| Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 1 febbraio 2019 |  
| Scioglimento  della  «Calenna  societa'  cooperativa  agricola»,   in Carinola e nomina del commissario liquidatore.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267;   Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17 gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di vigilanza sugli enti cooperativi;   Viste  le  risultanze  della  revisione  effettuata  dal   revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e  che  qui  si intendono richiamate;   Visti gli ulteriori  accertamenti  effettuati  presso  il  registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei  bilanci per piu' di due anni consecutivi;   Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del procedimento;   Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria  inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente  indirizzo, cosi  come  risultante   da   visura   camerale,   avvenuta   tramite raccomandata, in quanto l'ente e'  sprovvisto  di  posta  elettronica certificata, e' tornata indietro con la dicitura «trasferito», e  che pertanto la  cooperativa  risulta  irreperibile,  situazione  rimasta immutata ad oggi;   Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario liquidatore;   Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art. 2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del commissario liquidatore;   Considerato che in  data  24  gennaio  2019,  presso  l'ufficio  di segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione  nazionale  di rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che  da  tale operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo  del  dott. Pasquale Francese; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La societa' cooperativa «Calenna societa' cooperativa agricola» con sede in Carinola (CE), (codice fiscale n.  02427430612),  e'  sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;     |  
|   |                                 Art. 2 
   Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore  il  dott. Pasquale Francese (codice fiscale FRNPQL46L26B990U)  nato  a  Casoria (NA) il 26 luglio 1946, e domiciliato in  Napoli,  piazzale  Vincenzo Tecchio, n. 33.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e presupposti di legge. 
     Roma, 1° febbraio 2019 
                                    p. Il direttore generale: Scarponi     |  
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