| Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |  
| PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2019 |  
| Regolamento  recante  disposizioni  attuative   volte   a   prevenire l'utilizzo  delle  imprese  di  assicurazione  e  degli  intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del  terrorismo in materia di organizzazione, procedure  e  controlli  interni  e  di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231. (Regolamento n. 44).  |  
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            L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
   Vista la legge 12 agosto 1982, n.  576  e  successive  modifiche  e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;   Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;   Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS  ed  il  relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con  delibere  n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10  giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;   Visto il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  e,  in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera a), 23, comma 3, e  24, comma 4;   Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il Codice delle Assicurazioni Private e, in  particolare,  gli  articoli 29-bis, 30,  30-quater,  30-quinquies,  30-septies  e  215-bis  e  le disposizioni di attuazione degli articoli 30 e 215-bis in materia  di sistema di governo societario;   Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005, n.  262  in  materia  di  procedimenti   per   l'adozione   di   atti regolamentari e generali dell'Istituto; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                INDICE 
                                Capo I                         Disposizioni generali   Art. 1. - Fonti normative   Art. 2. - Definizioni   Art. 3. - Ambito di applicazione   Art. 4. - Principi di proporzionalita' e di approccio  fondato  sul rischio di riciclaggio 
                                Capo II        Sistema di controllo interno in materia di prevenzione                       del riciclaggio di denaro            e di contrasto al finanziamento del terrorismo                     e ruolo degli organi sociali 
                               Sezione I                           Principi generali   Art. 5. - Obiettivi del sistema di governo societario   Art. 6. - Obiettivi del sistema di controllo interno   Art. 7. - Cultura del controllo interno   Art. 8. - Flussi informativi e canali di comunicazione 
                              Sezione II           Ruolo degli Organi sociali e dell'Alta direzione   Art. 9. - Organi sociali e Alta direzione   Art. 10. - Organo amministrativo   Art. 11. - Alta Direzione   Art. 12. - Organo di controllo 
                              Sezione III                 Presidi organizzativi antiriciclaggio   Art. 13. - Funzione antiriciclaggio   Art. 14. - Compiti della funzione antiriciclaggio   Art. 15. - Titolare della funzione antiriciclaggio   Art. 16. - Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio   Art. 17. - Rapporti con le altre funzioni aziendali   Art. 18.  -  Responsabile  per  le  segnalazioni  delle  operazioni sospette   Art. 19. - Funzione di revisione interna   Art. 20. - Presidi in materia di rete distributiva   Art.  21.  -  Formazione  del  personale   e   degli   intermediari costituenti la rete distributiva diretta 
                              Sezione IV                   Disposizioni in materia di gruppo   Art. 22. - Ruolo dell'ultima societa' controllante italiana   Art. 23. - Gestione del rischio di riciclaggio nel gruppo   Art. 24. - Gruppi con operativita' transfrontaliera   Art. 25. - Processo per le segnalazioni delle  operazioni  sospette nell'ambito del gruppo 
                               Sezione V                Disposizioni in materia di intermediari   Art. 26. - Organizzazione e controlli   Art. 27. - Adempimenti  inderogabili  a  presidio  del  rischio  di riciclaggio   Art. 28. - Modalita' di conservazione 
                               Capo III                     Obblighi di adeguata verifica 
                               Sezione I                       Il rischio di riciclaggio   Art. 29. - Approccio basato sul rischio   Art. 30. - Valutazione del rischio di riciclaggio   Art. 31. - Profilatura della clientela 
                              Sezione II             Obblighi di adeguata verifica della clientela   Art. 32. - Principi generali   Art. 33. - Contenuto degli obblighi   Art.  34.  -  Identificazione  del  cliente,  del  beneficiario   e dell'esecutore   Art. 35. - Identificazione del titolare effettivo   Art. 36. - Verifica dell'identita' del cliente,  del  beneficiario, dell'esecutore e del titolare effettivo   Art. 37. - Acquisizione delle  informazioni  sullo  scopo  e  sulla natura  prevista  del   rapporto   continuativo   e   dell'operazione occasionale   Art. 38. - Controllo costante nel corso del rapporto continuativo   Art. 39. - Operativita' a distanza   Art. 40. - Obblighi di conservazione di documenti   Art. 41. - Obblighi e modalita' di conservazione dei dati  e  delle informazioni   Art. 42. - Obbligo di astensione 
                              Sezione III                    Misure semplificate di adeguata                       verifica della clientela   Art. 43. - Principi generali   Art. 44. - Modalita' di esecuzione   Art.   45.   -   Astensione   dall'applicazione   della   procedura semplificata 
                              Sezione IV                    Obblighi rafforzati di adeguata                       verifica della clientela   Art. 46. - Principi generali   Art. 47. - Misure rafforzate di adeguata verifica   Art. 48. - Clienti o beneficiari residenti in Paesi terzi  ad  alto rischio   Art. 49. - Persone politicamente esposte   Art. 50. - Operativita' anomala 
                               Sezione V              Esecuzione da parte di terzi degli obblighi                 di adeguata verifica della clientela   Art. 51. - Ambito e responsabilita'   Art. 52.  -  Soggetti  autorizzati  ad  eseguire  gli  obblighi  di adeguata verifica della clientela   Art. 53. - Contenuto e modalita' di esecuzione degli obblighi   Art. 54. - Obblighi dell'impresa che si avvale del terzo 
                              Sezione VI              Adempimenti degli intermediari assicurativi   Art. 55. - Obblighi di adeguata verifica della clientela 
                                Capo IV                        Fattispecie particolari   Art. 56. - Contratto per conto altrui   Art.  57.  -  Adempimento  dell'obbligo  di  pagamento   di   premi assicurativi 
                                Capo V                          Disposizioni finali   Art. 58. - Disposizioni transitorie   Art. 59. - Abrogazioni   Art. 60. - Pubblicazione   Art. 61. - Entrata in vigore 
                                Art. 1 
                            Fonti normative 
   1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 7,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.     |  
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                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209.  In  aggiunta,  si intende per:     a) «alta  direzione»:  l'amministratore  delegato,  il  direttore generale, nonche' la  dirigenza  responsabile  ad  alto  livello  del processo decisionale e di attuazione delle strategie  in  conformita' con l'art. 30 del Codice e con le disposizioni sul sistema di governo societario;     b) «Autorita'»: le Autorita' di cui al  Titolo  I,  Capo  II  del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;     c) «Codice»: il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209 recante il Codice delle assicurazioni private;     d) «ultima societa'  controllante  italiana»:  l'ultima  societa' controllante italiana, di cui all'art. 210, comma 2, del Codice o  la societa' individuata dall'IVASS ai sensi dell'art. 210, comma 3,  del Codice;     e) «decreto antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21  novembre 2007, n. 231;     f) «funzione  di  verifica  della  conformita'  alle  norme»:  la funzione di cui all'art. 30-quater del  Codice  e  alle  disposizioni attuative in materia di governo societario;     g) «funzioni fondamentali»: le funzioni di revisione interna,  di verifica della conformita', di gestione dei rischi  e  attuariale  di cui all'art. 30, comma 2, lettera e), del Codice;     h) «funzione di revisione interna»: la funzione di  cui  all'art. 30-quinquies del Codice e alle disposizioni attuative in  materia  di governo societario;     i) «funzione di gestione dei rischi»: la funzione di cui all'art. 30-bis del Codice e alle disposizioni attuative in materia di governo societario;     j) «gruppo»: gruppo di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  r-bis, del Codice e alle relative disposizioni di  attuazione,  comprendente le  societa'  di  cui  all'art.  210-ter,  comma  2,  e  le  societa' controllate di cui all'art. 210-ter, comma 3, del Codice;     k) «imprese»: le imprese di  assicurazione  con  sede  legale  in Italia, le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione  con sede legale in un altro Stato membro  dell'Unione  europea  o  in  un Paese aderente allo Spazio economico europeo o in  uno  Stato  terzo, che operano nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del Codice;     l)  «imprese  stabilite  senza   succursale»:   le   imprese   di assicurazione aventi sede legale e  amministrazione  centrale  in  un altro Stato membro dell'Unione europea, stabilite senza succursale in Italia - di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettera  u),  del  decreto antiriciclaggio - che operano nei rami vita di cui all'art. 2,  comma 1, del Codice;     m) «intermediari assicurativi»: le persone fisiche o le  societa' aventi residenza o sede legale in  Italia  -  iscritte  nel  registro unico elettronico degli intermediari  assicurativi  di  cui  all'art. 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice -  nonche'  le  persone fisiche o le societa' aventi residenza o  sede  legale  in  un  altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente  allo  Spazio economico europeo o in uno Stato terzo,  che  operano  in  Italia  in regime di stabilimento - annotate nell'elenco annesso al  registro  a seguito  della  notifica  di   cui   agli   articoli   116-quater   e 116-quinquies del  Codice  -  limitatamente  alla  distribuzione  nel territorio  della  Repubblica  italiana  di   prodotti   assicurativi rientranti nei rami di attivita' elencati all'art. 2,  comma  1,  del Codice;     n) «intermediari assicurativi  stabiliti  senza  succursale»:  le persone fisiche o le societa' aventi residenza o sede legale  in  uno Stato  membro  dell'Unione  europea  o  Paese  aderente  allo  Spazio economico europeo  -  annotate  nell'elenco  annesso  al  registro  a seguito della notifica  di  cui  all'art.  116-quater  del  Codice  - stabilite senza succursale in Italia, di cui  all'art.  3,  comma  2, lettera u), del decreto antiriciclaggio, in  relazione  all'attivita' di distribuzione assicurativa  concretamente  svolta  sul  territorio della Repubblica - in regime  di  libera  prestazione  di  servizi  - riguardante prodotti assicurativi rientranti nei  rami  di  attivita' elencati all'art. 2, comma 1, del Codice;     o) «norme tecniche di regolamentazione»: le misure  supplementari adottate dalla Commissione europea su  proposta  delle  Autorita'  di vigilanza  europea,  ai  sensi  dell'art.  45  della  direttiva  (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015;     p) «organo amministrativo»: il consiglio  di  amministrazione  o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile,  il  consiglio di  gestione  ovvero,  per  le  sedi  secondarie,  il  rappresentante generale;     q) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle  imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del  codice  civile,  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il comitato per il controllo sulla gestione;     r) «orientamenti»: gli orientamenti congiunti,  indirizzati  alle autorita' competenti degli Stati  membri  nonche'  agli  intermediari bancari e  agli  intermediari  finanziari,  emanati  dalle  Autorita' europee di vigilanza (AEV) ai sensi degli articoli 17, 18 e 48  della direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015;     s) «misure rafforzate»: gli obblighi di adeguata  verifica  della clientela di cui agli articoli 24 e 25 del decreto antiriciclaggio;     t) «misure semplificate»: gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 23 del decreto antiriciclaggio;     u) «quarta direttiva antiriciclaggio»: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,  relativa alla  prevenzione  dell'uso  del  sistema  finanziario  a  scopo   di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento del terrorismo;     v) «rete distributiva diretta»: le persone fisiche o le  societa' -  iscritte  nel  registro  unico  elettronico   degli   intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), c) e  d),  del Codice, ovvero gli omologhi soggetti annotati nell'elenco annesso  al registro a seguito della notifica di cui agli articoli  116-quater  e 116-quinquies del Codice - che distribuiscono  prodotti  assicurativi nei rami di attivita' elencati  all'art.  2,  comma  1  del  medesimo Codice;     w) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria per  l'Italia,  di cui all'art. 1, comma 1, lettera aa), del decreto antiriciclaggio;     x) «beneficiario»:       la persona fisica o il soggetto diverso da una  persona  fisica che, sulla  base  della  designazione  effettuata  dal  contraente  o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione  assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;       l'eventuale persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica a favore del quale viene pagata la prestazione assicurativa su disposizione del beneficiario designato;     y) «cliente»: il soggetto  che,  anche  mediante  cointestazione, instaura  rapporti  continuativi  ovvero  compie  operazioni  con  le imprese o con le imprese stabilite senza succursale;     z)  «dati  identificativi  del  cliente,  del  relativo  titolare effettivo e dell'esecutore»:       il nome e il cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio,  gli  estremi  del documento di identificazione;       nel  caso  di  soggetti   diversi   da   persona   fisica,   la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione  nel  registro delle imprese  ovvero  nel  registro  delle  persone  giuridiche  ove previsto;       in entrambi i casi, il codice fiscale del cliente e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche  del  relativo  titolare  effettivo  e dell'esecutore;     aa) «dati identificativi del beneficiario, del relativo  titolare effettivo e dell'esecutore»:       il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;       nel  caso  di  soggetti   diversi   da   persona   fisica,   la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione  nel  registro delle imprese  ovvero  nel  registro  delle  persone  giuridiche  ove previsto;       in  entrambi  i  casi,  al  momento  della  liquidazione  della prestazione,  anche  la  residenza  anagrafica  e,  ove  diverso,  il domicilio, gli estremi del documento di  identificazione,  il  codice fiscale del beneficiario e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche del relativo titolare effettivo e dell'esecutore;     bb) «esecutore»: il soggetto delegato ad operare in  nome  e  per conto del  cliente  o  del  beneficiario  o  il  soggetto  cui  siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di  operare  in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto  non sia una persona fisica,  la  persona  fisica  alla  quale  in  ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome  e  per  conto  del cliente;     cc) «finanziamento del terrorismo»: «qualsiasi attivita' diretta, con ogni  mezzo,  alla  fornitura,  alla  raccolta,  alla  provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o  all'erogazione  di fondi e risorse economiche, in qualunque modo  realizzata,  destinati ad essere, direttamente  o  indirettamente,  in  tutto  o  in  parte, utilizzati per il compimento di una o piu' condotte con finalita'  di terrorismo,  secondo  quanto  previsto  dalle  leggi   penali,   cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse economiche  per  la  commissione  delle   condotte   anzidette»,   in conformita'  con  l'art.  1,  comma  1,  lettera  d),   del   decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;     dd) «GAFI»: il Gruppo di azione finanziaria internazionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto antiriciclaggio;     ee) «mezzi di pagamento»: i mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera s), del decreto antiriciclaggio;     ff) «operazione»: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento  indipendentemente  dalla  connessione  con   un   rapporto continuativo, nonche' la  designazione  di  uno  o  piu'  beneficiari specificamente individuati o univocamente individuabili;     gg) «operazioni collegate»: operazioni di cui all'art.  1,  comma 2, lettera u), del decreto antiriciclaggio;     hh) «operazione  frazionata»:  un'operazione  unitaria  sotto  il profilo economico di importo pari o superiore a €  15.000,  posta  in essere attraverso piu' operazioni singolarmente di importo  inferiore al  predetto  limite,  effettuate  in  momenti  diversi   e   in   un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;     ii) «operazione occasionale»: un'operazione non  riconducibile  a un rapporto continuativo in essere;     jj) «Paesi terzi ad alto rischio»: i Paesi  di  cui  all'art.  1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio;     kk) «personale»: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi  compresi   i   produttori   diretti   e   i   soggetti   addetti all'intermediazione di cui all'art. 109, comma 2, lettere c)  ed  e), del Codice;     ll) «persone politicamente esposte»: le persone  fisiche  di  cui all'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio;     mm) «pubbliche amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, lettera hh), del decreto antiriciclaggio;     nn) «rapporto continuativo»:       un contratto individuale di assicurazione rientrante  nei  rami di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  Codice,  incluse  le  «singole applicazioni» di una «convenzione»;       un  «contratto   di   assicurazione»   concluso   mediante   la sottoscrizione  del  documento  -  comunque  denominato  dalle  parti nell'ambito di un contratto collettivo di  assicurazione,  rientrante nei rami di cui all'art. 2,  comma  1,  del  Codice  -  che  comporta l'inclusione di una «singola posizione» nella copertura  assicurativa di tale contratto collettivo;       in  conformita'  con  le  definizioni  di  «singole  posizioni» incluse nella copertura dei  «contratti  collettivi»  e  di  «singole applicazioni» delle «convenzioni», di cui all'art. 7,  comma  1,  del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 concernente la tenuta dei registri assicurativi;     oo) «Atti delegati»: il regolamento delegato (UE)  2015/35  della Commissione europea del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva  n. 2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di assicurazione e riassicurazione;     pp)  «disposizioni  sul  sistema  di  governo  societario»:   gli articoli 29-bis,  30,  30-bis,  30-quater,  30-quinquies,  30-sexies, 30-septies e 215-bis del Codice e le  disposizioni  di  dettaglio  in materia di sistema di  governo  societario,  adottate  dall'IVASS  ai sensi dell'art. 30, comma 7, del medesimo Codice;     qq) «disposizioni sui fattori di  rischio»:  le  disposizioni  di attuazione - che l'IVASS adotta ai sensi degli articoli 7,  comma  1, lettera c), 15, comma 3, 23, comma 3, e  24,  comma  4,  del  decreto antiriciclaggio - per individuare ulteriori  fattori  di  rischio  da prendere in considerazione per integrare gli elenchi di cui al  comma 2  dei  richiamati  articoli  23  e  24  e   per   stabilire   misure rispettivamente semplificate o rafforzate di adeguata verifica  della clientela da adottare in situazioni di basso o elevato rischio;     rr) «disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio»: le disposizioni di attuazione  -  che  l'IVASS  adotta  ai  sensi  degli articoli 7, comma 1, e 16, comma 2 del decreto antiriciclaggio -  per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati vigilati adottano specifici presidi, controlli e procedure;     ss) «disposizioni sulla conservazione di dati e  informazioni  in archivi  informatizzati»:   le   disposizioni   specifiche   per   la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi  ai clienti, contenuti in archivi  informatizzati,  ivi  compresi  quelli attualmente istituiti presso i soggetti vigilati,  che  l'IVASS  puo' emanare ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto antiriciclaggio;     tt) «riciclaggio»: le condotte definite dall'art. 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio;     uu)  «rischio  di  riciclaggio»:  il  rischio   derivante   dalla violazione   di   previsioni   di   legge,   regolamentari    e    di autoregolamentazione funzionali alla  prevenzione  dell'utilizzo  del sistema finanziario per finalita' di  riciclaggio,  di  finanziamento del terrorismo e di finanziamento  dei  programmi  di  proliferazione delle armi di distruzione di  massa,  nonche'  di  coinvolgimento  in episodi della specie;     vv) «titolare effettivo»:       i. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, «titolare effettivo sub 1»);       ii. nel caso in cui il cliente o  il  soggetto  per  conto  del quale  il  cliente  instaura  un  rapporto  continuativo  o  realizza un'operazione siano  soggetti  diversi  da  una  persona  fisica,  la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e'  attribuibile direttamente o indirettamente la proprieta' di tali  soggetti  ovvero il relativo controllo (in breve, «titolare effettivo sub 2»);       iii. la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile direttamente o indirettamente la  proprieta'  ovvero  il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica,       che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa,  sulla base della designazione effettuata dal contraente o  dall'assicurato, o       a favore del quale viene effettuato il pagamento, su  eventuale disposizione  del  beneficiario  designato   (in   breve,   «titolare effettivo sub 3»);       i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma  5,  del  decreto antiriciclaggio, in quanto compatibili, si applicano per  individuare il titolare effettivo anche nei casi in cui il cliente o il  soggetto per conto del quale il cliente instaura un  rapporto  continuativo  o effettua un'operazione oppure il beneficiario siano         i. societa', anche di persone;         ii. altri soggetti  giuridici  privati,  anche  se  con  sede all'estero;         iii. trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo  di istituzione e dalla legge ad essi applicabile.     |  
|   |                                 Art. 3 
                        Ambito di applicazione 
   1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano  ai  sensi dell'art.  3,  comma  2,  lettere  n),  o),  t)  e  u)  del   decreto antiriciclaggio,  limitatamente  all'operativita'  nei  rami  di  cui all'art. 2, comma 1, del Codice:     a) alle imprese;     b) agli intermediari assicurativi;     c) alle imprese stabilite senza succursale  e  agli  intermediari assicurativi stabiliti senza succursale;     d) all'ultima societa' controllante italiana anche  nel  caso  in cui l'IVASS abbia deciso di non esercitare la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale ai sensi degli articoli  220-bis,  comma  3,  e 220-quater, comma 2, del Codice.     |  
|   |                                 Art. 4 
              Principi di proporzionalita' e di approccio                  fondato sul rischio di riciclaggio 
   1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono i  presidi in  termini  di  organizzazione,  procedure  e   controlli   interni, valutazione dei rischi di  riciclaggio  associati  alla  clientela  e modalita' per effettuare l'adeguata verifica.   2. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento  osservano le disposizioni secondo i principi di approccio fondato sul rischio e di proporzionalita'.   3.  Sulla  base  del  possesso   dei   requisiti   dimensionali   e organizzativi  individuati  dalle  disposizioni  sulle  procedure  di mitigazione del rischio:     a)  un'impresa  puo'  adottare  presidi,  controlli  e  procedure semplificati - rispetto a quanto previsto  nei  Capi  II  e  III  del presente  regolamento  -  per  valutare  e  gestire   i   rischi   di riciclaggio, ai fini di cui all'art.  30  del  presente  regolamento, esclusivamente in funzione di caratteristiche uniformi  dei  prodotti assicurativi commercializzati, quando il rischio di  riciclaggio  sia indipendente dal profilo di rischio del cliente;     b) una sede secondaria in Italia puo' adottare presidi, controlli e procedure semplificati - rispetto a quanto previsto nei Capi  II  e III del presente regolamento -       i. attribuendo la responsabilita'  per  la  segnalazione  delle operazioni sospette o i compiti della funzione antiriciclaggio,       a  un  titolare  di  omologhe  funzioni  istituite  presso   la direzione generale, o       a  un  rappresentante  generale,  purche'   non   gli   vengano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia;       ii. valutando e gestendo i rischi di riciclaggio - ai  fini  di cui all'art. 30 del presente regolamento - esclusivamente in funzione di    caratteristiche    uniformi    dei    prodotti     assicurativi commercializzati, quando il rischio di riciclaggio  sia  indipendente dal profilo di rischio del cliente;     c) un'impresa stabilita senza succursale e'  tenuta  ad  adottare presidi, controlli e procedure sulla base di quanto previsto nei Capi II e III del presente regolamento, attribuendo la responsabilita'  di valutare e gestire  i  rischi  di  riciclaggio  -  cui  tale  impresa stabilita senza succursale  e'  esposta  in  relazione  alle  polizze commercializzate  in  Italia  tramite  intermediari  assicurativi   - all'omologa  funzione  competente  istituita  presso   la   direzione generale della stessa impresa stabilita senza succursale.   4.  Sulla  base  del  possesso   dei   requisiti   dimensionali   e organizzativi  individuati  dalle  disposizioni  sulle  procedure  di mitigazione del rischio, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure previsti dalle sezioni da I a IV del Capo II del presente regolamento.   5.  In  funzione  dei  requisiti   dimensionali   e   organizzativi individuati dalle disposizioni sulle  procedure  di  mitigazione  del rischio, alle imprese:     a)  non  e'  consentito  ricorrere  all'esternalizzazione   della funzione antiriciclaggio;     b) e' richiesto  di  istituire  la  medesima  funzione  in  forma autonoma  ovvero  di  esternalizzarla   esclusivamente   presso   una specifica entita' del gruppo.     |  
|   |                                 Art. 5 
              Obiettivi del sistema di governo societario 
   1. Le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie  di imprese aventi sede legale in Paesi terzi tengono  in  considerazione la natura, la portata e la complessita' del rischio  di  riciclaggio, individuato tramite  l'autovalutazione,  per  la  definizione  di  un adeguato sistema di governo societario, da adottare sulla base  delle disposizioni sul sistema di governo societario  e  nel  rispetto  del principio di proporzionalita'.  I  presidi  relativi  al  sistema  di governo societario coprono anche questo rischio.   2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede  legale  in  un  altro Stato  membro  o  in  un  Paese  SEE  conservano,  anche  in  formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria direzione generale, idonea a dimostrare  che  il  sistema  di governo  societario  -  adottato,  ai  sensi  degli  atti   delegati, dall'impresa avente sede legale in un altro  Stato  membro  o  in  un Paese SEE - e' proporzionato anche alla natura, alla portata  e  alla complessita' del rischio di riciclaggio, cui sono esposte le medesime sedi   secondarie,   individuato    sulla    base    della    propria autovalutazione.     |  
|   |                                 Art. 6 
              Obiettivi del sistema di controllo interno 
   1. La mitigazione e la gestione del rischio di riciclaggio  di  cui all'art. 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio rientrano  tra  gli obiettivi che vengono garantiti da un  idoneo  sistema  di  controllo interno di cui si dotano le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi  sede  legale  in  Paesi  terzi  in conformita' con le disposizioni sul sistema di governo societario.   2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede  legale  in  un  altro Stato  membro  o  in  un  Paese  SEE  conservano,  anche  in  formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria direzione generale,  idonea  a  dimostrare  che  le  medesime imprese si siano dotate di un sistema di controllo interno - ai  fini dell'art.  266  degli  Atti  delegati  -  idoneo  a  garantire  anche l'obiettivo di mitigare e gestire il rischio di riciclaggio cui  sono esposte le medesime sedi secondarie, ai fini dell'art. 16,  comma  1, del decreto antiriciclaggio.     |  
|   |                                 Art. 7 
                     Cultura del controllo interno 
   1. Una cultura  del  controllo  interno  anche  per  presidiare  il rischio di riciclaggio e per evitare politiche aziendali e prassi  di remunerazione che  contrastino  con  la  finalita'  di  prevenire  il rischio di riciclaggio  viene  promossa  dalle  imprese  aventi  sede legale in Italia e le sedi secondarie di imprese aventi  sede  legale in Paesi terzi in conformita' con  le  disposizioni  sul  sistema  di governo societario.   2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede  legale  in  un  altro Stato  membro  o  in  un  Paese  SEE  conservano,  anche  in  formato elettronico, la documentazione aggiornata, messa a disposizione dalla propria direzione generale, idonea a dimostrare che le stesse imprese promuovano una cultura del controllo interno  -  in  conformita'  con l'art. 258, paragrafo 1, lettere e), f) e g), degli Atti  delegati  - per  presidiare  anche  il  rischio  di  riciclaggio  e  per  evitare politiche commerciali e prassi di remunerazione che contrastino anche con la prevenzione del rischio di riciclaggio, cui sono esposte  tali sedi secondarie.     |  
|   |                                 Art. 8 
             Flussi informativi e canali di comunicazione 
   1. Le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie  di imprese  aventi  sede  legale  in  Paesi  terzi   assicurano   flussi informativi  e  canali  di  comunicazione   anche   in   materia   di informazioni necessarie per presidiare il rischio di  riciclaggio  in conformita' con le disposizioni sul sistema di governo societario.   2. Le sedi secondarie di imprese aventi sede  legale  in  un  altro Stato  membro  o  in  un  Paese  SEE  conservano,  anche  in  formato elettronico, la documentazione, inclusa quella messa  a  disposizione dalla propria direzione generale, idonea a dimostrare che  le  stesse imprese assicurino tra la propria direzione generale  e  la  medesima succursale  flussi  informativi  e  canali  di  comunicazione  -   in conformita' con l'art. 258, paragrafo 1, lettere h) e i), degli  Atti delegati - in materia di informazioni necessarie  per  presidiare  il rischio di riciclaggio, cui sono esposte tali sedi secondarie.     |  
|   |                                 Art. 9 
                    Organi sociali e Alta direzione 
   1. Gli organi amministrativo e di  controllo  e  l'alta  direzione, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilita', definiscono le politiche aziendali e attuano le necessarie  misure  organizzative ed operative  idonee  a  gestire  il  rischio  di  riciclaggio;  essi predispongono controlli sul rispetto della normativa  antiriciclaggio e sull'adeguato presidio di tale  rischio,  anche  avvalendosi  delle specifiche funzioni e organi di controllo  previsti  nell'ambito  del sistema dei controlli interni.     |  
|   |                                 Art. 10 
                         Organo amministrativo 
   1. L'organo amministrativo:     a) definisce e riesamina annualmente gli orientamenti  strategici in materia di gestione del rischio di  riciclaggio,  i  quali  devono risultare adeguati all'entita' e alla tipologia del  rischio  cui  e' esposta l'impresa,  individuato  nel  documento  di  autovalutazione, tenuto anche conto dell'operativita' con Paesi terzi ad alto rischio;     b) approva, in coerenza con gli orientamenti strategici di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, una politica aziendale che indichi le scelte rilevanti  in  materia  di  assetti  organizzativi, procedure e controlli interni, di conservazione dei dati, di adeguata verifica - inclusi i principi generali per la gestione  dei  rapporti con  la  clientela  classificata  ad  «alto  rischio»  -  nonche'  di requisiti  di  onorabilita',  professionalita'  e  indipendenza   del titolare della funzione antiriciclaggio e, se diverso,  del  delegato per  la  segnalazione  delle  operazioni  sospette,  per   assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;     c) assicura che i compiti e  le  responsabilita'  in  materia  di prevenzione del rischio di riciclaggio siano allocati in modo  chiaro e appropriato, garantendo la distinzione  fra  funzioni  operative  e funzioni  di  controllo,  l'assegnazione  alle  stesse   di   risorse qualitativamente  e  quantitativamente  adeguate,  nonche'  specifici presidi a tutela della stabilita' e  dell'indipendenza  del  titolare della funzione antiriciclaggio e, se diverso,  del  delegato  per  la segnalazione delle operazioni sospette;     d) delinea un organico assetto di controlli  interni,  funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio  e ne assicura l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo;     e)  valuta,  con  cadenza  almeno  annuale,  la  sussistenza  dei requisiti  di  onorabilita',  professionalita'  e  indipendenza   del titolare della funzione antiriciclaggio e, se diverso,  del  delegato per la segnalazione delle operazioni sospette; qualora tali requisiti siano venuti meno, dichiara entro trenta giorni  la  decadenza  dalla relativa carica;     f) assicura la presenza di flussi informativi adeguati,  completi e  tempestivi  verso  gli  organi   sociali   e   tra   la   funzione antiriciclaggio e le funzioni fondamentali, nonche'  con  ogni  altro organo o funzione deputata al controllo, garantisce la  tutela  della riservatezza  nell'ambito  della   procedura   di   segnalazione   di operazioni sospette;     g) esamina e approva, con cadenza almeno  annuale,  il  piano  di attivita' programmate e le  relazioni  del  titolare  della  funzione antiriciclaggio sull'attivita' svolta e sui controlli eseguiti  dalle funzioni  competenti  in  materia  di  antiriciclaggio,  nonche'   il documento  sui  risultati   dell'autovalutazione   del   rischio   di riciclaggio;     h) assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito  ai controlli di  vario  livello  siano  portate  tempestivamente  a  sua conoscenza, al fine di  impartire  le  direttive  per  l'adozione  di adeguate misure correttive, delle quali valuta nel tempo l'efficacia;   2. Le valutazioni - sulle materie di cui al comma 1  -  dell'organo amministrativo delle imprese aventi sede legale  in  Italia  e  delle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in Paesi SEE  o  terzi, prevalgono  su  quelle  dell'organo  amministrativo   rispettivamente dell'ultima societa' controllante estera o della direzione  generale, quando  comportano  l'applicazione  di  piu'  stringenti  misure   di adeguata verifica della clientela, l'astensione, la  segnalazione  di operazioni sospette o qualunque comunicazione o trasmissione di dati, documenti e informazioni alle Autorita', sia  di  propria  iniziativa sia su richiesta.     |  
|   |                                 Art. 11 
                            Alta direzione 
   1. L'alta direzione:     a) cura l'attuazione degli indirizzi strategici e della  politica di  gestione  del  rischio  di   riciclaggio   definiti   dall'organo amministrativo;     b) e' responsabile per l'adozione degli interventi  necessari  ad assicurare l'efficacia nel tempo dell'organizzazione  e  del  sistema dei controlli antiriciclaggio;     c) definisce in apposito  documento  analitico,  nell'ambito  dei criteri generali  individuati  dall'organo  amministrativo  ai  sensi dell'art. 10, le  scelte  concrete  effettuate  sui  diversi  profili rilevanti in materia di       i. assetti organizzativi, procedure e controlli interni;       ii. conservazione dei dati;       iii.  adeguata   verifica,   incluse   le   specifiche   misure semplificate e rafforzate, tra quelle elencate nel Capo III,  Sezioni III e IV, del presente regolamento e nelle disposizioni  sui  fattori di rischio, da  adottare  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di clienti o prodotti;     d) assicura la coerenza del documento di cui alla lettera c)  con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio, anche al  fine  di dimostrarlo alle Autorita';     e) porta il documento di cui alla  lettera  c)  a  conoscenza  di tutti i soggetti interessati;     f) predispone le procedure per l'adempimento  degli  obblighi  in materia di prevenzione del  rischio  di  riciclaggio,  tenendo  conto delle indicazioni  e  degli  orientamenti  espressi  dalle  autorita' competenti e dai diversi organismi internazionali;     g) definisce una procedura, articolata secondo  il  principio  di proporzionalita', in materia di segnalazione di  operazioni  sospette in grado di       i.  garantire   certezza   di   riferimento,   omogeneita'   di comportamento, applicazione generalizzata all'intera struttura, pieno utilizzo delle informazioni rilevanti  e  ricostruibilita'  dell'iter valutativo;       ii.  assicurare  la  massima  riservatezza  della  segnalazione nonche' strumenti, anche  informatici,  per  rilevare  le  operazioni anomale;     h) assicura che i  sistemi  informativi  consentano  il  corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica  della  clientela  in conformita' con le procedure operative;     i)  appronta  le  procedure  per  adempiere  agli   obblighi   di conservazione di documenti, dati e informazioni;     j) definisce le iniziative  e  le  procedure  per  assicurare  il tempestivo  assolvimento  degli  obblighi   di   comunicazione   alle Autorita' previsti dalla normativa  in  materia  di  prevenzione  del rischio di riciclaggio;     k) approva i programmi di addestramento e formazione continua del personale  e  dei  collaboratori  sugli   obblighi   previsti   dalla disciplina in materia di prevenzione del rischio  di  riciclaggio  da svolgere tempestivamente rispetto all'evoluzione  della  normativa  e delle procedure interne;     l) definisce i flussi informativi finalizzati  ad  assicurare  la conoscenza  dei  fattori  del  rischio  di  riciclaggio  a  tutte  le strutture aziendali coinvolte ed agli organi incaricati  di  funzioni di controllo;     m) adotta strumenti idonei alla costante verifica  dell'attivita' svolta  dal  personale,  dalla  rete  distributiva  diretta  e  dagli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), del  Codice  e degli  omologhi  soggetti  di  cui   agli   articoli   116-quater   e 116-quinquies del Codice, al fine di rilevare eventuali anomalie  che emergano  nei  comportamenti,  nella  qualita'  delle   comunicazioni indirizzate ai referenti e  alle  strutture  aziendali,  nonche'  nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono  con la clientela;     n) assicura l'adozione di specifiche procedure  informatiche  per il  rispetto  della  normativa   antiriciclaggio,   con   particolare riferimento all'individuazione automatica delle  operazioni  anomale, nei casi di operativita' effettuata attraverso  canali  telefonici  o telematici;     o) definisce le tipologie di misure rafforzate da adottare  nella gestione dei rapporti con la clientela classificata  a  piu'  elevato rischio, in coerenza con  i  principi  generali  fissati  dall'organo amministrativo.     |  
|   |                                 Art. 12 
                          Organo di controllo 
   1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della  normativa  e verifica l'adeguatezza  del  sistema  di  gestione  e  controllo  del rischio di riciclaggio.   2.  Nell'esercizio  delle   proprie   attribuzioni,   l'organo   di controllo:     a)  si  avvale  della  collaborazione  delle  strutture  interne, incluse quelle  che  esercitano  funzioni  fondamentali  o  ulteriori organi o funzioni cui sono assegnati compiti  di  controllo,  per  lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari;     b) utilizza i flussi informativi provenienti dagli  altri  organi aziendali,  dalla   funzione   antiriciclaggio   e   dalle   funzioni fondamentali;     c) valuta l'idoneita' delle procedure  applicate  per  l'adeguata verifica della clientela,  la  conservazione  di  documenti,  dati  e informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;     d) sollecita l'approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarita' riscontrate e valuta, altresi', l'idoneita' del piano adottato dall'organo amministrativo relativo alle  misure  correttive per rimuoverle.   3. L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 46, comma  1,  lettera b) del decreto antiriciclaggio,  informa  senza  ritardo  l'IVASS  di tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle  proprie funzioni  che  possano  costituire  violazioni  gravi  o  ripetute  o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge o  delle  relative disposizioni  attuative.   L'informativa   puo'   essere   effettuata congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.   4. Le  valutazioni  sulle  materie  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3 dell'organo di controllo delle imprese aventi sede legale  in  Italia prevalgono su quelle dell'organo di  controllo  dell'ultima  societa' controllante  estera,  quando  comportano  l'applicazione   di   piu' stringenti misure di adeguata verifica della clientela, l'astensione, la segnalazione di operazioni sospette o  qualunque  comunicazione  o trasmissione di dati, documenti e informazioni alle Autorita', sia di propria iniziativa sia su richiesta.     |  
|   |                                 Art. 13 
                       Funzione antiriciclaggio 
   1. Le imprese istituiscono una funzione antiriciclaggio deputata  a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in modo proporzionato alla  natura, alla portata e alla complessita' dei rischi intrinseci  all'attivita' dell'impresa.   2. L'istituzione della funzione antiriciclaggio e' formalizzata  in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che  ne  definisce le responsabilita', i compiti, le risorse, le modalita' operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali  e  alle altre funzioni interessate, in coerenza con la politica aziendale  di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del presente regolamento.   3. L'impresa individua autonomamente la collocazione  organizzativa della  funzione  antiriciclaggio  e  ne  assicura  in  ogni  caso  la separatezza rispetto alle funzioni operative al  fine  di  garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettivita' di giudizio.   4. In coerenza con il comma 3, la funzione antiriciclaggio:     a) e' costituita  in  forma  di  specifica  unita'  organizzativa oppure - tenuto conto della ridotta natura,  portata  e  complessita' del rischio di riciclaggio intrinseco all'attivita' dell'impresa - e' attribuita alle unita' organizzative  che  svolgono  le  funzioni  di verifica della conformita' alle norme o di gestione  dei  rischi;  in tale ultimo caso e' possibile ricorrere  a  risorse  appartenenti  ad altre unita' aziendali  assicurandone  l'indipendenza  attraverso  la presenza di adeguati  presidi  che  garantiscano  la  separatezza  di compiti e prevengano conflitti di interesse;     b) dispone di risorse umane, finanziarie e tecnologiche  adeguate per lo svolgimento dell'attivita';     c) ha libero accesso alle attivita' dell'impresa, alle  strutture aziendali  e  a  tutte  le  informazioni   pertinenti,   incluse   le informazioni utili a verificare l'adeguatezza  dei  controlli  svolti sulle funzioni esternalizzate;     d)  riferisce  direttamente  agli  organi  amministrativo  e   di controllo  cui,  mediante  adeguate  procedure  di  reporting  ,  da' contezza dell'attivita' svolta, delle verifiche effettuate,  e  delle eventuali  raccomandazioni  formulate;  collabora  con  le   funzioni fondamentali  al  fine  del  perseguimento  dei   compiti   ad   esse attribuiti.   5. La funzione antiriciclaggio e' sottoposta a  verifica  periodica da parte della funzione di revisione interna.     |  
|   |                                 Art. 14 
                Compiti della funzione antiriciclaggio 
   1. La funzione antiriciclaggio  verifica  con  continuita'  che  le procedure aziendali siano coerenti con  l'obiettivo  di  prevenire  e contrastare la violazione di  norme  di  legge,  regolamentari  e  di autoregolamentazione  in  materia  di  prevenzione  del  rischio   di riciclaggio.   2. La funzione antiriciclaggio, in particolare:     a) identifica le norme applicabili in materia di prevenzione  del rischio di riciclaggio e valuta il loro impatto  sui  processi  e  le procedure interne;     b) collabora alla definizione  delle  politiche  di  governo  del rischio di riciclaggio e delle varie  fasi  in  cui  si  articola  il processo di gestione di tale rischio;     c) coordina l'esercizio annuale di autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui e' esposta l'impresa;     d) collabora all'individuazione del sistema dei controlli interni e  delle  procedure  finalizzati  alla  prevenzione  del  rischio  di riciclaggio;     e)  verifica  con  continuita'  l'adeguatezza  del  processo   di gestione del rischio e l'idoneita' del sistema dei controlli  interni e delle procedure adottate e propone  le  modifiche  organizzative  e procedurali necessarie al fine di assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio;     f)  presta  consulenza  e  assistenza  agli  organi  aziendali  e all'alta direzione, nonche' ad altre funzioni aziendali in  relazione agli aspetti di sua competenza;     g) trasmette, ove previsto, i dati aggregati e  le  comunicazioni oggettive, con le modalita' e le cadenze stabilite dalla UIF;     h) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali  e all'alta direzione;     i) informa tempestivamente gli organi aziendali di  violazioni  o carenze rilevanti accertate;     j) predispone,  in  raccordo  con  le  altre  funzioni  aziendali competenti in materia di  formazione,  un  adeguato  piano  formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento  del  personale  e dei collaboratori;     k) concorre a predisporre e aggiornare i documenti  di  cui  agli articoli 10, comma 1, lettera b) e  11,  comma  1,  lettera  c)  e  a diffonderli a tutto il personale, alla rete distributiva  diretta  e, piu'  in  generale,  a  diffondere   la   cultura   in   materia   di antiriciclaggio;     l) valuta l'adeguatezza dei sistemi informativi e delle procedure interne volti       i. all'adempimento degli obblighi di  adeguata  verifica  della clientela;       ii.  alla  rilevazione,  valutazione   e   segnalazione   delle operazioni sospette;       iii. alla rilevazione delle  ulteriori  situazioni  oggetto  di obbligo di comunicazione;       iv.  alla  conservazione  di  documenti,  dati  e  informazioni richiesti dalla normativa;     m) effettua controlli sui sistemi e sulle procedure di  cui  alla lettera l), anche su base campionaria e ove  necessario  in  raccordo con la funzione di revisione interna, per verificare l'efficacia e la funzionalita'  degli  stessi  e   individuare   eventuali   aree   di criticita';     n) applica  le  misure  rafforzate  di  adeguata  verifica  della clientela nei casi in cui, per circostanze  oggettive,  ambientali  o soggettive appaia particolarmente elevato il rischio di  riciclaggio, ovvero - ove tale compito sia attribuito ad altre strutture - accerta l'adeguatezza del processo di applicazione di  misure  rafforzate  da parte di tali strutture, sottoponendo a controllo detto processo e  i relativi esiti; cura, in ogni caso, l'istruttoria per la segnalazione di operazioni  sospette,  inoltrate  dai  responsabili  delle  unita' organizzative che gestiscono i rapporti  con  la  clientela  e  dagli intermediari   assicurativi,   nonche'    di    quelle    individuate autonomamente;     o) presenta - annualmente e comunque  in  caso  di  significative modifiche  del  rischio  cui  l'impresa  e'  esposta  -  agli  organi aziendali una relazione       i. sulle attivita' svolte e le verifiche compiute;       ii. sulle valutazioni effettuate;       iii. sulle criticita' e carenze rilevate;       iv. sulle raccomandazioni  formulate  per  la  loro  rimozione, nonche' sullo stato e sui tempi di implementazione  degli  interventi migliorativi, qualora non ancora realizzati;       v. sull'attivita' formativa;       vi. sui risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio;       vii. contenente il piano  delle  azioni  correttive  ancora  da intraprendere, tenuto conto delle carenze riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati;     p) collabora con le Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 15 
                Titolare della funzione antiriciclaggio 
   1. Indipendentemente dalla  forma  organizzativa  scelta  ai  sensi dell'art. 13 del presente regolamento,  il  titolare  della  funzione antiriciclaggio e' nominato e  revocato  dall'organo  amministrativo, secondo procedure di selezione formalizzate nella politica  aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).   2.   Il   titolare   soddisfa   i   requisiti   di    onorabilita', professionalita' e indipendenza fissati nella politica  aziendale  di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del  presente  regolamento,  che tengano almeno conto, ove applicabili, dei requisiti  fissati  per  i titolari delle funzioni fondamentali di cui all'art. 76 del Codice  e alle relative disposizioni di attuazione. Il titolare della  funzione non e' posto  a  capo  di  aree  operative,  ne'  e'  gerarchicamente dipendente da soggetti  responsabili  di  dette  aree.  Assiste  alle riunioni dell'organo amministrativo o  di  quello  di  controllo,  su richiesta del rispettivo Presidente. La  partecipazione  puo'  essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate.   3. Quando la funzione antiriciclaggio viene  attribuita  all'unita' organizzativa che svolge la funzione di  verifica  della  conformita' alle norme o di gestione  dei  rischi,  in  capo  al  titolare  viene comunque assicurato il possesso degli specifici e adeguati  requisiti di  professionalita'  richiesti  per  il  titolare   della   funzione antiriciclaggio.   4.  Il  personale  chiamato   a   collaborare   con   la   funzione antiriciclaggio, anche  se  inserito  in  unita'  diverse,  riferisce direttamente al titolare della funzione per le questioni attinenti ai compiti ad esso attribuiti.   5. La politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1,  lettera  b), del presente regolamento illustra quantomeno:     a) la descrizione dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza in capo al titolare della funzione, da nominare  anche in caso di esternalizzazione, da possedere al momento dell'assunzione dell'incarico e con continuita';     b) le relative procedure di valutazione;     c) la descrizione  delle  situazioni  che  comportano  una  nuova valutazione dei requisiti, tra le quali vanno almeno  considerate  le ipotesi in cui sussistono ragioni per ritenere che il titolare  della funzione antiriciclaggio possa       i. indurre l'impresa ad agire in  contrasto  con  la  normativa vigente;       ii. aumentare il rischio che siano commessi reati finanziari;       iii.  mettere  in  pericolo  la  sana   e   prudente   gestione dell'impresa;     d) la  procedura  per  notificare  all'IVASS  il  titolare  della funzione antiriciclaggio.   6. L'impresa verifica nel continuo la sussistenza e l'aggiornamento dei requisiti  di  idoneita'  alla  carica,  fissati  nella  politica aziendale di cui all'art. 10,  comma  1,  lettera  b),  del  presente regolamento.   7.  Relativamente  al  titolare  della  funzione   antiriciclaggio, l'impresa comunica all'IVASS, tempestivamente e  comunque  non  oltre trenta giorni dall'adozione del relativo atto o dal verificarsi della relativa fattispecie, il conferimento dell'incarico, il rinnovo e  le eventuali dimissioni, decadenza, sospensione e revoca,  nonche'  ogni elemento  sopravvenuto   che   possa   incidere   sulla   valutazione dell'idoneita' alla  carica.  L'obbligo  ricorre  anche  in  caso  di esternalizzazione    o    sub-esternalizzazione    della     funzione antiriciclaggio.   8. Oltre alla comunicazione di  cui  al  comma  7,  le  valutazioni dell'organo amministrativo in merito al possesso dei  requisiti  sono comunicate all'IVASS, entro trenta giorni dall'adozione, mediante  la trasmissione della relativa delibera adeguatamente motivata. Nel caso di  nomina  o  rinnovo,  l'impresa  attesta  di  aver  effettuato  le verifiche  sulla  sussistenza  dei   requisiti,   fornendo   adeguata motivazione  in  merito  alla  valutazione  effettuata.  La  delibera riporta analiticamente i presupposti su cui l'impresa  ha  svolto  la valutazione e le relative conclusioni cui e'  pervenuta.  L'IVASS  si riserva  la  facolta',  ove  lo  ritenga  opportuno,  di   richiedere all'impresa l'acquisizione della documentazione analizzata a supporto della valutazione.     |  
|   |                                 Art. 16 
           Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio 
   1. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  274  degli  Atti delegati e dall'art. 30-septies del  Codice  e  in  coerenza  con  la politica di esternalizzazione  di  cui  all'art.  30,  comma  5,  del Codice, l'impresa puo'  concludere -  previa  approvazione  da  parte dell'organo amministrativo - un accordo  di  esternalizzazione  della funzione  antiriciclaggio,   anche   nell'ambito   del   gruppo,   se appropriato in ragione  della  ridotta  portata  e  complessita'  del rischio di riciclaggio intrinseco alla propria attivita',  e  qualora l'istituzione della funzione antiriciclaggio al proprio  interno  non risponda a  criteri  di  economicita',  efficienza  e  affidabilita'. L'accordo  di  esternalizzazione  puo'  anche  essere  limitato  alle attivita'  di  acquisizione   e   conservazione   dei   dati,   delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto  antiriciclaggio. La  responsabilita'  per  la  corretta  gestione   del   rischio   di riciclaggio rimane, in ogni caso, in capo all'impresa.   2. L'impresa  designa  al  proprio  interno  il  titolare,  cui  e' assegnata   la    complessiva    responsabilita'    della    funzione antiriciclaggio esternalizzata. Nel caso in  cui  sia  esternalizzata solo l'attivita' di acquisizione  e  conservazione  dei  dati,  delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto  antiriciclaggio, l'impresa nomina uno  o  piu'  responsabili  del  controllo  su  tale attivita'. Il titolare e, se diversi, i  responsabili  del  controllo sulle   attivita'   esternalizzate,   possiedono   i   requisiti   di professionalita',  onorabilita'  ed   indipendenza,   fissati   nella politica aziendale di cui all'art.  10,  comma  1,  lettera  b),  del presente regolamento; il titolare  della  funzione  possiede  inoltre conoscenze ed esperienze  necessarie  a  consentire  una  valutazione critica della  prestazione  svolta  e  dei  risultati  raggiunti  dai fornitori di servizi.   3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, coloro  che  svolgono la funzione antiriciclaggio e le attivita' esternalizzate  presso  il fornitore o  subfornitore  dei  servizi  possiedono  i  requisiti  di professionalita', onorabilita' e indipendenza richiesti a coloro  che svolgono nell'impresa la funzione antiriciclaggio o le  attivita'  di acquisizione e conservazione  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei documenti  prescritti  dal  decreto  antiriciclaggio,  fissati  nella politica aziendale di cui all'art.  10,  comma  1,  lettera  b),  del presente regolamento.   4.  L'impresa  documenta  adeguatamente,  in  coerenza  con  quanto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera e) del  Codice,  il  processo che individua  la  funzione  antiriciclaggio  -  o  le  attivita'  di acquisizione e conservazione  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio  -  tra  quelle  da esternalizzare.   5.  L'impresa  nell'ambito  della  politica  di   esternalizzazione fornisce evidenza del processo di analisi effettuato  ai  fini  della conclusione  dell'accordo   di   esternalizzazione   della   funzione antiriciclaggio o delle attivita' di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e  dei  documenti,  prescritte  dal  decreto antiriciclaggio. In particolare, l'impresa verifica la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche considerando  quelli  tra  il fornitore di servizi e l'impresa, o con soggetti concorrenti.   6. L'analisi di cui al comma 5 e' condotta al fine di comprendere i principali rischi derivanti  dall'esternalizzazione,  individuare  le relative strategie per la mitigazione e  gestione,  nonche'  per  una adeguata valutazione in merito alla identificazione del fornitore  di servizi cui affidare la funzione antiriciclaggio o  le  attivita'  di acquisizione e conservazione  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei documenti, prescritte dal  decreto  antiriciclaggio.  Le  valutazioni dell'impresa  sono  adeguatamente  documentate  e  riviste,   laddove opportuno.   7. L'impresa che affida ad un terzo la funzione  antiriciclaggio  o l'esecuzione delle attivita'  di  acquisizione  e  conservazione  dei dati, delle informazioni e  dei  documenti,  prescritte  dal  decreto antiriciclaggio, garantisce anche,  in  aggiunta  a  quanto  previsto dall'art.  274,  paragrafo  5,  degli  Atti  delegati   e   dall'art. 30-septies,   comma   2,   del   Codice,   che   le   modalita'    di esternalizzazione non  compromettano  i  risultati  finanziari  e  la stabilita' dell'impresa e la continuita' delle sue attivita'.   8. Oltre a quanto stabilito dall'art. 274, paragrafo 4, degli  Atti delegati,   l'accordo    di    esternalizzazione    della    funzione antiriciclaggio o delle attivita' di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e  dei  documenti,  prescritte  dal  decreto antiriciclaggio, prevede almeno:     a)    la    chiara     definizione     dell'attivita'     oggetto dell'esternalizzazione, delle modalita' di esecuzione e del  relativo corrispettivo, nonche' degli obblighi di riservatezza in merito  alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;     b) le modalita' e la frequenza  della  reportistica  al  titolare della funzione antiriciclaggio esternalizzata o al  responsabile  del controllo sulle attivita' esternalizzate di acquisizione  e  raccolta di cui al comma 2;     c)  che  l'impresa  possa  recedere  dal  contratto  senza  oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto,  l'esercizio  del diritto di recesso;     d) che l'impresa possa recedere dal contratto  o  modificarlo  in caso di richiesta dell'IVASS;     e) che il contratto non possa essere sub-esternalizzato senza  il consenso dell'impresa;     f) che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione  da parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse  di cui all'art. 274, paragrafo 3, lettera b), degli Atti delegati.   9.   Salvo   quanto   previsto   dal   comma   10,   l'accordo   di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o delle attivita' di acquisizione e conservazione  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei documenti  prescritti  dal  decreto  antiriciclaggio,   puo'   essere concluso solo con fornitori con sede legale nello SEE, secondo quanto previsto nei commi 11 e 12. In tal caso l'impresa  assicura  altresi' che siano adeguatamente definiti:     a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;     b) modalita' e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione;     c) possibilita' di riconsiderare le condizioni  del  servizio  al verificarsi   di   modifiche   di   rilievo    nell'operativita'    e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.   10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, e' consentita,  previa autorizzazione   dell'IVASS,   l'esternalizzazione   della   funzione antiriciclaggio o delle attivita' di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e  dei  documenti,  prescritte  dal  decreto antiriciclaggio, ad un fornitore con sede  legale  fuori  dallo  SEE, purche' ricompreso nell'ambito del gruppo di  cui  all'art.  210-ter, comma 2,  del  Codice.  L'impresa  allega  all'istanza  gli  elementi informativi di cui ai successivi commi 11 e 12.   11. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30-septies, comma 3 del Codice e  dal  comma  9,  del  presente  articolo,  nel  caso  di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio o delle attivita' di acquisizione e conservazione  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio,  ad  un  fornitore con sede legale nello SEE, l'impresa ne da' preventiva  comunicazione all'IVASS,  almeno  sessanta  giorni  prima  della   esecuzione   del contratto, allegando la bozza del contratto  e,  ove  non  illustrati nella bozza del  contratto,  una  relazione  che  descriva,  in  modo analitico:     a) le motivazioni sottostanti la decisione di  esternalizzare  la funzione o le suddette attivita' di acquisizione e conservazione,  la determinazione del corrispettivo, la scelta del fornitore;     b) ogni  ulteriore  informazione  che  consenta  di  valutare  il rispetto dei criteri di economicita', efficienza ed affidabilita';     c)  la  sussistenza  dei  presupposti  per  il  pieno   esercizio dell'attivita' di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS.   E' altresi' comunicato il nominativo del  responsabile,  presso  il fornitore,  della  funzione  esternalizzata  o  delle  attivita'   di acquisizione e conservazione.   12. Se la funzione antiriciclaggio o l'attivita' di acquisizione  e conservazione  dei  dati,  delle  informazioni   e   dei   documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio, vengono esternalizzate ad  un fornitore con sede nello SEE e ricompreso tra le societa' del gruppo, l'impresa ne da' preventiva comunicazione all'IVASS, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, indicando:     a) il nominativo del fornitore di servizi;     b) il nominativo del responsabile,  presso  il  fornitore,  della funzione  antiriciclaggio  o   dell'attivita'   di   acquisizione   e conservazione esternalizzata;     c) l'oggetto, le ragioni e la durata  dell'esternalizzazione,  al fine di consentire all'IVASS la valutazione prevista dal comma 11.     In tale ipotesi, il rispetto dei criteri di economicita'  di  cui al comma 1 si presume. La comunicazione puo' essere presentata  anche dall'ultima societa' controllante italiana per conto  delle  societa' del gruppo interessate dall'esternalizzazione.   13. Relativamente alla funzione antiriciclaggio  esternalizzata,  e all'attivita'  di  acquisizione  e  conservazione  dei  dati,   delle informazioni e dei documenti, prescritte dal decreto antiriciclaggio, il sistema di governo societario  garantisce  controlli  di  standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le stesse  fossero  svolte direttamente    dall'impresa.    I    rischi    specifici    connessi all'esternalizzazione della  funzione  antiriciclaggio  sono  inclusi nella politica di gestione dei rischi.   14. Ai fini di cui al comma 13,  l'impresa  adotta  idonei  presidi organizzativi   e   contrattuali   che   consentano   di   monitorare costantemente  la  funzione  antiriciclaggio  e   le   attivita'   di acquisizione e raccolta esternalizzate, la conformita' delle relative attivita' all'ordinamento, alle direttive e procedure aziendali ed ai termini dell'accordo di esternalizzazione, nonche'  il  rispetto  dei limiti operativi fissati dall'impresa,  intervenendo  tempestivamente qualora il fornitore non adempia agli impegni assunti o  la  qualita' del servizio fornito sia carente. I presidi garantiscono il  rispetto delle condizioni di cui all'art. 30-septies, comma 5, del Codice, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il fornitore di  servizi  ha sede legale fuori dallo SEE.   15. In coerenza con quanto previsto  dall'art.  274,  paragrafo  5, lettera d) degli Atti delegati e  dall'art.  30-septies  del  Codice, l'impresa che esternalizza la funzione antiriciclaggio o le attivita' di acquisizione e conservazione adotta idonee misure  per  assicurare la continuita' della  attivita'  in  caso  di  interruzione  o  grave deterioramento  della  qualita'  del  servizio  reso  dal  fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o  di  reinternalizzazione  delle attivita', in coerenza con la politica di  esternalizzazione  di  cui all'art. 30, comma 6, del Codice.   16. Se l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio  o  delle attivita' di acquisizione e conservazione e'  effettuata  nell'ambito del gruppo, l'ultima societa' controllante italiana:     a) mantiene evidenza delle imprese che  hanno  esternalizzato  la funzione  antiriciclaggio  o   le   attivita'   di   acquisizione   e conservazione,  fornendone  informazione  alle  altre  societa'   del gruppo;     b) assicura che l'accordo di esternalizzazione non pregiudichi la prestazione della funzione  antiriciclaggio  a  livello  dell'impresa interessata.   17. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione e  l'esecuzione  della funzione  antiriciclaggio  e  delle  attivita'  di   acquisizione   e conservazione rispettino le condizioni di cui al presente articolo.   18. Qualora, in considerazione della natura, della portata e  della complessita' del  rischio  di  riciclaggio  intrinseco  all'attivita' dell'impresa, delle caratteristiche e della posizione di mercato  del fornitore o della qualita'  del  servizio  da  questo  reso,  l'IVASS ritenga che non possa essere assicurata la prevenzione  dell'utilizzo dell'impresa a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero non sia  consentito  il  pieno  esercizio  delle  funzioni  di vigilanza, puo' imporre all'impresa di  modificare  il  contratto  di esternalizzazione, ovvero, nei  casi  piu'  gravi,  di  recedere  dal contratto, come previsto dal comma 8, lettera d).   19. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza  di  eventuali  motivi ostativi  all'esternalizzazione  della  funzione  antiriciclaggio   o dell'attivita' di acquisizione e conservazione di dati,  informazioni e notizie entro sessenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione di cui al comma 11, o entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento della comunicazione di cui al comma 12, complete della documentazione di supporto.   20. L'impresa comunica in ogni caso tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti  sviluppi  rilevanti,  in  merito all'esternalizzazione  della  funzione  antiriciclaggio  o  a  quella dell'attivita'  di  acquisizione  e  conservazione,  con  particolare riguardo  a  cambiamenti  relativi  al  fornitore  che  incidono  sul servizio.   21. L'impresa comunica all'IVASS la  cessazione  del  contratto  di esternalizzazione,  allegando  una  relazione  sulle   modalita'   di reinternalizzazione  o  di  affidamento  ad  altro  fornitore   della funzione  antiriciclaggio  o   dell'attivita'   di   acquisizione   e conservazione.   22. Nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  274,  paragrafo  4, lettere h) e i), degli Atti delegati, l'accordo di  esternalizzazione assicura  all'impresa,  all'IVASS,  alla  UIF  e  alle  Autorita'  la possibilita' di accedere alle informazioni utili e ai locali  in  cui opera il fornitore di  servizi  per  le  attivita'  di  monitoraggio, supervisione e controllo.   23. La funzione antiriciclaggio o le attivita'  di  acquisizione  e conservazione  di  ciascuna  impresa  del   gruppo   possono   essere esternalizzate a un'unita'  specializzata  costituita  a  livello  di gruppo, a condizione che:     a) in ciascuna impresa del gruppo  sia  individuato  il  titolare della funzione antiriciclaggio o delle attivita'  di  acquisizione  e conservazione esternalizzate che curi  i  rapporti  con  il  titolare della funzione di gruppo;     b)  siano  adottate  adeguate  procedure  per  garantire  che  le politiche di gestione del rischio di riciclaggio definite  a  livello di gruppo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.   24. Le disposizioni di cui  ai  precedenti  commi  da  1  a  22  si applicano anche quando la funzione antiriciclaggio o le attivita'  di acquisizione e conservazione sono esternalizzate a livello di gruppo.     |  
|   |                                 Art. 17 
               Rapporti con le altre funzioni aziendali 
   1. La funzione antiriciclaggio  collabora  con  le  altre  funzioni aziendali, nonche' con gli organi o le funzioni  cui  sono  assegnati compiti e funzioni di controllo, allo scopo di sviluppare le  proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e  l'operativita'  aziendale,  disegnando  processi   conformi   alla normativa e prestando attivita' di  consulenza,  anche  in  merito  a nuovi prodotti o alla modifica di quelli esistenti.   2. Qualora la funzione  antiriciclaggio  non  sia  attribuita  alla funzione di verifica della conformita' alle norme,  sono  chiaramente individuati e comunicati all'interno delle imprese  i  compiti  e  le responsabilita' delle due  funzioni  ed  e'  assicurato  il  costante scambio informativo.   3.  Il  titolare  della  funzione  di  revisione  interna   informa periodicamente  il  titolare  della  funzione  antiriciclaggio  delle eventuali inefficienze  o  carenze  procedurali  nella  gestione  del rischio emerse nel corso dell'attivita' di verifica di  cui  all'art. 19 del presente regolamento.   4. Le valutazioni  della  funzione  antiriciclaggio  delle  imprese aventi sede legale in Italia  e  delle  sedi  secondarie  di  imprese aventi sede  legale  in  Paesi  SEE  o  terzi  prevalgono  su  quelle dell'omologa   funzione    rispettivamente    dell'ultima    societa' controllante estera o della  direzione  generale,  quando  comportano l'applicazione di piu' stringenti misure di adeguata  verifica  della clientela, l'astensione, la segnalazione  di  operazioni  sospette  o qualunque  comunicazione  o  trasmissione  di   dati,   documenti   e informazioni  alle  Autorita',  sia  di  propria  iniziativa  sia  su richiesta.     |  
|   |                                 Art. 18 
                   Responsabile per le segnalazioni                       delle operazioni sospette 
   1. Il legale rappresentante dell'impresa ovvero un  altro  soggetto delegato  dall'organo  amministrativo   appartenente   al   personale dell'impresa, esclusi  i  produttori  diretti,  sentito  l'organo  di controllo, esamina le segnalazioni di operazioni sospette ricevute  e trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.   2. Gli intermediari assicurativi di  cui  all'art.  109,  comma  2, lettera  b),  116-quater  e  116-quinquies  del  Codice  inviano   la segnalazione direttamente alla UIF,  qualora  non  sia  individuabile un'impresa di riferimento.   3. Il soggetto delegato dall'impresa deve possedere i requisiti  di indipendenza, onorabilita' e professionalita' fissati nella  politica aziendale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) e  non  deve  avere responsabilita'  dirette  in   aree   operative   ne'   deve   essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.   4. Le  generalita'  del  responsabile  per  la  segnalazione  delle operazioni sospette sono tempestivamente comunicate alla UIF, con  le modalita' dalla  stessa  stabilite;  alla  medesima  autorita'  viene comunicata ogni successiva variazione. Il ruolo e le  responsabilita' dello stesso sono formalizzati  e  resi  pubblici  all'interno  della struttura e presso gli intermediari assicurativi, nonche' presso  gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera c) del Codice.   5. La delega di cui al comma 1 puo' essere attribuita  al  titolare della funzione antiriciclaggio. Tale delega non puo' essere conferita al titolare della  funzione  di  revisione  interna  ne'  a  soggetti esterni all'impresa. Nell'ambito del gruppo  la  delega  puo'  essere attribuita al delegato di gruppo secondo quanto disposto dall'art. 25 del presente regolamento.   6. Al responsabile delle  segnalazioni  delle  operazioni  sospette compete:     a) valutare - sulla base delle istruzioni, degli schemi  e  degli indicatori emanati dalla UIF  e  alla  luce  di  tutti  gli  elementi disponibili, acquisiti anche tramite le strutture di primo livello  o gli intermediari assicurativi - le operazioni sospette comunicate dal responsabile  di  qualsiasi  unita'  organizzativa   dell'impresa   o dall'intermediario assicurativo, ovvero di cui sia altrimenti  venuto a  conoscenza  nell'ambito  della   propria   attivita',   acquisendo ulteriori informazioni tramite le strutture  di  primo  livello,  gli intermediari assicurativi o altre fonti liberamente accessibili;     b)  trasmettere  alla  UIF  le  segnalazioni  ritenute   fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti  coinvolti  nella procedura di segnalazione dell'operazione;     c) mantenere evidenza delle  valutazioni  effettuate  nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato  invio  della  segnalazione alla UIF;     d) effettuare verifiche, anche a campione,  in  raccordo  con  la funzione antiriciclaggio e con quella  di  revisione  interna,  sulla congruita'   delle    valutazioni    di    primo    livello    svolte sull'operativita' della  clientela  dalle  strutture  dell'impresa  o dall'intermediario assicurativo.   7. Il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali ed alle strutture coinvolte nella gestione e nel contrasto  del  rischio di riciclaggio e puo' acquisire informazioni utili dal titolare della funzione antiriciclaggio. Il  responsabile  per  la  segnalazione  di operazioni sospette ha il compito di intrattenere rapporti con la UIF e di rispondere  tempestivamente  ad  eventuali  richieste  formulate dalla stessa unita'.   8. Il responsabile  per  la  segnalazione  di  operazioni  sospette comunica,  con  modalita'  idonee  a  garantire   la   tutela   della riservatezza anche  nei  confronti  degli  esponenti  e  delle  altre funzioni aziendali non coinvolte nel processo di segnalazione:     a) l'esito della propria valutazione al responsabile  dell'unita' organizzativa dell'impresa o all'intermediario assicurativo che hanno effettuato la segnalazione, impiegando modalita' organizzative che ne consentano la tracciabilita';     b) i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette  ai  responsabili  delle  strutture   competenti   ai   fini dell'attribuzione o dell'aggiornamento del  profilo  di  rischio  dei clienti  stessi,  nonche'  all'intermediario  assicurativo   che   ha distribuito il relativo contratto.     |  
|   |                                 Art. 19 
                     Funzione di revisione interna 
   1. In materia di rischio di riciclaggio, la funzione  di  revisione interna verifica:     a) il costante rispetto dell'obbligo  di  adeguata  verifica  dei rapporti continuativi, sia nella fase di instaurazione che nel  corso dello svolgimento degli stessi, fino alla loro conclusione;     b) l'acquisizione e  l'ordinata  conservazione  dei  dati,  delle informazioni e dei documenti prescritti dalla normativa;     c) il corretto funzionamento degli  archivi  informatici  di  cui all'art. 34 del decreto antiriciclaggio;     d) la  consapevolezza  del  personale,  della  rete  distributiva diretta, nonche' degli intermediari di cui  all'art.  109,  comma  2, lettera b), del Codice e degli omologhi soggetti di cui agli articoli 116-quater  e  116-quinqies  del  Codice  in  merito   alla   portata dell'obbligo di collaborazione attiva.   2. La funzione di  revisione  interna  pianifica  le  verifiche  in materia di  rischi  di  riciclaggio,  le  quali  interessano  sia  le strutture operative interne che l'adeguatezza  e  le  risultanze  dei controlli svolti presso la rete distributiva diretta  nonche'  presso altri soggetti  cui  le  imprese  abbiano  esternalizzato  specifiche attivita' che possono interessare anche il processo antiriciclaggio.   3. La funzione di revisione interna svolge interventi di  follow-up volti a verificare l'avvenuta adozione e l'efficacia degli interventi correttivi  in  ordine  a   carenze   e   irregolarita'   riscontrate nell'ambito delle verifiche.   4.  La  funzione  di  revisione  interna  verifica   periodicamente l'allineamento tra  le  diverse  procedure  contabili  settoriali  di gestione  e  quelle  di  alimentazione  e  gestione   degli   archivi informatici di cui all'art. 34  del  decreto  antiriciclaggio.  Resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo  e a quello di controllo le situazioni di particolare gravita'.   5.  La   funzione   di   revisione   interna   relaziona   l'organo amministrativo,   l'alta   direzione   e   l'organo   di    controllo sull'attivita' svolta nell'ambito della prevenzione  del  rischio  di riciclaggio e sui relativi esiti,  fermo  restando  il  rispetto  del principio di riservatezza in materia di  segnalazioni  di  operazioni sospette.     |  
|   |                                 Art. 20 
                Presidi in materia di rete distributiva 
   1. Le imprese adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio  di riciclaggio nella  vendita  di  prodotti  assicurativi  tramite  rete distributiva diretta.   2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese:     a) prevedono nell'ambito dei contratti/accordi di  collaborazione con gli intermediari costituenti  la  rete  distributiva  diretta  le regole di comportamento per prevenire rischio di riciclaggio cui  gli stessi  devono  attenersi  nell'esercizio  della  propria  attivita', nonche' la facolta' di eseguire verifiche dirette in loco;     b) forniscono agli intermediari costituenti la rete  distributiva diretta, gli strumenti operativi e le procedure, anche  informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;     c) monitorano, anche attraverso verifiche  dirette  in  loco,  il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio, ivi  comprese quelle richiamate nei contratti/accordi di collaborazione;     d) intervengono, nei casi in cui e' richiesta  l'applicazione  di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in ragione del piu'  elevato  rischio  di  riciclaggio,  a   supporto   della   rete distributiva diretta nell'adempimento degli obblighi di cui  all'art. 24 del decreto antiriciclaggio.   3. Le imprese svolgono le attivita' di cui al comma 1, lettere  a), c) e d) anche nei confronti degli intermediari  assicurativi  di  cui all'art. 109, comma 2, lettera b) del Codice, nonche' degli  omologhi soggetti di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del  Codice, di cui si avvalgono.     |  
|   |                                 Art. 21 
             Formazione del personale e degli intermediari               costituenti la rete distributiva diretta 
   1. Le imprese curano, con carattere di continuita',  la  formazione del  personale  sugli  obblighi  e  sulle  connesse   responsabilita' previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al personale che e' a piu' diretto contatto con la clientela, tenendo conto  dell'evoluzione  della  normativa,  delle  procedure   interne dell'impresa  nonche'  delle  istruzioni,  degli   schemi   e   degli indicatori emanati dalla UIF.   2. Le imprese assicurano  che  la  rete  distributiva  diretta  sia adeguatamente formata  in  materia  di  antiriciclaggio.  Le  ore  di formazione   dedicate   alla   materia   dell'antiriciclaggio    sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui alle  norme  in materia  di  requisiti  professionali,  formazione  e   aggiornamento previste dagli articoli  110  e  111  del  Codice  e  dalle  relative disposizioni attuative.   3. Gli addetti all'attivita'  di  intermediazione  all'interno  dei locali in cui operano gli intermediari di cui all'art. 109, comma  2, lettera d) del Codice, nonche' gli  omologhi  soggetti  di  cui  agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice  -  gia'  soggetti  ad obblighi di formazione in materia di antiriciclaggio ai  sensi  della normativa bancaria - dovranno essere  formati  almeno  in  ordine  al corretto  utilizzo  delle  procedure,   anche   informatiche,   degli strumenti operativi, di ausilio e di supporto,  forniti  dall'impresa per l'esatto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.   4. Le imprese predispongono programmi specifici  per  il  personale della funzione antiriciclaggio al  fine  di  garantirne  il  continuo aggiornamento in merito all'evoluzione del  rischio  di  riciclaggio, nonche' agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.     |  
|   |                                 Art. 22 
           Ruolo dell'ultima societa' controllante italiana 
   1.  La  natura,  la  portata  e  la  complessita'  del  rischio  di riciclaggio -  individuato  tramite  l'autovalutazione  di  gruppo  - concorrono, nel rispetto  del  principio  di  proporzionalita',  alla definizione di un adeguato sistema di governo societario  del  gruppo da parte dell'ultima  societa'  controllante  italiana,  da  adottare sulla base delle disposizioni sul sistema di  governo  societario.  I presidi relativi al sistema di governo societario di  gruppo  coprono anche questo rischio.   2. Nei gruppi le decisioni strategiche in materia di  gestione  del rischio  di  riciclaggio  sono  attribuite,  secondo  le   rispettive competenze in  tema  di  deliberazione  ed  attuazione,  agli  organi aziendali dell'ultima societa'  controllante  italiana.  Questa,  nei modi ritenuti piu' opportuni, coinvolge  nelle  scelte  effettuate  i competenti organi aziendali  delle  altre  societa'  appartenenti  al gruppo, responsabili dell'attuazione delle strategie e  politiche  di gruppo.   3.  I  gruppi  sviluppano  un  approccio  globale  al  rischio   di riciclaggio, anche fissando standard generali in materia di  adeguata verifica della clientela. A tal fine, l'ultima societa'  controllante italiana approva:     a) una metodologia di gruppo per la valutazione  del  rischio  di riciclaggio, nel rispetto dei  criteri  definiti  nelle  disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio;     b) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra  le societa' appartenenti al  gruppo  e  l'ultima  societa'  controllante italiana per tutte le attivita' attinenti all'adeguata verifica della clientela  e  all'individuazione  e  segnalazione  delle   operazioni sospette.   4. L'ultima societa' controllante italiana e' tenuta a  creare  una base informativa comune che consenta a tutte le societa' appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela.     |  
|   |                                 Art. 23 
            Gestione del rischio di riciclaggio nel gruppo 
   1. Le politiche e  le  procedure  di  prevenzione  del  rischio  di riciclaggio - tra cui quelle che disciplinano la  condivisione  delle informazioni -  sono  attuate  efficacemente  a  livello  dell'intero gruppo. La funzione antiriciclaggio  istituita  dall'ultima  societa' controllante italiana ai sensi dell'art. 13, persegue gli obiettivi e assolve i compiti ad essa assegnati dall'art. 14, commi 1 e 2 lettere a), b), c), d), e),  f),  h),  i),  j),  k),  l),  m),  del  presente regolamento per assicurare tale finalita'. Resta ferma la facolta' di esternalizzazione di cui all'art. 16,  comma  23.  L'ultima  societa' controllante italiana che non  operi  nei  rami  vita  attribuisce  i predetti compiti alla  funzione  di  verifica  della  conformita'  di gruppo istituita presso di essa,  o  li  esternalizza  alla  funzione antiriciclaggio di altra societa' del gruppo operante nei rami vita.   2. La sede secondaria di un'impresa avente sede in un  altro  Stato membro o in un Paese SEE puo' attribuire, anche solo parzialmente,  i compiti di cui all'art. 14 del presente regolamento alla funzione che svolge compiti omologhi presso la propria direzione generale. La sede secondaria   individua   comunque   il   titolare   della    funzione antiriciclaggio   che   presidia    i    processi    antiriciclaggio, coordinandosi con il titolare della struttura alla  quale  i  compiti sono stati attribuiti.   3. Il titolare  della  funzione  antiriciclaggio  di  gruppo  viene compiutamente e tempestivamente informato degli esiti delle attivita' di controllo effettuate presso le  imprese  appartenenti  al  gruppo, nonche' di ogni accadimento di rilievo. Egli ha accesso  alle  banche dati di gruppo contenenti  informazioni  utili  all'espletamento  dei propri compiti.     |  
|   |                                 Art. 24 
               Gruppi con operativita' transfrontaliera 
   1. I gruppi  con  operativita'  transfrontaliera  fissano  standard generali  in  materia  di  adeguata  verifica   della   clientela   e segnalazione delle operazioni sospette.   2. Le procedure adottate presso le sedi  secondarie  estere  di  un impresa italiana e le imprese con sede legale all'estero appartenenti al gruppo sono allineate con  gli  standard  del  gruppo  e  tali  da assicurare la condivisione delle informazioni con  l'ultima  societa' controllante italiana e le altre  societa'  appartenenti  al  gruppo, ferma l'osservanza delle specifiche prescrizioni dell'ordinamento del paese ospitante.   3. L'ultima societa' controllante italiana individua  le  soluzioni organizzative idonee per assicurare che vengano rispettate  tutte  le disposizioni nazionali applicabili e che, nel contempo,  la  gestione del rischio di riciclaggio tenga  conto  di  tutti  gli  elementi  di valutazione e di  misurazione  in  possesso  delle  singole  societa' appartenenti al gruppo.     |  
|   |                                 Art. 25 
           Procedimento per le segnalazioni delle operazioni                    sospette nell'ambito del gruppo 
   1. Le societa' appartenenti ad un gruppo con sede in Italia possono conferire la delega - prevista dall'art. 36,  comma  6,  del  decreto antiriciclaggio  -  al  responsabile  per   le   segnalazioni   delle operazioni sospette appartenente al personale, esclusi  i  produttori diretti:     a) dell'ultima societa' controllante italiana;     b) di un'altra impresa del gruppo;     c) dell'intermediario assicurativo - di cui all'art.  109,  comma 2, lettera d), del Codice - che eserciti su di esse il  controllo  ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che sia  sottoposto  insieme ad esse a comune controllo ai sensi dello stesso articolo.     Ciascuna delega e' tempestivamente comunicata  alla  UIF  e  resa pubblica all'interno del gruppo.   2. Ove la delega sia conferita,  le  operazioni  da  valutare  sono trasmesse  al  delegato  di  gruppo  in  esito   ad   una   procedura caratterizzata da un limitato numero di livelli intermedi di  analisi delle  stesse  operazioni,  assicurando  celerita',  riservatezza   e facilita' di confronto tra chi matura il sospetto e il delegato.   3. Il delegato di gruppo acquisisce, direttamente o per il  tramite delle strutture  di  volta  in  volta  individuate  presso  le  altre societa' del gruppo, tutte le informazioni utili  in  possesso  delle controllate e informa il titolare della funzione  antiriciclaggio  di ciascuna societa' del gruppo dell'esito della propria valutazione.   4. Le societa' controllate con  sede  in  Italia  che  non  abbiano conferito delega a un unico soggetto, nonche' le societa' controllate con sede in un altro Stato membro o in un  Paese  SEE  consentono  al responsabile delle  segnalazioni  dell'ultima  societa'  controllante italiana l'accesso  alle  informazioni  attinenti  alle  segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate, corredate della  motivazione di tale decisione.   5. L'informativa avviene con modalita' volte a garantire la massima riservatezza  dell'identita'  dei  soggetti  che   partecipano   alla procedura  di  segnalazione.  Il  responsabile   delle   segnalazioni dell'ultima societa' controllante italiana puo'  acquisire,  ai  fini dell'approfondimento delle  operazioni  e  dei  rapporti  anomali  in un'ottica di gruppo, informazioni dalle societa' controllate, incluse quelle che non hanno conferito la delega.  Il  medesimo  responsabile fornisce  ai   responsabili   delle   segnalazioni   delle   societa' controllate le informazioni rilevanti sulla clientela comune.   6.  L'ultima  societa'  controllante  italiana  assicura   che   le procedure di segnalazione delle controllate  con  sede  in  un  Paese terzo siano conformi alle  politiche  e  agli  standard  del  gruppo, incluse la condivisione a livello consolidato di tutti  gli  elementi conoscitivi rilevanti ai  fini  della  prevenzione  del  riciclaggio, nonche'  della  notizia  dell'avvenuta  segnalazione  di   operazioni sospette, nei limiti consentiti dalla legislazione del Paese terzo.     |  
|   |                                 Art. 26 
                      Organizzazione e controlli 
   1. Gli intermediari assicurativi osservano comunque le disposizioni della presente Sezione, fermo  restando  l'obbligo  di  adottare  gli ulteriori presidi richiamati  dall'art.  4,  comma  4,  del  presente regolamento  qualora   possiedano   i   requisiti   dimensionali   ed organizzativi di cui alle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio.   2. Gli intermediari assicurativi di  cui  all'art.  109,  comma  2, lettera b), del Codice dedicano ad adeguate  attivita'  formative  in materia di antiriciclaggio  una  parte  delle  ore  di  aggiornamento professionale che sono tenuti ad effettuare ai sensi delle  norme  in materia  di  requisiti  professionali,  formazione  e   aggiornamento previste rispettivamente dall'art. 110 del Codice  e  dalle  relative disposizioni attuative. Gli intermediari  assicurativi  di  cui  agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice, non ricompresi  nella rete distributiva diretta, svolgono analoghe attivita' formative.   3. Gli intermediari assicurativi mettono a disposizione del proprio personale le procedure necessarie ad  assicurare  l'osservanza  delle disposizioni in materia di prevenzione del  rischio  di  riciclaggio, ferma la responsabilita' per il rispetto delle predette  disposizioni in capo agli intermediari medesimi.     |  
|   |                                 Art. 27 
           Adempimenti a presidio del rischio di riciclaggio 
   1. Ai fini  di  cui  all'art.  26  del  presente  regolamento,  gli intermediari assicurativi e gli intermediari  assicurativi  stabiliti senza succursale:     a) richiamano negli accordi stipulati con il proprio personale le regole di  comportamento  ai  fini  di  prevenzione  del  rischio  di riciclaggio  cui   gli   stessi   devono   attenersi   nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa;     b)  assicurano  che  il  personale  di  cui  si   avvalgono   per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei rami di cui  all'art. 2, comma 1  del  Codice  sia  adeguatamente  formato  in  materia  di antiriciclaggio, in linea  con  le  disposizioni  normative  vigenti, nonche' - per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,  lettera a), del Codice - con  quelle  emanate  dalle  imprese  per  le  quali operano; le ore di formazione dedicate alla  materia  antiriciclaggio sono considerate utili ai fini del conseguimento  degli  obblighi  di formazione e di aggiornamento professionale di cui agli articoli  110 e 111 del Codice  e  alle  relative  disposizioni  attuative  emanate dall'IVASS;     c) adottano strumenti operativi  e  procedure  per  l'adempimento degli  obblighi  antiriciclaggio  fornendoli   altresi'   ai   propri dipendenti e collaboratori; dette procedure operative garantiscono:       i. l'identita' dei soggetti che hanno provveduto a  raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio;       ii.  la  conservazione  dei  documenti,  dei   dati   e   delle informazioni.     |  
|   |                                 Art. 28 
                      Modalita' di conservazione 
   1. Gli  intermediari  assicurativi  conservano  documenti,  dati  e informazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire  la  ricostruzione dell'operativita' del cliente in conformita' con gli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio.   2. Gli obblighi di conservazione riguardano anche gli  intermediari assicurativi che distribuiscono soltanto prodotti venduti  in  regime di prestazione di servizi da imprese aventi sede legale in  un  altro Stato membro o in un Paese SEE.   3. Per l'assolvimento di tali obblighi,  gli  intermediari  possono anche avvalersi delle stesse imprese - incluse quelle stabilite senza succursale - di cui distribuiscono i  prodotti.  In  questa  ipotesi, negli incarichi  o  negli  accordi  di  distribuzione  sono  previste clausole  espresse  per  disciplinare  l'attivita'  di  conservazione decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche per  il periodo successivo alla cessazione del rapporto  di  distribuzione  e indipendentemente  da  qualsiasi   operazione   di   ristrutturazione societaria  dell'impresa  o  dell'intermediario  assicurativo  oppure dalla cessazione dell'attivita' dell'intermediario assicurativo.   4. Per l'assolvimento di tali obblighi,  gli  intermediari  possono esternalizzare l'attivita' di  conservazione  a  soggetti  terzi.  In questa ipotesi, essi stipulano - ai sensi dell'art. 16  del  presente regolamento  -  specifici  accordi  con   il   soggetto   terzo   per disciplinare l'attivita' di conservazione  decennale  dei  documenti, dei dati e delle informazioni, anche nelle ipotesi di  operazioni  di ristrutturazione societaria del soggetto terzo  o  dell'intermediario assicurativo  o  di  cessazione   dell'attivita'   dell'intermediario assicurativo.   5. Qualora per qualsiasi causa l'intermediario rinunci ad avvalersi delle imprese di cui distribuisce i prodotti, lo stesso intermediario e' tenuto a proseguire la  conservazione  in  autonomia  -  oppure  a esternalizzarla a un  terzo  -  per  tutti  i  rapporti  continuativi instaurati e le operazioni effettuate successivamente  alla  data  di efficacia della rinuncia.   6. Gli intermediari  assicurativi  possono  avvalersi  di  ciascuna impresa avente sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE che opera in Italia in  regime  di  libera  prestazione  di  servizi, soltanto se l'incarico o l'accordo di distribuzione,  rispettivamente conferito o sottoscritto da tale impresa, prevede  clausole  espresse conformi a quanto previsto al comma 3 del presente articolo.   7. Le imprese, le imprese stabilite senza  succursale,  le  imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in  un  Paese  SEE  che operano in Italia in regime di  libera  prestazione  di  servizi,  la societa' del gruppo o il soggetto terzo assicurano negli incarichi  e negli accordi di distribuzione o di esternalizzazione che:     a) le Autorita'  abbiano  accesso  completo  e  tempestivo  anche successivamente alla cessazione del rapporto di distribuzione;     b) non sussistano ostacoli  logistici  o  giuridici  -  circa  la riservatezza dei documenti, dati e informazioni conservati -  che  ne compromettano la pronta disponibilita';     c) in  caso  di  conservazione  all'estero,  non  sia  necessario ricorrere  alle  procedure   di   assistenza   giudiziaria   per   la trasmissione dei dati,  delle  informazioni  o  degli  originali  dei documenti conservati.     |  
|   |                                 Art. 29 
                     Approccio basato sul rischio 
   1. L'intensita' e l'estensione degli obblighi di adeguata  verifica della  clientela  sono  modulati  secondo  il  grado  di  rischio  di riciclaggio associato al singolo cliente.   2.  Le  imprese,   nell'esercizio   della   propria   autonomia   e considerando tutti i fattori  di  rischio  rilevanti,  definiscono  e formalizzano le procedure di adeguata verifica  della  clientela  nel documento previsto dall'art. 11, comma 1, lettera  c),  del  presente regolamento.   3. I sistemi valutativi e i processi  decisionali  adottati  devono assicurare  coerenza   di   comportamento   all'interno   dell'intera struttura aziendale e la piena tracciabilita' delle verifiche  svolte e delle valutazioni effettuate, anche  al  fine  di  dimostrare  alle autorita' competenti che le specifiche misure assunte  sono  adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.     |  
|   |                                 Art. 30 
                Valutazione del rischio di riciclaggio 
   1. Per la  valutazione  del  rischio  di  riciclaggio,  le  imprese tengono conto dei fattori di  rischio  associati  alla  tipologia  di cliente, al rapporto continuativo o  all'operazione,  considerando  i criteri  generali  di  cui  all'art.  17,   comma   3   del   decreto antiriciclaggio, nonche' quelli elencati negli orientamenti.   2. Tutti i fattori ed elementi di valutazione indicati nel  decreto antiriciclaggio, nel presente  regolamento,  nelle  disposizioni  sui fattori di rischio  nonche'  quelli  individuati  dall'impresa,  sono utilizzati per la profilatura della clientela e per  individuare  gli adempimenti da porre in essere.   3. Nell'identificazione  dei  fattori  di  rischio  inerenti  a  un cliente, occorre considerare anche il titolare effettivo del cliente, il beneficiario e l'eventuale titolare effettivo del beneficiario, e, ove rilevante, l'esecutore. In particolare:     a) occorre valutare l'ambito di attivita'  e  le  caratteristiche del cliente - e, se diverso, dell'assicurato che riveste il ruolo  di titolare effettivo ai sensi dell'art.  56  -  del  beneficiario,  dei rispettivi  titolari  effettivi  e,  ove  rilevante,   dell'esecutore nonche' il paese o l'area geografica di provenienza  degli  stessi  e dei fondi, nonche' la localizzazione dell'attivita' svolta e i  paesi con  i  quali  tali  soggetti   hanno   collegamenti   significativi; l'importanza dei fattori  di  rischio  legati  al  paese  o  all'area geografica varia in relazione alla tipologia di rapporto continuativo o di operazione; nel caso di cliente diverso da una  persona  fisica, occorre valutare le finalita' che  lo  stesso  persegue  in  concreto rispetto a  quelle  indicate  all'atto  della  sua  costituzione,  le modalita' attraverso cui opera per raggiungerle, la  forma  giuridica adottata,  soprattutto  se  essa  presenti  particolari  elementi  di complessita' od opacita', nonche' la relazione intercorrente  tra  il cliente e la persona fisica assicurata e lo scopo  del  contratto  di assicurazione sulla vita di tale persona fisica;  occorre  verificare se il cliente - e, se diverso, l'assicurato - il  beneficiario  e  il titolare effettivo siano inclusi nelle «liste» delle persone e  degli enti associati ad attivita' di finanziamento del terrorismo  adottate dalla Commissione europea; occorre avvalersi altresi', come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia  e  delle  Comunicazioni  in materia di prevenzione del finanziamento  del  terrorismo  pubblicati dalla UIF;     b) occorre tenere in considerazione il comportamento  tenuto  dal cliente  e  dall'esecutore  al  momento  dell'apertura  di   rapporti continuativi o del compimento di operazioni, anche  quando  l'impresa si avvale di un intermediario assicurativo;     c) occorre valutare la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attivita' svolta  e  al  complessivo profilo economico e patrimoniale del cliente, tenendo conto di  tutte le informazioni disponibili, della natura e dello scopo del  rapporto e della relazione intercorrente tra  il  cliente  -  e,  se  diverso, l'assicurato - e il beneficiario o il relativo titolare effettivo.     |  
|   |                                 Art. 31 
                      Profilatura della clientela 
   1. Le imprese determinano:     a) le classi di rischio alle quali assegnare i clienti;     b) il profilo di  rischio  di  riciclaggio  attribuibile  a  ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi  di  valutazione  e  dei fattori di rischio, inclusi quelli individuati dalle disposizioni sui fattori di rischio.   2.  Ogni  cliente  e'  incluso  in  una  delle  classi  di  rischio determinate dalle imprese sulla base  della  profilatura,  effettuata ponderando i fattori di rischio in  relazione  alla  loro  importanza relativa.   3. A ciascuna classe di rischio e' associato un coerente livello di profondita'  ed  estensione  delle  misure   adottate   nell'adeguata verifica.   4. In relazione ai rapporti continuativi, le imprese definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura  del  cliente, coerentemente  con  il  relativo  livello  di  rischio.  Le   imprese verificano  la  congruita'  della  classe  di  rischio  assegnata  al ricorrere di eventi  o  circostanze  suscettibili  di  modificare  il profilo di rischio, inclusi i casi di assunzione della  qualifica  di persona   politicamente   esposta   o   di   cambiamenti    rilevanti dell'operativita'  del  cliente  o  dell'assetto  proprietario  o  di controllo.   5. Le imprese segmentano la clientela tramite procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni necessari a tal fine.  La  raccolta  delle  notizie  puo'  avvenire  attraverso percorsi guidati o questionari. Le imprese elaborano,  di  norma,  il profilo di rischio avvalendosi di algoritmi predefiniti  e  procedure informatiche, in grado  di  assegnare  in  automatico  la  classe  di rischio. Le imprese assicurano che i punteggi assegnati  dai  sistemi informatizzati siano coerenti con la propria conoscenza del  cliente. In ogni caso l'impresa deve  essere  in  grado,  ove  necessario,  di modificare il profilo di  rischio  generato  in  maniera  automatica. L'impresa individua il personale autorizzato a ridurre il livello  di rischio o dei controlli e i casi in cui cio' e'  consentito,  nonche' conserva  per  iscritto  le  relative  motivazioni.  Se  il   sistema informatico e' fornito da soggetti esterni, l'impresa deve conoscerne adeguatamente il  funzionamento  ed  e'  tenuta  a  personalizzare  i criteri che  determinano  l'attribuzione  del  punteggio  di  rischio complessivo sulla base  della  propria  valutazione  del  rischio  di riciclaggio cui l'impresa e' esposta.   6. Nei gruppi in cui la profilatura del cliente non e'  accentrata, ciascuna impresa  valuta  il  rischio  associato  a  ciascun  cliente tenendo in considerazione tutte  le  informazioni  disponibili  sulla complessiva operativita' del cliente, incluse quelle acquisite  dalle altre societa' del gruppo.   7. La valutazione del rischio associato ad uno stesso cliente viene svolta unitariamente,  indipendentemente  dal  fatto  che  la  stessa impresa, le altre societa' del gruppo o gli intermediari assicurativi abbiano venduto o distribuito in  Italia  prodotti  assicurativi  nei rami  vita  in  regime  di  liberta'  di  stabilimento  o  di  libera prestazione di servizi.   8. Ciascuna impresa assume, per uno stesso cliente, il  profilo  di rischio piu' elevato tra quelli assegnati da tutte  le  societa'  del gruppo. Quando una societa' del gruppo varia la classe di rischio  di un cliente ne da' comunicazione alle altre societa' interessate.     |  
|   |                                 Art. 32 
                           Principi generali 
   1. I soggetti che forniscono beni o prestano  servizi  connessi  al funzionamento, all'organizzazione e all'amministrazione delle imprese e  degli  intermediari  assicurativi   sono   esclusi   dall'adeguata verifica.   2. Le attivita' di adeguata verifica, di cui alle lettere da  a)  a e) del successivo art. 33 comma 1, sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:     a) quando si instaura un rapporto continuativo,  viene  designato un beneficiario o viene liquidata la prestazione;     b) quando viene eseguita un'operazione occasionale  disposta  dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento   di   importo   pari   o   superiore   a   15.000    euro, indipendentemente dal fatto  che  sia  effettuata  con  un'operazione unica o con piu' operazioni frazionate;     c) quando vi e' sospetto  di  riciclaggio,  indipendentemente  da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile,  avvalendosi  anche degli indicatori  di  anomalia  e  degli  schemi  rappresentativi  di comportamenti  anomali  emanati   dall'UIF   in   base   al   decreto antiriciclaggio;     d) quando  sorgano  dubbi  sulla  completezza,  attendibilita'  o veridicita' delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela.   3. Le imprese adempiono agli  obblighi  di  adeguata  verifica  nei confronti dei nuovi clienti, nonche' dei clienti  gia'  acquisiti  in caso  di  rilevazione  di  fattori   di   rischio   che   determinano l'innalzamento  del  livello  di  rischio  di  riciclaggio  ad   essi associato.     |  
|   |                                 Art. 33 
                       Contenuto degli obblighi 
   1. L'adeguata verifica  della  clientela  consiste  nelle  seguenti attivita':     a) identificazione del cliente, del beneficiario e dell'eventuale esecutore;     b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo del  cliente e del beneficiario;     c)  verifica  dell'identita'  del  cliente,   del   beneficiario, dell'eventuale esecutore  e  dell'eventuale  titolare  effettivo  del cliente  e  del  beneficiario,  sulla  base  di  documenti,  dati   o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;     d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e, se rilevante secondo un approccio fondato sul rischio, dell'operazione occasionale;     e) esercizio di un controllo  costante  nel  corso  del  rapporto continuativo.     |  
|   |                                 Art. 34 
             Identificazione del cliente, del beneficiario                           e dell'esecutore 
   1. Qualora il cliente sia  una  persona  fisica,  l'identificazione consiste   nell'acquisizione   dei   dati   identificativi    forniti dall'interessato, previa esibizione di un documento  d'identita'  non scaduto o altro documento di  riconoscimento  equipollente  ai  sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia  in  formato cartaceo o elettronico, purche' non modificabile.   2. Con le medesime modalita' sono identificati il cointestatario  e l'esecutore.   3. Al momento della designazione sono  acquisiti  i  seguenti  dati identificativi del beneficiario: nome e  cognome,  luogo  e  data  di nascita;  nel  caso  di  soggetti  diversi  da  persona  fisica,   la denominazione, la sede legale, il numero  d'iscrizione  nel  registro delle imprese ovvero nel registro  delle  persone  giuridiche  o,  in alternativa, il numero di codice fiscale.   4.   Al   momento   della   liquidazione   della   prestazione    o dell'applicazione  di  misure  rafforzate  al  rapporto  continuativo connesse  a  fattori  di  piu'   elevato   rischio   riguardanti   il beneficiario o la relazione  con  il  contraente,  sono  acquisiti  i restanti dati identificativi del beneficiario:  residenza  anagrafica e, ove diverso, domicilio; estremi del documento di identificazione e codice fiscale per le persone fisiche.   5. Qualora il cliente o il beneficiario siano soggetti  diversi  da persona fisica, l'identificazione e' effettuata:     a) nei confronti  del  cliente  o  del  beneficiario,  attraverso l'acquisizione dei dati identificativi, nonche'  di  informazioni  su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o  attivita'  svolta  e estremi dell'iscrizione, ove prevista, nel registro delle  imprese  o delle persone giuridiche nonche' negli albi  tenuti  dalle  eventuali Autorita' di vigilanza di settore;     b) in caso di organizzazioni  senza  fini  di  lucro,  acquisendo anche informazioni circa la classe di soggetti che beneficiano  delle attivita' svolte;     c) in  caso  di  trust,  acquisendo  copia  dell'ultima  versione dell'atto istitutivo  e  raccogliendo  informazioni  in  merito  alle finalita' in  concreto  perseguite  dalle  parti,  all'identita'  del trustee e dei beneficiari, ai criteri  per  l'univoca  individuazione dei beneficiari, alle modalita' di esecuzione  del  trust  e  a  ogni altra caratteristica del medesimo;     d) nei confronti dell'esecutore, con le stesse modalita' previste per una persona fisica cliente o beneficiario, acquisendo i documenti sulla sussistenza del potere di rappresentanza.   6. Le imprese effettuano  l'identificazione  -  anche  tramite  gli intermediari assicurativi e gli intermediari  assicurativi  stabiliti senza succursale - in presenza del cliente, del  beneficiario  ovvero dell'esecutore quando il cliente o il beneficiario siano un  soggetto diverso da una persona fisica.   7.  Non  e'  necessaria  la  presenza  fisica  del   cliente,   del beneficiario o dell'esecutore nei casi di cui all'art. 19,  comma  1, lettera a), dal n. 1) al n. 5), del decreto  antiriciclaggio  nonche' nell'ambito dell'operativita' a  distanza  di  cui  all'art.  39  del presente regolamento.   8.  Nel  contratto  di  assicurazione  o  nel  separato   atto   di designazione consegnato  all'impresa,  il  cliente  fornisce  i  dati identificativi  del  beneficiario  ovvero,  se  il  beneficiario   e' designato  in  base   a   particolari   caratteristiche   o   classi, informazioni sufficienti per consentire all'impresa di stabilire  che l'identita' dei beneficiari possa essere determinata al momento della liquidazione della prestazione.   9. L'impresa identifica il  beneficiario  e  acquisisce  copia  del documento d'identita' di quest'ultimo nel momento in cui  all'impresa vengono comunicate per iscritto la rinuncia del contraente al  potere di revoca e la dichiarazione del beneficiario al contraente di  voler profittare del beneficio ai sensi all'art. 1921 del Codice civile.   10. Nel momento in cui il beneficiario designato conferisce  a  una societa' fiduciaria il mandato per esercitare i diritti derivanti dal contratto  di   assicurazione   mediante   intestazione   fiduciaria, l'impresa acquisisce i documenti tramite i quali il  contraente  -  o l'assicurato, se il diritto di designazione spetta a  quest'ultimo  - ha  designato  il  beneficiario  e  ne  ha   dato   comunicazione   a quest'ultimo, nonche' accerta l'esistenza del  mandato  fiduciario  e identifica il titolare effettivo in relazione  al  mandato  conferito alla  societa'  fiduciaria  cui  viene  intestata  la  posizione   di beneficiario.   11. L'impresa acquisisce i documenti tramite i quali il  contraente -  o  l'assicurato,  se  il  diritto   di   designazione   spetta   a quest'ultimo - ha designato quale beneficiario un trust e ne ha  dato comunicazione a quest'ultimo, nonche' accerta l'esistenza del trust e ne identifica il titolare effettivo.     |  
|   |                                 Art. 35 
                Identificazione del titolare effettivo 
   1. L'identificazione del titolare effettivo del cliente  ha  luogo, senza che sia necessaria  la  sua  presenza  fisica,  contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati  identificativi da questi forniti.   2. Quando il  titolare  effettivo  e'  costituito  dall'assicurato, l'identificazione ha luogo nel momento in cui l'impresa e'  tenuta  a raccogliere i  dati  identificativi  dell'assicurato  ai  fini  della rilevazione nei registri assicurativi ai sensi del Regolamento  ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.   3. I dati identificativi del titolare  effettivo  del  beneficiario sono forniti all'impresa:     a)  dal  beneficiario,  che   abbia   comunicato   per   iscritto all'impresa  la  propria  dichiarazione  al   contraente   di   voler profittare del beneficio ai sensi dell'art. 1921 del codice civile;     b) dal cliente nell'atto di designazione  consegnato  all'impresa medesima, negli altri casi.   4. All'atto dell'identificazione, al  cliente  diverso  da  persona fisica viene richiesto di fornire  tutte  le  indicazioni  necessarie all'identificazione del titolare effettivo sub 2), di  dichiarare  se il rapporto continuativo e'  aperto  o  l'operazione  occasionale  e' effettuata per conto di altro soggetto  (titolare  effettivo  sub  1) nonche'    di    fornire    tutte    le    indicazioni     necessarie all'identificazione di  questo  soggetto  e  dell'eventuale  titolare effettivo sub 2) dello stesso.   5. Prima del pagamento della prestazione - e comunque  nel  momento in  cui  vengono  applicate  misure  rafforzate   ai   contratti   di assicurazione - vengono acquisiti i restanti dati  identificativi  di tutti i soggetti rientranti nella  definizione  di  beneficiario  (la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio;  gli  estremi  del documento  di  identificazione;  il  codice  fiscale);  nei  casi  di soggetti diversi da una persona fisica viene richiesto ai beneficiari di fornire  i  restanti  dati  identificativi  relativi  al  titolare effettivo sub 3).   6. Le  operazioni  riconducibili  a  un  rapporto  continuativo  si presumono   effettuate   per   conto   del   cliente-persona   fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso  da  persona fisica, del titolare effettivo sub  2)  del  rapporto  stesso,  salva diversa indicazione del cliente medesimo.   7.  Alla  costituzione  del  rapporto   continuativo   le   imprese disciplinano l'obbligo del cliente:     a) di indicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le operazioni che, tra quelle  che  soddisfano  i  requisiti  d'importo, siano effettuate per conto di titolari effettivi  diversi  da  quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo;     b)  di  fornire  tutte   le   indicazioni   necessarie   per   la identificazione di tali titolari effettivi.   8. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducano a ritenere che il  cliente  stia  operando  per conto di soggetti diversi da quelli indicati.   9. In presenza di molteplici titolari  effettivi,  gli  adempimenti vanno espletati per ciascuno di essi.     |  
|   |                                 Art. 36 
        Verifica dell'identita' del cliente, del beneficiario,                dell'esecutore e del titolare effettivo 
   1.  La  verifica  dei   dati   del   cliente,   del   beneficiario, dell'esecutore e del titolare effettivo richiede il  riscontro  della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei documenti  e  delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione.   2. Con riferimento al cliente e al beneficiario, se  si  tratta  di persone  fisiche,  nonche'  all'esecutore,   le   imprese   accertano l'autenticita' e la validita' del documento d'identita'  o  di  altro documento   di   riconoscimento   equipollente   acquisito   e,   per l'esecutore,  accertano  altresi'  la  sussistenza  del   potere   di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto  del cliente.   3. Per i soggetti minori di  eta',  i  dati  identificativi  devono essere verificati, in mancanza di un  documento  di  identita'  o  di riconoscimento, attraverso il certificato di  nascita  o  l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica puo' avvenire anche a mezzo di una foto autenticata.  In  tal  ultimo  caso  devono  essere acquisiti gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.   4. Per i soggetti non comunitari,  le  imprese  verificano  i  dati personali attraverso il passaporto,  il  permesso  di  soggiorno,  il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla  Questura,  o  altro documento  da  considerarsi  equivalente  ai  sensi  della  normativa italiana.   5. Qualora dagli accertamenti di cui ai commi 2,  3  e  4  emergano dubbi, incertezze o incongruenze,  le  imprese  effettuano  ulteriori riscontri per verificare i  dati  identificativi  e  le  informazioni acquisiti, inclusa la  consultazione  del  sistema  pubblico  per  la prevenzione del furto di identita' di cui al decreto  legislativo  11 aprile 2011, n. 64.   6. Nel caso in cui il cliente  o  il  beneficiario  siano  soggetti diversi da una persona fisica, le imprese:   a)  effettuano  il  riscontro  dei  dati  identificativi   con   le informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti, acquisite in via autonoma o per il tramite del cliente,  conservando  copia  in formato cartaceo o elettronico;   b) con riferimento  alla  titolarita'  effettiva,  adottano  misure proporzionate al rischio per ricostruirne l'assetto proprietario e di controllo. A tale fine le imprese consultano ogni  fonte  informativa per  individuare  il  titolare   effettivo   sub   2),   inclusa   la consultazione dell'apposita sezione del registro delle imprese.   7. Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro  dei  dati  identificativi del cliente diverso da una persona fisica e  del  titolare  effettivo sub 2) e sub 3):     a)  gli  albi  ed  elenchi  di  soggetti  autorizzati,  gli  atti costitutivi, gli statuti,  i  bilanci  o  documenti  equivalenti,  le comunicazioni rese al  pubblico  in  conformita'  alla  normativa  di settore (inclusi prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);     b) i registri dei titolari effettivi  istituiti  in  altri  paesi comunitari  in  attuazione  degli  articoli  30  e  31  della  quarta direttiva antiriciclaggio;     c)  le  informazioni  provenienti  da   organismi   e   autorita' pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche  di  altri paesi  comunitari,  incluse  quelle  che  possono  essere   acquisite attraverso i siti web.   8. Le imprese, secondo un approccio fondato sul  rischio,  valutano l'estensione e la profondita' dei riscontri da effettuare e accertano comunque il contenuto dei documenti redatti in lingua straniera.   9. La verifica dell'identita' del  cliente,  dell'esecutore  e  del titolare effettivo e' effettuata al  momento  dell'instaurazione  del rapporto   continuativo   ovvero   dell'esecuzione    dell'operazione occasionale.   10. In presenza di un basso  rischio  di  riciclaggio  la  verifica dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del  titolare  effettivo puo' avvenire dopo l'instaurazione del rapporto continuativo, qualora cio' sia necessario per non  interrompere  la  normale  gestione  del rapporto.  In  ogni  caso,  la  procedura  di  verifica  deve  essere completata  al  piu'  presto  e,  comunque,   entro   trenta   giorni dall'instaurazione  del  rapporto.  Decorso  tale  termine,  valutata l'impossibilita' oggettiva di completare la verifica, le  imprese  si astengono dalla prosecuzione del rapporto continuativo e valutano  se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.   11. La verifica  dei  dati  relativi  al  beneficiario  avviene  al momento del pagamento prestazione assicurativa o quando  al  rapporto continuativo vengono applicate misure rafforzate di adeguata verifica connesse  a  fattori  di  piu'   elevato   rischio   riguardanti   il beneficiario o la relazione con il contraente.     |  
|   |                                 Art. 37   Acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla  natura  prevista  del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale 
   1. Le imprese acquisiscono e valutano informazioni  sullo  scopo  e sulla natura prevista del rapporto  continuativo.  La  profondita'  e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio.   2. In ogni caso sono acquisite e valutate le notizie concernenti:     a)   le   finalita'   relative   all'accensione   del    rapporto continuativo, specie se l'assicurato e' diverso dal cliente;     b) la relazioni tra il cliente e l'esecutore;     c) le relazioni tra il cliente e i  beneficiari  o  i  rispettivi titolari effettivi;     d) la relazione tra  il  cliente  e  il  titolare  effettivo  del rapporto;     e) l'attivita' lavorativa ed economica svolta e, in generale,  le relazioni d'affari;     f) la coerenza tra la situazione  economica  o  patrimoniale  del cliente o del titolare effettivo e l'ammontare dei premi versati.   3.  In  caso  di  rischio  elevato,  vengono  acquisite   ulteriori informazioni documentate relative al cliente e al titolare effettivo, tra cui:     a) l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto continuativo;     b)  le  relazioni  d'affari  e  i  rapporti  con  altri  soggetti destinatari delle norme contenute nel decreto antiriciclaggio;     c) la situazione economica e patrimoniale, ivi  inclusi  bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, attestazioni provenienti dal  datore di lavoro, da intermediari bancari e finanziari o da altri soggetti;     d)  la  situazione  lavorativa,  economica  e   patrimoniale   di familiari e conviventi.   4.  Le  informazioni  possono  essere  acquisite  desumendole   dal rapporto continuativo ovvero richiedendole  al  cliente.  Le  imprese verificano la coerenza dei dati  e  delle  informazioni  fornite  dal cliente con le informazioni da loro  acquisite  autonomamente,  anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonche'  in occasione dell'instaurazione di ulteriori rapporti.   5. Le informazioni sullo scopo  e  sulla  natura  delle  operazioni occasionali vengono richieste e  valutate  quando  vengono  rilevati, secondo un approccio fondato sul rischio, elementi che configurano un elevato rischio di riciclaggio.     |  
|   |                                 Art. 38 
        Controllo costante nel corso del rapporto continuativo 
   1. Nel corso del rapporto continuativo viene  svolto  un  controllo costante per mantenere aggiornato il profilo di rischio del cliente e per individuare  elementi  di  incongruenza  che  possono  costituire anomalie rilevanti, al fine di adottare misure rafforzate di adeguata verifica,  di  astenersi  dall'esecuzione   dell'operazione   o   dal consentire modifiche contrattuali oppure di valutare la  segnalazione di operazioni sospette.   2. Il controllo costante e'  esercitato  attraverso  l'esame  della complessiva operativita' del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere che alle operazioni  specifiche  eventualmente disposte, nonche' mediante l'acquisizione di ulteriori informazioni o l'aggiornamento delle notizie gia' possedute al  fine  di  verificare l'identita' del cliente, del beneficiario e dei  rispettivi  titolari effettivi e di accertare e valutare la natura e lo scopo del rapporto continuativo o dell'operazione.   3. Le imprese stabiliscono, in ragione del profilo di  rischio,  il momento temporale e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e  delle informazioni acquisite e delle relative verifiche, anche  avvalendosi di procedure automatiche che segnalino:     a)  la  scadenza  di   documenti,   certificazioni,   poteri   di rappresentanza, rapporti di mandato;     b) l'acquisizione di specifiche qualita', ivi compresa quella  di persona politicamente esposta;     c) l'inclusione in liste o elenchi, tra cui quelli  previsti  dai regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali adottati  ai  sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.   4. L'aggiornamento  va  comunque  effettuato  quando  risulti  alle imprese che non sono  piu'  attuali  le  informazioni  rilevanti  per l'adeguata verifica precedentemente acquisite.   5.  I  risultati  del  controllo  comportano,   a   seconda   delle circostanze, l'aggiornamento  di  dati,  informazioni  e  profili  di rischio, l'effettuazione di  piu'  ampie  e  approfondite  verifiche, l'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di  operazioni  sospette,  al  congelamento  dei  fondi, all'astensione  dall'effettuazione  dell'operazione  o  al  porre  in essere le ulteriori limitazioni previste dall'art. 42, comma 2.     |  
|   |                                 Art. 39 
                        Operativita' a distanza 
