| Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| AUTORITA'  PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERA 30 ottobre 2018 |  
| Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2019 dai soggetti  che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera  n.  528/18/CONS).  |  
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                      L'AUTORITA' PER LE GARANZIE                          NELLE COMUNICAZIONI 
   Nella riunione di Consiglio del 30 ottobre 2018;   Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);   Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;   Visto il decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per  il miglioramento della qualita' del servizio»;   Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento dei conti pubblici»  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 21,  che  attribuisce le funzioni di  regolamentazione  del  settore  dei  servizi  postali all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;   Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2006)» e, in  particolare,  il  suo  art.  1,  comma  65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese  di  funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita' previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo  cui l'Autorita' ha il potere di adottare le  variazioni  della  misura  e delle modalita' della contribuzione «nel limite  massimo  del  2  per mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente alla adozione della delibera»;   Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno  2017,  n.  96,  in  cui  e'  stabilito  che  «[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento  dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  in  relazione  ai  compiti  di autorita' nazionale  di  regolamentazione  del  settore  postale,  si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai  commi  65  e  66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli  operatori  nel  settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto  legislativo  22  luglio 1999, n. 261»;   Considerato che le spese di  funzionamento  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni in relazione  ai  compiti  di  autorita' nazionale di regolamentazione del settore  postale  per  l'anno  2019 sono stimate in 9,16 milioni di  euro,  sulla  base  dei  compiti  di regolamentazione  del  settore   dei   servizi   postali   attribuiti all'Autorita' dalla legge;   Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime  di   fabbisogno,   la   deliberazione   sulla   misura   della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative  modalita'  di versamento all'Autorita' per l'anno 2019, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;   Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n.  266/2005 individua la base  imponibile  per  il  calcolo  del  contributo  nel complesso   dei   «ricavi   risultanti   dal    bilancio    approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorita'»;   Ritenuto,  inoltre,  di  prevedere   per   l'anno   2019   la   non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia pari o inferiore a euro 100.000,00, in considerazione di  ragioni  di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano  in  stato  di  crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette  a procedure concorsuali e delle imprese  che  hanno  iniziato  la  loro attivita' nel 2018;   Ritenuto  infine  che,  nel  caso  di  rapporti  di   controllo   o collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba  versare  un autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza dell'Autorita'  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella  propria dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette societa';   Udita   la   relazione   illustrativa   del   commissario   Antonio Martusciello,  relatore  ai  sensi  dell'art.  31   del   regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
                               Delibera: 
                                Art. 1 
                  Soggetti tenuti alla contribuzione 
   1. Il fornitore del servizio universale postale  e  i  soggetti  in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  sono  tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita'  disciplinate dalla presente delibera.   2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  Codice  civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi  iscritti  nel proprio bilancio nei limiti e con  le  modalita'  disciplinate  dalla presente delibera.   3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00),  le imprese che versano in stato di crisi avendo  attivita'  sospesa,  in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2018.     |  
|   |                                 Art. 2 
                      Misura della contribuzione 
   1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1,  comma  1, e' determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi  realizzati  dalla  vendita  dei  servizi  postali  la  cui fornitura e' subordinata al  rilascio  di  licenza  o  autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6  del  decreto  legislativo  22 luglio 1999,  n.  261,  come  risultanti  dalla  voce  A1  del  conto economico  (ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni),  o   voce corrispondente per i bilanci redatti  secondo  i  principi  contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2017.   2. Gli operatori non tenuti alla redazione del  bilancio  calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi  delle  vendite  e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui  al  comma  precedente alle  corrispondenti  voci  delle  scritture  contabili   o   fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2017.     |  
|   |                                 Art. 3 
                   Termini e modalita' di versamento 
   1. Il versamento del contributo  di  cui  all'art.  1  deve  essere eseguito entro  il  20  aprile  2019,  sul  conto  corrente  bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  che  e' pubblicato sul sito istituzionale.   2.  In  caso  di  mancato  o  parziale  pagamento  del  contributo, l'Autorita'  adotta  le  piu'  opportune  misure  atte  al   recupero dell'importo non versato, anche attraverso  la  riscossione  coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla  scadenza  del  termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute  ai sensi della normativa vigente.     |  
|   |                                 Art. 4 
                       Dichiarazione telematica                    e comunicazione del versamento 
   1. Entro il 20 aprile 2019 i soggetti di cui all'art. 1  che  hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2017, ricavi dalle  vendite  e dalle  prestazioni  in  misura  superiore  a  euro  100.000,00,  come risultante dalla voce A1 del conto economico o da  equipollente  voce di altra scrittura contabile  equivalente,  dichiarano  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati  anagrafici  ed  economici richiesti utilizzando il modello telematico  all'uopo  predisposto  e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.   2.  Fermo  restando  l'obbligo   di   comunicazione   dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di  cui all'art.  1,  comma  2,  la  societa'  capogruppo,  nel  rendere   la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo  dettagliato il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione, a qualunque  titolo  ad  essa  collegata  o  da  essa  controllata  o coordinata.   3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere  inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il  modello  di  cui  al comma 1.   4. La mancata o tardiva dichiarazione  nonche'  l'indicazione,  nel modello  telematico,  di  dati  non  rispondenti  al  vero,  comporta l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  all'art.  21  del   decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1,  comma  65,  secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'  sottoposta,  per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  sito  web dell'Autorita'. 
     Roma, 30 ottobre 2018 
                             Il Presidente                                Cardani 
                        Il commissario relatore                             Martusciello 
                        Il segretario generale                               Capecchi      |  
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