| Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| CORTE DEI CONTI |  
| DELIBERA 6 febbraio 2019 |  
| Nuovo regolamento per il funzionamento del  Consiglio  di  presidenza della Corte dei conti. (Delibera n. 52/CP/2019).  |  
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                      IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
   Nelle adunanze del 20-21 novembre e 18-19 dicembre 2018, del  15-16 gennaio e 5-6 febbraio 2019;   Visti gli articoli 100 e 108 della Costituzione;   Visti gli articoli 7, 8, 9, 10,11, 12, e 13 della legge  27  aprile 1982, n. 186;   Visto l'art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117;   Visto l'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;   Visto l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;   Vista la delibera n. 130/CP/2017 in data 14  aprile  2017,  con  la quale e' stato approvato  il  testo  ricognitivo  della  delibera  n. 25/CP/2012 in data 8 febbraio 2012  riguardante  il  regolamento  del Consiglio di presidenza;   Visto,  in  particolare  l'art.  28,  comma  2,  delle  sopracitate delibere  concernente  le  competenze  della   Commissione   per   il regolamento e gli atti normativi, ai sensi del quale: «La Commissione e' competente per  l'elaborazione  istruttoria  di  ogni  altro  atto normativo interno a carattere  generale,  con  speciale  riguardo  ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare»;   Ritenuto opportuno procedere alla modifica del citato regolamento; 
                              Ha assunto 
                         la seguente delibera:   di approvare il nuovo regolamento del Consiglio di  presidenza  della Corte dei conti.                                Art. 1 
                       Sede e luogo di riunione 
   1. Il Consiglio di presidenza ha sede e, di norma, si  riunisce  in Roma presso la sede centrale della Corte dei conti.   2. Le adunanze possono essere tenute  anche  nelle  sedi  regionali della Corte.     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Insediamento e durata 
   1. La prima riunione del  Consiglio  e'  convocata  dal  presidente della Corte dei conti entro trenta  giorni  dalla  comunicazione  del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.   2. Nella prima seduta il Consiglio verifica i titoli di  ammissione dei suoi componenti, conosce dei reclami attinenti alle elezioni  dei componenti eletti dai magistrati,  anche  ai  fini  delle  rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento.   3. La  durata  in  carica  del  Consiglio  si  computa  dal  giorno dell'insediamento.   4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento  del nuovo Consiglio.     |  
|   |                                 Art. 3 
              Posizione dei rappresentanti del Parlamento 
   1.   Prima   della   seduta   d'insediamento   del   Consiglio,   i rappresentanti del Parlamento debbono presentare alla segreteria  del Consiglio una dichiarazione ai fini della verifica della  sussistenza di eventuali incompatibilita' con le funzioni della Corte dei conti.   In  caso  di  sopravvenienza  di  simili  attivita',  la   relativa dichiarazione va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi.   2. Il Consiglio, ove rilevi  la  sussistenza  di  incompatibilita', anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per  farle  cessare.  Decorso  infruttuosamente  tale   termine,   il Consiglio,  tramite  il  suo  presidente,  ne  da'  comunicazione  ai presidenti delle Camere.   3. Nel caso di cessazione dei  rappresentanti  del  Parlamento,  il presidente  della  Corte  dei  conti  provvede  a   darne   immediata comunicazione ai presidenti delle Camere per  la  nuova  elezione  da parte del rispettivo ramo del Parlamento.     |  
|   |                                 Art. 4 
                    Posizione dei magistrati eletti 
   1. Il carico di lavoro dei magistrati eletti e' ridotto  in  misura non inferiore alla meta', salvo rinuncia degli  interessati.  I  capi degli Uffici  adottano  i  provvedimenti  organizzativi  conseguenti, dandone comunicazione al Consiglio.   2. I magistrati eletti possono assumere incarichi extra-giudiziari, autorizzati dal presidente  della  Corte  dei  conti,  previo  parere adottato a scrutinio segreto  e  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei componenti del Consiglio. Il magistrato puo' essere autorizzato  solo laddove non abbia chiesto la riduzione dei carichi di lavoro.   3. I magistrati componenti  eletti  del  Consiglio  che  perdono  i requisiti di eleggibilita' o cessano dal  servizio  o  cessano  dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio  sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati che li seguono per numero di suffragi.   4. Qualora, per mancanza di magistrati votati, la sostituzione  non possa aver luogo, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi entro trenta giorni dalla cessazione; in  tal  caso,  per  i  requisiti  di eleggibilita', si fa riferimento alla data del decreto  presidenziale di indizione dell'elezione stessa.     |  
|   |                                 Art. 5 
                       Presidenza del Consiglio 
   1. Il Consiglio e' presieduto dal presidente della Corte dei conti.   2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente della Corte  dei  conti  e'  sostituito,  relativamente  alla  funzione  di presidenza del Consiglio, dal vice-presidente  o,  in  mancanza,  dal presidente aggiunto della Corte dei conti o  ancora  in  mancanza  di entrambi dal componente del Consiglio piu' anziano per eta'. In  caso di impedimento permanente, dimissioni o  collocamento  a  riposo  del presidente della Corte  dei  conti  le  funzioni  di  presidente  del Consiglio sono svolte dal presidente aggiunto.     |  
|   |                                 Art. 6 
                Posizione dei componenti del Consiglio 
   1. Tutti i componenti partecipano ai lavori  e  alle  deliberazioni del Consiglio in posizione di parita'.   2. La partecipazione ai lavori delle Commissioni  e  del  Consiglio puo' svolgersi anche in videoconferenza  con  modalita'  telematiche, laddove non siano previste votazioni segrete.   3. Per l'indicazione dei componenti  del  Consiglio  negli  atti  e nelle  sedute,  al  presidente  della  Corte  dei  conti  seguono  il presidente aggiunto, il procuratore generale, i componenti eletti dal Parlamento in ordine di eta', con precedenza del componente designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, gli  altri  componenti  in  ordine  di eta'.   4. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in  sede  disciplinare, partecipano, senza diritto di  voto,  il  Segretario  generale  della Corte ed il Capo di Gabinetto e qualora,  per  specifiche  questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto  per espressa delega del presidente della  Corte  dei  conti,  qualora  il presidente non partecipi al voto.   5. I componenti del Consiglio non possono essere perseguiti per  le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.     |  
|   |                                 Art. 7 
                     Organizzazione del Consiglio 
   1.  Il  Consiglio  di  presidenza,  per  l'espletamento  delle  sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione. Anche nelle sedute non pubbliche, partecipano,  salvo diverso avviso del Consiglio, il direttore dell'Ufficio di segreteria e il direttore dell'Ufficio studi e documentazione.   2. Il Consiglio acquisisce  ogni  informazione  necessaria  per  lo svolgimento delle proprie funzioni e, per il tramite  del  segretario generale, provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte.   3. Ciascun componente, oltre che del necessario supporto tecnico  e logistico, puo' avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di  non  piu' di due impiegati, anche a tempo pieno, individuati  d'intesa  con  il segretario  generale,  per  l'espletamento  delle  proprie   funzioni consiliari.     |  
|   |                                 Art. 8   Trattamento economico dei  componenti  e  del  personale  addetto  al                       Consiglio di presidenza 
   1. La misura dell'indennita' di funzione consiliare e'  determinata annualmente con deliberazione del Consiglio in sede  di  approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Commissione bilancio  e previo parere del Segretario generale, tenendo  conto  dell'andamento del costo della vita e di similari indennita' stabilite per gli altri Organi di rilevanza costituzionale.  Con  la  medesima  deliberazione consiliare sono fissate le percentuali di  riduzione  dell'indennita' stessa, in ragione delle assenze alle  sedute  del  Consiglio  ovvero delle Commissioni  di  appartenenza  di  ciascun  componente.  Per  i componenti del Consiglio non residenti a Roma e' previsto il rimborso delle spese di viaggio, inclusi gli aerei e i taxi qualora  vi  siano necessita'  di  servizio  connesse  allo  svolgimento   dei   compiti istituzionali, vitto  e  alloggio.  Per  il  vitto  e  l'alloggio  il Consiglio  di  presidenza   determina   annualmente,   in   sede   di approvazione del bilancio annuale, la misura massima giornaliera  del rimborso spese. Le norme sul rimborso  spese  si  applicano  ad  ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbono svolgere, fuori della  loro  residenza,  per  disposizioni  del  Consiglio  o   delle Commissioni.   2.  Ai  magistrati  e  al  personale  amministrativo  addetti  alla segreteria  e  all'Ufficio  studi  e  documentazione  del  Consiglio, nonche' agli assistenti di cui all'art.  7  comma  3  e'  corrisposta un'indennita' di diretta collaborazione  consiliare  omnicomprensiva, sostitutiva  di  ogni  altro  trattamento  economico  accessorio,  da erogarsi  per  11  mensilita',   a   compenso   degli   obblighi   di reperibilita' e di disponibilita',  nonche'  delle  prestazioni  loro richieste   ai   sensi   del   presente   regolamento.   Le    misure dell'indennita' sono determinate  con  deliberazione  del  Consiglio, adottata su proposta della Commissione  bilancio  previo  parere  del Segretario generale, e  sono  aggiornate  annualmente  tenendo  conto dell'andamento del costo della vita.     |  
|   |                                 Art. 9 
        Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione 
   1. Spetta all'Ufficio di segreteria:     a) assistere il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;     b) curare gli adempimenti preliminari e successivi alle  adunanze del Consiglio;     c) curare la diffusione dei testi deliberati dal Consiglio, anche avvalendosi dell'Ufficio stampa della Corte;     d) organizzare nel proprio ambito, secondo le  indicazioni  della Commissione  per  il  monitoraggio   ed   avvalendosi   dei   sistemi informativi della Corte, un  Ufficio  statistico  sull'attivita'  dei magistrati della Corte;     e) provvedere alla tenuta e custodia dei fascicoli personali  dei magistrati della Corte secondo criteri predeterminati  dal  Consiglio con apposita delibera, curandone l'informatizzazione.   2. L'Ufficio  studi  e  documentazione  segue  lo  svolgimento  dei procedimenti disciplinari, nonche' il contenzioso relativo agli  atti del Consiglio; cura la redazione di pareri e di  studi  specifici  su richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio nelle  materie di rispettiva competenza; segue le iniziative  normative  concernenti la Corte dei conti e ne informa il Consiglio tramite  la  Commissione competente; provvede alla ricerca  e  alla  raccolta  sistematica  di materiale di interesse del Consiglio.   3. L'Ufficio di segreteria e'  diretto  da  un  magistrato  che  ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. Il  magistrato direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.   4. All'Ufficio studi e documentazione  e'  preposto  un  magistrato coadiuvato  da  altro  magistrato  il  quale  e'  anche  deputato   a sostituirlo  in  caso  di  assenza  od  impedimento.  Il   magistrato direttore cura il coordinamento con l'Ufficio legale e documentazione della Presidenza.   5. Entro un mese dall'insediamento  del  Consiglio,  il  presidente della  Corte  dei  conti,  sentito  il  presidente  aggiunto  ed   il procuratore generale, sottopone al Consiglio tre nomi  di  magistrati per ciascuno dei  seguenti  incarichi:  direzione  e  vice  direzione dell'Ufficio di segreteria, direzione e  vice-direzione  dell'Ufficio studi e documentazione, allegandone i  curricula.  I  componenti  del Consiglio possono proporre altri nomi di  magistrati,  allegandone  i curricula.   6. I magistrati di cui ai precedenti commi  sono  nominati,  previa eventuale  audizione  dei  candidati,  dal  Consiglio  a  maggioranza assoluta dei  componenti;  in  caso  di  mancato  raggiungimento  del quorum, si procede al ballottaggio fra i due  candidati  che  abbiano riportato il maggior numero  di  voti.  La  durata  dell'incarico  e' biennale ed e' rinnovabile una sola volta e, in ogni caso,  non  puo' eccedere quella del Consiglio. Le  assegnazioni  non  possono  essere ulteriormente prorogate o rinnovate. Essi possono essere revocati  in qualsiasi momento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.  I magistrati di cui ai precedenti commi continuano a svolgere  le  loro funzioni fino all'insediamento dei  nuovi  titolari  e  comunque  non oltre un mese dall'insediamento del Consiglio.   7. II carico  di  lavoro  dei  magistrati  addetti  all'Ufficio  di segreteria ed all'Ufficio studi  e'  ridotto,  salvo  rinuncia  degli interessati, in misura non inferiore alla meta'. I capi degli  Uffici adottano   i   provvedimenti   organizzativi   conseguenti,   dandone comunicazione al Consiglio.     |  
|   |                                 Art. 10 
                        Spese di funzionamento 
   1. Con delibera  del  Consiglio  di  presidenza,  su  proposta  del Segretario generale della Corte dei conti, agli Uffici  di  cui  agli articoli 7 e 9 sono assicurate le  risorse  necessarie  per  il  buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori del Consiglio.   2. Agli  uffici  di  cui  al  presente  articolo  e'  assegnato  un contingente di personale amministrativo determinato dal Consiglio  di presidenza, su proposta  del  Segretario  generale  della  Corte  dei conti.     |  
|   |                                 Art. 11 
                       Competenze del Consiglio 
   1.  Il  Consiglio  di   presidenza   delibera   sulle   materie   e relativamente  agli  ambiti   attribuitigli   dalla   legge   e,   in particolare, delibera sulle materie attinenti a status,  attribuzioni e competenze  dei  magistrati,  sui  procedimenti  per  l'accesso  in carriera  e  sui  giudizi  disciplinari,  fatte  salve  le   funzioni attribuite dalla legge al presidente della  Corte  dei  conti  ed  al procuratore generale.   2. Il Consiglio di presidenza esercita altresi' funzioni consultive nei casi previsti dalla legge, nonche' su  richiesta  del  Presidente della Corte dei conti.   3. Il Consiglio delibera sulla nomina del  presidente  della  Corte dei conti, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione  non  si  raggiunga  tale   maggioranza,   si   procede   a ballottaggio tra i due candidati che  abbiano  riportato  il  maggior numero di voti; e' proposto colui che ottiene il  maggior  numero  di voti. A parita' di voti, e' proposto, o  entra  in  ballottaggio,  il magistrato con maggiore anzianita' di ruolo.  Si  osservano,  per  la rimanente parte, le procedure indicate dalle leggi vigenti.   4. Il Consiglio elegge il vice-presidente tra i rappresentanti  del Parlamento. La designazione avviene secondo un criterio di  rotazione annuale, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede a ballottaggio tra i due candidati che  abbiano  riportato  il  maggior numero di voti; e' eletto colui che  ottiene  il  maggior  numero  di voti. A parita' di voti, e'  eletto,  o  entra  in  ballottaggio,  il rappresentante del Parlamento piu' anziano.   5. Il Consiglio adotta, su proposta del presidente della Corte  dei conti, i regolamenti di cui all'art. 4 della legge 14  gennaio  1994, n. 20 e all'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286, necessari per l'organizzazione degli uffici ed il funzionamento della Corte. Il presidente  della  Corte  dei  conti  formula  le  proposte regolamentari, sentito il Segretario  generale  previa  deliberazione delle  sezioni  riunite.  Ai  fini  dell'espressione  del  parere  il Segretario   generale   acquisisce   l'avviso   del   Consiglio    di amministrazione.   6. Il Consiglio di presidenza, su  proposta  del  presidente  della Corte dei conti e della Commissione per il monitoraggio,  avvalendosi dell'Ufficio  statistico  previsto   dall'art.   9,   adotta   idonei indicatori e strumenti  per  misurare  i  livelli  delle  prestazioni lavorative rese dai magistrati e della loro produttivita'.   7. Il  presidente  della  Corte  dei  conti  nomina  il  segretario generale d'intesa col Consiglio di presidenza.   8. Il Consiglio esprime parere motivato sull'esercizio  dei  poteri del presidente della Corte  dei  conti  concernenti  la  composizione nominativa delle sezioni riunite, sulla base dei  principi  direttivi predeterminati dal Consiglio stesso, d'intesa con il presidente.   9. Il Consiglio nomina il direttore e i componenti degli organi del Seminario di formazione permanente, su proposta del presidente  della Corte dei conti. Ciascun componente puo' proporre al presidente della Corte dei conti ulteriori candidature, allegando  il  curriculum  dei candidati.   10. Il Consiglio  procede  all'individuazione  dei  componenti  del Servizio  Massimario  della   Corte   mediante   apposita   procedura concorsuale, retta da specifici criteri di merito. Il direttore e  il vice direttore del Massimario sono nominati dal Consiglio sulla  base di una terna di nomi  indicata  dal  presidente.  Il  vice  direttore dirige la rivista sulla base delle indicazioni del direttore.   11. Il Consiglio ha tempestiva conoscenza delle iniziative e  delle richieste del Parlamento e  del  Governo  in  ordine  a  materie  che attengono alle attribuzioni della Corte dei conti e puo' esprimere su proposta del presidente della Corte dei conti una propria risoluzione al riguardo.   12. Il Consiglio ha  informazione  preventiva  e,  comunque,  prima della stipula, delle convenzioni amministrative a carattere generale, che hanno connessione con l'esercizio della  funzione  magistratuale, in  corso  di  negoziazione  tra  la  Corte  dei  conti  e  le  altre amministrazioni.   13. Il Consiglio puo' intervenire a tutela del singolo  magistrato, in ogni sua attivita' professionale anche conferita o autorizzata,  o della Corte dei conti, in relazione a fatti suscettibili di ledere in concreto  il  sereno  esercizio  delle   funzioni   attribuite   alla magistratura contabile ed allo stesso Consiglio, su segnalazione  del presidente della Corte dei conti o di almeno tre dei suoi componenti, previo esame  della  II  Commissione;  fatto  salvo  quanto  disposto dall'art. 16, comma 1. Nel caso in cui i  fatti  di  cui  al  periodo precedente  provengano  da  Autorita'  pubbliche,  l'intervento   del Consiglio  e'  previamente  comunicato  ai  vertici  delle  Autorita' interessate.   14. Il Consiglio delibera, per quanto di sua competenza, in  merito a ricorsi, reclami ed esposti.   15. Il Consiglio puo' esprimere, su richiesta del Presidente  della Corte dei conti, un parere sui profili di propria competenza in vista dell'approvazione  dei  programmi  e  criteri  di   riferimento   del controllo, deliberati annualmente dalle Sezioni  riunite  sulla  base delle priorita' indicate dalle Commissioni parlamentari.   16. Il Consiglio delibera su proposta del  presidente  della  Corte dei conti circa le modalita', la partecipazione  dei  componenti  del Consiglio e il periodo di  svolgimento  dell'inaugurazione  dell'anno giudiziario delle sezioni giurisdizionali della Corte.   17. Ai giudizi  di  parificazione  assiste  un  rappresentante  del Consiglio.   18. Il Consiglio determina i criteri e le modalita' per le missioni dei propri componenti.     |  
|   |                                 Art. 12 
                    Ispezioni, indagini e audizioni 
   1. Il Consiglio di presidenza puo' programmare,  nell'ambito  delle proprie competenze, d'intesa con il presidente della Corte dei conti, indagini conoscitive svolte da membri  del  Consiglio,  eventualmente coadiuvati da personale amministrativo.   2. All'esito delle indagini conoscitive, il Consiglio,  sulla  base delle  relazioni   depositate,   assume   le   opportune   iniziative nell'ambito delle proprie competenze.   3.  In  ogni  caso,  il  Consiglio  puo'  svolgere  ogni  attivita' istruttoria ed  ispettiva  specificamente  finalizzata  all'esercizio delle sue competenze.   4. Il Consiglio predispone  visite  conoscitive,  da  svolgere  nel quadriennio, in tutte le sedi regionali, all'esito di ciascuna  delle quali redige una relazione.     |  
|   |                                 Art. 13 
                              Formazione 
   1. In materia di formazione e di  aggiornamento  professionale  dei magistrati della Corte dei conti,  il  Consiglio  di  presidenza,  su proposta della Commissione competente:     a) adotta il regolamento  di  organizzazione  per  la  formazione professionale prevedendo per i propri  rappresentanti  nel  Consiglio del seminario il criterio della rotazione annuale;     b) procede alla ricognizione dei fabbisogni formativi generali  e di tutte le singole aree funzionali;     c) esercita funzioni di programmazione, d'indirizzo generale e di coordinamento delle azioni formative, nonche' di  destinazione  delle risorse necessarie;     d) verifica i risultati delle attivita' formative;     e) puo' organizzare direttamente iniziative formative o di studio in materia di grande rilevanza.     |  
|   |                                 Art. 14 
                             Convocazione 
   1. Il presidente della Corte  dei  conti  predispone  il  programma semestrale delle  adunanze  consiliari  e  ne  da'  comunicazione  al Consiglio.   2.  Il  Consiglio  di  presidenza  e'  convocato  in  adunanza  dal presidente della Corte dei conti.   3.  Il  Consiglio  di  presidenza  puo'  essere  convocato  in  via straordinaria su richiesta motivata di una Commissione  o  di  almeno quattro componenti.  Nella  richiesta  di  convocazione  deve  essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.   4. Il presidente della Corte dei conti  procede  alla  convocazione inviando l'ordine del giorno a  tutti  i  componenti  almeno  quattro giorni prima della seduta.   5. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti. In caso d'inserimento di  documentazione oltre i termini di cui ai commi 4 e 6,  l'esame  dell'argomento  puo' essere  rinviato  dal  Consiglio  ad  una  successiva  adunanza,   su richiesta di almeno tre componenti.   6. In caso d'urgenza, la convocazione e l'ordine del  giorno  e  le sue eventuali integrazioni devono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta, con le proposte delle competenti Commissioni.     |  
|   |                                 Art. 15 
                   Poteri di urgenza del presidente                         della Corte dei conti 
   1.  Il  presidente  della  Corte  dei  conti   puo'   adottare   le deliberazioni di  competenza  del  Consiglio  in  caso  di  obiettiva urgenza e  nell'impossibilita'  di  una  immediata  convocazione  del Consiglio stesso.   2. Tali deliberazioni sono trasmesse al Consiglio nella  sua  prima adunanza, con motivata relazione, al fine della loro ratifica.   3.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  dell'atto  fino  al   momento dell'eventuale diniego di ratifica.     |  
|   |                                 Art. 16 
                           Ordine del giorno 
   1. L'ordine del giorno di ciascuna adunanza e  seduta  e'  definito analiticamente dal presidente della Corte dei conti.   2. Ai fini della formazione dell'ordine del  giorno,  i  presidenti delle   Commissioni   segnalano   tempestivamente    gli    argomenti esaurientemente istruiti.   3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di  particolare  urgenza, anche su proposta di uno dei componenti, il  presidente  della  Corte dei conti puo' aggiungere  all'ordine  del  giorno  altri  argomenti. Tuttavia, se quattro componenti ne fanno  richiesta,  l'argomento  e' rinviato alla successiva seduta o adunanza.   4.  Una  Commissione  ovvero  quattro  membri  del   Consiglio   di presidenza hanno la facolta' di chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno della successiva adunanza,  indicando uno o piu' relatori.   5. In ogni caso, il Consiglio  puo'  chiedere  che  l'esame  di  un determinato argomento iscritto all'ordine  del  giorno  sia  rinviato alla seduta o all'adunanza successiva, anche  ai  fini  di  eventuale istruttoria della Commissione competente.   6. Le motivate proposte di riesame  sono  iscritte  all'ordine  del giorno dal presidente  della  Corte  dei  conti  su  richiesta  della Commissione competente per materia o secondo le modalita' di  cui  al comma precedente.     |  
|   |                                 Art. 17 
                    Ordine dei lavori e discussione 
   1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno  e' distintamente esaminato secondo l'ordine d'iscrizione.   2. Il presidente della Corte dei conti puo', anche su  proposta  di uno o piu' componenti, modificare la successione degli  argomenti  da esaminare e riunire la  discussione  di  punti  connessi.  Se  vi  e' opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.   3. Il presidente della  Corte  dei  conti  dirige  la  discussione, curando  che  gli  interventi  siano  svolti   in   modo   sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per  l'esposizione  e  il numero degli interventi  di  ciascun  componente,  salvo  quelli  dei relatori per le Commissioni.   4. I  componenti  del  Consiglio  possono,  in  qualsiasi  momento, prendere  visione  degli  atti  e  della   documentazione   posti   a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.     |  
|   |                                 Art. 18 
                          Quorum e votazioni 
   1. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di almeno sei componenti, dei quali due  eletti  dai  magistrati  e  due eletti dal Parlamento.   2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a  maggioranza  dei presenti, salvo i casi nei quali la legge o il  presente  regolamento stabiliscano una  maggioranza  speciale.  Sono  considerati  presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione.   3. Salvi i casi di votazione a scrutinio segreto o quelli in cui e' stabilita una maggioranza speciale, nell'ipotesi di parita',  prevale il voto del presidente della Corte dei conti.   4. Le votazioni hanno luogo, di norma, per alzata di mano.   5. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto nei casi previsti dall'art. 20, comma  3,  nonche'  su  promozione  alla  qualifica  di presidente di  sezione  e  su  conferimenti  di  Uffici  direttivi  e semidirettivi. Lo scrutinio segreto e' adottato altresi' su richiesta del presidente della Corte dei conti  o  di  quattro  componenti  del Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.     |  
|   |                                 Art. 19 
                        Ordine delle votazioni 
   1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente  ordine  e  con  precedenza  su  ogni altra,  le  questioni,   sinteticamente   motivate,   relative   alle richieste:     a) di non deliberazione sull'argomento;     b) di rinvio della discussione o della deliberazione;     c)  di  sospensione  della  discussione  e  della   deliberazione sull'argomento  fino  ad  una  data  determinata  o  ad  un   momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.   2.  Successivamente,  per  ogni  argomento,  vengono   discusse   e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.   3. I richiami al regolamento, o  per  l'ordine  del  giorno  o  per l'ordine dei lavori o per la  posizione  della  questione  o  per  la priorita'  delle  votazioni,  hanno  la  precedenza  sulla  questione principale.   4. Prima della votazione sulla proposta, si  pongono  in  votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati  piu'  emendamenti  ad  uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli  che piu' si allontanano dal testo originario: prima  quelli  parzialmente soppressivi,  quindi  quelli  parzialmente  sostitutivi  ed,  infine, quelli aggiuntivi. I sub-emendamenti  sono  votati  prima  di  quello principale.  Nel  caso  siano   proposti   emendamenti   parzialmente soppressivi  ovvero  se  il  testo  proposto  dalla  Commissione  sia suscettibile  di  essere  diviso  per  argomenti  distinti,  si  puo' procedere al voto  per  parti  separate,  su  richiesta  di  uno  dei componenti; si puo' altresi', in tal caso,  procedere  a  discussione divisa  su  ciascuna  parte  che  venga  successivamente   messa   in votazione.     |  
|   |                                 Art. 20 
                       Pubblicita' delle sedute 
   1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.   2. Compete al presidente  della  Corte  dei  conti  determinare  le modalita' di accesso del pubblico in aula.   3. Le sedute del Consiglio e le  relative  deliberazioni  non  sono pubbliche, salvo che riguardino criteri o  questioni  preliminari  di carattere generale, quando si tratti delle seguenti questioni:     a) deliberazione sulla nomina  del  presidente  della  Corte  dei conti;     b) nomina del presidente aggiunto, del procuratore generale,  del procuratore generale aggiunto e del Segretario generale;     c)  procedimenti  disciplinari  e   sospensioni   cautelari   dal servizio;     d)  trasferimenti  d'ufficio   per   ragioni   d'incompatibilita' ambientale;     e) eventuali audizioni di candidati  e  le  relative  valutazioni svolte dal Consiglio.   4. Il presidente della Corte dei conti o chi  ne  fa  le  veci,  il procuratore generale o almeno tre componenti  possono  chiedere  che, per specificati motivi di riservatezza,  si  proceda  in  seduta  non pubblica. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.     |  
|   |                                 Art. 21 
                    Verbale e sintesi delle sedute 
   1.  Dopo  ciascuna   seduta,   l'Ufficio   di   segreteria   redige tempestivamente la sintesi delle conclusioni dei lavori del Consiglio che e' pubblicata nella intranet della Corte dei conti.   2. Delle sedute del Consiglio e' redatto, a  cura  dell'Ufficio  di segreteria di cui al comma 3 dell'art. 9,  verbale  che  contiene  la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del  nome  degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte  e dell'esito delle votazioni. In caso  di  votazioni  mediante  appello nominale, il verbale riporta le singole  espressioni  di  voto  e  le relative  motivazioni.  In  ogni  caso,   ciascun   componente   puo' richiedere che siano inseriti integralmente il proprio  intervento  o la propria dichiarazione di voto.   3. Delle sedute non pubbliche  il  verbale  riporta  esclusivamente l'indicazione dettagliata delle  procedure  seguite,  la  descrizione sintetica e oggettiva degli argomenti discussi,  l'elenco  nominativo degli interventi e  la  motivazione  collegiale  delle  deliberazioni adottate. In caso di votazioni mediante appello nominale, il  verbale riporta altresi' le singole espressioni di voto.   4. Il verbale e' presentato al Consiglio per la  sua  approvazione, di norma, nella prima seduta dell'adunanza ordinaria successiva.   5. Alle sedute alle  quali  il  Consiglio  ritenga  che  non  debba assistere alcuno dei magistrati di cui all'art. 9, comma 3, ovvero in caso di assenza o impedimento dei medesimi magistrati, il verbale  e' redatto dal componente del Consiglio piu' giovane per eta'.   6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente della Corte dei  conti e dal verbalizzante della seduta.   7. I  verbali  delle  sedute  pubbliche  approvati  e  le  relative delibere sono pubblicati nella intranet della  Corte  dei  conti.  Il Consiglio decide a maggioranza la pubblicazione di parti del  verbale di sedute segrete.     |  
|   |                                 Art. 22 
             Esecuzione, pubblicita' ed accesso agli atti 
   1. Le deliberazioni sono  immediatamente  esecutive  salvo  che  il Consiglio non disponga altrimenti.   2. Il presidente della  Corte  dei  conti  emana  le  deliberazioni adottate dal Consiglio i cui schemi sono predisposti dall'Ufficio  di segreteria.   3. Tutte le deliberazioni e  tutti  gli  atti  del  Consiglio  sono pubblici fatto salvo quanto previsto  dai  successivi  commi.  Copie, estratti e certificazioni di essi sono rilasciati a richiesta di  chi vi ha  interesse.  Il  rilascio  delle  copie  avviene  a  spese  del richiedente, con le modalita' previste  dal  competente  ufficio  del Segretariato generale.   4. I componenti del Consiglio ed il magistrato  verbalizzante  sono tenuti al segreto sui voti e le opinioni espresse  nelle  sedute  non pubbliche. E' tenuto al segreto anche il personale  della  Corte  dei conti che, per ragioni d'ufficio, ne venga a conoscenza.   5. Sono sottratti all'accesso,  salvo  quanto  previsto  dal  comma successivo:     a)  documentazione  relativa  alle   attivita'   istruttorie   di competenza delle Commissioni del Consiglio fino all'esaurimento delle attivita' stesse;     b) verbali delle sedute non pubbliche, se non esiste un interesse giuridicamente  rilevante  e  verbali  delle  sedute  pubbliche   del Consiglio e dei relativi atti se non vi sia  un  giustificato  motivo del richiedente;     c) documentazione attinente a procedimenti penali e  disciplinari ovvero concernente l'istruzione di ricorsi  giurisdizionali  relativi al personale di magistratura, nei confronti di chi non  vi  abbia  un interesse giuridicamente rilevante;     d)   fascicoli   personali   dei   magistrati,    nonche'    ogni documentazione valutativa riferita al predetto personale;     e)  documenti  attinenti  a  giudizi  o  valutazioni  relativi  a procedure concorsuali del personale di magistratura;     f)   accertamenti   medico-legali   e   relativa   documentazione concernenti domande sottoposte all'esame del Consiglio;     g) documenti ed atti relativi allo stato di salute dei magistrati ed alle loro condizioni psico-fisiche;     h) documenti provenienti da altre  amministrazioni  e  da  queste esclusi dall'accesso,  detenuti  dal  Consiglio  in  quanto  atti  di procedimenti di propria competenza.   6. Qualora l'accesso sia  motivatamente  richiesto  per  la  tutela d'interessi   giuridicamente   rilevanti,   spetta    al    direttore dell'Ufficio  di   segreteria,   valutata   l'esistenza   dei   detti presupposti, consentirlo,  previa  autorizzazione  del  Consiglio  di presidenza. Se l'accesso e' richiesto per gli atti di competenza  del presidente della Corte dei conti, la  decisione  relativa  spetta  al presidente stesso.   7. Ai fini della disponibilita' e della disciplina del  diritto  di accesso  relativo  all'anagrafe   patrimoniale   del   personale   di magistratura, il direttore dell'Ufficio di segreteria cura la  tenuta e garantisce la riservatezza degli  atti  la  cui  disponibilita'  e' resa, solo previa  autorizzazione  del  Consiglio  di  presidenza,  a fronte di motivata richiesta.     |  
