| Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  modifica  del  nome  della  denominazione  di   origine controllata dei vini «Montello - Colli Asolani» in «Montello Asolo» o «Asolo  Montello»  e  del  relativo   disciplinare   di   produzione.  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto  legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art.  90,  comma  3,  della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in  applicazione  della  citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019  UE della Commissione e del regolamento di esecuzione  UE  2019/34  della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno  1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 dell'8 novembre  1977  con il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine controllata dei vini «Montello  e  Colli  Asolani»  ed  approvato  il relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2011 con il quale  e'  stata modificata la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  da «Montello e Colli Asolani»  in  «Montello  -  Colli  Asolani»  ed  il relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20 dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare consolidato della DOP «Montello - Colli Asolani»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP,  con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di  produzione della DOP «Montello - Colli Asolani»;     Esaminata la documentata domanda  trasmessa  in  data  16  maggio 2018, per il tramite della Regione Veneto su  istanza  del  Consorzio tutela vini Asolo Montello, con sede in Montebelluna (TV), intesa  ad ottenere  la  modifica  del  nome  della  denominazione  di   origine controllata dei vini  da  «Montello -  Colli  Asolani»  in  «Montello Asolo» o «Asolo Montello», nel rispetto della  procedura  di  cui  al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche non minori  dei disciplinari di cui alla preesistente normativa  dell'Unione  europea e, in particolare:       e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  18  dicembre  2018, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta di modifica del nome della denominazione di origine  controllata  dei vini da «Montello - Colli  Asolani»  in  «Montello  Asolo»  o  «Asolo Montello» e del relativo disciplinare di produzione;     Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche sono considerate «unionali» e come tali seguono  l'analoga  procedura stabilita dalla preesistente normativa  dell'Unione  europea  per  le modifiche non  minori  e,  pertanto,  nelle  more  dell'adozione  del richiamato nuovo decreto  sulla  procedura  nazionale  relativa  alle domande di protezione delle DOP e IGP dei  vini  e  di  modifica  dei disciplinari, sono da seguire per la  pubblicizzazione  nazionale  di tali domande di  modifiche  «unionali»  le  disposizioni  di  cui  al decreto ministeriale 7 novembre 2012;     Provvede, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto ministeriale  7  novembre  2012,  alla  pubblicazione   dell'allegata proposta  di  modifica  del  nome  della  denominazione  di   origine controllata dei vini  da  «Montello -  Colli  Asolani»  in  «Montello Asolo» o «Asolo Montello» e del relativo disciplinare di produzione.     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica,  in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV - via  XX  Settembre,  20 - 00187  Roma,  oppure  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -   entro   sessanta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della predetta proposta.     |  
|   |                                                               Allegato   Proposta di disciplinare di  produzione  relativa  alla  proposta  di  modifica del nome della denominazione di  origine  controllata  dei  vini da «Montello - Colli Asolani» in  «Montello  Asolo»  o  «Asolo  Montello». 
                                Art. 1.                         Denominazione e vini 
     La denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione,  per  le seguenti categorie e tipologie:       Bianco;       Bianchetta;       Chardonnay;       Chardonnay spumante;       Pinot grigio;       Pinot bianco;       Pinot bianco spumante;       Manzoni bianco;       Rosso;       Merlot;       Cabernet;       Cabernet Sauvignon;       Cabernet Franc;       Carmenere;       Recantina;       Venegazzu';       Venegazzu' superiore.      |  
|   |                                 Art. 2.                          Base Ampelografica 
     1. La denominazione di origine  controllata  «Montello  Asolo»  o «Asolo Montello», accompagnata da una delle  seguenti  specificazioni di vitigno:       Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Manzoni bianco, Merlot, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet  Sauvignon  e/o  Carmenere), Cabernet  Sauvignon,  Cabernet   Franc,   Carmenere,   Bianchetta   e Recantina, e' riservata ai vini provenienti  dalle  uve  dei  vigneti compresi  nella  zona  delimitata  dall'art.   3   e   composti   dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.     Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei  vitigni a  bacca  di  colore  analogo  esclusi  gli  aromatici,  idonei  alla coltivazione per la provincia di Treviso.     2. La denominazione di origine  controllata  «Montello  Asolo»  o «Asolo Montello» rosso e' riservata al vino ottenuto dalle  uve,  dai mosti  e  dai  vini,  provenienti  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:       Cabernet Sauvignon dal 40% al 70%;       Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenere dal 30% al 60%.     Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei  vitigni a  bacca  di  colore  analogo  esclusi  gli  aromatici,  idonei  alla coltivazione per la provincia di Treviso.     Questo anche per le tipologie bianco e sottozona Venegazzu'.     3. La denominazione di origine  controllata  «Montello  Asolo»  o «Asolo Montello» bianco, e' riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti  e  dai  vini,  provenienti  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:       Chardonnay dal 40% al 70%;       Glera e/o Manzoni Bianco e/o Pinot bianco  e/o  Bianchetta  dal 30% al 60%.     Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei  vitigni a  bacca  di  colore  analogo  esclusi  gli  aromatici,  idonei  alla coltivazione per la provincia di Treviso.     4. La denominazione di origine  controllata  «Montello  Asolo»  o «Asolo Montello» - Sottozona Venegazzu', anche in versione Superiore, e' riservata al vino  ottenuto  dalle  uve,  dai  mosti  e  da  vini, provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:     Cabernet sauvignon dal 50% all'70%,     Cabernet Franc e/o Carmenere e/o Merlot dal 30% al 50%.     Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei  vitigni a  bacca  di  colore  analogo  esclusi  gli  aromatici,  idonei  alla coltivazione per la Provincia di Treviso.      |  
|   |                                 Art. 3.                     Zone di produzione delle uve 
     A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini «Montello Asolo» o «Asolo Montello» di cui all'art. 2, comma 1, 2,  3 comprende l'intero territorio dei comuni di  Castelcucco,  Cornuda  e Monfumo e parte del  territorio  dei  comuni  di:  Asolo,  Borso  del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso  del  Tomba,  Crespano  del  Grappa, Crocetta  del  Montello,  Fonte,   Giavera   del   Montello,   Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.     Tale zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di Crocetta  del  Montello  il  limite  prosegue  verso  Est  lungo   la provinciale della «Panoramica del Montello» fino  al  punto  d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14;  dall'incrocio  segue   una   linea   verticale   rispetto   alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che  da'  sul  fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della  scarpata  del  Montello  che  costeggia  il  Piave  fino  alla localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa  della  Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il  confine  tra  i  comuni  di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave  che  passando  per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove  piega  ad  Ovest lungo  la  Strada  Statale  n.  248  «Schiavonesca  Marosticana»  che percorre fino al confine della provincia di  Treviso  con  quella  di Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S.  Zenone degli Ezzelini.     In corrispondenza di tale punto segue verso nord il  confine  tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad  incrociare all'interno del comune di  Borso  del  Grappa  la  curva  di  livello corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il confine successivamente, sempre in corrispondenza della curva di  livello  sopra  individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa,  Crespano  del  Grappa,  Possagno,  Cavaso  del  Tomba  e Pederobba.  Giunti  nel  comune  di  Pederobba  segue  dal  punto  di intersezione  con  la  quota  400  m.s.l.m.  la  strada  Calpiana  in direzione sud, che passando  nei  pressi  della  colonia  Pedemontana porta a Sud-Est sulla «Pedemontana del Grappa».     Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana  del Grappa», il limite  costeggia  quest'ultima  fino  al  suo  punto  di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato  il centro abitato di Pederobba.     Segue  quindi  detta  statale  fino  a  Onigo  di  Pederobba,  in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per  Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota  160  e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera  e  giunge  a  Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimita' della  riva  del Piave. Da quota 146 prosegue  lungo  la  strada  verso  Sud  fino  ad incrociare quella per Crocetta del Montello  in  prossimita'  del  km 27,800 circa.     Lungo  tale  strada  prosegue  verso  Sud  ed  all'altezza  della localita' Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia  il canale di Castelviero,  raggiunge  la  localita'  Ciano  da  dove  e' iniziata la delimitazione.     B) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del  vino «Montello Asolo» o «Asolo Montello» Sottozona  Venegazzu',  interessa parte  del  territorio  del  Comune  di  Volpago   del   Montello   e precisamente la porzione della frazione di Venegazzu'  corrispondente al foglio catastale n. 16.     Tale zona  e'  cosi'  delimitata:  partendo  esattamente  dal  km 65,000, della Statale 248 Schiavonesca Marosticana,  (qui  denominata Via Jacopo Gasparini), di fronte alla  monumentale  Villa  Palladiana «Spineda-Loredan», si  prosegue  in  direzione  Est  fino  ai  limiti catastali della frazione di Venegazzu' (rappresentato dal confine tra i fogli catastali del Comune di Volpago del Montello n. 16 e 21). Qui si svolta a sinistra, in direzione Nord, seguendo i limiti  catastali della frazione di Venegazzu' fino  a  raggiungere  in  corrispondenza delle «Case Semenzin» la Via Fra' Giocondo. Successivamente si svolta a sinistra, in direzione Ovest, sempre seguendo  i  limiti  catastali della frazione di Venegazzu' (confine tra il foglio catastale n. 16 e i fogli catastali n. 13 e 12) e  si  percorre  la  Via  Fra  Giocondo costeggiando  il  Canale  Brentella  del  bosco   Montello   fino   a raggiungere i limiti amministrativi  tra  i  comuni  di  Volpago  del Montello  e  Montebelluna  (come  evidenziato,  dalla   punteggiatura continua.(......), nelle carte tecniche regionali). Superate le  case Brunetta  (quota  115  m.   s.l.m.),   sempre   seguendo   i   limiti amministrativi del comune di Volpago del  Montello  si  raggiunge  la S.S. 248 Schiavonesca-Marosticana (al km 63,730), da qui si  percorre la S.S. fino al km 65,000 ritornando cosi' al punto di partenza.     La  descrizione  della  zona  di   produzione   della   tipologia Venegazzu' fa riferimento al seguente elemento  della  Carta  Tecnica Regionale: elemento N. 105024  Volpago  del  Montello  ed  ai  limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello.      |  
|   |                                 Art. 4.                       Norme per la viticoltura 
     1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.     Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei  vini  di cui all'art. 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati  su  terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.     2. Sono consentite  esclusivamente  le  forme  di  allevamento  a spalliera semplice.     La densita' minima di piante per ettaro per gli impianti  che  si realizzeranno dopo l'approvazione del presente disciplinare  dovranno essere di 3.000 ceppi ad ha per il Glera, 3.500 per le varieta'  atte alla produzione del «Montello Asolo» o «Asolo Montello» rosso,  3.300 ceppi ad ha per le altre varieta' e 4000 ceppi ad ha per le  varieta' atte alla produzione del Venegazzu'.     E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso.     3.  La  produzione  massima  di  uva  per   ettaro   in   coltura specializzata delle varieta' di viti destinate  alla  produzione  dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli  alcolometrici  volumici naturali minimi sono i seguenti: 
   =================================================================  |                     |  Resa uva   |   Titolo alcolometrico    |  | VITIGNO/ TIPOLOGIA  |   t./Ha     | volumico naturale minimo  |  +=====================+=============+===========================+  |Merlot               |    12,00    |           10,00           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Chardonnay           |    12,00    |           10,00           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Cabernet franc       |    11,00    |           10,50           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Cabernet Sauvignon   |    11,00    |           10,50           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Pinot bianco         |    12,00    |           10,00           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Pinot grigio         |    11,00    |           10,50           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Manzoni bianco       |    11,00    |           10,50           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Glera                |    12,00    |            9,50           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Carmenere            |    11,00    |           10,50           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Bianchetta           |    12,00    |            9,50           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Recantina            |    11,00    |           10,50           |  +---------------------+-------------+---------------------------+  |Venegazzu'           |    10,00    |           11,00           |  +---------------------+-------------+---------------------------+
     Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per ettaro di vigneto  a  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in rapporto  alla  effettiva  superficie  dichiarata   nello   schedario viticolo.     Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino  della  sottozona Venegazzu', nella versione «Superiore» devono  presentare  un  titolo alcolometrico volumico  minimo  superiore  dell'1%  vol.  rispetto  a quelli precedentemente indicati.     Nelle annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata  «Montello  Asolo»  o  «Asolo  Montello»  devono   essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale  non superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.     La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela e sentite le organizzazioni professionali  di  categoria  interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i  quantitativi di uva per ettaro rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.      |  
|   |                                 Art. 5.                      Norme per la vinificazione 
     1.  Le  operazioni  di  vinificazione  e  quelle  relative   alla elaborazione dei mosti o vini  destinati  a  vini  spumanti,  di  cui all'art. 2, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di produzione delimitata nell'art. 3 A.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle situazioni  tradizionali  di  produzione,  e'  consentito  che   tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio  dei  comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Arcade, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.     2. Le operazioni di preparazione  del  vino  spumante,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e  la  stabilizzazione,  la dolcificazione nella tipologia ove ammessa, nonche' le operazioni  di imbottigliamento e confezionamento, possono essere  effettuate  anche nell'intero territorio della Provincia di Treviso.     3. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il  75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  presente denominazione d'origine. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.     4.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le  loro peculiari caratteristiche.     5. I vini a denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello» con nome  di  vitigno  elaborati  nella  tipologia spumante,  devono  essere  ottenuti  ricorrendo  esclusivamente  alla pratica della rifermentazione naturale, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.     6. I vini a denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello» rosso e  Venegazzu',  possono  essere  immessi  in commercio solo a partire dal 1° settembre dell'anno  successivo  alla vendemmia e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento  di almeno sei mesi in botte di rovere.     7. Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Montello Asolo» o «Asolo Montello» Venegazzu', che riporta  la  qualificazione aggiuntiva superiore, deve essere sottoposto ad  un  affinamento  che dovra' essere di almeno 24 mesi, di cui almeno 12 mesi  in  botti  di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie.     L'affinamento decorre dal 1°  novembre  dell'anno  di  produzione delle uve.      |  
|   |                                 Art. 6.                      Caratteristiche al consumo 
     1. I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al  consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
       Rosso:         colore:   rosso    rubino    tendente    al    granato    con l'invecchiamento;         odore:   intenso,   caratteristico,    gradevole,    tendente all'etereo se invecchiato;         sapore: sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;         titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00%  vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l, 
       Merlot:         colore:   rosso   rubino,    tendente    al    granato    con l'invecchiamento;         odore:  vinoso,  intenso,  caratteristico  da  giovane,  piu' delicato, etereo e gradevole se invecchiato;         sapore:  sapido,  robusto  di  corpo,  leggermente   tannico, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. 
       Cabernet:         colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;         odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;         sapore: sapido, di  corpo,  lievemente  erbaceo,  leggermente tannico, armonico, e caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. 
       Cabernet sauvignon:         colore: rosso rubino con riflessi granati se invecchiato;         odore: vinoso, caratteristico;         sapore: pieno, di buona struttura, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. 
       Cabernet franc:         colore: rosso rubino,  con  riflessi  violacei,  tendente  al granato con l'invecchiamento;         odore: vinoso, lievemente erbaceo, etereo se invecchiato;         sapore:  asciutto,  sapido,  di  corpo,  lievemente  erbaceo, leggermente tannico, armonico e caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. 
       Venegazzu':         colore: rosso rubino intenso o granato;         odore: vinoso, intenso ed etereo;         sapore: pieno, corposo, armonico, ben strutturato;         titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%  vol; (13,00% per il Superiore);         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore  minimo:  23,0  g/l  (25  g/l  per  il Superiore). 
       Carmenere:         colore: rosso rubino tendente  al  granato  a  seconda  dello stato evolutivo del vino;         odore: sfumature da  leggermente  erbaceo  fino  alla  frutta rossa a piena maturazione;         sapore: morbido, pieno equilibrato e di buona persistenza;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. 
