| Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 6 febbraio 2019 |  
| Scioglimento della «Finlega societa' cooperativa in liquidazione», in Olevano Romano e nomina del commissario liquidatore.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto  16 marzo 1942, n. 267;   Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17 gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di vigilanza sugli enti cooperativi;   Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono richiamate;   Considerato  che,  come  emerge  dal  verbale  di   ispezione,   la cooperativa non persegue lo scopo  mutualistico  in  quanto  esercita un'attivita' estranea alla sua natura;   Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del procedimento;   Viste le controdeduzioni inviate dalle societa' in data  10  aprile 2018 con la quale comunicava, tra l'altro, che la  cooperativa  aveva deliberato in data 6 aprile 2018 lo scioglimento volontario;   Considerato che l'Amministrazione ha risposto in data 2 luglio 2018 di  aver  acquisito  agli  atti  la  nota  citata,  comunicando  alla cooperativa che avrebbe acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative ai sensi della normativa vigente;   Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario liquidatore;   Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art. 2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del commissario liquidatore;   Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La «Finlega societa'  cooperativa  in  liquidazione»  con  sede  in Olevano Romano (Roma) (codice fiscale 10001481000),  e'  sciolta  per atto d'autorita' ai sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile.     |  
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   Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae,  e'  nominato  commissario  liquidatore  l'avv. Pierluigi Navarro, nato a Roma  il  4  agosto  1975  (codice  fiscale NVRPLG75M04H501N), e ivi domiciliato in via Famagosta n. 2.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e presupposti di legge. 
     Roma, 6 febbraio 2019 
                                    p. Il direttore generale: Scarponi     |  
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