Estratto determina n. 189/2019 del 6 febbraio 2019 
     Medicinale: LAMIVUDINA E ZIDOVUDINA AUROBINDO.     Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia).     Confezione: «150 mg/300 mg  compresse  rivestite  con  film»  180 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042057036 (in base 10).     Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.     Principio attivo: Lamivudina e Zidovudina. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Lamivudina  e  Zidovudina  Aurobindo»  e'  la  seguente:  medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o di specialisti - infettivologo (RNRL). 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  e  integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |