| Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 21 dicembre 2018 |  
| Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto  29  aprile  2010,  n.  75, recante:  «Riordino  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».  |  
  |  
 |  
                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;   Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno 2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;   Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio  relativo  alla  produzione  biologica  e all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;   Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 13  dicembre  1995,  che  istituisce  una  procedura   d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di  libera circolazione delle merci all'interno della Comunita';   Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in particolare l'allegato 13;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento  di  organizzazione del Ministero dello politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;   Vista la nota del 5 settembre 2017, n.  0023707  con  la  quale  la Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica  ed integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei  fertilizzanti  idonei  all'uso  in  agricoltura  biologica»,  al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3 aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   uffici dirigenziali di livello non generale;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante  disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';   Considerato che la procedura  di  informazione  nel  settore  delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della societa' dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535  del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  si  e' conclusa  senza  osservazioni  sulle  modifiche  ed  integrazione  da apportare all'allegato 13 come  comunicato  dall'unita'  centrale  di notifica del Ministero dello sviluppo economico;   Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo  29 aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono  adottate  con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali  e del turismo.   Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate  variazioni all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. 
                               Decreta: 
                            Articolo unico 
            Modifiche agli allegati del decreto legislativo                         29 aprile 2010, n. 75 
   1. L'allegato 13 del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.  75, recante:  «Riordino  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n. 88», e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto.   2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.   3.   Il   presente   decreto   non   comporta   limitazione    alla commercializzazione  di   fertilizzanti   legalmente   fabbricati   e commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  Stato  membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo (SEE).   4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'autorita'  competente  ai  fini dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione previste  e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari, forestali e del turismo.   Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 dicembre 2018 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 76     |  
|   |  1. Allegato 13, Registro dei fertilizzanti     Tabella  1.  «Elenco  dei   fertilizzanti   idonei   all'uso   in agricoltura biologica»     CONCIMI CE  (con  riferimento  all'allegato  I  del  reg.  CE  n. 2003/2003)     Ai concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al  capitolo  D  dell'allegato  I  del  reg.  CE  n. 2003/2003) e' aggiunto il seguente prodotto 5.1:         ===================================================================== | 1 |       2        |       3        |        4        |     5     | +===+================+================+=================+===========+ |   |                |                |    Requisiti    |           | |   |                |                | aggiuntivi per  |           | |   |                |                |l'ammissibilita' |           | |   |                |                | in agricoltura  |           | |   |                |                |  biologica ai   |Condizioni | |   | Denominazione  | Denominazione  | sensi del reg.  | per l'uso | |   |  del tipo ai   |del prodotto ai |(CE) n. 889/2008 |imposte dal| |   | sensi del reg. | sensi del reg. |e della normativa| reg. (CE) | |   | (CE) 2003/2003 |(CE) n. 889/2008|    nazionale    |n. 889/2008| +---+----------------+----------------+-----------------+-----------+ |   |  Soluzione di  |   Solfato di   |                 |           | |   |   solfato di   |    magnesio    | Solo di origine |           | |5.1|    magnesio    |  (kieserite)   |    naturale     |           | +---+----------------+----------------+-----------------+-----------+
     Tabella  1.  «Elenco  dei   fertilizzanti   idonei   all'uso   in agricoltura biologica»     CONCIMI CE  (con  riferimento  all'allegato  I  del  reg.  CE  n. 2003/2003)     Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con  riferimento al capitolo E dell'allegato I del reg. CE n. 2003/2003)     Al punto agenti complessanti, sono aggiunti i seguenti prodotti:       acido lignosolfonico       acido eptagluconico     |  
|   |  
 
 | 
 |