Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 28 dicembre 2018
Modifica dei Piani di gestione nazionale relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle: GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale); GSA 11 (Sardegna); GSA 16 (Stretto di Sicilia); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale).


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013 - bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./foglio n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la comunita' e gli Stati membri ed, in particolare, il capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i disposti degli articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione, i principi e gli obiettivi dei Piani pluriennali nonche' il contenuto dei medesimi;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 1328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto direttoriale del 30 gennaio 2018 che dispone l'adozione dei Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale); GSA 11 (Sardegna); GSA 16 (Stretto di Sicilia); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale);
Considerato l'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020, che approva il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, regioni), e rispettivamente per priorita' e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'amministrazione centrale e della quota parte di risorse complessivamente attribuita alle amministrazioni regionali ed alla Provincia autonoma di Trento, per il quale si e' avuta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016;
Vista la corrispondenza con la Commissione europea con cui viene richiesta l'integrazione dei Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale); GSA 11 (Sardegna); GSA 16 (Stretto di Sicilia); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale) al fine di allinearli ai principi della politica comune della pesca;
Considerata la necessita' di integrare i Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale); GSA 11 (Sardegna); GSA 16 (Stretto di Sicilia); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale);
Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e' individuata in qualita' di autorita' di gestione del PO FEAMP 2014/2020;

Decreta:

Art. 1

I Piani di gestione nazionale relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale); GSA 11 (Sardegna); GSA 16 (Stretto di Sicilia); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale) sono integrati dal presente decreto senza pregiudizio di quanto previsto da future norme dell'Unione.
 
Art. 2

Per il calcolo del rendimento massimo sostenibile sono introdotte, a seconda delle diverse GSA, le seguenti ulteriori specie:
GSA 10 Gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea);
GSA 11 Gambero rosa di profondita' (Parapenaeus longirostris) e Scampo (Nephrops norvegicus);
GSA 16 Triglia di fango (Mullus Barbatus) e Gambero Rosso;
GSA 17-18 Scampo.
 
Art. 3

La riduzione annua dello sforzo di pesca e' rimodulata per ogni GSA individuata ed e' calcolata in termini di giornate di pesca per potenza motore. Le giornate di pesca in aggiunta al fermo continuativo gia' previsto possono essere stabilite dalle singole imprese. La riduzione annua dello sforzo di pesca, calcolata rispetto alla media nel triennio 2015-2017, e':


|===========================================|
| PROGRESSIONE RIDUZIONE SFORZO |
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| 2019 | 2020 | |-----------------------|--------------------|----------------------| | GSA 9 | 10% | 7% | |-----------------------|--------------------|----------------------| | GSA 10 | 10% | 7% | |-----------------------|--------------------|----------------------| | GSA 11 | 10% | 7% | |-----------------------|--------------------|----------------------| | GSA 16 | 6% | 5% | |-----------------------|--------------------|----------------------| | GSA 17-18 | 8% | 8% | |-----------------------|--------------------|----------------------| | GSA 19 | 10% | 7% | |-----------------------|--------------------|----------------------|


 
Art. 4

La validita' delle norme previste si applica agli interi Piani di gestione per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. La valutazione sull'efficacia delle misure intraprese per il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile e' prevista nell'anno 2020. Tale valutazione concorrera' alla modulazione dello sforzo per il triennio 2021-2023.
Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il direttore generale: Rigillo
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-71