| Gazzetta n. 46 del 23 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' ALDO MORO DI BARI |  
| DECRETO RETTORALE 4 febbraio 2019 |  
| Modifiche allo statuto.  |  
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                              IL RETTORE 
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare,  l'art.  6 rubricato «Autonomia delle Universita'»;   Vista la legge n. 240 del  30  dicembre  2010,  recante  «Norme  in materia di organizzazione delle Universita', di personale  accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» ed, in particolare,  l'art. 2;   Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Bari  Aldo  Moro, emanato con decreto rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2012;   Visti i decreti rettorali n. 3353 del 18 ottobre 2016 e n. 3684 del 23 novembre 2017 con i quali e' stata costituita la  Commissione  per la revisione dello statuto di Ateneo;   Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico  nella  seduta del 17 settembre 2018 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del  18  settembre  2018,   relative   all'approvazione   del   testo revisionato dello statuto di Ateneo;   Vista  la  nota  prot.  n.  71269-II/1  dell'8  ottobre  2018,   di trasmissione  del  testo  revisionato  dello  statuto  al   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e  di  merito,  ex  art.  6  della  succitata  legge  n. 168/1989;   Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, prot.  n.  17097  del  5  dicembre  2018,  assunta  al protocollo generale di questa universita'  con  il  n.  90158  del  7 dicembre 2018, concernente le osservazioni al testo del nuovo statuto di Ateneo;   Viste le conseguenti modifiche al testo del nuovo statuto di Ateneo deliberate dal senato accademico nella seduta del 21  dicembre  2018, con parere favorevole del Consiglio di  amministrazione  espresso  in pari data;   Vista la nota prot. n. 824-II/1 del 7 gennaio  2019  con  cui  sono state comunicate al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca le modifiche apportate al testo del nuovo statuto;   Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  prot.  n.  1295  del  23  gennaio  2019,  in   ordine all'esigenza di una ulteriore revisione dell'art. 22, comma 2, quarto periodo, della bozza del nuovo statuto;   Viste le deliberazioni del senato accademico del 24 gennaio 2019  e del  Consiglio  di  amministrazione  del  25  gennaio  2019  relative all'approvazione della modifica all'art. 22, comma 2, quarto periodo, della bozza del nuovo statuto;   Vista la nota prot. n. 8902-II/1 del 31 gennaio 2019  trasmessa  al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   E' emanato lo statuto modificato dell'Universita'  degli  studi  di Bari Aldo Moro,  nel  testo  allegato  al  presente  decreto  di  cui costituisce parte integrante.     |  
|   |                                                               Allegato 
                       STATUTO DELL'UNIVERSITA'                     DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
                    Carta dei principi fondamentali 
     Lo statuto dell'Universita' degli Studi  di  Bari  Aldo  Moro  si rivolge agli studenti, al personale universitario, agli alumni,  alle pubbliche  amministrazioni,  alle  imprese,  alle  lavoratrici  e  ai lavoratori, alle agenzie educative e a tutti coloro  che  entrano  in contatto con essa.     Fa propri i principi e gli  indirizzi  del  Manifesto  di  Udine, approvato nella riunione del G7 delle Universita'  nel  giugno  2017, orienta lo sviluppo della conoscenza, la riflessione, il confronto  e la diffusione delle idee, la socializzazione dei processi  formativi, di ricerca e di terza missione e scelte pubbliche volte allo sviluppo sostenibile e si  integra  con  il  processo  di  rinnovamento  delle strutture educative del sistema formativo.     1. L'Universita' degli studi di Bari  Aldo  Moro  (d'ora  innanzi Universita')  e'  una  istituzione  pubblica,   laica,   autonoma   e pluralista che realizza le proprie finalita' di ricerca, didattica  e di terza missione secondo le disposizioni del  suo  statuto  e  della legge, nel rispetto dei principi costituzionali. L'Universita', nello svolgimento delle sue attivita', applica e rispetta il proprio Codice dei comportamenti.     2. La Comunita' universitaria persegue, quali  fini  primari,  la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico,  aperto al dialogo e all'interazione  tra  le  culture,  nel  rispetto  della liberta' di ricerca e di insegnamento, della sostenibilita'  e  della valorizzazione del merito.     3. Ricerca, didattica e terza missione sono  attivita'  tra  loro inscindibili e, ove previsto, anche dall'attivita' assistenziale.     4. A tutte le aree disciplinari sono riconosciute pari dignita' e opportunita' e sono garantiti lo  sviluppo,  il  trasferimento  e  la valorizzazione delle conoscenze.     5. L'Universita' assume quali criteri guida  per  lo  svolgimento della  propria  attivita'  i  principi  di   legalita',   democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialita', promozione  del merito e semplificazione,  assicurando  mediante  il  rispetto  delle disposizioni  normative  e  del  presente  statuto,  la  qualita'   e l'economicita' dei risultati.     6.  L'Universita'  riconosce  l'informazione,  l'accesso   e   la partecipazione  quale  strumento   essenziale   per   assicurare   il coinvolgimento effettivo di studenti, personale  universitario  e  di chiunque  abbia  interesse  alla  vita  dell'Ateneo  e  assicura   la pubblicita' delle decisioni assunte dai propri organi statutari,  nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla privacy.     7. L'Universita' garantisce la piena  autonomia  delle  strutture preposte  all'erogazione  della  didattica  e  della  ricerca  e   il pluralismo scientifico e di pensiero. Promuove la diffusione  di  una cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente  e  della solidarieta'. Riconosce e garantisce a tutti uguale dignita'  e  pari opportunita' e si impegna a  promuovere  azioni  idonee  a  rimuovere qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, relativa  al  genere, all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilita', alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.     8. L'Universita' incentiva lo sviluppo dell'attivita' di  ricerca scientifica  secondo  la  Carta  europea  dei   ricercatori.   Adotta un'organizzazione dipartimentale che  assicuri  la  promozione  e  il coordinamento dell'attivita'  di  ricerca  e  didattica  e  di  terza missione, garantendo nel contempo la liberta' e l'autonomia  di  ogni singolo componente. Fa propri i principi dell'accesso pieno e  aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera  diffusione,  anche in  rete,  dei  risultati  delle  ricerche  prodotte,  al   fine   di assicurarne la piu' ampia conoscenza nel rispetto della  legislazione in  materia  di  tutela   della   proprieta'   intellettuale,   della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati.     9. Promuove relazioni con i laureati e i propri  alumni,  creando una  comunita'  finalizzata  a  favorire  lo  sviluppo   dell'Ateneo, valorizzarne il prestigio e  rafforzare  i  legami  con  la  societa' civile.     10. L'Universita',  quale  comunita'  di  lavoro,  riconosce  nel rapporto  con  le  parti  sociali   un   efficace   contributo   alla democraticita' dell'istituzione e al  buon  andamento  della  propria organizzazione.  Persegue  la  formazione  continua   del   personale universitario     per     favorire      l'ottimale      funzionamento dell'amministrazione   universitaria   e   dell'educazione   globale. Promuove la sicurezza negli ambienti  di  lavoro,  il  benessere  dei lavoratori ed il piu' ampio rispetto della  vigente  normativa  sulla trasparenza e sulla privacy.     11. L'Universita' si impegna a predisporre  processi  trasparenti di  valutazione  dell'attivita'  delle  strutture  di   ricerca,   di didattica, di terza missione e di servizi.  Promuove  ogni  forma  di accreditamento delle proprie strutture, secondo principi di qualita'.     12. L'Universita' favorisce il contributo dei  singoli  a  libere forme associative e riconosce il valore del volontariato e del  terzo settore.     13. L'Universita' ha sede legale a Bari. Ha anche sedi a  Taranto e a Brindisi,  oltre  a  quelle  delle  professioni  sanitarie.  Puo' istituire sedi decentrate nelle forme  e  nei  modi  stabiliti  dalla legge, dai regolamenti e dalle  convenzioni.  Il  mantenimento  delle sedi dell'Universita' e', in ogni caso, sottoposto alle procedure  di accreditamento  ministeriale.  Ai  sensi  della  normativa   vigente, l'Universita' puo' federarsi con altri Atenei,  promuovere  strutture interateneo al fine di favorire  il  livello  di  integrazione,  puo' costituire o partecipare ad  associazioni  e  fondazioni  di  diritto privato  per  lo  svolgimento  di  attivita'  connesse  all'attivita' didattica, alla ricerca e alla terza missione.     14. L'Universita' riconosce la propria appartenenza  allo  Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione  superiore  e  ne  fa  propri principi e strumenti. Promuove la collaborazione  con  Universita'  e Istituti di ricerca italiani ed esteri e aderisce a reti  e  consorzi internazionali; sostiene la mobilita' internazionale di tutte le  sue componenti e partecipa ai programmi diretti  al  rafforzamento  delle relazioni tra docenti e studenti  di  Paesi  diversi;  privilegia  la caratterizzazione internazionale dei propri percorsi di studio.     15. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative  e sociali di  tutte  le  componenti  e  promuove  la  diffusione  e  il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario e di altre  Associazioni  sportive,  istituiti  e riconosciuti  secondo  le  forme  e  le  modalita'   previste   dalla legislazione vigente.     16.  L'Universita'  si  impegna  ad  una  regolare  attivita'  di rendicontazione sociale, ambientale e di  genere  secondo  criteri  e metodi riconosciuti.     17. L'Universita' organizza la  propria  attivita'  ed  i  propri servizi in modo da promuovere e rendere  effettivo  il  diritto  allo studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione;  collabora  con l'Agenzia per  il  diritto  allo  studio  universitario  e  con  enti pubblici  e  privati,  favorendo  interventi  atti  a  rimuovere  gli ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l'accesso agli studi; promuove politiche attive per le diverse abilita'.     18. L'Universita',  inoltre,  riconosce  i  diritti  inalienabili degli studenti, cosi' come previsti dallo statuto dei diritti  e  dei doveri degli studenti  universitari  e  ne  garantisce  il  rispetto; assume il medesimo statuto come riferimento per  la  definizione  dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti. 
                                Art. 1.                                Statuto 
     1.   Il   presente    statuto    disciplina    l'ordinamento    e l'organizzazione dell'Universita', nel rispetto  dei  limiti  fissati dalla legislazione vigente.     2. Il Consiglio di amministrazione e i Consigli  di  Dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposta  di  modifica  dello statuto.     Possono,  altresi',  essere  sottoposte  proposte   di   modifica sottoscritte  da  almeno  1/5  del  personale  dipendente  di   ruolo dell'Universita'.     3.  Qualora  le  modifiche  riguardino   l'organizzazione   della didattica,  il  diritto  allo  studio  e  i   servizi   generali   e' obbligatorio  il  parere  del  Consiglio  degli  studenti  che   deve esprimersi entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della richiesta.     4.  La  revisione  dello  statuto  e'   deliberata   dal   Senato accademico, sentiti  i  Consigli  di  Dipartimento  e  previo  parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a  maggioranza  assoluta dei componenti di ciascun organo.     5. Le modifiche  dello  statuto  sono  emanate  dal  Rettore  con proprio  decreto  secondo  le   procedure   previste   per   la   sua approvazione.      |  
|   |                                 Art. 2 
   Il presente decreto viene trasmesso al  Ministero  della  giustizia per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione.     Bari, 4 febbraio 2019 
                                                  Il rettore: Uricchio     |  
|   |                                 Art. 2.                        Autonomia regolamentare 
     1. L'Universita' adotta, con provvedimento emanato  dal  Rettore, ogni Regolamento necessario  all'organizzazione  e  al  funzionamento delle proprie strutture e dei propri  servizi,  nonche'  al  corretto esercizio delle funzioni istituzionali.     2. I regolamenti, compresi quelli di competenza dei  Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica  e  di  ricerca  e  di  terza missione  sono  approvati  dal  Senato   accademico   previo   parere favorevole del Consiglio di amministrazione.  Gli  altri  regolamenti sono approvati dal Consiglio di  amministrazione  previo  parere  del Senato accademico.     3. Gli  atti  normativi  e  quelli  amministrativi  di  carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di  Ateneo  sul  portale  web dell'Universita'.      |  
|   |                                 Art. 3.                    Regolamento generale di Ateneo 
     1. Il Regolamento generale di  Ateneo  (RGA)  adottato  ai  sensi dell'art. 6  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplina  le modalita'  di  attuazione  dello   statuto,   detta   le   norme   di coordinamento con altri atti regolamentari e contiene le disposizioni necessarie a conferire assetto funzionale all'Ateneo.     2. E' adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Consigli di  Dipartimento,  nonche'  il Consiglio degli studenti per la parte  relativa  alla  organizzazione della didattica, a maggioranza assoluta  dei  componenti  di  ciascun organo. Le modifiche al Regolamento generale di Ateneo sono  adottate secondo le procedure previste per l'approvazione.      |  
|   |                                 Art. 4.                    Regolamento didattico di Ateneo 
     1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in  conformita' a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'ordinamento didattico dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio.     2. Determina i criteri e le  modalita'  di  organizzazione  delle attivita' di formazione e dei servizi didattici integrativi,  nonche' le modalita' di attuazione del servizio di tutorato.     3. E' adottato dal Senato accademico,  previo  parere  favorevole del  Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il   Consiglio   degli studenti, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo  ed e' emanato con decreto del Rettore.      |  
|   |                                 Art. 5.  Principi contabili, schemi di bilancio e Regolamento  di  Ateneo  per           l'amministrazione, la finanza e la contabilita' 
     1. L'Universita' riconosce l'equilibrio di bilancio  come  regola fondamentale di Governo e adotta i principi di efficacia,  efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa.     2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la  finanza  e la contabilita' disciplina i principi in materia  di  programmazione, gestione e rendicontazione, le relative  procedure  amministrative  e contabili e  le  connesse  responsabilita',  in  modo  da  assicurare l'amministrazione efficace ed efficiente delle  risorse.  Disciplina, altresi', lo svolgimento dell'attivita' negoziale,  la  gestione  del patrimonio  ed  il  sistema  dei  controlli  sull'efficienza  e   sui risultati    della    gestione    delle    strutture    organizzative dell'Universita'.     E' adottato dal Consiglio di amministrazione, sentito  il  Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti di  ciascun  organo ed e' emanato con decreto del Rettore.     3. I principi contabili e gli schemi di bilancio dell'Universita' sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' in conformita' con la normativa vigente.     4. I  Dipartimenti  sono  centri  di  responsabilita'  dotati  di autonomia  gestionale.   Ad   essi   viene   attribuito   un   budget autorizzatorio  secondo  criteri  stabiliti   dal   Regolamento   per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' in conformita' con la normativa vigente.      |  
|   |                                 Art. 6.                       Codice dei comportamenti 
     1. L'Universita' adotta un Codice dei comportamenti,  allo  scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a  dar  testimonianza  dei principi e dei  valori  di  liberta'  e  responsabilita',  lealta'  e collaborazione,  ai  quali  si  ispirano  la  ricerca  scientifica  e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di interesse.     2.  Il  Codice  dei  comportamenti  e'   approvato   dal   Senato accademico,   previo   parere    favorevole    del    Consiglio    di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti, ed  e'  emanato con decreto rettorale.     |  
|   |                                 Art. 7.                           Organi di Governo 
     Sono Organi di Governo dell'Universita'  il  Rettore,  il  Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.      |  
|   |                                 Art. 8.                                Rettore 
     1. Il Rettore rappresenta l'Universita' e assicura  l'unitarieta' degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di Governo.     2. In particolare al Rettore spetta:       a) rappresentare legalmente l'Universita';       b) convocare e presiedere il Senato accademico e  il  Consiglio di amministrazione;       c) proporre al Consiglio di  amministrazione  la  nomina  e  la revoca del direttore generale, sentito il Senato accademico;       d) svolgere le  funzioni  di  iniziativa,  di  indirizzo  e  di coordinamento delle attivita' scientifiche e  didattiche  e  di  ogni altra attivita' connessa  al  perseguimento  dei  fini  istituzionali dell'Universita' nel rispetto dei  principi  stabiliti  dal  presente statuto;       e) sovrintendere, limitatamente  alle  funzioni  di  indirizzo, iniziativa   e   coordinamento   attribuitegli   dalla   legge,    al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari,  dei  quali individua i soggetti responsabili  del  loro  corretto  utilizzo  nel rispetto della normativa vigente;       f) sottoporre al Consiglio di amministrazione il  documento  di programmazione triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato accademico;       g) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere  del Senato accademico, il Bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo predisposti dal direttore generale;       h) esercitare l'autorita' disciplinare secondo le  modalita'  e nei casi  previsti  dalla  legge  ed  irrogare,  con  riferimento  ai docenti, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;       i)  proporre  al  Senato  accademico,  previa  istruttoria  del Collegio dei garanti dei comportamenti, le sanzioni  da  irrogare  in relazione alle  violazioni  del  Codice  dei  comportamenti  che  non integrino illeciti disciplinari;       j)  rappresentare   in   giudizio   l'Universita'   avvalendosi dell'Avvocatura di  Ateneo  e  dell'Avvocatura  di  Stato,  salva  la possibilita' di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero  foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione;       k) emanare  gli  atti  con  rilevanza  esterna  che  non  siano espressamente  attribuiti  al  direttore  generale  dalla   normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti;       l) sottoscrivere le  convenzioni  ed  i  contratti  di  propria competenza;       m) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato  dei servizi e sulle attivita' delle strutture didattiche e di ricerca;       n) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dallo statuto.     3. Il Rettore si avvale di un pro-rettore vicario, designato  fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Universita'  per sostituirlo in caso di  assenza  o  impedimento  e  per  svolgere  le funzioni che gli sono delegate.     4. In caso di necessita' e di indifferibile urgenza,  il  Rettore puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di  competenza del  Senato  accademico  e/o  del   Consiglio   di   amministrazione, riferendo,  per  la  ratifica,  all'Organo  competente  nella  seduta immediatamente successiva.     5. Il Rettore puo', altresi',  delegare  particolari  compiti  ad altri docenti nominati con proprio decreto, del  cui  operato  resta, comunque, responsabile.     6. Su  proposta  del  Senato  accademico  e/o  del  Consiglio  di amministrazione, il Rettore puo'  nominare  una  o  piu'  Commissioni permanenti  con  funzioni  istruttorie  e  poteri  di   proposta   su specifiche  questioni.  Modalita'  di  designazione  e   nomina   dei componenti  di  tali  Commissioni  sono  stabilite  dal   Regolamento generale di Ateneo.     7. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di I  fascia  a tempo pieno, in servizio presso Universita' italiane, che  assicurino un numero di anni di servizio almeno pari  alla  durata  del  mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto  un professore appartenente ad  altro  Ateneo,  l'elezione  si  configura anche come chiamata e concomitante  trasferimento  nell'organico  dei professori dell'Universita'.     8. L'elettorato attivo spetta:       a) a tutti i professori di ruolo;       b) a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;       c) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato accademico, nel  Consiglio  di  amministrazione  e  nei  Consigli  di Dipartimento, con voto individuale pesato in modo  da  rispettare  il rapporto  del  15%  tra  l'elettorato   attivo   loro   spettante   e l'elettorato attivo del corpo docente,  secondo  modalita'  stabilite nel Regolamento generale di Ateneo;       d) al personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici  e  dirigente -  con   rapporto   di   lavoro   a   tempo indeterminato - con voto individuale pesato in modo da rispettare  il rapporto  del  15%  tra  l'elettorato   attivo   loro   spettante   e l'elettorato attivo del corpo docente.     9.  Per  l'elezione  del  Rettore  e'  richiesta  la  maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in  caso  di  mancata elezione, si procede con  il  sistema  del  ballottaggio  tra  i  due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo.     10. Il Rettore e' nominato con  decreto  del  Ministro;  dura  in carica sei anni accademici e il mandato non e' rinnovabile.      |  
|   |                                 Art. 9.                           Senato accademico 
     1. Il Senato accademico esercita la funzione  di  programmazione, di coordinamento e verifica delle attivita' didattiche e di  ricerca, fatte  salve  le  attribuzioni  degli  altri  Organi;   promuove   la cooperazione con altre Universita' e centri culturali e  di  ricerca; assicura il costante collegamento  con  le  Istituzioni  e  le  forze sociali e produttive.     2. In particolare il Senato accademico:       a) formula al Rettore proposte per la redazione  del  documento di programmazione triennale;       b) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti  di propria   competenza,   parere   obbligatorio   sul   documento    di programmazione triennale dell'Ateneo;       c) puo' formulare proposte ai fini della formazione dei bilanci di previsione;       d) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti  di propria competenza, parere  sul  Bilancio  di  previsione  annuale  e triennale e sul Conto consuntivo dell'Universita';       e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;       f) formula al Consiglio di amministrazione pareri obbligatori e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione,  soppressione e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte  provenienti dalle competenti strutture e del parere  delle  relative  Commissioni paritetiche docenti-studenti;       g) propone al Consiglio di  amministrazione  l'attivazione,  la modifica, la disattivazione  di  dipartimenti,  scuole  e  centri  di ricerca, tenendo  conto  delle  proposte  formulate  dalle  strutture interessate;       h) esprime parere al Consiglio  di  amministrazione  in  ordine alla costituzione di Centri di servizio;       i) svolge  funzioni  di  coordinamento  e  di  raccordo  con  i dipartimenti e con le scuole, sentito il Collegio  dei  direttori  di Dipartimento e Presidenti delle scuole;       j) formula al Consiglio di amministrazione proposte di  criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di:         I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;         II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;         III. risorse finanziarie per progetti di ricerca  di  Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;         IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;         V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi;       k) formula al Consiglio  di  amministrazione  proposte  per  la messa a concorso di  posti  di  professore  e  di  ricercatore  e  di personale tecnico-amministrativo per  le  esigenze  della  ricerca  e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai  dipartimenti e dei pareri delle scuole;       l) esprime parere, in relazione alle esigenze didattiche  e  di ricerca,  sulle  richieste  motivate  avanzate  dai  Dipartimenti  di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie  al  conseguimento  degli   obiettivi   dei   dipartimenti medesimi;       m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi;       n) designa i componenti del Collegio di disciplina;       o) delibera le  modifiche  e  la  revisione  dello  statuto  in conformita' alle norme stabilite per il relativo procedimento;       p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione;       q)  approva,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di amministrazione, i regolamenti, compresi  quelli  di  competenza  dei Dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e ricerca;       r) esprime parere obbligatorio sul Regolamento  di  Ateneo  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';       s) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo;       t) esprime parere favorevole sul Regolamento  di  funzionamento del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita',   la valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le discriminazioni;       u)  approva,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di amministrazione, il Codice dei comportamenti e  decide,  su  proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora  esse  non  siano  di competenza del Collegio di disciplina;       v) esercita il controllo di legittimita'  e  di  merito,  nella forma della  richiesta  di  riesame,  in  ordine  al  Regolamento  di funzionamento del Consiglio degli studenti;       w) approva il  Regolamento  per  lo  svolgimento  di  attivita' formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi,  acquisito  il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;       x) propone al Consiglio  di  amministrazione  l'attivazione  di Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;       y) esprime parere al Consiglio  di  amministrazione  in  ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle  materie  di propria competenza;       z) approva i contratti e le convenzioni nei casi  previsti  dal Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la contabilita';       aa) puo' proporre, con la maggioranza di almeno due  terzi  dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia  al  Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato;       bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento.     3. Il  Senato  accademico  esercita,  altresi',  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate  da  norme  generali  e  speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto e dalla normativa regolamentare.     4. Il Senato accademico e' composto da:       a) il Rettore;       b) dieci direttori di  Dipartimento,  due  per  ciascuna  delle cinque  macroaree  sotto  elencate,  nonche'  un  direttore   per   i dipartimenti delle sedi decentrate,  laddove  istituiti,  eletti  dal Collegio dei direttori di Dipartimento  e  Presidenti  delle  scuole, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, anche sulla base di un principio di ponderazione del voto.  In  ogni  caso, per le macroaree composte da piu' aree scientifico-disciplinari,  non puo' essere eletto piu' di un Direttore per area.     Per l'elezione della componente dei  Direttori  di  Dipartimento, sono individuate le seguenti macroaree scientifiche:       I. macroarea 1 scientifica tecnologica:         Area 01 Scienze matematiche e informatiche;         Area 02 Scienze fisiche;         Area 03 Scienze chimiche;         Area 04 Scienze della Terra.       II. macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:         Area 05 Scienze biologiche;         Area 07 Scienze agrarie e veterinarie.       III. macroarea 3 scienze mediche:         Area 06 Scienze mediche.       IV. macroarea 4 scienze umanistiche:         Area  10  Scienze  dell'antichita',  filologico-letterarie  e storico-artistiche;         Area  11  Scienze  storiche,   filosofiche,   pedagogiche   e psicologiche;         Area 14 Scienze politiche e sociali.       V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:         Area 12 Scienze giuridiche;         Area 13 Scienze economiche e statistiche;       c)  un  rappresentante  per  ciascuna   delle   seguenti   aree scientifico-disciplinari:         scienze matematiche e informatiche:         scienze fisiche;         scienze chimiche;         scienze della Terra;         scienze biologiche;         scienze mediche;         scienze agrarie e veterinarie;         scienze     dell'antichita',     filologico-letterarie      e storico-artistiche;         scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;         scienze giuridiche;         scienze economiche e statistiche;         scienze politiche e sociali.     I  rappresentanti  delle  aree  scientifiche  sono   eletti   dai professori e ricercatori afferenti all'area tra professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato, secondo  modalita'  stabilite  dal Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire  la  presenza  di due professori di I fascia, cinque professori di II fascia  e  cinque ricercatori. I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle di  cui alla  lettera  c)  devono  optare  per  l'Area  in   cui   esercitare l'elettorato  attivo  e   passivo   in   ragione   della   congruita' dell'attivita' scientifica e didattica. Il Senato  accademico  valuta tale congruita';       d) cinque rappresentanti degli studenti;       e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;       f)        tre        rappresentanti        del        personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici  a  tempo indeterminato.     I rappresentanti di cui alle lettera d), e)  ed  f)  sono  eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.     5. Il Senato accademico e' convocato  ordinariamente  almeno  una volta ogni due mesi e,  in  via  straordinaria,  ogni  volta  che  il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato,  altresi',  su  richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.     6. Il Senato accademico dura in carica  tre  anni  accademici.  I componenti di cui alle lettera d) ed e) del comma 4 durano in  carica due  anni  accademici.  Tutti  i   componenti   sono   immediatamente rieleggibili per una sola volta.     7. Alle riunioni del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto:       a) il pro-rettore vicario che, in  caso  di  impedimento  o  di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;       b) il direttore generale, che svolge le funzioni di  segretario verbalizzante.      |  
|   |                                Art. 10.                     Consiglio di amministrazione 
     1. Il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria  ed   economico-patrimoniale   dell'Ateneo   nonche'   di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'.     2. In particolare il Consiglio di amministrazione:       a) adotta il Regolamento di Ateneo  per  l'amministrazione,  la finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico;       b) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;       c) esprime parere favorevole sui regolamenti,  compresi  quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, attinenti la didattica e la ricerca;       d)  delibera  sul  Regolamento  di  funzionamento  del  Sistema bibliotecario di Ateneo, sentito il Senato accademico;       e) approva il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di  chi  lavora  e contro  le  discriminazioni,  previo  parere  favorevole  del  Senato accademico;       f) esprime parere favorevole sul Codice dei comportamenti;       g) esprime parere favorevole sulle  modifiche  e  la  revisione dello statuto;       h) conferisce, su proposta del  Rettore  e  previo  parere  del Senato accademico, l'incarico di direttore generale e puo'  revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente statuto;       i) fornisce indirizzi al direttore generale per la  gestione  e l'organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse  strumentali  e   del personale tecnico-amministrativo;       j) approva, su proposta del Rettore e previo parere del  Senato accademico per gli aspetti di competenza, il Bilancio  di  previsione annuale  e  triennale,  il  Conto  consuntivo  e  il   documento   di programmazione triennale;       k) trasmette al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo;       l) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione  e  la  modifica  di  corsi  o   sedi,   previo   parere obbligatorio e/o proposta del Senato accademico;       m) delibera l'attivazione, la modifica,  la  disattivazione  di dipartimenti,  scuole  e  Centri  di  ricerca  proposte  dal   Senato accademico;       n) delibera, su richiesta dei dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, la costituzione di Centri  di  servizio interdipartimentali; delibera  altresi',  previo  parere  del  Senato accademico, la  costituzione  di  Centri  di  servizio  di  Ateneo  e interuniversitari;       o) delibera l'attivazione di corsi di orientamento  studenti  e di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato accademico;       p)  delibera,  previo  parere   del   Senato   accademico,   la costituzione dell'Agenzia per i rapporti  con  l'esterno  ed  esprime parere sul relativo regolamento;       q)  delibera  sulla  base  dei  criteri  proposti  dal   Senato accademico la ripartizione di:         I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti;         II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;         III. risorse finanziarie per progetti di ricerca  di  Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;         IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;         V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi;       r) assegna, anche sulla base delle proposte motivate  formulate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera j):         I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;         II. posti di personale tecnico-amministrativo;         III. risorse finanziarie per progetti di ricerca  di  Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;         IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;         V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi;       s) delibera, sulla base delle  proposte  formulate  dal  Senato accademico,  la  messa  a  concorso  di  posti  di  professore  e  di ricercatore e di personale  tecnico-amministrativo  per  le  esigenze della ricerca e della didattica;       t) approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti;       u)  delibera,  in  relazione  alle  esigenze  didattiche  e  di ricerca,  previo  parere  del  Senato  accademico,  sulle   richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico  amministrativo  necessarie  al  conseguimento degli obiettivi dei dipartimenti medesimi;       v) determina, previo parere del Consiglio  degli  studenti,  la misura delle tasse universitarie e quella  dei  contributi  a  carico degli studenti per  il  finanziamento  dei  servizi  centrali  e  dei diversi Corsi di studio; determina, altresi', le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;       w) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni, acquisito il parere del Senato accademico;       x) approva i contratti e le convenzioni nei casi  previsti  dal Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la contabilita';       y) delibera in ordine  a  tutti  gli  atti  negoziali  che  non rientrino nell'autonomia  decisionale  dei  Centri  di  spesa  e  dei dirigenti;       z) delibera, su proposta del direttore generale,  il  programma annuale  per  la   formazione   e   l'aggiornamento   del   personale tecnico-amministrativo;       aa) delibera, con decisione motivata, il ricorso al  patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e  passive in cui e' parte l'Universita';       bb) adotta il proprio regolamento di funzionamento.     3. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti,  delibera  in  ordine  ai  procedimenti  disciplinari   nei confronti  dei  professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori  a   tempo indeterminato.     4. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di  indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialita' e  del  buon andamento dell'azione amministrativa.     5. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresi',  tutte  le attribuzioni che gli sono demandate  da  norme  generali  e  speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto e dalla normativa regolamentare.     6. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:       a) il Rettore, con funzioni di Presidente;       b) due componenti scelti tra personalita' italiane o  straniere non appartenenti ai ruoli dell'Universita' di Bari  a  decorrere  dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;       c)  quattro  componenti  nominati  nell'ambito  del   personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato dell'Universita', di cui  un  professore  di  I fascia,  un  professore  di  II  fascia,  un  ricercatore   a   tempo indeterminato   ed   un   appartenente   ai   ruoli   del   personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici  a  tempo indeterminato;       d) due rappresentanti degli studenti.     7. I componenti di cui al comma 6, lettera b) e c), devono  avere ampia   conoscenza   del   sistema   universitario   italiano,    una qualificazione scientifica e culturale di alto  livello  e/o  elevata competenza  in  campo   gestionale,   comprovata   da   un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo  istituzionale,  culturale, economico.     8. Tutti i candidati devono  impegnarsi  al  rispetto  di  quanto previsto nel Codice dei comportamenti e non essere in  situazioni  di conflitto di interessi con l'Universita'.     In particolare, per tutta  la  durata  del  mandato,  a  pena  di decadenza, i componenti di cui al  comma  6,  lettera  b)  e  c)  non devono:       a) ricoprire  altre  cariche  accademiche  salve  le  eccezioni previste dalla normativa vigente;       b) essere componenti di altri organi dell'Universita', compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento;       c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione  o  componente  del  Consiglio   delle   scuole   di specializzazione;       d) rivestire alcun incarico di natura politica;       e) ricoprire cariche in enti e/o aziende legate all'Universita' da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse;       f) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio  di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  Universita'  italiane statali, non statali o telematiche;       g)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel Ministero e nell'ANVUR;       h) essere dirigenti dell'Universita'.     9. I componenti di cui al comma 6, lettera b), non  devono  avere con l'Universita' rapporti di lavoro, ne'  contratti  in  corso,  ne' liti pendenti e non devono essere iscritti alla Universita'.     10. I componenti di cui  al  comma  6,  lettera  b)  e  c),  sono individuati a seguito di procedure pubbliche di selezione indette dal Rettore con la  pubblicazione  di  appositi  bandi;  gli  interessati presentano   la   propria   candidatura   corredata   di   curriculum scientifico-professionale.     I bandi, pubblicati sul  sito  dell'Universita',  prevedono,  tra l'altro, i requisiti, le incompatibilita' e i criteri di valutazione.     Prevedono, altresi', che il personale docente in regime di  tempo definito opti per il regime a tempo pieno in caso di nomina.     11. I componenti di cui al comma 6, lettera b), sono  individuati da  una  Commissione  di  garanzia  costituita   dal   Rettore,   dal coordinatore del Nucleo di valutazione, dal Presidente  del  Comitato unico di garanzia per le pari  opportunita',  la  valorizzazione  del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,  dal  Presidente del Collegio dei  garanti  dei  comportamenti  e  dal  garante  degli studenti.     12. I componenti di cui al comma 6, lettera c), sono  individuati dalla Commissione di garanzia di cui al precedente comma in una  rosa di   nominativi   selezionata   dal   Senato   accademico,   con   la partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in  misura  doppia per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare.     13.  La  composizione  del  Consiglio  di  amministrazione   deve assicurare  il  principio  costituzionale  delle  pari   opportunita' nell'accesso agli uffici pubblici.     14. I componenti di cui al comma 6, lettera b) e  c),  durano  in carica tre anni solari; i rappresentanti  degli  studenti  durano  in carica due anni solari. Tutti i componenti sono rinnovabili  per  una sola volta.     15.  In  caso  di  decadenza  o  di  altra  causa  di  cessazione anticipata di uno o piu' componenti di cui al comma 6, lettera  b)  e c) si procede al rinnovo del bando.     16. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal professore di I fascia piu' anziano nel  ruolo  dell'Universita'  e  puo'  compiere  solo  attivita'   di ordinaria amministrazione.     17.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  convocato,  in   via ordinaria, con cadenza almeno mensile e, in via  straordinaria,  ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.     18. Alle riunioni del Consiglio di  amministrazione  partecipano, senza diritto di voto:       a) il pro-rettore vicario che, in  caso  di  impedimento  o  di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;       b) il Presidente o un componente del Collegio dei revisori  dei conti;       c) il direttore generale, che svolge le funzioni di  segretario verbalizzante.      |  
|   |                                Art. 11.                          Direttore generale 
     1. L'incarico di direttore generale e'  conferito  a  persona  in possesso  di  elevata  qualificazione  professionale   e   comprovata esperienza  pluriennale  con   funzioni   dirigenziali,   individuata attraverso procedura selettiva,  con  la  pubblicazione  di  apposito bando.     L'incarico e' conferito  dal  Consiglio  di  amministrazione,  su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico.     Il  rapporto  e'  regolato  con  contratto  di  lavoro  a   tempo determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile.     Il trattamento  economico  spettante  al  direttore  generale  e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.     Nel caso  in  cui  l'incarico  sia  conferito  ad  un  dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa  senza  assegni per   tutta   la   durata   dell'incarico   dall'amministrazione   di appartenenza e ha diritto al mantenimento del posto;  il  periodo  di aspettativa e' utile ai fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di previdenza.     2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di  voto,  alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione,  ove svolge le funzioni di segretario verbalizzante.     3.  Al  direttore  generale  e'  attribuita,  sulla  base   degli indirizzi forniti dal Consiglio di  amministrazione,  la  complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' la gestione amministrativa del personale docente.     4. L'attivita' di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.     5. Al direttore generale sono attribuiti i compiti e  poteri,  di cui alla normativa vigente, ed in particolare, il direttore  generale e' responsabile, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi  di Governo e in attuazione delle delibere degli stessi,  della  gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Universita', fatte  salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente  statuto  o  dalla normativa regolamentare, agli Organi di Governo,  ai  Dipartimenti  e alle Scuole, nonche' della complessiva attivita' svolta dagli  uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad  essi  affidati in relazione agli obiettivi assegnati annualmente  dal  Consiglio  di amministrazione che ne valuta il conseguimento.     6. Il direttore generale, sentito il Rettore, nomina il dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.     7. Il Consiglio di  amministrazione,  su  proposta  del  Rettore, sentito  il  Senato  accademico,  con  la  maggioranza  assoluta  dei componenti, puo' revocare  anticipatamente  l'incarico  di  direttore generale in caso di gravi irregolarita' nella emanazione degli atti o persistente e rilevante  inefficienza  nello  svolgimento  delle  sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.     La  revoca  dell'incarico,  in  ogni  caso,   e'   disposta   con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.     In caso di risoluzione anticipata  del  rapporto  di  lavoro,  le funzioni di direttore generale sono attribuite al  dirigente  vicario per una durata non superiore a mesi sei.      |  
|   |                                Art. 12.                    Collegio dei revisori dei conti 
     1. Il Collegio dei revisori dei conti e'  l'Organo  di  controllo interno  della  gestione  finanziaria,   contabile   e   patrimoniale dell'Universita' e svolge le funzioni  previste  dalle  leggi,  dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo.     2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi e  da  due supplenti di cui:       a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato accademico, in una rosa,  proposta  dal  Rettore,  di  nominativi  di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;       b) uno  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal  Ministero dell'economia e delle finanze;       c) uno effettivo  ed  uno  supplente  designati  dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.     3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti  al registro dei revisori contabili.     Nessuno dei componenti puo' appartenere ai ruoli dell'Ateneo, ne' avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso.     Ciascun componente deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Codice dei comportamenti dell'Ateneo.     4. Il Collegio, nominato con decreto del Rettore, dura in  carica tre esercizi finanziari e l'incarico puo' essere rinnovato  una  sola volta consecutivamente.     5. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite  dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.      |  
|   |                                Art. 13.                         Nucleo di valutazione 
     1. Il Nucleo di valutazione  dell'Universita'  e'  preposto  alla valutazione delle strutture amministrative, della didattica  e  della ricerca.     2.  Sono  attribuite  al  Nucleo,  in  raccordo  con  l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di cui alla vigente normativa  relative  alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine  di promuovere  il  merito   e   il   miglioramento   della   performance organizzativa e individuale e  tutte  le  altre  funzioni  attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.     3. L'Universita' assicura al  Nucleo  l'autonomia  operativa,  il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche'  la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della  normativa a tutela della riservatezza.     4. Il Nucleo e' composto da otto esperti, nominati dal Rettore su proposta del Senato accademico e da un rappresentante degli studenti, eletto  secondo  modalita'  stabilite  dal  Regolamento  generale  di Ateneo.     Gli otto esperti devono avere elevate competenze  scientifiche  e organizzative e/o  provata  esperienza  di  valutazione  ed  il  loro curriculum e'  reso  pubblico  nel  sito  internet  dell'Universita'. Almeno  cinque  dei  componenti  del  Nucleo  devono  essere  esterni all'Universita'.  Il   Nucleo   elegge,   fra   questi   ultimi,   il coordinatore, che coordina i lavori e convoca le riunioni.     I componenti del Nucleo  durano  in  carica  cinque  anni  e  non possono essere rinnovati. Il rappresentante degli  studenti  dura  in carica due anni, rinnovabili per una sola volta.     L'eventuale   compenso   e'   determinato   dal   Consiglio    di amministrazione.     5. Ai fini della valutazione, il Nucleo tiene conto dei documenti di programmazione triennale della ricerca  e  della  didattica  delle strutture dipartimentali e, in ogni caso, dei pareri formulati  dalle commissioni   paritetiche   docenti-studenti.   Limitatamente    alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonche' della corretta  gestione  delle  risorse  universitarie  destinate  a servizi  agli  studenti,  il  Nucleo  tiene  conto,  altresi',  delle indicazioni del Consiglio degli studenti.     Il Nucleo puo' avvalersi  di  indagini  svolte  da  strutture  di ricerca universitarie o esterne.      |  
|   |                                Art. 14.                Presidio della qualita' di ateneo (PQA) 
     1. Il Presidio della qualita' di ateneo (PQA)  e'  preposto  alla supervisione ed allo svolgimento adeguato e uniforme delle  procedure di Assicurazione della qualita' (AQ) di tutto l'Ateneo.     2. Sono attribuite al  PQA,  sulla  base  degli  indirizzi  degli Organi di Governo di Ateneo e dell'ANVUR, le funzioni  relative  alle procedure di AQ,  per  promuovere  e  migliorare  la  qualita'  della didattica, ricerca  e  terza  missione  e  tutte  le  altre  funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.     3. L'Ateneo assicura al PQA l'autonomia operativa, il diritto  di accesso ai dati e alle informazioni utili  per  svolgere  il  proprio ruolo, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.     4. Il PQA e' composto da nove esperti nominati dal  Rettore,  dei quali un docente di ruolo nominato dal Rettore stesso con funzione di coordinatore, cinque docenti  di  ruolo  dell'Ateneo  appartenenti  a ciascuna delle cinque macroaree di cui all'art. 9 ed  una  unita'  di personale tecnico-amministrativo, designati  dal  Senato  accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e due studenti designati  dal Consiglio degli studenti. Le modalita' di designazione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.     5. I componenti devono essere in possesso di elevate competenze e provata esperienza sui sistemi di AQ;  il  loro  curriculum  e'  reso pubblico nel sito internet dell'Universita';  durano  in  carica  tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.     6. Le modalita' di funzionamento del  PQA  sono  disciplinate  da apposito Regolamento.      |  
|   |                                Art. 15.     Collegio dei direttori di Dipartimento e presidenti di scuole 
     1. Il Collegio dei direttori  di  Dipartimento  e  Presidenti  di scuole e' costituito dai direttori di  tutti  i  dipartimenti  e  dai Presidenti di tutte le scuole dell'Universita' ed e'  presieduto  dal Rettore o suo delegato; nel caso di  Dipartimento  interuniversitario il cui direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far  parte  del collegio  il  sostituto  del   direttore,   appartenente   ai   ruoli dell'Universita'.     2. Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento  generale di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinamento,  con  funzioni istruttorie, composto da cinque direttori, uno per ogni macroarea, da due Presidenti di scuola ed un coordinatore.     Non  possono  far  parte  del  Coordinamento   i   direttori   di Dipartimento eletti nel Senato accademico.     3. Il Collegio:       a) esprime i pareri richiesti dagli  Organi  dell'Ateneo  sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle scuole;       b)   favorisce   l'uniforme   applicazione,   all'interno   dei Dipartimenti e delle scuole, delle procedure amministrative  previste dai Regolamenti dell'Universita';       c) puo' formulare proposte ed esprimere pareri sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle scuole  e,  in  particolare,  sui criteri generali di organizzazione dei servizi e di  ripartizione  di risorse umane e finanziarie;       d) elegge i direttori  di  Dipartimento  componenti  il  Senato accademico;       e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo  statuto e dai regolamenti.     4. Direttori di Dipartimento e Presidenti di scuole,  nell'ambito delle   rispettive   competenze,   possono   promuovere   forme    di coordinamento delle attivita' e dei  servizi  per  la  ricerca  e  la didattica.     5. Il Collegio e' convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.      |  
|   |                                Art. 16.                        Garante degli studenti 
     1. Al fine di garantire la tutela e  l'effettivita'  dei  diritti degli studenti, anche  secondo  quanto  previsto  dallo  statuto  dei diritti e dei doveri degli studenti  universitari,  e'  istituito  il garante degli  studenti,  scelto  tra  figure  di  altissimo  profilo professionale e morale, con il compito di:       a) intervenire a tutela di qualunque studente si  ritenga  leso nei  propri  diritti  o  interessi  da  abusi,  disfunzioni,  ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche  omissivi  di organi ed uffici dell'Universita'.  Il  Consiglio  degli  studenti  o singoli studenti possono rivolgersi al garante degli  studenti,  che, in conformita'  alla  normativa  regolamentare,  esprime  il  proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli  organi di volta in volta competenti;       b) garantire, esaminare  e  controllare  lo  svolgimento  delle attivita' formative autogestite  dagli  studenti  nei  settori  della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;       c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle  attivita'  autogestite  sentito  il  parere  obbligatorio  del Consiglio degli studenti e del Senato accademico;       d) avanzare proposte ed esprimere pareri  sulle  questioni  che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;       e) presentare annualmente al Senato accademico e  al  Consiglio degli studenti una relazione sull'attivita' svolta.     Gli atti del garante non sono vincolanti.     2. Le modalita' di nomina e la durata del mandato sono  stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 17.                       Consiglio degli studenti 
     1. Il Consiglio degli  studenti  e'  l'organo  di  rappresentanza della componente  studentesca  e  svolge  funzioni  consultive  e  di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti, anche nei confronti degli organi centrali.     2. In particolare, il Consiglio  degli  studenti  esprime  pareri obbligatori su:       a) il documento di programmazione triennale;       b) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni  attinenti la programmazione didattica, i servizi agli studenti e  le  politiche di diritto allo studio, placement e orientamento;       c)  il  bilancio,  limitatamente  alla  parte  concernente  gli impegni di spesa per i servizi agli studenti  e  miglioramento  della didattica;       d) il Regolamento didattico di Ateneo e gli  altri  regolamenti attinenti l'attivita' didattica;       e) la determinazione di  contributi  e  tasse  a  carico  degli studenti;       f)  gli  interventi  di  attuazione  del  diritto  allo  studio universitario;       g) l'offerta formativa di Ateneo;       h) il Codice dei comportamenti di Ateneo.     3. Il  Consiglio  degli  studenti,  a  maggioranza  assoluta  dei presenti,   propone   forme   di   consultazione   della   componente studentesca, secondo modalita' indicate dal Regolamento  generale  di Ateneo.     Il Consiglio degli studenti  assicura  la  totale  trasparenza  e pubblicita' delle decisioni assunte.     4. Il Consiglio degli studenti adotta il  proprio  Regolamento  e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi  destinati  ad attivita' formative autogestite.     5. Il Consiglio degli studenti formula proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.     L'Organo destinatario di tali proposte  e'  tenuto  a  discuterle entro 90 giorni.     6. Il Consiglio degli studenti e' composto da:       a)  i  rappresentanti  degli   studenti   eletti   nel   Senato accademico;       b) i rappresentanti degli  studenti  eletti  nel  Consiglio  di amministrazione dell'Universita';       c) il  rappresentante  degli  studenti  eletto  nel  Nucleo  di valutazione;       d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato  per  lo sport universitario;       e) i rappresentanti degli  studenti  eletti  nel  Consiglio  di amministrazione   dell'Agenzia   per   il   diritto    allo    studio universitario;       f) una rappresentanza degli studenti eletta  nelle  scuole  e/o dipartimenti secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale  di Ateneo.     7. Il Presidente e' eletto tra i componenti del  Consiglio  degli studenti, con modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 18.                     Consulta degli specializzandi 
     E' istituita la  Consulta  degli  specializzandi,  con  modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 19.                        Consulta dei dottorandi 
     E' istituita la Consulta dei dottorandi, con modalita'  stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 20.  Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le                           discriminazioni 
     1. E' istituito  il  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari opportunita' nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma  di discriminazione.     2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di:       a) promuovere pari opportunita' tra  tutte  le  componenti  che lavorano o  studiano  nell'Universita'  proponendo  misure  e  azioni dirette  a  prevenire,  contrastare  e  rimuovere   ogni   forma   di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al  genere,  all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilita', alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e  politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di  lavoro e nella sicurezza sul lavoro;       b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire  le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita';       c)  promuovere  la  diffusione   della   cultura   delle   pari opportunita',  anche  tramite  attivita'  a  carattere   scientifico, formativo e culturale;       d) attuare azioni dirette a favorire  la  realizzazione  di  un ambiente   lavorativo   improntato   al   benessere    organizzativo, contrastando qualsiasi forma  di  discriminazione  morale,  fisica  o psicologica e assicurando l'adozione di  politiche  di  conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.     3.  Il  Comitato  assume,  nell'ambito  di  competenza,   compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.     Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla  legge e dai contratti  collettivi,  attribuite  ai  comitati  per  le  pari opportunita' e ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.     4.  L'Universita'  fornisce  al  Comitato  tutti  i  dati  e   le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operativita'.     5. Il Comitato adotta il proprio  Regolamento  di  funzionamento, che e' approvato dal  Consiglio  di  amministrazione,  previo  parere favorevole del Senato accademico.     6. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore,  e'  composto da:       a) un componente designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, come previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 art.  43  comma  4,  in  possesso  di adeguate conoscenze ed esperienze nelle  materie  di  competenza  del Comitato;       b) un numero di rappresentanti dell'Amministrazione,  designati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione,  pari a quello complessivo di cui alla lettera a), in possesso di  adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero e'  individuato  in  modo  da  assicurare  una  rappresentanza paritaria          del          personale          docente          e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici;       c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi.     Il Comitato e' formato da altrettanti  componenti  supplenti  che partecipano  alle  sedute  in  caso  di  assenza  o  impedimento  dei titolari.     Le modalita' di individuazione dei componenti del  Comitato  sono stabilite da apposito regolamento.     Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare  la presenza paritaria di entrambi i generi.     Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di  voto,  il delegato alla diversa abilita', ove nominato.     7.  Il  Rettore,  sentito  il  Senato  accademico,  nomina   un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito  della  componente  di  cui  al comma 6, lettera b).     8. I  rappresentanti  degli  studenti,  dei  dottorandi  e  degli specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza  del Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere  organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.     9. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il  loro mandato puo' essere rinnovato una sola volta. I rappresentanti  degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.      |  
|   |                                Art. 21.                Collegio dei garanti dei comportamenti 
     1. E' istituito il Collegio dei garanti dei  comportamenti,  allo scopo  di  dare  applicazione  alle  disposizioni  del   Codice   dei comportamenti nella comunita' universitaria.     2. Il Collegio dei garanti dei comportamenti  svolge  l'attivita' istruttoria relativa alle violazioni del  codice  che  non  integrino illeciti disciplinari,  in  base  al  procedimento  disciplinato  dal Codice dei comportamenti.     Al  termine  dell'istruttoria,  il  Collegio  dei   garanti   dei comportamenti  trasmette  una  relazione   contenente   le   connesse risultanze al Rettore,  il  quale  provvede  a  formulare  al  Senato accademico la proposta di irrogazione della relativa sanzione.     3. Il Collegio dei garanti dei comportamenti e' composto  da  tre professori ordinari, con anzianita' in tale  ruolo  di  almeno  dieci anni, scelti dal  Senato  accademico,  con  la  maggioranza  dei  tre quarti, fra una rosa di nove nominativi  proposta  dal  Rettore,  tra docenti di documentata  qualificazione  scientifica  che,  nel  corso della carriera, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza  morale e riconosciuta indipendenza di giudizio.     Il Presidente e' individuato tra i componenti  del  Collegio  dei garanti dei comportamenti, nella prima seduta.     4. Il Collegio dei garanti  dei  comportamenti  e'  nominato  con decreto rettorale per  tre  anni  accademici  e  il  mandato  non  e' rinnovabile.      |  
|   |                                Art. 22.                        Collegio di disciplina 
     1. E' istituito il  Collegio  di  disciplina,  competente  per  i procedimenti disciplinari relativi ai professori  di  I,  II  fascia, ricercatori  a  tempo  indeterminato  e  assistenti  del   ruolo   ad esaurimento.     2. Il Collegio e' composto da tre professori  di  I  fascia,  tre professori di II fascia e  tre  ricercatori  a  tempo  indeterminato, quali componenti effettivi, e da un componente supplente per ciascuna categoria, tutti in regime d'impegno a tempo  pieno.  Sei  componenti effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori  ed  un  supplente  per  ciascuna  categoria,  devono appartenere ai ruoli di  altro  Ateneo.  I  componenti  esterni  sono eletti dal Senato accademico in una rosa di nominativi  proposti  dal Rettore in numero di sei per ogni fascia per i componenti elettivi  e in numero di 3 per ogni fascia per i componenti supplenti.  I  membri interni sono eletti da ciascuna  componente  dei  docenti  di  ruolo, secondo le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.     Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto  del  contraddittorio  ed  e'  articolato  in  tre  sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente.     La prima sezione e' formata da professori di  I  fascia  e  opera solo nei confronti dei professori di I fascia; la seconda sezione  e' formata da professori di II fascia e opera  solo  nei  confronti  dei professori di II fascia; la terza sezione e' formata da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori.     3.  Il  Collegio  e'  costituito  con  decreto  del  Rettore   su designazione del Senato accademico dei componenti di cui al comma 2.     La designazione avviene fra una rosa di nominativi  proposti  dai Dipartimenti, uno per ciascuna categoria.     4. Il Collegio dura in carica quattro anni  e  i  componenti  non sono immediatamente rieleggibili.     Ciascuna sezione e' presieduta dal componente  piu'  anziano  nel ruolo.     In caso di  assenza  o  impedimento  di  uno  o  piu'  componenti effettivi  al  momento  di  avvio   del   procedimento   disciplinare subentrano i  componenti  supplenti  e  il  Collegio  opera  in  tale composizione fino alla formulazione del parere.     5. Il procedimento disciplinare e' avviato dal Rettore  per  ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della  conoscenza  dei fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e  fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata  proposta  in ordine alla sanzione da irrogare.     6. Il Collegio e' competente a svolgere la fase  istruttoria  del procedimento disciplinare e  ad  esprimere  parere  conclusivo  sulla proposta del Rettore, entro trenta giorni  dalla  sua  ricezione.  Il termine e' sospeso, per non piu' di due volte e per  un  periodo  non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna  sospensione  ove il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria.     7. Il Collegio, udito il  Rettore  o  suo  delegato,  convoca  il docente  sottoposto  a  procedimento  disciplinare,  che  puo'  farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia.     8. Il parere del Collegio, sia in relazione  alla  rilevanza  dei fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di cui  al  comma   6,   deve   essere   trasmesso   al   Consiglio   di amministrazione.     Il Consiglio di amministrazione, senza  la  rappresentanza  degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione   ovvero   dispone    l'archiviazione    del    procedimento conformemente al parere espresso dal Collegio.     9.  Ove  la  decisione  del  Consiglio  di  amministrazione   non intervenga  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di   avvio   del procedimento, esso si estingue.     10. Ove il Collegio o il Consiglio di  amministrazione  siano  in fase di costituzione il termine e' sospeso fino  alla  loro  regolare costituzione.     11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza  di  fatti  che  possono  dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu'  grave  della  censura,  i termini previsti dall'art. 10 della legge n.  240/2010  sono  sospesi fino alla costituzione del Collegio.     Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente, informa il docente interessato della  sospensione  dei  termini  fino alla costituzione del Collegio.     Per tutto quanto non previsto dal presente articolo,  si  applica la normativa vigente in materia.     12. Qualora il procedimento  disciplinare  riguardi  il  Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi precedenti competono al Decano dei  professori  ordinari dell'Ateneo.      |  
|   |                                Art. 23.    Titoli di studio, corsi di formazione e formazione finalizzata 
     1. L'Universita' eroga, anche attraverso formazione a distanza  e modalita'   e-learning,   l'attivita'   didattica    necessaria    al conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea magistrale a  ciclo unico, laurea magistrale,  specializzazione,  dottorato  di  ricerca, Master universitari di I e II livello secondo gli  ordinamenti  degli studi determinati  nel  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e  quanto stabilito dai  Regolamenti  dei  corsi  di  studio  per  gli  aspetti organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria  e  nazionale di rispettivo riferimento.     2. Istituisce, anche in collaborazione con Universita' italiane o estere, ovvero con enti e  organismi  esterni,  corsi  di  formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e  professionali e corsi di formazione finalizzata (short master e summer school).     3.  In  conformita'   al   Regolamento   didattico   di   Ateneo, l'Universita' puo', inoltre, deliberare, previa individuazione  delle risorse da impegnare, l'organizzazione di:       a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;       b) corsi di  perfezionamento  post-laurea  e  di  aggiornamento professionale;       c) corsi di educazione e aggiornamento culturale;       d) corsi di formazione permanente e ricorrente  dei  lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni.     L'Universita' favorisce, anche attraverso appositi  finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attivita'  formative  e  culturali autogestite dagli studenti, da  svolgersi  secondo  i  criteri  e  le modalita'  fissate  in  apposito  Regolamento  approvato  dal  Senato accademico, acquisito il parere  del  Consiglio  degli  studenti  per quanto di competenza.      |  
|   |                                Art. 24.                        Tutorato e orientamento 
     1. L'Universita' assicura servizi di tutorato e  orientamento  al fine di assistere ed orientare gli studenti.     Tali  iniziative  possono  essere  promosse   e   perseguite   in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, con gli  organismi di  sostegno  al  diritto  allo   studio,   con   le   rappresentanze studentesche e con chiunque ne abbia interesse.     2. Le modalita' attuative dei servizi di tutorato e  orientamento sono disciplinate dai relativi Regolamenti di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 25.                               Strutture 
     1.  I  Dipartimenti  sono   le   strutture   cui   e'   demandata l'organizzazione e la gestione delle attivita' di ricerca scientifica e didattica.     2. I dipartimenti possono proporre la costituzione di Scuole  con funzioni  di  coordinamento  e  razionalizzazione   delle   attivita' formative e di gestione dei servizi comuni.     3. I dipartimenti possono costituire Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca nonche' Centri  di  eccellenza.  Possono costituire anche Organismi associativi aperti alla partecipazione  di altre Universita' e di altri enti pubblici  e  privati,  italiani  ed internazionali.      |  
|   |                                Art. 26.                             Dipartimento 
     1. L'Universita'  si  articola  in  dipartimenti.  Ad  essi  sono attribuite le funzioni finalizzate  allo  svolgimento  della  ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, delle  attivita' rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonche' al  trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.     2. A ciascun Dipartimento afferisce un  numero  di  professori  e ricercatori  non  inferiore  a  cinquanta,  appartenenti  a   settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di  ambiti  di  ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.     E' possibile derogare a  tale  limite,  nel  rispetto  di  quanto stabilito dalla legge, per i Dipartimenti  della  sede  ionica  e  di altre sedi decentrate.     I professori e i ricercatori sono incardinati in un Dipartimento. La sede di servizio e' prevista nel bando relativo alla procedura  di reclutamento.     3.  L'attivazione  di  un  Dipartimento,  proposta  dai   docenti interessati,  e'  deliberata  dal  Consiglio  di  amministrazione  su proposta del Senato accademico.     Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di  ruolo  e ricercatori  che  vi  aderiscono,  sono  determinati  gli   obiettivi scientifici  e   didattici,   i   settori   scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo.     4. La mobilita' dei docenti tra Dipartimenti e'  disciplinata  da apposito Regolamento di Ateneo.     5. Il Dipartimento e' disattivato qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei  limiti  di legge.     6. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni  corrispondenti  a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali  a  specifiche esigenze  organizzative  e  di  ricerca,  con  strutture  e   servizi dedicati, purche' cio' non comporti aggravio nei costi di gestione  e di  personale.  Le  sezioni  costituite  in  differenti  dipartimenti possono cooperare per finalita' di ricerca e per  lo  svolgimento  di attivita' di servizio  rivolte  anche  all'esterno,  previo  apposito accordo tra i dipartimenti interessati.     Le sezioni sono prive di autonomia gestionale.  Le  modalita'  di costituzione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.     Il Dipartimento resta in  ogni  caso  una  struttura  unitaria  e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato  delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo  e  dei terzi.     7. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita'  di  ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo docente e la sua  facolta' di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca,  erogati  a livello locale, nazionale e internazionale.     8.  Il  Dipartimento  organizza  e  gestisce   autonomamente   le attivita' didattiche dei corsi di laurea, laurea magistrale e  laurea magistrale a ciclo unico quando ne soddisfi i requisiti necessari  di docenza, ai sensi della normativa vigente.  In  tal  caso  cumula  le funzioni di cui all'art. 30, comma 6,  anche  ove  afferisca  ad  una scuola.     Il  Dipartimento,  eventualmente  con  il  coordinamento  di  una scuola, organizza e gestisce le attivita'  didattiche  dei  corsi  di Laurea e Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo  unico,  delle Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di perfezionamento.     9. In particolare il Dipartimento:       a) organizza le attivita' di ricerca ed e'  responsabile  della gestione amministrativa dei relativi programmi;       b) organizza  le  attivita'  di  consulenza  e  di  ricerca  su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto  la  guida  di  un docente quale responsabile;       c) compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie  disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali  e  triennali, acquisito il parere della/e  scuola  cui  eventualmente  afferisce  e tenuto  conto  delle  esigenze  della  ricerca,  formula  al   Senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza  dei  professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori:         I. richieste di nuovi posti  in  organico  di  professore  di ruolo di settori ad esso afferenti;         II. richieste di ricercatori a tempo determinato  di  settori ad esso afferenti;       d) previo parere della/e scuola  cui  eventualmente  afferisce, provvede all'assegnazione dei posti di professore di  ruolo  e  delle unita' di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti;       e) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad  esso  afferenti,  con  voto  favorevole della maggioranza assoluta dei professori di  prima  fascia,  per  la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di  prima  e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;       f) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti  con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima  e di seconda fascia e dei ricercatori;       g) puo' formulare proposte ed esprimere parere, per  quanto  di competenza, in ordine all'istituzione,  attivazione,  disattivazione, soppressione o modifica di Corsi di studio;       h)  propone  al  Senato  accademico   il   piano   dell'offerta formativa;       i) delibera, previo parere della  Scuola,  sulle  richieste  di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica  avanzate  dai docenti;       j)  esercita  le  altre  funzioni  ad  esso  attribuite   dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.     10.  Il  Dipartimento  avanza  al  Consiglio  di  amministrazione richiesta motivata di risorse logistiche, finanziarie e di  personale tecnico-amministrativo  necessarie  al   conseguimento   dei   propri obiettivi.     11. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare  e  organizzativa, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare  vigente  in materia; adotta un Regolamento di funzionamento  nel  rispetto  delle norme di cui al presente statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il Regolamento e' approvato  dal  Senato  accademico,  previo  parere favorevole del Consiglio di amministrazione.     12. Il Dipartimento, in base al Manifesto degli  studi,  delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti  ad  esso  afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze  didattiche  dei Corsi di studio/classe/interclasse e  dell'equa  ripartizione  tra  i docenti del carico didattico complessivo.     13. Il Dipartimento provvede, altresi', ai sensi della  normativa vigente e per quanto di competenza, agli affidamenti ed ai  contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.     14. Il Dipartimento verifica che i compiti di legge  dei  docenti ad  esso  afferenti  siano  stati  assolti  e  approva  le  relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti.     15. Il Dipartimento ha autonomia gestionale  nel  rispetto  della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Ad esso  e' assegnato funzionalmente  personale  tecnico-amministrativo  adeguato alle attivita' di ricerca  e  di  didattica  previste.  Il  personale tecnico amministrativo e' assegnato dal direttore  generale,  sentito il  direttore  di  Dipartimento  ed  il  Coordinatore  amministrativo gestionale (CoA).     16. Al Dipartimento e'  assegnato  dal  direttore  generale,  con incarico  rinnovabile,  un  Coordinatore  amministrativo  (CoA)   che collabora con il Direttore del Dipartimento al fine di assicurare  il migliore funzionamento della struttura.     17. Al Coordinatore amministrativo e' attribuita,  in  attuazione delle direttive degli Organi di Governo,  della  direzione  generale, dei  direttori  di  Dipartimento  e  dei  dirigenti,  la  gestione  e organizzazione delle Unita' Operative, delle  risorse  strumentali  e del personale tecnico- amministrativo del Dipartimento.     Il Coordinatore amministrativo  e'  responsabile  dell'attuazione delle delibere del Consiglio, della  gestione  economico-finanziaria, tecnica ed amministrativa del Dipartimento, fatte salve le competenze attribuite dalla  legge,  dal  presente  statuto  o  dalla  normativa regolamentare, al direttore di Dipartimento.      |  
|   |                                Art. 27.                        Organi del Dipartimento 
     1. Sono Organi del Dipartimento:       a) il Consiglio;       b) il direttore;       c) la Giunta;       d) la Commissione paritetica docenti-studenti.     2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto:       a. da tutti i professori di ruolo e dai  ricercatori  afferenti al Dipartimento;       b.      da      una      rappresentanza      del      personale tecnico-amministrativo/collaboratori  ed  esperti   linguistici   non inferiore a quattro unita' e non  superiore  al  10%  dei  componenti dell'Organo;       c. da una rappresentanza dei dottorandi;       d. da una rappresentanza  degli  studenti,  limitatamente  alle questioni relative all'organizzazione dell'attivita' didattica,  pari al 15% dei componenti dell'Organo.     I criteri di determinazione  delle  rappresentanze  di  cui  alle lettera b), c) e  d),  sono  stabilite  dai  regolamenti  di  ciascun Dipartimento; le modalita' per la loro elezione  sono  stabilite  dal Regolamento generale di Ateneo.     Il  Coordinatore  amministrativo  partecipa  alle  riunioni   del Consiglio  con  voto  consultivo  e  svolge  funzioni  di  segretario verbalizzante.     3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le  materie  di competenza del Dipartimento.     4. Il direttore e' eletto, secondo  le  modalita'  stabilite  dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori  di  ruolo  a  tempo pieno afferenti al Dipartimento ed e' nominato con decreto rettorale.     L'elettorato attivo spetta  a  tutti  i  professori  di  ruolo  e ricercatori afferenti al Dipartimento nonche' ai  rappresentanti  del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dei dottorandi nel Consiglio di dipartimento.  L'elettorato  attivo per l'elezione del direttore del Dipartimento  di  cui  all'art.  26, comma 8, primo periodo, spetta,  altresi',  ai  rappresentanti  degli studenti nel Consiglio di dipartimento.     Il  Direttore  dura  in  carica  tre  anni   accademici   ed   e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.     5. Il Direttore ha la rappresentanza del  Dipartimento,  presiede il Consiglio e la Giunta e cura,  per  il  tramite  del  Coordinatore amministrativo, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attivita' del Dipartimento con  la  collaborazione  della  Giunta; intrattiene  rapporti  con  gli  altri  Organi  dell'Universita'   ed esercita tutte le altre  attribuzioni  previste  dalle  leggi,  dallo statuto e dai Regolamenti.     6. Il Direttore designa un professore  di  ruolo  a  tempo  pieno afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso  di  assenza  o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate.     7.  La  Giunta  e'  composta  dal  direttore,  da  un  numero  di professori  e  ricercatori  non  superiore  a  nove,  assicurando  la presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti e       da       un        rappresentante        del        personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici.  Per  le questioni relative all'attivita' didattica e ai servizi agli studenti partecipa  alle  riunioni  della  Giunta  una  rappresentanza   degli studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento.     Le modalita' di elezione sono definite dal  Regolamento  generale di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti della Giunta.     La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi  componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.     Il coordinatore  amministrativo  partecipa  alle  riunioni  della Giunta  con  voto  consultivo  e  svolge   funzioni   di   segretario verbalizzante.     La Giunta  coadiuva  il  direttore  nell'espletamento  delle  sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal  Consiglio,  secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.     8. La composizione  e  i  compiti  della  Commissione  paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.      |  
|   |                                Art. 28.                    Dipartimenti interuniversitari 
     1.   E'    consentita    la    costituzione    di    Dipartimenti interuniversitari tra l'Universita', le altre  Universita'  federate, nonche' ulteriori Istituzioni universitarie, con  atto  convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di Governo.     2. Ai Dipartimenti interuniversitari  sono  attribuite  tutte  le funzioni previste per i dipartimenti  dalla  legislazione  vigente  e dagli statuti delle Universita' firmatarie della convenzione.     3. Il numero minimo di docenti richiesto  per  la  attivazione  e disattivazione dei  dipartimenti  interuniversitari  tiene  conto  di tutti i docenti delle Universita' firmatarie della convenzione.     4. Il direttore del Dipartimento interuniversitario e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento.     Il direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno;  nell'ipotesi  in  cui  il  direttore  del  Dipartimento interuniversitario  non  appartenga  ai  ruoli  dell'Universita',  il sostituto  deve  essere  designato  fra   i   professori   di   ruolo dell'Universita'.  Il  sostituto,  in  tal   caso,   rappresenta   il Dipartimento negli Organi, salvo che nel Senato accademico,  e  nelle sedi dell'Universita'.     5. Il Dipartimento  interuniversitario  si  avvale  di  personale tecnico amministrativo di supporto assegnato dal direttore  generale, sentiti   i   direttori   di   Dipartimento   ed    i    Coordinatori amministrativo-gestionali (CoA).      |  
|   |                                Art. 29.                            Corsi di studio 
     1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Universita'; a ciascun corso di studio  corrisponde un curriculum  diretto  al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio legalmente riconosciuto, all'interno di  una  determinata  Classe  di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico.     2. Ogni corso di studio, fatta salva la specificita' della Scuola di  medicina  di  cui  al  successivo  art.  31,  afferisce   ad   un Dipartimento individuato, di  norma,  in  quello  responsabile  della prevalenza degli insegnamenti  del  corso  stesso,  relativamente  ai crediti  formativi  di  base  e  caratterizzanti.   E'   ammessa   la possibilita' di prevedere un'afferenza del singolo  corso  di  studio anche a piu' dipartimenti, tra cui viene comunque individuato uno  di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i  propri  docenti  in  misura  rilevante  e  significativa  agli insegnamenti del  corso  di  studio,  secondo  quanto  stabilito  nel Regolamento didattico di Ateneo.     3. Sono Organi dei Corsi di studio:       a) il coordinatore del Corso di studio;       b)  il  Consiglio  di  Corso  di  studio  o  il  Consiglio   di classe/interclasse;       c) la Giunta.     4.  Il  Coordinatore  presiede  e   convoca   il   Consiglio   di corso/classe/interclasse e la Giunta; e' eletto dal Consiglio, tra  i professori di ruolo a tempo pieno componenti  il  Consiglio,  secondo modalita' stabilite dal  Regolamento  generale  di  Ateneo;  dura  in carica tre anni accademici ed e'  rieleggibile  consecutivamente  una sola volta.     Il Coordinatore e' componente del Consiglio della scuola  cui  il Corso di studio/classe/interclasse pertiene,  nei  limiti  di  quanto disposto dall'art. 30, comma 5.     5. Il Consiglio di Corso di studio si  costituisce  solo  se  non c'e' la possibilita' di costituire  il  Consiglio  di  classe  ed  il Consiglio di classe solo se non c'e' la possibilita' di costituire il Consiglio di interclasse.     6. Il Consiglio e' composto:       a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;       b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilita' di un corso ufficiale;       c) da una rappresentanza degli studenti non  inferiore  al  15% dei componenti dell'Organo.     7.  Ciascun  docente  e'  titolare  dell'elettorato  attivo   per l'elezione degli Organi di cui al comma 3, lettera a) e c) e concorre alla determinazione del numero  legale  nel  Consiglio  di  Corso  di studio  per  il  quale  opta.  Il  Regolamento  generale  di   Ateneo stabilisce le modalita' della partecipazione di  detti  docenti  agli altri Consigli di Corso di studio. Le medesime modalita' si applicano ai professori a contratto e agli studenti.     8.  Il  Consiglio  formula  alla  struttura  competente  proposte relative al piano  di  studi  e  all'organizzazione  delle  attivita' connesse, al monitoraggio ed alla verifica delle attivita'  formative del Corso di studio/classe/interclasse e di  tutte  le  attivita'  ad esse correlate.     9.  La  Giunta  e'  costituita  dal  coordinatore  del  Corso  di studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e  due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio  stesso secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.     10. La Giunta:       a) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;       b) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri Corsi universitari;       c) formula alla struttura competente proposte organizzative  in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attivita' didattiche;       d) formula  pareri  sulla  effettiva  coerenza  fra  i  crediti assegnati alle varie attivita' formative e  gli  specifici  obiettivi formativi programmati;       e)  esercita  le  altre  attivita'  definite  nel   Regolamento didattico del Corso di studio/classe/interclasse.      |  
|   |                                Art. 30.                                Scuole 
     1. Le Scuole sono  strutture  con  funzioni  di  coordinamento  e razionalizzazione delle attivita' formative e di gestione dei servizi comuni e di raccordo tra due o piu' dipartimenti per le  esigenze  di razionalizzazione, gestione  e  supporto  dell'offerta  formativa  di riferimento. Il numero complessivo delle scuole,  proporzionale  alle dimensioni  dell'Ateneo,  anche  in  relazione  alla  sua   tipologia scientifico-disciplinare, non puo' essere superiore a dodici.     2.  Le  Scuole  sono  attivate  con  delibera  del  Consiglio  di amministrazione su proposta del Senato accademico formulata a seguito delle proposte dei dipartimenti interessati.     La proposta di attivazione  deve  contenere  l'indicazione  delle attivita' formative e dei servizi comuni dei  Dipartimenti  afferenti su  cui  la  Scuola  esercita  la   funzione   di   coordinamento   e razionalizzazione.     Ciascun Dipartimento puo'  chiedere  l'attivazione  di  una  sola scuola e puo' aderire soltanto ad  un'altra  scuola.  Il  Regolamento didattico di Ateneo individua la  soglia  minima  e  congrua  che  un Dipartimento  deve  assicurare  per  aderire  ad  una   Scuola,   con riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei  Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti costituenti la scuola.     3. Sono Organi della scuola:       a) il Presidente;       b) il Consiglio;       c) la Commissione paritetica docenti-studenti.     4. Il Presidente e' eletto dai componenti  del  Consiglio  tra  i professori di ruolo di  I  fascia  dei  Dipartimenti  afferenti  alla scuola, secondo  modalita'  stabilite  dal  Regolamento  generale  di Ateneo; dura in carica tre  anni  accademici,  rinnovabili  una  sola volta.     5. Il Consiglio della scuola e' costituito:       a) dai direttori dei dipartimenti afferenti;       b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al  10% del totale dei  componenti  di  tutti  i  Consigli  dei  dipartimenti afferenti,  cosi'  costituita:  tre  docenti  per  ogni  Dipartimento afferente  alla  Scuola,   scelti,   uno   per   categoria,   tra   i rappresentanti dei docenti nella Giunta di dipartimento; i  rimanenti scelti fra i coordinatori di Corso di  studio/classe/interclasse  dei Dipartimenti afferenti sulle cui  attivita'  la  Scuola  esercita  il coordinamento e i Coordinatori di dottorato, ove il  Dipartimento  lo ritenga opportuno;       c) da  una  rappresentanza  degli  studenti  pari  al  15%  dei componenti dell'organo.     Alle riunioni del  Consiglio  della  scuola  partecipa  con  voto consultivo       il        rappresentante        del        personale tecnico-amministrativo/collaboratori  ed  esperti  linguistici  nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la scuola.     6. Il Consiglio della Scuola:       a)  svolge  funzioni  di  coordinamento  tra   i   dipartimenti afferenti, in relazione alle attivita' formative e ai servizi comuni;       b) puo'  formulare  proposte  ed  esprimere  parere  al  Senato accademico, per quanto  di  competenza,  in  ordine  all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e  modifica  dei  Corsi  di studio, valutata la disponibilita' delle risorse necessarie;       c)  limitatamente  agli  aspetti  di   competenza,   rende   ai Dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle  richieste  di  nuovi posti in organico di professore di ruolo e  di  ricercatori  a  tempo determinato di settori ad essi afferenti  e  sulle  assegnazioni  dei posti di professore di ruolo e delle unita' di  ricercatore  a  tempo determinato;       d) esprime parere in ordine  al  piano  dell'offerta  formativa proposto dai Dipartimenti;       e) coordina la programmazione didattica annuale e la  copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma  l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori  sulla  base  delle decisioni adottate dai Dipartimenti afferenti e,  eventualmente,  con delibera motivata, ne chiede il riesame;       f) formula a Dipartimenti non afferenti:         I. richieste di  docenza  per  insegnamenti  di  settori  non presenti o non adeguatamente coperti nei Dipartimenti afferenti;         II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento  dei requisiti  minimi  di  docenza  dei  Corsi  di  studio  afferenti  ai Dipartimenti della scuola;       g) esprime parere ai Dipartimenti afferenti sulle  proposte  di modifica   del   Regolamento   didattico   di   Ateneo    concernenti l'ordinamento didattico;       h) esprime parere ai dipartimenti sulle  richieste  di  congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;       i) organizza le attivita' di orientamento e di tutorato;       j)   contribuisce   a    promuovere    l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;       k)  contribuisce  a  promuovere  le  misure  volte  a  favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;       l)   verifica   la   sussistenza   dei   requisiti   necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio;       m) formula proposte e/o richieste ai  Dipartimenti  interessati in ordine all'assegnazione di  spazi,  mezzi,  attrezzature  ritenuti indispensabili  per  un  migliore  ed  efficace   svolgimento   delle attivita' didattiche;       n) coordina  gli  spazi  e  i  tempi  dell'attivita'  didattica (orario, aule, ...);       o) coordina le attivita'  collaterali  all'attivita'  didattica principale (calendario esami, tesi);       p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualita' delle attivita' didattiche;       q) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla  legge,  dallo statuto,  dal  Regolamento  didattico  di  Ateneo   e   dagli   altri regolamenti.     7. La composizione  e  i  compiti  della  Commissione  paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.      |  
|   |                                Art. 31.                          Scuola di medicina 
     1. La Scuola di  medicina  e'  la  struttura  di  raccordo  e  di coordinamento, per  le  esigenze  di  razionalizzazione,  gestione  e supporto dell'offerta  formativa  di  riferimento  e  delle  connesse funzioni assistenziali, in cui sono  raggruppati  i  Dipartimenti  ai quali afferisce personale che  svolge  anche  funzioni  assistenziali nell'ambito delle disposizioni  statali  in  materia.  La  Scuola  di medicina mantiene i rapporti con il Servizio  sanitario  nazionale  e regionale al  fine  di  garantire  l'inscindibilita'  delle  funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalita' e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia,  ai  sensi della normativa vigente.     2. La Scuola di medicina svolge funzioni di coordinamento  tra  i Dipartimenti afferenti in relazione alle  attivita'  formative  e  ai servizi  comuni  dei  Corsi  di  studio  in  medicina  e   chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, scienze delle  attivita'  motorie  e sportive  e  dei  Corsi  di  studio  triennali  e  magistrali   delle professioni  sanitarie,  ove  attivati,  nonche'  delle   Scuole   di specializzazione di area sanitaria di pertinenza e svolge,  altresi', funzioni di coordinamento delle attivita' assistenziali.     3. Sono Organi della scuola:       a) il Presidente;       b) il Consiglio;       c) la Commissione paritetica docenti-studenti.     4. Il Presidente e' eletto dai componenti  del  Consiglio  tra  i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti che istituiscono  la Scuola, secondo  modalita'  stabilite  dal  Regolamento  generale  di Ateneo; dura in carica tre  anni  accademici,  rinnovabili  una  sola volta.     5. Il Consiglio della scuola e' costituito:       a) dai direttori dei Dipartimenti che istituiscono la scuola;       b) dai direttori universitari  dei  Dipartimenti  ad  attivita' integrata  attivati  nella   Azienda   ospedaliero-universitaria   di riferimento;       c) da una rappresentanza, complessivamente non superiore al 10% del totale dei  componenti  di  tutti  i  Consigli  dei  dipartimenti afferenti,  cosi'  costituita:  tre  docenti  per  ogni  Dipartimento afferente alla Scuola scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti  scelti  fra  i coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse  dei  Dipartimenti afferenti sulle cui attivita' la Scuola esercita il coordinamento e i Coordinatori di dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;       d) da  una  rappresentanza  degli  studenti  pari  al  15%  dei componenti dell'Organo.     Le procedure elettorali dei suddetti componenti sono disciplinate nel Regolamento di scuola.     6. Alle riunioni del  Consiglio  di  scuola  partecipa  con  voto consultivo il  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo nella Giunta  di  ciascuno  dei  dipartimenti  che  costituiscono  la scuola.     7. Il Consiglio della scuola, oltre ai compiti previsti dall'art. 30, comma 6:       a)  esprime  parere  in  ordine  alla  programmazione  ed  alla gestione dei Corsi di studio ad essa afferenti nelle sedi  didattiche decentrate,  in  ragione  delle   specificita'   delle   disposizioni nazionali e regionali e a salvaguardia  della  inscindibilita'  delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca;       b)  predispone,  sulla  base  delle  proposte   formulate   dai Coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze per la copertura di insegnamenti di settori  scientifico-disciplinari non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti  afferenti  ai dipartimenti interessati dell'Universita' e per quelli che  prevedono la docenza del personale del Servizio sanitario nazionale;       c) esprime parere in ordine alla qualificazione nella  funzione docente del personale del Servizio sanitario nazionale  e  in  ordine alle necessita' assistenziali e di tirocinio  connesse  all'attivita' didattica;       d) sovrintende alla valutazione della qualita' dei percorsi  di studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche  quelli  per lo svolgimento delle attivita' connesse con l'assistenza;       e) esprime parere in ordine  alle  richieste  dei  Dipartimenti sulla  programmazione  triennale  per  la  copertura  di   posti   di ricercatore e di professore, tenendo conto dell'inscindibilita' delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali.     8. In particolare, ferme restando  le  competenze  che  la  legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, la scuola:       a) sentiti i dipartimenti, esprime pareri in ordine  agli  atti convenzionali  con  enti  esterni  che  influiscono  sulle  attivita' didattiche,  di  ricerca  e  assistenziali  nella  loro  inscindibile connessione  da  parte  dei  docenti  che   svolgono   attivita'   di assistenza;       b) esprime, ai competenti  Organi  universitari,  parere  sulle proposte da avanzare alla Regione nell'ambito del Piano della  Salute regionale  e  della  programmazione  regionale,   affinche'   vengano assicurate, attraverso protocolli di  intesa,  strutture  e  adeguato fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilita' delle  funzioni di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi  e  nelle scuole di specializzazione;       c) per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e  le attivita' formative  connesse  di  medicina  generale  e  di  sanita' pubblica sul territorio, cura e  gestisce,  secondo  quanto  statuito dagli  Organi  di  Governo,  i  rapporti  con  l'Ordine  del   medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie.     9. Per ogni classe e interclasse  e'  eletto,  secondo  procedure indicate   nel   Regolamento   di   scuola,   un   coordinatore    di classe/interclasse.     Il  Coordinatore   di   classe/interclasse,   secondo   modalita' determinate dal Regolamento di scuola:       a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici,  interagendo con i Dipartimenti;       b) propone al/ai Dipartimento/i la copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi di studio della  classe/interclasse  e  l'apertura dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti;       c) propone al/ai Dipartimento/i il piano degli studi;       d) designa, nella classe/interclasse in cui siano attivati piu' Corsi di studio, un responsabile per ciascun Corso  di  studio  ed  i coordinatori didattici per ciascun anno del/i corso/i di studio, che, secondo modalita' stabilite dal Regolamento di  scuola,  organizzano, armonizzano e monitorano le attivita'  didattiche  e  l'utilizzo  dei servizi comuni a piu' corsi di studio  della  classe/interclasse;  in presenza dell'attivazione di un solo corso di studio le  funzioni  di organizzazione,  armonizzazione  e   monitoraggio   delle   attivita' didattiche e dell'utilizzo dei  servizi  comuni  sono  attribuite  al Coordinatore di classe/interclasse.     10. La composizione e  i  compiti  della  Commissione  paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.      |  
|   |                                Art. 32.                        Commissioni paritetiche 
     1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e' composta dal direttore del  Dipartimento,  o  suo  delegato,  che  la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il direttore, o  suo delegato, e rappresentanti degli studenti,  a  seconda  dell'ampiezza dell'offerta formativa  del  Dipartimento,  comunque  con  un  numero minimo   di   sei,   designati   dai   Consigli    dei    corsi    di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei  medesimi Consigli di corso di studio/classe/interclasse in modo  da  garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli  studenti per ciascun corso di studio/classe/interclasse interessato.     2. La Commissione paritetica  docenti-studenti  della  scuola  e' composta  dal  Presidente  della  Scuola,  o  suo  delegato,  che  la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti,  a  seconda  dell'ampiezza dell'offerta formativa della scuola, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli dei  corsi  di  studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti  dei  medesimi  Consigli  di  corso  di studio/classe/interclasse coordinati dalla Scuola, secondo  modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento afferente alla scuola.     3. La Commissione paritetica  docenti-studenti  della  scuola  di Medicina e' composta dal Presidente della scuola, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente,  o suo  delegato,   e   rappresentanti   degli   studenti,   a   seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa della Scuola,  comunque  con  un numero minimo di sei, designati dal Consiglio di scuola, tra tutti  i docenti afferenti ai Dipartimenti della scuola, e di studenti  eletti dalle componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli  stessi Corsi di studio, in modo  da  garantire  la  presenza  di  almeno  un docente  per  ciascun  Dipartimento  afferente  alla  Scuola   e   un rappresentante degli studenti tra gli studenti iscritti ai  corsi  di studio coordinati dalla scuola.     4. L'istituzione di tali  Commissioni  presso  i  dipartimenti  o presso le scuole e' alternativa.     5. La Commissione paritetica ha il compito di:       a) monitorare l'offerta formativa e le modalita' di  erogazione della didattica e di tutte le attivita' connesse, nonche' la qualita' dei servizi agli studenti;       b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori  per  la valutazione dei risultati dell'attivita' didattica e di servizio agli studenti;       c)    formulare    pareri    sull'istituzione,     attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di  corsi  di  studio,  sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti  dei  singoli Corsi di studio.     6. La Commissione paritetica  docenti-studenti  della  Scuola  di Medicina, oltre ai compiti di cui al comma precedente, formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.     7. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed  i  suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.      |  
|   |                                Art. 33.                           Centri di ricerca 
     1. Per fornire supporto ad attivita' di  ricerca  di  particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di piu'  Dipartimenti  o  piu' Universita',  il  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta   dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico,  puo' costituire Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca, Centri di eccellenza  e  Centri  didattici  sperimentali,  ovvero  le strutture  di  rilevante  interesse  comune  finalizzate  a   fornire supporto alla ricerca e alla didattica  e  che  costituiscano  valore aggiunto per l'Universita'.     2.  I  Centri  interdipartimentali  di  ricerca  possono   essere costituiti per la realizzazione di attivita' di  ricerca  connesse  a progetti di durata pluriennale, rinnovabile, cui aderiscano non  meno di quindici docenti. Ciascun docente puo' aderire a non piu'  di  tre Centri.     3. Partecipano  all'attivita'  dei  Centri  docenti  e  personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai dipartimenti o agli atenei interessati.     4. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centri dovranno essere  prioritariamente   garantite   dai   dipartimenti   o   dalle Universita' che ne hanno promosso la costituzione.     5. Con apposito regolamento sono definiti i criteri  di  adesione ai  Centri  e  sono  dettate   le   norme   sull'organizzazione,   il funzionamento e la disattivazione degli stessi.      |  
|   |                                Art. 34.                          Centri di servizio 
     1. Il  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  Senato accademico, puo'  deliberare  l'istituzione  di  Centri  di  servizio interdipartimentali,    di    Ateneo    e    interuniversitari    per l'organizzazione  ed  il  coordinamento  di  servizi  a  supporto  di specifiche attivita' dell'Ateneo.     2. Le risorse necessarie al funzionamento dei Centri di  Servizio interdipartimentali    e    interuniversitari     dovranno     essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle  Universita'  che ne hanno promosso la costituzione.     3. Al Centro  servizi  informatici  e  telematici  di  Ateneo  e' affidata  la  gestione  e  lo  sviluppo  del  sistema  informatico  e telematico  di   Ateneo   costituito   dall'insieme   delle   risorse tecnologiche, dell'informazione e della comunicazione.     4. Al Centro linguistico di Ateneo compete  la  promozione  della pratica e dello studio delle lingue seconde/straniere e  l'erogazione delle attivita' formative necessarie al  raggiungimento  dei  diversi livelli  di  competenza  linguistica,  attestati   e/o   certificati, destinate  a  soggetti  interni  ed  esterni  all'Universita',  anche mediante contratti e convenzioni.     5. Al Centro per l'e-learning e la multimedialita' sono  affidati la promozione e lo sviluppo dell'Ateneo nel settore dell'e-learning e della multimedialita' mediante l'utilizzo di tecnologie  informatiche innovative, in coerenza  con  le  linee  strategiche  definite  dagli organi di Ateneo.     6. I Centri di servizio  di  Ateneo  sono  costituiti  secondo  i criteri e le modalita' stabilite nel Regolamento generale di  Ateneo. Con apposito Regolamento sono dettate le  norme  sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.      |  
|   |                                Art. 35.                    Sistema bibliotecario di Ateneo 
     1. E' istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo preposto  alla conservazione, sviluppo, valorizzazione e  fruizione  del  patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita' ed al piu' ampio accesso alle  risorse  informative  online.   In   particolare   il   Sistema bibliotecario di Ateneo garantisce la razionalizzazione e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere  l'accesso  all'informazione bibliografica  e  la  diffusione  della  conoscenza,  quali   servizi essenziali  per  la  ricerca,   la   didattica   e   la   valutazione dell'Universita', nonche' per la  piu'  generale  valorizzazione  del patrimonio culturale.     2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo e' costituito  dall'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie di Ateneo aggregate in  poli bibliotecari.     3. Al Sistema bibliotecario di Ateneo sovraintende un Comitato di Ateneo con compiti di indirizzo ed un board di direttori di polo  con compiti di coordinamento delle biblioteche  e  di  organizzazione  di servizi bibliotecari centralizzati.     4. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema  bibliotecario di Ateneo nonche' le modalita' di erogazione dei servizi bibliotecari e di  attuazione  dei  principi  dell'accesso  pieno  e  aperto  alla letteratura scientifica sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato  dal  Consiglio  di  amministrazione  sentito  il   Senato accademico.      |  
|   |                                Art. 36.                       Sistema museale di Ateneo 
     1. Il Sistema museale di Ateneo coordina le attivita' dei  musei, delle  collezioni,  degli  orti  botanici   e   degli   acquari   che costituiscono il proprio  patrimonio  al  fine  della  conservazione, catalogazione  e  fruizione  per  la  ricerca,  la  didattica  e  per l'educazione culturale e scientifica.     2. L'Universita'  garantisce  la  tutela  e  l'arricchimento  del patrimonio museale e promuove,  anche  in  collaborazione  con  altre Istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzarlo.     3. Il  funzionamento  del  Sistema  museale  e'  disciplinato  da apposito regolamento.      |  
|   |                                Art. 37.                    Sistema archivistico di Ateneo 
     1. L'Universita' tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione dei documenti e garantendone affidabilita' e fruizione.     2. Il Sistema archivistico di Ateneo e' costituito  dall'archivio corrente, dall'archivio di deposito e dall'archivio storico.     3. Il Sistema archivistico di Ateneo  persegue  la  finalita'  di promuovere,  sviluppare  e  valorizzare,   in   forme   integrate   e coordinate, la  produzione,  gestione,  conservazione  e  tutela  dei documenti  prodotti  dall'Universita'  nell'esercizio  delle  proprie funzioni anche a supporto delle attivita' svolte dagli organi e dalle strutture dell'Universita' medesima.     4. L'Universita' promuove,  anche  in  collaborazione  con  altre istituzioni,  iniziative  finalizzate  a   valorizzare   il   proprio patrimonio storico-documentario, anche  attraverso  l'istituzione  di appositi Comitati tecnico scientifici nominati dal Rettore.     5.  Le  modalita'  organizzative   e   funzionali   del   Sistema archivistico  di  Ateneo  sono  definite  da   apposito   regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.      |  