       Bianco:         colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;         odore: lievemente fruttato;         sapore: armonico, fresco fine con la maturazione;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
       Chardonnay:         colore: giallo dorato piu' o meno intenso;         odore: fruttato, caratteristico;         sapore: fruttato, fine, da delicato a intenso;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
       Pinot Bianco:         colore: giallo paglierino;         odore: delicato, fine, caratteristico;         sapore: fresco, sapido, elegante;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
       Pinot grigio:         colore: giallo paglierino, con riflessi dorati;         odore: fruttato esotico, a volte leggermente speziato;         sapore: caldo, ricco, avvolgente;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
       Bianchetta:         colore:  giallo  paglierino  a  volte  carico,  con  riflessi verdognoli;         odore:  da  mela  a  frutta  esotica  e   nocciola   con   la maturazione;         sapore: fresco sapido con lieve nota di tannicita';         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;         acidita' totale minima: 5,5 g/l         estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
       Manzoni Bianco:         colore: giallo paglierino a volte con riflessi verdognoli;         odore: fruttato, caratteristico;         sapore: fresco ricco sapido, avvolgente;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 
       Recantina:         colore:   rosso   violaceo   tendente    al    granato    con l'invecchiamento;         odore:  intenso,  caratteristico,  tendente   all'etereo   se invecchiato;         sapore: secco, speziato, sapido, robusto, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. 
       Chardonnay spumante:         colore: giallo paglierino brillante, con spuma persistente;         odore: fruttato delicato;         sapore: sapido, caratteristico, da extra brut a dry;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
       Pinot bianco spumante:         colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;         odore: fine caratteristico;         sapore: caratteristico, pieno, da extra brut a dry;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.     In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno, il sapore e l'odore dei vini possono avere lieve sentore di legno.      |  
|   |                                 Art. 7.              Etichettatura, designazione, presentazione 
     1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo  Montello»  e'  vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra»,  «scelto», «selezionato», e similari.     E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.     Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'   agricola dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE in materia.     2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello»  il  nome  di vitigno puo' precedere la denominazione seguito dalla  specificazione «Montello Asolo» o «Asolo Montello».     3. Per i vini «Montello Asolo» o «Asolo Montello» (con esclusione delle  versioni  spumanti)  e'  obbligatorio  portare  in   etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.      |  
|   |                                 Art. 8.                            Confezionamento 
     1. Tutti  i  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine controllata «Montello Asolo» o «Asolo Montello» devono essere immessi al consumo  in  tradizionali  bottiglie  di  vetro,  nelle  capacita' ammesse dalla vigente normativa comunitaria e  nazionale  e  comunque non superiore a 12 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.     2. E' consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'utilizzo di bottiglie  tradizionali  della  capacita' superiore a litri 12.     3. Per la chiusura delle bottiglie e' consentito l'uso  di  tappi raso bocca in sughero, a vite a vestizione lunga ed altre tipologie e materiali innovativi ad esclusione  delle  tipologie  prodotte  nella versione spumante, per le quali sono  ammesse  le  chiusure  previste dalla vigente normativa.     4. Per la chiusura delle bottiglie della sottozona Venegazzu'  e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.      |  
|   |                                 Art. 9.                   Legame con l'ambiente geografico   a) Specificita' della zona geografica   Fattori naturali 
     L'area di produzione del  vino  DOC  «Montello  Asolo»  o  «Asolo Montello» si trova  nella  regione  Veneto  a  nord  di  Venezia,  in Provincia  di  Treviso,  sui  comprensori  collinari  costituiti  dal Montello e dai Colli Asolani  posti  ai  piedi  delle  Dolomiti,  tra Nervesa della Battaglia ad est, e l'abitato di Fonte ad  ovest.  Sono questi due sistemi collinari quasi  a  se  stanti,  separati  da  una profonda incisione larga circa un chilometro, che  costituiscono  una unica entita' geologica. Sono caratterizzati da un'altitudine che  va dai 100 ai 450 metri s.l.m., e da un paesaggio,  elemento  fortemente distintivo, che presenta una forte integrita'  e  una  giacitura  con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia. Le  colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato  da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso  o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e  disgregabile  dagli  agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica. I suoli sono decarbonatati e a  reazione  acida, mediamente profondi, con buona capacita'  di  riserva  idrica  e  una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento,  presentano   i   loro   caratteri   originali   con stratigrafie  intatte  e  tessiture  non  sconvolte,   e   un'elevata attivita' microbiologica sulla sostanza  organica  che  assicura  una buona disponibilita' di elementi nutritivi.  Molto  spesso  la  massa conglomeratica presenta numerose fratture piu' o meno  verticali  che favoriscono la circolazione idrica sotterranea  e  la  formazione  di fenomeni carsici testimoniati, soprattutto  sul  Montello,  da  oltre 2000 «doline», con cavita' del suolo di diversa  dimensione  formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo.     La peculiarita' climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente  miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati  e  alla conformazione dei rilievi  che  si  dispongono  ortogonali  ai  venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22.6 °C con  i  valori  massimi  a  luglio;  gli  autunni  si presentano caldi e secchi grazie alla  presenza  di  brezze  e  forti escursioni termiche notte-giorno.     Le precipitazioni sono di circa 700 mm da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare;  tale  piovosita'  si  deve sempre correlare alla giacitura  collinare  dei  suoli  e  quindi  al facile smaltimento dell'acqua in eccesso e alla  natura  sciolta  del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale.   Fattori storici 
     La presenza e lo sviluppo della vite  sui  Colli  Asolani  e  sul Montello si deve ai monaci benedettini prima e  alla  presenza  della Repubblica Veneta poi.     I monaci benedettini si insediarono  intorno  all'anno  mille  in particolare nel monastero di S. Bona a  Vidor  e  nella  Certosa  del Montello a Nervesa; con il loro operato  essi  hanno  influenzato  in modo  molto  importante  la  storia  agraria   e   vitivinicola   del territorio, determinando la profonda cultura per la vite  e  il  vino che persiste tutt'ora, tanto che la specializzazione  degli  impianti e' piu' volte sottolineata nei testi storici. Nella seconda meta' del 1300, quando quest'area passo' ai veneziani, i  Colli  Asolani  e  il Montello vennero subito riconosciuti come un'importante area enoica e i  suoi  vini  venivano  esportati  all'estero  gia'  nel  1400.  Nel Cinquecento, che vede il trionfo  della  nobilta'  veneziana  con  la costruzione di  ville,  barchesse  e  case  di  caccia  con  relativi vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare. I colli sono ammirati dalle  piu'  prestigiose personalita' e il vino e' un prodotto ricercato che  si  confronta  a Venezia con i vini portati dalla Grecia e viene tassato un  terzo  in piu' perche' considerato migliore rispetto a quello di altre zone.     A partire dal 1977 questi vini sono stati oggetto di  tutela  con il riconoscimento della DOC «Montello e Colli Asolani» e continuano a ottenere riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.   Fattori umani 
     Nel «Montello Asolo»  o  «Asolo  Montello»,  l'antica  conduzione familiare dove il vino costituiva parte importante dell'alimentazione quotidiana e dell'economia locale,  ha  caratterizzato  un  paesaggio rimasto con una forte integrita', che ha conservato i suoli originari e pertanto molto favorevoli alla coltivazione, dove la  presenza  non invadente del vigneto divide tutt'oggi lo spazio con altre colture.     Da  una  civilta'  importante  come  quella  veneziana,   si   e' sviluppata inoltre  una  imprenditorialita'  vivace  e  dinamica,  e, grazie anche alla presenza a pochi chilometri della Scuola  enologica di Conegliano fondata nel  1876  e  del  Centro  di  ricerca  per  la viticoltura che hanno contribuito  all'evoluzione  culturale  e  alla specializzazione degli operatori, e' cresciuta una vitivinicoltura in grado di valorizzare la splendida vocazione naturale del territorio.   b) Specificita' del prodotto 
