| Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione di origine protetta «Cinta senese»  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta «Cinta senese» registrata  con  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 217/2012 della Commissione del 13 marzo 2012.     Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di tutela della Cinta senese, Strada di Cerchiaia n. 41/4 I-53100 Siena, e che  il  predetto  Consorzio  e'  l'unico  soggetto  legittimato  a presentare l'istanza di modifica del disciplinare  di  produzione  ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.     Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle denominazioni registrate.     Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali acquisito inoltre il parere della Regione Toscana circa la  richiesta di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione della D.O.P.  «Cinta  senese»  cosi'  come modificato.  Le  eventuali  osservazioni,   adeguatamente   motivate, relative alla  presente  proposta,  dovranno  essere  presentate,  al Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  forestali  e  del turismo - Dipartimento delle  politiche  competitive  della  qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca -  Direzione  generale  per  la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni  dalla  data  di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana della presente proposta, dai  soggetti  interessati  e  costituiranno oggetto di opportuna valutazione da  parte  del  predetto  Ministero, prima della trasmissione della suddetta  proposta  di  riconoscimento alla Commissione europea. Decorso  tale  termine,  in  assenza  delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai  competenti organi comunitari. 
                             Cinta senese                proposta di disciplinare di produzione                                Art. 1. 
     La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Cinta  senese»  e' riservata esclusivamente  a  tutte  le  porzioni  commestibili  della carcassa  di  suini  nati,  allevati  e  macellati  in  Toscana,  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, redatto ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.     |  
|   |                                 Art. 2. 
     La D.O.P.  «Cinta  senese»  e'  riservata  a  tutte  le  porzioni commestibili ottenute conformemente al  presente  discipli1are  dalla carcassa di suini nella quale risulti presente carne che possiede  le seguenti caratteristiche.     Caratteristiche fisico-chimiche: (per gr. 100 di carne edibile  - 24 ore post mortem):       contenuto in acqua: non superiore al 78%;       contenuto in grassi: non inferiore al 2,5%;       pH 45 (pH misurato a 45 minuti post mortem): da 6 a 6,5.     Caratteristiche sensoriali:       colore: rosa acceso e/o rosso;       tessitura: fine;     Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso,  tenera, con aroma della carne fresca.     |  
|   |                                 Art. 3. 
     L'area geografica di produzione della «Cinta  senese»  D.O.P.  e' rappresentata dal territorio  amministrativo  della  regione  Toscana fino all'altitudine di 1.200 metri s.l.m., altitudine oltre la  quale le condizioni ambientali risultano sfavorevoli all'allevamento.     |  
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     Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli  output (prodotti in uscita). In questo modo, e  attraverso  l'iscrizione  in appositi  elenchi,  gestiti   dall'organismo   di   controllo   degli allevatori,  macellatori  ,  sezionatori,   nonche'   attraverso   la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle  quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.     Per quanto riguarda gli alimenti somministrati agli  animali,  la provenienza dall'area geografica delimitata e' attestata da  apposita documentazione rilasciata dai fornitori agli allevatori.     Gli allevatori quindi, mediante appropriate registrazioni interne dovranno dare evidenza del rispetto di quanto previsto all'art. 5.     La  documentazione  fornita  dai  fornitori  e  le  registrazioni interne degli allevatori devono essere consultabili dall'organismo di controllo in sede di verifica. Inoltre, i soggetti provenienti  dagli accoppiamenti del tipo genetico  razza  Cinta  senese  devono  essere identificati non oltre quarantacinque giorni dalla nascita,  mediante l'apposizione sulle orecchie di idoneo segno distintivo  (fascetta  o bottone  auricolare)  indicante  il  codice  di  identificazione  del soggetto idoneo.     E' consentito l'utilizzo di  colorazioni  diverse  per  il  segno distintivo, qualora sussista la necessita di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva  da  quelli  destinati alla macellazione. Subito dopo la macellazione e' posto il marchio  a fuoco sulle mezzene ed il contrassegno su tagli e porzioni  destinati al consumo.     Tutte le  persone,  sia  fisiche  che  giuridiche,  iscritte  nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal  disciplinare  di produzione e dal relativo piano di controllo.     |  
|   |                                 Art. 5.   Allevamento     Razza:  i  suini  dalla  cui  carcassa   si   ricavano   porzioni designabili  «Cinta  senese»  D.O.P  sono  esclusivamente   derivanti dall'accoppiamento  di  soggetti  entrambi   iscritti   al   Registro Anagrafico e/o Libro Genealogico del tipo genetico Cinta senese.  Identificazione     I soggetti devono essere identificati non oltre 45  giorni  dalla nascita,  mediante  l'apposizione  sulle  orecchie  ai  idoneo  segno distintivo (fascetta o bottone auricolare)  indicante  il  codice  di identificazione del soggetto  idoneo.  E'  consentito  l'utilizzo  di colorazioni diverse per il  segno  distintivo,  qualora  sussista  la necessita  di  identificare  il  soggetto  destinato  alla  eventuale carriera  riproduttiva  da  quelli  destinati  alla  macellazione.  I soggetti destinati alla  macellazione  devono  essere  allevati  alla stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita. Gli animali devono soggiornare quotidianamente in  appezzamenti  di  terreno  sia recintati che  non,  provvisti  di  eventuale  ricovero  per  le  ore notturne e/o per le  condizioni  climatiche  sfavorevoli.  Il  limite massimo di capi allevabile e' di Kg 1.500 peso  vivo  per  ettaro.  I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto cio'  per  favorire  i controlli sanitari e i parti.  Alimentazione     L'alimentazione e' fornita dal pascolo in bosco  e/o  in  terreni nudi seminati con essenze foraggere e cerealicole  all'interno  della zona delimitata all'art. 3 del disciplinare. E' consentito  l'impiego di una integrazione alimentare giornaliera, che costituisce una parte della razione giornaliera ammessa per i suini oltre il quarto mese di vita, non superiore  al  2%  del  peso  vivo  dell'animale.  Solo  ed esclusivamente in presenza  o  a  seguito  di  condizioni  climatiche sfavorevoli al completo utilizzo  dei  pascoli  o  del  bosco,  quali siccita', periodi prolungati di pioggia o  di  copertura  nevosa,  e' ammessa un'integrazione alimentare giornaliera non  superiore  al  3% del peso vivo per garantire un normale sostentamento dell'animale.     Differentemente per i suinetti fino al quarto mese di eta' e  per le scrofe durante la fase dell'allattamento, trattandosi di  soggetti allevati  anche  stabulati,  la  somministrazione   dell'integrazione alimentare puo' raggiungere la totalita' del  fabbisogno  giornaliero di alimenti senza limitazione per quanto riguarda  la  tipologia  dei prodotti ammessi.     I costituenti dell'integrazione devono provenire  per  almeno  il 60% del peso totale somministrato all'animale dall'area geografica di produzione.     Per tali integrazioni sono ammessi i seguenti prodotti:       prodotti  energetici:  tutti  i  cereali  integrali  e/o   loro sottoprodotti, compresi quelli della molitura;       prodotti proteici :  oleaginose  (ad  eccezione  della  soia  e derivati) e tutti i legumi integrali e/o loro sottoprodotti;       fibre foraggi, frutta e ortaggi freschi e/o loro sottoprodotti.     E' consentito inoltre l'impiego  di  integratori  vitaminici  e/o minerali.  Macellazione     Gli animali macellati devono avere almeno 12  mesi  di  eta'.  Le mezzene  devono  essere  marchiate  a  fuoco  nelle  seguenti  parti: prosciutto, lombo, pancetta, spalla  e  gota.  Al  sezionamento  ogni taglio destinato al consumo deve esser provvisto del contrassegno  di cui all'art. 8 del presente disciplinare. L'apposizione del marchio a fuoco e/o del contrassegno  deve  essere  effettuata  rispettivamente nell'impianto di macellazione e/o di sezionamento.     Il marchio a fuoco riporta il logo della D.O.P. «Cinta senese» ed il codice del macello.     Dopo la macellazione la mezzena viene refrigerata e sezionata per ottenere i tagli e le porzioni per l'immissione  al  consumo  o  atti alla lavorazione della salumeria tradizionale toscana.     |  
|   |                                 Art. 6. 
     Il legame tra la D.O.P.  «Cinta  senese»  e  la  zona  geografica delimitata si giustifica proprio in merito al tipo di  allevamento  e di alimentazione che caratterizza la razza Cinta senese. La culla  di origine e' la zona di Montemaggio e successivamente tale razza si  e' diffusa nel Chianti e in tutta la  Toscana.  In  tale  zona  vi  sono boschi misti, ricchi di specie quercine idonee alla produzione  della ghianda e/o terreni  seminativi  marginali.  Questi  pascoli,  spesso poveri e argillosi, sono usualmente coltivati a foraggere da pascolo, quali lupinella, ginestrino, trifoglio,  ecc.  e  sono  tutti  tipici dell'ambiente  pedo-climatico  toscano.  La  razza  Cinta  senese  e' allevata in  questa  area  proprio  per  sfruttare  gli  appezzamenti boschivi, in genere cedui di  latifoglie  con  prevalenza  di  specie quercine e macchia mediterranea. L'ambiente cosi' difficile  e  l'uso quasi esclusivamente di risorse alimentari spontanee, ha  selezionato nel  tempo,  suini  in  possesso  di  caratteristiche  di  ruralita', frugalita', adattamento all'ambiente e resistenza alle  malattie  che non trovano riscontri nelle altre razze suine  comunemente  allevate. Nel corso  dei  secoli,  infatti,  tale  razza  si  e'  ben  adattata all'allevamento  anche  nelle  zone  appenniniche  della  Toscana  e, soprattutto, in tutti gli appezzamenti di  seminativi  e  pascolativi «poveri». In pratica l'allevamento consiste nel «pascolamento»  degli animali, utilizzando le risorse del territorio, fornite dai boschi  e dai terreni sopra descritti, per poi ricoverarli la notte. Tale forma di  allevamento  consente  un  notevole  contenimento   di   problemi sanitari, nonche' assenza di stress, tutti fattori che si manifestano favorevolmente sulla qualita' delle carni della DOP  «Cinta  senese». L'intervento dell'uomo, nei secoli, ha selezionato suini in grado  di adattarsi  bene  all'ambiente  toscano  ed  al  tipo  di  allevamento naturale, condizioni che hanno  facilitato  il  mantenimento  di  una inalterata tipologia di allevamento, con  conseguenza  diretta  sulle tradizionali   caratteristiche    compositive,    bromatologiche    e qualitative delle  carni  che  risultano  caratterizzate  da  leggera infiltrazione di grasso  intramuscolare.  Il  pascolamento  influisce sulla composizione genetica rendendo la carne maggiormente idonea per il consumo fresco e soprattutto per i prodotti trasformati, in quanto tale fattore si traduce in una maggior capacita' di ritenzione idrica e quindi minori cali di cottura dovuta alla perdita di acqua e minori perdite di salagione nella prima fase di  stagionatura  dei  prodotti trasformati.  Tra  le  caratteristiche  della  carne  «Cinta  senese» risulta interessante anche la componente lipidica.  Nello  specifico, il contenuto in grasso  intramuscolare  definito  all'art.  2,  viene considerato un importante valore per  assicurare  gusto  e  sapidita' alla carne e non e' comune a tutte le carni suine. Inoltre  anche  la composizione degli acidi grassi insaturi, costituita da  una  maggior quantita' di  acido  oleico,  precursore  di  aromi  favorevoli  alle caratteristiche organolettiche della carne ed una minore  percentuale di acido linoleico, che in quantita' eccessive portano  a  scadimento della   qualita'   del   prodotto,   risulta    essere    influenzata dall'alimentazione con le essenze tipiche dei boschi  e  dei  pascoli toscani. E' opportuno ricordare che oggi, la carne  di  Cinta  senese viene direttamente  associata  alla  sua  regione  di  origine  anche perche'  nel  1998  fu  oggetto  di  una  importante   attivita'   di valorizzazione  delle  sue   qualita'   poiche'   espressione   della tradizione alimentare toscana. Grazie a  questi  interventi  condotti dalle  amministrazioni  regionali,  a  partire  dal  1998  si   pote' assistere ad un ritorno sul mercato delle carni «Cinta senese», tanto che  anche  nei  menu'  dei  ristoranti,  inizio'   a   figurare   la denominazione «Cinta senese» associata al  taglio  di  carne.  