| Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Liguria di Levante»  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto  legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art.  90,  comma  3,  della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in  applicazione  della  citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019  UE della Commissione e del regolamento di esecuzione  UE  2019/34  della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001, con  il  quale e' stata riconosciuta  la  Indicazione  geografica  tipica  dei  vini «Golfo dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale del 23  novembre  2011,  pubblicato sul supplemento ordinario n. 252 alla serie generale  della  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre  2011,  con il quale e' stata modificata la indicazione geografica tipica  «Golfo dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» in «Liguria  di  levante»  e modificato il relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20 dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare consolidato della IGP «Liguria di Levante»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione della IGP «Liguria di Levante»;     Visto il decreto  ministeriale  16  maggio  2014  concernente  la modifica del disciplinare di produzione  dei  vini  IGP  «Liguria  di Levante» e del relativo fascicolo tecnico, inviato  alla  Commissione UE ai sensi dell'art. 107,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n. 1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  al  fine  di adeguarlo alle osservazioni formulate dalla Commissione UE.;     Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 3 agosto 2017, per il tramite della regione Liguria e  successive  integrazioni,  su istanza dell'Associazione di produttori «Consorzio  tutela  dei  Vini DOC e IGT della Provincia Della Spezia» con sede in La Spezia, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della indicazione geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante»,  nel rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  7 novembre 2012;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori» dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea   e,   in particolare:       e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Liguria;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  18  dicembre  2018, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta di  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della   indicazione geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante»;     Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche «non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate «ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non comportano variazioni al documento unico;     Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione, preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di presentare le eventuali osservazioni,     Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica «ordinaria»  del  disciplinare  di   produzione   della   indicazione geografica tipica dei vini «Liguria di Levante».     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del disciplinare di produzione della indicazione  geografica  tipica  dei vini  dei  «Liguria  di  Levante»,  in  regola  con  le  disposizione contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e   successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli  interessati al Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre 20, 00187 Roma, oppure al seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della predetta proposta.     |  
|   |                                                               Allegato   Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione         geografica tipica dei vini dei «Liguria di Levante»                                Art. 1.                         Denominazione e vini 
     L'indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:       Bianco, anche nella tipologia frizzante;       Malvasia bianca lunga;       Trebbiano toscano;       Rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;       Canaiolo;       Ciliegiolo;       Merlot;       Pollera nera;       Sangiovese;       Sirah;       Vermentino nero;       Rosato;       Passito.     |  
|   |                                 Art. 2.                          Base ampelografica 
     I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:     Bianco, anche nella tipologia frizzante: uno  o  piu'  vitigni  a bacca bianca, riconosciuti idonei  alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  e successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del  presente disciplinare.     Malvasia bianca lunga: minimo 85% del corrispondente vitigno.     Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria.     Trebbiano Toscano: minimo 85% del corrispondente vitigno.     Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria.     Rosso: da uno o piu' vitigni a bacca rossa,  riconosciuti  idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.     Canaiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno.     Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria.     Ciliegiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno.     Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria.     Merlot: minimo 85% del corrispondente vitigno.     Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria.     Pollera nera: minimo 85% del corrispondente vitigno.     Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria.     Sangiovese: minimo 85% del corrispondente vitigno.     Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria.     Sirah: minimo 85% del corrispondente vitigno.     Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria.     Vermentino nero: minimo 85% del corrispondente vitigno.     Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione Liguria.     Rosato:  da  uno  o  piu'  vitigni  a  bacca  rossa  e/o  bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.     Passito: da  uno  o  piu'  vitigni  a  bacca  bianca  e/o  rossa, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.     |  
|   |                                 Art. 3.                          Zona di produzione 
     La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione  dei vini a Indicazione geografica tipica «Liguria di  Levante»  comprende l'intero territorio della Provincia di La Spezia.     |  
|   |                                 Art. 4.                       Norme per la viticoltura   4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.     Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche  caratteristiche di qualita'.     I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei,   di favorevole  giacitura  ed  esposizione,  con  esclusione  di   quelli eccessivamente umidi,  insufficientemente  soleggiati  e  di  pianura alluvionale.  4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto.     I sesti di impianto e le forme  di  allevamento  consentiti  sono quelli gia' usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto  inclinato,  spalliera  ad  archetto  singolo  o  bilaterale, cordone speronato. I sesti d'impianto sono  adeguati  alle  forme  di allevamento. La regione puo' consentire diverse forme di  allevamento qualora siano tali  da  migliorare  la  gestione  dei  vigneti  senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.  4.3 - Irrigazione, forzatura.     E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.  4.4 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.     La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie  dei vini ad Indicazione geografica tipica «Liguria di Levante»  non  deve essere superiore a 11 t/ha.     Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad   indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» devono assicurare  ai  vini  i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:       «Liguria di Levante» Bianco: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Malvasia bianca lunga: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Trebbiano toscano: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Rosso: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Canaiolo: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Ciliegiolo: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Merlot: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Pollera nera: 10% vol;       «Liguria di Levante» Sangiovese: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Sirah: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Vermentino Nero: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Rosato: 10% vol.;       «Liguria di Levante» Passito: 13% vol.;     Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.     |  
|   |                                 Art. 5.                      Norme per la vinificazione   5.1 - Vinificazione ed elaborazione.     Le  diverse  tipologie  previste   all'art.   1   devono   essere vinificate,  elaborate  e   imbottigliate   all'interno   dell'intero territorio della Provincia di La Spezia.     La tipologia rosato deve essere ottenuta con la «vinificazione in rosato» di uve rosse oppure con la vinificazione di  un  coacervo  di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.     La  tipologia  novello  deve  essere  ottenuta  con   macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.     La tipologia passito  deve  essere  ottenuta  con  l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in  locali  idonei anche  termo-idrocondizionati  con  ventilazione  forzata,   fino   a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.  5.2 - Resa uva/vino e vino/ettaro.     La resa massima dell'uva in vino, compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva e la produzione  massima  di  vino  per  ettaro,  sono  le seguenti:       
        =======================================================       |                     |                 |  Prod. max  |       |      Tipologia      | Resa uva/vino % | vino Hl/Ha. |       +=====================+=================+=============+       |       Bianco        |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |Malvasia bianca lunga|       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |  Trebbiano toscano  |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |        Rosso        |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |      Canaiolo       |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |     Ciliegiolo      |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |       Merlot        |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |    Pollera nera     |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |     Sangiovese      |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |        Sirah        |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |   Vermentino nero   |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+       |       Rosato        |       80        |     88      |       +---------------------+-----------------+-------------+     |  
|   |                                 Art. 6.                      Caratteristiche al consumo 
     I vini a  Indicazione  geografica  tipica  «Liguria  di  Levante» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle  seguenti caratteristiche:       «Liguria di Levante» Bianco         colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;         odore: delicato, gradevole, persistente, lievemente fruttato, composito;         sapore: asciutto, fresco, armonico,  delicatamente  fruttato, caratteristico;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.       «Liguria di Levante» Malvasia bianca lunga:         colore: giallo paglierino vivo;         odore:   fine,   delicato,   caratteristico,    delicatamente aromatico;         sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.       «Liguria di Levante» Trebbiano toscano:         colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;         odore: delicato, lievemente fruttato;         sapore: asciutto, fine, fresco, armonico;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.       «Liguria di Levante» Rosso         colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;         odore: delicato, vinoso, fruttato, caratteristico,         composito;         sapore: asciutto, fine, armonico;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.       «Liguria di Levante» Canaiolo:         colore: rosso rubino piu' o meno intenso;         odore: delicato, vinoso, fine;         sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.       «Liguria di Levante» Ciliegiolo:         colore: rosso rubino piu' o meno intenso, vivo;         odore: delicato,  fine, vinoso, lievemente fruttato;         sapore: asciutto, fine, armonico, delicatamente fruttato;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.       «Liguria di Levante» Merlot:         colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;         odore:  intenso,  vinoso,  lievemente  fruttato  e  vegetale, composito;         sapore: asciutto, fine, armonico, di discreto corpo;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.       «Liguria di Levante» Pollera nera:         colore: rosso rubino piu' o meno intenso;         odore: delicato, vinoso, piuttosto composito;         sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.       «Liguria di Levante» Sangiovese:         colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;         odore: deciso, vinoso, composito;         sapore: asciutto, fine, armonico, lievemente amarognolo;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.       «Liguria di Levante» Sirah:         colore: rosso rubino intenso;         odore: intenso, vinoso, composito, delicatamente fruttato;         sapore: asciutto, fine, armonico, deciso, di buon corpo;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.       «Liguria di Levante» Vermentino nero:         colore: rosso rubino intenso, tendente al  rosso  porpora  se giovane ed al granato invecchiato;         odore: intenso con note di frutta rossa, di erbe aromatiche e di spezie;         sapore: fresco, armonico e intenso, con gradevole  retrogusto persistente, asciutto, talvolta mandorlato;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.       «Liguria di Levante» Rosato:         colore: rosa tenue o chiaretto, vivo;         odore: delicato, vinoso, lievemente fruttato;         sapore: asciutto, fine, armonico;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.       «Liguria di Levante» Passito bianco:         colore: giallo dorato intenso, vivo, tendente all'ambrato;         odore:   intenso,   deciso,   caratteristico,   fruttato    e delicatamente mieloso;         sapore: da dolce ad abboccato, armonico,  caratteristico,  di buon corpo, piacevole e persistente;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         acidita' volatile massima: 24,0 meq/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0 %  vol.  di cui almeno 13,5% vol. svolti;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.       «Liguria di Levante» Passito rosso:         colore: rosso rubino intenso, vivo, brillante;         odore: intenso, deciso, caratteristico, fruttato e vinoso;         sapore: da dolce ad abboccato, armonico,  caratteristico,  di buon corpo, piacevole e persistente;         acidita' totale minima: 4.5 g/l;         acidita' volatile massima: 24,0 meq/l;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0 %  vol.  di cui almeno 13,5% vol. svolti;         estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.     |  
|   |                                 Art. 7.                     Designazione e presentazione 
     Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.     E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore  7.1 - Menzioni facoltative.     Sono consentite le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del colore, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai  vini di cui all'art. 1  7.2 - Annata.     Nell'etichettatura dei vini  di  cui  all'art.  1,  l'indicazione dell'annata di produzione delle  uve  e'  obbligatoria  nel  caso  di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.     |  
|   |                                 Art. 8.                            Confezionamento   8.1 - Volumi nominali.     I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.  8.2 - Recipienti e tappatura.     E' autorizzata qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle disposizioni vigenti ad esclusione dei tappi a corona.     |  
|   |                                 Art. 9.                   Legame con l'ambiente geografico   A) Informazioni sulla zona geografica   Fattori naturali rilevanti per il legame     La  zona  geografica  riferita  al  territorio   dell'indicazione geografica tipica Liguria di Levante  ricade  nella  parte  orientale della Regione Liguria, in Provincia  di  La  Spezia  e  comprende  un territorio molto vasto includendo tutti i comuni della provincia  con vigneti situati per la maggior parte in  media  collina  su  versanti terrazzati o terrazze fluviali.     Limitrofe alle Cinque Terre, in direzione sud, troviamo la Val di Vara e la Val di Magra, orograficamente meno difficili e piu'  vicine all'assetto geomorfologico e podologico della vicina Toscana.     Il Vara, il fiume piu' lungo della Liguria, confluisce nel bacino del Magra.     La quasi totalita' della provincia e' connotata  morfologicamente dalla presenza del reicolo idrografico del bacino  del  fiume  Magra, che proviene dal Comune di  Aulla,  in  Toscana,  e  sfocia  nel  mar Ligure.     Aspetti pedologici:       nei rilievi collinari del levante ligure spezzino  i  substrati litologici sono rappresentati in gran parte da conglomerati con suoli a tessitura da franco fine a franco grossolana e reazione da acida  a subalcalina; nelle pianure e nei fondovalle alluvionali  i  substrati litologici sono rappresentati da sedimenti fluviali limosi o franchi, ghiaiosi, con suoli a tessitura  franco  grossolana  -  grossolana  e reazione da subacida a subalcalina.     Aspetti topografici:       l'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra lo  0 e i 1700 m s.l.m. con quota prevalente compresa  tra  300  e  400  m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente  orientata  verso est - sud-est e distanza dal mare compresa tra 0 e 25 km.     Aspetti climatici:       la temperatura media dell'area  interessata  e'  pari  a  circa 12°C.     L'indice bioclimatico di Huglin  (IH)  che  descrive  l'andamento fenologico e della maturazione e' pari  a  circa  2010°C  con  valori compresi tra 1830 e 2210 a  seconda  delle  annate.  La  somma  delle temperature attive (STA) che  da'  indicazioni  sulle  disponibilita' termiche della zona e' pari a circa 1680°C con  valori  compresi  tra 1440 e 1860. La sommatoria delle  escursioni  termiche  (SET),  altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di  un  territorio viticolo, e' pari a circa 580°C con valori compresi tra 490 e 620.     Il massimo della piovosita' si verifica nel mese di novembre  con una media di circa 160 mm, il minimo di piovosita' nel mese di luglio con 27 mm medi.     Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1240  mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 72  con  un massimo di 14 giorni ad aprile ed un minimo di 6 giorni a luglio.   Fattori umani e storici rilevanti per il legame     L'attuale conformazione  del  paesaggio  del  levante  ligure  e' frutto di piu' di mille anni di duro, continuo ed assiduo  lavoro  di generazioni. Un esempio di notevole  valore  di  tale  operosita'  e' rappresentato  dal  paesaggio  delle  Cinque  Terre,  segnato   dalla continua alterazione delle  pareti  costiere,  fortemente  acclivi  e difficili da raggiungere, e modellato con difficolta'  dall'uomo  per la costruzione di terrazzamenti adatti alla coltivazione della vite.     La  Provincia  della  Spezia  vanta  un   ricco   patrimonio   di testimonianze storiche e segni territoriali ereditati sostanzialmente dal  periodo  di  dominazione  dell'Impero  romano.   Nella   pianura alluvionale della Val di Magra si trovano ancora i resti  dell'antica citta' romana di Luni, che divenne un fiorente porto  commerciale  da cui partivano i blocchi di marmo delle Apuane,  legnami,  formaggi  e vino. Plinio il Vecchio, che mori' nell'eruzione del Vesuvio  del  79 d.C., ha lasciato scritto: il vino di Luni ha  la  palma  fra  quelli dell'Etruria (XVI, 6, 68).     Sotto la dominazione romana tutto  il  levante  ligure  visse  un periodo di  prosperita':  fiorirono  l'agricoltura  e  il  commercio, l'attivita' edilizia ebbe un grande sviluppo, fu potenziata  la  rete viaria.     Le complesse dinamiche che hanno  caratterizzato  successivamente l'area della Provincia della Spezia  sono  definite  in  parte  dalla presenza della diocesi di  Luni  ed  in  parte  dalle  trasformazioni antropiche e idrogeologiche del corso del fiume Magra,  che  si  sono succedute nel tempo.     Un notevole impulso all'agricoltura ed alla viticoltura locali si e' avuto nel  corso  del  Medioevo,  con  la  nascita  dei  comuni  e l'incremento  delle  vie  commerciali  che  collegavano  l'entroterra (Toscana, Emilia Romagna) alla costa.     Le coste miti, soleggiate e  ventilate  della  provincia  che  si affacciano in parte sul mar Ligure  ed  in  parte  sul  mar  Tirreno, rappresentano da sempre, assieme alla Sardegna, le terre di  elezione del vitigno Vermentino, il piu' diffuso e rinomato nella zona.     In effetti, la coltivazione della vite nella  provincia  spezzina nei secoli e' rimasta costantemente legata alla presenza del  vitigno Vermentino, ritenuto da sempre la varieta' meglio adattabile in zona, ed i sistemi di allevamento e le modalita' di coltivazione sono stati adattati per favorire l'espressione produttiva di tale vitigno.     In questo senso, ma anche per le  caratteristiche  orografiche  e pedologiche della quasi totalita'  del  territorio,  nonche'  per  le tecniche di allevamento e  la  possibilita'  di  meccanizzazione,  la viticoltura provinciale si differenzia notevolmente da  quella  delle altre province della Liguria, presentando  invece  caratteristiche  e tipicita'  riscontrabili  in  altri  ambiti   viticoli   simili   per caratteristiche  territoriali  ove   e'   maggiormente   diffuso   il Vermentino, ovvero  alcune  zone  costiere  della  Sardegna  e  della Corsica, la costa meridionale della Toscana e l'arcipelago toscano.     La  vocazione  viticola   del   levante   ligure   si   consolida ulteriormente nel XVIII secolo e prosegue con un  fiorente  commercio locale,  soprattutto  legato  al  rapido  sviluppo  delle  citta',  e caratterizzato da scambi commerciali  molto  intensi  con  la  vicina Toscana.     Nel corso dell'800 e 900 la coltivazione della vite resta diffusa sull'intero territorio spezzino, rappresentando una importante  fonte di reddito per le  famiglie;  in  effetti,  nella  zona  non  e'  mai registrato un esodo dalle campagne particolarmente incisivo, a  tutto vantaggio del mantenimento del territorio. Anzi, nello stesso periodo lo sviluppo dell'agricoltura va di pari passo con la forte espansione demografica verificatasi nelle zone pianeggianti e costiere della Val di Magra, con il concentrarsi nel comprensorio di numerose  strutture insediative, produttive e di comunicazione.     Uno  sviluppo  decisamente  importante  e   significativo   della viticoltura  nella  provincia  spezzina  si e'  avuto  negli   ultimi decenni, in concomitanza  con  la  creazione  negli  anni  ottanta  e novanta  di  tre  denominazioni  di  origine  controllata  a  livello provinciale (Doc Colline di Levanto, Doc Cinque Terre, Doc  Colli  di Luni) e dell'IGT Golfo dei poeti.     Attualmente,  le  superfici  vitate  della   provincia   spezzina rappresentano una parte considerevole  della  superficie  complessiva della  Liguria.  In  zona  vi  sono  molte  realta'  produttive   che effettuano anche la trasformazione, inoltre  sono  presenti  numerosi imbottigliatori che acquistano le uve da numerosi piccoli  produttori sparsi su tutto il territorio.     Nell'area della Val di Magra, nella quale si concentra  il  65  % della produzione vitivinicola a livello provinciale, la  disposizione degli appezzamenti vitati permette la meccanizzazione completa  delle principali operazioni colturali, differenziando la viticoltura locale dagli altri comprensori viticoli della Liguria.     La base ampelografica dei vigneti e'  caratteristica  e  riguarda vitigni presenti nel  territorio  delimitato,  come  il  gia'  citato Vermentino, l'Albarola ed il Bosco che ne evidenziano originalita'  e legame con la tradizione.  Tali  varieta'  affermate  e  riconosciute nelle  tre  DOC  provinciali,  hanno  costituito  lo   stimolo   alla coltivazione  di  molti  altri  vitigni,  tra  i  quali  sono   stati selezionati e si sono diffusi nel levante  ligure  quelli  che  hanno dato i migliori risultati dal punto di vista enologico, dando origine a tipologie  di  vino  ben  definite,  come  descritte  nel  presente disciplinare.     Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.     Recentemente le moderne tecniche enologiche,  hanno  portato  gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, gia' dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, esprime  le  note distintive del territorio.  B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche  del  prodotto  esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico     L'IGT Liguria di levante fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico,  presentano caratteristiche che permettono una chiara  individuazione  della  sua tipicita' e del legame col territorio.     Le peculiarita' dei vitigni utilizzati per  le  varie  tipologie, grazie all'influenza dell'ambiente geografico in cui  sono  coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei  vini  consolidate  in  zona  e adeguatamente differenziate  per  ciascuna  delle  tipologie),  danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.     In particolare i vini si distinguono per il  fatto  di  possedere acidita' contenute, colori  vivaci,  profumi  intensi  in  prevalenza floreali e fruttati, sapidita' al gusto.  C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla  lettera A) e quelli di cui alla lettera B)     Nella Provincia della Spezia la vite si coltiva da  secoli,  sono difatti riscontrabili numerosi riferimenti  e  testimonianze  che  di fatto ne certificano l'importanza ed il valore.     I viticoltori da sempre hanno  avuto  un  ruolo  fondamentale  di presidio ambientale,  basti  pensare  alle  particolari  sistemazioni idraulico agrarie (fasce terrazzate) presenti nella zona litoranea di Levanto e delle Cinque  Terre,  ma  diffuse  anche  in  tutta  l'area appenninica che delimita i bacini della Val di Vara e  della  Val  di Magra.     Il  vitigno  Vermentino,  il  piu'  diffuso  nella  provincia   e profondamente  caratterizzante  le  produzioni  locali,   deriva   da acclimatazioni  di  cloni  a  bacca  bianca  importati  secoli  fa  e differenziatisi in presenza di condizioni  climatiche  particolari  e specifiche.     In questo senso, la maggior parte della superficie  agricola  del levante ligure, ubicata nel bacino idrografico della Val di  Magra  e della bassa Val di Vara, e' simile per caratteristiche orografiche  e geomorfologiche alla limitrofa Toscana, ne e' riprova  il  fatto  che una delle tre denominazioni ad origine  controllata  provinciali,  la Colli di Luni, e'  a  carattere  interregionale,  comprendendo  anche alcuni comuni della limitrofi della Toscana.     Il  clima  conferisce  al  prodotto  particolarita'  interessanti immediatamente  riscontrabili,  ad   esempio,   nella   potenzialita' alcolica del vino e nelle caratteristiche aromatiche e  di  sapidita' dello stesso.     Tali fattori ambientali hanno  fatto  si  che  si  affermasse  la tradizione della coltivazione della vite, che ha portato a  coltivare accanto al Vermentino altri vitigni che nel tempo si sono affermati e diffusi, ampliando la gamma delle produzioni enologiche  provinciali. La riconosciuta qualita' di tali produzioni ha fatto si  che  venisse istituito il disciplinare di produzione IGP Liguria di levante.     Il connubio fra gli elementi ambientali ed umani determina l'alta qualita' che i prodotti hanno ottenuto  nel  corso  degli  anni,  con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici.     La limitata quantita' di produzione porta questi vini  ad  essere consumati per lo piu' nel territorio di produzione, e nella limitrofa Toscana, da sempre terra  di  scambi  commerciali  con  la  provincia spezzina.     |  
|   |                                Art. 10.                Riferimenti alla struttura di controllo 
     Nome e  indirizzo:  Camera  di  commercio  industria  artigianato agricoltura di La Spezia, piazza Europa n. 16, via Vittorio Veneto n. 28 -  19124  La  Spezia  -  Tel.  0187-728256  /  0187-728302  -  Fax 0187-777908 - Web: www.sp.camcom.it     La Camera di commercio  di  La  Spezia  e'  l'autorita'  pubblica designata  dal  Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari, forestali e del turismo ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica  annuale  del  rispetto  delle disposizioni del presente disciplinare, in conformita'  alla  vigente normativa della UE, mediante una metodologia dei controlli  combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera  produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).  In  particolare,  tale verifica e' espletata nel rispetto di  un  predeterminato  piano  dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2  agosto  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
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