Estratto determina AAM/PPA n. 106 del 30 gennaio 2019 
     Codice pratica: N1B/2018/1195BIS.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.     E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  CANESTEN UNIDIE anche nella confezione di seguito indicata:     Confezione: «1% crema» 1 tubo pe/al da 15  g  con  applicatore  - A.I.C. n. 026045106 (base 10) 0SUUPL (base 32).     Forma farmaceutica: crema.     Principio attivo: Bifonazolo.     Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., codice fiscale n. 05849130157, con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156  Milano (MI) Italia. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  la  confezione  sopraindicata  e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  la  confezione  sopraindicata  e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC medicinali da banco o di automedicazione. 
                               Stampati 
     La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  e  integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |