Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 8 febbraio 2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' in conseguenza dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 573).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2018, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficolta' nell'accessibilita' ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6 giugno 2018 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della condizione di difficolta' nell'accessibilita' ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio»;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Viste la nota prot. n. 16674 del 5 luglio 2018 con la quale Regione Lombardia ha comunicato lo stanziamento di euro 3.500.000,00 per i lavori di ripristino della piena funzionalita' e potenziamento del rilevato esistente con vallo paramassi e la nota prot. n. 31837 del 20 dicembre 2018 con la quale la medesima regione ha chiesto il trasferimento delle suddette risorse sulla contabilita' speciale n. 6093, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 524 del 6 giugno 2018, al fine di consentire il completamento del suddetto intervento gia' avviato;
Acquisita l'intesa della Regione Lombardia con nota prot. n. 19052 del 21 gennaio 2019;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Lombardia e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.
2. Il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia - commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6 giugno 2018, prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi conseguenti alla situazione di criticita' di cui in premessa.
3. Ai fini del completamento dei lavori di ripristino della piena funzionalita' e potenziamento del rilevato esistente con vallo paramassi, quali completamento degli interventi gia' avviati e in parte realizzati, la Regione Lombardia provvede a versare la somma di euro 3.500.000,00 nella contabilita' speciale n. 6093, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6 giugno 2018 ed intestata al direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, con oneri posti a carico del capitolo di bilancio regionale n. 09.01.203.8726 di cui alla delibera della giunta regionale della Lombardia n. 288 del 28 giugno 2018. Il predetto commissario delegato provvede, altresi', entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, alla conseguente rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524/2018, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, altresi', entro il medesimo termine di trenta giorni e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonche' ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia e' autorizzato a gestire, in qualita' di autorita' ordinariamente competente, la contabilita' speciale n. 6093, di cui e' gia' titolare, fino al 1° dicembre 2021. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia e' autorizzato a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza, una rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 95, comma 4, lettera a).
8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
9. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 8.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
11. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
12. Il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile, una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli