| Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 15 febbraio 2019 |  
| Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a  consentire  il superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio  delle Province di Catanzaro, Crotone,  Reggio  Calabria  e  dei  Comuni  di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di  Vazzano in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 577).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  24  maggio  2017, con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio  delle  Province  di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017  nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone,  Reggio  Calabria  e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 novembre  2017, con la quale il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di ulteriori centottanta giorni, nonche' la delibera del  Consiglio  dei ministri del 24 luglio 2018,  con  la  quale  il  predetto  stato  di emergenza e' stato ulteriormente prorogato di sei mesi;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473 del 4 agosto  2017,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016  nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e  nei  giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio  Calabria  e  dei  Comuni  di  Longobucco,  Oriolo  e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di  Vibo Valentia»;   Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;   Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;   D'intesa con la Regione Calabria;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
   1.  La  Regione  Calabria  e'  individuata  quale   amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi atmosferici di cui in premessa.   2. Per le finalita' di cui al comma 1  il  dirigente  della  Unita' operativa autonoma protezione civile della Regione Calabria  prosegue l'esercizio  delle  funzioni  commissariali  in  via  ordinaria   nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa  indicati,  pianificati  e  non  ancora  ultimati.  Egli  e' autorizzato, entro sei mesi dalla data  di  adozione  della  presente ordinanza, a redigere una rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 473 del 4 agosto 2017,  da  sottoporre  ad approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  adozione  della presente   ordinanza    e    sulla    base    della    documentazione amministrativo-contabile inerente  la  gestione  commissariale,  alla ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.   3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario  delegato  nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile n. 473 del 2017 provvede,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, a trasferire al soggetto di cui al comma 2, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile  inerente alla gestione  commissariale  e  ad  inviare  al  Dipartimento  della protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.   4. Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito,  per l'espletamento  delle  iniziative  di  competenza  si  avvale   delle strutture organizzative della regione  nonche'  della  collaborazione degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 e' autorizzato a gestire, in qualita' di  autorita'  ordinariamente  competente,  la contabilita' speciale n. 6074, aperta ai sensi dell'art. 7, comma  2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473 del 2017 e che viene allo stesso intestata, fino al  20 novembre 2020. Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a  relazionare  al Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.   6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma 2, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente della Unita'  operativa  autonoma  protezione  civile  della  Regione Calabria  puo'  predisporre  un  piano   contenente   gli   ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  piano  deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita' sopra indicate.   7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma 6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Calabria  ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di attuazione del piano di cui al comma 6.   8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione civile.   9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle amministrazioni di provenienza.   10. Il dirigente della Unita' operativa autonoma protezione  civile della Regione Calabria, a seguito della chiusura  della  contabilita' speciale di cui  al  comma  4,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione   conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.   11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 febbraio 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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