Estratto determina n. 137/2019 del 28 gennaio 2019 
     Medicinale: SILDENAFIL ACCORD.     Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.     Confezioni:       «50 mg compresse rivestite con film» 24  compresse  in  blister Pvc/Al - A.I.C. n. 041269135 (in base 10);       «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse  in  blister Pvc/Al - A.I.C. n. 041269147 (in base 10).     Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.     Composizione:       principio attivo: sildenafil. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Sildenafil  Accord»  e'   la   seguente:   medicinale   soggetto   a prescrizione medica (RR). 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |