| Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 8 febbraio 2019 |  
| Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate a consentire  il superamento   della   situazione   di   criticita'   in   conseguenza dell'aggravamento del  vasto  fenomeno  franoso  nel  Comune  di  San Giacomo  Filippo,  in  Provincia  di  Sondrio.  (Ordinanza  n.  573).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  1°  giugno  2018, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficolta' nell'accessibilita' ai Comuni di Madesimo e  Campodolcino,  a  causa  dell'aggravamento  del vasto  fenomeno  franoso  nel  Comune  di  San  Giacomo  Filippo,  in Provincia di Sondrio;   Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6  giugno  2018  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di protezione civile in  conseguenza  della  condizione  di  difficolta' nell'accessibilita' ai Comuni di Madesimo  e  Campodolcino,  a  causa dell'aggravamento del  vasto  fenomeno  franoso  nel  Comune  di  San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio»;   Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;   Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli articoli 26 e 27, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n. 1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;   Viste la nota prot. n. 16674 del 5 luglio 2018 con la quale Regione Lombardia ha comunicato lo stanziamento di euro  3.500.000,00  per  i lavori di ripristino della piena funzionalita'  e  potenziamento  del rilevato esistente con vallo paramassi e la nota prot. n.  31837  del 20 dicembre 2018 con la quale  la  medesima  regione  ha  chiesto  il trasferimento delle suddette risorse sulla contabilita'  speciale  n. 6093, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 524 del 6 giugno 2018, al fine di  consentire  il  completamento  del suddetto intervento gia' avviato;   Acquisita l'intesa della Regione Lombardia con nota prot. n.  19052 del 21 gennaio 2019;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
   1.  La  Regione  Lombardia  e'  individuata  quale  amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi atmosferici di cui in premessa.   2. Il direttore  generale  territorio  e  protezione  civile  della Regione Lombardia - commissario delegato ai sensi dell'art. 1,  comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524  del  6  giugno  2018,  prosegue   l'esercizio   delle   funzioni commissariali in via ordinaria  nel  coordinamento  degli  interventi conseguenti alla situazione di criticita' di cui in premessa.   3. Ai fini del completamento dei lavori di ripristino  della  piena funzionalita'  e  potenziamento  del  rilevato  esistente  con  vallo paramassi, quali completamento degli interventi  gia'  avviati  e  in parte realizzati, la Regione Lombardia provvede a versare la somma di euro 3.500.000,00 nella contabilita'  speciale  n.  6093,  aperta  ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del capo del  Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6  giugno  2018  ed  intestata  al direttore generale  territorio  e  protezione  civile  della  Regione Lombardia,  con  oneri  posti  a  carico  del  capitolo  di  bilancio regionale  n.  09.01.203.8726  di  cui  alla  delibera  della  giunta regionale della Lombardia n. 288 del  28  giugno  2018.  Il  predetto commissario delegato provvede, altresi', entro  trenta  giorni  dalla data  di  adozione  della  presente   ordinanza,   alla   conseguente rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma  4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 524/2018,  da  sottoporre  all'approvazione  del  Dipartimento  della protezione civile. Egli provvede, altresi', entro il medesimo termine di   trenta   giorni    e    sulla    base    della    documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in possesso dello stesso, alla ricognizione  ed  all'accertamento  delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente competenti, nonche'  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente  l'elenco  dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.   4. Il direttore  generale  territorio  e  protezione  civile  della Regione Lombardia, che opera a titolo  gratuito,  per  l'espletamento delle  iniziative   di   competenza   si   avvale   delle   strutture organizzative della regione nonche' della collaborazione  degli  enti territoriali e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui alla  presente  ordinanza,  il  direttore   generale   territorio   e protezione civile della Regione Lombardia e' autorizzato  a  gestire, in qualita' di autorita' ordinariamente competente,  la  contabilita' speciale n. 6093, di cui e' gia' titolare, fino al 1° dicembre  2021. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di  attuazione degli interventi.   6. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1, il direttore  generale  territorio  e  protezione civile della Regione Lombardia e' autorizzato a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza, una  rimodulazione,  nei limiti delle risorse disponibili, del piano degli interventi  di  cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del capo del  Dipartimento  della protezione  civile  n.  524/2018,  da  sottoporre   alla   preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.   7. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base  di  apposita motivazione e nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo  di  sei  mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, art. 95, comma 4, lettera a).   8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia  puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto  alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.   9. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma 8 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia  ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di attuazione del piano di cui al comma 8.   10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione civile.   11. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle amministrazioni di provenienza.   12. Il direttore generale  territorio  e  protezione  civile  della Regione  Lombardia,  a  seguito  della  chiusura  della  contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al Dipartimento  della  protezione  civile,  una  relazione   conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.   13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 8 febbraio 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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