Ancora oggi le carni a denominazione Cinta senese sono molto ricercate tanto da spuntare al commercio prezzi molto piu' alti rispetto alle  altre, come   testimoniato   dal   listino   della   Camera   di   commercio dell'industria dell'artigianato e agricoltura di Siena del 2001 e del 2002. A questi dati va poi associato anche  il  fatto  che  l'origine toscana delle carni di Cinta senese e' uno degli  elementi  richiesti dall'acquirente, perche' garanzia della bonta' e della qualita' delle carni.   Le   testimonianze   storiche   dell'allevamento   e   della trasformazione delle carni della D.O.P. «Cinta senese» affondano  nel passato. Nel Palazzo Civico di Siena e' famoso l'affresco del 1340 di Ambrogio  Lorenzetti  nell'allegoria  del  «Buongoverno»,   dove   e' rappresentato il suino della razza Cinta senese. Nel corso del tempo, l'uso delle carni  «Cinta  senese»  si  afferma:  ne  e'  esempio  la citazione di Bartolomeo Benvoglienti nel «Trattato  de  l'origine  et accrescimenti de la Citta'  di  Siena»,  edito  in  Roma,  nel  1571, laddove si parla di utilizzazione delle carni per la  macellazione  e la trasformazione in salumi tradizionali  del  territorio  d'origine. Nel 1890 circa, il  dott.  Dondi  G.,  della  cattedra  ambulante  di agricoltura di Siena, conferma l'adattamento  dell'allevamento  della razza Cinta senese, da cui derivano le carni, quale «la  piu'  antica razza italiana adatta al duro ambiente delle colline e della montagna toscana».  Nel  1927,  il  prof.  Ettore  Mascheroni,   sulla   Nuova Enciclopedia Agraria Italiana, dichiara che «la  carne  e'  ottima  e molto saporita  e  sono  noti  in  commercio  i  prodotti  senesi  di salumeria, in particolar modo le salsicce, mortadelle  e  prosciutti, prodotti  in  notevole  quantita'  da  stabilimenti  locali  che   di preferenza attingono la materia prima dalla montagna senese».     |  
|   |                                 Art. 7. 
     La verifica del rispetto  del  presente  disciplinare  e'  svolta conformemente a quanto  stabilito  dall'art.  37  del  Reg.  (UE)  n. 1151/2012.  L'organismo  di  controllo  a  cio'  preposto   e'   IFCQ Certificazioni, via Rodeano n. 71, San Daniele  del  Friuli  (Udine), telefono 0432-940349, fax 0432-943357 info@ifcq.it , ifcq@pec.it     |  
|   |                                 Art. 8. 
     Le indicazioni relative alla  designazione  e  presentazione  del prodotto sono quelle previste dalla normativa vigente.     Le mezzene devono esser marchiate a fuoco nelle  seguenti  parti: prosciutto, lombo, pancetta, spalla e gota.     Il marchio a fuoco riporta il logo della D.O.P. «Cinta senese» ed il codice del macello.     Tutti i tagli, che  risultano  dal  sezionamento  della  mezzena, marchiata a fuoco, e che sono destinati al consumatore finale, devono avere un contrassegno che reca le seguenti informazioni:       1) il logo di cui all'art. 9;       2) il nome della denominazione protetta: Cinta senese D.O.P.;       3) il simbolo dell'Unione;       4) il codice di tracciabilita' tramite il  quale  e'  possibile risalire all'identificazione dell'animale (luogo e data di  nascita), al luogo e data di macellazione  e  di  sezionamento,  oltre  che  ai quantitativi posti alla vendita.     Nel caso  del  prodotto  preimballato  destinato  al  consumatore finale le suddette  informazioni  devono  risultare  presenti  in  un contrassegno inviolabile associato al prodotto stesso.     Possono  inoltre  essere  riportate  eventuali   informazioni   a garanzia del consumatore.     |  
|   |                                 Art. 9. 
     Scudo araldico di colore rosso scuro (Terra di Siena - ciano 25%, magenta 89%, giallo 78%, nero 7%)  con  raffigurazione  di  Suino  in colore grigio scuro con fasciatura  sul  tronco  centrale  di  colore bianco, il tutto in circonferenza di colore  rosso  scuro  (Terra  di Siena - ciano 25%, magenta 89%, giallo 78%, nero  7%).  Il  carattere tipografico utilizzato per il logo-tipo «Cinta senese D.O.P. allevata in Toscana  secondo  tradizione»  e'  il  Book  Antiqua.  La  scritta «allevata in Toscana secondo tradizione» deve  essere  di  dimensioni inferiori 2 pt rispetto alla scritta «Cinta senese D.O.P.».  Il  logo puo' essere eseguito con i medesimi caratteri in versione bianco/nero su supporti di materiali diversi, ingrandito o rimpicciolito  purche' rispetti le proporzioni e disposizione del testo. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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