IL DIRETTORE 
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;   Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e  successive  modifiche  e integrazioni;   Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive modifiche e integrazioni;   Visto lo statuto della scuola, emanato con decreto  direttoriale n. 202  del  7  maggio  2012  e  modificato,  da  ultimo,  con   decreto direttoriale n. 46 del 25  gennaio  2018  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2018 e,  in particolare, l'art. 18;   Preso atto che l'art.  18,  comma  4  necessita  di  una  rettifica laddove e' rimasta la parola  «quadriennio»  che,  in  ragione  della modifica della durata dell'incarico di direttore (portata da  quattro a sei anni dal comma 5 del medesimo articolo), deve essere sostituita dalla parola «sessennio»;   Considerato che, nota prot. n. 0001752  del  31  gennaio  2018,  la scuola aveva gia' segnalato MIUR la necessita' di  procedere  a  tale rettifica,  di  mero  coordinamento,  senza   ulteriori   particolari formalita';   Dato atto che il MIUR non ha mai risposto alla comunicazione;   Ritenuto dover procedere a tale rettifica approssimandosi  la  data delle elezioni del nuovo direttore:   Vista la deliberazione del senato accademico del 23  gennaio  2019, n. 2 con cui e' stata approvata la rettifica  dell'art.  18  comma  4 dello  statuto,  sostituendo  alla  parola  «quadriennio»  la  parola «sessennio» e con cui e'  stata  data  delega  al  vice-direttore  ad adottare gli atti conseguenti;   Vista la deliberazione del consiglio  di  amministrazione  federato del 31 gennaio 2019, n. 2 con cui e' stato espresso parere favorevole alla modifica statutaria, ai sensi dell'art. 19,  comma  3  lett.  b) dello statuto;   Considerata l'ulteriore comunicazione dal  MIUR  effettuata  il  1° febbraio 2019; 
                               Decreta: 
   di emanare la rettifica dell'art. 18 comma 4 dello statuto con  cui la parola  «quadriennio»  e'  sostituita  dalla  parola  «sessennio». Pertanto l'art. 18, comma 4, assume la seguente formulazione: In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. In tal  caso  la  durata  del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in  corso e  per  l'intero  sessennio  accademico   successivo.   Nel   periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del  direttore  da  parte del Ministro le funzioni del direttore,  limitatamente  all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal vice-direttore.   Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e pubblicato  all'Albo  ufficiale  on-line  della scuola. 
     Pisa, 1° febbraio 2019 
                                             p. Il direttore: Giardina     |