| Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |  
| PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2019 |  
| Modalita' e termini per la comunicazione all'IVASS delle informazioni relative alle  partecipazioni  e  agli  stretti  legami  in  capo  ai soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), in  conformita'  a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  21 maggio 2018, n. 68 e dall'articolo 105 del regolamento  IVASS  n.  40 del 2 agosto 2018. (Provvedimento n. 84).  |  
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                      L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA                          SULLE ASSICURAZIONI 
   Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni  e integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle assicurazioni;   Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito con modifiche nella legge n.  135  del  7  agosto  2012,  concernente disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con invarianza  dei  servizi  ai  cittadini   e   recante   l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;   Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il Codice delle  assicurazioni  private  e  successive  modificazioni  e integrazioni;   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia  di protezione dei dati personali;   Visto il regolamento n.  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni,  recante  il  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa;   Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice  dell'amministrazione digitale;   Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;   Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  68,  recante disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20  gennaio  2016,  relativa   alla distribuzione assicurativa e, in  particolare,  l'art.  3,  comma  1, secondo cui gli intermediari che, alla data del 1° ottobre 2018, sono iscritti nel registro di cui all'art. 109 del decreto  legislativo  7 settembre 2005,  n.  209  assicurano,  entro  il  23  febbraio  2019, l'adeguamento dei requisiti professionali di cui agli  articoli  109, 109-bis, 110, 111, 112 del medesimo decreto legislativo  n.  209  del 2005;   Visto  il  regolamento  IVASS   n.   3   del   5   novembre   2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di atti regolamentari e generali dell'IVASS;   Visto il provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo  2017,  concernente la digitalizzazione delle istanze e delle comunicazioni  relative  al RUI, in modifica al regolamento ISVAP n. 5  del  16  ottobre  2006  e all'art. 183 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  - Codice delle assicurazioni private;   Visto il regolamento  IVASS  n.  40  del  2  agosto  2018,  recante disposizioni   in   materia   di   distribuzione    assicurativa    e riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n. 209, recante il  Codice  delle  assicurazioni  private  e  successive modificazioni e integrazioni, e,  in  particolare,  l'art.  105,  che prevede obblighi di comunicazione relativi ai dati  di  cui  all'art. 109, comma 4-sexies del predetto decreto in  capo  agli  intermediari iscritti nelle sezioni A, B  e  D  del  registro  degli  intermediari assicurativi, anche a titolo  accessorio,  e  riassicurativi  e  alle imprese di assicurazione  che  si  avvalgono  di  produttori  diretti iscritti nella sezione C;   Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla   normativa nazionale e dell'Unione europea;   Considerato che il presente provvedimento riveste  i  caratteri  di indifferibilita' e urgenza; 
                                Adotta                      il seguente provvedimento: 
                                Art. 1 
                            Fonti normative 
   1. Il presente provvedimento e' adottato ai  sensi  dell'art.  109, commi 1 e 4-sexies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, recante il Codice delle assicurazioni private, e dell'art.  105,  del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:     a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle assicurazioni private;     b)   «intermediario»:   qualsiasi   intermediario   assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario  assicurativo  a  titolo accessorio;     c)  «Registro»  o   «RUI»:   il   Registro   degli   intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi,  di  cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;     d) «stretti legami»: il rapporto tra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi indicati dall'art. 1, comma 1, lettera iii),  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.     |  
|   |                                 Art. 3 
                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente provvedimento stabilisce le modalita'  e  i  termini per   la   comunicazione   all'IVASS   delle    informazioni    sulle partecipazioni e gli stretti legami ai  sensi  dell'art.  109,  comma 4-sexies del codice e dell'art. 105 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, relative agli intermediari gia'  iscritti  nel  registro alla data del 1° ottobre  2018,  in  conformita'  a  quanto  disposto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.   2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate:     a) dagli intermediari  iscritti  nelle  sezioni  A,  B  e  D  del registro, con riferimento  alla  propria  posizione  e  a  quella  di ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del registro  di cui si avvalgono alla data del 1° ottobre  2018  e  con  i  quali  il rapporto e' ancora in essere alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente provvedimento;     b) dagli intermediari di altri stati membri iscritti  nell'elenco annesso al registro, limitatamente alla posizione di  ciascuno  degli intermediari  iscritti  nella  sezione  E  del  registro  di  cui  si avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto  e' ancora in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente provvedimento;     c) dalle imprese di assicurazione, per  ciascuno  dei  produttori diretti iscritti nella sezione  C  del  registro  alla  data  del  1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto e' ancora in essere alla  data di entrata in vigore del presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 4 
        Modalita' e termini di trasmissione delle informazioni 
   1. Le comunicazioni di cui all'art. 3 sono  trasmesse,  a  pena  di irricevibilita', utilizzando il modello elettronico di cui all'art. 9 del regolamento IVASS  n.  40/2018,  disponibile  sul  sito  internet dell'IVASS (www.ivass.it).   2. Il modello elettronico di cui al comma 1 e' inviato a  mezzo  di posta elettronica certificata all'indirizzo  istanze.rui@pec.ivass.it nel rispetto dei termini di seguito indicati:     a) dal 1° marzo 2019 al  31  marzo  2019,  per  le  comunicazioni richieste agli iscritti nelle sezioni B  e  D  del  registro  e  alle imprese di assicurazione  che  si  avvalgono  di  produttori  diretti iscritti nella sezione C;     b) dal 1° aprile 2019 al 30 aprile  2019,  per  le  comunicazioni richieste  agli  iscritti  nella  sezione  A  del  registro  e   agli intermediari di altri stati membri iscritti  nell'elenco  annesso  al registro.     |  
|   |                                 Art. 5 
                             Pubblicazione 
   1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet dell'IVASS.     |  
|   |                                 Art. 6 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 
     Roma, 13 febbraio 2019 
                                                  Il Presidente: Rossi     |  
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