Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Liguria di Levante»



Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001, con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione geografica tipica dei vini «Golfo dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2011, pubblicato sul supplemento ordinario n. 252 alla serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2011, con il quale e' stata modificata la indicazione geografica tipica «Golfo dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» in «Liguria di levante» e modificato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della IGP «Liguria di Levante»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della IGP «Liguria di Levante»;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2014 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini IGP «Liguria di Levante» e del relativo fascicolo tecnico, inviato alla Commissione UE ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di adeguarlo alle osservazioni formulate dalla Commissione UE.;
Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 3 agosto 2017, per il tramite della regione Liguria e successive integrazioni, su istanza dell'Associazione di produttori «Consorzio tutela dei Vini DOC e IGT della Provincia Della Spezia» con sede in La Spezia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Liguria;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 18 dicembre 2018, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni,
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Liguria di Levante».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante», in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre 20, 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante»
Art. 1.
Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, anche nella tipologia frizzante;
Malvasia bianca lunga;
Trebbiano toscano;
Rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;
Canaiolo;
Ciliegiolo;
Merlot;
Pollera nera;
Sangiovese;
Sirah;
Vermentino nero;
Rosato;
Passito.
 
Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bianco, anche nella tipologia frizzante: uno o piu' vitigni a bacca bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
Malvasia bianca lunga: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Trebbiano Toscano: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Rosso: da uno o piu' vitigni a bacca rossa, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Canaiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Ciliegiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Merlot: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Pollera nera: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Sangiovese: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Sirah: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Vermentino nero: minimo 85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Rosato: da uno o piu' vitigni a bacca rossa e/o bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
Passito: da uno o piu' vitigni a bacca bianca e/o rossa, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.
 
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» comprende l'intero territorio della Provincia di La Spezia.
 
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale. 4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.3 - Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.4 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad Indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» non deve essere superiore a 11 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
«Liguria di Levante» Bianco: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Malvasia bianca lunga: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Trebbiano toscano: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Rosso: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Canaiolo: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Ciliegiolo: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Merlot: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Pollera nera: 10% vol;
«Liguria di Levante» Sangiovese: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Sirah: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Vermentino Nero: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Rosato: 10% vol.;
«Liguria di Levante» Passito: 13% vol.;
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
 
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 - Vinificazione ed elaborazione.
Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere vinificate, elaborate e imbottigliate all'interno dell'intero territorio della Provincia di La Spezia.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la «vinificazione in rosato» di uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.
La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol. 5.2 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:


=======================================================
| | | Prod. max |
| Tipologia | Resa uva/vino % | vino Hl/Ha. |
+=====================+=================+=============+
| Bianco | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
|Malvasia bianca lunga| 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Trebbiano toscano | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Rosso | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Canaiolo | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Ciliegiolo | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Merlot | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Pollera nera | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Sangiovese | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Sirah | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Vermentino nero | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+
| Rosato | 80 | 88 |
+---------------------+-----------------+-------------+

 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a Indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Liguria di Levante» Bianco
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;
odore: delicato, gradevole, persistente, lievemente fruttato, composito;
sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato, caratteristico;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Liguria di Levante» Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino vivo;
odore: fine, delicato, caratteristico, delicatamente aromatico;
sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Liguria di Levante» Trebbiano toscano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;
odore: delicato, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, fine, fresco, armonico;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Liguria di Levante» Rosso
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, vinoso, fruttato, caratteristico,
composito;
sapore: asciutto, fine, armonico;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Liguria di Levante» Canaiolo:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, vinoso, fine;
sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Liguria di Levante» Ciliegiolo:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, vivo;
odore: delicato, fine, vinoso, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, fine, armonico, delicatamente fruttato;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Liguria di Levante» Merlot:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, vinoso, lievemente fruttato e vegetale, composito;
sapore: asciutto, fine, armonico, di discreto corpo;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Liguria di Levante» Pollera nera:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, vinoso, piuttosto composito;
sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Liguria di Levante» Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: deciso, vinoso, composito;
sapore: asciutto, fine, armonico, lievemente amarognolo;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Liguria di Levante» Sirah:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, vinoso, composito, delicatamente fruttato;
sapore: asciutto, fine, armonico, deciso, di buon corpo;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Liguria di Levante» Vermentino nero:
colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso porpora se giovane ed al granato invecchiato;
odore: intenso con note di frutta rossa, di erbe aromatiche e di spezie;
sapore: fresco, armonico e intenso, con gradevole retrogusto persistente, asciutto, talvolta mandorlato;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Liguria di Levante» Rosato:
colore: rosa tenue o chiaretto, vivo;
odore: delicato, vinoso, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, fine, armonico;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Liguria di Levante» Passito bianco:
colore: giallo dorato intenso, vivo, tendente all'ambrato;
odore: intenso, deciso, caratteristico, fruttato e delicatamente mieloso;
sapore: da dolce ad abboccato, armonico, caratteristico, di buon corpo, piacevole e persistente;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
acidita' volatile massima: 24,0 meq/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0 % vol. di cui almeno 13,5% vol. svolti;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Liguria di Levante» Passito rosso:
colore: rosso rubino intenso, vivo, brillante;
odore: intenso, deciso, caratteristico, fruttato e vinoso;
sapore: da dolce ad abboccato, armonico, caratteristico, di buon corpo, piacevole e persistente;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
acidita' volatile massima: 24,0 meq/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0 % vol. di cui almeno 13,5% vol. svolti;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
 
Art. 7.
Designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore 7.1 - Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1 7.2 - Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.
 
Art. 8.
Confezionamento
8.1 - Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. 8.2 - Recipienti e tappatura.
E' autorizzata qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle disposizioni vigenti ad esclusione dei tappi a corona.
 
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica riferita al territorio dell'indicazione geografica tipica Liguria di Levante ricade nella parte orientale della Regione Liguria, in Provincia di La Spezia e comprende un territorio molto vasto includendo tutti i comuni della provincia con vigneti situati per la maggior parte in media collina su versanti terrazzati o terrazze fluviali.
Limitrofe alle Cinque Terre, in direzione sud, troviamo la Val di Vara e la Val di Magra, orograficamente meno difficili e piu' vicine all'assetto geomorfologico e podologico della vicina Toscana.
Il Vara, il fiume piu' lungo della Liguria, confluisce nel bacino del Magra.
La quasi totalita' della provincia e' connotata morfologicamente dalla presenza del reicolo idrografico del bacino del fiume Magra, che proviene dal Comune di Aulla, in Toscana, e sfocia nel mar Ligure.
Aspetti pedologici:
nei rilievi collinari del levante ligure spezzino i substrati litologici sono rappresentati in gran parte da conglomerati con suoli a tessitura da franco fine a franco grossolana e reazione da acida a subalcalina; nelle pianure e nei fondovalle alluvionali i substrati litologici sono rappresentati da sedimenti fluviali limosi o franchi, ghiaiosi, con suoli a tessitura franco grossolana - grossolana e reazione da subacida a subalcalina.
Aspetti topografici:
l'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra lo 0 e i 1700 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 300 e 400 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso est - sud-est e distanza dal mare compresa tra 0 e 25 km.
Aspetti climatici:
la temperatura media dell'area interessata e' pari a circa 12°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione e' pari a circa 2010°C con valori compresi tra 1830 e 2210 a seconda delle annate. La somma delle temperature attive (STA) che da' indicazioni sulle disponibilita' termiche della zona e' pari a circa 1680°C con valori compresi tra 1440 e 1860. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, e' pari a circa 580°C con valori compresi tra 490 e 620.
Il massimo della piovosita' si verifica nel mese di novembre con una media di circa 160 mm, il minimo di piovosita' nel mese di luglio con 27 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1240 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 72 con un massimo di 14 giorni ad aprile ed un minimo di 6 giorni a luglio.
Fattori umani e storici rilevanti per il legame
L'attuale conformazione del paesaggio del levante ligure e' frutto di piu' di mille anni di duro, continuo ed assiduo lavoro di generazioni. Un esempio di notevole valore di tale operosita' e' rappresentato dal paesaggio delle Cinque Terre, segnato dalla continua alterazione delle pareti costiere, fortemente acclivi e difficili da raggiungere, e modellato con difficolta' dall'uomo per la costruzione di terrazzamenti adatti alla coltivazione della vite.
La Provincia della Spezia vanta un ricco patrimonio di testimonianze storiche e segni territoriali ereditati sostanzialmente dal periodo di dominazione dell'Impero romano. Nella pianura alluvionale della Val di Magra si trovano ancora i resti dell'antica citta' romana di Luni, che divenne un fiorente porto commerciale da cui partivano i blocchi di marmo delle Apuane, legnami, formaggi e vino. Plinio il Vecchio, che mori' nell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ha lasciato scritto: il vino di Luni ha la palma fra quelli dell'Etruria (XVI, 6, 68).
Sotto la dominazione romana tutto il levante ligure visse un periodo di prosperita': fiorirono l'agricoltura e il commercio, l'attivita' edilizia ebbe un grande sviluppo, fu potenziata la rete viaria.
Le complesse dinamiche che hanno caratterizzato successivamente l'area della Provincia della Spezia sono definite in parte dalla presenza della diocesi di Luni ed in parte dalle trasformazioni antropiche e idrogeologiche del corso del fiume Magra, che si sono succedute nel tempo.
Un notevole impulso all'agricoltura ed alla viticoltura locali si e' avuto nel corso del Medioevo, con la nascita dei comuni e l'incremento delle vie commerciali che collegavano l'entroterra (Toscana, Emilia Romagna) alla costa.
Le coste miti, soleggiate e ventilate della provincia che si affacciano in parte sul mar Ligure ed in parte sul mar Tirreno, rappresentano da sempre, assieme alla Sardegna, le terre di elezione del vitigno Vermentino, il piu' diffuso e rinomato nella zona.
In effetti, la coltivazione della vite nella provincia spezzina nei secoli e' rimasta costantemente legata alla presenza del vitigno Vermentino, ritenuto da sempre la varieta' meglio adattabile in zona, ed i sistemi di allevamento e le modalita' di coltivazione sono stati adattati per favorire l'espressione produttiva di tale vitigno.
In questo senso, ma anche per le caratteristiche orografiche e pedologiche della quasi totalita' del territorio, nonche' per le tecniche di allevamento e la possibilita' di meccanizzazione, la viticoltura provinciale si differenzia notevolmente da quella delle altre province della Liguria, presentando invece caratteristiche e tipicita' riscontrabili in altri ambiti viticoli simili per caratteristiche territoriali ove e' maggiormente diffuso il Vermentino, ovvero alcune zone costiere della Sardegna e della Corsica, la costa meridionale della Toscana e l'arcipelago toscano.
La vocazione viticola del levante ligure si consolida ulteriormente nel XVIII secolo e prosegue con un fiorente commercio locale, soprattutto legato al rapido sviluppo delle citta', e caratterizzato da scambi commerciali molto intensi con la vicina Toscana.
Nel corso dell'800 e 900 la coltivazione della vite resta diffusa sull'intero territorio spezzino, rappresentando una importante fonte di reddito per le famiglie; in effetti, nella zona non e' mai registrato un esodo dalle campagne particolarmente incisivo, a tutto vantaggio del mantenimento del territorio. Anzi, nello stesso periodo lo sviluppo dell'agricoltura va di pari passo con la forte espansione demografica verificatasi nelle zone pianeggianti e costiere della Val di Magra, con il concentrarsi nel comprensorio di numerose strutture insediative, produttive e di comunicazione.
Uno sviluppo decisamente importante e significativo della viticoltura nella provincia spezzina si e' avuto negli ultimi decenni, in concomitanza con la creazione negli anni ottanta e novanta di tre denominazioni di origine controllata a livello provinciale (Doc Colline di Levanto, Doc Cinque Terre, Doc Colli di Luni) e dell'IGT Golfo dei poeti.
Attualmente, le superfici vitate della provincia spezzina rappresentano una parte considerevole della superficie complessiva della Liguria. In zona vi sono molte realta' produttive che effettuano anche la trasformazione, inoltre sono presenti numerosi imbottigliatori che acquistano le uve da numerosi piccoli produttori sparsi su tutto il territorio.
Nell'area della Val di Magra, nella quale si concentra il 65 % della produzione vitivinicola a livello provinciale, la disposizione degli appezzamenti vitati permette la meccanizzazione completa delle principali operazioni colturali, differenziando la viticoltura locale dagli altri comprensori viticoli della Liguria.
La base ampelografica dei vigneti e' caratteristica e riguarda vitigni presenti nel territorio delimitato, come il gia' citato Vermentino, l'Albarola ed il Bosco che ne evidenziano originalita' e legame con la tradizione. Tali varieta' affermate e riconosciute nelle tre DOC provinciali, hanno costituito lo stimolo alla coltivazione di molti altri vitigni, tra i quali sono stati selezionati e si sono diffusi nel levante ligure quelli che hanno dato i migliori risultati dal punto di vista enologico, dando origine a tipologie di vino ben definite, come descritte nel presente disciplinare.
Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.
Recentemente le moderne tecniche enologiche, hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, gia' dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, esprime le note distintive del territorio. B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
L'IGT Liguria di levante fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicita' e del legame col territorio.
Le peculiarita' dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all'influenza dell'ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.
In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidita' contenute, colori vivaci, profumi intensi in prevalenza floreali e fruttati, sapidita' al gusto. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Nella Provincia della Spezia la vite si coltiva da secoli, sono difatti riscontrabili numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l'importanza ed il valore.
I viticoltori da sempre hanno avuto un ruolo fondamentale di presidio ambientale, basti pensare alle particolari sistemazioni idraulico agrarie (fasce terrazzate) presenti nella zona litoranea di Levanto e delle Cinque Terre, ma diffuse anche in tutta l'area appenninica che delimita i bacini della Val di Vara e della Val di Magra.
Il vitigno Vermentino, il piu' diffuso nella provincia e profondamente caratterizzante le produzioni locali, deriva da acclimatazioni di cloni a bacca bianca importati secoli fa e differenziatisi in presenza di condizioni climatiche particolari e specifiche.
In questo senso, la maggior parte della superficie agricola del levante ligure, ubicata nel bacino idrografico della Val di Magra e della bassa Val di Vara, e' simile per caratteristiche orografiche e geomorfologiche alla limitrofa Toscana, ne e' riprova il fatto che una delle tre denominazioni ad origine controllata provinciali, la Colli di Luni, e' a carattere interregionale, comprendendo anche alcuni comuni della limitrofi della Toscana.
Il clima conferisce al prodotto particolarita' interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialita' alcolica del vino e nelle caratteristiche aromatiche e di sapidita' dello stesso.
Tali fattori ambientali hanno fatto si che si affermasse la tradizione della coltivazione della vite, che ha portato a coltivare accanto al Vermentino altri vitigni che nel tempo si sono affermati e diffusi, ampliando la gamma delle produzioni enologiche provinciali. La riconosciuta qualita' di tali produzioni ha fatto si che venisse istituito il disciplinare di produzione IGP Liguria di levante.
Il connubio fra gli elementi ambientali ed umani determina l'alta qualita' che i prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni, con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici.
La limitata quantita' di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo piu' nel territorio di produzione, e nella limitrofa Toscana, da sempre terra di scambi commerciali con la provincia spezzina.
 
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

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