Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 gennaio 2019
Rettifica del decreto 21 dicembre 2018, recante: «Autorizzazione alle Camere di commercio di Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani ad incrementare le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, il comma 784 dell'art. 1 che prevede che «Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneita' delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.»;
Visto il decreto 21 dicembre 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato per gli anni 2018 e 2019 per le Camere di commercio di Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani l'incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari;
Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2001, n. 359, concernente «Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale n. 359/2001 che prevede che il diritto annuale e' versato «in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari» e, in particolare, l'art. 17, comma 3, lettera a), che prevede con riferimento ai versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sopra indicate;
Tenuto conto che per mero errore materiale al comma 1 dell'art. 3 del decreto 21 dicembre 2018 e' stata riportata la lettera b) del comma 3 dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, anziche' la lettera a), del medesimo comma;

Decreta:

Art. 1

Rettifica all'art. 3 del decreto 21 dicembre 2018

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2018 le parole «lettera b)» sono sostituite con le parole «lettera a)».
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89