   1. Per operativita' a distanza si intende quella svolta dal cliente o dal beneficiario,  anche  attraverso  i  sistemi  di  comunicazione telefonica o informatica, senza la presenza fisica di  questi  ultimi presso le imprese o gli intermediari assicurativi o gli  intermediari assicurativi stabiliti senza succursale; nel caso in cui il cliente o il beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica, essi si considerano presenti quando lo sia l'esecutore.   2.  Le  imprese  presidiano  il  rischio  che   venga   compromessa l'attendibilita' dei dati raccolti in assenza di contatto diretto con il cliente, il beneficiario o con gli esecutori, anche tramite  frodi connesse al furto di identita' elettronica; a tal fine:     a) riscontrano i dati identificativi del cliente  attraverso  una copia del documento di identita', ottenuta tramite fax, posta,  anche elettronica, o con modalita' analoghe;     b) svolgono ulteriori verifiche dei  dati  acquisiti  secondo  le modalita' ritenute piu' idonee in relazione  al  profilo  di  rischio associato al cliente.   3.  Se  l'impresa  non  e'  in  grado  di  ottenere  i  dati  e  le informazioni indicate non da'  corso  all'operazione,  non  avvia  il rapporto  continuativo  ovvero  pone  in  essere  le  limitazioni  al rapporto gia' in essere previste dall'art. 42, comma 2  e  valuta  se inviare una segnalazione di operazione sospetta.   4. L'impresa tiene la stessa condotta anche  quando  non  riesce  a verificare l'attendibilita' degli stessi dati  o  ad  avere  certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni  trasmesse  ovvero  se  dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate  emerge  la  falsita'  o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza.   5. L'impresa puo' identificare il cliente  o  il  beneficiario,  in caso di persone fisiche, anche da remoto tramite  strumenti  digitali di registrazione audio/video, purche' sia utilizzato un  sistema  che garantisca  la  cifratura  del  canale  di   comunicazione   mediante l'adozione  di  meccanismi   standard,   applicativi   e   protocolli aggiornati alla versione piu' recente.   6.  Il  personale  addetto  effettua  la  video-identificazione  da remoto, a condizione che:     a) le immagini video siano  a  colori  e  consentano  una  chiara visualizzazione  dell'interlocutore,  in  termini   di   luminosita', nitidezza, contrasto, fluidita' delle immagini;     b) l'audio  sia  chiaramente  udibile,  privo  di  distorsioni  o disturbi;     c) la sessione audio/video, che ha ad oggetto le immagini video e l'audio del cliente e  dell'operatore,  sia  effettuata  in  ambienti privi di elementi di disturbo.   7. Nel corso  della  video-identificazione  il  personale  richiede l'esibizione  di  un  valido  documento  d'identita',  di  cui  viene acquisita copia non modificabile in formato elettronico.   8. Il personale incaricato si astiene dall'avviare il  processo  di identificazione o lo sospende nel caso in cui la qualita'  dell'audio o del video, inclusa quella  riferita  al  documento  esibito,  siano scarse o non adeguate a consentire l'identificazione  del  cliente  o del beneficiario.   9. L'impresa  definisce  una  procedura  scritta  per  condurre  la sessione audio/video, prevedendo:     a) l'acquisizione del consenso alla videoregistrazione e alla sua conservazione e dell'esplicita volonta' del cliente di instaurare  il rapporto continuativo;     b) la conferma della data e  dell'ora  della  registrazione,  del numero di telefonia mobile e dell'indirizzo di posta elettronica, dei dati  identificativi  e  degli  altri   dati   inseriti   in   moduli antecedentemente compilati in forma elettronica da parte del cliente;     c)  la  dichiarazione  da  parte  del  personale  delle   proprie generalita';     d) l'inquadratura del messaggio inoltrato dall'impresa al  numero di telefonia mobile dichiarato, del fronte e del retro del  documento di riconoscimento e del codice fiscale esibiti;     e) la conferma dell'indirizzo  di  posta  elettronica  dichiarato tramite  accesso  all'indirizzo  appositamente  predisposto  per   la verifica.   10. Le imprese conservano i dati di  registrazione  memorizzati  in file  audio-video,  immagini  e  metadati  strutturati   in   formato elettronico con modalita' conformi  alle  previsioni  in  materia  di conservazione di dati, documenti e informazioni, previsti dal decreto antiriciclaggio.     |  
|   |                                 Art. 40 
                Obblighi di conservazione di documenti 
   1. Le imprese  conservano,  di  norma  in  formato  elettronico,  i documenti  acquisiti   nell'effettuazione   dell'adeguata   verifica, incluse  le  scritture  e  le  registrazioni  delle  operazioni,   in originale ovvero in copia avente efficacia probatoria ai sensi  della normativa vigente.   2. I documenti  sono  conservati  per  un  periodo  di  dieci  anni decorrenti  dalla  data  di  esecuzione  dell'operazione  occasionale ovvero di chiusura del rapporto continuativo.   3. I documenti devono essere prontamente disponibili, di  norma  in formato elettronico, su richiesta delle Autorita'.   4. Le imprese possono esternalizzare l'attivita'  di  conservazione di documenti, dati e informazioni presso un'unica societa' del gruppo ovvero presso terzi, purche' l'impresa assicuri che:     a) le imprese abbiano accesso immediato e diretto al  sistema  di conservazione;     b) le Autorita' abbiano accesso completo e tempestivo a  tutti  i dati e le informazioni  acquisiti  sino  alla  scadenza  del  termine decennale di conservazione.   5. Nell'accordo di esternalizzazione la societa' del  gruppo  o  il soggetto terzo assicurano che non sussistano ostacoli -  logistici  o giuridici  circa  la  riservatezza  -  che  compromettano  la  pronta disponibilita' dei documenti, dati e informazioni  conservati  e  che non sia necessario, in caso di  conservazione  all'estero,  ricorrere alle procedure di assistenza giudiziaria per la trasmissione dei dati e delle informazioni e degli originali  dei  documenti  conservati  a fronte di qualsiasi richiesta dell'impresa e delle Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 41 
                 Obblighi e modalita' di conservazione                     dei dati e delle informazioni 
   1. Le imprese garantiscono che  gli  archivi  informatizzati  e  le procedure adottati per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti soddisfino le specifiche  previsioni contenute negli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio  nonche' nelle disposizioni sulla conservazione  di  dati  e  informazioni  in archivi informatizzati.   2. Le imprese rispettano le disposizioni  sul  sistema  di  governo societario anche in relazione ai dati e alle informazioni di  cui  al comma 1 del presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 42 
                         Obbligo di astensione 
   1. Quando le imprese non sono in grado di rispettare  gli  obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 34, 35,  36 e 37, si astengono dall'instaurare il  rapporto  continuativo  ovvero dall'eseguire l'operazione.   2. Nel caso  l'impossibilita'  riguardi  rapporti  continuativi  in essere,   le   imprese   si   astengono   dall'effettuare   modifiche contrattuali,   dall'accettare   i    versamenti    aggiuntivi    non contrattualmente  obbligatori   nonche'   dal   dare   seguito   alla designazione di nuovi beneficiari.   3. In ogni caso, le imprese valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta e, in caso  di  liquidazione  della  prestazione, anche se richiederne la sospensione alla UIF.     |  
|   |                                 Art. 43 
                           Principi generali 
   1. In presenza di un  basso  rischio  di  riciclaggio,  le  imprese possono ottemperare agli obblighi  di  adeguata  verifica  applicando misure semplificate per ridurre l'estensione  e  la  frequenza  degli adempimenti previsti nella Sezione II del presente Capo.   2. Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di  adeguata verifica, le imprese tengono in considerazione gli  indici  di  basso rischio previsti dall'art. 23, comma  2,  lettere  a),  b),  c),  del decreto antiriciclaggio nonche' gli ulteriori fattori individuati con le disposizioni sui fattori di rischio.   3.  Le  imprese  indicano  le  specifiche  misure  semplificate  di adeguata verifica da assumere in relazione alle diverse tipologie  di clienti o prodotti nel documento di cui all'art. 11, comma 1, lettera c).   4. Le imprese non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica laddove  sussistano  dubbi,  incertezze  o  incongruenze  in relazione ai dati identificativi e  alle  informazioni  acquisite  in sede di identificazione del cliente,  del  beneficiario  nonche'  dei rispettivi esecutori o titolari effettivi.     |  
|   |                                 Art. 44 
                        Modalita' di esecuzione 
   1. Le misure semplificate di adeguata verifica  consistono  in  una riduzione  dell'estensione  o  della  frequenza   degli   adempimenti attraverso:     a) una modulazione dei tempi di  esecuzione  delle  attivita'  di identificazione del contraente o del titolare effettivo,  incluso  il rinvio, fino a un massimo di trenta giorni,  dell'acquisizione  della copia del documento;     b) una riduzione della quantita' delle  informazioni  documentate da raccogliere,  incluse  la  verifica  dell'identita'  del  titolare effettivo  sub  2)  attraverso  una  dichiarazione  sottoscritta  dal cliente oppure l'individuazione tramite  presunzioni  dello  scopo  e della natura  del  rapporto  continuativo  laddove  il  contratto  di assicurazione  sia  univocamente  destinato  alla  copertura  di  uno specifico rischio;     c) una riduzione  della  frequenza  dell'aggiornamento  dei  dati raccolti  ai  fini  dell'adeguata  verifica,  prevedendo  che   venga effettuato  solo  al  ricorrere  di  eventi  che  possano  modificare l'attribuzione del profilo di rischio, quali l'apertura di  un  nuovo rapporto continuativo o il superamento di una determinata  soglia  di operazione, fermo restando l'obbligo di monitorare  le  scadenze  dei documenti identificativi e provvedere ai relativi aggiornamenti;     d) una riduzione della frequenza e della profondita'  di  analisi funzionali al monitoraggio del  rapporto,  anche  prevedendo  che  il controllo costante delle operazioni avvenga  al  superamento  di  una soglia predefinita in coerenza con lo scopo e la natura del rapporto.   2.  Le  imprese  verificano  il  permanere  dei   presupposti   per l'applicazione delle misure semplificate, con modalita'  e  frequenza stabilite secondo l'approccio fondato sul rischio.     |  
|   |                                 Art. 45 
                     Astensione dall'applicazione                     della procedura semplificata 
   1. Le imprese non applicano misure semplificate e si attengono alle misure ordinarie o rafforzate di adeguata verifica, nei casi in cui:     a) vengano meno le condizioni  per  l'applicazione  delle  misure semplificate, in base agli indici di  rischio  previsti  dal  decreto antiriciclaggio e dalle disposizioni sui fattori di rischio;     b) il  controllo  costante  sulla  complessiva  operativita'  del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducano a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;     c) vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di  finanziamento del terrorismo.     |  
|   |                                 Art. 46 
                           Principi generali 
   1. Le imprese applicano  misure  rafforzate  di  adeguata  verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio  di  riciclaggio, risultante da specifiche previsioni  normative  ovvero  dall'autonoma valutazione dell'impresa condotta sulla base dei criteri  di  cui  al Capo III, Sezione I del presente regolamento.   2. Si considerano sempre a rischio elevato:     a) i clienti e beneficiari  residenti  in  Paesi  terzi  ad  alto rischio;     b) i  rapporti  continuativi  e  le  operazioni  occasionali  con clienti, beneficiari e relativi titolari effettivi che  rivestono  la qualifica di persone politicamente esposte;     c)  i  clienti  per  i  quali  sia  stata  inviata  alla  UIF  la segnalazione  di  operazione  sospetta,  fino  a   quando   l'impresa acquisisca informazioni idonee a ridurre il rischio di riciclaggio;     d) i clienti che compiono operazioni  caratterizzate  da  importi insolitamente elevati ovvero per le quali sussistono dubbi  circa  la finalita' cui le medesime sono, in concreto, preordinate.   3. Ai fini della valutazione di elevato rischio di  riciclaggio  le imprese tengono in considerazione almeno i fattori di elevato rischio previsti dall'art. 24, comma 2, lettere a),  b)  e  c),  del  decreto antiriciclaggio, nonche' gli ulteriori  fattori  individuati  con  le disposizioni sui fattori di rischio.   4. Costituiscono fattori di rischio elevato concernenti il cliente, il beneficiario e i rispettivi titolari effettivi:     a) gli indici reputazionali  negativi  -  anche  con  riguardo  a soggetti  notoriamente  legati  al  cliente,  al  beneficiario  e  ai rispettivi titolari effettivi - desumibili da precedenti segnalazioni alla UIF o dalla sussistenza  di  procedimenti  penali  o  per  danno erariale, per responsabilita' amministrativa  ai  sensi  del  decreto legislativo 8  giugno  2001  n.  231,  per  irrogazione  di  sanzioni amministrative   a   seguito   di    violazione    di    disposizioni antiriciclaggio, quando tale informazione sia notoria o comunque nota all'impresa  e  non  coperta  da  obblighi  di  segretezza   che   ne impediscano l'utilizzazione da parte dell'impresa stessa;     b) le cariche pubbliche ricoperte in ambiti non ricompresi  nella nozione di persona politicamente esposta, per i  quali  sussiste  una rilevante  esposizione  al  rischio  di   corruzione,   inclusi   gli amministratori locali, i soggetti con ruoli apicali  nelle  pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;     c) le strutture che il cliente, il beneficiario  o  i  rispettivi titolari effettivi possono utilizzare come veicoli di  interposizione patrimoniale,  tra  cui  trust,  societa'  fiduciarie,  fondazioni  e ulteriori soggetti che possono essere strutturati in maniera tale  da beneficiare dell'anonimato;     d) residenza o sede in aree geografiche a rischio elevato.   5. Costituiscono fattori di rischio elevato concernenti i  rapporti continuativi e le operazioni:     a) la maggiore possibilita' di  utilizzare  alcune  tipologie  di contratti di assicurazione o operazioni per reimpiegare  direttamente i proventi generati da reati - che sono il presupposto di  quello  di riciclaggio - commessi da parte dello stesso cliente o  in  cui  egli abbia concorso, anche alla  luce  dell'attivita'  e  degli  interessi economici del cliente;     b) l'operativita' a distanza, realizzata attraverso i sistemi  di comunicazione telefonica o informatica  in  assenza  di  un  contatto diretto  sia  con  il  cliente  che  con  i  soggetti   eventualmente incaricati dal medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio;     c) la designazione di uno o piu' beneficiari che non sono  legati al cliente o  al  titolare  effettivo  da  legami  di  parentela,  di affinita', di coniugio, di convivenza di fatto o  di  unione  civile, oppure  quando  i  legami  dichiarati  non  sono  coerenti   con   le circostanze di cui l'impresa e' comunque a conoscenza ovvero, in caso di clienti diversi da persona fisica, non sono idonei a giustificarne la designazione;     d) le modifiche di  beneficiari  specificamente  individuati,  se frequenti o prossime alla scadenza del  contratto  di  assicurazione, ovvero il rifiuto del  beneficiario  di  indicare  se  le  coordinate bancarie (IBAN) comunicate siano riferite a un conto a se'  intestato ovvero cointestato e di fornire, in tale  ultimo  caso,  informazioni sui cointestatari;     e)  l'incoerenza  tra  le  informazioni  di  cui  l'intermediario assicurativo dispone autonomamente e  quelle  che  il  cliente  o  il beneficiario hanno  fornito  -  tramite  lo  stesso  intermediario  - all'impresa, anche se diversa da quella per la quale  l'intermediario assicurativo svolge l'attivita' di distribuzione;     f) il pagamento dei premi con  risorse  provenienti  dall'estero, specie se con modalita' o mezzi di  pagamento  inusuali,  nonche'  la liquidazione della prestazione su conti detenuti  presso  istituzioni bancarie o finanziarie di paesi  esteri,  se  diversi  da  quelli  di residenza o domicilio del beneficiario;     g) i premi di  cospicuo  ammontare,  se  incoerenti  rispetto  al profilo economico  o  patrimoniale  del  cliente  ovvero  relativi  a contratti di assicurazione con elevato  grado  di  personalizzazione, offerti a clienti dotati di patrimoni di rilevante ammontare, inclusi i contratti le cui prestazioni sono  collegate  al  valore  di  fondi interni nei quali vengono investiti  i  premi  versati  da  un  unico contraente;     h) l'elevata frequenza di versamenti di  premi  aggiuntivi  o  di riscatti parziali o la breve durata del rapporto continuativo, specie nei casi in cui la natura o lo scopo del  rapporto  continuativo  non siano coerenti con le esigenze economico-finanziarie documentate  dal cliente;     i)  i  comportamenti  dissimulatori  tenuti  in   occasione   del compimento  dell'operazione   o   dell'instaurazione   del   rapporto continuativo, inclusa  la  reticenza  del  cliente  o  dell'eventuale esecutore   nel   fornire   le   informazioni    richieste,    ovvero l'incompletezza o l'erroneita' delle informazioni fornite.   6. Costituiscono fattori  di  rischio  elevato  concernenti  l'area geografica d'interesse:     a) i paesi terzi che sono ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio da fonti autorevoli e  indipendenti,  tra cui l'elenco - pubblicato dal GAFI - dei Paesi a  rischio  elevato  e non collaborativi, i  rapporti  di  valutazione  reciproca  elaborati dallo stesso GAFI o da  organismi  internazionali  analoghi  (inclusi MoneyVal  e  altri  organismi  regionali  simil-GAFI),  le  relazioni pubblicate  dal  Fondo  monetario  internazionale   nell'ambito   del programma di valutazione del settore  finanziario  (Financial  Sector Assessment  Programme,  FSAP  ),  le  informazioni  desumibili  dalle motivazioni dei provvedimenti, anche sanzionatori,  pubblicati  dalle autorita' di Vigilanza;     b) i paesi e le aree geografiche, che sono  valutati  ad  elevato livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose da fonti autorevoli e indipendenti, tra cui le analisi nazionali  del rischio (National Risk Assessment, NRA ), le relazioni pubblicate  da autorita' investigative e giudiziarie, i rapporti adottati  dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonche'  i  rapporti  mondiali  sulla  droga  (World  Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;     c) i  paesi  soggetti  a  sanzioni,  embargo  o  misure  analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali, inclusi i paesi nei cui confronti sono stati adottati i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate  ai  sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109  in attuazione di risoluzioni del Consiglio di  sicurezza  delle  Nazioni Unite, per il  contrasto  del  finanziamento  del  terrorismo  e  del finanziamento  dei  programmi  di  proliferazione   delle   armi   di distruzione di massa  e  in  relazione  all'attivita'  di  paesi  che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;     d) i paesi e le aree  geografiche  che  finanziano  o  sostengono attivita'  terroristiche   o   nei   quali   operano   organizzazioni terroristiche, individuati sulla base  dei  rapporti  in  materia  di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre  organizzazioni  e  agenzie internazionali, tra cui Europol;     e) i paesi valutati carenti sotto il  profilo  della  conformita' agli standard  internazionali  sulla  trasparenza  e  lo  scambio  di informazioni a fini fiscali da fonti autorevoli e  indipendenti,  tra cui i rapporti adottati dall'OCSE  sulla  trasparenza  fiscale  e  lo scambio d'informazioni, le valutazioni sull'impegno del  paese  nello scambio  automatico  delle  informazioni  finanziarie  per  finalita' fiscali ai sensi del Common Reporting Standard,  i  rating  assegnati alle raccomandazioni nn. 9,  24  e  25  e  ai  «Risultati  immediati» (Immediate Outcomes) nn. 2 e 5 nei rapporti di valutazione  reciproca del GAFI.   7. Nel documento di cui all'art.  11,  comma  1,  lettera  c),  del presente  regolamento  le  imprese   stabiliscono   l'importanza   da attribuire ai singoli fattori di rischio  e  indicano  le  specifiche misure rafforzate di adeguata verifica da assumere in relazione  alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato.   8. Se  le  imprese  non  sono  in  grado  di  applicare  le  misure rafforzate di adeguata verifica previste dalle presenti  disposizioni e  dalle  disposizioni  sui  fattori  di  rischio,  non  danno  corso all'operazione, non avviano il rapporto continuativo  ovvero  pongono in essere le limitazioni di cui all'art. 42,  comma  2  del  presente regolamento per i rapporti gia' in essere, valutano  se  inviare  una segnalazione di operazione sospetta  e  se  richiedere  alla  UIF  la sospensione della liquidazione della prestazione.     |  
|   |                                 Art. 47 
                Misure rafforzate di adeguata verifica 
   1. Le  misure  rafforzate  di  adeguata  verifica  sono  costituite dall'acquisizione di maggiori informazioni documentate  sul  cliente, sul beneficiario e sugli eventuali rispettivi titolari effettivi;  da una piu' approfondita valutazione della  natura  e  dello  scopo  del rapporto; dall'intensificazione della frequenza delle verifiche e  da una  maggiore  profondita'  delle  analisi   effettuate   nell'ambito dell'attivita' di controllo costante del rapporto continuativo.   2. Le misure possono consistere in:     a) maggiore quantita' di informazioni documentate per  verificare l'identita' del cliente, del beneficiario e del  titolare  effettivo, l'assetto proprietario e di controllo del cliente, la reputazione del cliente,  del  beneficiario  e   del   titolare   effettivo,   ovvero informazioni  pregiudizievoli  sugli  stessi,  acquisite   da   fonti pubblicamente  accessibili;  rilevano,  tra   l'altro,   informazioni relative a familiari e a coloro con i quali  il  cliente  intrattiene stretti rapporti d'affari, nonche' ad attivita' esercitate, anche  in passato, dal cliente, dal beneficiario e dal titolare effettivo;     b) maggiori  informazioni  documentate  su  natura  e  scopo  del rapporto continuativo, incluse quelle sulla destinazione  dei  fondi, sulla natura dell'attivita' svolta dal cliente,  dal  beneficiario  e dai rispettivi titolari effettivi, nonche' sulle ragioni per  cui  il cliente  chiede  di  stipulare  un  contratto  di  assicurazione  non adeguato alle sue esigenze assicurative, valutate ai sensi  dell'art. 121-septies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione;     c) maggiori informazioni documentate sulla provenienza dei fondi, incluse  quelle  sui  soggetti  titolari  o  contitolari  del   conto utilizzato, quelle sulla verifica  dell'origine  del  reddito  o  del patrimonio  tramite  bilanci,  dichiarazioni  IVA  e   dei   redditi, documenti e attestazioni provenienti dal datore di lavoro o da  altri intermediari bancari e finanziari, specie  se  il  cliente  opera  in settori  economici  ad  alto  rischio,  quali  giochi  e   scommesse, smaltimento dei rifiuti, edilizia, sanita', industria bellica  ovvero se vengono offerti servizi  assicurativi  con  un  elevato  grado  di personalizzazione  a  una  clientela  dotata  di  un  patrimonio   di rilevante ammontare;     d) piu' intensa frequenza negli aggiornamenti delle  informazioni acquisite;     e)  richiesta  dell'autorizzazione  di  un  alto  dirigente   per l'instaurazione del rapporto, l'esecuzione dell'operazione o  per  le misure da porre in essere nel caso di rapporto preesistente.     |  
|   |                                 Art. 48 
                    Clienti o beneficiari residenti                    in Paesi terzi ad alto rischio 
   1. Le imprese esercitano un controllo costante per  individuare  il momento in cui divenga ad alto rischio un Paese  terzo  in  cui  sono residenti o hanno sede il cliente, il  beneficiario  o  i  rispettivi titolari effettivi, ai fini del rispetto dell'obbligo  di  astensione in relazione a rapporti continuativi o operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, societa' fiduciarie, trust o  societa' anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nel Paese terzo in questione.     |  
|   |                                 Art. 49 
                     Persone politicamente esposte 
   1. La qualifica di persona politicamente esposta assume rilievo per il  cliente,  per  il  beneficiario  e  per  i  rispettivi   titolari effettivi.   2. Le  imprese  definiscono  le  procedure  per  verificare  se  il cliente, il beneficiario o i rispettivi titolari effettivi  rientrino nella definizione di persona politicamente esposta. A  tal  fine,  le imprese si  avvalgono  delle  pertinenti  informazioni  ottenute  dal cliente e, al momento della liquidazione, dal  beneficiario,  nonche' di quelle acquisite tramite ulteriori fonti  attendibili,  inclusi  i siti Internet ufficiali delle  autorita'  italiane  o  dei  Paesi  di provenienza delle persone politicamente esposte ovvero basi  dati  di natura   commerciale.   Le   imprese   commisurano   l'intensita'   e l'estensione delle verifiche al grado di rischio associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti.   3. Nell'ambito dell'attivita' di  controllo  costante,  le  imprese verificano l'eventuale acquisizione o le successive variazioni  dello status di persona politicamente esposta del cliente, del beneficiario o dei rispettivi titolari effettivi. Le imprese utilizzano in maniera integrata,  oltre  alle   fonti   informative   esterne,   tutte   le informazioni comunque disponibili all'interno  dell'impresa  e  delle altre societa' del gruppo, al fine di  tenere  conto  del  piu'  alto rischio di riciclaggio cui  le  persone  politicamente  esposte  sono esposte per potenziali fenomeni di corruzione.   4. Qualora il cliente, il  beneficiario  o  i  rispettivi  titolari effettivi  rientrino  nella  definizione  di  persona   politicamente esposta, l'amministratore delegato o il direttore generale  -  ovvero altri soggetti appartenenti all'alta direzione che  vengono  delegati da questi ultimi o che svolgono funzioni  equivalenti  -  autorizzano l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo, anche in caso di designazione di nuovi beneficiari ovvero di versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, allo scopo  di  valutare  il  grado  di efficacia  dei  presidi  aziendali.  I  soggetti  cui  e'   demandata l'autorizzazione all'instaurazione dei rapporti  decidono  in  merito all'eventuale   successiva   perdita   dello   status   di    persona politicamente esposta  e  alla  conseguente  applicazione  di  misure ordinarie di adeguata verifica.   5. Le imprese, in presenza di un  elevato  rischio,  continuano  ad applicare misure rafforzate di adeguata  verifica  -  definendone  la durata - nei confronti di soggetti originariamente  individuati  come persone politicamente esposte, che abbiano cessato  di  rivestire  le relative cariche pubbliche da oltre un anno.   6. Nel caso di  operazioni  o  rapporti  continuativi  con  persone politicamente  esposte  le  imprese  adottano   misure   adeguate   e acquisiscono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine dei fondi impiegati  nel  rapporto  o  nell'operazione.  A  tal  fine acquisiscono un'attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente  disponibili  e/o  in  base  ad attestazioni rilasciate da soggetti di cui all'art. 3, comma  2,  del decreto  antiriciclaggio.  Si  applica   l'art.   42   del   presente regolamento nei casi in cui il  cliente  non  rilasci  la  necessaria autorizzazione o non fornisca  l'attestazione  richiesta.  L'ampiezza delle misure adottate dipende dal grado  di  rischio  associato  alla persona politicamente esposta.   7.  Le  imprese  svolgono  un  controllo  costante  rafforzato  sui rapporti  continuativi  riconducibili  alle   persone   politicamente esposte. A tal fine, adottano procedure volte a  rilevare  operazioni anomale e a riesaminare regolarmente  le  informazioni  raccolte  per garantire la tempestiva acquisizione di informazioni suscettibili  di incidere sulla valutazione del rischio.     |  
|   |                                 Art. 50 
                         Operativita' anomala 
   1. Le imprese adottano procedure per rilevare operazioni  e  schemi operativi anomali, da valutare tenendo  conto  dell'insufficienza  di informazioni sulla loro  finalita'  nonche'  di  eventuali  dubbi  in merito  alla  veridicita'  delle   stesse.   Possono   rientrare   in quest'ambito:     a) operazioni di importo piu' elevato rispetto  a  quanto  atteso dall'impresa sulla base della  propria  conoscenza  della  situazione economica o patrimoniale del cliente  e  della  natura  e  scopo  del rapporto continuativo;     b) operativita' inattesa  o  particolarmente  complessa  rispetto all'ordinaria attivita' del cliente o agli schemi associati a clienti e prodotti analoghi.   2. Le  misure  rafforzate  di  adeguata  verifica  della  clientela adottate dalle imprese  devono  consentire  di  valutare  l'eventuale natura sospetta delle operazioni e consistono almeno:     a) nell'adozione  di  approfondite  analisi  per  determinare  la coerenza con il profilo economico o patrimoniale del cliente, inclusa l'acquisizione di ulteriori informazioni documentate sull'origine dei fondi e sull'attivita' dello stesso;     b)  nel  piu'   frequente   controllo   costante   del   rapporto continuativo e delle ulteriori operazioni.     |  
|   |                                 Art. 51 
                       Ambito e responsabilita' 
   1. Le imprese possono avvalersi di soggetti terzi per assolvere gli obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela,  ferma  la  piena responsabilita' in capo all'impresa tenuta  all'osservanza  di  detti obblighi.   2. Le imprese  possono  avvalersi  dei  terzi  per  tutte  le  fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo  costante  di  cui all'art. 38 del presente regolamento.   3. La presente Sezione non si applica, ai sensi  dell'art.  30  del decreto antiriciclaggio, ai rapporti di esternalizzazione nel  quadro dei quali i fornitori dei servizi  esternalizzati  sono  considerati, sulla base dei rispettivi contratti, parte integrante dell'impresa  e quindi equiparati, ai fini delle presenti disposizioni, al  personale di quest'ultima.     |  
|   |                                 Art. 52 
             Soggetti autorizzati ad eseguire gli obblighi                 di adeguata verifica della clientela 
   1. Ai fini del presente regolamento, rientrano tra i soggetti terzi che  possono  effettuare  tutte  le  fasi  consentite   dell'adeguata verifica,  ad  eccezione  del   controllo   costante   del   rapporto continuativo e delle ulteriori operazioni disposte dal cliente:     a)  soggetti  di  cui  all'art.   3,   comma   2,   del   decreto antiriciclaggio, nonche' le loro succursali insediate in altri  Paesi comunitari o Paesi terzi che soddisfano i requisiti di  cui  all'art. 26, comma 2, lettera d) del decreto antiriciclaggio;     b) intermediari bancari e finanziari comunitari;     c)  intermediari  bancari  e  finanziari  aventi  sede  legale  e amministrativa in Paesi terzi  che  soddisfano  i  requisiti  di  cui all'art. 26, comma 2, lettera d) del decreto antiriciclaggio.   2. Gli obblighi di adeguata verifica non possono essere  demandati, in alcun caso, a soggetti che non hanno insediamenti fisici in  alcun Paese.     |  
|   |                                 Art. 53 
          Contenuto e modalita' di esecuzione degli obblighi 
   1. Gli obblighi di adeguata  verifica  si  considerano  soddisfatti attraverso un'idonea attestazione  rilasciata  dal  terzo  che  abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla  costituzione di un rapporto continuativo o all'esecuzione di un'operazione.   2. L'attestazione deve essere riconducibile  al  terzo  attestante, attraverso accorgimenti idonei e  deve  essere  trasmessa  dal  terzo attestante e non dal cliente.  L'attestazione  puo'  essere  resa  in forma cartacea o informatica, in via autonoma ovvero  in  connessione con specifiche operazioni.   3. Al fine di standardizzare  il  processo  di  acquisizione  delle informazioni, le imprese  responsabili  predispongono  modulistica  o tracciati informativi specifici per il rilascio delle attestazioni.   4.  L'attestazione  deve  espressamente  confermare   il   corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte  dell'attestante, in  relazione  alle  varie   attivita'   effettuate.   Il   contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica  cui  essa  e'  diretta.  Sulla  base  di   tale   criterio, l'attestazione deve contenere:     a) i dati  identificativi  del  cliente,  del  beneficiario,  dei rispettivi   titolari   effettivi   e    dell'esecutore    ai    fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;     b) l'indicazione  delle  tipologie  delle  fonti  utilizzate  per l'accertamento e per la verifica dell'identita';     c) le informazioni  sulla  natura  e  sullo  scopo  del  rapporto continuativo da costituire e dell'operazione occasionale da  eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo; non e' sufficiente una generica dichiarazione attestante che il  rapporto  continuativo  non persegue finalita' illecite ovvero che i mezzi finanziari  utilizzati non hanno origine illecita.   5. L'impresa che si avvale di terzi per l'esecuzione  dell'adeguata verifica si assicura che questi ultimi siano in grado di  trasmettere tempestivamente copia dei documenti, dei dati  e  delle  informazioni acquisiti, quando l'impresa ne faccia richiesta.     |  
|   |                                 Art. 54 
             Obblighi dell'impresa che si avvale del terzo 
   1. L'impresa responsabile  dell'adeguata  verifica  valuta  se  gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi  siano idonei  e  sufficienti  ai  fini  dell'assolvimento  degli   obblighi previsti dalla legge.   2. Se la verifica di cui al comma 1 da' esito negativo,  a  seconda dei casi e delle circostanze, l'impresa responsabile:     a) informa il terzo che ha rilasciato  l'attestazione  in  merito alle  eventuali  irregolarita'  o  incongruenze   riscontrate   nella documentazione ricevuta;     b) apporta le necessarie rettifiche o integrazioni;     c) adempie in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;     d)  si  astiene  dall'instaurare  il  rapporto   continuativo   o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una  segnalazione alla UIF qualora ricorrano i  presupposti  di  cui  all'art.  35  del decreto antiriciclaggio.   3.  Nell'ambito  delle  modalita'  di  raccolta  e  scambio   delle informazioni con i soggetti terzi, l'impresa responsabile:     a) definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai soggetti terzi;     b)  individua  i  dati  e  le  informazioni  che  debbono  essere trasmessi dai terzi, nonche' le modalita' e i tempi di trasmissione;     c) predispone strumenti, in formato cartaceo o  elettronico,  per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;     d)  verifica,  nei  limiti  della  diligenza  professionale,   la veridicita' dei documenti ricevuti e la correttezza e  attendibilita' delle informazioni desunte dagli stessi;     e) acquisisce, ove  necessario,  informazioni  supplementari  dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.     |  
|   |                                 Art. 55 
             Obblighi di adeguata verifica della clientela 
   1. Gli intermediari assicurativi, in conformita' ed in  adempimento di quanto previsto dagli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57 del  presente regolamento:     a)  identificano  il  cliente,  il  beneficiario,  i   rispettivi titolari effettivi e l'esecutore;     b) verificano l'identita'  del  cliente,  del  beneficiario,  dei rispettivi titolari effettivi  e  dell'esecutore,  nei  casi  in  cui l'impresa abbia attribuito agli stessi anche lo svolgimento di talune fasi del processo di liquidazione della prestazione assicurativa;     c)  acquisiscono  tutte  le  informazioni  e  la   documentazione richieste  dall'impresa  ai  fini  della  valutazione   del   rischio associato al cliente;     d)  conservano  in  formato  cartaceo  o  elettronico  copia  del documento d'identita' e dell'ulteriore documentazione  acquisita  per l'adempimento degli obblighi  di  adeguata  verifica  effettuata  nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a);     e) mettono immediatamente a disposizione delle imprese documenti, dati e informazioni acquisiti per  l'adempimento  degli  obblighi  di adeguata verifica della clientela;     f) svolgono un controllo costante sul comportamento tenuto  -  in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, o  dell'instaurazione  di  rapporti  continuativi  -  da ciascun soggetto, incluso il beneficiario, nei  confronti  del  quale svolgono attivita' di distribuzione, inclusi i casi in cui       i. vengano distribuiti piu' contratti assicurativi,  anche  per conto  di  imprese  diverse  non  appartenenti  al  medesimo  gruppo, indipendentemente dalla circostanza che le stesse imprese  vendano  i prodotti intermediati in regime di  liberta'  di  stabilimento  o  di libera prestazione di servizi;       ii.  l'intermediario  assicurativo  non  svolga  attivita'   di distribuzione per conto dell'impresa che liquida  la  prestazione  al beneficiario;     g) danno  notizia  del  comportamento  tenuto  dal  cliente  alla rispettiva impresa in conformita'  a  quanto  previsto  nei  relativi accordi e/o istruzioni;     h) valutano se inviare una segnalazione  direttamente  alla  UIF, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento.   2. Le attivita' di cui alle lettere b) e d)  del  comma  1  possono essere svolte dalle  imprese  qualora  espressamente  previsto  negli accordi di collaborazione e a  condizione  che  siano  rispettate  le previsioni dell'art. 40, commi 4 e 5, del  presente  regolamento,  al fine di garantire l'accesso completo e tempestivo degli  intermediari e delle Autorita' ai documenti, ai dati e alle  informazioni  per  un periodo  di  dieci  anni  decorrenti   dalla   data   di   esecuzione dell'operazione  occasionale  ovvero   di   chiusura   del   rapporto continuativo.   3. Gli intermediari assicurativi e  gli  intermediari  assicurativi stabiliti senza succursale - non appartenenti ad un gruppo - valutano unitariamente il rischio associato a ciascun soggetto  nei  confronti del quale svolgono attivita' di distribuzione, inclusi i casi in  cui vengano distribuiti piu' contratti assicurativi,  anche  con  imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo, indipendentemente  dalla circostanza che  i  prodotti  distribuiti  dagli  intermediari  siano venduti dalle imprese in regime di  liberta'  di  stabilimento  o  di libera prestazione di servizi.     |  
|   |                                 Art. 56 
                      Contratto per conto altrui 
   1. Nei casi in cui  il  rapporto  continuativo  si  configuri  come contratto per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del codice civile, anche nella forma di polizza  collettiva,  il  contraente  assume  la qualifica di cliente e l'assicurato, titolare dell'interesse tutelato dal contratto assicurativo, quella di titolare effettivo del rapporto continuativo.   2. Ai fini  del  presente  regolamento,  l'impresa  include  tra  i contratti  stipulati  per  conto  altrui  almeno  quelli  nei   quali all'assicurato spetta il diritto di designare il  beneficiario  della prestazione.   3. Ove il rapporto continuativo sia costituito, ai sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera nn),  del  presente  regolamento,  dalle  singole posizioni di un contratto collettivo stipulato per conto  altrui,  il rapporto stesso si considera instaurato o modificato  nella  data  in cui  vengono  notificate   all'impresa   le   informazioni   relative all'ammontare del premio e ai  dati  identificativi  dell'assicurato, anche nei casi in cui tale data sia successiva a quella di decorrenza della copertura assicurativa di ciascuna posizione.  Tale  previsione si applica anche alle operazioni connesse a tali rapporti.     |  
|   |                                 Art. 57 
                       Adempimento dell'obbligo                  di pagamento di premi assicurativi 
   1. Qualora il premio assicurativo - ad  esclusione  dei  versamenti aggiuntivi, che il contraente non  e'  obbligato  contrattualmente  a corrispondere - venga pagato da un soggetto diverso  dal  contraente, anche senza essere dotato di specifico potere rappresentativo o senza fornirne  documentazione,  l'impresa  identifica  tale   soggetto   e acquisisce l'informazione circa la relazione con il  contraente,  che rileva nella profilatura  di  quest'ultimo.  Nel  caso  di  pagamento effettuato tramite bonifico  bancario,  il  contraente  e'  tenuto  a comunicare la relazione intercorrente con il terzo pagatore, il quale viene registrato come controparte dell'operazione.   2.  In  ogni  caso,  l'impresa   e   l'intermediario   assicurativo richiedono informazioni integrative per accertare  eventuali  anomali desumibili dalla  relazione  dichiarata  o  dai  mezzi  di  pagamento utilizzati.     |  
|   |                                 Art. 58 
                       Disposizioni transitorie 
   1. In sede di prima applicazione tutti i soggetti di cui all'art. 3 si adeguano alle previsioni del  Capo  II  del  presente  regolamento entro il  termine  del  31  dicembre  2019,  adottando  le  opportune delibere entro il mese di settembre 2019.   2.  Le  imprese  integrano  le  politiche  di  remunerazione  e  di esternalizzazione  definite  secondo  le  disposizioni  del  presente regolamento  entro  i  termini  di  cui  all'art.  95,  comma  3  del Regolamento IVASS n. 38/2018.     |  
|   |                                 Art. 59 
                              Abrogazioni 
   1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono abrogati:     a) il regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012;     b) il regolamento IVASS n. 5 del 2 luglio 2014.     |  
|   |                                 Art. 60 
                             Pubblicazione 
   1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  dell'IVASS  e  sul  sito istituzionale.     |  
|   |                                 Art. 61 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente regolamento entra  in  vigore  a  decorrere  dal  1° maggio 2019 e si applica anche ai rapporti continuativi in  essere  a tale data, anche se instaurati anteriormente  all'entrata  in  vigore del decreto antiriciclaggio.   2. Le disposizioni di cui alle sezioni da I a IV  del  Capo  II  si applicano agli intermediari assicurativi a  partire  dall'entrata  in vigore delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio. 
     Roma, 12 febbraio 2019 
                                           per il direttorio integrato                                                  Il Presidente                                                            Rossi                 |  
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