| Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |  
| PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2019 |  
| Ulteriore differimento del  periodo  di  sospensione  temporanea  dei termini per il pagamento dei premi previsto dal  provvedimento  IVASS n. 69 del 27 marzo 2018, sospensione  temporanea  del  pagamento  dei premi relativi alle assicurazioni private  per  talune  categorie  di danneggiati colpiti dagli eventi  sismici,  ed  esenzione  in  favore delle coperture assicurative localizzate  in  una  «zona  rossa»,  ai sensi dell'articolo 2-bis,  commi  24  e  25,  del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172. (Provvedimento n. 83).  |  
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                      L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA                          SULLE ASSICURAZIONI 
   Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576,   e   le   successive modificazioni ed integrazioni, recante  la  riforma  della  vigilanza sulle assicurazioni;   Visto il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  le successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle assicurazioni private;   Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art.  13  che  istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;   Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi sismici del 2016», ed in particolare l'art. 48, comma 2;   Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori interessati dagli eventi sismici  del  2016»  abrogato  dall'art.  1, comma 2,  della  legge  15  dicembre  2016,  n.  229  riguardante  la «Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore  delle  popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;   Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga  e definizione dei termini» convertito con modificazioni dalla legge  27 febbraio 2017, n. 19;   Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi sismici del 2016 e del  2017»,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed  in  particolare  l'art.  18-undecies, commi 1 e 2;   Visto il decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  4  dicembre   2017,   n.   172   recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria   e   per   esigenze indifferibili. Modifica della disciplina  dell'estinzione  del  reato per condotte riparatorie», ed in particolare l'art. 2-bis, commi 24 e 25;   Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89  recante  «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi  sismici  a far data dal 24 agosto 2016»;   Visto il decreto-legge 25  luglio  2018,  n.  91,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2018,  n.  108,  recante «Proroga dei termini previsti da  disposizioni  legislative»,  ed  in particolare l'art. 9, commi 2-quinquies e 2-sexies;   Visto il provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017;   Visto il provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018;   Considerato che il presente provvedimento riveste  i  caratteri  di indifferibilita' e urgenza, 
                                Adotta                      il seguente provvedimento: 
                                Art. 1   Ulteriore differimento del  periodo  di  sospensione  temporanea  dei  termini per il pagamento dei premi previsto dal provvedimento IVASS  n. 69 del 27 marzo 2018   1. Il termine del 31 maggio 2018 previsto dall'art. 1, comma 1, del provvedimento  IVASS  n.  69  del  27  marzo  2018  e'  ulteriormente differito fino alla data del 1° gennaio 2020.     |  
|   |                                 Art. 2   Disciplina in materia di sospensione dei  termini  di  pagamento  dei  premi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno  e Forio   1. L'obbligo del pagamento del premio assicurativo e della rata  di premio assicurativo per le polizze di assicurazione relative ai  rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209 (Codice delle Assicurazioni Private) e' sospeso dal  21  agosto  2017 fino al 1 gennaio 2020 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco  Ameno e  Forio  a  favore   dei   soggetti   danneggiati   che   dichiarino l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di   abitazione,   studio professionale o azienda mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate  e  dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscono   prova   all'impresa   di   assicurazione   dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilita'.   2. Le somme gia' versate al 22 settembre 2018, data di  entrata  in vigore della legge 21 settembre 2018,  n.  108,  non  possono  essere oggetto di rimborso o di restituzione.   3. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati  durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi,  nonche' i premi unici ricorrenti  per  i  quali  non  sussiste  l'obbligo  di versamento.   4.  La  sospensione  non  ha  effetti  sulla  durata  del  rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola  di  tacito  rinnovo,  incluse  le fattispecie di cui all'art. 170-bis del  Codice  delle  assicurazioni private, oppure qualora il contratto presenti la clausola  di  tacito rinnovo ma sia stata esercitata la  facolta'  di  disdetta  in  tempo utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale  scadenza  del contratto assicurativo.   5. Se nel periodo di sospensione cessa  il  rischio  oggetto  della copertura  assicurativa  in  corso  di  efficacia,  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 1896 del codice civile.     |  
|   |                                 Art. 3 
       Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite             da sinistro durante il periodo di sospensione 
   1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui agli articoli  1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018.     |  
|   |                                 Art. 4 
          Sinistri accaduti durante il periodo di sospensione 
   1. Ai sinistri accaduti durante il periodo di  sospensione  di  cui agli  art.  1  e  2  si  applica  quanto  previsto  dall'art.  3  del provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017.     |  
|   |                                 Art. 5   Disciplina delle coperture assicurative dei soggetti danneggiati  che  abbiano dichiarato l'inagibilita' dei  beni  ubicati  in  una  zona  rossa ai sensi dell'art. 2-bis, commi 24 e 25 del decreto-legge  16  ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 2017, n. 172   1.  Per  le  polizze  di  assicurazione   stipulate   da   soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilita' dei beni ubicati in una «zona rossa» istituita mediante apposita ordinanza sindacale  nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, l'obbligo del  pagamento  del  premio  assicurativo  o  della  rata  di  premio assicurativo non si applica fino al 31 dicembre 2020.   2. In deroga agli articoli  1901  e  1924  del  codice  civile,  le imprese assicurano la  copertura  dei  rischi  ed  il  pagamento  dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di  esenzione  di cui al comma 1.     |  
|   |                                 Art. 6 
                             Pubblicazione 
   1.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e  sul sito Internet dell'IVASS.     Roma, 29 gennaio 2019 
                                       per il direttorio integrato                                       Il Governatore della Banca d'Italia                                                  Visco                    |  
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