Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2019 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 6 febbraio 2019
Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. (Delibera n. 52/CP/2019).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nelle adunanze del 20-21 novembre e 18-19 dicembre 2018, del 15-16 gennaio e 5-6 febbraio 2019;
Visti gli articoli 100 e 108 della Costituzione;
Visti gli articoli 7, 8, 9, 10,11, 12, e 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto l'art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
Visto l'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;
Vista la delibera n. 130/CP/2017 in data 14 aprile 2017, con la quale e' stato approvato il testo ricognitivo della delibera n. 25/CP/2012 in data 8 febbraio 2012 riguardante il regolamento del Consiglio di presidenza;
Visto, in particolare l'art. 28, comma 2, delle sopracitate delibere concernente le competenze della Commissione per il regolamento e gli atti normativi, ai sensi del quale: «La Commissione e' competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare»;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica del citato regolamento;

Ha assunto

la seguente delibera:
di approvare il nuovo regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
Art. 1

Sede e luogo di riunione

1. Il Consiglio di presidenza ha sede e, di norma, si riunisce in Roma presso la sede centrale della Corte dei conti.
2. Le adunanze possono essere tenute anche nelle sedi regionali della Corte.
 
Art. 2

Insediamento e durata

1. La prima riunione del Consiglio e' convocata dal presidente della Corte dei conti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.
2. Nella prima seduta il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti, conosce dei reclami attinenti alle elezioni dei componenti eletti dai magistrati, anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.
3. La durata in carica del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.
4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio.
 
Art. 3

Posizione dei rappresentanti del Parlamento

1. Prima della seduta d'insediamento del Consiglio, i rappresentanti del Parlamento debbono presentare alla segreteria del Consiglio una dichiarazione ai fini della verifica della sussistenza di eventuali incompatibilita' con le funzioni della Corte dei conti.
In caso di sopravvenienza di simili attivita', la relativa dichiarazione va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. Il Consiglio, ove rilevi la sussistenza di incompatibilita', anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il suo presidente, ne da' comunicazione ai presidenti delle Camere.
3. Nel caso di cessazione dei rappresentanti del Parlamento, il presidente della Corte dei conti provvede a darne immediata comunicazione ai presidenti delle Camere per la nuova elezione da parte del rispettivo ramo del Parlamento.
 
Art. 4

Posizione dei magistrati eletti

1. Il carico di lavoro dei magistrati eletti e' ridotto in misura non inferiore alla meta', salvo rinuncia degli interessati. I capi degli Uffici adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti, dandone comunicazione al Consiglio.
2. I magistrati eletti possono assumere incarichi extra-giudiziari, autorizzati dal presidente della Corte dei conti, previo parere adottato a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Il magistrato puo' essere autorizzato solo laddove non abbia chiesto la riduzione dei carichi di lavoro.
3. I magistrati componenti eletti del Consiglio che perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati che li seguono per numero di suffragi.
4. Qualora, per mancanza di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi entro trenta giorni dalla cessazione; in tal caso, per i requisiti di eleggibilita', si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.
 
Art. 5

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio e' presieduto dal presidente della Corte dei conti.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente della Corte dei conti e' sostituito, relativamente alla funzione di presidenza del Consiglio, dal vice-presidente o, in mancanza, dal presidente aggiunto della Corte dei conti o ancora in mancanza di entrambi dal componente del Consiglio piu' anziano per eta'. In caso di impedimento permanente, dimissioni o collocamento a riposo del presidente della Corte dei conti le funzioni di presidente del Consiglio sono svolte dal presidente aggiunto.
 
Art. 6

Posizione dei componenti del Consiglio

1. Tutti i componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parita'.
2. La partecipazione ai lavori delle Commissioni e del Consiglio puo' svolgersi anche in videoconferenza con modalita' telematiche, laddove non siano previste votazioni segrete.
3. Per l'indicazione dei componenti del Consiglio negli atti e nelle sedute, al presidente della Corte dei conti seguono il presidente aggiunto, il procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento in ordine di eta', con precedenza del componente designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, gli altri componenti in ordine di eta'.
4. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale della Corte ed il Capo di Gabinetto e qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del presidente della Corte dei conti, qualora il presidente non partecipi al voto.
5. I componenti del Consiglio non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
 
Art. 7

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione. Anche nelle sedute non pubbliche, partecipano, salvo diverso avviso del Consiglio, il direttore dell'Ufficio di segreteria e il direttore dell'Ufficio studi e documentazione.
2. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e, per il tramite del segretario generale, provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte.
3. Ciascun componente, oltre che del necessario supporto tecnico e logistico, puo' avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di non piu' di due impiegati, anche a tempo pieno, individuati d'intesa con il segretario generale, per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari.
 
Art. 8
Trattamento economico dei componenti e del personale addetto al
Consiglio di presidenza

1. La misura dell'indennita' di funzione consiliare e' determinata annualmente con deliberazione del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Commissione bilancio e previo parere del Segretario generale, tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennita' stabilite per gli altri Organi di rilevanza costituzionale. Con la medesima deliberazione consiliare sono fissate le percentuali di riduzione dell'indennita' stessa, in ragione delle assenze alle sedute del Consiglio ovvero delle Commissioni di appartenenza di ciascun componente. Per i componenti del Consiglio non residenti a Roma e' previsto il rimborso delle spese di viaggio, inclusi gli aerei e i taxi qualora vi siano necessita' di servizio connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, vitto e alloggio. Per il vitto e l'alloggio il Consiglio di presidenza determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio annuale, la misura massima giornaliera del rimborso spese. Le norme sul rimborso spese si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbono svolgere, fuori della loro residenza, per disposizioni del Consiglio o delle Commissioni.
2. Ai magistrati e al personale amministrativo addetti alla segreteria e all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio, nonche' agli assistenti di cui all'art. 7 comma 3 e' corrisposta un'indennita' di diretta collaborazione consiliare omnicomprensiva, sostitutiva di ogni altro trattamento economico accessorio, da erogarsi per 11 mensilita', a compenso degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita', nonche' delle prestazioni loro richieste ai sensi del presente regolamento. Le misure dell'indennita' sono determinate con deliberazione del Consiglio, adottata su proposta della Commissione bilancio previo parere del Segretario generale, e sono aggiornate annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita.
 
Art. 9

Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione

1. Spetta all'Ufficio di segreteria:
a) assistere il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;
b) curare gli adempimenti preliminari e successivi alle adunanze del Consiglio;
c) curare la diffusione dei testi deliberati dal Consiglio, anche avvalendosi dell'Ufficio stampa della Corte;
d) organizzare nel proprio ambito, secondo le indicazioni della Commissione per il monitoraggio ed avvalendosi dei sistemi informativi della Corte, un Ufficio statistico sull'attivita' dei magistrati della Corte;
e) provvedere alla tenuta e custodia dei fascicoli personali dei magistrati della Corte secondo criteri predeterminati dal Consiglio con apposita delibera, curandone l'informatizzazione.
2. L'Ufficio studi e documentazione segue lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, nonche' il contenzioso relativo agli atti del Consiglio; cura la redazione di pareri e di studi specifici su richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio nelle materie di rispettiva competenza; segue le iniziative normative concernenti la Corte dei conti e ne informa il Consiglio tramite la Commissione competente; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio.
3. L'Ufficio di segreteria e' diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. Il magistrato direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.
4. All'Ufficio studi e documentazione e' preposto un magistrato coadiuvato da altro magistrato il quale e' anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. Il magistrato direttore cura il coordinamento con l'Ufficio legale e documentazione della Presidenza.
5. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio, il presidente della Corte dei conti, sentito il presidente aggiunto ed il procuratore generale, sottopone al Consiglio tre nomi di magistrati per ciascuno dei seguenti incarichi: direzione e vice direzione dell'Ufficio di segreteria, direzione e vice-direzione dell'Ufficio studi e documentazione, allegandone i curricula. I componenti del Consiglio possono proporre altri nomi di magistrati, allegandone i curricula.
6. I magistrati di cui ai precedenti commi sono nominati, previa eventuale audizione dei candidati, dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di mancato raggiungimento del quorum, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La durata dell'incarico e' biennale ed e' rinnovabile una sola volta e, in ogni caso, non puo' eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere ulteriormente prorogate o rinnovate. Essi possono essere revocati in qualsiasi momento con la maggioranza dei due terzi dei componenti. I magistrati di cui ai precedenti commi continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi titolari e comunque non oltre un mese dall'insediamento del Consiglio.
7. II carico di lavoro dei magistrati addetti all'Ufficio di segreteria ed all'Ufficio studi e' ridotto, salvo rinuncia degli interessati, in misura non inferiore alla meta'. I capi degli Uffici adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti, dandone comunicazione al Consiglio.
 
Art. 10

Spese di funzionamento

1. Con delibera del Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario generale della Corte dei conti, agli Uffici di cui agli articoli 7 e 9 sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori del Consiglio.
2. Agli uffici di cui al presente articolo e' assegnato un contingente di personale amministrativo determinato dal Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario generale della Corte dei conti.
 
Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie e relativamente agli ambiti attribuitigli dalla legge e, in particolare, delibera sulle materie attinenti a status, attribuzioni e competenze dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sui giudizi disciplinari, fatte salve le funzioni attribuite dalla legge al presidente della Corte dei conti ed al procuratore generale.
2. Il Consiglio di presidenza esercita altresi' funzioni consultive nei casi previsti dalla legge, nonche' su richiesta del Presidente della Corte dei conti.
3. Il Consiglio delibera sulla nomina del presidente della Corte dei conti, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; e' proposto colui che ottiene il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' proposto, o entra in ballottaggio, il magistrato con maggiore anzianita' di ruolo. Si osservano, per la rimanente parte, le procedure indicate dalle leggi vigenti.
4. Il Consiglio elegge il vice-presidente tra i rappresentanti del Parlamento. La designazione avviene secondo un criterio di rotazione annuale, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; e' eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto, o entra in ballottaggio, il rappresentante del Parlamento piu' anziano.
5. Il Consiglio adotta, su proposta del presidente della Corte dei conti, i regolamenti di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per l'organizzazione degli uffici ed il funzionamento della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il Segretario generale previa deliberazione delle sezioni riunite. Ai fini dell'espressione del parere il Segretario generale acquisisce l'avviso del Consiglio di amministrazione.
6. Il Consiglio di presidenza, su proposta del presidente della Corte dei conti e della Commissione per il monitoraggio, avvalendosi dell'Ufficio statistico previsto dall'art. 9, adotta idonei indicatori e strumenti per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati e della loro produttivita'.
7. Il presidente della Corte dei conti nomina il segretario generale d'intesa col Consiglio di presidenza.
8. Il Consiglio esprime parere motivato sull'esercizio dei poteri del presidente della Corte dei conti concernenti la composizione nominativa delle sezioni riunite, sulla base dei principi direttivi predeterminati dal Consiglio stesso, d'intesa con il presidente.
9. Il Consiglio nomina il direttore e i componenti degli organi del Seminario di formazione permanente, su proposta del presidente della Corte dei conti. Ciascun componente puo' proporre al presidente della Corte dei conti ulteriori candidature, allegando il curriculum dei candidati.
10. Il Consiglio procede all'individuazione dei componenti del Servizio Massimario della Corte mediante apposita procedura concorsuale, retta da specifici criteri di merito. Il direttore e il vice direttore del Massimario sono nominati dal Consiglio sulla base di una terna di nomi indicata dal presidente. Il vice direttore dirige la rivista sulla base delle indicazioni del direttore.
11. Il Consiglio ha tempestiva conoscenza delle iniziative e delle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono alle attribuzioni della Corte dei conti e puo' esprimere su proposta del presidente della Corte dei conti una propria risoluzione al riguardo.
12. Il Consiglio ha informazione preventiva e, comunque, prima della stipula, delle convenzioni amministrative a carattere generale, che hanno connessione con l'esercizio della funzione magistratuale, in corso di negoziazione tra la Corte dei conti e le altre amministrazioni.
13. Il Consiglio puo' intervenire a tutela del singolo magistrato, in ogni sua attivita' professionale anche conferita o autorizzata, o della Corte dei conti, in relazione a fatti suscettibili di ledere in concreto il sereno esercizio delle funzioni attribuite alla magistratura contabile ed allo stesso Consiglio, su segnalazione del presidente della Corte dei conti o di almeno tre dei suoi componenti, previo esame della II Commissione; fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al periodo precedente provengano da Autorita' pubbliche, l'intervento del Consiglio e' previamente comunicato ai vertici delle Autorita' interessate.
14. Il Consiglio delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti.
15. Il Consiglio puo' esprimere, su richiesta del Presidente della Corte dei conti, un parere sui profili di propria competenza in vista dell'approvazione dei programmi e criteri di riferimento del controllo, deliberati annualmente dalle Sezioni riunite sulla base delle priorita' indicate dalle Commissioni parlamentari.
16. Il Consiglio delibera su proposta del presidente della Corte dei conti circa le modalita', la partecipazione dei componenti del Consiglio e il periodo di svolgimento dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni giurisdizionali della Corte.
17. Ai giudizi di parificazione assiste un rappresentante del Consiglio.
18. Il Consiglio determina i criteri e le modalita' per le missioni dei propri componenti.
 
Art. 12

Ispezioni, indagini e audizioni

1. Il Consiglio di presidenza puo' programmare, nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con il presidente della Corte dei conti, indagini conoscitive svolte da membri del Consiglio, eventualmente coadiuvati da personale amministrativo.
2. All'esito delle indagini conoscitive, il Consiglio, sulla base delle relazioni depositate, assume le opportune iniziative nell'ambito delle proprie competenze.
3. In ogni caso, il Consiglio puo' svolgere ogni attivita' istruttoria ed ispettiva specificamente finalizzata all'esercizio delle sue competenze.
4. Il Consiglio predispone visite conoscitive, da svolgere nel quadriennio, in tutte le sedi regionali, all'esito di ciascuna delle quali redige una relazione.
 
Art. 13

Formazione

1. In materia di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza, su proposta della Commissione competente:
a) adotta il regolamento di organizzazione per la formazione professionale prevedendo per i propri rappresentanti nel Consiglio del seminario il criterio della rotazione annuale;
b) procede alla ricognizione dei fabbisogni formativi generali e di tutte le singole aree funzionali;
c) esercita funzioni di programmazione, d'indirizzo generale e di coordinamento delle azioni formative, nonche' di destinazione delle risorse necessarie;
d) verifica i risultati delle attivita' formative;
e) puo' organizzare direttamente iniziative formative o di studio in materia di grande rilevanza.
 
Art. 14

Convocazione

1. Il presidente della Corte dei conti predispone il programma semestrale delle adunanze consiliari e ne da' comunicazione al Consiglio.
2. Il Consiglio di presidenza e' convocato in adunanza dal presidente della Corte dei conti.
3. Il Consiglio di presidenza puo' essere convocato in via straordinaria su richiesta motivata di una Commissione o di almeno quattro componenti. Nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.
4. Il presidente della Corte dei conti procede alla convocazione inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno quattro giorni prima della seduta.
5. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti. In caso d'inserimento di documentazione oltre i termini di cui ai commi 4 e 6, l'esame dell'argomento puo' essere rinviato dal Consiglio ad una successiva adunanza, su richiesta di almeno tre componenti.
6. In caso d'urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni devono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta, con le proposte delle competenti Commissioni.
 
Art. 15

Poteri di urgenza del presidente
della Corte dei conti

1. Il presidente della Corte dei conti puo' adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio in caso di obiettiva urgenza e nell'impossibilita' di una immediata convocazione del Consiglio stesso.
2. Tali deliberazioni sono trasmesse al Consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica.
3. Sono fatti salvi gli effetti dell'atto fino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.
 
Art. 16

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna adunanza e seduta e' definito analiticamente dal presidente della Corte dei conti.
2. Ai fini della formazione dell'ordine del giorno, i presidenti delle Commissioni segnalano tempestivamente gli argomenti esaurientemente istruiti.
3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, anche su proposta di uno dei componenti, il presidente della Corte dei conti puo' aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti. Tuttavia, se quattro componenti ne fanno richiesta, l'argomento e' rinviato alla successiva seduta o adunanza.
4. Una Commissione ovvero quattro membri del Consiglio di presidenza hanno la facolta' di chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno della successiva adunanza, indicando uno o piu' relatori.
5. In ogni caso, il Consiglio puo' chiedere che l'esame di un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno sia rinviato alla seduta o all'adunanza successiva, anche ai fini di eventuale istruttoria della Commissione competente.
6. Le motivate proposte di riesame sono iscritte all'ordine del giorno dal presidente della Corte dei conti su richiesta della Commissione competente per materia o secondo le modalita' di cui al comma precedente.
 
Art. 17

Ordine dei lavori e discussione

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno e' distintamente esaminato secondo l'ordine d'iscrizione.
2. Il presidente della Corte dei conti puo', anche su proposta di uno o piu' componenti, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi e' opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.
3. Il presidente della Corte dei conti dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, salvo quelli dei relatori per le Commissioni.
4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.
 
Art. 18

Quorum e votazioni

1. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sei componenti, dei quali due eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi nei quali la legge o il presente regolamento stabiliscano una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione.
3. Salvi i casi di votazione a scrutinio segreto o quelli in cui e' stabilita una maggioranza speciale, nell'ipotesi di parita', prevale il voto del presidente della Corte dei conti.
4. Le votazioni hanno luogo, di norma, per alzata di mano.
5. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto nei casi previsti dall'art. 20, comma 3, nonche' su promozione alla qualifica di presidente di sezione e su conferimenti di Uffici direttivi e semidirettivi. Lo scrutinio segreto e' adottato altresi' su richiesta del presidente della Corte dei conti o di quattro componenti del Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
 
Art. 19

Ordine delle votazioni

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni, sinteticamente motivate, relative alle richieste:
a) di non deliberazione sull'argomento;
b) di rinvio della discussione o della deliberazione;
c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull'argomento fino ad una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.
2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.
3. I richiami al regolamento, o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorita' delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale.
4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed, infine, quelli aggiuntivi. I sub-emendamenti sono votati prima di quello principale. Nel caso siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si puo' procedere al voto per parti separate, su richiesta di uno dei componenti; si puo' altresi', in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.
 
Art. 20

Pubblicita' delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Compete al presidente della Corte dei conti determinare le modalita' di accesso del pubblico in aula.
3. Le sedute del Consiglio e le relative deliberazioni non sono pubbliche, salvo che riguardino criteri o questioni preliminari di carattere generale, quando si tratti delle seguenti questioni:
a) deliberazione sulla nomina del presidente della Corte dei conti;
b) nomina del presidente aggiunto, del procuratore generale, del procuratore generale aggiunto e del Segretario generale;
c) procedimenti disciplinari e sospensioni cautelari dal servizio;
d) trasferimenti d'ufficio per ragioni d'incompatibilita' ambientale;
e) eventuali audizioni di candidati e le relative valutazioni svolte dal Consiglio.
4. Il presidente della Corte dei conti o chi ne fa le veci, il procuratore generale o almeno tre componenti possono chiedere che, per specificati motivi di riservatezza, si proceda in seduta non pubblica. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
 
Art. 21

Verbale e sintesi delle sedute

1. Dopo ciascuna seduta, l'Ufficio di segreteria redige tempestivamente la sintesi delle conclusioni dei lavori del Consiglio che e' pubblicata nella intranet della Corte dei conti.
2. Delle sedute del Consiglio e' redatto, a cura dell'Ufficio di segreteria di cui al comma 3 dell'art. 9, verbale che contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta le singole espressioni di voto e le relative motivazioni. In ogni caso, ciascun componente puo' richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto.
3. Delle sedute non pubbliche il verbale riporta esclusivamente l'indicazione dettagliata delle procedure seguite, la descrizione sintetica e oggettiva degli argomenti discussi, l'elenco nominativo degli interventi e la motivazione collegiale delle deliberazioni adottate. In caso di votazioni mediante appello nominale, il verbale riporta altresi' le singole espressioni di voto.
4. Il verbale e' presentato al Consiglio per la sua approvazione, di norma, nella prima seduta dell'adunanza ordinaria successiva.
5. Alle sedute alle quali il Consiglio ritenga che non debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 9, comma 3, ovvero in caso di assenza o impedimento dei medesimi magistrati, il verbale e' redatto dal componente del Consiglio piu' giovane per eta'.
6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente della Corte dei conti e dal verbalizzante della seduta.
7. I verbali delle sedute pubbliche approvati e le relative delibere sono pubblicati nella intranet della Corte dei conti. Il Consiglio decide a maggioranza la pubblicazione di parti del verbale di sedute segrete.
 
Art. 22

Esecuzione, pubblicita' ed accesso agli atti

1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non disponga altrimenti.
2. Il presidente della Corte dei conti emana le deliberazioni adottate dal Consiglio i cui schemi sono predisposti dall'Ufficio di segreteria.
3. Tutte le deliberazioni e tutti gli atti del Consiglio sono pubblici fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. Copie, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente, con le modalita' previste dal competente ufficio del Segretariato generale.
4. I componenti del Consiglio ed il magistrato verbalizzante sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse nelle sedute non pubbliche. E' tenuto al segreto anche il personale della Corte dei conti che, per ragioni d'ufficio, ne venga a conoscenza.
5. Sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dal comma successivo:
a) documentazione relativa alle attivita' istruttorie di competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attivita' stesse;
b) verbali delle sedute non pubbliche, se non esiste un interesse giuridicamente rilevante e verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia un giustificato motivo del richiedente;
c) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero concernente l'istruzione di ricorsi giurisdizionali relativi al personale di magistratura, nei confronti di chi non vi abbia un interesse giuridicamente rilevante;
d) fascicoli personali dei magistrati, nonche' ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale;
e) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure concorsuali del personale di magistratura;
f) accertamenti medico-legali e relativa documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio;
g) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati ed alle loro condizioni psico-fisiche;
h) documenti provenienti da altre amministrazioni e da queste esclusi dall'accesso, detenuti dal Consiglio in quanto atti di procedimenti di propria competenza.
6. Qualora l'accesso sia motivatamente richiesto per la tutela d'interessi giuridicamente rilevanti, spetta al direttore dell'Ufficio di segreteria, valutata l'esistenza dei detti presupposti, consentirlo, previa autorizzazione del Consiglio di presidenza. Se l'accesso e' richiesto per gli atti di competenza del presidente della Corte dei conti, la decisione relativa spetta al presidente stesso.
7. Ai fini della disponibilita' e della disciplina del diritto di accesso relativo all'anagrafe patrimoniale del personale di magistratura, il direttore dell'Ufficio di segreteria cura la tenuta e garantisce la riservatezza degli atti la cui disponibilita' e' resa, solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza, a fronte di motivata richiesta.
 
Art. 23

Funzionamento

1. Sono istituite le Commissioni permanenti di cui ai successivi articoli.
2. Le Commissioni sono costituite, anche per quanto riguarda i componenti di diritto del Consiglio, mediante accordo. I componenti del Consiglio sono assegnati alle Commissioni permanenti in base ad un criterio di rotazione annuale. Ciascun componente del Consiglio fa parte di una delle due Commissioni referenti.
3. Nessun componente puo' essere assegnato a piu' di tre Commissioni.
4. Se non si raggiunge l'accordo nella composizione delle Commissioni, si procede per sorteggio; in questo caso gli estratti della prima Commissione sono esclusi dalla composizione della seconda. Allo stesso modo, il componente del Consiglio gia' assegnato a tre Commissioni viene escluso dai successivi sorteggi.
5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte, senza diritto di voto. Allo scopo, a tutti i componenti di ciascuna Commissione referente e' inviata tempestivamente la documentazione trasmessa ai componenti dell'altra, in funzione della convocazione delle rispettive sedute, con esclusione della documentazione della Commissione disciplinare e della Commissione per l'incompatibilita' ambientale.
6. Le Commissioni possono decidere di riunirsi in seduta congiunta per deliberare su determinate materie, anche su indicazione del Consiglio. Tutti i componenti del Consiglio hanno titolo per parteciparvi.
7. Il Consiglio puo' deliberare, anche per la formulazione di proposte normative, la costituzione di appositi gruppi di lavoro di cui possono far parte anche rappresentanti dell'Associazione, con funzioni consultive e conoscitive.
8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Le Commissioni decidono quali soggetti possono assistere alle sedute.
9. Le Commissioni organizzano, nel rispetto dei termini loro assegnati, i propri lavori con criteri di economia procedimentale e semplificazione.
10. L'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza assiste ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni. Di ciascuna seduta e' redatto un breve resoconto che e' distribuito a tutti i componenti la Commissione, al presidente della Corte dei conti, nonche' a qualunque componente il Consiglio che ne faccia richiesta.
11. La presidenza delle Commissioni di cui agli articoli 25, 26 e 29 segue il criterio dell'alternanza annuale.
 
Art. 24

Le Commissioni referenti

1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di due Commissioni che riferiscono al Consiglio, formulando proposte scritte sugli affari di loro competenza, almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio o, in caso di urgenza, tre giorni prima.
2. Ciascuna delle Commissioni referenti e' presieduta da un componente togato elettivo del Consiglio ed e' formata da un altro componente togato elettivo e da due componenti eletti dal Parlamento nonche' da un componente di diritto del Consiglio con diritto di voto.
3. Previo accordo tra i componenti, l'attivita' istruttoria della Commissione puo' essere svolta da due componenti.
4. Le Commissioni referenti possono riunirsi in seduta congiunta per la trattazione di determinati argomenti.
5. Il presidente della Corte dei conti assegna alle Commissioni referenti le questioni di loro competenza, salvo le facolta' ad esso attribuite dalla legge. Le Commissioni riferiscono al Consiglio, di regola, nel termine di quindici giorni. Nei casi di particolare complessita', le Commissioni possono richiedere al presidente della Corte dei conti il prolungamento di tale termine.
 
Art. 25

Prima Commissione referente

1. La Prima Commissione formula relazioni, pareri e proposte, nelle seguenti materie:
a) deliberazione del concorso per la nomina a referendario e gestione della relativa procedura in base alla normativa vigente; assunzioni;
b) promozione a presidente di sezione, consigliere, primo referendario;
c) collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati; riammissione in servizio;
d) assegnazione di sedi e di funzioni;
e) trasferimento - anche d' ufficio - dei magistrati;
f) individuazione delle sedi disagiate;
g) collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego;
h) dispense dal servizio;
i) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati;
l) problemi relativi all'organizzazione delle funzioni con riguardo all'assetto degli uffici;
m) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura;
n) proposte, nelle materie di competenza del Consiglio, per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentito il Segretario generale;
o) formazione e aggiornamento del personale di magistratura;
p) proposte di azioni positive volte alla rimozione di ostacoli in materia di pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati avvalendosi, a tal fine, della cooperazione del Comitato per le pari opportunita'.
 
