Estratto determina n. 141/2019 del 28 gennaio 2019 
     Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E AMLODIPINA TEVA     Titolare AIC: Teva B.V.     Confezioni       «20 mg/5 mg compresse rivestite con  film»  98x1  compresse  in blister Opa/Al/Pe/Al     AIC n. 045512480 (in base 10)       «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14  (14x1)  compresse in blister Opa/Al/Pe/Al     AIC n. 045512492 (in base 10)       «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14  (14x1)  compresse in blister Opa/Al/Pe/Al     AIC n. 045512504 (in base 10)       «40 mg/5 mg compresse rivestite con  film»  98x1  compresse  in blister Opa/Al/Pe/Al     AIC n. 045512516 (in base 10)       «40 mg/10 mg compresse rivestite con film»  98x1  compresse  in blister Opa/Al/Pe/Al     AIC n. 045512528 (in base 10)     Forma farmaceutica:       compresse rivestite con film     Principio attivo:       olmesartan medoxomil e amlodipina 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Olmesartan Medoxomil e Amlodipina Teva» e' la seguente:       medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determinazione.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e successive  modifiche  e  integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.     |