Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 febbraio 2019
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. (Ordinanza n. 576).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 4 della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e' integrato di euro 3.250.000,00 per il completamento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1/2018;
Considerato che i predetti eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonche' l'evacuazione di diversi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;
Considerato pertanto l'avvenuta adozione dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 relativa ai primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
Considerato altresi' l'avvenuta adozione dell'ordinanza n. 550 del 6 ottobre 2018 relativa agli ulteriori interventi urgenti necessari per il completamento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici interessati dagli eventi sismici in parola;
Attesa la necessita' di consentire la realizzazione di interventi di pronto rispristino del patrimonio edilizio privato;
Acquisita l'intesa della Regione Molise con nota 14747 del 4 febbraio 2019;

Dispone:

Art. 1

Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato

1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare un contributo al proprietario dell'immobile - ovvero agli altri soggetti di cui al comma 3 - nel limite massimo di euro 25.000,00 per unita' immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalita' degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonche' gli impianti, conseguendo la revoca dei predetti provvedimenti di sgombero. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo e' riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel caso in cui l'abitazione di cui al comma 1 sia parte di edifici costituiti da piu' unita' immobiliari, e' presentato - per il tramite di unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto - un progetto unitario per l'intero edificio, secondo le procedure di cui al comma 5, finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi previsti al comma 1 ed alla citata revoca del provvedimento di sgombero. In tal caso il Commissario delegato e' autorizzato a quantificare una maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unita' immobiliare nella misura massima del 35% e comunque fino a quanto necessario nel limite complessivo massimo di euro 25.000,00, da erogare ad un unico soggetto delegato, per la riparazione delle parti comuni dell'immobile.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 puo' essere richiesto dal proprietario dell'unita' immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma 5 specifica autorizzazione del proprietario e di tutti i comproprietari al ripristino dei danni all'immobile.
4. Per ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola domanda di contributo.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla presente ordinanza, a pena di irricevibilita', i soggetti interessati, ovvero quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono presentare al comune ove e' ubicato l'immobile apposita domanda di contributo corredata della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1, dell'attestazione di deposito o dell'istanza autorizzativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi edilizi, di una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra l'evento sismico in argomento e lo stato della costruzione, con l'individuazione dei danni, la descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione economica degli interventi da effettuare mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori. La relazione asseverata attesta altresi' la finalita' e la idoneita' del ripristino funzionale nei termini di cui al comma 1, ai fini della revoca dell'ordinanza di sgombero.
6. I comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l'approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine: alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; alla sussistenza del nesso di causalita' tra i danni attestati dalla relazione di cui al comma 5 e l'evento sismico del 16 agosto 2018; alla regolarita' urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile; alla completezza della documentazione; alla rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della possibilita' di revoca dell'ordinanza di sgombero; alla congruita' della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dai commi 1 e 2.
7. Nel termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla data di approvazione della domanda di contributo, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere ultimati e nei successivi trenta giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il contributo spettante e' corrisposto direttamente all'impresa affidataria dei lavori ovvero al beneficiario secondo le modalita' di erogazione regolamentate con provvedimento del Commissario delegato.
8. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; non possono altresi' essere riconosciuti per immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto ne' per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
9. Il riconoscimento del contributo di cui ai commi 1 e 2 e' alternativo all'erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l'unita' immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi costituisce abitazione principale, abituale e continuativa, del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 4 ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell'ordinanza di sgombero.
10. Per le unita' abitative in locazione o in comodato alla data dell'evento sismico in argomento, la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata all'impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell'ordinanza di sgombero.
11. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 16 agosto 2018 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 ed e' tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.
12. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.
13. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi alle eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione.
14. Tra le unita' immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalita' dell'intera unita' strutturale di cui fanno parte.
15. Gli interventi ricadenti nel presente articolo sono ricompresi nel Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 5 dell'ordinanza n. 547/2018.
 
Art. 2

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 si provvede nell'ambito delle risorse stanziate nella delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019.

Roma, 15 febbraio 2019

Il capo del dipartimento: Borrelli