Art. 26

Seconda Commissione referente

1. La Seconda Commissione formula relazioni, pareri e proposte nelle seguenti materie:
a) pareri sulle proposte governative e regionali di nomina di consiglieri;
b) pareri sulle autorizzazioni all'accettazione di incarichi extraistituzionali;
c) conferimento di incarichi;
d) adempimenti connessi alla pubblicita' previsti dal decreto legislativo n. 35 del 2006;
e) accertamento dei casi d'incompatibilita';
f) tenuta dell'Albo per le Commissioni di concorso e degli incarichi;
g) contenzioso ed esposti;
h) atti del sindacato ispettivo parlamentare e richieste di pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza del Consiglio;
i) congedi ed aspettative; riconoscimento di dipendenza di infermita' da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate;
l) proposte di riforma della Corte e relative iniziative di studio;
m) verifica delle esigenze di funzionalita' degli uffici della Corte e proposte per l'informatizzazione nelle materie di competenza del Consiglio;
n) concessione titoli onorifici;
o) esame delle questioni di cui all'art. 11, comma 13.
 
Art. 27

Commissione bilancio

1. La Commissione bilancio, presieduta dal procuratore generale, e' formata da quattro componenti, di cui almeno due eletti dal Parlamento, con la competenza dell'analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte; di pareri sulle variazioni e sul conto finanziario; di valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi e delle spese di funzionamento del Consiglio, di cui all'art. 10, d'intesa con la I Commissione.
In caso di assenza o impedimento del procuratore generale, la Commissione sara' presieduta dal componente togato eletto piu' anziano.
 
Art. 28

Commissioni in materia disciplinare
e di incompatibilita' ambientale

1. La Commissione per lo svolgimento delle attivita' preliminari ed istruttorie in materia disciplinare, presieduta dal componente designato ai sensi dell'art. 11, comma 4, e' formata da tre componenti con la presenza di almeno un componente magistrato eletto.
2. I componenti della Commissione sono estratti a sorte tra tutti i componenti il Consiglio.
3. Alla scadenza del termine annuale la Commissione disciplinare rimane in carica per la conclusione delle istruttorie eventualmente in atto a quella data.
4. Per l'esame dei casi d'incompatibilita' ambientale, si procede per sorteggio alla costituzione di apposita Commissione, con esclusione dei componenti della Commissione disciplinare.
 
Art. 29

Commissione per il regolamento e gli atti normativi

1. La Commissione permanente per il regolamento e gli atti normativi, presieduta da un componente di nomina parlamentare, e' formata da quattro componenti di cui almeno due eletti dal Parlamento e almeno un componente togato elettivo; ha competenza per l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modifica al presente regolamento, nonche' per il parere su questioni di interpretazione regolamentare che le vengano sottoposte dal Consiglio di presidenza.
2. La Commissione e' competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare.
3. La Commissione puo' costituire, nel proprio ambito, sotto il coordinamento di uno dei propri componenti, gruppi di studio su determinati argomenti ad essa assegnati, chiamandone a far parte magistrati della Corte con competenza specifica.
 
Art. 30

Commissione per il monitoraggio

1. La Commissione permanente per il monitoraggio, formata da quattro componenti, di cui almeno due eletti dal Parlamento, e' presieduta dal presidente aggiunto della Corte.
In caso di assenza o impedimento del presidente aggiunto, la Commissione e' presieduta dal componente togato eletto piu' anziano.
2. Essa ha competenza istruttoria per: il monitoraggio della produttivita', mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; l'individuazione dei criteri per il miglioramento della produttivita' delle funzioni e degli uffici magistratuali; l'individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; le proposte correttive delle piante organiche.
3. La Commissione ogni sei mesi, salve ulteriori richieste del Consiglio, riferisce sull'attivita' svolta e comunica i dati sul monitoraggio al Consiglio.
 
Art. 31

Modifica al regolamento

1. Per le modifiche al presente regolamento la Commissione competente formula le proposte e il Consiglio le approva a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con il voto favorevole di non meno di due togati elettivi e di due componenti eletti dal Parlamento.
 
Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 6 febbraio 2019.

Roma, 6 febbraio 2019

Il presidente: Buscema