Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2019 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 31 gennaio 2019 |
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Pascallerg». (Determina n. 20/2019). |
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IL DIRIGENTE dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente dell'Area autorizzazione medicinali; Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di Dirigente ad interim dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE», e successiva modificazione e integrazione, ed in particolare l'art. 20, contenente disposizioni particolari per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che posticipa al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 15 aprile 2016, prot. n. 39607 del 15 aprile 2016, con la quale la societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Schiffenberger Weg, 55 D-35394 Giessen, ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione, del medicinale omeopatico PASCALLERG nella forma e confezione: «compresse» blister da 100 compresse a cui e' stato attribuito A.I.C. n. 047316017; Considerato che in data 16 novembre 2016, prot. 116234, e' stata richiesta da parte di AIFA la presentazione di documentazione integrativa; che in data 10 gennaio 2017, prot. 1991 e' stata richiesta da parte dell'Azienda una proroga di 6 mesi decorrenti dalla scadenza del termine concesso per l'invio della documentazione integrativa; che in data 17 gennaio 2017, prot. 4178, AIFA ha concesso una proroga di soli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'invio della documentazione integrativa; che in data 4 maggio 2017, prot. 45056, e' stata richiesta da parte dell'Azienda una seconda proroga di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso per la precedente proroga; che in data 11 maggio 2017, prot. 48437, AIFA ha concesso la suddetta richiesta di proroga; che in data 8 agosto 2017, prot. 87454, l'Azienda ha depositato la documentazione integrativa richiesta in data 16 novembre 2016, prot. n. 116234; che in data 7 settembre 2018 prot. 99623, AIFA ha inviato la Comunicazione di fine procedura comprendente «Richiesta di impegno a Post Approval Committment» e ha richiesto nella predetta nota un'integrazione completa documentale relativa a tutte le carenze riscontrate e l'accettazione dei Post Approval Committment entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, considerata la necessita' di concludere il procedimento amministrativo dell'AIC, e considerata la scadenza del 28 febbraio 2018 dell'ultima proroga concessa all'Azienda con nota AIFA del 31 gennaio 2018, prot. 10454; che in data 14 settembre 2018, prot. 101021, l'Azienda non ha fornito la documentazione integrativa richiesta e ha depositato un «Commitment to AIFA» comunicando che: «Hereby we confirm that we will submit not yet requested parts according to the Letter Deficiency for the product PASCALLERG as soon as they are available»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; Vista la nota inviata da AIFA all'Azienda prot. 110997 del 9 ottobre 2018 di Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 al primo rinnovo del medicinale omeopatico PASCALLERG, con la quale e' stato comunicato alla predetta Societa' il preavviso di diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione del medicinale omeopatico; Considerato che la societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH non ha presentato alcuna osservazione all'atto di preavviso di diniego succitato; Preso atto altresi' che la societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH con nota del 18 ottobre 2018, prot. 115203 ha dichiarato di voler ritirare la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, del medicinale omeopatico PASCALLERG (dichiarando contestualmente che effettuera' il ritiro dal mercato entro il 31 dicembre 2019); Visto il parere non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione del medicinale omeopatico PASCALLERG, espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta 13-15 novembre 2018, verbale CTS n. 2, nel quale, tenuto conto che l'azienda non ha presentato controdeduzioni al preavviso di diniego e della comunicazione di voler ritirare la domanda, per le motivazioni di seguito riportate: carenze di qualita' relative ai ceppi omeopatici Acidum formicicum e Alumen chromicum: la descrizione narrativa del processo di produzione e' generica e non prodotto specifica; assenza del protocollo di convalida del processo di produzione; assenza del controllo microbiologico sulle prime preparazioni (Trit. D1); assenza della dichiarazione che, in assenza degli studi di stabilita' sul ceppo, questo non sara' conservato e verra' analizzato ogni volta prima del suo utilizzo in produzione per la verifica della conformita' alle specifiche; assenza degli studi di stabilita' in condizioni accelerate; assenza della dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Azienda nella quale e' riportato che i contenitori adeguati e idonei a contenere le materie prime in essi contenute e che le suddette informazioni (specifiche, disegni, certificazioni ecc.) sono archiviate presso il fornitore; assenza di informazioni specifiche sulle diluizioni intermedie conservate; carenze di qualita' relative al ceppo omeopatico Gelsemium sempervirens: la descrizione narrativa del processo produttivo e' generica e non prodotto specifica; assenza del protocollo di convalida del processo di produzione; assenza del test di controllo microbiologico su tintura madre: il criterio di accettabilita' non e' conforme a quanto previsto dalla monografia 5.1.4 di Ph. Eur. Microbiological quality of nonsterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use for aqueous preparations. Non e' effettuato il controllo microbiologico ne' di routine ne' come skip test. - assenza del test di controllo della radioattivita' e dell'ocratossina su tintura madre: mancanza di dati di monitoraggio per giustificare l'assenza di contaminazione dell'area geografica di raccolta del raw material e assenza di adeguata giustificazione per la non esecuzione del controllo dell'ocratossina in considerazione della parte ipogea della pianta utilizzata per la produzione del ceppo omeopatico; assenza di un certificato di analisi, di recente produzione, completo di tutti i test previsti e di tutte le specifiche aggiornate secondo quanto richiesto nelle precedenti note da AIFA; compresa la specifica relativa al titolo degli alcaloidi gelsemine e sempervirine ai limiti imposti nella monografia HAB ed. corr., GHP 14th Supplement 2014; non sono indicate quali diluizioni intermedie sono conservate, e la loro quantita', non sono definite specifiche appropriate come aspetto, colore, titolo alcolico e controllo microbiologico; carenze di qualita' relative al prodotto finito: assenza della convalida del processo di produzione e dei dati ad esso relativi; mancata documentazione relativa alla miscelazione delle diluizioni ponderali al fine di evitare la formazione di prodotti secondari e mancata documentazione a supporto dell'uso di componenti non in anaparti; assenza del controllo microbiologico di routine; carenze di sicurezza: per tutti i ceppi omeopatici la sicurezza non e' discussa in conformita' alla linee guida HMPWG per prodotti privi di indicazione terapeutica. Al punto suddetto si aggiunge che per i ceppi Alumen chromicum e Gelsemium sempervirens i riferimenti riportati a supporto della sicurezza presentano delle controindicazioni e delle limitazioni d'uso in gruppi speciali di popolazione. Per il ceppo Gelsemium viene utilizzato un dato di tossicita' letale a supporto dell'estrapolazione della sicurezza e non viene adeguato il titolo degli alcaloidi contenuti nella TM ai limiti imposti nella monografia HAB ed. corr., GHP 14th Supplement 2017; carenze relative alla giustificazione dell'uso omeopatico: assenza della giustificazione dell'uso omeopatico per il prodotto medicinale in oggetto; Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra citato preavviso di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento conclusivo del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio; Ritenuto altresi', che la permanenza del medicinale omeopatico PASCALLERG sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale rappresenta la misura piu' idonea ad assicurare un'efficace tutela della salute pubblica; Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ed in particolare gli artt. 40 e 142, comma 1.
Determina:
Art. 1 Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione. Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione, del medicinale omeopatico PASCALLERG nella forma e confezione: A.I.C. n. 047316017 - «compresse» blister da 100 compresse. Titolare AIC: Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH (codice SIS: 2830). |
| Art. 2 Ritiro dei lotti
Dalla data di efficacia della presente determinazione il medicinale omeopatico PASCALLERG, nella confezione di cui all'art. 1, non puo' essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti gia' prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale omeopatico non puo' essere commercializzato. |
| Art. 3 Opposizione al diniego
Avverso la presente determinazione di diniego, la Societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, puo' presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; oppure puo' presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento. |
| Art. 4 Disposizioni finali
La presente determinazione acquista efficacia dalla data di notifica alla societa' richiedente il rinnovo dell'AIC e verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di inerzia della societa' (quindici giorni dalla data di emissione della determinazione) la presente determinazione acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2019
Il dirigente: Marta |
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