     I vini rossi «Montello Asolo» o «Asolo Montello»  particolarmente quelli ottenuti sulle marne piu' magre, devono le  loro  peculiarita' alla  presenza  di  una   ricca   composizione   fenolica,   ad   una diversificata composizione aromatica e ad un rapporto  zuccheri/acidi ben calibrato. Presentano tannini morbidi, una alta concentrazione in antociani,  un  colore  rosso  rubino  che  tende  al   granato   con l'invecchiamento, profumo vinoso intenso, una elevata ed  equilibrata struttura.     I  vini  delle  varieta'  bianche  (Pinots,  Chardonnay,  Manzoni Bianco, Bianchetta), soprattutto quelli ottenuti sui  conglomerati  e sui suoli piu' fertili  e  dove  le  escursioni  termiche  sono  piu' accentuate,  sono  caratterizzati  da  intensi  profumi  floreali   e fruttati esaltati da una fresca acidita' e da una eleganza di corpo.     Analisi organolettiche ripetute su piu'  annate,  confermano  una costanza qualitativa indice di una stretta relazione tra  prodotto  e luogo di origine.   c) Legame causa effetto 
     L'interazione dei diversi fattori che caratterizzano i  colli  in esame  (clima,  suoli,  morfologia,  esposizione),  determina   delle condizioni  differenziate  che  risultano  ideali  per   le   diverse tipologie di vini.     Nei vini  rossi  le  peculiarita'  climatiche  quali  i  versanti esposti al sole, protetti dai venti freddi che  provengono  da  nord, favorendo condizioni autunnali miti, permettono di avere  maturazioni prolungate nel tempo che  aggrediscono  le  note  erbacee  e  ruvide, lasciando spazio  alla  maturazione  zuccherina  e  fenolica  che  si trasforma in vini morbidi ed aristocratici.  I  terreni,  soprattutto ove costituiti da marne piu' magre, favoriscono  nei  vini  rossi  la ricca composizione fenolica, una diversificata composizione aromatica e ad un rapporto zuccheri/acidi ben  calibrato;  questo  determina  i colori dal rosso rubino che tende al  granato  con  l'invecchiamento, profumi con sfumature che possono presentarsi da leggermente erbacee, fino alla frutta rossa a piena maturazione; sapore di corpo, armonico e ben  strutturato  che  puo'  essere  sapido,  leggermente  tannico, morbido, speziato, lievemente erbaceo.     Nei bianchi, estati non troppo calde evitano  maturazioni  troppo anticipate con bassi livelli acidi e note aromatiche troppo  dolci  e esotiche, e,  particolarmente  sui  suoli  piu'  fertili  e  dove  le escursioni termiche sono piu' accentuate, favoriscono la sintesi  dei terpeni e dei composti benzenici responsabili dei  sentori  agrumati, floreali e di frutta fresca esaltati da una fresca acidita' e da  una eleganza di corpo (non a caso questa zona di produzione  fornisce  le migliori  espressioni  del  Manzoni  Bianco,  confermate  dai  numeri riconoscimenti internazionali).     Altro elemento qualificante e' l'utilizzo di  varieta'  autoctone quali Bianchetta e Recantina, che dato il loro perfetto adattamento a queste zone collinari arricchiscono e danno originalita'  alla  gamma dei vini.     La piovosita', la giacitura collinare dei suoli  favorevole  allo smaltimento dell'acqua in eccesso e la natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione  sottosuperficiale,  permettono  al vitigno una vigoria sempre su livelli  equilibrati  e  contenuti  che riesce comunque a proteggere i grappoli e a salvaguardare le sostanze aromatiche.     La  granulometria  e  la   conformazione   dei   suoli   permette all'apparato radicale un rifornimento idrico regolare, indispensabile per vitigni dal  quale  si  vuole  ottenere  freschezza,  acidita'  e intensita' aromatica.     La natura acida di tali suoli  porta  la  pianta  a  privilegiare l'assorbimento di una maggior  quota  di  microelementi  rispetto  ai suoli neutri, permettendo alla vite di raggiungere un buon equilibrio tra l'attivita' vegetativa e produttiva.      |  
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     Valoritalia Srl - Sede amministrativa:  via  San  Gaetano,  74  - 36016 - Thiene (Vicenza), tel. 0445 313088 - fax 0445 313080, e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it     La societa' Valoritalia e' l'organismo di  controllo  autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n.  238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni  del presente disciplinare, in conformita' alla  vigente  normativa  della UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica  ed a campione) nell'arco dell'intera  filiera  produttiva  (viticoltura, elaborazione, confezionamento).     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
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