|   |                                Art. 38.     Centro didattico sperimentale in ambito agrario e veterinario 
     1. Il Centro didattico sperimentale di Ateneo e' la struttura  di supporto per le attivita' istituzionali, didattiche,  scientifiche  e di servizio dell'Ateneo, in ambito agrario e veterinario.     2. Il Centro didattico sperimentale di Ateneo  gestisce,  secondo gli indirizzi del  Consiglio  di  amministrazione,  tutti  i  terreni agricoli,  gli  immobili   e   le   strutture   ad   essa   assegnati dall'Universita' nonche' le strutture e gli impianti che vi insistono e le attrezzature di proprieta' o comunque a disposizione.     3. Le  attivita',  il  funzionamento  e  gli  organi  del  Centro didattico  sperimentale  di  Ateneo  sono  disciplinati  da  apposito regolamento.     4. Partecipano alle attivita' del Centro  didattico  sperimentale di Ateneo docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti  ai dipartimenti interessati.      |  
|   |                                Art. 39.                        Contratti e convenzioni 
     1. L'Universita', nei limiti e secondo le procedure  disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la  contabilita', puo' stabilire rapporti di ricerca o di  formazione  universitaria  e professionale con enti pubblici  e  privati  attraverso  contratti  e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilita' delle attivita' svolte.     2.  Una  quota  dei  finanziamenti  provenienti  da  convenzioni, contratti,  consulenze  e  altre  forme  di  cooperazione  tecnica  e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalita' stabilite  dal  Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.      |  
|   |                                Art. 40.                 Agenzia per i rapporti con l'esterno 
     1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con  enti pubblici  e  privati  e'  istituita  l'Agenzia  per  i  rapporti  con l'esterno.     2. L'Agenzia:       a) promuove la  diffusione  delle  informazioni  relative  alle attivita' scientifiche e alle connesse competenze;       b) incentiva i rapporti con il  mondo  della  produzione  anche mediante  l'organizzazione  di  un  Osservatorio  per  l'analisi  del fabbisogno di attivita' di ricerca del settore produttivo;       c) assiste i docenti nella definizione  delle  convenzioni  con l'esterno;       d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie  e  internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;       e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca  e  con  i  parchi scientifici e tecnologici;       f)   promuove   attivita'   di   formazione   non-universitarie realizzate dall'Universita' anche in collaborazione con enti pubblici e privati.     3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con  l'esterno  e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico;  il  relativo  regolamento  e'  deliberato   dal   Senato accademico previo parere del Consiglio di amministrazione.     4. L'Agenzia opera come struttura in diretta  collaborazione  con il Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attivita' svolta.     La direzione  e'  affidata  ad  un  responsabile  scelto  tra  il personale  tecnico-amministrativo  con   adeguata   professionalita', affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito  secondo  i criteri e le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare.     L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si  avvale di norma delle competenti strutture universitarie.      |  
|   |                                Art. 41.                       Agenzia per il placement 
     E' istituita l'Agenzia per il placement, al  fine  di  facilitare l'accompagnamento al lavoro e il collocamento dei propri laureati nel mercato del lavoro. L'agenzia coadiuva  gli  studenti  e  i  laureati dell'Universita' degli studi di Bari Aldo Moro a sviluppare capacita' di occupabilita'.     L'Agenzia puo'  promuovere,  nel  rispetto  della  disciplina  in materia di privacy, la raccolta di curriculum vitae per attivita'  di placement e e-placement.     Le modalita'  organizzative  e  funzionali  dell'Agenzia  per  il placement sono disciplinate da apposito regolamento.      |  
|   |                                Art. 42.                 Consulta con gli ordini professionali 
     E' istituita la Consulta  con  gli  ordini  professionali,  quale tavolo permanente di confronto.     Le modalita'  organizzative  e  funzionali  della  Consulta  sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.     Presso la Consulta e' istituito  un  Osservatorio  sugli  sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati,  che,  in  collaborazione con l'Agenzia per il placement:     a) valuta le prospettive del mercato di lavoro;     b) indica le opportunita' esistenti nei vari settori.      |  
|   |                                Art. 43.    Organizzazione gestionale, risorse umane e relazioni sindacali 
     1. Il sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel  rispetto  della distinzione dei ruoli e delle responsabilita' dell'Amministrazione  e dei  soggetti  sindacali,  e'  strutturato  in  modo   coerente   con l'obiettivo   di   contemperare   l'interesse   dei   dipendenti   al miglioramento  delle   condizioni   di   lavoro   e   allo   sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare  e  mantenere  elevate  la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita'  e  dei  servizi istituzionali.     2. I  criteri  generali  per  la  istituzione  e  gestione  delle attivita' socio-assistenziali sono concordati con  le  rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.     3.  Il  modello  organizzativo  dell'Universita'  e'   articolato secondo una gestione per processi ed e' coerente con  i  principi  di misurazione  e  valutazione   della   performance   organizzativa   e individuale e di valorizzazione e valutazione delle risorse umane.     4.  Per  il  perseguimento  di  particolari  finalita'  integrate possono essere costituiti, di volta in  volta,  specifici  gruppi  di lavoro.      |  
|   |                                Art. 44.       Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative,                        tecniche e di servizio 
     1. Ai responsabili delle  posizioni  organizzative  di  carattere amministrativo,  tecniche  e   di   servizio,   spetta,   di   norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti  e provvedimenti a rilevanza  interna,  in  attuazione  della  normativa regolamentare, delle deliberazioni degli  Organi  di  Governo,  delle linee di indirizzo del direttore generale e dei dirigenti.     2. Ai responsabili delle  posizioni  organizzative  di  carattere amministrativo, tecniche e di servizio e' assicurato, nei  limiti  di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia  nell'organizzazione del lavoro  e  nella  gestione  di  risorse,  personale  e  mezzi  in dotazione.      |  
|   |                                Art. 45.                               Dirigenti 
     1.  L'Amministrazione  centrale  e'   suddivisa   in   direzioni, individuate dal direttore generale, previa  intesa  con  il  Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. Ogni direzione e' diretta da un dirigente.     2. La qualifica di dirigente si consegue secondo quanto  previsto dalla normativa vigente in materia.     3. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali  sono disciplinati  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   dal   vigente contratto collettivo  nazionale  della  dirigenza  universitaria  nel tempo vigente.     4.  Ai  dirigenti,  nell'ambito  delle  direttive  impartite  dal direttore generale, spetta  l'adozione  degli  atti  e  provvedimenti amministrativi,   compresi   tutti    gli    atti    che    impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la  gestione  finanziaria, tecnica e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.     5. Essi sono  responsabili  dell'attivita'  amministrativa  della struttura diretta, della gestione e dei relativi risultati.     6. In particolare, esercitano i seguenti compiti e poteri:       a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al   direttore generale;       b) curano l'attuazione dei programmi e  dei  progetti  e  della relativa gestione ad essi assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;       c) nell'ambito dei poteri  e  limiti  di  spesa  stabiliti  dal direttore generale, stipulano i contratti per l'acquisizione di  beni e servizi  necessari  per  il  funzionamento  degli  uffici  da  essi diretti;       d)  dirigono,  coordinano  e  controllano   l'attivita'   delle strutture  di  cui  sono  responsabili   e   dei   responsabili   dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;       e) concorrono alla formulazione delle  proposte  da  parte  del direttore generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili  professionali  necessari  allo   svolgimento   dei   compiti dell'ufficio cui sono preposti;       f) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse finanziarie e strumentali assegnate alle proprie Direzioni  anche  al fine di concorrere alla definizione di misure idonee  a  prevenire  e contrastare i fenomeni di corruzione  e  a  controllare  il  rispetto delle stesse  da  parte  dei  dipendenti  delle  strutture  cui  sono preposti;       g) effettuano  la  valutazione  del  personale  assegnato  alle proprie Direzioni, nel rispetto del principio  del  merito,  ai  fini della  progressione  economica   e   di   carriera,   nonche'   della corresponsione di indennita' e premi incentivanti;       h) svolgono tutti i compiti  ad  essi  delegati  dal  direttore generale.     7. Nelle strutture universitarie decentrate sul territorio dotate di particolare  complessita',  per  numero  di  studenti,  strutture, risorse umane, finanziarie e materiali, l'attivita'  di  direzione  e coordinamento e' affidata ad un Dirigente.     8. I dirigenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono  attivita' professionale,  per  la  quale  e'  richiesta  l'iscrizione  in  albi professionali, cumulano  la  duplice  qualita'  di  dipendenti  e  di professionisti,   in   quanto   sottoposti   alla   relativa    legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.      |  
|   |                                Art. 46.                            Anno accademico 
     Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.     La presente  disposizione  ha  efficacia  a  decorrere  dall'anno accademico 2019/2020.      |  
|   |                                Art. 47.                              Definizioni 
     Nel presente statuto, ovunque sia usata  la  dizione  docente  si intendono inclusi i professori di ruolo di I fascia, di II fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione  ricercatore  si  intendono inclusi  i  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  quelli   a   tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.      |  
|   |                                Art. 48.                      Funzionamento degli Organi 
     Salvo i casi in cui sia  diversamente  disposto  dalla  normativa legislativa o statutaria, il  Regolamento  generale  di  Ateneo  e  i regolamenti interni,  nel  disciplinare  il  regime  giuridico  degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:       a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo collegiale  non  impedisce  la  costituzione  del  collegio,  la  cui composizione, fino  al  verificarsi  della  designazione  o  elezione mancante,  corrisponde  al  numero  dei   componenti   effettivamente designati  o  eletti  all'atto  della  costituzione  dell'Organo.  La presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;       b) il procedimento di  rinnovo  deve  essere  completato  prima della   scadenza   dell'Organo.   Scaduto   il   mandato,    l'Organo amministrativo  in  carica  esercita,  in   regime   di   prorogatio, l'attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti ed indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi  amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le  relative  funzioni sono  esercitate   dal   Rettore.   Fino   al   rinnovo   dell'Organo amministrativo decaduto, il Rettore puo' adottare esclusivamente  gli atti  di  ordinaria  amministrazione,  nonche'  gli  atti  urgenti  e indifferibili, riferendo,  per  la  ratifica,  all'Organo  competente nella prima seduta utile;       c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu' di tre sedute all'anno dell'Organo  di  cui  e'  componente  elettivo  o designato decade dal mandato;       d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della  qualita' di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove cio' non sia possibile si procede a nuove elezioni  entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;       e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il  centoventesimo  giorno successivo alla data di cessazione, nel  rispetto  delle  scadenze  e delle modalita' per la presentazione delle candidature stabilite  dal Regolamento generale di Ateneo. Ove, in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata.      |  
|   |                                Art. 49.         Requisiti di eleggibilita' per le cariche accademiche 
     1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  e'  riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attivita' di ricerca e  di  didattica,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  sia risultata positiva.     2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  e'  riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di  collocamento a riposo.     3. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti  nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione,  nel  Nucleo  di valutazione,  nel  Consiglio  della  scuola   e   nella   Commissione paritetica docenti-studenti e' riservato agli iscritti per  la  prima volta e non oltre il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di  laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.     4. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti  coloro  che  siano incorsi, nei dieci anni precedenti le  votazioni,  in  infrazioni  al Codice  dei  comportamenti  o  in  sanzioni   disciplinari   diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura.     5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui  ai commi 1 e 2 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di  cui  al comma 4 valgono come cause di decadenza.      |  
|   |                                Art. 50.                        Acquisizione di pareri 
     1. Nei casi in cui debba essere  obbligatoriamente  acquisito  un parere, questo deve essere emesso entro il  termine  stabilito  dalle disposizioni regolamentari. In  mancanza  il  termine  e'  di  trenta giorni.     2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che  lo  stesso  abbia rappresentato  esigenze  istruttorie,   l'Organo   richiedente   puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.      |  
|   |                                Art. 51.                           Incompatibilita' 
     1. Le cariche  di  Rettore,  pro-rettore  vicario,  direttore  di Dipartimento, Presidente di scuola, Coordinatore di corso di studio e di dottorato, direttore o Presidente di  scuole  di  specializzazione non sono cumulabili.     2. Le cariche di componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili:       a) con  altre  cariche  accademiche,  fatta  eccezione  per  il Rettore  limitatamente  al  Senato  accademico  e  al  Consiglio   di amministrazione e, per i  direttori  di  Dipartimento,  limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;       b) con quelle di componenti di altri  Organi  dell'Universita', compreso il Collegio  di  disciplina,  salvo  che  del  Consiglio  di dipartimento;       c) con le cariche di direttore o  Presidente  delle  scuole  di specializzazione o  di  componente  del  Consiglio  delle  scuole  di specializzazione;       d) con incarichi di natura politica per la durata del  mandato, con  la  carica  di  Rettore  o  di  componente  del   Consiglio   di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  Universita'  italiane statali, non statali o telematiche;       e) con funzioni inerenti alla programmazione, al  finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel  Ministero  e nell'ANVUR.     3. La carica di direttore del Dipartimento ad attivita' integrata e' incompatibile con la carica di Rettore, direttore di  Dipartimento e   componente   del   Senato   accademico   e   del   Consiglio   di amministrazione.      |  
|   |                                Art. 52.                    Entrata in vigore dello statuto 
     Il presente statuto entra in vigore dopo  quindici  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.     |  
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