Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2019 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 gennaio 2019
Deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalita' informatiche e telematiche ai sensi dell'articolo 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 48).


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, anche «Codice») e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 213 secondo cui la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attivita' di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorita' nazionale anticorruzione (nel seguito, anche «ANAC» o Autorita') di cui all'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalita' e corruzione;
Visto l'art. 209 del Codice secondo cui le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del Codice possono essere deferite ad arbitri di cui all'albo formato e tenuto dalla Camera arbitrale ai sensi del successivo art. 210;
Visto l'art. 210 del Codice che prevede l'istituzione presso l'ANAC della Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture (di seguito «Camera arbitrale») la quale cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale;
Visto, in particolare, l'art. 209, comma 13, del Codice che stabilisce che il deposito del lodo presso la Camera arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalita' informatiche e telematiche determinate dall'ANAC;
Visto il memorandum d'intesa del 10 settembre 2018 sottoscritto tra l'Autorita' e la Camera arbitrale, finalizzato a prevedere, in particolare, la reciproca consultazione e l'acquisizione del contributo di esperienza e specialistico della Camera al fine di assumere decisioni condivise o anche soltanto coerenti;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (nel seguito, anche «CAD») e, in particolare, l'art. 20, comma 1-bis, ai sensi del quale il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con le linee guida con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e la non modificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore;
Visto l'art. 21, comma 2-ter, del CAD secondo cui ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto da pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma elettronica qualificata o digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 dettante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 dettante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005» e, in particolare, gli articoli 3 e 4;
Visto il regolamento della Camera arbitrale del 14 gennaio 2015;
Visto il comunicato n. 36 del 4 luglio 2002 concernente «Modalita' operative per il deposito dei lodi presso la Camera arbitrale (ex art. 241, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)»;
Ritenuto di dovere dare attuazione al summenzionato art. 209, comma 13, del Codice nella parte in cui prevede che l'Autorita' determini le modalita' telematiche e informatiche per il deposito dei lodi presso la Camera arbitrale;
Visti i verbali n. 426 del 19 gennaio 2017 e n. 445 del 10 settembre 2018 con cui la Camera arbitrale ha sottoposto all'Autorita' la questione del deposito del lodo telematico;
Vista la decisione assunta dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 19 dicembre 2018;
Visto il verbale n. 449 del 16 gennaio 2019 con cui la Camera arbitrale ha approvato, con proposte di modifica, la delibera sulle modalita' di deposito telematico;

Delibera:

di approvare le seguenti istruzioni per il deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalita' informatiche e telematiche.
Art. 1

Deposito con modalita' informatiche e telematiche
del lodo arbitrale in originale digitale

Ai sensi e per gli effetti del deposito di cui all'art. 209, comma 13, decreto legislativo n. 50/2016, il lodo formato in originale digitale, munito di firma elettronica qualificata o digitale degli arbitri, dovra' essere trasmesso a cura del Presidente o del segretario del Collegio arbitrale e tramite casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo di PEC protocollo@pec.anticorruzione.it
L'imposta di bollo dovra' essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e secondo le modalita' attuative previste dai vigenti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate (attualmente risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 e circolare 16/E del 14 aprile 2015).
In particolare, dovranno essere riportati sul documento la modalita' di assolvimento virtuale dell'imposta di bollo e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla direzione dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, le marche da bollo, attualmente nella misura unitaria di Euro 16,00, devono essere conteggiate in modo che corrispondano a una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero di originali disposto dall'art. 209, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
In difetto del rispetto delle modalita' indicate ai punti precedenti, il deposito del lodo non sara' ritenuto perfezionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 209, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
Il lodo in formato digitale e' soggetto a conservazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 a cura della segreteria della Camera arbitrale.
Resta ferma la possibilita' di trasmissione del lodo secondo le modalita' attualmente vigenti.

 
Art. 2

Invio telematico del lodo arbitrale

Il lodo arbitrale in originale digitale non dovra' superare la grandezza di 30 Mbyte e dovra' altresi' essere formato, trasmesso e ricevuto in conformita' ai principi, in quanto compatibili e applicabili, espressi all'art. 16-bis del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 22, in materia di obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali, e provvedimenti attuativi.
 
Art. 3

Entrata in vigore

La presente delibera acquista efficacia con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2019

Il Presidente: Cantone
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Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1° febbraio 2019. Il segretario: Esposito