IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni; Visto lo statuto della scuola, emanato con decreto direttoriale n. 202 del 7 maggio 2012 e modificato, da ultimo, con decreto direttoriale n. 46 del 25 gennaio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2018 e, in particolare, l'art. 18; Preso atto che l'art. 18, comma 4 necessita di una rettifica laddove e' rimasta la parola «quadriennio» che, in ragione della modifica della durata dell'incarico di direttore (portata da quattro a sei anni dal comma 5 del medesimo articolo), deve essere sostituita dalla parola «sessennio»; Considerato che, nota prot. n. 0001752 del 31 gennaio 2018, la scuola aveva gia' segnalato MIUR la necessita' di procedere a tale rettifica, di mero coordinamento, senza ulteriori particolari formalita'; Dato atto che il MIUR non ha mai risposto alla comunicazione; Ritenuto dover procedere a tale rettifica approssimandosi la data delle elezioni del nuovo direttore: Vista la deliberazione del senato accademico del 23 gennaio 2019, n. 2 con cui e' stata approvata la rettifica dell'art. 18 comma 4 dello statuto, sostituendo alla parola «quadriennio» la parola «sessennio» e con cui e' stata data delega al vice-direttore ad adottare gli atti conseguenti; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione federato del 31 gennaio 2019, n. 2 con cui e' stato espresso parere favorevole alla modifica statutaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3 lett. b) dello statuto; Considerata l'ulteriore comunicazione dal MIUR effettuata il 1° febbraio 2019;
Decreta:
di emanare la rettifica dell'art. 18 comma 4 dello statuto con cui la parola «quadriennio» e' sostituita dalla parola «sessennio». Pertanto l'art. 18, comma 4, assume la seguente formulazione: In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero sessennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del direttore da parte del Ministro le funzioni del direttore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal vice-direttore. Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicato all'Albo ufficiale on-line della scuola.
Pisa, 1° febbraio 2019
p. Il direttore: Giardina |