| Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |  
| DELIBERA 30 gennaio 2019 |  
| Deposito del lodo presso la Camera arbitrale,  a  cura  del  collegio arbitrale,  con  modalita'  informatiche  e  telematiche   ai   sensi dell'articolo 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50. (Delibera n. 48).  |  
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                      IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'                       NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (nel  seguito, anche «Codice») e successive  modificazioni  ed  integrazioni  e,  in particolare, l'art. 213 secondo cui la vigilanza e il  controllo  sui contratti pubblici e l'attivita' di regolazione  degli  stessi,  sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice,  all'Autorita' nazionale anticorruzione (nel seguito, anche «ANAC» o  Autorita')  di cui all'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  che  agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalita' e corruzione;   Visto l'art. 209 del Codice secondo cui le controversie su  diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione  e  di  idee, comprese quelle conseguenti al  mancato  raggiungimento  dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e  206  del  Codice  possono  essere deferite ad arbitri di cui all'albo formato  e  tenuto  dalla  Camera arbitrale ai sensi del successivo art. 210;   Visto l'art. 210 del Codice che prevede l'istituzione presso l'ANAC della Camera arbitrale per i contratti pubblici  relativi  a  lavori, servizi, forniture (di seguito «Camera arbitrale») la quale  cura  la formazione e la  tenuta  dell'albo  degli  arbitri  per  i  contratti pubblici, redige il codice  deontologico  degli  arbitri  camerali  e provvede  agli  adempimenti  necessari   alla   costituzione   e   al funzionamento del collegio arbitrale;   Visto, in  particolare,  l'art.  209,  comma  13,  del  Codice  che stabilisce che il deposito del lodo presso  la  Camera  arbitrale  e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali  quante sono le parti, oltre a uno per  il  fascicolo  d'ufficio  ovvero  con modalita' informatiche e telematiche determinate dall'ANAC;   Visto il memorandum d'intesa del 10 settembre 2018 sottoscritto tra l'Autorita' e  la  Camera  arbitrale,  finalizzato  a  prevedere,  in particolare,  la  reciproca  consultazione   e   l'acquisizione   del contributo di esperienza e specialistico  della  Camera  al  fine  di assumere decisioni condivise o anche soltanto coerenti;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il  Codice dell'amministrazione  digitale  (nel  seguito,  anche  «CAD»)  e,  in particolare, l'art. 20, comma 1-bis, ai sensi del quale il  documento informatico  soddisfa  il  requisito  della  forma   scritta   e   ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile  quando  vi  e' apposta  una  firma  digitale,  altro  tipo  di   firma   elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica  del  suo  autore,  attraverso  un processo  avente  i  requisiti  fissati  dall'Agenzia  per   l'Italia digitale con le linee  guida  con  modalita'  tali  da  garantire  la sicurezza, integrita' e la non modificabilita' del  documento  e,  in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore;   Visto l'art. 21, comma 2-ter, del CAD secondo cui ogni  altro  atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto da pubblico ufficiale a pena di nullita'  con  firma  elettronica  qualificata  o digitale;   Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3 dicembre 2013 dettante «Regole tecniche  in  materia  di  sistema  di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3  e  5-bis,  23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13 novembre 2014 dettante «Regole tecniche  in  materia  di  formazione, trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005» e, in particolare,  gli articoli 3 e 4;   Visto il regolamento della Camera arbitrale del 14 gennaio 2015;   Visto il comunicato n. 36 del 4 luglio 2002 concernente  «Modalita' operative per il deposito dei lodi presso  la  Camera  arbitrale  (ex art. 241, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)»;   Ritenuto di dovere dare attuazione al summenzionato art. 209, comma 13, del Codice nella parte in cui prevede che  l'Autorita'  determini le modalita' telematiche e informatiche  per  il  deposito  dei  lodi presso la Camera arbitrale;   Visti i verbali n. 426  del  19  gennaio  2017  e  n.  445  del  10 settembre  2018  con  cui   la   Camera   arbitrale   ha   sottoposto all'Autorita' la questione del deposito del lodo telematico;   Vista   la   decisione   assunta   dal   Consiglio   dell'Autorita' nell'adunanza del 19 dicembre 2018;   Visto il verbale n. 449 del 16  gennaio  2019  con  cui  la  Camera arbitrale ha approvato, con proposte di modifica, la  delibera  sulle modalita' di deposito telematico; 
                               Delibera: 
   di approvare le seguenti istruzioni per il deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del  collegio  arbitrale,  con  modalita' informatiche e telematiche.                                Art. 1 
           Deposito con modalita' informatiche e telematiche               del lodo arbitrale in originale digitale 
   Ai sensi e per gli effetti del deposito di cui all'art. 209,  comma 13, decreto legislativo n. 50/2016,  il  lodo  formato  in  originale digitale, munito di firma elettronica qualificata  o  digitale  degli arbitri,  dovra'  essere  trasmesso  a  cura  del  Presidente  o  del segretario  del  Collegio  arbitrale  e  tramite  casella  di   posta elettronica       certificata,       all'indirizzo       di       PEC protocollo@pec.anticorruzione.it   L'imposta di bollo dovra'  essere  assolta  in  modo  virtuale,  in applicazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e secondo le modalita'  attuative  previste  dai  vigenti provvedimenti dell'Agenzia  delle  entrate  (attualmente  risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 e circolare 16/E del 14 aprile 2015).   In  particolare,  dovranno  essere  riportati  sul   documento   la modalita' di  assolvimento  virtuale  dell'imposta  di  bollo  e  gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla  direzione  dell'Agenzia delle  entrate  territorialmente  competente.  Ai  fini  del  calcolo dell'importo dovuto, le marche da  bollo,  attualmente  nella  misura unitaria di  Euro  16,00,  devono  essere  conteggiate  in  modo  che corrispondano a una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per  il  numero  di  originali  disposto dall'art. 209, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.   In  difetto  del  rispetto  delle  modalita'  indicate   ai   punti precedenti, il deposito del lodo non sara' ritenuto  perfezionato  ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  209,  commi  12  e  13,  del decreto legislativo n. 50/2016.   Il lodo in formato digitale e' soggetto a  conservazione  ai  sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 a cura della segreteria della Camera arbitrale.   Resta ferma la possibilita' di trasmissione  del  lodo  secondo  le modalita' attualmente vigenti.      |  
|   |                                 Art. 2 
                  Invio telematico del lodo arbitrale 
   Il lodo arbitrale in originale  digitale  non  dovra'  superare  la grandezza di 30 Mbyte e dovra' altresi' essere formato,  trasmesso  e ricevuto  in  conformita'  ai  principi,  in  quanto  compatibili   e applicabili, espressi all'art. 16-bis  del  decreto-legge  8  ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, nella legge  17  dicembre 2012, n. 22, in materia di obbligatorieta'  del  deposito  telematico degli atti processuali, e provvedimenti attuativi.     |  
|   |                                 Art. 3 
                           Entrata in vigore 
   La presente delibera acquista efficacia con il quindicesimo  giorno successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana.     Roma, 30 gennaio 2019 
                                                Il Presidente: Cantone                                 -----     Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1° febbraio 2019.  Il segretario: Esposito     |  
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