|   |                                 Art. 23 
                             Funzionamento 
   1. Sono istituite le Commissioni permanenti di  cui  ai  successivi articoli.   2. Le Commissioni sono costituite,  anche  per  quanto  riguarda  i componenti di diritto del Consiglio, mediante accordo.  I  componenti del Consiglio sono assegnati alle Commissioni permanenti in  base  ad un criterio di rotazione annuale. Ciascun componente del Consiglio fa parte di una delle due Commissioni referenti.   3.  Nessun  componente  puo'  essere  assegnato  a  piu'   di   tre Commissioni.   4.  Se  non  si  raggiunge  l'accordo  nella   composizione   delle Commissioni, si procede per sorteggio; in questo  caso  gli  estratti della  prima  Commissione  sono  esclusi  dalla  composizione   della seconda. Allo stesso modo, il componente del Consiglio gia' assegnato a tre Commissioni viene escluso dai successivi sorteggi.   5. Tutti i componenti del Consiglio possono partecipare  ai  lavori delle Commissioni di cui non fanno parte, senza diritto di voto. Allo scopo, a tutti i componenti  di  ciascuna  Commissione  referente  e' inviata tempestivamente la  documentazione  trasmessa  ai  componenti dell'altra, in funzione della convocazione delle  rispettive  sedute, con esclusione della documentazione della Commissione disciplinare  e della Commissione per l'incompatibilita' ambientale.   6. Le Commissioni possono decidere di riunirsi in seduta  congiunta per deliberare su  determinate  materie,  anche  su  indicazione  del Consiglio.  Tutti  i  componenti  del  Consiglio  hanno  titolo   per parteciparvi.   7. Il Consiglio puo'  deliberare,  anche  per  la  formulazione  di proposte normative, la costituzione di appositi gruppi di  lavoro  di cui possono far parte  anche  rappresentanti  dell'Associazione,  con funzioni consultive e conoscitive.   8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.  Le  Commissioni decidono quali soggetti possono assistere alle sedute.   9. Le  Commissioni  organizzano,  nel  rispetto  dei  termini  loro assegnati, i propri lavori con criteri di economia  procedimentale  e semplificazione.   10. L'ufficio di segreteria del  Consiglio  di  presidenza  assiste ciascuna delle Commissioni nello svolgimento delle relative funzioni. Di ciascuna seduta e' redatto un breve resoconto che e' distribuito a tutti i componenti la Commissione,  al  presidente  della  Corte  dei conti, nonche' a qualunque componente  il  Consiglio  che  ne  faccia richiesta.   11. La presidenza delle Commissioni di cui agli articoli 25,  26  e 29 segue il criterio dell'alternanza annuale.     |  
|   |                                 Art. 24 
                       Le Commissioni referenti 
   1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio  provvede  alla costituzione  di  due  Commissioni  che  riferiscono  al   Consiglio, formulando proposte scritte sugli affari di loro  competenza,  almeno sette giorni prima  della  riunione  del  Consiglio  o,  in  caso  di urgenza, tre giorni prima.   2.  Ciascuna  delle  Commissioni  referenti  e'  presieduta  da  un componente togato elettivo del Consiglio ed e' formata  da  un  altro componente togato elettivo e da due componenti eletti dal  Parlamento nonche' da un componente di diritto  del  Consiglio  con  diritto  di voto.   3. Previo accordo tra i componenti, l'attivita'  istruttoria  della Commissione puo' essere svolta da due componenti.   4. Le Commissioni referenti possono riunirsi  in  seduta  congiunta per la trattazione di determinati argomenti.   5. Il presidente della Corte dei  conti  assegna  alle  Commissioni referenti le questioni di loro competenza, salvo le facolta' ad  esso attribuite dalla legge. Le Commissioni riferiscono al  Consiglio,  di regola, nel termine di  quindici  giorni.  Nei  casi  di  particolare complessita', le Commissioni possono richiedere al  presidente  della Corte dei conti il prolungamento di tale termine.     |  
|   |                                 Art. 25 
                      Prima Commissione referente 
   1. La Prima Commissione formula relazioni, pareri e proposte, nelle seguenti materie:     a) deliberazione del concorso per  la  nomina  a  referendario  e gestione della relativa procedura in  base  alla  normativa  vigente; assunzioni;     b)  promozione  a  presidente  di  sezione,  consigliere,   primo referendario;     c)  collocamento  fuori  ruolo  e  ricollocamento  in  ruolo  dei magistrati; riammissione in servizio;     d) assegnazione di sedi e di funzioni;     e) trasferimento - anche d' ufficio - dei magistrati;     f) individuazione delle sedi disagiate;     g) collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego;     h) dispense dal servizio;     i) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati;     l)  problemi  relativi  all'organizzazione  delle  funzioni   con riguardo all'assetto degli uffici;     m) piante organiche e valutazione delle esigenze di copertura;     n) proposte, nelle  materie  di  competenza  del  Consiglio,  per l'adeguamento e  l'ammodernamento  delle  strutture  e  dei  servizi, sentito il Segretario generale;     o) formazione e aggiornamento del personale di magistratura;     p) proposte di azioni positive volte alla rimozione  di  ostacoli in materia di pari opportunita' tra uomini e  donne  nel  lavoro  dei magistrati avvalendosi, a tal fine, della cooperazione  del  Comitato per le pari opportunita'.     |  
|   |                                 Art. 26 
                     Seconda Commissione referente 
   1. La Seconda Commissione  formula  relazioni,  pareri  e  proposte nelle seguenti materie:     a) pareri sulle proposte governative e  regionali  di  nomina  di consiglieri;     b) pareri  sulle  autorizzazioni  all'accettazione  di  incarichi extraistituzionali;     c) conferimento di incarichi;     d) adempimenti connessi alla  pubblicita'  previsti  dal  decreto legislativo n. 35 del 2006;     e) accertamento dei casi d'incompatibilita';     f) tenuta dell'Albo  per  le  Commissioni  di  concorso  e  degli incarichi;     g) contenzioso ed esposti;     h) atti del  sindacato  ispettivo  parlamentare  e  richieste  di pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza del Consiglio;     i)  congedi  ed  aspettative;  riconoscimento  di  dipendenza  di infermita'  da  causa  di   servizio;   equo   indennizzo;   pensioni privilegiate;     l) proposte di riforma  della  Corte  e  relative  iniziative  di studio;     m) verifica delle esigenze di funzionalita'  degli  uffici  della Corte e proposte per l'informatizzazione nelle materie di  competenza del Consiglio;     n) concessione titoli onorifici;     o) esame delle questioni di cui all'art. 11, comma 13.     |  
|   |                                 Art. 27 
                         Commissione bilancio 
   1. La Commissione bilancio, presieduta dal procuratore generale, e' formata  da  quattro  componenti,  di  cui  almeno  due  eletti   dal Parlamento, con la competenza dell'analisi del bilancio  della  Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte; di  pareri  sulle variazioni e sul conto  finanziario;  di  valutazione  degli  aspetti organizzativi  e  strutturali  dei   servizi   e   delle   spese   di funzionamento del Consiglio, di cui all'art. 10, d'intesa  con  la  I Commissione.   In caso di assenza  o  impedimento  del  procuratore  generale,  la Commissione  sara'  presieduta  dal  componente  togato  eletto  piu' anziano.     |  
|   |                                 Art. 28 
                  Commissioni in materia disciplinare                   e di incompatibilita' ambientale 
   1. La Commissione per lo svolgimento delle attivita' preliminari ed istruttorie  in  materia  disciplinare,  presieduta  dal   componente designato  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  4,  e'  formata  da  tre componenti con la presenza di almeno un componente magistrato eletto.   2. I componenti della Commissione sono estratti a sorte tra tutti i componenti il Consiglio.   3. Alla scadenza del termine annuale  la  Commissione  disciplinare rimane in carica per la conclusione delle  istruttorie  eventualmente in atto a quella data.   4. Per l'esame dei casi d'incompatibilita' ambientale,  si  procede per  sorteggio  alla  costituzione  di  apposita   Commissione,   con esclusione dei componenti della Commissione disciplinare.     |  
|   |                                 Art. 29 
          Commissione per il regolamento e gli atti normativi 
   1.  La  Commissione  permanente  per  il  regolamento  e  gli  atti normativi, presieduta da un componente  di  nomina  parlamentare,  e' formata da quattro componenti di cui almeno due eletti dal Parlamento e  almeno  un  componente  togato   elettivo;   ha   competenza   per l'iniziativa o l'esame di  ogni  proposta  di  modifica  al  presente regolamento, nonche' per il parere su  questioni  di  interpretazione regolamentare che le vengano sottoposte dal Consiglio di presidenza.   2. La Commissione e' competente per l'elaborazione  istruttoria  di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con  speciale riguardo  ad  iniziative  di  semplificazione  e  di   consolidamento regolamentare.   3. La Commissione puo' costituire, nel  proprio  ambito,  sotto  il coordinamento di uno dei  propri  componenti,  gruppi  di  studio  su determinati argomenti ad essa  assegnati,  chiamandone  a  far  parte magistrati della Corte con competenza specifica.     |  
|   |                                 Art. 30 
                    Commissione per il monitoraggio 
   1. La  Commissione  permanente  per  il  monitoraggio,  formata  da quattro componenti, di cui  almeno  due  eletti  dal  Parlamento,  e' presieduta dal presidente aggiunto della Corte.   In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente  aggiunto,  la Commissione e' presieduta dal componente togato eletto piu' anziano.   2. Essa  ha  competenza  istruttoria  per:  il  monitoraggio  della produttivita', mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; l'individuazione dei criteri per il miglioramento della  produttivita'  delle  funzioni  e  degli  uffici magistratuali; l'individuazione dei punti di crisi e  delle  relative ragioni; le proposte correttive delle piante organiche.   3. La Commissione ogni sei  mesi,  salve  ulteriori  richieste  del Consiglio, riferisce sull'attivita' svolta  e  comunica  i  dati  sul monitoraggio al Consiglio.     |  
|   |                                 Art. 31 
                        Modifica al regolamento 
   1.  Per  le  modifiche  al  presente  regolamento  la   Commissione competente  formula  le  proposte  e  il  Consiglio  le   approva   a maggioranza assoluta  dei  componenti  del  Consiglio,  con  il  voto favorevole di non meno di due togati elettivi  e  di  due  componenti eletti dal Parlamento.     |  
|   |                                 Art. 32 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere  dalla  data del 6 febbraio 2019. 
     Roma, 6 febbraio 2019 
                                                Il presidente: Buscema     |  
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