| Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 31 gennaio 2019 |  
| Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio del  medicinale  omeopatico  «Pascallerg».  (Determina  n.  20/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                      dell'Ufficio autorizzazione                      all'immissione in commercio 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'Area autorizzazione medicinali;   Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  Dirigente  ad  interim dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio;   Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE»,  e  successiva modificazione e integrazione, ed in particolare l'art. 20, contenente disposizioni particolari per i  medicinali  omeopatici  presenti  sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;   Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n. 219;   Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 15  aprile 2016, prot. n. 39607 del 15 aprile 2016, con  la  quale  la  societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, con sede  legale  e  domicilio fiscale in Schiffenberger Weg, 55  D-35394  Giessen,  ha  chiesto  di essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge  n.  190/2014  e successiva modificazione e integrazione,  del  medicinale  omeopatico PASCALLERG nella forma  e  confezione:  «compresse»  blister  da  100 compresse a cui e' stato attribuito A.I.C. n. 047316017;   Considerato che in data 16 novembre 2016, prot.  116234,  e'  stata richiesta  da  parte  di  AIFA  la  presentazione  di  documentazione integrativa;     che in data 10 gennaio 2017, prot. 1991  e'  stata  richiesta  da parte dell'Azienda una proroga di 6 mesi  decorrenti  dalla  scadenza del termine concesso per l'invio della documentazione integrativa;     che in data 17 gennaio 2017, prot. 4178,  AIFA  ha  concesso  una proroga di soli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del  termine per l'invio della documentazione integrativa;     che in data 4 maggio 2017, prot. 45056,  e'  stata  richiesta  da parte dell'Azienda una seconda proroga di novanta  giorni  decorrenti dalla scadenza del termine concesso per la precedente proroga;     che in data 11 maggio 2017, prot.  48437,  AIFA  ha  concesso  la suddetta richiesta di proroga;     che in data 8 agosto 2017, prot. 87454, l'Azienda  ha  depositato la documentazione integrativa richiesta in  data  16  novembre  2016, prot. n. 116234;     che in data 7 settembre 2018 prot.  99623,  AIFA  ha  inviato  la Comunicazione di fine procedura comprendente «Richiesta di impegno  a Post  Approval  Committment»  e  ha  richiesto  nella  predetta  nota un'integrazione completa documentale  relativa  a  tutte  le  carenze riscontrate e l'accettazione dei Post Approval Committment  entro  il termine perentorio di dieci giorni  dal  ricevimento  della  suddetta comunicazione,   considerata   la   necessita'   di   concludere   il procedimento amministrativo dell'AIC, e considerata la  scadenza  del 28 febbraio 2018 dell'ultima proroga concessa  all'Azienda  con  nota AIFA del 31 gennaio 2018, prot. 10454;     che in data 14 settembre 2018, prot.  101021,  l'Azienda  non  ha fornito la documentazione integrativa richiesta e  ha  depositato  un «Commitment to AIFA» comunicando che: «Hereby we confirm that we will submit not yet requested parts according to the Letter Deficiency for the product PASCALLERG as soon as they are available»;   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis;   Vista la nota inviata  da  AIFA  all'Azienda  prot.  110997  del  9 ottobre 2018 di Comunicazione dei  motivi  ostativi  all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 al primo  rinnovo  del medicinale omeopatico PASCALLERG, con la quale  e'  stato  comunicato alla  predetta  Societa'  il  preavviso  di   diniego   del   rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  cui  all'art.  1, comma 590 della  legge  n.  190/2014  e  successiva  modificazione  e integrazione del medicinale omeopatico;   Considerato che la societa' Pascoe Pharmazeutische  Praparate  GmbH non ha  presentato  alcuna  osservazione  all'atto  di  preavviso  di diniego succitato;   Preso  atto  altresi'  che  la  societa'   Pascoe   Pharmazeutische Praparate GmbH  con  nota  del  18  ottobre  2018,  prot.  115203  ha dichiarato   di   voler   ritirare   la    richiesta    di    rinnovo dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  del   medicinale omeopatico PASCALLERG (dichiarando contestualmente che effettuera' il ritiro dal mercato entro il 31 dicembre 2019);   Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della legge n. 190/2014  e  successiva  modificazione  e  integrazione  del medicinale  omeopatico   PASCALLERG,   espresso   dalla   Commissione consultiva tecnico-scientifica  nella  seduta  13-15  novembre  2018, verbale CTS n. 2, nel  quale,  tenuto  conto  che  l'azienda  non  ha presentato  controdeduzioni  al  preavviso   di   diniego   e   della comunicazione di voler ritirare la domanda,  per  le  motivazioni  di seguito riportate:     carenze  di  qualita'  relative  ai   ceppi   omeopatici   Acidum formicicum e Alumen chromicum: la descrizione narrativa del  processo di produzione e'  generica  e  non  prodotto  specifica; assenza  del protocollo di convalida  del  processo  di  produzione;  assenza  del controllo microbiologico sulle prime preparazioni (Trit. D1); assenza della dichiarazione che, in assenza degli  studi  di  stabilita'  sul ceppo, questo non sara' conservato e  verra'  analizzato  ogni  volta prima  del  suo  utilizzo  in  produzione  per  la   verifica   della conformita' alle specifiche; assenza degli  studi  di  stabilita'  in condizioni accelerate; assenza della dichiarazione a firma del legale rappresentante  dell'Azienda  nella  quale   e'   riportato   che   i contenitori adeguati e idonei a contenere le materie  prime  in  essi contenute  e  che  le  suddette  informazioni  (specifiche,  disegni, certificazioni ecc.) sono archiviate presso il fornitore; assenza  di informazioni specifiche sulle diluizioni intermedie conservate;     carenze  di  qualita'  relative  al  ceppo  omeopatico  Gelsemium sempervirens: la descrizione narrativa  del  processo  produttivo  e' generica  e  non  prodotto  specifica;  assenza  del  protocollo   di convalida del processo di produzione; assenza del test  di  controllo microbiologico su tintura madre: il criterio di accettabilita' non e' conforme a  quanto  previsto  dalla  monografia  5.1.4  di  Ph.  Eur. Microbiological quality of nonsterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use for aqueous  preparations.  Non  e' effettuato il controllo microbiologico ne' di routine ne'  come  skip test.  -  assenza  del  test  di  controllo  della  radioattivita'  e dell'ocratossina su tintura madre: mancanza di dati  di  monitoraggio per giustificare l'assenza di contaminazione dell'area geografica  di raccolta del raw material e assenza di adeguata  giustificazione  per la non esecuzione del controllo  dell'ocratossina  in  considerazione della parte ipogea della pianta  utilizzata  per  la  produzione  del ceppo omeopatico; assenza di un certificato di  analisi,  di  recente produzione,  completo  di  tutti  i  test  previsti  e  di  tutte  le specifiche aggiornate secondo quanto richiesto nelle precedenti  note da AIFA; compresa la specifica relativa  al  titolo  degli  alcaloidi gelsemine e sempervirine ai limiti imposti nella monografia  HAB  ed. corr., GHP 14th Supplement 2014; non sono indicate  quali  diluizioni intermedie sono conservate, e la loro quantita',  non  sono  definite specifiche  appropriate  come  aspetto,  colore,  titolo  alcolico  e controllo microbiologico;     carenze di qualita' relative al prodotto  finito:  assenza  della convalida del processo di produzione e dei  dati  ad  esso  relativi; mancata documentazione relativa alla  miscelazione  delle  diluizioni ponderali al fine di evitare la formazione di  prodotti  secondari  e mancata documentazione a  supporto  dell'uso  di  componenti  non  in anaparti; assenza del controllo microbiologico di routine;     carenze di sicurezza: per tutti i ceppi omeopatici  la  sicurezza non e' discussa in conformita' alla linee guida  HMPWG  per  prodotti privi di indicazione terapeutica. Al punto suddetto si  aggiunge  che per i ceppi Alumen chromicum e Gelsemium sempervirens  i  riferimenti riportati   a   supporto    della    sicurezza    presentano    delle controindicazioni e delle limitazioni d'uso  in  gruppi  speciali  di popolazione. Per il ceppo  Gelsemium  viene  utilizzato  un  dato  di tossicita' letale a supporto dell'estrapolazione  della  sicurezza  e non viene adeguato il titolo degli alcaloidi contenuti  nella  TM  ai limiti imposti nella monografia HAB ed. corr.,  GHP  14th  Supplement 2017;     carenze  relative  alla  giustificazione   dell'uso   omeopatico: assenza della giustificazione dell'uso  omeopatico  per  il  prodotto medicinale in oggetto;   Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione all'immissione in commercio;   Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico PASCALLERG sul mercato costituisce un rischio per la salute  pubblica a fronte  del  quale  solo  il  ritiro  dal  commercio  del  predetto medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare un'efficace tutela della salute pubblica;   Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in particolare gli artt. 40 e 142, comma 1. 
                              Determina: 
                                Art. 1   Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successiva  modificazione e integrazione.   Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui all'art.  1,  comma  590,  della  legge  n.  190/2014  e   successiva modificazione e integrazione, del  medicinale  omeopatico  PASCALLERG nella forma e confezione:     A.I.C. n. 047316017 - «compresse» blister da 100 compresse.   Titolare AIC: Pascoe Pharmazeutische Praparate  GmbH  (codice  SIS: 2830).     |  
|   |                                 Art. 2                           Ritiro dei lotti 
   Dalla data di efficacia della presente determinazione il medicinale omeopatico PASCALLERG, nella confezione di cui all'art. 1,  non  puo' essere mantenuto in commercio e quindi devono  essere  immediatamente ritirati tutti i lotti gia' prodotti. Nelle more delle operazioni  di ritiro il medicinale omeopatico non puo' essere commercializzato.     |  
|   |                                 Art. 3                        Opposizione al diniego 
   Avverso la presente determinazione di diniego, la  Societa'  Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, ai sensi dell'art. 40,  comma  4  del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,   puo'   presentare opposizione all'Agenzia italiana del  farmaco,  entro  trenta  giorni dalla data di  efficacia  del  presente  provvedimento;  oppure  puo' presentare   ricorso    giurisdizionale    dinanzi    al    Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla  data di efficacia del presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 4                          Disposizioni finali 
   La  presente  determinazione  acquista  efficacia  dalla  data   di notifica alla societa'  richiedente  il  rinnovo  dell'AIC  e  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  In caso di  inerzia  della  societa'  (quindici  giorni  dalla  data  di emissione della determinazione) la presente  determinazione  acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 31 gennaio 2019 
                                                   Il dirigente: Marta     |  
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