| Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 |  
| Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  in  attuazione  della legge 19 ottobre 2017, n. 155.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;     Vista la legge 19  ottobre  2017,  n.  155,  recante  «Delega  al Governo per la riforma delle discipline  della  crisi  di  impresa  e dell'insolvenza»;     Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio,  del  20  maggio  2015,  relativo  alle  procedure  di insolvenza;     Vista la raccomandazione 2014/135/UE della  Commissione,  del  12 marzo 2014;     Vista la  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  ed  in  particolare l'articolo 17, comma 25, lettera  a),  che  richiede  il  parere  del Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici;     Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;     Acquisito il parere del Consiglio di  Stato,  reso  nell'adunanza del 5 dicembre 2018;     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali; 
                                 Emana                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1                        Ambito di applicazione 
     1. Il  presente  codice  disciplina  le  situazioni  di  crisi  o insolvenza del  debitore,  sia  esso  consumatore  o  professionista, ovvero  imprenditore  che  eserciti,  anche  non  a  fini  di  lucro, un'attivita'  commerciale,  artigiana  o  agricola,  operando   quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo  di imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli  enti pubblici.     2. Sono fatte salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali  in materia di:     a) amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese.  Se  la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono  disciplinate  in  via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie  regolate dal presente codice;     b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.     3. Sono fatte salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali  in materia di crisi di impresa delle societa' pubbliche.     4. Le disposizioni del presente codice in  tema  di  liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  Bolzano  compatibilmente  con  i rispettivi Statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi          qui trascritti.               Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE). 
           Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti. 
           Note all'art. 1: 
               - La legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.3,  reca:          "Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della          Costituzione.".   |  
|   |                                 Art. 2                              Definizioni 
     1. Ai fini del presente codice si intende per:     a) «crisi»: lo stato  di  difficolta'  economico-finanziaria  che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per  le  imprese  si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa  prospettici  a  far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;     b) «insolvenza»: lo stato  del  debitore  che  si  manifesta  con inadempimenti od altri fatti esteriori, i  quali  dimostrino  che  il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente  le  proprie obbligazioni;     c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o  di  insolvenza  del consumatore,   del    professionista,    dell'imprenditore    minore, dell'imprenditore agricolo,  delle  start-up  innovative  di  cui  al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni  altro  debitore  non assoggettabile alla liquidazione  giudiziale  ovvero  a  liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste  dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;     d) «impresa minore»:  l'impresa  che  presenta  congiuntamente  i seguenti  requisiti:  1)  un   attivo   patrimoniale   di   ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di  deposito  della  istanza  di  apertura  della liquidazione giudiziale o dall'inizio  dell'attivita'  se  di  durata inferiore; 2) ricavi,  in  qualunque  modo  essi  risultino,  per  un ammontare complessivo annuo non superiore ad  euro  duecentomila  nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti  anche  non  scaduti  non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori  possono  essere aggiornati ogni tre anni con decreto  del  Ministro  della  giustizia adottato a norma dell'articolo 348;     e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se  socia  di   una   delle   societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei  capi  III,  IV  e  VI  del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei  a quelli sociali;     f) «societa' pubbliche»: le societa'  a  controllo  pubblico,  le societa' a partecipazione pubblica e le  societa'  in  house  di  cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;     g) «grandi imprese»: le imprese che, ai  sensi  dell'articolo  3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del Consiglio del 26 giugno 2013, alla  data  di  chiusura  del  bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni  di  euro;  b)  ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero   medio   dei   dipendenti   occupati   durante   l'esercizio: duecentocinquanta;     h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi  degli  articoli  2497  e 2545-septies del codice civile,  sono  sottoposti  alla  direzione  e coordinamento di una societa', di un ente o di  una  persona  fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal  fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al  consolidamento  dei  loro  bilanci;  2)  siano  sottoposte   alla direzione  e  coordinamento  di  una  societa'  o  ente  le  societa' controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a  controllo congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita'  di direzione e coordinamento.     i) «gruppi di imprese  di  rilevante  dimensione»:  i  gruppi  di imprese composti da un'impresa madre e imprese  figlie  da  includere nel bilancio consolidato, che rispettano i  limiti  numerici  di  cui all'articolo 3, paragrafi 6  e  7,  della  direttiva  2013/34/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;     l) «parti correlate»: per parti correlate ai  fini  del  presente codice si intendono quelle indicate come tali nel  Regolamento  della Consob in materia di operazioni con parti correlate;     m) «centro degli interessi principali del  debitore»  (COMI):  il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;     n) «albo dei gestori della crisi  e  insolvenza  delle  imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e  disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche  in  forma  associata  o  societaria,  funzioni  di   gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure  di  regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;     o) «professionista indipendente»:  il  professionista  incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione  della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e  insolvenza  delle imprese, nonche' nel registro  dei  revisori  legali;  2)  essere  in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non  essere  legato  all'impresa  o  ad  altre  parti  interessate all'operazione di regolazione  della  crisi  da  rapporti  di  natura personale o professionale; il professionista  ed  i  soggetti  con  i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver  prestato  negli  ultimi  cinque  anni   attivita'   di   lavoro subordinato o autonomo in  favore  del  debitore,  ne'  essere  stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa,  ne' aver posseduto partecipazioni in essa;     p) «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei  creditori  possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il  buon  esito  delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;     q) «misure  cautelari»:  i  provvedimenti  cautelari  emessi  dal giudice  competente  a  tutela  del  patrimonio  o  dell'impresa  del debitore,  che  appaiano  secondo  le  circostanze  piu'  idonei   ad assicurare  provvisoriamente   gli   effetti   delle   procedure   di regolazione della crisi o dell'insolvenza;     r)  «classe  di  creditori»:  insieme  di  creditori  che   hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;     s) «domicilio digitale»: il  domicilio  di  cui  all'articolo  1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;     t)   OCC:   organismi   di   composizione    delle    crisi    da sovraindebitamento  disciplinati  dal  decreto  del  Ministro   della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive  modificazioni, che svolgono i compiti  di  composizione  assistita  della  crisi  da sovraindebitamento previsti dal presente codice;     u) OCRI: gli organismi di  composizione  della  crisi  d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire  la  fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la  fase della composizione assistita della crisi.  
           Note all'art. 2: 
               - Il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179,  convertito,          con  modificazione  dalla  legge  17  dicembre  2012  n.221          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori  misure  urgenti          per la crescita del Paese) reca: "Ulteriori misure  urgenti          per la crescita del Paese.".               - I capi III, IV, VI, del titolo V (delle societa') del          libro quinto (del lavoro) del codice civile recano:               "Capo III: della societa' in nome collettivo               Capo IV: della societa' in accomandita semplice               Capo VI: della societa' in accomandita per azioni.".               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto          legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico  in  materia          di societa' a partecipazione pubblica):               "Art. 2. Definizioni               Lettere da a) . a l) Omissis.               m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in  cui          una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri  di          controllo ai sensi della lettera b);               n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa'  a          controllo pubblico, nonche' le altre  societa'  partecipate          direttamente da amministrazioni pubbliche o da  societa'  a          controllo pubblico;               o)  «societa'  in  house»:  le  societa'  sulle   quali          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui          all'articolo 16, comma 3;               Lettera p). Omissis.".               - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  paragrafo  4,          della   direttiva   2013/34/UE   (relativa    ai    bilanci          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e          83/349/CEE del Consiglio):               "Art. 3. Categorie di imprese e di gruppi               Paragrafi da 1. a 3. Omissis.               4. Sono grandi imprese le  imprese  che  alla  data  di          chiusura del bilancio superano i limiti numerici di  almeno          due dei tre criteri seguenti:                 a) totale dello stato patrimoniale: 20000000EUR;                 b) ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni:          40000000EUR;               c)  numero  medio  dei  dipendenti   occupati   durante          l'esercizio: 250.               5. I piccoli gruppi sono gruppi composti da  un'impresa          madre  e  imprese  figlie   da   includere   nel   bilancio          consolidato e  che,  su  base  consolidata,  alla  data  di          chiusura del bilancio dell'impresa  madre  non  superano  i          limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:                 a) totale dello stato patrimoniale: 4000000EUR;                 b) ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni:          8000000EUR;                 c)  numero  medio  dei  dipendenti  occupati  durante          l'esercizio: 50.               Gli Stati membri  possono  stabilire  soglie  superiori          rispetto alle soglie di cui al primo comma,  lettere  a)  e          b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6000000EUR  per          il totale dello stato patrimoniale e a  12000000EUR  per  i          ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.               6. I gruppi di dimensioni medie  sono  gruppi  che  non          sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa  madre  e          imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che,          su base consolidata, alla data  di  chiusura  del  bilancio          dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno          due dei tre criteri seguenti:                 a) totale dello stato patrimoniale: 20000000EUR;                 b) ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni:          40000000EUR;                 c)  numero  medio  dei  dipendenti  occupati  durante          l'esercizio: 250.               7. I grandi gruppi sono gruppi composti  da  un'impresa          madre  e  imprese  figlie   da   includere   nel   bilancio          consolidato e  che,  su  base  consolidata,  alla  data  di          chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i  limiti          numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:                 a) totale dello stato patrimoniale: 20000000EUR;                 b) ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni:          40000000EUR;                 c)  numero  medio  dei  dipendenti  occupati  durante          l'esercizio: 250.".               - Si riporta il testo degli articoli 2497, 2545 septies          e 2399 del codice civile:               "Art. 2497. Responsabilita'               Le societa' o gli enti che,  esercitando  attivita'  di          direzione   e   coordinamento   di    societa',    agiscono          nell'interesse  imprenditoriale   proprio   o   altrui   in          violazione dei principi di corretta gestione  societaria  e          imprenditoriale delle societa' medesime, sono  direttamente          responsabili nei  confronti  dei  soci  di  queste  per  il          pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al  valore  della          partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori          sociali  per  la  lesione  cagionata   all'integrita'   del          patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando          il  danno  risulta  mancante  alla   luce   del   risultato          complessivo dell'attivita'  di  direzione  e  coordinamento          ovvero  integralmente  eliminato   anche   a   seguito   di          operazioni a cio' dirette.               Risponde in solido chi abbia comunque  preso  parte  al          fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne          abbia consapevolmente tratto beneficio.               Il socio ed il creditore sociale possono  agire  contro          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione          e coordinamento, solo se non sono stati  soddisfatti  dalla          societa'   soggetta   alla   attivita'   di   direzione   e          coordinamento.               Nel   caso   di   fallimento,    liquidazione    coatta          amministrativa e amministrazione straordinaria di  societa'          soggetta ad  altrui  direzione  e  coordinamento,  l'azione          spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore          o   dal   commissario   liquidatore   o   dal   commissario          straordinario."               "Art. 2545-septies. Gruppo cooperativo paritetico.               Il contratto  con  cui  piu'  cooperative  appartenenti          anche  a  categorie  diverse  regolano,  anche   in   forma          consortile,  la  direzione   e   il   coordinamento   delle          rispettive imprese deve indicare:                 1) la durata;                 2) la cooperativa o le cooperative cui e'  attribuita          direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;                 3) l'eventuale partecipazione di altri enti  pubblici          e privati;                 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso          dal contratto;                 5) i criteri di compensazione  e  l'equilibrio  nella          distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.               La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad          essa possano essere imposti oneri di  alcun  tipo  qualora,          per effetto dell'adesione al gruppo,  le  condizioni  dello          scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.               Le cooperative aderenti ad  un  gruppo  sono  tenute  a          depositare in forma  scritta  l'accordo  di  partecipazione          presso l'albo delle societa' cooperative."               "Art. 2399. Cause d'ineleggibilita' e di decadenza.               Non possono essere eletti alla carica di sindaco e,  se          eletti, decadono dall'ufficio:                 a) coloro che si trovano  nelle  condizioni  previste          dall'articolo 2382;                 b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle          sottoposte a comune controllo;                 c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle          societa' da questa  controllate  o  alle  societa'  che  la          controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da  un          rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto  continuativo  di          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da          altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano          l'indipendenza.               La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la          perdita   dei   requisiti   previsti   dall'ultimo    comma          dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio  di          sindaco.               Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli          incarichi.".               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera          n-ter) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice          dell'amministrazione digitale):               "Art. 1. Definizioni               Commi da 0a) a n-bis) Omissis.               n-ter) domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico          eletto presso un servizio di posta elettronica  certificata          o  un  servizio   elettronico   di   recapito   certificato          qualificato, come definito dal  regolamento(UE)  23  luglio          2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in          materia di identificazione elettronica e servizi  fiduciari          per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che          abroga la direttiva  1999/93/CE,  di  seguito  "Regolamento          eIDAS",valido  ai  fini  delle  comunicazioni  elettroniche          aventi valore legale.               Commi da n-quater a ff) Omissis.".               - Il  decreto  del  Ministro  della  giustizia  del  24          settembre  2014,  n.202,  reca:  "Regolamento   recante   i          requisiti di iscrizione nel  registro  degli  organismi  di          composizione della crisi da  sovraindebitamento,  ai  sensi          dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012,  n.  3,  come          modificata dal  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre          2012, n. 221.".   |  
|   |                                 Art. 3                          Doveri del debitore 
     1. L'imprenditore  individuale  deve  adottare  misure  idonee  a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere  senza  indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.     2.   L'imprenditore   collettivo   deve   adottare   un   assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai  fini  della  tempestiva  rilevazione  dello  stato  di  crisi   e dell'assunzione di idonee iniziative.  
           Note all'art. 3: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2086  del  codice          civile:               "Art 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.               L'imprenditore  e'  il  capo  dell'impresa  e  da   lui          dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.".   |  
|   |                                 Art. 4                          Doveri delle parti 
     1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della  crisi  e  dell'insolvenza  e  durante  le  trattative  che  le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.     2. In particolare, il debitore ha il dovere di:     a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le  informazioni  necessarie ed  appropriate  allo  strumento  di  regolazione   della   crisi   o dell'insolvenza prescelto;     b) assumere tempestivamente  le  iniziative  idonee  alla  rapida definizione della procedura, anche al  fine  di  non  pregiudicare  i diritti dei creditori;     c) gestire il patrimonio o  l'impresa  durante  la  procedura  di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse  prioritario dei creditori.     3. I creditori hanno il dovere, in  particolare,  di  collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure  di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare  l'obbligo  di  riservatezza  sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte  e  sulle informazioni acquisite.     |  
|   |                                 Art. 5             Doveri e prerogative delle autorita' preposte 
     1. I componenti degli  organismi  e  dei  collegi  preposti  alle procedure di  allerta  e  composizione  assistita  della  crisi,  ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono  tenuti all'obbligo  di  riservatezza  su  tutte  le  informazioni  acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per  ragione  del  loro ufficio.     2. Tutte le nomine dei professionisti  effettuate  dall'autorita' giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere  improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente  del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente  della sezione  cui  e'  assegnata  la  trattazione   delle   procedure   di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza  dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante  l'adozione  di protocolli condivisi con i giudici della sezione.     3.  Le  controversie  in  cui  e'  parte   un   organo   nominato dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti e'  aperta una procedura di  regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi  al  numero  e  alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni  adottate per assicurarne la celere  trattazione.  Il  presidente  della  corte d'appello ne da'  atto  nella  relazione  sull'amministrazione  della giustizia.     4. I componenti degli  organismi  e  dei  collegi  preposti  alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni,  ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice  di  procedura penale e le garanzie previste per  il  difensore  dalle  disposizioni dell'articolo  103  del  codice  di  procedura   penale   in   quanto compatibili.  
           Note all'art. 5: 
               - Si riporta il testo degli  articoli  200  e  103  del          codice di procedura penale:               "Art 200.Segreto professionale.               1. Non possono essere obbligati  a  deporre  su  quanto          hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio          o professione, salvi i  casi  in  cui  hanno  l'obbligo  di          riferirne all'autorita' giudiziaria:                 a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;                 b)   gli   avvocati,   gli   investigatori    privati          autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;                 c)  i  medici  e  i  chirurghi,  i   farmacisti,   le          ostetriche  e  ogni   altro   esercente   una   professione          sanitaria;                 d) gli esercenti altri uffici o professioni ai  quali          la legge riconosce la facolta'  di  astenersi  dal  deporre          determinata dal segreto professionale.               2.  Il  giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre          sia infondata, provvede  agli  accertamenti  necessari.  Se          risulta infondata, ordina che il testimone deponga.               3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si          applicano ai giornalisti professionisti iscritti  nell'albo          professionale, relativamente ai nomi  delle  persone  dalle          quali  i  medesimi  hanno  avuto   notizie   di   carattere          fiduciario nell'esercizio della loro professione.  Tuttavia          se le notizie sono indispensabili ai fini della  prova  del          reato per cui si procede e la loro veridicita' puo'  essere          accertata solo  attraverso  l'identificazione  della  fonte          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare          la fonte delle sue informazioni."               "Art. 103. Garanzie di liberta' del difensore.               1. Le ispezioni e le  perquisizioni  negli  uffici  dei          difensori sono consentite solo:                 a)  quando  essi  o  altre   persone   che   svolgono          stabilmente attivita' nello stesso ufficio  sono  imputati,          limitatamente ai  fini  dell'accertamento  del  reato  loro          attribuito;                 b) per rilevare tracce o altri effetti materiali  del          reato  o  per  ricercare  cose  o  persone   specificamente          predeterminate.               2. Presso  i  difensori  e  gli  investigatori  privati          autorizzati e  incaricati  in  relazione  al  procedimento,          nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a          sequestro di carte o documenti relativi  all'oggetto  della          difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.               3.  Nell'accingersi  a  eseguire  una  ispezione,   una          perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un  difensore,          l'autorita'  giudiziaria  a  pena  di  nullita'  avvisa  il          consiglio  dell'ordine  forense  del   luogo   perche'   il          presidente  o  un  consigliere  da  questo  delegato  possa          assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e  ne          fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.               4. Alle ispezioni, alle perquisizioni  e  ai  sequestri          negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice          ovvero, nel corso delle indagini preliminari,  il  pubblico          ministero in forza di motivato  decreto  di  autorizzazione          del giudice.               5.  Non  e'  consentita  l'intercettazione  relativa  a          conversazioni  o   comunicazioni   dei   difensori,   degli          investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione          al procedimento, dei consulenti tecnici e  loro  ausiliari,          ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.               6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di  controllo          della corrispondenza tra l'imputato e il proprio  difensore          in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo          che  l'autorita'  giudiziaria  abbia  fondato   motivo   di          ritenere che si tratti di corpo del reato.               7. Salvo quanto previsto dal comma  3  e  dall'articolo          271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,  eseguiti          in violazione delle disposizioni  precedenti,  non  possono          essere  utilizzati  [c.p.p.  191].  Fermo  il  divieto   di          utilizzazione  di  cui  al   primo   periodo,   quando   le          comunicazioni e conversazioni sono  comunque  intercettate,          il loro  contenuto  non  puo'  essere  trascritto,  neanche          sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate          soltanto  la  data,  l'ora  e  il  dispositivo  su  cui  la          registrazione e' intervenuta.".   |  
|   |                                 Art. 6                     Prededucibilita' dei crediti 
     1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla  legge, sono prededucibili:     a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni  rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al  capo II del titolo II e dall'organismo  di  composizione  della  crisi  da sovraindebitamento;     b) i crediti professionali sorti in  funzione  della  domanda  di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti  e  per  la richiesta delle misure protettive, nei limiti  del  75%  del  credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;     c) i crediti professionali sorti in funzione della  presentazione della domanda di concordato preventivo  nonche'  del  deposito  della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75%  del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;     d) i crediti legalmente sorti durante  le  procedure  concorsuali per  la  gestione  del  patrimonio  del  debitore,  la  continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti  e  le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.     2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.     3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito  dal  debitore  durante  le  procedure  di allerta e composizione  assistita  della  crisi  a  soggetti  diversi dall'OCRI.     |  
|   |                                 Art. 7 
   Trattazione unitaria delle  domande  di  regolazione  della  crisi  o                           dell'insolvenza 
     1.  Le  domande  dirette   alla   regolazione   della   crisi   o dell'insolvenza  sono  trattate  in  via  d'urgenza  e  in  un  unico procedimento; a tal fine  ogni  domanda  sopravvenuta  va  riunita  a quella gia' pendente.     2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale  tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o  l'insolvenza con  strumenti  diversi  dalla  liquidazione   giudiziale   o   dalla liquidazione  controllata,   a   condizione   che   nel   piano   sia espressamente indicata la  convenienza  per  i  creditori  e  che  la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.     3. Oltre che  nei  casi  di  conversione  previsti  dal  presente codice, il tribunale procede, su istanza  dei  soggetti  legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando  eventuali  domande alternative di  regolazione  della  crisi  non  sono  accolte  ed  e' accertato lo stato di  insolvenza.  Allo  stesso  modo  il  tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai  sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.     |  
|   |                                 Art. 8                Durata massima delle misure protettive 
     1.  La  durata  complessiva  delle  misure  protettive  non  puo' superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi,  inclusi eventuali rinnovi o proroghe.     |  
|   |                                 Art. 9          Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale 
     1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge  7  ottobre  1969,  n.742  non  si  applica   ai   procedimenti disciplinati  dal  presente  codice,  salvo  che  esso  non  disponga diversamente.     2. Salvi i  casi  in  cui  non  sia  previsto  altrimenti,  nelle procedure  disciplinate  dal  presente  codice,  il  patrocinio   del difensore e' obbligatorio.  
           Note all'art. 9: 
               - Si riporta il testo dell'articolo  1  delle  legge  7          ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei  termini  processuali          nel periodo feriale):               "Art. 1. Il decorso dei  termini  processuali  relativi          alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative  e'          sospeso di diritto dal 1°(gradi) al 31  agosto  di  ciascun          anno, e riprende a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di          sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo          di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla  fine  di          detto periodo.               La  stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine          stabilito  dall'articolo  201  del  codice   di   procedura          penale.".   |  
|   |                                 Art. 10                       Comunicazioni telematiche 
     1. Le comunicazioni poste a  carico  degli  organi  di  gestione, controllo o assistenza  delle  procedure  disciplinate  dal  presente codice  sono  effettuate  con  modalita'  telematiche  al   domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli  indirizzi  di  posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.     2. Gli organi di cui al  comma  1  attivano,  dandone  tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da  utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:     a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che  non  hanno l'obbligo di munirsene;     b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;     c) al debitore e al legale rappresentante della societa'  o  ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.     3. Le comunicazioni ai soggetti per  i  quali  la  legge  prevede l'obbligo di munirsi  di  un  domicilio  digitale  e  che  non  hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono  eseguite  esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse  modalita' nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui e' stato  assegnato  un  domicilio digitale ai sensi del comma 2.     4. Per  tutta  la  durata  della  procedura  e  per  i  due  anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1  sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.     5.  Ai  fini  della  validita'  ed   efficacia   delle   predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata  e'  equiparato  il servizio di recapito certificato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.     6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.  
           Note all'art. 10: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-ter  del          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:               "Art. 1. Definizioni.               Commi 1 e 1-bis Omissis.               1-ter. Ove la legge  consente  l'utilizzo  della  posta          elettronica certificata  e'  ammesso  anche  l'utilizzo  di          altro  servizio   elettronico   di   recapito   certificato          qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del          Regolamento eIDAS.".   |  
|   |                                 Art. 11                   Attribuzione della giurisdizione 
     1. Fatte salve  le  convenzioni  internazionali  e  la  normativa dell'Unione europea,  la  giurisdizione  italiana  sulla  domanda  di apertura  di  una  procedura  per  la  regolazione  della   crisi   o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando  il debitore ha in Italia il centro  degli  interessi  principali  o  una dipendenza.     2. Avverso il provvedimento  di  apertura  di  una  procedura  di regolazione della crisi o dell'insolvenza e' ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse.  Si  applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il  ricorso per cassazione.     3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.     |  
|   |                                 Art. 12               Nozione, effetti e ambito di applicazione 
     1.  Costituiscono  strumenti   di   allerta   gli   obblighi   di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli  articoli  14  e 15, finalizzati,  unitamente  agli  obblighi  organizzativi  posti  a carico  dell'imprenditore  dal   codice   civile,   alla   tempestiva rilevazione degli indizi di  crisi  dell'impresa  ed  alla  sollecita adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione.     2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche  prima  della  sua attivazione, puo' accedere al procedimento di composizione  assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale  dinanzi all'OCRI.     3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonche' la presentazione da  parte  del debitore dell'istanza di composizione assistita della  crisi  di  cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione  dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, ne' di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i  patti contrari.     4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attivita' imprenditoriale, esclusi le grandi  imprese,  i  gruppi  di imprese di rilevante dimensione, le societa' con  azioni  quotate  in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura  rilevante secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Regolamento  della   Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  -  Consob  concernente  la disciplina degli emittenti.     5. Sono altresi' escluse  dall'applicazione  degli  strumenti  di allerta:     a) le banche, le societa' capogruppo  di  banche  e  le  societa' componenti il gruppo bancario;     b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo   di   cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;     c)  gli  istituti  di  moneta  elettronica  e  gli  istituti   di pagamento;     d) le societa'  di  intermediazione  mobiliare,  le  societa'  di gestione del  risparmio,  le  societa'  di  investimento  a  capitale variabile  e  fisso,  le   societa'   capogruppo   di   societa'   di intermediazione mobiliare e le societa' componenti il gruppo;     e) i fondi comuni di investimento, le succursali  di  imprese  di investimento  e  di  gestori  esteri   di   fondi   di   investimento alternativi; i depositari centrali;     f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;     g) la Cassa depositi  e  prestiti  di  cui  al  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326;     h) i fondi pensione;     i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7 settembre 2005, n. 209.     l) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria  di  cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa'  fiduciarie, le societa'  fiduciarie  e  di  revisione  e  gli  enti  di  gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre  1939,  n.  1966;  le societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5  giugno  1986,  n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  agosto  1986,  n. 430; le societa' fiduciarie di cui  all'articolo  60,  comma  4,  del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.     6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se  ricorrono  le  condizioni  di tempestivita' previste dall'articolo 24.     7. Gli strumenti di  allerta  si  applicano  anche  alle  imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC  per  la  gestione  della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui  agli  articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore  di  composizione  assistita della crisi.     8. Per le imprese soggette a liquidazione  coatta  amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di  composizione  assistita  della  crisi  e'  integrato   ai   sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).     9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della  crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente  codice  fa  cessare  gli obblighi  di  segnalazione  di  cui  gli  articoli  14  e  15  e,  se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta  e  di composizione assistita della crisi.  
           Note all'art. 12: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  106  del  decreto          legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385   (Albo   degli          intermediari finanziari):               "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari:               1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla          Banca d'Italia.               2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli          intermediari finanziari possono:                 a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi          dell'articolo114-novies, comma 4, e iscritti  nel  relativo          albo.".                 b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24          febbraio 1998, n. 58;                 c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla          Banca d'Italia.               3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra          l'esercizio nei confronti del pubblico. ".               - Il decreto legislativo 17 maggio  1999,  n.153  reca:          "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti  di          cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre  1990,          n.  356,  e  disciplina   fiscale   delle   operazioni   di          ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.          23 dicembre 1998, n. 461.".               -  Il  decreto  legge  30  settembre  2003,   n.   269,          convertito con modificazione dalla legge 24 novembre  2003,          n.326 reca: "Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo          e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.".               - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 reca:          "Codice delle assicurazioni private".               - Si riporta il testo  dell'articolo  199  del  decreto          legislativo 24  febbraio  1998,  n.58  (Testo  unico  delle          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.          52):               "Art. 199. Societa' fiduciarie               1. Fino alla riforma organica  della  disciplina  delle          societa' fiduciarie e di  revisione  conservano  vigore  le          disposizioni previste dalla  legge  23  novembre  1939,  n.          1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto  legislativo          23 luglio 1996, n. 415.               2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre          1939,  n.  1966,  che  svolgono  attivita'  di  custodia  e          amministrazione    di    valori    mobiliari     e     che,          alternativamente,   sono   controllate    direttamente    o          indirettamente  da  una  banca  o   da   un   intermediario          finanziario o hanno  adottato  la  forma  di  societa'  per          azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore          al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice          civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata          dell'albo   previsto   dall'articolo   106   del    decreto          legislativo  1°(gradi)  settembre  1993,  n.  385,  ma  non          possono esercitare le attivita' elencate nel  comma  1  del          medesimo articolo. All'istanza si  applica  l'articolo  107          del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993,  n.  385,          in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione,  con          la relativa motivazione, e' comunicato al  Ministero  dello          sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione          di cui all'articolo 2 della  legge  23  novembre  1939,  n.          1966, ove non vengano meno, nel termine di  novanta  giorni          dalla notifica del provvedimento di diniego, le  condizioni          che comportano l'obbligo di iscrizione. La  Banca  d'Italia          esercita i poteri indicati  all'articolo  108  del  decreto          legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385,  al  fine  di          assicurare il rispetto da parte delle  societa'  fiduciarie          iscritte  nella   sezione   separata   delle   disposizioni          contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.          Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli          110, 113-bis, 113-ter  del  decreto  legislativo  1°(gradi)          settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.               3. Il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  Banca          d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui  al  comma          2,  si  danno  reciproca  comunicazione  dei  provvedimenti          adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti          di competenza.".               - La legge 23 novembre 1939, n.1966, reca:  "Disciplina          delle societa' fiduciarie e di revisione".               - Si riporta il testo dell'artico 2 del decreto legge 5          giugno 1986,  n.  233  (Norme  urgenti  sulla  liquidazione          coatta amministrativa delle  societa'  fiduciarie  e  delle          societa' fiduciarie e di  revisione  e  disposizioni  sugli          enti di gestione fiduciaria):               "Art. 2. Societa'  controllate,  a  direzione  unica  e          finanziate.               1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale          del decreto con il quale e' stata disposta la  liquidazione          coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o  di  una          societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione          fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta          amministrativa, con esclusione  del  fallimento,  ai  sensi          degli articoli 197 e seguenti del regio  decreto  16  marzo          1942,  n.  267  ,  quando  venga  dichiarato  lo  stato  di          insolvenza e salvo che per esse sia  prevista  dalla  legge          una   autonoma    procedura    di    liquidazione    coatta          amministrativa:                 a)  la  societa'  che   controlla   direttamente   od          indirettamente la societa'  posta  in  liquidazione  coatta          amministrativa;                 b)  le  societa'   direttamente   od   indirettamente          controllate dalla societa'  posta  in  liquidazione  coatta          amministrativa o dalla societa' che la controlla;                 c) le societa' che, in  base  alla  composizione  dei          rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla          stessa  direzione  della  societa'  posta  in  liquidazione          coatta amministrativa;                 d) le societa' finanziarie in via continuativa  o  in          misura prevalente  dalla  societa'  posta  in  liquidazione          coatta   amministrativa;   si    considera    finanziamento          l'erogazione,  anche  per  conto  dei  fiducianti,  sia  di          capitale di credito che di  capitale  di  rischio,  nonche'          l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali societa'.               2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza          delle societa' di cui al comma 1 e' compiuto dal  tribunale          competente, anche su iniziativa del commissario.               3.    Alla    procedura    di    liquidazione    coatta          amministrativa,  da  disporre  con  separato  decreto   per          ciascuna societa', sono preposti gli stessi organi nominati          con i decreti di  cui  all'articolo  1,  salvo  l'eventuale          integrazione  del  comitato  di   sorveglianza   anche   in          eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198  del          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .               4. Nei confronti delle societa'  di  cui  al  comma  1,          ancorche'  non  ne  sia  stato  accertato   lo   stato   di          insolvenza,  il  commissario  delle   societa'   poste   in          liquidazione coatta amministrativa puo'  esperire  l'azione          revocatoria di  cui  all'articolo  67  del  predetto  regio          decreto relativamente agli atti indicati  al  primo  comma,          numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti  in  essere          nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa  dello          stato di insolvenza della societa'  posta  in  liquidazione          coatta amministrativa e, relativamente agli  atti  indicati          al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in          essere nei tre anni anteriori.               5.  Ai  soli  fini  dell'esperimento  dell'azione,   il          commissario puo' richiedere informazioni  alla  Commissione          nazionale per le societa' e la borsa  (CONSOB)  e  ad  ogni          altro pubblico ufficio, i  quali  sono  tenuti  a  fornirle          entro trenta giorni. Puo' altresi' chiedere alla CONSOB  di          effettuare, allo scopo di accertare  tutti  i  rapporti  di          carattere  giuridico  e  patrimoniale  intercorsi  tra   le          societa' in liquidazione  coatta  amministrativa  e  quelle          passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di          cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge  8          aprile 1974, n. 95 , convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 7 giugno 1974, n.  216,  e  successive  modifiche  ed          integrazioni.   L'accertamento   deve    compiersi    entro          centoventi  giorni   dalla   data   della   richiesta.   In          considerazione delle accresciute esigenze di  servizio,  la          dotazione organica della CONSOB, determinata  dall'articolo          2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,  n.  216,  come          sostituito dall'articolo 2 della legge 4  giugno  1985,  n.          281 , e' aumentata di quindici unita'. Conseguentemente  la          CONSOB  provvedera'  a  modificare  la   tabella   relativa          all'organico del personale di  ruolo  allegata  al  proprio          regolamento,  con  deliberazione  da  assumersi   a   norma          dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95  ,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,          n. 216, come  sostituito  dall'articolo  1  della  legge  4          giugno 1985, n. 281 , con la procedura stabilita  dal  nono          comma del medesimo articolo 1.               6. Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia          prevista dall'articolo 2409 del codice  civile  contro  gli          amministratori e i sindaci delle societa' indicate al comma          1 del  presente  articolo.  Ove  il  tribunale  accerti  la          sussistenza delle piu' gravi irregolarita' di cui al  terzo          comma del  citato  articolo  2409,  il  commissario  potra'          essere nominato amministratore giudiziario della societa' i          cui amministratori hanno compiuto tali irregolarita'.               7. Le domande giudiziali previste dai commi  precedenti          e  quelle  di  responsabilita',  cui  il   commissario   e'          legittimato a norma dell'articolo  206,  primo  comma,  del          regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267  ,  vanno  proposte          dinanzi al tribunale del luogo dove la societa'  fiduciaria          o le  societa'  fiduciarie  e  di  revisione  o  l'ente  di          gestione fiduciaria  hanno  la  sede  legale  con  il  rito          disciplinato dalla legge  11  agosto  1973,  n.  533  .  Le          relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.               8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili          anche agli atti ed ai fatti posti in  essere  anteriormente          alla data di entrata in vigore del presente decreto.               9.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e          dell'artigianato,  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle          assicurazioni private  e  di  interesse  collettivo  ed  il          commissario,  allo  scopo  di  accertare   l'esistenza   di          societa' nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  possono          richiedere  informazioni  alla  CONSOB  e  ad  ogni   altro          pubblico ufficio, i quali  sono  tenuti  a  fornirle  entro          quindici giorni.               10. Al medesimo fine possono richiedere  alle  societa'          fiduciarie, e alle societa' fiduciarie e  di  revisione  le          quali sono  parimenti  tenute  a  fornirle  entro  quindici          giorni, le  generalita'  degli  effettivi  proprietari  dei          titoli  azionari  e  delle  altre  partecipazioni   sociali          intestati al proprio nome.               11. Nei casi di societa' collegate a norma del comma 1,          ove si verifichi l'ipotesi di una direzione  unitaria,  gli          amministratori delle societa'  che  hanno  esercitato  tale          direzione rispondono in solido con gli amministratori della          societa' posta in liquidazione  coatta  amministrativa  dei          danni da questi cagionati alla societa' stessa.               12. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si          applicano  anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta          amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla          data di entrata in vigore del presente decreto.".               - La legge 1° agosto 1986, n. 430 reca: "Conversione in          legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno  1986,          n. 233, recante norme  urgenti  sulla  liquidazione  coatta          amministrativa delle societa' fiduciarie e di  revisione  e          disposizioni   transitorie   sugli   enti    di    gestione          fiduciaria".               - Si riporta il testo  dell'articolo  60,  del  decreto          legislativo  23  luglio  1996,  n.415  (Recepimento   della          direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai  servizi          di investimento nel settore dei valori  mobiliari  e  della          direttiva   93/6/CEE   del   15   marzo    1993    relativa          all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di  investimento          e degli enti creditizi):               "Art.  60.  SIM,  societa'  fiduciarie  e  banche  gia'          autorizzate.               1.               2.               3.               4. Le Societa' fiduciarie che, alla data di entrata  in          vigore del presente decreto, sono  iscritte  nella  sezione          speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della  legge  2          gennaio 1991, n. 1, devono introdurre  nella  denominazione          sociale le parole «societa' di  intermediazione  mobiliare»          entro  novanta  giorni.  Esse  continuano  a  prestare   il          servizio di gestione di  portafogli  d'investimento,  anche          mediante  intestazione  fiduciaria,  e  sono  iscritte   di          diritto  in  una  sezione   speciale   dell'albo   previsto          dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a  svolgere          servizi di investimento diversi da quello  di  gestione  di          portafogli di  investimento  a  meno  che  non  cessino  di          operare mediante intestazione  fiduciaria.  Dalla  data  di          iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono          soggette alle norme del presente decreto e non si applicano          la legge 23 novembre 1939, n. 1966  e  il  decreto-legge  5          giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla  L.          1°(gradi) agosto 1986, n. 430.               5.".   |  
|   |                                 Art. 13                        Indicatori della crisi 
     1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri  di  carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,  rapportati  alle  specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale  svolta dal debitore, tenuto conto della data di  costituzione  e  di  inizio dell'attivita',  rilevabili  attraverso  appositi  indici  che  diano evidenza della sostenibilita'  dei  debiti  per  almeno  i  sei  mesi successivi  e  delle  prospettive  di   continuita'   aziendale   per l'esercizio in corso o, quando la durata  residua  dell'esercizio  al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi,  per  i  sei  mesi successivi. A questi  fini,  sono  indici  significativi  quelli  che misurano la  sostenibilita'  degli  oneri  dell'indebitamento  con  i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.  Costituiscono  altresi' indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e  significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.     2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  ed  esperti contabili,  tenuto  conto  delle   migliori   prassi   nazionali   ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in  riferimento ad ogni tipologia di attivita' economica secondo  le  classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di  crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei  dottori  commercialisti  ed esperti contabili  elabora  indici  specifici  con  riferimento  alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI  innovative di cui al decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.  33,  alle  societa'  in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo economico.     3. L'impresa che non ritenga adeguati,  in  considerazione  delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2  ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di  esercizio e  indica,  nella  medesima   nota,   gli   indici   idonei   a   far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di  crisi.  Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali  indici  in rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione  e'  allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata  in  conformita'  al  secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.  
           Note all'art. 13: 
               - Per il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 vedi note          all'articolo 2.               - Il Decreto legge 24 gennaio  2015,  n.3,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,  reca:          "Misure   urgenti   per   il   sistema   bancario   e   gli          investimenti.".   |  
|   |                                 Art. 14      Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari 
     1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e  la societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle  proprie  funzioni, hanno l'obbligo di  verificare  che  l'organo  amministrativo  valuti costantemente,  assumendo  le  conseguenti  idonee   iniziative,   se l'assetto  organizzativo  dell'impresa  e'  adeguato,   se   sussiste l'equilibrio  economico  finanziario  e  quale  e'   il   prevedibile andamento della gestione, nonche' di  segnalare  immediatamente  allo stesso organo amministrativo  l'esistenza  di  fondati  indizi  della crisi.     2. La segnalazione deve essere motivata, fatta  per  iscritto,  a mezzo  posta  elettronica  certificata  o  comunque  con  mezzi   che assicurino la prova dell'avvenuta  ricezione,  e  deve  contenere  la fissazione di un congruo termine,  non  superiore  a  trenta  giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in  ordine  alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero  di  mancata  adozione  nei  successivi sessanta giorni delle misure  ritenute  necessarie  per  superare  lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza  indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative  determinazioni, anche in deroga al disposto  dell'articolo  2407,  primo  comma,  del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.     3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai  sensi del comma  1  costituisce  causa  di  esonero  dalla  responsabilita' solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o  azioni successivamente poste in essere dal predetto organo,  che  non  siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione,  a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo  del  comma  2, sia  stata   effettuata   tempestiva   segnalazione   all'OCRI.   Non costituisce giusta causa  di  revoca  dall'incarico  la  segnalazione effettuata a norma del presente articolo.     4.  Le  banche  e  gli  altri  intermediari  finanziari  di   cui all'articolo 106  del  testo  unico  bancario,  nel  momento  in  cui comunicano  al  cliente  variazioni  o  revisioni  o  revoche   degli affidamenti,  ne  danno  notizia  anche  agli  organi  di   controllo societari, se esistenti.  
           Note all'art. 14: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2407  del  codice          civile:               "Art. 2407. Responsabilita'               I  sindaci  devono  adempiere  i  loro  doveri  con  la          professionalita' e  la  diligenza  richieste  dalla  natura          dell'incarico; sono responsabili della verita'  delle  loro          attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui          documenti di cui hanno  conoscenza  per  ragione  del  loro          ufficio.               Essi   sono   responsabili   solidalmente    con    gli          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando          il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero  vigilato          in conformita' degli obblighi della loro carica.               All'azione  di  responsabilita'  contro  i  sindaci  si          applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli          articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.".   |  
|   |                                 Art. 15       Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati 
     1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti  dei  quali  sono  titolari,  per  il   terzo   a   pena   di inopponibilita' del credito per spese ed  oneri  di  riscossione,  di dare  avviso  al  debitore,  all'indirizzo   di   posta   elettronica certificata di cui  siano  in  possesso,  o,  in  mancanza,  a  mezzo raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   inviata   all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2  e  che,  se  entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avra'  estinto  o altrimenti  regolarizzato  per  intero  il  proprio  debito  con   le modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risultera' in regola con il pagamento  rateale  del  debito  previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  462 o non avra' presentato istanza di composizione assistita della  crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per  la segnalazione agli organi di controllo della societa'.     2. Ai fini del comma 1, l'esposizione  debitoria  e'  di  importo rilevante:     a) per l'Agenzia delle entrate,  quando  l'ammontare  totale  del debito scaduto e non  versato  per  l'imposta  sul  valore  aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione  periodica  di  cui all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari  del  medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari  risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente  fino  a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000  per  volume  d'affari risultante  dalla  dichiarazione  modello   IVA   relativa   all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a  euro  100.000, per  volume  d'affari  risultante  dalla  dichiarazione  modello  IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;     b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale,  quando  il debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore  alla  meta'  di  quelli  dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;     c) per l'agente  della  riscossione,  quando  la  sommatoria  dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati  o  definitivamente  accertati  e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le  imprese  individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia  di euro 1.000.000.     3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate,  contestualmente  alla  comunicazione  di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto  nazionale della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al  comma  2,  lettera  b);  c)  dall'agente  della riscossione, entro sessanta giorni dalla data  di  superamento  delle soglie di cui al comma 2, lettera c).     4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma  1  senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito  o di averlo  altrimenti  regolarizzato  per  intero  con  le  modalita' previste dalla legge o di essere in regola con il  pagamento  rateale previsto dall'articolo 3-bis  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione  assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura  di  regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori  pubblici  qualificati  di cui al presente articolo procedono senza  indugio  alla  segnalazione all'OCRI. La segnalazione e' effettuata  con  modalita'  telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.     5. I creditori pubblici qualificati di cui al  presente  articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il  debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma  per  la gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni,  predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  4 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012,  n.  152,  e dell'articolo 3  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore  alla  meta' del debito verso il creditore pubblico qualificato. La  consultazione della piattaforma avviene con modalita' telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.     6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente  ai creditori pubblici qualificati,  un  elenco  nazionale  dei  soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le  domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della  crisi  o per  l'accesso  ad  una  procedura  di  regolazione  della  crisi   o dell'insolvenza.     7. Per l'Agenzia delle entrate,  l'obbligo  di  cui  al  comma  1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA  di  cui all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78, convertito con modificazioni  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.122, relative  al   primo   trimestre   dell'anno   d'imposta   successivo all'entrata in vigore del presente codice.  
           Note all'art. 15: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis  del  decreto          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai  fini          fiscali e contributivi  delle  procedure  di  liquidazione,          riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3,  comma          134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):               "Art. 3-bis. Rateazione delle somme dovute               1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un          numero massimo di otto rate trimestrali  di  pari  importo,          ovvero, se  superiori  a  cinquemila  euro,  in  un  numero          massimo di venti rate trimestrali di pari importo.               2. L'importo della prima rata deve essere versato entro          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono          dovuti  gli  interessi,  calcolati  dal  primo  giorno  del          secondo mese successivo  a  quello  di  elaborazione  della          comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento          e'  dilazionato  scadono   l'ultimo   giorno   di   ciascun          trimestre.               3. In caso di inadempimento nei  pagamenti  rateali  si          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-ter  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 602.               4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito  del          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.".               - Si riporta il testo dell'artico  21-bis  del  decreto          legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti  in  materia  di          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):               "Art. 21-bis. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni          periodiche I.V.A.               1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore  aggiunto          trasmettono,  negli  stessi  termini  e  con  le   medesime          modalita' di cui all'articolo  21,  una  comunicazione  dei          dati contabili riepilogativi delle liquidazioni  periodiche          dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo          1998, n. 100,  nonche'  degli  articoli  73,  primo  comma,          lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del  Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli          ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in  base          alle liquidazioni periodiche effettuate.               2. Con il provvedimento di cui all'articolo  21,  comma          2,  sono  stabilite  le  modalita'  e  le  informazioni  da          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del          presente articolo.               3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di          liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati  dalla          presentazione della comunicazione i  soggetti  passivi  non          obbligati alla presentazione  della  dichiarazione  annuale          I.V.A. o all'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,          sempre che,  nel  corso  dell'anno,  non  vengano  meno  le          predette condizioni di esonero.               4. In caso di determinazione separata  dell'imposta  in          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.               5. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione  del          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le          modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e  635  della          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  le  risultanze  dell'esame          dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto  e  le          valutazioni concernenti la coerenza tra i dati  medesimi  e          le comunicazioni di cui al comma 1  del  presente  articolo          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,          n. 472. Si applica  l'articolo  54-bis,  comma  2-bis,  del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.".               - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del  decreto          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore          aggiunto):               "Art. 54-bis. Liquidazione dell'imposta dovuta in  base          alle dichiarazioni               1.    Avvalendosi    di     procedure     automatizzate          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative          all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta  dovuta          in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.               2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione          finanziaria provvede a:                 a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume          d'affari e delle imposte;                 b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;                 c) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e          la tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta  risultante          dalla dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e  di          conguaglio nonche' dalle  liquidazioni  periodiche  di  cui          agli articoli 27, 33, comma 1, lettera  a),  e  74,  quarto          comma.               2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29          dicembre 1990, n. 405.               3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento          della comunicazione.               4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli          effetti, come dichiarati dal contribuente.".               - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del          Ministro dell'Economia e Finanze 25 giugno 2012  (Modalita'          di certificazione del credito, anche in  forma  telematica,          di somme dovute per somministrazione, forniture e  appalti,          da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti  del          Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9,  commi          3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,          convertito con modificazioni dalla legge 28  gennaio  2009,          n. 2 e successive modificazioni e integrazioni):               "Art.  4.  Procedimento  di   certificazione   mediante          piattaforma elettronica               1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,          avvalendosi  di  Consip  S.p.A.,  predispone  e   mette   a          disposizione una  piattaforma  elettronica  al  fine  dello          svolgimento del procedimento di certificazione  di  cui  al          presente decreto, dando  avviso  dell'entrata  in  funzione          della piattaforma  e  pubblicando  le  relative  istruzioni          tecniche sul proprio sito istituzionale.               2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del  Servizio          sanitario nazionale rendono disponibile  la  certificazione          telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni          tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione          sul sistema elettronico messo a disposizione dal  Ministero          dell'economia  e  delle  finanze,  entro  30  giorni  dalla          comunicazione di cui al comma 1. Trascorso tale termine, il          sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia  e          delle finanze potra' comunque acquisire, ai soli fini della          decorrenza dei termini per  l'attivazione  dell'istanza  di          nomina   del   commissario   ad   acta,   le   istanze   di          certificazione per crediti nei confronti di  regioni,  enti          locali ed enti del Servizio  Sanitario  Nazionale  che  non          abbiano  reso  disponibile  la  certificazione   telematica          ovvero che non abbiano richiesto la  predetta  abilitazione          sul   sistema   messo   a   disposizione   dal    Ministero          dell'economia e delle finanze.               3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi          ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di  cui          all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice          istanza di certificazione del  credito  abilitandosi  sulla          piattaforma di  cui  al  presente  articolo.  L'istanza  va          redatta  utilizzando  il  modello  generato  dal   sistema,          conforme all'allegato 1.               4. Utilizzando la piattaforma  elettronica  di  cui  al          presente articolo, le amministrazioni debitrici certificano          secondo la  procedura  di  cui  ai  commi  da  2  a  8  del          precedente art. 3.               5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di          tutti i soggetti coinvolti nella certificazione  telematica          e  nella  eventuale  cessione  dei  crediti  certificati  o          oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo          flusso dati di interscambio con  i  detti  soggetti,  e  un          livello di  certezza  e  sicurezza  adeguato  alla  vigente          normativa in materia.               6. Le cessioni dei  crediti  certificati  in  modalita'          telematica  sono  comunicate   all'amministrazione   ceduta          attraverso la piattaforma: tale  comunicazione  assolve  al          requisito di cui all'art. 117, commi  2  e  3  del  decreto          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  all'obbligo  di          notificazione.               7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un  numero          progressivo   identificativo,   per   ogni   certificazione          rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.               8. I dati relativi all'ammontare  delle  certificazioni          rilasciate   da   ciascuna   amministrazione,   sono   resi          disponibili anche ai sensi  dell'art.  13  della  legge  31          dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente  la  messa  a          disposizione delle informazioni nelle modalita' di  cui  al          comma 1, il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello          Stato comunica  mensilmente  le  informazioni  ricevute  al          Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di  ciascun          mese.               9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".               - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio  2012          (Modalita' di certificazione del credito,  anche  in  forma          telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture          e appalti da parte  delle  amministrazioni  dello  Stato  e          degli enti pubblici nazionali):               "Art.  3.  Procedimento  di   certificazione   mediante          piattaforma elettronica               1.  Il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   -          avvalendosi  di  Consip  S.p.A.,  predispone  e   mette   a          disposizione una  piattaforma  elettronica  al  fine  dello          svolgimento del procedimento di certificazione  di  cui  al          presente decreto, dando  avviso  dell'entrata  in  funzione          della piattaforma  e  pubblicando  le  relative  istruzioni          tecniche sul proprio sito istituzionale.               2. Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  pubblici          nazionali richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico          messo a disposizione dal Ministero  dell'economia  e  delle          finanze, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al          comma 1. Trascorso tale termine, il sistema potra' comunque          acquisire, ai soli fini della decorrenza  dei  termini  per          l'attivazione dell'istanza di  nomina  del  commissario  ad          acta,  le  istanze  di  certificazione  per   crediti   nei          confronti  di  amministrazioni  ed  enti  che  non  abbiano          richiesto la predetta abilitazione.               3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi          ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di  cui          all'art. 1 possono presentare  all'amministrazione  o  ente          debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi          sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va          redatta  utilizzando  il  modello  generato  dal   sistema,          conforme all'allegato 1.               4. Utilizzando la piattaforma  elettronica  di  cui  al          presente articolo, le amministrazioni e gli  enti  debitori          certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2  a  7          del precedente art. 2 utilizzando il modello  generato  dal          sistema, conforme all'allegato 2.               5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di          tutti i soggetti coinvolti nella certificazione  telematica          e  nella  eventuale  cessione  dei  crediti  certificati  o          anticipazione mediante  attestazione  del  relativo  flusso          dati di  interscambio  con  i  soggetti  e  un  livello  di          certezza e sicurezza adeguato  alla  vigente  normativa  in          materia.               6. Le cessioni dei  crediti  certificati  in  modalita'          telematica  sono  comunicate   all'amministrazione   ceduta          attraverso la piattaforma: tale  comunicazione  assolve  al          requisito di cui all'art. 117, commi  2  e  3  del  decreto          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  all'obbligo  di          notificazione.               7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un  numero          progressivo identificativo,  per  ogni  istanza  inviata  e          certificazione  rilasciata  dalle  singole  amministrazioni          debitrici.               8. I dati relativi all'ammontare  delle  certificazioni          rilasciate   da   ciascuna   amministrazione,   sono   resi          disponibili anche ai sensi  dell'art.  13  della  legge  31          dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente  la  messa  a          disposizione delle informazioni nelle modalita' di  cui  al          comma 1, il Dipartimento della  ragioneria  generale  dello          Stato comunica  mensilmente  le  informazioni  ricevute  al          Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di  ciascun          mese.               9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".   |  
|   |                                 Art. 16                                 OCRI 
     1. L'OCRI e' costituito  presso  ciascuna  camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di  ricevere  le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento  di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel  procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.     2. Le segnalazioni  dei  soggetti  qualificati  e  l'istanza  del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova  la  sede legale dell'impresa.     3.  L'organismo  opera  tramite  il  referente,  individuato  nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un  suo  delegato,  nonche'  tramite  l'ufficio  del referente, che puo' essere costituito anche  in  forma  associata  da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta  in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.     4. Il  referente  assicura  la  tempestivita'  del  procedimento, vigilando sul rispetto dei termini  da  parte  di  tutti  i  soggetti coinvolti.     5. Le comunicazioni sono effettuate  dall'ufficio  del  referente mediante posta elettronica certificata.     |  
|   |                                 Art. 17                  Nomina e composizione del collegio 
     1. Ricevuta la segnalazione di  cui  agli  articoli  14  e  15  o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il  referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione  stessa agli organi di controllo della societa', se esistenti, e alla  nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti  nell'albo  di  cui all'articolo 356 dei quali:     a) uno designato dal presidente della  sezione  specializzata  in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo  4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.  168,  avuto  riguardo  al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;     b) uno  designato  dal  presidente  della  camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un  suo  delegato,  diverso dal referente;     c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del  settore di riferimento del debitore, individuato dal  referente,  sentito  il debitore,  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  trasmesso  annualmente all'organismo  dalle  associazioni  imprenditoriali   di   categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti.     2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi  dalla  ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla  designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificita' dell'incarico.     3.  La  richiesta  di  designazione  non  deve  contenere   alcun riferimento   idoneo   all'identificazione   del   debitore,    salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e  delle  dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.     4.   Il   referente   cura,   anche   mediante   l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che  nel  collegio  siano rappresentate le professionalita' necessarie per  la  gestione  della crisi sotto il profilo aziendalistico,  contabile  e  legale.  Quando riscontra la mancanza di uno  dei  profili  necessari  tra  i  membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un  esperto  che ne  sia  munito,  sempre  tra  gli  iscritti  al  medesimo  albo,  in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).     5. Entro il  giorno  successivo  alla  nomina,  i  professionisti devono rendere all'organismo, a  pena  di  decadenza,  l'attestazione della  propria  indipendenza  sulla  base  dei  presupposti  indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3.  I  professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente  uniti  in associazione professionale non  devono  aver  prestato  negli  ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore  del debitore, ne' essere stati membri degli organi di  amministrazione  o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla  sostituzione dell'esperto.     6. Quando il referente verifica,  ricevuta  la  segnalazione  dei soggetti qualificati o l'istanza  del  debitore,  che  si  tratta  di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per  territorio  indicato  dal debitore o in difetto  individuato  sulla  base  di  un  criterio  di rotazione,  ai  fini  e  dell'eventuale  avvio  del  procedimento  di composizione assistita della crisi.  
           Note all'art. 17: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto          legislativo 27 giugno 2003, n.168 (Istituzione  di  Sezioni          specializzate  in  materia  di  proprieta'  industriale  ed          intellettuale presso tribunali e corti d'appello,  a  norma          dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273):               "Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni.               1. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis  e  1-ter,  le          controversie  di  cui  all'articolo  3  che,  secondo   gli          ordinari   criteri   di   ripartizione   della   competenza          territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le          disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate  dagli   uffici          giudiziari  compresi  nel  territorio  della  regione  sono          assegnate  alla  sezione  specializzata  avente  sede   nel          capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo  1.          Alle sezioni specializzate istituite presso i  tribunali  e          le corti  d'appello  non  aventi  sede  nei  capoluoghi  di          regione  sono  assegnate  le  controversie  che  dovrebbero          essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  compresi   nei          rispettivi distretti di corte d'appello.               1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3  nelle          quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti  ai  sensi          dell'articolo  33  del  codice  di  procedura  civile,  una          societa',  in  qualunque   forma   costituita,   con   sede          all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza          stabile nel territorio dello  Stato,  e  che,  secondo  gli          ordinari criteri di competenza territoriale e nel  rispetto          delle disposizioni normative speciali che le  disciplinano,          dovrebbero  essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  di          seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:                 1) la sezione specializzata in materia di impresa  di          Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di          Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;                 2) la sezione specializzata in materia di impresa  di          Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti          di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);                 3) la sezione specializzata in materia di impresa  di          Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti          di Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Messina,  Palermo,          Reggio Calabria;                 4) la sezione specializzata in materia di impresa  di          Genova per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti          di Bologna, Genova;                 5) la sezione specializzata in materia di impresa  di          Milano per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti          di Brescia, Milano;                 6) la sezione specializzata in materia di impresa  di          Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti          di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;                 7) la sezione specializzata in materia di impresa  di          Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di          Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;                 8) la sezione specializzata in materia di impresa  di          Torino per gli uffici giudiziari ricompresi  nel  distretto          di Torino;                 9) la sezione specializzata in materia di impresa  di          Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti          di Trieste, Venezia;                 9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa          di  Trento  per  gli  uffici  giudiziari   ricompresi   nel          distretto  di  Trento,  fermo  quanto  previsto  al  numero          9-ter);                 9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa          di  Bolzano  per  gli  uffici  giudiziari  ricompresi   nel          territorio di competenza  di  Bolzano,  sezione  distaccata          della corte di appello di Trento.               1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma          1, lettere c) e d), anche quando  ricorrono  i  presupposti          del comma 1-bis,  che,  secondo  gli  ordinari  criteri  di          competenza territoriale e nel rispetto  delle  disposizioni          normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere          trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati,  sono          inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in          materia di impresa di  Milano  per  gli  uffici  giudiziari          ricompresi  nei  distretti  di  Brescia,  Milano,  Bologna,          Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione          distaccata); b) la  sezione  specializzata  in  materia  di          impresa di Roma per gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei          distretti di  Ancona,  Firenze,  L'Aquila,  Perugia,  Roma,          Cagliari e Sassari  (sezione  distaccata);  c)  la  sezione          specializzata in materia  di  impresa  di  Napoli  per  gli          uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti   di   corte          d'appello di  Campobasso,  Napoli,  Salerno,  Bari,  Lecce,          Taranto  (sezione  distaccata),   Potenza,   Caltanissetta,          Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.".   |  
|   |                                 Art. 18                        Audizione del debitore 
     1.  Entro  quindici  giorni  lavorativi  dalla  ricezione   della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca  dinanzi  al collegio nominato ai sensi  dell'articolo  17  il  debitore  medesimo nonche', quando si tratta di societa' dotata di organi di  controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione  in  via  riservata  e confidenziale.     2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore  se  stesso  o  altro  componente  del  collegio.  Il relatore  ha  il  compito  di  acquisire  e  riferire  i  dati  e  le informazioni rilevanti.     3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di  valutazione  da  questi  forniti  nonche'  dei   dati   e   delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o  che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti  di allerta, dispone  l'archiviazione  delle  segnalazioni  ricevute.  Il collegio dispone in ogni  caso  l'archiviazione  quando  l'organo  di controllo  societario,  se  esistente  o,   in   sua   mancanza,   un professionista  indipendente,  attesta  l'esistenza  di  crediti   di imposta o di altri crediti  verso  pubbliche  amministrazioni  per  i quali sono decorsi  novanta  giorni  dalla  messa  in  mora,  per  un ammontare complessivo che, portato in  compensazione  con  i  debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti  relativi  ai  crediti.  L'attestazione  ed  i  documenti allegati sono e' utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti  che hanno effettuato la segnalazione.     4. Quando il collegio rileva l'esistenza della  crisi,  individua con il debitore le possibili misure per  porvi  rimedio  e  fissa  il termine  entro  il  quale  il  debitore  deve  riferire  sulla   loro attuazione.     5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo  scadere  del termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa  con  breve relazione scritta il referente, che ne  da'  immediata  comunicazione agli autori delle segnalazioni.     6.  Dell'eventuale  presentazione  dell'istanza  di  composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai  sensi  dell'articolo 19, il referente da' notizia ai  soggetti  qualificati  di  cui  agli articoli  14  e  15  che  non  abbiano  effettuato  la  segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.     |  
|   |                                 Art. 19                       Composizione della crisi 
     1.  Su  istanza   del   debitore,   formulata   anche   all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa  un  termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per  la ricerca  di  una  soluzione  concordata  della  crisi   dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.     2.  Il  collegio  procede  nel  piu'  breve  tempo  possibile  ad acquisire dal debitore, o  su  sua  richiesta  a  predisporre,  anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi  componenti  sulla  base delle diverse competenze e professionalita', una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria  dell'impresa, nonche' un elenco dei creditori e dei titolari  di  diritti  reali  o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e  delle  eventuali cause di prelazione.     3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda  di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di  apertura del concordato preventivo, il  collegio  procede,  su  richiesta  del debitore, ad attestare la veridicita' dei dati aziendali.     4. L'accordo  con  i  creditori  deve  avere  forma  scritta,  e' depositato presso l'organismo e non e' ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto.  L'accordo  produce  gli  stessi effetti degli accordi che danno  esecuzione  al  piano  attestato  di risanamento e, su richiesta  del  debitore  e  con  il  consenso  dei creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese.     |  
|   |                                 Art. 20                           Misure protettive 
     1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il  debitore  che  ha presentato istanza per  la  soluzione  concordata  della  crisi  puo' chiedere alla sezione specializzata in  materia  di  imprese  di  cui all'articolo  1  del  decreto  legislativo  27  giugno  2003,  n.168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova  la  sede   dell'impresa,  le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative  in corso.     2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54 e 55  in  quanto compatibili.  Il  tribunale  puo'  sentire  i  soggetti  che  abbiano effettuato la segnalazione  o  il  presidente  del  collegio  di  cui all'articolo 17.     3. La durata iniziale delle misure  protettive  non  puo'  essere superiore a tre mesi e puo' essere prorogata  anche  piu'  volte,  su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma  1,  a  condizione   che   siano   stati   compiuti   progressi significativi  nelle  trattative  tali  da   rendere   probabile   il raggiungimento  dell'accordo,  su  conforme  attestazione  resa   dal collegio di cui all'articolo 17.     4. Durante il procedimento di composizione assistita della  crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore  puo' chiedere al giudice competente  ai  sensi  del  comma  1,  che  siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la  non  operativita'  della  causa  di scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del  capitale sociale  di  cui  agli  articoli  2484,  primo  comma,   n.   4),   e 2545-duodecies  del  codice  civile.  Su  istanza  del  debitore,  il provvedimento puo' essere pubblicato nel registro delle imprese.     5. Le misure concesse possono essere revocate  in  ogni  momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di  frode  nei  confronti dei creditori o se il collegio di  cui  all'articolo  17  segnala  al giudice competente che non e' possibile addivenire  a  una  soluzione concordata della crisi o che  non  vi  sono  significativi  progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.  
           Note all'art. 20: 
               - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato          decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168:               "Art. 1. Istituzione  delle  sezioni  specializzate  in          materia di impresa.               1.  Sono  istituite  presso  i  tribunali  e  le  corti          d'appello  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,          Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,  Trieste  e  Venezia          sezioni specializzate in materia  di  impresa  senza  oneri          aggiuntivi per il bilancio dello Stato  ne'  incrementi  di          dotazioni organiche.               1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in          materia di impresa presso i tribunali e le corti  d'appello          aventi  sede  nel  capoluogo  di  ogni  regione,  ove   non          esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio          compreso nella regione Valle  d'Aosta/Valle'  d'Aoste  sono          competenti le sezioni specializzate presso il  tribunale  e          la corte d'appello di  Torino.  E'  altresi'  istituita  la          sezione specializzata  in  materia  di  impresa  presso  il          tribunale e la corte  d'appello  di  Brescia.  E'  altresi'          istituita la sezione specializzata in  materia  di  impresa          del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata)          di Bolzano. L'istituzione delle sezioni  specializzate  non          comporta incrementi di dotazioni organiche.".               - Per l'articolo 4 del citato  decreto  legislativo  27          giugno 2003, n.168, vedi note all'articolo 17.               - Si riporta il testo degli articoli  2446,  secondo  e          terzo   comma,   2447,   2482-bis,   2482-ter,    2484    e          2545-duodecies del codice civile:               "Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite.               Comma 1. Omissis.               Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta          diminuita a meno di un terzo, l'assemblea  ordinaria  o  il          consiglio di sorveglianza che approva il bilancio  di  tale          esercizio deve ridurre il  capitale  in  proporzione  delle          perdite accertate.  In  mancanza  gli  amministratori  e  i          sindaci o il consiglio di sorveglianza devono  chiedere  al          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale          provvede,  sentito  il  pubblico  ministero,  con   decreto          soggetto a reclamo, che deve essere iscritto  nel  registro          delle imprese a cura degli amministratori.               Nel caso in cui le azioni emesse dalla  societa'  siano          senza valore nominale, lo statuto,  una  sua  modificazione          ovvero  una  deliberazione  adottata  con  le   maggioranze          previste per l'assemblea  straordinaria  possono  prevedere          che la riduzione del capitale di cui  al  precedente  comma          sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica          in tal caso l'articolo 2436.               Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al  di  sotto          del limite legale.               Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,          questo  si  riduce  al   disotto   del   minimo   stabilito          dall'articolo 2327, gli amministratori o  il  consiglio  di          gestione e, in  caso  di  loro  inerzia,  il  consiglio  di          sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per          deliberare la riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo          aumento del medesimo ad una cifra non  inferiore  al  detto          minimo, o la trasformazione della societa'."               "Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.               Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un          terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori  devono          senza  indugio  convocare  l'assemblea  dei  soci  per  gli          opportuni provvedimenti.               All'assemblea  deve  essere  sottoposta  una  relazione          degli amministratori sulla  situazione  patrimoniale  della          societa',   con   le   osservazioni   nei   casi   previsti          dall'articolo 2477 del collegio sindacale  o  del  soggetto          incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.  Se          l'atto costitutivo non prevede  diversamente,  copia  della          relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella          sede   della   societa'   almeno    otto    giorni    prima          dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.               Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei          fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione          prevista nel precedente comma.               Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta          diminuita  a  meno  di  un  terzo,  deve  essere  convocata          l'assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  e  per  la          riduzione  del  capitale  in  proporzione   delle   perdite          accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei          conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono  chiedere          al tribunale che venga disposta la riduzione  del  capitale          in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.               Il   tribunale,   anche   su   istanza   di   qualsiasi          interessato, provvede con decreto soggetto a  reclamo,  che          deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  a  cura          degli amministratori.               Si  applica,  in  quanto  compatibile,  l'ultimo  comma          dell'articolo 2446.               Art. 2482-ter. Riduzione del capitale  al  disotto  del          minimo legale.               Se, per la perdita di  oltre  un  terzo  del  capitale,          questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero          4) dell'articolo  2463,  gli  amministratori  devono  senza          indugio convocare l'assemblea per deliberare  la  riduzione          del capitale ed il contemporaneo aumento  del  medesimo  ad          una cifra non inferiore al detto minimo.               E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  deliberare   la          trasformazione della societa'."               "Art. 2484. Cause di scioglimento.               Le societa' per azioni, in accomandita per azioni  e  a          responsabilita' limitata si sciolgono:                 1) per il decorso del termine;                 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la          sopravvenuta  impossibilita'  di  conseguirlo,  salvo   che          l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi          le opportune modifiche statutarie;                 3) per l'impossibilita' di  funzionamento  o  per  la          continuata inattivita' dell'assemblea;                 4) per la  riduzione  del  capitale  al  disotto  del          minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447          e 2482-ter;                 5) nelle ipotesi previste dagli articoli  2437-quater          e 2473;                 6) per deliberazione dell'assemblea;                 7) per le altre cause previste dall'atto  costitutivo          o dallo statuto.               La societa' inoltre si  scioglie  per  le  altre  cause          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.               Gli effetti dello scioglimento  si  determinano,  nelle          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data          dell'iscrizione della relativa deliberazione.               Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono  altre          cause  di  scioglimento,   essi   devono   determinare   la          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma."               "Art. 2545-duodecies. Scioglimento.               La  societa'  cooperativa  si  scioglie  per  le  cause          indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6)  e  7)  dell'articolo          2484, nonche' per la perdita del capitale sociale.".   |  
|   |                                 Art. 21                     Conclusione del procedimento 
     1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19,  comma  1, non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e  permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda  di  accesso  ad  una  delle  procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.     2.  Il  debitore  puo'  utilizzare  la  documentazione   di   cui all'articolo 19, commi 2 e 3.     3. Della conclusione negativa del  procedimento  di  composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione  ai  soggetti  di  cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.     4. Gli atti relativi al procedimento e  i  documenti  prodotti  o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della  procedura  di  liquidazione  giudiziale  o  di  un procedimento penale.     |  
|   |                                 Art. 22                  Segnalazione al pubblico ministero 
     1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui  all'articolo  18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della  crisi  e  dell'insolvenza  nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza  di uno stato di  insolvenza  del  debitore,  lo  segnala  con  relazione motivata al referente che ne da' notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con  atto  redatto secondo   la   normativa   anche   regolamentare    concernente    la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti informatici.     2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata  la  notizia  di insolvenza,  esercita  tempestivamente,  e  comunque  entro  sessanta giorni dalla sua ricezione,  l'iniziativa  di  cui  all'articolo  38, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 23                       Liquidazione del compenso 
     1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato  con  l'imprenditore, e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per  l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.     |  
|   |                                 Art. 24                     Tempestivita' dell'iniziativa 
     1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  premiali  di  cui all'articolo  25,  l'iniziativa  del  debitore  volta   a   prevenire l'aggravarsi della crisi  non  e'  tempestiva  se  egli  propone  una domanda di accesso ad  una  delle  procedure  regolate  dal  presente codice oltre  il  termine  di  sei  mesi,  ovvero  l'istanza  di  cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere  da  quando si verifica, alternativamente:     a) l'esistenza di  debiti  per  retribuzioni  scaduti  da  almeno sessanta  giorni  per  un  ammontare   pari   ad   oltre   la   meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;     b) l'esistenza  di  debiti  verso  fornitori  scaduti  da  almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti  non scaduti;     c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati  ai  sensi  dell'articolo  13, commi 2 e 3.     2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio  di  cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei  requisiti  di  tempestivita' previsti dal presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 25                            Misure premiali 
     1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e  che  ne  ha  seguito  in  buona  fede  le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure  regolatrici  della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non  sia  stata in seguito dichiarata inammissibile,  sono  riconosciuti  i  seguenti benefici, cumulabili tra loro:     a) durante la procedura di composizione assistita della  crisi  e sino alla sua conclusione  gli  interessi  che  maturano  sui  debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;     b) le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un  determinato  termine dalla comunicazione dell'ufficio che  le  irroga  sono  ridotte  alla misura  minima  se  il  termine  per  il  pagamento  scade  dopo   la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1,  o  della domanda di accesso ad una procedura  di  regolazione  della  crisi  o dell'insolvenza;     c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi  sono  ridotti  della meta'  nella  eventuale  procedura  di  regolazione  della  crisi   o dell'insolvenza successivamente aperta;     d)  la  proroga  del  termine  fissato  dal  giudice   ai   sensi dell'articolo  44  per  il  deposito  della  proposta  di  concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e'  pari  al doppio di quella che ordinariamente il  giudice  puo'  concedere,  se l'organismo di composizione  della  crisi  non  ha  dato  notizia  di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;     e) la proposta di concordato preventivo in continuita'  aziendale concorrente con quella da lui presentata non  e'  ammissibile  se  il professionista  incaricato  attesta  che  la  proposta  del  debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura  non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.     2. Quando, nei reati di cui agli articoli  322,  323,  325,  328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere  a)  e  b),  limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato e' di speciale  tenuita',  non  e'  punibile  chi  ha tempestivamente presentato l'istanza  all'organismo  di  composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di  accesso  a  una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza  di  cui al presente codice se, a  seguito  delle  stesse,  viene  aperta  una procedura di  liquidazione  giudiziale  o  di  concordato  preventivo ovvero viene omologato un accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuita', per  chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena  e'  ridotta  fino  alla meta' quando, alla data di apertura della  procedura  di  regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo  inventariato  o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un  quinto dell'ammontare  dei  debiti  chirografari  e,  comunque,   il   danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.     |  
|   |                                 Art. 26                        Giurisdizione italiana 
     1. L'imprenditore che ha all'estero  il  centro  degli  interessi principali, puo' essere assoggettato ad una procedura di  regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche  se  e' stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha  una  dipendenza in Italia.     2.  Il  trasferimento  del  centro  degli  interessi   principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se e' avvenuto  nell'anno  antecedente  il  deposito  della  domanda  di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o  di  apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.     3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la  normativa dell'Unione europea.     4.  Il  tribunale,  quando  apre  una  procedura  di   insolvenza transfrontaliera  ai  sensi  del  regolamento   (UE)   2015/848   del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura e' principale, secondaria o territoriale.  
           Note all'art. 26: 
               - Il REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E          DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015, relativo  alle  procedure          di insolvenza, e' pubblicato nella G.U.U.E. n. L 141 del  5          giugno 2015.   |  
|   |                                 Art. 27                Competenza per materia e per territorio 
     1.  Per   i   procedimenti   di   regolazione   della   crisi   o dell'insolvenza e le  controversie  che  ne  derivano  relativi  alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi  di  imprese  di rilevante dimensione e' competente il tribunale  sede  delle  sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede  della  sezione specializzata  in  materia  di  imprese  e'   individuato   a   norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha  il  centro  degli  interessi principali.     2.  Per   i   procedimenti   di   regolazione   della   crisi   o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale  nel  cui  circondario  il debitore ha il centro degli interessi principali.     3. Il centro degli interessi principali del debitore  si  presume coincidente:     a) per la persona fisica esercente attivita' impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza,  con  la sede effettiva dell'attivita' abituale;     b) per la persona fisica non esercente attivita'  d'impresa,  con la residenza o il  domicilio  e,  se  questi  sono  sconosciuti,  con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con  il  luogo  di  nascita.  Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;     c) per la persona giuridica  e  gli  enti,  anche  non  esercenti attivita' impresa, con la sede legale risultante dal  registro  delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto  previsto  nella  lettera  b),  con riguardo al legale rappresentante.  
           Note all'art. 27: 
               - Per il  testo  dell'articolo  1  del  citato  decreto          legislativo 27 giugno 2003, n. 168, vedi note  all'articolo          20.               - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto          legislativo 27 giugno 2003, n. 168, vedi note  all'articolo          17.   |  
|   |                                 Art. 28          Trasferimento del centro degli interessi principali 
     1. Il trasferimento del centro  degli  interessi  principali  non rileva ai fini  della  competenza  quando  e'  intervenuto  nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione  giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita  della crisi, se anteriore.     |  
|   |                                 Art. 29                             Incompetenza 
     1.  Il   tribunale   decide   con   ordinanza   quando   dichiara l'incompetenza.  L'ordinanza  e'  trasmessa  in  copia  al  tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.     2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede  d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice  di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento  pendente, dandone comunicazione alle parti.     3. Quando l'incompetenza e' dichiarata all'esito del giudizio  di cui all'articolo 51, il  reclamo,  per  le  questioni  diverse  dalla competenza, e' riassunto, a norma  dell'articolo  50  del  codice  di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.  
           Note all'art. 29: 
               - Si riporta il testo degli articoli 45 e 50 del codice          di procedura civile;               "Art. 45. Conflitto di competenza.               Quando,   in   seguito   all'ordinanza   che   dichiara          l'incompetenza del giudice adito per ragione di  materia  o          per territorio nei casi di cui all'articolo  28,  la  causa          nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti  ad          altro giudice, questi, se ritiene di  essere  a  sua  volta          incompetente,  richiede   d'ufficio   il   regolamento   di          competenza ."               "Art. 50. Riassunzione della causa.               Se la  riassunzione  della  causa  davanti  al  giudice          dichiarato   competente   avviene   nel   termine   fissato          nell'ordinanza dal giudice e in mancanza in quello  di  tre          mesi dalla comunicazione dell'ordinanza  di  regolamento  o          dell'ordinanza  che  dichiara  l'incompetenza  del  giudice          adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.               Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati,          il processo si estingue.".   |  
|   |                                 Art. 30                   Conflitto positivo di competenza 
     1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza e' stata aperta da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si e' pronunciato per primo.     2. Il tribunale che si e'  pronunciato  successivamente,  se  non richiede  d'ufficio   il   regolamento   di   competenza   ai   sensi dell'articolo  45  del  codice  di  procedura  civile,   dispone   la trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.  
           Note all'art. 30: 
               - Per l'articolo 45 del codice di procedura civile vedi          note all'articolo 29.   |  
|   |                                 Art. 31                        Salvezza degli effetti 
     1. A seguito del trasferimento del procedimento da  un  tribunale all'altro  restano  salvi  gli  effetti  degli  atti   compiuti   nel procedimento davanti al giudice incompetente.     |  
|   |                                 Art. 32 
   Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di                            liquidazione 
     1. Il tribunale che ha aperto le  procedure  di  liquidazione  e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,  qualunque ne sia il valore.     2. Nei giudizi che  derivano  dall'apertura  delle  procedure  di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il  giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di  non  oltre  trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice  competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina  la cancellazione della causa dal ruolo.  
           Note all'art. 32: 
               - Per l'articolo 50 del codice di procedura civile vedi          note all'articolo 29.   |  
|   |                                 Art. 33                       Cessazione dell'attivita' 
     1. La liquidazione giudiziale puo' essere aperta  entro  un  anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza  si  e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.     2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non  iscritti,  dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione  stessa.  E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo  del  servizio elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,   o   di   posta elettronica  certificata  comunicato   all'INI-PEC,   per   un   anno decorrente dalla cancellazione.     3. In caso di impresa individuale o di cancellazione  di  ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque  salva  la  facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui  decorre  il  termine del comma 1.     4. La domanda di accesso alla procedura di concordato  preventivo o di  omologazione  degli  accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile.     |  
|   |                                 Art. 34      Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto 
     1. L'apertura della  procedura  di  liquidazione  giudiziale  nei confronti  del  debitore  defunto  puo'  essere   dichiarata   quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.     2.  L'erede  puo'  chiedere   l'apertura   della   procedura   di liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del  debitore  defunto,  se dimostra di avervi interesse e l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio.     3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di  liquidazione giudiziale  non  e'  soggetto  agli  obblighi   di   deposito   della documentazione di cui all'articolo  39,  salva  una  relazione  sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.     4. Con l'apertura della  procedura  di  liquidazione  cessano  di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.     |  
|   |                                 Art. 35                          Morte del debitore 
     1. Se il  debitore  muore  dopo  l'apertura  della  procedura  di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli  eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.     2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti  di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza  di  accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.     |  
|   |                                 Art. 36 
   Eredita' giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva 
     1. Nel caso previsto dall'articolo  528  del  codice  civile,  la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredita'  giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642  dello  stesso codice.  
           Note all'art. 36: 
               - Si riporta il testo degli articoli 528, 641e 642  del          codice civile               "Art. 528. Nomina del curatore.               Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e'          nel  possesso  di  beni   ereditari,   il   tribunale   del          circondario in cui si e' aperta la successione, su  istanza          delle persone interessate  o  anche  d'ufficio,  nomina  un          curatore dell'eredita'.               Il  decreto  di  nomina  del  curatore,  a   cura   del          cancelliere, e' pubblicato per estratto  nel  foglio  degli          annunzi legali della  provincia  e  iscritto  nel  registro          delle successioni."               "Art.  641.  Amministrazione  in  caso  di   condizione          sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.               Qualora  l'erede   sia   istituito   sotto   condizione          sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non          e'  certo  che  non  si  puo'  piu'  verificare,  e'   dato          all'eredita' un amministratore.               Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il          legatario non adempie l'obbligo  di  prestare  la  garanzia          prevista dai due articoli precedenti.               Art. 642. Persone a cui spetta l'amministrazione.               L'amministrazione spetta alla persona a cui  favore  e'          stata disposta la sostituzione,  ovvero  al  coerede  o  ai          coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale  vi  e'  il          diritto di accrescimento.               Se non e'  prevista  la  sostituzione  o  non  vi  sono          coeredi a favore  dei  quali  abbia  luogo  il  diritto  di          accrescimento, l'amministrazione spetta al  presunto  erede          legittimo.               In ogni caso l'autorita' giudiziaria, quando concorrono          giusti motivi, puo' provvedere altrimenti.".   |  
|   |                                 Art. 37 
   Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi  o                           dell'insolvenza 
     1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della  crisi o dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore.     2. La  domanda  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  e' proposta con ricorso del debitore, degli  organi  e  delle  autorita' amministrative  che  hanno  funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.     |  
|   |                                 Art. 38                   Iniziativa del pubblico ministero 
     1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.     2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel  corso  di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.     |  
|   |                                 Art. 39 
   Obblighi  del  debitore  che  chiede  l'accesso   a   una   procedura              regolatrice della crisi o dell'insolvenza 
     1. Il debitore che chiede l'accesso  a  una  delle  procedure  di regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  deposita   presso   il tribunale  le  scritture  contabili  e   fiscali   obbligatorie,   le dichiarazioni  dei  redditi  concernenti  i  tre  esercizi   o   anni precedenti ovvero l'intera esistenza  dell'impresa  o  dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una  minore  durata,  i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve  inoltre  depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione  economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei  creditori  e l'indicazione dei rispettivi crediti e  delle  cause  di  prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali  e  personali su cose in suo possesso e  l'indicazione  delle  cose  stesse  e  del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione  sui  debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.     2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa  degli atti  di  straordinaria  amministrazione  compiuti  nel   quinquennio anteriore.     3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini  di cui all'articolo 44,  comma  1,  lettera  a),  il  debitore  deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione  del bilancio, le dichiarazioni dei redditi  concernenti  i  tre  esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con  l'indicazione  dei rispettivi  crediti  e  delle  cause   di   prelazione.   L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve  essere  depositata  nel termine assegnato  dal  tribunale  ai  sensi  dell'art.44,  comma  1, lettera a).     |  
|   |                                 Art. 40                   Domanda di accesso alla procedura 
     1. Il  procedimento  per  l'accesso  a  una  delle  procedure  di regolazione della  crisi  o  dell'insolvenza  si  svolge  dinanzi  al tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla presente sezione.     2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto,  le ragioni della  domanda  e  le  conclusioni  ed  e'  sottoscritto  dal difensore munito di procura.     3. La  domanda  del  debitore,  entro  il  giorno  successivo  al deposito, e' comunicata dal cancelliere al  registro  delle  imprese. L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene  la  richiesta  di  misure   protettive   il   conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne  fa  espressa  menzione.  La  domanda, unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero.     4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il  debitore  puo' stare in giudizio personalmente.     5. In caso di domanda proposta da un  creditore,  da  coloro  che hanno funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza  sull'impresa  o  dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto  di  convocazione  devono essere notificati, a cura dell'ufficio,  all'indirizzo  del  servizio elettronico  di  recapito  certificato   qualificato   o   di   posta elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e'  trasmesso  con  modalita'  telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.     6.  Quando  la  notificazione  a  mezzo  di   posta   elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o  non  ha  esito positivo per causa  imputabile  al  destinatario,  il  ricorso  e  il decreto sono notificati senza  indugio,  a  cura  della  cancelleria, mediante  il  loro  inserimento  nell'area  web  riservata  ai  sensi dell'articolo 359. La notificazione si  ha  per  eseguita  nel  terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento.     7. Quando la notificazione non risulta possibile o non  ha  esito positivo, per cause non imputabili al destinatario,  la  notifica,  a cura del ricorrente, si esegue  esclusivamente  di  persona  a  norma dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal registro delle imprese o, per i soggetti non  iscritti  nel  registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non  puo' essere compiuta con queste  modalita',  si  esegue  con  il  deposito dell'atto nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti  non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento  del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a  munirsi  del domicilio digitale, del  deposito  e'  data  notizia  anche  mediante affissione  dell'avviso  in  busta  chiusa  e  sigillata  alla  porta dell'abitazione o dell'ufficio  e  per  raccomandata  con  avviso  di ricevimento.  
