlate          disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare          dette disposizioni al nuovo Sistema.               220. Nell'ambito del Sistema di cui al  comma  217,  e'          parimenti istituito lo sportello telematico del diportista,          allo  scopo  di  semplificare  il   regime   amministrativo          concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla  navigazione          delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il  regolamento          di cui al  comma  219  disciplina  il  funzionamento  dello          sportello,  con  particolare  riguardo  alle  modalita'  di          iscrizione e cancellazione, al rilascio  della  licenza  di          navigazione   e   alla   attribuzione   delle   sigle    di          individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione  dei          dati  all'archivio   telematico   centrale.   Il   medesimo          regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione  alle          attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di          associazioni  nazionali  dei  costruttori,  importatori   e          distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche          i numeri identificativi  degli  scafi  e  i  relativi  dati          tecnici  al  fine  dell'acquisizione  dei  dati  utili   al          funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche'  dei          soggetti autorizzati all'attivita'  di  consulenza  per  la          circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge  8          agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di  corrispettivo,          stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture. e          dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia  e          delle finanze affluiscono su apposito capitolo  di  entrata          del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate,   su          specifico   capitolo   di   spesa   del   Ministero   delle          infrastrutture e dei trasporti.               221.  Fino   all'integrale   attuazione   delle   nuove          procedure quali risultanti dal regolamento di cui al  comma          219, continua ad applicarsi la normativa vigente.               222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non  devono          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le          amministrazioni interessate  provvedono  all'esecuzione  di          compiti loro affidati con le risorse umane,  strumentali  e          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».               - Il decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133  (Misure          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2014,  n.          212, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11          novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale          11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L.               - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.  400)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.          222.               - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.  174,  S.O.  n.          123/L.               - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L.               - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,          n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  agosto          2005, n. 202, S.O. n. 148/L.               -  Il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al          riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37;               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione          marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile          1952, n. 94, S.O.               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29          settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative  all'anagrafe          tributaria  e  al  codice  fiscale  dei  contribuenti)   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.          268, S.O.               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28          settembre  1994,  n.  634  (Regolamento  per   l'ammissione          all'utenza  del  servizio  di  informatica  del  centro  di          elaborazione   dati   della   Direzione   generale    della          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  novembre  1994,  n.          271.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile          2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione  della          nuova tabella delle circoscrizioni territoriali  marittime)          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio  2000,  n.          121.               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizione          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione          amministrativa - Testo  A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L.               - Il decreto del Ministero  delle  finanze  21  ottobre          1999 (Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli          uffici  marittimi  e  degli  uffici  della   motorizzazione          civile-sezione nautica, di dati e di notizie relativi  alle          iscrizioni  ed  alle   note   di   trascrizione   di   atti          costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta'  o  di          altri   diritti   reali   di   godimento,   nonche'    alle          dichiarazioni di armatore, concernenti  navi,  galleggianti          ed unita' da diporto, o quote di essi) e' pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268.               - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei          trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione          dell'art. 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.          171,  recante  il  codice  della  nautica  da  diporto)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2008,  n.          222, S.O. n. 223/L.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          24 ottobre  2014  (Definizione  delle  caratteristiche  del          sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di          cittadini e imprese  (SPID),  nonche'  dei  tempi  e  delle          modalita' di adozione  del  sistema  SPID  da  parte  delle          pubbliche amministrazioni e delle  imprese)  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285.               - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):               «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza          Stato-regioni.               2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.               3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.               4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.».               - Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23  agosto          1988  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):               «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               Omissis.». 
           Note all'art. 1: 
               - Per il testo dell'art. 1, commi 217, 218,  219,  220,          221 e 222, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  si  veda          nelle note alle premesse.               - Si riporta l'art. 2, comma 1, della  citata  legge  4          aprile 1977, n. 135:               «Art. 2. -  E'  raccomandatario  marittimo  chi  svolge          attivita' di raccomandazione di navi, quali  assistenza  al          comandante nei  confronti  delle  autorita'  locali  o  dei          terzi, ricezione o  consegna  delle  merci,  operazioni  di          imbarco e sbarco  dei  passeggeri,  acquisizione  di  noli,          conclusione  di  contratti  di  trasporto   per   merci   e          passeggeri con rilascio  dei  relativi  documenti,  nonche'          qualsiasi altra  analoga  attivita'  per  la  tutela  degli          interessi a lui affidategli. Le predette attivita'  possono          essere svolte per mandato espresso o  tacito  con  o  senza          rappresentanza,  conferito  dall'armatore  o  dal  vettore,          nonche' con  o  senza  contratto  di  agenzia  a  carattere          continuativo od occasionale.».               - Si riporta l'art. 2, comma 1, della  citata  legge  8          agosto 1991, n. 264:               «Art.  2  (Sviluppo  programmato  del  settore).  -  1.          L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi  di          trasporto  e'  esercitata  da   imprese   o   da   societa'          autorizzate dalla provincia. Non si applica l'art. 115  del          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.               Omissis.».               - Si riporta l'art. 3 del citato decreto legislativo 18          luglio 2005, n. 171:               «Art. 3 (Definizioni). - 1.  Le  costruzioni  destinate          alla navigazione da diporto sono denominate:                 a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione  di          qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di   propulsione          destinata alla navigazione da diporto;                 b) unita' utilizzata a fini commerciali -  commercial          yacht: si  intende  ogni  unita'  di  cui  all'art.  2  del          presente codice, nonche' le navi di cui  all'art.  3  della          legge 8 luglio 2003, n. 172;                 c) nave da diporto maggiore: si intende  ogni  unita'          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di          stazza superiore alle 500 gross  tonnage,  di  seguito  GT,          ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;                 d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con          scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata          secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e  di  stazza          fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le  unita'  di  cui          alla lettera e);                 e) nave da diporto minore storica:  si  intende  ogni          unita' con scafo  di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro          metri,  misurata  secondo  la  norma  armonizzata   UNI/EN/          ISO/8666, e di  stazza  fino  a  120  GT  ovvero  100  TSL,          costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;                 f) imbarcazione da diporto: si  intende  ogni  unita'          con scafo di lunghezza superiore a dieci  metri  e  fino  a          ventiquattro metri, misurata secondo la  norma  armonizzata          UNI/EN/ISO/8666;                 g) natante da diporto: si intende ogni unita' a  remi          ovvero con scafo di lunghezza  pari  o  inferiore  a  dieci          metri, misurata secondo la norma armonizzata  di  cui  alla          lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;                 h) moto d'acqua: si intende ogni  unita'  da  diporto          con lunghezza dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che          utilizza un motore di propulsione con  una  pompa  a  getto          d'acqua come fonte primaria di propulsione  e  destinata  a          essere azionata da una o piu' persone sedute,  in  piedi  o          inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».               - Si riporta l'art. 27, comma  2,  del  citato  decreto          legislativo 18 luglio 2005, n. 171:               «Art. 27 (Natanti da diporto). - Omissis.               2. I natanti da diporto, a  richiesta,  possono  essere          iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita'  da          diporto (ATCN) ed  in  tale  caso  ne  assumono  il  regime          giuridico.               Omissis.».   |  
|   |                                                             Allegato A                                                 (articolo 5, comma 4)               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
               Sistema telematico centrale della nautica                          da diporto «SISTE» 
   1.  Presso  il  Dipartimento  trasporti  e'  istituito,  ai   sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base  dell'articolo  71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il  Sistema  telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include:     a) l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere  tecnico  e  giuridico  delle unita' da diporto;     b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle  unita'  da  diporto (UCON);     c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate, mediante  collegamento  telematico  con  il  CED,  le attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.  
           Note all'art. 2: 
               - Per il testo dell'art. 1, comma 217, della  legge  24          dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.               - Si riporta l'art. 71 del citato decreto legislativo 7          marzo 2005, n. 82:               «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,   previa          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo          periodo.               1-bis.               1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di          accessibilita' di cui all'art. 11  della  legge  9  gennaio          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed          alle normative dell'Unione europea.               2.».   |  
|   |                                 Art. 3 
               Archivio telematico centrale delle unita'                           da diporto «ATCN» 
   1.  Per  ogni  unita'  da  diporto  sono  trascritti   o   annotati nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN):     a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero  il  codice alfanumerico, il nome dell'unita' se richiesto nonche' la stazza  per le navi da diporto;     b) i dati relativi alla cancellazione;     c) i dati del proprietario;     d)  i  dati  dell'armatore  o  gli  atti  relativi  alle  vicende costitutive, modificative ed estintive della societa' di armamento;     e) i dati anagrafici  dell'utilizzatore  a  titolo  di  locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;     f) i dati relativi al costruttore  dello  scafo  o  all'eventuale mandatario autorizzato;     g) i dati relativi al  costruttore  del  motore  o  all'eventuale mandatario autorizzato;     h) le caratteristiche tecniche dello scafo;     i) le caratteristiche tecniche dei motori;     l) la dichiarazione di conformita' UE di  cui  all'allegato  VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;     m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;     n) le caratteristiche della propulsione velica;     o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo  e  la relativa licenza di esercizio  dell'apparato  radiotelefonico,  anche provvisoria;     p) la perdita e il rientro in possesso dell'unita';     q)  i  dati  relativi  alla   licenza   di   navigazione,   anche provvisoria;     r)  i  dati  relativi  al  certificato  di   sicurezza   di   cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171;     s) i dati relativi al certificato di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;     t)  l'autorizzazione   alla   navigazione   temporanea   di   cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;     u)  i  dati  relativi  ai  documenti  di   navigazione   di   cui all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo  18  luglio 2005, n. 171;     v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini  commerciali, con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;     z) le  informazioni  inerenti  i  controlli  di  sicurezza  della navigazione di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge  8  luglio 2003, n. 172  e  all'articolo  26-bis,  commi  1  e  2,  del  decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  effettuati  sulle  unita'  da diporto dalle autorita' di polizia;     aa) tutti gli atti soggetti a pubblicita' ai sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.   2. L'ATCN e' completamente informatizzato  e  si  articola  in  due sezioni:     a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici  circondariali  marittimi  e  dagli  UMC  attraverso  il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;     b) «Sezione  dati  SISTE»,  popolata  e  aggiornata  con  i  dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione  delle  unita'  da diporto e di rilascio dei  documenti  di  navigazione  relativi  alle unita' da diporto gia' immatricolate, con le  informazioni  trasmesse dal Corpo delle Capitanerie di porto e  dalle  Forze  di  polizia  ai sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi  dalle  associazioni dei costruttori, importatori e  distributori  di  unita'  da  diporto maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale,  individuate  con decreto  del  Ministero   da   emanarsi   entro   centoventi   giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.   3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN e' consentito:     a) alle autorita' pubbliche individuate dagli  articoli  1  e  3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate;     b) ai soggetti privati di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo le modalita' stabilite dallo stesso e nel rispetto delle disposizioni  vigenti  in  materia  di  accesso  alla  documentazione amministrativa;     c) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1°  aprile 1981, n. 121, agli ufficiali di pubblica sicurezza,  per  il  tramite del centro elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  medesima legge, nonche' agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di  cui all'articolo 1235 del codice della navigazione appartenenti al  Corpo delle Capitanerie di porto.   4.  Per  la  realizzazione  dei  controlli   di   sicurezza   della navigazione di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  18  luglio 2005, n. 171, il Ministero  puo'  stipulare  appositi  protocolli  di intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato e con i rispettivi Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della  Guardia  di  finanza,  per  definire  le  specifiche procedure  e  modalita'   operative   relative   alla   acquisizione, esclusivamente in sede locale, anche telematica,  delle  informazioni di cui al comma 1, lettera z).  
           Note all'art. 3: 
               -  Si  riporta  l'allegato  VIII  del  citato   decreto          legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
                                                        «Allegato VIII 
                    Dichiarazione di conformita' UE N. xxxxx 
               1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo  o  numero          di serie):               2.  Nome  e  indirizzo  del  fabbricante  o   del   suo          rappresentante autorizzato [il  rappresentante  autorizzato          deve indicare anche la ragione sociale  e  l'indirizzo  del          fabbricante] o dell'importatore privato.               3.  La  presente  dichiarazione   di   conformita'   e'          rilasciata   sotto    l'esclusiva    responsabilita'    del          fabbricante  o  dell'importatore  privato,  o  di  chiunque          immette sul mercato  o  metta  in  servizio  un  motore  di          propulsione o un'unita' da  diporto  dopo  una  modifica  o          conversione rilevante  dello  stesso  o  della  stessa,  di          chiunque modifichi la destinazione d'uso  di  un'unita'  da          diporto non contemplata nel  campo  di  applicazione  della          direttiva 2013/53/UE in modo da  farla  rientrare  nel  suo          ambito di applicazione  applicando  le  procedure  previste          prima dell'immissione sul mercato  o  della  sua  messa  in          servizio, o  chiunque  immetta  sul  mercato  un'unita'  da          diporto costruita per uso personale  prima  della  scadenza          del periodo  di  cinque  anni  decorrente  dalla  messa  in          servizio dell'unita' da diporto.               4. Oggetto  della  dichiarazione  (identificazione  del          prodotto che ne consenta la  rintracciabilita'.  Essa  puo'          comprendere una fotografia, se opportuno).               5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto  4  e'          conforme  alla  pertinente  normativa   di   armonizzazione          dell'Unione.               6.  Riferimento  alle  pertinenti   norme   armonizzate          utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche  in          relazione alle quali e' dichiarata la conformita'.               7. Se  del  caso,  l'organismo  notificato  ...  (nome,          numero) ha effettuato ... (descrizione  dell'intervento)  e          rilasciato il certificato.               8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare          il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato               9. Indicazioni complementari:               La  dichiarazione  di  conformita'   UE   include   una          dichiarazione del fabbricante del motore di  propulsione  e          della persona che adatta un motore  conformemente  all'art.          5, comma 4, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  11          gennaio 2016, n. 5, secondo cui:                 a) se installato in un'unita' da diporto  secondo  le          istruzioni di installazione  che  accompagnano  il  motore,          quest'ultimo soddisfera':                   1) i requisiti relativi alle emissioni  di  scarico          previsti dal presente decreto;                   2) i valori limite di cui alla  direttiva  97/68/CE          per quanto riguarda i motori omologati  conformemente  alla          direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione          della fase III A, della fase III B o della fase  IV  per  i          motori ad accensione spontanea utilizzati  in  applicazioni          diverse  dalla  propulsione  di  navi   della   navigazione          interna, di locomotive e di automotrici  ferroviarie,  come          previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o                   3) i valori limite di cui al  regolamento  (CE)  n.          595/2009   per   quanto   riguarda   i   motori   omologati          conformemente a tale regolamento.               Il motore non deve essere  messo  in  servizio  finche'          l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata          dichiarata  conforme,  se  previsto,  con   la   pertinente          disposizione del presente decreto.               Se il motore  e'  stato  immesso  sul  mercato  durante          l'ulteriore periodo transitorio di cui all'art.  46,  comma          2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione.               Firmato a nome e per conto di:               (Luogo e data di rilascio)               (nome, funzione) (firma)».               - Si riporta l'art. 28, comma  2,  del  citato  decreto          legislativo 18 luglio 2005, n. 171:               «Art. 28 (Potenza dei motori). - Omissis.               2.  Per  ogni  singolo  motore  il  fabbricante  o   il          rappresentante autorizzato o l'importatore di cui  all'art.          3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11  gennaio          2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su  modulo          conforme  al  modello   approvato   dal   Ministero   delle          infrastrutture e dei trasporti.               Omissis.».               - Si riporta l'art. 26 del citato  decreto  legislativo          18 luglio 2005, n. 171:               «Art. 26 (Certificato di  sicurezza  e  certificato  di          idoneita' al noleggio). - 1. Il  certificato  di  sicurezza          per le navi e per le imbarcazioni  da  diporto  attesta  lo          stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti          di bordo. Il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  convalida  del          certificato di sicurezza sono disciplinati dal  regolamento          di attuazione del presente codice.               1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio  attesta          lo  stato  di  idoneita'  dell'unita'  al  noleggio  ed  e'          rilasciato dagli uffici  circondariali  marittimi  e  dagli          uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo          e  la  convalida  sono  disciplinati  dal  regolamento   di          attuazione del presente codice.».               - Si riporta l'art. 31, commi 1 e 2, del citato decreto          legislativo 18 luglio 2005, n. 171:               «Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione          temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:                 a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;                 b) presentare unita' da  diporto  al  pubblico  o  ai          singoli interessati all'acquisto;                 c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro          anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri  eventi          espositivi, anche all'estero.               2.  Lo  Sportello  telematico  del  diportista   (STED)          rilascia ai  cantieri  navali,  ai  costruttori  di  motori          marini,  ai  mediatori  del  diporto,   alle   aziende   di          assemblaggio e di allestimento di unita' di diporto e  alle          aziende  di  vendita  le  autorizzazioni  alla  navigazione          temporanea per le unita' da diporto, non  abilitate  e  non          munite  dei  prescritti  documenti   ovvero   abilitate   e          provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto          vendita o per riparazioni ed assistenza.               Omissis.».               - Si riporta l'art. 15-ter, commi 3  e  5,  del  citato          decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice  della          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,          n. 172):               «Art.   15-ter   (Iscrizione   delle   navi   destinate          esclusivamente al noleggio  per  finalita'  turistiche).  -          Omissis.               3. I documenti di navigazione per le  navi  di  cui  al          comma 1 sono:                 a) la licenza di navigazione di cui all'art. 22,  che          abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;                 b) il ruolino di equipaggio, di cui all'art. 38;                 c) il libro unico di bordo.               Omissis.               5. E' fatta salva, per le navi di cui al  comma  1,  la          facolta' di sostituire la licenza di navigazione con l'atto          di nazionalita'  di  cui  all'art.  150  del  codice  della          navigazione, e il ruolino di equipaggio  con  il  ruolo  di          equipaggio, di cui all'art. 170 del medesimo codice.».               - Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 18          luglio 2005, n. 17:               «Art.  2  (Unita'  da   diporto   utilizzata   a   fini          commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini          commerciali quando:                 a)  e'  oggetto  di  contratti  di  locazione  e   di          noleggio;                 b) e'  utilizzata  per  l'insegnamento  professionale          della navigazione da diporto;                 c)  e'  utilizzata  da  centri  di  immersione  e  di          addestramento subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per  i          praticanti  immersioni  subacquee  a   scopo   sportivo   o          ricreativo;                 c-bis)  e'  utilizzata  per  assistenza  all'ormeggio          delle unita' di cui all'art. 3 nell'ambito delle  strutture          dedicate alla nautica da diporto;                 c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza  e          di traino delle unita' di cui all'art. 3.               2.   L'utilizzazione   a   fini    commerciali    delle          imbarcazioni e navi da diporto  e'  annotata  nell'Archivio          telematico centrale delle unita'  da  diporto  (ATCN),  con          l'indicazione delle attivita' svolte e  dei  proprietari  o          armatori delle  unita',  imprese  individuali  o  societa',          esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi          della loro iscrizione, nel  registro  delle  imprese  della          competente camera di commercio, industria,  artigianato  ed          agricoltura. Gli estremi  dell'annotazione  sono  riportati          sulla licenza di navigazione.               2-bis. Nel  caso  di  natanti  l'utilizzazione  a  fini          commerciali e' annotata secondo le modalita'  indicate  nel          regolamento di attuazione del presente codice.               3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano  svolte          stabilmente  in  Italia  con  unita'  da  diporto  battenti          bandiera  di  uno   dei   Paesi   dell'Unione   europea   o          extraeuropei,   l'esercente   presenta    allo    Sportello          telematico  del   diportista   (STED)   una   dichiarazione          contenente le caratteristiche dell'unita',  il  titolo  che          attribuisce la disponibilita'  della  stessa,  nonche'  gli          estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone          imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi  e  della          certificazione  di  sicurezza  in  possesso.  Copia   della          dichiarazione,  validata  dall'Ufficio   di   conservatoria          centrale delle unita' da  diporto  (UCON)  per  il  tramite          dello Sportello  telematico  del  diportista  (STED),  deve          essere mantenuta a bordo.               4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera  a),          possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a          cui sono adibite.».               - Si riporta l'art. 9, comma 1, della  legge  8  luglio          2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino  e  il  rilancio          della nautica da diporto e del turismo nautico.):               «Art. 9 (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza          della  navigazione).  -  1.  I  controlli   relativi   alla          sicurezza  della  navigazione  rientrano  nella  preminente          competenza del Corpo  delle  capitanerie  di  porto-guardia          costiera.               Omissis.».               - Si riporta l'art. 26-bis, commi 1  e  2,  del  citato          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 17:               «Art. 26-bis (Controlli di sicurezza della  navigazione          da diporto in mare). - 1. Il Ministro delle  infrastrutture          e dei trasporti, conspecifiche direttive emanate  entro  il          31  marzo  di  ciascun  anno,  determina  le  modalita'  di          svolgimento dei controlli in  materia  di  sicurezza  della          navigazione da diporto, anche a fini commerciali,  al  fine          di evitare duplicazioni  di  accertamenti  a  carico  delle          unita' da diporto, con particolar  riguardo  alla  stagione          balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti          verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.               2. Al fine del  raggiungimento  degli  obiettivi  delle          direttive di cui al comma 1, e'  istituito  un  sistema  di          controlli  di  natura  preventiva  che,  a  seguito  di  un          accertamento    favorevole    sulla    regolarita'    della          documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei          titoli abilitativi al  comando  delle  unita'  da  diporto,          consente  di  evitare  durante  la  stagione  balneare   la          reiterazione di tali controlli, restando  fermi  quelli  di          diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei  compiti          di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.               Omissis.».               - Si riporta l'art. 17 del citato  decreto  legislativo          18 luglio 2005, n. 171:               «Art. 17 (Disposizioni per la  pubblicita'  degli  atti          relativi alle unita' da diporto).  -  1.  Per  gli  effetti          previsti  dal  codice   civile,   gli   atti   costitutivi,          traslativi o estintivi della proprieta' o di altri  diritti          reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai  sensi          del presente decreto legislativo  sono  resi  pubblici,  su          richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta  giorni          o,  se  l'interessato  e'   residente   all'estero,   entro          centoventi   giorni   dalla   data   dell'atto,    mediante          trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'          da  diporto  (ATCN)  ed  annotazione   sulla   licenza   di          navigazione.               2.  La   ricevuta   dell'avvenuta   presentazione   dei          documenti per la pubblicita',  rilasciata  dallo  Sportello          telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di          navigazione per la durata massima di venti giorni.               3. Accertata una violazione in materia  di  pubblicita'          di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio          di conservatoria centrale delle unita'  da  diporto  (UCON)          che, previa presentazione  allo  Sportello  telematico  del          diportista (STED) da parte dell'interessato della  nota  di          trascrizione  e  degli  altri  documenti  prescritti  dalla          legge,   nel   termine   di   dieci   giorni   dalla   data          dell'accertamento   regolarizza   la   trascrizione.    Ove          l'interessato  non  vi  provveda   nel   termine   indicato          l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto          (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.               4. Per gli atti  costitutivi,  traslativi  o  estintivi          della proprieta' o di altri diritti reali di cui  al  comma          1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore  del          presente  decreto  legislativo  si  procede,  su  richiesta          dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata          in  vigore  del  presente  decreto  legislativo   e   senza          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie          regolarizzazioni.               4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1  per          la dichiarazione e la revoca di armatore.».               - Si riportano gli articoli  1  e  3  del  decreto  del          Presidente della  Repubblica  28  settembre  1994,  n.  634          (Regolamento per l'ammissione all'utenza  del  servizio  di          informatica del centro di elaborazione dati della Direzione          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in          concessione.):               «Art. 1. - 1. Le pubbliche amministrazioni e le persone          fisiche e giuridiche  private  possono  essere  ammesse  ad          usufruire delle informazioni  contenute  nella  banca  dati          della Direzione generale della motorizzazione civile e  dei          trasporti in concessione.».               «Art. 3.  -  1.  L'utenza  del  servizio  e'  concessa,          valutati in ogni caso i  motivi  di  interesse  pubblico  e          tenuto  conto  delle  disponibilita'  di  collegamenti   al          momento  della  concessione,   nel   seguente   ordine   di          preferenza per categoria:                 a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia  di          bilancio  e   di   gestione;   amministrazioni   regionali,          provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici  di          istruzione   e   di   ricerca;   societa'   a    prevalente          partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici          servizi;                 b)  categoria  B:  persone  fisiche   e   giuridiche,          associazioni ed enti non compresi nella categoria A.».               - Si riportano gli articoli 8 e 16 della legge 1 aprile          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della          pubblica sicurezza.):               «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera          a), e all'art. 7.               Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi          del comma seguente.               Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con          l'approvazione del Ministro dell'interno.».               «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi          ordinamenti e dipendenze:                 a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in          servizio permanente di pubblica sicurezza;                 b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.               Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.               Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per          il servizio di pubblico soccorso.».               - Si riporta l'art. 1235 del codice della navigazione:               «Art.   1235   (Ufficiali   ed   agenti   di    polizia          giudiziaria). - Agli effetti dell'art. 221  del  codice  di          procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:                 1.  i  comandanti,  gli  ufficiali  del  corpo  delle          capitanerie di porto, gli  ufficiali  del  corpo  equipaggi          militari marittimi appartenenti al ruolo servizi  portuali,          i sottufficiali  del  corpo  equipaggi  militari  marittimi          appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e          i delegati di aeroporto, i delegati di  campo  di  fortuna,          riguardo ai reati previsti  dal  presente  codice,  nonche'          riguardo   ai   reati   comuni   commessi   nel   porto   o          nell'aeroporto,  se  in  tali  luoghi  mancano  uffici   di          pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha  sede  un          direttore di aeroporto o non  risiede  alcun  delegato,  le          funzioni  di  ufficiale   di   polizia   giudiziaria   sono          attribuite   al   direttore   di   aeroporto   nella    cui          circoscrizione l'aeroporto e' compreso;                 2.  i  comandanti  delle  navi  o  degli  aeromobili,          riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione,          nonche' riguardo agli atti di polizia giudiziaria  ordinati          e alle delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria;                 3. i consoli, riguardo ai reati  previsti  da  questo          codice commessi all'estero,  oltre  che  negli  altri  casi          contemplati dalla legge consolare;                 4. i comandanti delle navi da  guerra  nazionali  per          gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare          o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I  comandanti          stessi  vigilano  sia  in  alto  mare   sia   nelle   acque          territoriali  di  altro  Stato  sulla  polizia  giudiziaria          esercitata dai comandanti delle navi nazionali.               Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo  ai  reati          previsti dal presente codice,  nonche'  riguardo  ai  reati          comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano  uffici          di pubblica sicurezza,  i  sottocapi  e  comuni  del  corpo          equipaggi militari marittimi  appartenenti  alla  categoria          servizi portuali.               Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i          sottocapi e comuni di altre categorie del  corpo  equipaggi          militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto          e uffici  marittimi  minori,  i  funzionari  e  gli  agenti          dell'amministrazione   della   navigazione    interna,    i          funzionari e gli agenti degli aeroporti statali e  privati,          in seguito alla richiesta di cooperazione  da  parte  degli          ufficiali di polizia giudiziaria.               Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti          degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato          in servizio di ronda.».   |  
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                   Ufficio di conservatoria centrale                    delle unita' da diporto «UCON» 
   1. L'Ufficio di conservatoria  centrale  delle  unita'  da  diporto (UCON),  unita'  organizzativa  di  livello  non   dirigenziale   del Dipartimento trasporti, esercita le seguenti funzioni:     a)  cura  i  rapporti  con  il  CED  per   l'ottimizzazione   del funzionamento del SISTE;     b) riceve le richieste di  abilitazione  allo  STED,  nonche'  le segnalazioni e i reclami da parte dei  soggetti  richiedenti  di  cui all'articolo 6, ovvero da parte dei soggetti gia' abilitati, e adotta i necessari provvedimenti;     c) vigila sul corretto utilizzo dei  collegamenti  telematici  da parte dei soggetti abilitati  all'utilizzo  dello  STED  e  adotta  i provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5;     d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al  popolamento e all'aggiornamento dell'ATCN, vigilando sul  corretto  utilizzo  del sistema;     e)  effettua  le  operazioni   di   popolamento,   aggiornamento, conservazione e validazione delle  informazioni  contenute  nell'ATCN nonche' il rilascio della relativa documentazione in caso di  inerzia o ritardo da parte degli STED;     f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicita' navale, ivi compresi gli atti costitutivi di garanzie sulle unita' da diporto, sulla base della  documentazione acquisita per il tramite degli STED;     g) effettua l'accertamento di conformita' e la validazione  delle richieste relative alle operazioni di cui all'articolo  5,  comma  2, presentate allo STED;     h) rilascia il nulla osta alla dismissione  di  bandiera  o  alla demolizione;     i) compie ogni  altra  attivita'  necessaria  alla  gestione  del SISTE.   2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la  protezione dei dati personali, ai  sensi  dell'articolo  36,  paragrafo  4,  del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 27 aprile 2016, sono stabilite le modalita' per  il  trattamento,  la conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio.   3. Con provvedimenti del Ministero, da  adottare  entro  centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' individuato il personale per la  gestione  del  SISTE,  con  adeguate competenze professionali, informatiche e giuridiche,  nonche'  quello da assegnare all'UCON, anche per le attivita' di validazione dei dati comunicati dagli STED.   4.  L'UCON  cura  gli  adempimenti  di  comunicazione  all'anagrafe tributaria delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605   e all'articolo 1 del decreto del Ministero  delle  finanze  21  ottobre 1999.  
           Note all'art. 4: 
               - Si riporta l'art. 36, paragrafo  4,  del  regolamento          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27          aprile 2016  (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle          persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e          che abroga la direttiva  95/46/CE  -  regolamento  generale          sulla protezione dei dati):               «Art. 36 (Consultazione preventiva). - Omissis.               4. Gli Stati membri consultano l'autorita' di controllo          durante l'elaborazione di una proposta di atto  legislativo          che deve essere adottato  dai  parlamenti  nazionali  o  di          misura  regolamentare  basata  su  detto  atto  legislativo          relativamente al trattamento.               Omissis.».               - Si riportano gli articoli  6  e  7  del  decreto  del          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605          (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al  codice          fiscale dei contribuenti.):               «Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il  numero          di codice fiscale). - Il  numero  di  codice  fiscale  deve          essere indicato nei seguenti atti:                 a) fatture e documenti equipollenti emessi  ai  sensi          delle norme  concernenti  l'imposta  sul  valore  aggiunto,          relativamente all'emittente;                 b) richieste  di  registrazione,  di  cui  all'ultimo          comma del presente articolo, degli atti  da  registrare  in          termine fisso o in caso  d'uso  relativamente  ai  soggetti          destinatari degli effetti  giuridici  immediati  dell'atto,          nonche', per gli atti degli organi  giurisdizionali,  anche          relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella          tabella allegata al presente decreto. Il  Ministro  per  le          finanze ha facolta', con  proprio  decreto,  di  aggiungere          all'elenco atti dai quali non risultino  fatti  o  rapporti          giuridici indicativi di capacita' contributiva o  escludere          atti  dai  quali  risultino  fatti  o  rapporti   giuridici          indicativi di capacita' contributiva. Non  e'  obbligatoria          l'indicazione del numero di codice fiscale nelle  richieste          di  registrazione  degli  atti  pubblici  formati  e  delle          scritture private autenticate prima del  10  gennaio  1978,          nelle scritture private non autenticate presentate  per  la          registrazione prima di tale data,  nonche'  nelle  note  di          trascrizione   da    prodursi    al    pubblico    registro          automobilistico per gli atti stipulati fino al 28  febbraio          1978 relativamente ai veicoli gia'  iscritti  nel  pubblico          registro automobilistico;                 c) comunicazioni allo schedario generale  dei  titoli          azionari,  relativamente  alla   societa'   emittente,   ai          soggetti  da  cui  provengono  se  diversi  dalla  societa'          emittente, agli intestatari  o  cointestatari  del  titolo,          nonche' agli altri soggetti per  cui  tale  indicazione  e'          richiesta  nel  modello  di  comunicazione  approvato   con          decreto del Ministro per le finanze.  Non  e'  obbligatoria          l'indicazione  del   numero   di   codice   fiscale   nelle          comunicazioni allo schedario generale dei  titoli  azionari          che concernono pagamenti di dividendi  o  altre  operazioni          effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;                 d) dichiarazioni dei  redditi  previste  dalle  norme          concernenti l'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,          l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e  l'imposta          locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti          d'imposta ed i  certificati  attestanti  le  ritenute  alla          fonte operate dagli stessi, relativamente  ai  soggetti  da          cui provengono ed agli altri soggetti in  esse  indicati  o          indicati  in  elenchi  nominativi  la  cui  allegazione  e'          prescritta da leggi tributarie.  Per  i  soggetti  indicati          nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei  relativi          certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale  e'          limitata ai soggetti  per  i  quali  e'  stata  operata  la          ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione          del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai          fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e'          limitata alle persone che hanno redditi  propri;  richieste          di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti          e  relative   certificazioni   degli   uffici   finanziari,          limitatamente alle persone che hanno redditi propri.  Nelle          dichiarazioni,  nelle  richieste  di  certificazione,   nei          certificati  e   negli   elenchi.   Non   e'   obbligatoria          l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande  e          note di voltura relative ad  atti  pubblici  formati  ed  a          scritture private autenticate anteriormente al  1°  gennaio          1978; non  e'  obbligatoria  l'indicazione  del  numero  di          codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui          all'art. 3, primo comma, del decreto del  Presidente  della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni          dello Stato  e  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza          sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate  per          il periodo  precedente  il  1°  gennaio  1978;  distinte  e          bollettini di  conto  corrente  postale  per  i  versamenti          diretti alle esattorie delle ritenute alla  fonte  e  delle          imposte sui  redditi,  relativamente  ai  soggetti  da  cui          provengono  i  versamenti;  bollettini  di  conto  corrente          postale per il pagamento delle imposte dirette  iscritte  a          ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento;  atti          di delega alle aziende di  credito  previsti  dall'art.  17          della  legge  2  dicembre  1975,  n.  576   e   conseguenti          attestazioni  di   pagamento   rilasciate   dalle   aziende          delegate,  relativamente  ai  soggetti  deleganti;  atti  e          comunicazioni da inviare  agli  uffici  distrettuali  delle          imposte dirette  a  norma  dell'art.  36  del  decreto  del          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,          relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e  note          di   voltura   catastale,   relativamente    ai    soggetti          interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione  del  numero          di codice fiscale nelle note di voltura  per  le  quali  le          domande sono state presentate anteriormente al  1°  gennaio          1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli          effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente  ai          soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti  in  essi          indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi  da          allegare alle dichiarazioni annuali  ai  fini  dell'imposta          sul valore aggiunto, l'indicazione  del  numero  di  codice          fiscale dei contraenti per  le  operazioni  effettuate,  ai          sensi  dell'art.  6  del  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  anteriormente  al  1°          gennaio  1978;  distinte  e  dichiarazioni  di  incasso  da          presentare ad enti delegati  dal  Ministero  delle  finanze          all'accertamento   e   alla   riscossione   dei    tributi,          relativamente ai  soggetti  tenuti  alla  compilazione  dei          documenti; denunce di successione, relativamente  al  dante          causa  ed  agli   aventi   causa.   Non   e'   obbligatoria          l'indicazione del numero di codice fiscale del dante  causa          se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978;          dichiarazioni decennali da presentare  ai  sensi  dell'art.          18,  sesto  comma,  del  decreto   del   Presidente   della          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643,  relativamente  ai          soggetti interessati; note di trascrizione,  iscrizione  ed          annotazione, da presentare alle conservatorie dei  registri          immobiliari, con esclusione di quelle  relative  agli  atti          degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  Il          Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere          dall'obbligo le note relative ad  atti  non  indicativi  di          capacita' contributiva.                 e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in          commercio specialita' medicinali,  alimenti  per  la  prima          infanzia, prodotti dietetici,  prodotti  chimici  usati  in          medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;          domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di          acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di  bibite          analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio  di          stabilimenti  termali,  balneari,  di   cure   idropiniche,          idroterapiche  o  fisiche;  domande  per  autorizzazioni  o          licenze per l'esercizio del commercio; domande per  licenze          di importazione delle armi non  da  guerra  e  loro  parti;          domande per licenze  di  pubblico  esercizio;  domande  per          licenze di esercizio delle arti tipografiche,  litografiche          o fotografiche; domande  per  licenze  di  esercizio  delle          investigazioni o ricerche per la raccolta  di  informazioni          per conto di privati; domande per licenze di  esercizio  di          rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di          produzione, commercio o mediazione  di  oggetti  e  metalli          preziosi;  domande  per  concessioni  di  aree   pubbliche;          domande per concessione del permesso di ricerca  mineraria;          domande per autorizzazioni per la  ricerca,  estrazione  ed          utilizzazione di acque sotterranee;  domande  per  licenze,          autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto          di  merci,  per  servizi   pubblici   automobilistici   per          viaggiatori,  bagagli  e  pacchi  agricoli;   domande   per          concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole  non          statali;  domande  ad  amministrazioni   statali   per   la          concessione di contributi e di  agevolazioni;  domande  per          altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro          per le finanze ha facolta' di indicare con proprio  decreto          entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  con  efficacia  a          decorrere   dal   1°   gennaio   dell'anno   successivo   ;          immatricolazione  e  reimmatricolazione   di   autoveicoli,          motoveicoli e rimorchi.                 e-bis) denunce di inizio  attivita'  presentate  allo          sportello  unico  comunale  per  l'edilizia,  permessi   di          costruire e ogni altro atto di assenso comunque  denominato          in materia di attivita' edilizia rilasciato dai  comuni  ai          sensi del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,          relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e  ai          progettisti dell'opera;                 f) domande di iscrizione, variazione e  cancellazione          nei registri delle  ditte  e  negli  albi  degli  artigiani          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed          agricoltura,  relativamente  ai  soggetti  che   esercitano          l'attivita'; domande di iscrizione e note  di  trascrizione          di  atti  costitutivi,   traslativi   o   estintivi   della          proprieta' o di altri diritti reali di  godimento,  nonche'          dichiarazioni di armatore, concernenti  navi,  galleggianti          ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi,  soggette  ad          iscrizione nei registri tenuti  dagli  uffici  marittimi  o          dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica;          domande  di   iscrizione   di   aeromobili   nel   Registro          aeronautico  nazionale,  note  di  trascrizione   di   atti          costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta'  o  di          altri diritti reali di godimento sugli aeromobili  o  quote          di essi, soggetti ad iscrizione  nel  Registro  aeronautico          nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente di aeromobili          soggette a trascrizione nei registri tenuti  dal  direttore          della circoscrizione di aeroporto  competente;  domande  di          iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri          ed  elenchi  istituiti   per   l'esercizio   di   attivita'          professionali e di  altre  attivita'  di  lavoro  autonomo,          relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita';                 g) atti emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti  le          concessioni,  autorizzazioni  e   licenze   di   cui   alla          precedente   lettera   e),   relativamente   ai    soggetti          beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione  del  numero          di codice  fiscale  negli  atti  emessi  in  dipendenza  di          domande presentate prima del 1° gennaio  1978.  I  soggetti          tenuti a indicare il numero  di  codice  fiscale  di  altri          soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi          ultimi comunicazione per iscritto;                 g-bis) mandati,  ordini  ed  altri  titoli  di  spesa          emessi dalle amministrazioni dello Stato o  da  altri  enti          pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse  da  quelle          concernenti le borse di studio o derivanti da  rapporti  di          impiego o  di  lavoro  subordinato,  anche  in  quiescenza,          relativamente al beneficiario  della  spesa  e  diverse  da          quelle derivanti  da  vincite  e  premi  del  lotto,  delle          lotterie nazionali e dei giochi e concorsi  menzionati  nei          commi quarto, quinto e sesto dell'art. 30 del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e          successive modificazioni;                 g-ter) contratti di assicurazione, ad  esclusione  di          quelli  relativi  alla  responsabilita'  civile   ed   alla          assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti          contraenti;  contratti  di  somministrazione   di   energia          elettrica,  di  servizi  di  telefonia,  fissa,  mobile   e          satellitare, di servizi idrici  e  del  gas,  relativamente          agli utenti;                 g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni          grado relativamente ai ricorrenti ed ai  rappresentanti  in          giudizio con  le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con          decreto del Ministro delle finanze;                 g-quinquies) atti o negozi  delle  societa'  e  degli          enti di cui  all'art.  32,  primo  comma,  numero  7),  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per          conto o a nome di terzi clienti, riguardanti  l'apertura  o          la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.               Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del          numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di          riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale          comunicazione non perviene almeno dieci  giorni  prima  del          termine  in  cui  l'obbligo  di  indicazione  deve   essere          adempiuto,      possono       rivolgersi       direttamente          all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando  sistemi          telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art.  4,          relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione  del          numero di codice  fiscale.  L'obbligo  di  indicazione  del          numero di codice fiscale dei  soggetti  non  residenti  nel          territorio dello Stato, cui tale codice  non  risulti  gia'          attribuito, si intende adempiuto con  la  sola  indicazione          dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione  del  domicilio          fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede          legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato  possibile          acquisire tutti i dati indicati  nell'art.  4  relativi  ai          soggetti cui l'indicazione si riferisce,  coloro  che  sono          tenuti a tale indicazione devono richiedere  l'attribuzione          di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria,  che          provvede previo  accertamento  delle  ragioni  addotte.  Se          l'indicazione del numero di codice fiscale o  dei  dati  di          cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui          alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti  ad          indicarli   possono    sospendere    l'adempimento    delle          prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne          ricevano    comunicazione    da     questi     ultimi     o          dall'Amministrazione finanziaria.               La registrazione degli atti, diversi  da  quelli  degli          organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente          per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta  in          conformita' ai modelli approvati con decreti  del  Ministro          per le finanze e deve contenere le  indicazioni  prescritte          nei modelli stessi.               Il Ministro delle finanze, con  proprio  decreto,  puo'          individuare altre tipologie di atti nei quali  deve  essere          indicato il numero di codice  fiscale;  tale  decreto  deve          essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  almeno  novanta          giorni prima della sua entrata in vigore.»               «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). -  Gli          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i          dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle  lettere          e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.               A partire dal 1° luglio 1989 le  camere  di  commercio,          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e          cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche  se          relative a singole unita' locali.  Le  comunicazioni  delle          iscrizioni, variazioni e  cancellazioni  negli  albi  degli          artigiani  saranno  emesse  dalle  camere   di   commercio,          industria, artigianato ed agricoltura che  provvedono  alla          iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei  registri  delle          ditte.               Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che          verranno indicati con decreto del Ministro per le  finanze,          devono comunicare all'anagrafe  tributaria  le  iscrizioni,          variazioni e cancellazioni.               Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,          industria,  artigianato  ed  agricoltura,   devono   essere          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente          agli  atti  emessi  ed  alle   iscrizioni,   variazioni   e          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.               Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono          comunicare all'anagrafe tributaria  i  dati  e  le  notizie          riguardanti i contratti di  cui  alla  lettera  g-ter)  del          primo comma  dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione  delle          attivita'   economiche,   con    particolare    riferimento          all'applicazione dei tributi erariali e locali nel  settore          immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare  i  dati          catastali  identificativi  dell'immobile  presso   cui   e'          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.               Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal          secondo comma dell'art. 6 per  i  soggetti  non  residenti,          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di          terzi, compreso il codice fiscale.               Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale          devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima  i  dati          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della          lista, entro sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della          stessa.               I rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre          1972, n. 633, o dall'art. 36  del  decreto  del  Presidente          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   devono          comunicare all'anagrafe tributaria,  entro  trenta  giorni,          l'avvenuta  estinzione  e   le   avvenute   operazioni   di          trasformazione, concentrazione o fusione.               Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono          comunicare annualmente all'anagrafe tributaria  l'ammontare          dei beni e servizi  acquistati  dal  condominio  e  i  dati          identificativi dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del          Ministro delle finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  le          modalita' e i termini delle comunicazioni. Le  informazioni          comunicate  sono   altresi'   utilizzabili   dall'autorita'          giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e  del          passivo   nell'ambito   di   procedure   concorsuali,    di          procedimenti in materia di famiglia e  di  quelli  relativi          alla gestione di patrimoni  altrui.  Nei  casi  di  cui  al          periodo precedente l'autorita' giudiziaria  si  avvale  per          l'accesso    dell'ufficiale    giudiziario    secondo    le          disposizioni   relative   alla   ricerca   con    modalita'          telematiche dei beni da pignorare.               Le comunicazioni di  cui  ai  precedenti  commi  devono          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le          comunicazioni  stesse  si  riferiscono  e   devono   essere          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla          persona  che  ne  e'  autorizzata   secondo   l'ordinamento          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la          comunicazione  e'  sottoscritta  dalla   persona   preposta          all'ufficio che ha emesso il provvedimento.               Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto  e          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai          fini delle richieste e delle risposte in via telematica  di          cui all' art. 32, primo comma, numero 7), del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e          successive modificazioni, e all' art.  51,  secondo  comma,          numero 7), del decreto del Presidente della  Repubblica  26          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  Le          informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili  per  le          attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche'          dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c)          ed e), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  4          agosto  2000,  n.  269,  ai  fini  dell'espletamento  degli          accertamenti finalizzati alla  ricerca  e  all'acquisizione          della prova  e  delle  fonti  di  prova  nel  corso  di  un          procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari          e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art.  371-bis          del codice di procedura penale, sia nelle fasi  processuali          successive,  ovvero   degli   accertamenti   di   carattere          patrimoniale per le finalita' di  prevenzione  previste  da          specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle          misure di prevenzione.               Ai  fini  dei   controlli   sulle   dichiarazioni   dei          contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,          organismi ed imprese,  anche  limitatamente  a  particolari          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'          delle comunicazioni.               Le  imprese,  gli  intermediari  e  tutti   gli   altri          operatori del settore delle assicurazioni che  erogano,  in          ragione dei contratti di assicurazione di  qualsiasi  ramo,          somme di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti  dei          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe          tributaria,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni          legislative, l'ammontare delle somme liquidate,  il  codice          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le          cui  prestazioni  sono  state  valutate   ai   fini   della          quantificazione  della   somma   liquidata.   La   presente          disposizione si applica con riferimento alle somme  erogate          a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai  sensi          del  presente  comma   sono   utilizzati   prioritariamente          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei          soggetti le cui prestazioni sono  state  valutate  ai  fini          della quantificazione della somma liquidata.               Il  contenuto,  le  modalita'  ed   i   termini   delle          trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche  del  formato,          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia          delle entrate.».   |  
|   |                                 Art. 5 
              Sportello telematico del diportista «STED» 
   1. Lo STED e' attivato, mediante  collegamento  telematico  con  il CED, presso:     a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;     b) gli UMC;     c)  i  raccomandatari  abilitati   dal   CED   all'utilizzo   dei collegamenti telematici, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;     d) gli studi di consulenza,  in  possesso  di  autorizzazione  in corso di validita' rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991,  n. 264, abilitati dal  CED  all'utilizzo  dei  collegamenti  telematici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della  legge  7 agosto 1990, n. 241.   2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  tramite  lo  STED,  previa validazione dell'UCON, provvedono:     a) alle attivita' istruttorie finalizzate  all'iscrizione,  anche provvisoria,  e  alla  cancellazione  nella  «Sezione   dati   SISTE» dell'ATCN;     b)  alle  attivita'   istruttorie   finalizzate   all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo  24,  comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  29 luglio 2008, n. 146;     c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta' e degli  altri atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione;     d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171;     e) alle attivita'  istruttorie  finalizzate  all'utilizzazione  a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto;     f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;     g) al rilascio della licenza  di  navigazione,  all'aggiornamento della stessa mediante emissione di  appositi  tagliandi,  nonche'  al rilascio  del  duplicato  della  licenza  in  caso  di   sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;     h) al rilascio della licenza di navigazione  provvisoria  di  cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171;     i) alle attivita'  istruttorie  relative  alla  dichiarazione  di armatore;     l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio della  licenza  di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;     m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato  di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto  legislativo 18 luglio 2005, n. 171;     n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.   3. Le attivita' previste al comma 2 sono espletate previa verifica, in  via  telematica,  della  sussistenza  di  eventuali   iscrizioni, trascrizioni  o  annotazioni,  inclusi  i  fermi   amministrativi   a qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unita' da diporto.   4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso  i  quali  e' attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno  sede, l'apposito contrassegno, il cui modello e'  riprodotto  nell'allegato A.  
           Note all'art. 5: 
               - Si riporta l'art.  1,  comma  1-ter,  della  legge  7          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti          amministrativi):               «Art.    1    (Principi     generali     dell'attivita'          amministrativa). - Omissis.               1-ter. I soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di          attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri          e dei principi di  cui  al  comma  1,  con  un  livello  di          garanzia  non  inferiore  a  quello  cui  sono  tenute   le          pubbliche amministrazioni in forza  delle  disposizioni  di          cui alla presente legge.               Omissis.».               -  La  legge  8  agosto  1991,   n.   264   (Disciplina          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi          di trasporto) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21          agosto 1991, n. 195.               - Si riporta  l'art.  24,  comma  1,  del  decreto  del          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  29  luglio          2008, n. 146 (Regolamento di attuazione  dell'art.  65  del          decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  recante  il          codice della nautica da diporto):               «Art. 24 (Uso commerciale delle unita' da  diporto).  -          1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso          commerciale ai  sensi  dell'art.  2  del  codice,  presenta          all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave  da          diporto  una  domanda  indicante  l'attivita'  che  intende          compiere e corredata da:                 a)  certificato  d'iscrizione  nel   registro   delle          imprese o dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  da          cui risulti che trattasi di impresa individuale o  societa'          esercente le attivita' commerciali di cui all'art. 2, comma          1, del codice,  nonche'  gli  estremi  dell'iscrizione  nel          suddetto registro;                 b) licenza di navigazione delle unita' interessate.               Omissis.».               - Si riporta l'art. 15, comma  4,  del  citato  decreto          legislativo 18 luglio 2005, n. 171:               «Art. 15 (Iscrizione). - Omissis.               4. Il  proprietario  o  l'utilizzatore  dell'unita'  da          diporto  in  locazione  finanziaria  puo'  richiedere  allo          Sportello telematico del  diportista  (STED)  l'annotazione          della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di          reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice          penale, presentando l'originale o la copia  conforme  della          denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,          la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo'  essere          presentata  in   caso   di   provvedimenti   dell'autorita'          giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano          l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di  sentenza  di          organi  giurisdizionali  che  accertano  la   perdita   del          possesso  per  l'intestatario   dell'unita'   da   diporto,          requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di          locazione finanziaria. Nel caso in cui  il  proprietario  o          l'utilizzatore  dell'unita'   da   diporto   in   locazione          finanziaria   rientra   nel   possesso   dell'unita'   puo'          richiederne l'annotazione  allo  Sportello  telematico  del          diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una  nuova          licenza di navigazione. Con il  regolamento  di  attuazione          del presente codice sono stabilite  le  modalita'  relative          alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro  in          possesso dell'unita' da diporto.».               - Si riporta l'art. 20, comma  2,  del  citato  decreto          legislativo 18 luglio 2005, n. 171:               «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni          da diporto). - Omissis.               2.  L'assegnazione  del  numero   di   immatricolazione          determina  l'iscrizione   dell'unita'   condizionata   alla          successiva  presentazione  del  titolo  di  proprieta',  da          effettuare a cura dell'intestatario della fattura  entro  e          non oltre sei mesi  dalla  data  dell'assegnazione  stessa.          Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati  la  licenza          provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.               Omissis.».               - Si riporta l'art. 26 del citato  decreto  legislativo          18 luglio 2005, n. 171:               «Art. 26 (Certificato di  sicurezza  e  certificato  di          idoneita' al noleggio). - 1. Il  certificato  di  sicurezza          per le navi e per le imbarcazioni  da  diporto  attesta  lo          stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti          di bordo. Il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  convalida  del          certificato di sicurezza sono disciplinati dal  regolamento          di attuazione del presente codice.               1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio  attesta          lo  stato  di  idoneita'  dell'unita'  al  noleggio  ed  e'          rilasciato dagli uffici  circondariali  marittimi  e  dagli          uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo          e  la  convalida  sono  disciplinati  dal  regolamento   di          attuazione del presente codice.».               - Si riporta l'art. 32 del citato  decreto  legislativo          18 luglio 2005, n. 171:               «Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione  temporanea).          -  1.  L'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea   e'          rilasciata, anche in lingua inglese  se  richiesto,  previa          presentazione dei seguenti documenti:                 a)  copia  della  polizza  di  assicurazione  per  la          responsabilita' civile  nei  confronti  di  terzi  e  delle          persone trasportate;                 b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio,          industria,   artigianato   e   agricoltura   del   soggetto          richiedente o dichiarazione sostitutiva di  certificazione,          da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art.  31,          comma 2, del presente codice.               2. ».   |  
|   |                                 Art. 6 
                    Abilitazione dei raccomandatari                      e degli studi di consulenza 
   1. I  raccomandatari  e  gli  studi  di  consulenza  che  intendono attivare uno STED presso la  propria  sede  presentano  richiesta  di abilitazione  all'UCON  per  il  tramite  degli  UMC  competenti  per territorio.   2. L'UMC  competente  per  territorio  comunica  all'UCON,  in  via telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1.  L'UCON,  verificata la  condizione  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,  autorizza   il collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.     |  
|   |                                 Art. 7 
                  Fornitura e custodia dei materiali 
   1. Il Ministero,  tramite  le  Capitanerie  di  porto,  gli  Uffici circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio  fornisce agli  STED  idonea  modulistica,  necessaria  all'espletamento  delle attivita' di cui all'articolo  5,  anche  in  formato  digitale.  Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo  4,  del  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile 2016, sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e le misure per la  conservazione  e  la  custodia  della stessa.  
           Note all'art. 7: 
               -  Per  il  testo  dell'art.  36,  paragrafo   4,   del          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle  note  all'art.          4.   |  
|   |                                 Art. 8 
                       Funzionamento degli STED 
   1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina  vigente  in materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di  porto,  degli Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonche'  le  disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264.   2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma  3, prende in carico le richieste di cui all'articolo 5, comma 2, secondo le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze  di  navigazione  e dei  relativi  tagliandi  di   aggiornamento,   il   rilascio   delle autorizzazioni  alla   navigazione   temporanea   e   delle   licenze provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione  di costruzione o importazione (DCI) di cui  all'articolo  13,  comma  5, conforme  al  modello  approvato  con  provvedimento  del  Ministero, rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul  piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze  non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle  imposte  e dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonche' dalla DCI, non sono prese in considerazione.   3. Ricevuta l'istanza,  lo  STED  provvede,  secondo  le  modalita' stabilite  dal  Ministero,  a  trasmettere  in  via   telematica   le informazioni  necessarie  al  CED  unitamente   alla   documentazione presentata  dal  richiedente,   al   documento   di   identita'   del richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte e dei diritti dovuti.   4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3, il CED attribuisce, in modo automatico,  un  numero  progressivo  che individua  l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle   istanze. Verificata la  congruenza  dei  dati  ricevuti  con  quelli  presenti nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio,  autorizza lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e  assegna l'eventuale  numero  di  iscrizione,  generato  automaticamente   dal sistema  informativo,  dopo  la  validazione  dell'istanza  da  parte dell'UCON.   5.  In  caso  di  irregolarita'  accertate   successivamente   alla emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli  STED, l'UCON  dispone  la  cancellazione  motivata  dei  documenti   stessi dall'ATCN,  anche  su  segnalazione  degli  organi  di  polizia   che provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarita'  accertate all'autorita' competente, al fine della eventuale applicazione  delle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n.  264, anche nei confronti degli studi di consulenza, nonche', con  riguardo ai raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.   6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione  dei  dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo  4,  del  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile 2016, sono disciplinate, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le modalita'  e  la  tempistica per lo scarto degli atti di archivio della documentazione di  cui  al comma 2, trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma 3.  
           Note all'art. 8: 
               - Si riporta l'art. 9 della citata legge 8 agosto 1991,          n. 264:               «Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le  province  e  i          comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.               2. Il presidente della provincia, anche  su  iniziativa          dei comuni,  emana,  in  caso  di  accertate  irregolarita'          nell'esercizio  dell'attivita'   di   consulenza   per   la          circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle          tariffe minime e massime stabilite ai  sensi  dell'art.  8,          atto  di  diffida.  Ove   siano   accertate   irregolarita'          persistenti   o   ripetute,   si   applica   la    sanzione          amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire  un          milione a lire cinque milioni  e  l'autorizzazione  di  cui          all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.               3. Oltre che nel caso di cui al comma  4  dell'art.  7,          l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza          per la circolazione dei  mezzi  di  trasporto  e'  revocata          quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e  quando          siano  accertati  gravi  abusi.  In  quest'ultimo  caso  si          applica altresi' la sanzione amministrativa  del  pagamento          di una somma da lire due  milioni  a  lire  dieci  milioni,          salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.               4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza  per  la          circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  senza  essere   in          possesso della prescritta autorizzazione e' punito  con  la          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire          cinque milioni a lire venti milioni. Ove  difetti  altresi'          l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si          applica l'art. 348 del codice penale.».               - Si riporta l'art. 13  della  citata  legge  4  aprile          1977, n. 135:               «Art. 13. - Il raccomandatario marittimo che  viola  il          segreto professionale o che si rende colpevole di  abusi  o          mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di          fatti non conformi alla dignita' e al decoro  professionale          e' sottoposto a procedimento disciplinare.               Le sanzioni disciplinari  che  la  commissione  di  cui          all'art. 7 puo' infliggere, presa visione degli atti e  dei          documenti, assunte  le  informazioni  del  caso  e  sentito          l'interessato, sono le seguenti:                 a) richiamo verbale;                 b) ammonimento scritto;                 c) censura pubblica;                 d) sospensione a tempo determinato  non  superiore  a          sei mesi;                 e) radiazione  dall'elenco  con  incameramento  della          cauzione.               Per  il  mancato  rispetto   delle   tariffe   previste          dall'art. 16 nonche' delle norme previste  dall'art.  3  la          commissione commina la sospensione a tempo determinato, non          superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata          la radiazione dall'elenco.               La  radiazione  e'  inoltre   pronunciata   contro   il          raccomandatario marittimo che sia stato condannato per  uno          dei delitti indicati nell'art. 9, lettera  d),  oppure  che          abbia, con  la  sua  condotta,  compromesso  gravemente  la          propria reputazione e la dignita' della professione.               Le sanzioni di cui al precedente secondo comma,  tranne          quelle di cui  alle  lettere  a)  e  b),  sono  comunicate,          qualora siano divenute definitive, alle autorita' marittime          competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio          e nel Foglio degli annunci  legali  della  provincia  nella          quale l'iscritto svolge la sua attivita'.».               -  Per  il  testo  dell'art.  36,  paragrafo   4,   del          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle  note  all'art.          7.               - Per il testo dell'art. 2, comma 222-ter, della  legge          23 dicembre 2009, n. 191, si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 9 
                               Vigilanza 
   1. Le Capitanerie di porto e gli UMC,  nell'ambito  dei  rispettivi territori di competenza, vigilano sul  corretto  funzionamento  degli STED attivi  presso  i  raccomandatari  e  gli  studi  di  consulenza abilitati e sulle modalita' di conservazione della modulistica di cui all'articolo 7 e,  in  caso  di  accertate  irregolarita',  ne  danno comunicazione all'UCON  per  l'adozione  dei  provvedimenti  previsti dall'articolo 10.     |  
|   |                                 Art. 10 
         Sospensione e decadenza dell'operativita' degli STED 
   1. Nel  caso  previsto  dall'articolo  8,  comma  5,  accertato  il rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED,  l'UCON dispone la sospensione dell'operativita' degli STED attivi  presso  i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo  di trenta giorni; in caso di  irregolarita'  contestate  successivamente alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta  giorni. L'UCON dispone la cessazione dell'operativita' degli STED,  nel  caso di una terza violazione nell'arco temporale di un anno.   2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di irregolarita' accertate, a  norma  dell'articolo  9,  in  sede  di vigilanza sul corretto  funzionamento  degli  STED  attivi  presso  i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati.   3.  Nel  caso  di  sospensione  dell'autorizzazione   all'esercizio dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di trasporto disposta dall'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo 9,  comma  2,  della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e'   sospesa l'operativita' degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, termina  l'operativita'  degli  STED.  Analogamente  e'   sospesa   o terminata l'operativita' degli STED presso i raccomandatari marittimi in  caso,   rispettivamente,   di   sospensione   o   di   radiazione dall'esercizio dell'attivita'  disposta  ai  sensi  dell'articolo  13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.   4. I raccomandatari e gli studi di consulenza  interessati  possono richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni dalla data di avvenuta notifica  della  cessazione  dell'operativita' disposta dall'UCON a norma del presente articolo.  
           Note all'art. 10: 
               - Si riporta l'art. 9, commi 2 e 3, della citata  legge          8 agosto 1991, n. 264:               «Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - Omissis.               2. Il presidente della provincia, anche  su  iniziativa          dei comuni,  emana,  in  caso  di  accertate  irregolarita'          nell'esercizio  dell'attivita'   di   consulenza   per   la          circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle          tariffe minime e massime stabilite ai  sensi  dell'art.  8,          atto  di  diffida.  Ove   siano   accertate   irregolarita'          persistenti   o   ripetute,   si   applica   la    sanzione          amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire  un          milione a lire cinque milioni  e  l'autorizzazione  di  cui          all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.               3. Oltre che nel caso di cui al comma  4  dell'art.  7,          l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza          per la circolazione dei  mezzi  di  trasporto  e'  revocata          quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e  quando          siano  accertati  gravi  abusi.  In  quest'ultimo  caso  si          applica altresi' la sanzione amministrativa  del  pagamento          di una somma da lire due  milioni  a  lire  dieci  milioni,          salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.               Omissis.».               - Per il testo dell'art. 13 della legge 4 aprile  1977,          n. 135, si veda nelle note all'art. 8.   |  
|   |                                 Art. 11 
                   Modalita' di accesso tramite SPID 
   1. L'accesso al SISTE  per  la  verifica  della  propria  posizione potra' avvenire anche tramite SPID.   2. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, puo' avvenire anche tramite  apposite  procedure telematiche,  da  individuarsi  con  decreto   del   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  ai  sensi dell'articolo 36, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto  disposto ai commi 1 e 2, anche gradualmente e  nel  rispetto  delle  soluzioni esistenti.  
           Note all'art. 11: 
               - Si riporta l'art. 63, commi 1-bis  e  2,  del  citato          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:               «Art.  63  (Tariffe  per  prestazioni  e  servizi).   -          Omissis.               1-bis. Per le  prestazioni  e  i  servizi,  diversi  da          quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il  Sistema          telematico centrale della nautica da diporto  (SISTE),  gli          interessati sono tenuti al pagamento dei  diritti  previsti          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei          trasporti,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze.               2. Per le prestazioni e i servizi,  diversi  da  quelli          previsti dal comma 1 e 1-bis,  da  richiedere  agli  organi          competenti, gli interessati sono tenuti  al  pagamento  dei          diritti e dei compensi previsti nella tabella  A  contenuta          nell'allegato XVI, nonche' dei  tributi  speciali  previsti          dalla tabella D allegata al decreto-legge 31  luglio  1954,          n. 533,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26          settembre 1954, n. 869,  come  sostituita  dall'allegato  1          alla legge 6  agosto  1991,  n.  255.  Conseguentemente  le          tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata          alla  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,   e   successive          modifiche, si applicano relativamente alle  prestazioni  ed          ai servizi diversi da  quelli  riguardanti  la  nautica  da          diporto.               Omissis.».               -  Per  il  testo  dell'art.  36,  paragrafo   4,   del          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle  note  all'art.          7.               -  Per  il  testo  dell'art.  71  del  citato   decreto          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  si  veda  nelle  note          all'art. 2.   |  
|   |                                 Art. 12 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2. Le amministrazioni interessate provvedono ai  compiti  derivanti dal  presente  regolamento  con  le  risorse  umane,  strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.     |  
|   |                                 Art. 13 
                      Norme transitorie e finali 
   1. E' avviato un periodo di sperimentazione dal  1°  aprile  al  31 agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente individuati con apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le unita'  da  diporto di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN.   2. Le operazioni di popolamento della  «Sezione  dati  RID  e  RND» dell'ATCN, previste  dall'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  sono completate entro il 1° gennaio 2021.   3. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 2, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i  dati  contenuti  nei registri di iscrizione cartacei  relativi  alle  unita'  da  diporto, immatricolate  entro  il  31  agosto  2019,  nel  caso  in  cui   gli interessati  richiedano  il  rilascio  di  uno   dei   documenti   di navigazione di cui all'articolo 5,  comma  2.  Il  rilascio  di  tali documenti  e'  subordinato  al  rilascio  di  una  nuova  licenza  di navigazione   emessa   ai    sensi    del    presente    regolamento. Contestualmente, le Capitanerie di porto,  gli  Uffici  circondariali marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto  trasferimento  all'ATCN  dei dati   contenuti   nei   registri   di   iscrizione    cartacei    e, successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON.   4. Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione  vigente alle autorita' competenti:     a) a decorrere dal 1° settembre 2019  le  unita'  da  diporto  di nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN;     b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le  unita'  da  diporto  sono iscritte esclusivamente nell'ATCN.   5. La DCI e' richiesta ai fini del rilascio:     a)  della  licenza  di  navigazione  per  le  unita'  da  diporto immatricolate a decorrere dal 1° settembre 2019;     b)  della  licenza  di  navigazione  delle  unita'  da   diporto, immatricolate al 31 agosto 2019 non ancora  presenti  nella  «Sezione dati SISTE»;     c) delle  autorizzazioni  alla  navigazione  temporanea  e  delle licenze provvisorie;     d) del certificato di idoneita' e del certificato  di  sicurezza, anche al fine di consentire le attivita'  di  vigilanza  sul  mercato previste dalle norme vigenti.   6. Per le finalita' antifrode di cui  all'articolo  1,  comma  219, della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i loro mandatari autorizzati, di unita'  da  diporto  superiori  a  2,5 metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative  sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  b),  i  dati tecnici delle stesse nel rispetto delle  disposizioni  stabilite  dal Ministero. Per le medesime finalita', con decreto del Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo  economico,  sentito  l'Istituto  per  la  vigilanza   sulle assicurazioni, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni  relativi  ai contratti di assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i terzi per  i  danni  derivanti  dalla  navigazione  delle  unita'  da diporto,  prevedendo  la  loro  sostituzione  con  la   comunicazione telematica dei relativi dati all'ATCN.   7. Il Comando generale del Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  e' autorizzato a stipulare specifici  accordi  con  le  regioni  per  la gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne, ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto.   8. Gli oneri relativi alle attivita' di cui al comma  7,  calcolati sulla  base  del  criterio  di  copertura  del  costo  effettivo  del servizio, sono a  carico  delle  regioni  e  sono  determinati  negli accordi o nelle intese stipulati.   9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano  a  decorrere dal 1° settembre 2019.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Toninelli,      Ministro      delle                                  infrastrutture e dei trasporti   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del territorio e del mare, n. 1-303  
           Note all'art. 13: 
               - Per il testo dell'art. 1, comma 219, della  legge  24          dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.   |  
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