| Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 22 dicembre 2018, n. 151 |  
| Regolamento di attuazione della direttiva  2009/52/CE  che  introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei  confronti  di datori di lavoro che  impegnano  cittadini  di  Paesi  terzi  il  cui soggiorno e' irregolare.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                            di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
                                   e 
                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
   Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23  agosto  1988,  n. 400;   Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  e  successive   modifiche   e   integrazioni,   contenente   il «Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  Testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero»;   Vista  la  direttiva  2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 18 giugno 2009 che introduce norme minime  relative  a sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare  e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera  b),  che  prevede che le sanzioni  inflitte  in  caso  di  violazioni  del  divieto  di assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi  del rimpatrio;   Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,  recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che  impiegano  cittadini  di  Paesi  terzi  il  cui   soggiorno   e' irregolare» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle politiche sociali siano stabiliti i criteri per la  determinazione  e l'aggiornamento del costo medio  del  rimpatrio  cui  commisurare  la sanzione  amministrativa  accessoria   di   cui   al   comma   12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e successive modifiche e integrazioni;   Ritenuto di dover stabilire  i  criteri  per  la  determinazione  e l'aggiornamento del costo medio  del  rimpatrio  cui  commisurare  la sanzione  amministrativa  accessoria   di   cui   al   comma   12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, nonche' di dover determinare il costo medio del rimpatrio per  l'anno 2018;   Udito il parere n. 01110/2018  del  Consiglio  di  Stato,  espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  12 aprile 2018;   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, con nota n. 0009776 del 9 agosto 2018; 
                              A d o t t a 
                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
            Criteri per la determinazione e l'aggiornamento                     del costo medio del rimpatrio 
   1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto  riguardo  all'anno in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e'  dato  dalla  media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il  totale  degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini  stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo  anno.  Il costo medio del rimpatrio  e'  aumentato  nella  misura  del  30%  in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi  ai  servizi  di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unita' di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre  decimali  del  calcolo siano superiori o inferiori a 50.   2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma  1,  si  applica  la  variazione  media,  relativa  all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di operai  e  impiegati  (FOI)  al   netto   dei   tabacchi,   elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.  
                                     N O T E 
           Avvertenza:               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUUE).           Note alle premesse:               - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  12-ter,          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello          straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto          1998, n. 191:               «Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e          indeterminato). - (Omissis).               12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto          illegalmente.               (Omissis).».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999,  n.          258, S.O.               - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  Direttiva          del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno  2009,          n. 52/CE recante «Norme minime  relative  a  sanzioni  e  a          provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro   che          impiegano cittadini di paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'          irregolare», pubblicata nella GUUE 30  giugno  2009,  n.  L          168:               «Art. 5 (Sanzioni finanziarie). - 1. Gli  Stati  membri          adottano le misure necessarie affinche' i datori di  lavoro          che  violano  il  divieto  di  cui  all'articolo  3   siano          passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.               2. Le sanzioni  inflitte  in  caso  di  violazioni  del          divieto di cui all'articolo 3 includono:                 a) sanzioni finanziarie che aumentano a  seconda  del          numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente; e                 b) pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini  di          paesi terzi assunti illegalmente, nei  casi  in  cui  siano          effettuate procedure di rimpatrio. Gli Stati membri possono          invece decidere che le sanzioni  finanziarie  di  cui  alla          lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio.               3.  Gli  Stati  membri   possono   prevedere   sanzioni          finanziarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia          una persona fisica che impiega a fini privati un  cittadino          di un paese terzo il cui  soggiorno  e'  irregolare  e  non          sussistano    condizioni    lavorative    di    particolare          sfruttamento».               - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del          decreto legislativo 16  luglio  2012,  n.  109  (Attuazione          della  direttiva  2009/52/CE  che  introduce  norme  minime          relative a sanzioni e  a  provvedimenti  nei  confronti  di          datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi  il          cui soggiorno e'  irregolare),  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 25 luglio 2012, n. 172:               «Art. 1 (Modifiche al  decreto  legislativo  25  luglio          1998, n. 286). - (Omissis).               2. I criteri per la  determinazione  e  l'aggiornamento          del costo medio del rimpatrio cui commisurare  la  sanzione          amministrativa  accessoria   di   cui   al   comma   12-ter          dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286  del  1998,          come introdotto dal presente decreto,  sono  stabiliti  con          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i          Ministri della giustizia, dell'economia e delle  finanze  e          del lavoro e delle politiche sociali. I proventi  derivanti          dall'applicazione della  predetta  sanzione  amministrativa          accessoria  affluiscono  all'entrata  del  bilancio   dello          Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura          del  sessanta  per  cento  al   fondo   rimpatri   di   cui          all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286  del  1998  e          per il residuo quaranta per  cento  al  Fondo  sociale  per          occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  per  la          realizzazione di  interventi  di  integrazione  sociale  di          immigrati e minori stranieri non accompagnati.               (Omissis).». 
           Note all'art. 1:               - Per l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo  16          luglio 2012, n. 109, si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 2 
         Modalita' di pagamento e riassegnazione dei proventi 
   1. La sanzione amministrativa accessoria di  cui  all'articolo  22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e' versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del  capo  XIV  dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.   2.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   della   sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma  12-ter,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  affluiscono  all'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere  successivamente  riassegnati, nella misura e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  2,  del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Note all'art. 2:               -  Per  l'articolo  22,  comma   12-ter   del   decreto          legislativo 25 luglio1998, n. 286, si veda nelle note  alle          premesse.               - Per l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo  16          luglio 2012, n. 109, si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 3 
             Determinazione del costo medio del rimpatrio 
   1. Il costo medio  del  rimpatrio  per  ogni  lavoratore  straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato  secondo  tutti  i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e'  fissato,  per  l'anno 2018 in euro 1398,00.   2. Con decreto del Capo  della  Polizia  direttore  generale  della Pubblica   Sicurezza,   su   proposta    del    Direttore    Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il costo medio del rimpatrio e' determinato in aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno, sulla base dei medesimi criteri richiamati al comma 1.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.     Roma, 22 dicembre 2018 
                       Il Ministro dell'interno                                Salvini 
                      Il Ministro della giustizia                               Bonafede 
                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria 
                        Il Ministro del lavoro                       e delle politiche sociali                                Di Maio   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2019  Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n. 302     |  
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