| Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 15 gennaio 2019 |  
| Rettifica del decreto 21 dicembre 2018, recante: «Autorizzazione alle Camere di commercio  di  Messina,  di  Catania-Ragusa-Siracusa  della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta  e di Trapani ad incrementare le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.».  |  
  |  
 |  
                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Vista la legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;   Visto, in particolare, il comma 784 dell'art. 1 che prevede che «Le camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  i  cui bilanci presentano squilibri strutturali in  grado  di  provocare  il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di  riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei  quali  possono  prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento.  Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneita' delle  misure contenute nel programma,  su  richiesta  dell'Unioncamere,  autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.»;   Visto il decreto 21 dicembre 2018 con il quale  il  Ministro  dello sviluppo economico ha autorizzato per gli anni 2018  e  2019  per  le Camere di commercio  di  Messina,  di  Catania-Ragusa-Siracusa  della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta  e di Trapani l'incremento del 50 per cento  della  misura  del  diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari;   Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11  maggio  2001,  n.   359, concernente «Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in  materia  di  accertamento,  riscossione  e liquidazione del diritto annuale  versato  dalle  imprese  in  favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;   Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del decreto  ministeriale n. 359/2001 che prevede che il diritto annuale e' versato  «in  unica soluzione, con  le  modalita'  previste  dal  capo  III  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto  per  il pagamento del primo acconto di tali imposte»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  2001, n. 435, concernente «Regolamento recante  modifiche  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,   nonche' disposizioni  per   la   semplificazione   e   razionalizzazione   di adempimenti tributari» e, in particolare, l'art. 17, comma 3, lettera a), che prevede con riferimento ai versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, il termine per il versamento  del  primo  acconto delle imposte sopra indicate;   Tenuto conto che per mero errore materiale al comma 1  dell'art.  3 del decreto 21 dicembre 2018 e' stata riportata  la  lettera  b)  del comma  3  dell'art.  17  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,  anziche'  la  lettera  a),  del medesimo comma; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
           Rettifica all'art. 3 del decreto 21 dicembre 2018 
   1. All'art. 3, comma 1, del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 21 dicembre 2018 le parole «lettera b)» sono sostituite con le parole «lettera a)».   Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 
     Roma, 15 gennaio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89     |  
|   |  
 
 | 
 |