Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 21 dicembre 2018 |
Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunita'; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'allegato 13; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; Vista la nota del 5 settembre 2017, n. 0023707 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica ed integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si e' conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare all'allegato 13 come comunicato dall'unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
Decreta:
Articolo unico
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
1. L'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. 3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE). 4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 76 |
| 1. Allegato 13, Registro dei fertilizzanti Tabella 1. «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» CONCIMI CE (con riferimento all'allegato I del reg. CE n. 2003/2003) Ai concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell'allegato I del reg. CE n. 2003/2003) e' aggiunto il seguente prodotto 5.1: ===================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +===+================+================+=================+===========+ | | | | Requisiti | | | | | | aggiuntivi per | | | | | |l'ammissibilita' | | | | | | in agricoltura | | | | | | biologica ai |Condizioni | | | Denominazione | Denominazione | sensi del reg. | per l'uso | | | del tipo ai |del prodotto ai |(CE) n. 889/2008 |imposte dal| | | sensi del reg. | sensi del reg. |e della normativa| reg. (CE) | | | (CE) 2003/2003 |(CE) n. 889/2008| nazionale |n. 889/2008| +---+----------------+----------------+-----------------+-----------+ | | Soluzione di | Solfato di | | | | | solfato di | magnesio | Solo di origine | | |5.1| magnesio | (kieserite) | naturale | | +---+----------------+----------------+-----------------+-----------+
Tabella 1. «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» CONCIMI CE (con riferimento all'allegato I del reg. CE n. 2003/2003) Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell'allegato I del reg. CE n. 2003/2003) Al punto agenti complessanti, sono aggiunti i seguenti prodotti: acido lignosolfonico acido eptagluconico |
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