           Note all'art. 40: 
               - Si riporta il testo dell'art. 107,  del  decreto  del          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229          (Ordinamento degli ufficiali giudiziari  e  degli  aiutanti          ufficiali giudiziari):               "Art. 107. L'ufficiale giudiziario deve  avvalersi  del          servizio postale per la notificazione degli atti in materia          civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune  ove          ha sede l'ufficio, eccetto  che  la  parte  chieda  che  la          notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso          la richiesta deve essere fatta per iscritto in  calce  o  a          margine dell'atto e firmata dallo  stesso  richiedente.  Se          questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale  giudiziario          deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.               Tutti gli  ufficiali  giudiziari  possono  eseguire,  a          mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali,          la  notificazione  degli  atti  relativi   ad   affari   di          competenza delle  autorita'  giudiziarie  della  sede  alla          quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis          del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali.               La  notificazione  a  mezzo  del  servizio  postale  e'          eseguita secondo le norme  previste  dal  R.D.  21  ottobre          1923, n. 2393 e dal regolamento di  esecuzione  del  Codice          postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689.".   |  
|   |                                 Art. 41       Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale 
     1.  Il  tribunale  con  decreto  convoca  le  parti   non   oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.     2.  Tra  la  data  della  notifica  e  quella  dell'udienza  deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.     3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati  dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui  delegato  con decreto motivato, se ricorrono particolari  ragioni  di  urgenza.  In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da  lui  delegato puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione  dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo,  omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.     4. Il  decreto  fissa  un  termine  fino  a  sette  giorni  prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  3.  Il  debitore   nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39.     5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre  la domanda e del pubblico ministero puo' avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.     6. Il tribunale puo' delegare  al  giudice  relatore  l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi  istruttori  richiesti  dalle  parti  o disposti  d'ufficio.  Il  giudice  puo'  disporre  la   raccolta   di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.     |  
|   |                                 Art. 42 
   Istruttoria  sui  debiti  risultanti  dai   pubblici   registri   nei    procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale  o  del    concordato preventivo 
     1. Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  39,  a  seguito  della domanda di apertura della liquidazione giudiziale  o  del  concordato preventivo,  la   cancelleria   acquisisce,   mediante   collegamento telematico diretto  alle  banche  dati  dell'Agenzia  delle  entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e  del  Registro  delle imprese, i dati  e  i  documenti  relativi  al  debitore  individuati all'articolo 367 e con le modalita' prescritte nel medesimo articolo.     2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista  efficacia,  la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e  documenti  indicati al comma 1 mediante richiesta  inoltrata  tramite  posta  elettronica certificata.     |  
|   |                                 Art. 43                         Rinuncia alla domanda 
     1. In caso di rinuncia alla domanda di  cui  all'articolo  40  il procedimento si  estingue.  E'  fatta  salva  la  legittimazione  del pubblico ministero intervenuto.     2. Sull'estinzione il  tribunale  provvede  con  decreto  e,  nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare la  parte  che  vi  ha  dato causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.     3. Quando  la  domanda  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle imprese,  il  cancelliere  comunica  immediatamente  il  decreto   di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da  effettuarsi entro il giorno successivo.     |  
|   |                                 Art. 44 
   Accesso al concordato preventivo e  al  giudizio  per  l'omologazione    degli accordi di ristrutturazione 
     1. Il tribunale, su  domanda  del  debitore  di  accedere  a  una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:     a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e  sessanta giorni,  prorogabile  su  istanza  del  debitore   in   presenza   di giustificati motivi e in assenza  di  domande  per  l'apertura  della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta  di  concordato  preventivo  con  il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e  la documentazione di cui all'art. 39, comma 1,  oppure  gli  accordi  di ristrutturazione dei debiti;     b) nel caso di domanda di accesso alla  procedura  di  concordato preventivo nomina un commissario giudiziale,  disponendo  che  questi riferisca immediatamente al  tribunale  su  ogni  atto  di  frode  ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni  circostanza  o condotta del debitore tali da  pregiudicare  una  soluzione  efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);     c) dispone gli obblighi  informativi  periodici,  anche  relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e  all'attivita'  compiuta  ai fini della  predisposizione  della  proposta  e  del  piano,  che  il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e  sotto  la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del  termine fissato  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a).  Con   la   medesima periodicita', il debitore deposita  una  relazione  sulla  situazione patrimoniale,  economica  e  finanziaria   che,   entro   il   giorno successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su  richiesta  del cancelliere;     d) in caso  di  nomina  del  commissario  giudiziale,  ordina  al debitore il versamento, entro un termine perentorio non  superiore  a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del  comma 1, lettera a);     e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento,  a  cura  del cancelliere, nel registro delle imprese.     2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a  reclamo,  sentiti  il debitore ed i creditori che hanno  proposto  ricorso  per  l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale al  contraddittorio,  revoca  il  provvedimento  di  concessione  dei termini quando accerta una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  1, lettera b) o quando vi  e'  stata  grave  violazione  degli  obblighi informativi di cui al comma 1,  lettera  c).  Nello  stesso  modo  il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).     3. I termini di cui al comma 1, lettere a),  c)  e  d)  non  sono soggetti a sospensione feriale dei termini.     4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione  di accordi di ristrutturazione, la  nomina  del  commissario  giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze  per  la  apertura  della procedura di liquidazione giudiziale.     5. Per le societa', la domanda  di  omologazione  di  accordi  di ristrutturazione dei debiti e la  domanda  di  concordato  preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.     6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati  nel registro delle  imprese  e  acquistano  efficacia  dal  giorno  della pubblicazione.     |  
|   |                                 Art. 45 
   Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini 
     1. Entro il giorno successivo  al  deposito  in  cancelleria,  il decreto di  concessione  dei  termini  per  l'accesso  al  concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al  debitore,  al pubblico ministero e ai  richiedenti  l'apertura  della  liquidazione giudiziale.     2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso  per  estratto  a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese  ai  fini della sua iscrizione, da  effettuarsi  entro  il  giorno  successivo. L'estratto contiene il nome  del  debitore,  il  nome  dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito.  L'iscrizione  e' effettuata  presso  l'ufficio  del   registro   delle   imprese   ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce  dalla  sede effettiva,  anche  presso  quello  corrispondente  al  luogo  ove  la procedura e' stata aperta.     |  
|   |                                 Art. 46       Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo 
     1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore puo' compiere  gli  atti urgenti di straordinaria amministrazione  previa  autorizzazione  del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.     2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni  sul contenuto  del  piano.   Il   tribunale   puo'   assumere   ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere  del  commissario giudiziale, se nominato.     3.   Successivamente   al   decreto   di    apertura    e    fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il  giudice delegato.     4. I crediti di terzi sorti per  effetto  degli  atti  legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.     5. I creditori non possono acquisire diritti  di  prelazione  con efficacia  rispetto  ai  creditori  concorrenti,  salvo  che  vi  sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche  giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso  sono  inefficaci rispetto ai creditori anteriori.     |  
|   |                                 Art. 47                  Apertura del concordato preventivo 
     1.  A  seguito  del  deposito  del  piano  e  della  proposta  di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilita' giuridica della proposta e la fattibilita' economica del piano ed acquisito,  se  non disponga  gia'  di  tutti  gli  elementi  necessari,  il  parere  del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44,  comma  1, lettera b), con decreto:     a) nomina il giudice delegato;     b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;     c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita' del passivo e  alla  necessita'  di  assicurare  la  tempestivita'  e l'efficacia  della  procedura,  la  data  iniziale   e   finale   per l'espressione  del  voto  dei  creditori,  con  modalita'  idonee   a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione,  anche utilizzando  le  strutture  informatiche  messe  a  disposizione   da soggetti  terzi  e  fissa  il  termine  per  la   comunicazione   del provvedimento ai creditori;     d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici  giorni, entro il quale il debitore  deve  depositare  nella  cancelleria  del tribunale la somma, ulteriore rispetto  a  quella  versata  ai  sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al  50  per  cento  delle spese che si presumono necessarie per l'intera  procedura  ovvero  la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.     2. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai  sensi  dell'articolo 45.     3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle  condizioni  di ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con  decreto  motivato  dichiara inammissibile  la  proposta  e,  su  ricorso  di  uno  dei   soggetti legittimati, dichiara  con  sentenza  l'apertura  della  liquidazione giudiziale.     4. Il decreto di cui al comma 3 e' reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici  giorni  dalla  comunicazione.  La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera  di  consiglio con decreto motivato.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.     5. La domanda puo' essere  riproposta,  decorso  il  termine  per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.  
           Note all'art. 47: 
               - Si riporta il testo degli  articoli  737  e  738  del          codice di procedura civile:               "Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento.               I provvedimenti,  che  debbono  essere  pronunciati  in          camera di consiglio, si chiedono  con  ricorso  al  giudice          competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che  la          legge disponga altrimenti.               Art. 738. Procedimento.               Il presidente nomina tra i componenti del  collegio  un          relatore, che riferisce in camera di consiglio.               Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli  atti          sono a lui previamente comunicati ed  egli  stende  le  sue          conclusioni in calce al provvedimento del presidente.               Il giudice puo' assumere informazioni.".   |  
|   |                                 Art. 48 
   Omologazione  del  concordato   preventivo   e   degli   accordi   di                     ristrutturazione dei debiti 
     1.  Se  il  concordato  e'  stato  approvato  dai  creditori,  il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la  comparizione delle  parti  e  del  commissario  giudiziale,  disponendo   che   il provvedimento  sia  iscritto  presso  l'ufficio  del  registro  delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio  del  luogo  in  cui  la procedura e' stata aperta nonche' notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.     2. Le opposizioni  dei  creditori  dissenzienti  e  di  qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il  commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere  almeno  cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.     3. Il tribunale verifica la regolarita' della procedura,  l'esito della votazione,  l'ammissibilita'  giuridica  della  proposta  e  la fattibilita' economica del  piano,  tenendo  conto  dei  rilievi  del commissario giudiziale. Assume i  mezzi  istruttori  richiesti  dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno  dei  componenti  del collegio e provvede con sentenza sulla domanda  di  omologazione  del concordato.     4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione,  i  creditori  e  ogni  altro  interessato  possono proporre  opposizione  entro  trenta  giorni  dall'iscrizione   degli accordi nel registro delle imprese. Il termine e' sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di  consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.     5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche  in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento  delle  percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando,  anche  sulla base   delle   risultanze   della   relazione   del    professionista indipendente,  la  proposta   di   soddisfacimento   della   predetta amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.     6. La sentenza  che  omologa  il  concordato  o  gli  accordi  di ristrutturazione e' notificata e iscritta a norma dell'articolo 45  e produce i propri effetti dalla  data  della  pubblicazione  ai  sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura  civile.  Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di  iscrizione nel registro delle imprese.     7. Se il tribunale non omologa il  concordato  preventivo  o  gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.  
           Note all'art. 48: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 133 del  codice  di          procedura civile:               "Art.  133.   Pubblicazione   e   comunicazione   della          sentenza.               La sentenza e' resa pubblica  mediante  deposito  nella          cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.               Il cancelliere da' atto  del  deposito  in  calce  alla          sentenza e vi appone la data e la firma,  ed  entro  cinque          giorni, mediante biglietto contenente  il  testo  integrale          della sentenza, ne da'  notizia  alle  parti  che  si  sono          costituite. La comunicazione non e' idonea a far  decorrere          i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.".   |  
|   |                                 Art. 49        Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale 
     1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una  procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati  e  accertati  i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.     2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti  legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui  all'articolo 44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o  e'  stato  revocato  il termine di cui all'articolo  44,  comma  1,  lettera  a),  quando  il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui  all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli  accordi  di  ristrutturazione  non  sono stati omologati.     3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:     a) nomina il giudice delegato per la procedura;     b) nomina il curatore  e,  se  utile,  uno  o  piu'  esperti  per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;     c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci  e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e'  tenuta  a  norma  dell'articolo 2215-bis del codice civile, nonche'  dell'elenco  dei  creditori,  se gia' non eseguito a norma dell'articolo 39;     d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui  si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito  della  sentenza,  ovvero centocinquanta giorni  in  caso  di  particolare  complessita'  della procedura;     e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti  reali  o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio  di trenta giorni prima dell'udienza  di  cui  alla  lettera  d)  per  la presentazione delle domande di insinuazione;     f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui  agli  articoli 155-quater,  155-quinquies  e  155-sexies   delle   disposizioni   di attuazione del codice di procedura civile:       1) ad accedere alle  banche  dati  dell'anagrafe  tributaria  e dell'archivio dei rapporti finanziari;       2) ad accedere  alla  banca  dati  degli  atti  assoggettati  a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;       3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco  dei  fornitori di cui all'articolo 21 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122   e   successive modificazioni;       4) ad acquisire la documentazione contabile in  possesso  delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;       5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.     4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi  dell'articolo 45.  La  sentenza  produce  i  propri  effetti   dalla   data   della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice  di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei  terzi,  fermo  quanto disposto agli articoli da 163 a  171,  si  producono  dalla  data  di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.     5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale  se l'ammontare dei debiti scaduti e non  pagati  risultanti  dagli  atti dell'istruttoria e' complessivamente  inferiore  a  euro  trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con  le  modalita'  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).  
           Note all'art. 49: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 2215-bis del codice          civile:               "Art. 2215-bis. Documentazione informatica.               I libri, i repertori, le scritture e la  documentazione          la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di  legge  o          di regolamento o che sono richiesti dalla  natura  o  dalle          dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con          strumenti informatici.               Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla          legge.               Gli  obblighi   di   numerazione   progressiva   e   di          vidimazione previsti  dalle  disposizioni  di  legge  o  di          regolamento per la tenuta dei libri, repertori e  scritture          sono assolti, in caso di tenuta con strumenti  informatici,          mediante apposizione,  almeno  una  volta  all'anno,  della          marcatura    temporale    e    della     firma     digitale          dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato          (2).               Qualora  per  un  anno   non   siano   state   eseguite          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale          devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e          da tale apposizione decorre il periodo annuale  di  cui  al          terzo comma.               I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli          2709 e 2710 del codice civile.               Per  i  libri  e  per  i  registri  la  cui  tenuta  e'          obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento  di          natura tributaria, il termine di cui al terzo  comma  opera          secondo le  norme  in  materia  di  conservazione  digitale          contenute nelle medesime disposizioni.".               -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  155-quater,          155-quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione          del codice di procedura civile:               "Art. 155-quater.  Modalita'  di  accesso  alle  banche          dati.               Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati          contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di  cui          all'articolo 492-bis  del  codice  mettono  a  disposizione          degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di          cui  all'articolo  58  del  codice  di   cui   al   decreto          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive          modificazioni, su richiesta del Ministero della  giustizia.          Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia  per  l'Italia          digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche          di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,          quando l'amministrazione che gestisce la banca  dati  o  il          Ministero  della  giustizia  non  dispongono  dei   sistemi          informatici  per  la  cooperazione   applicativa   di   cui          all'articolo 72, comma 1, lettera e), del  medesimo  codice          di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso  e'          consentito previa  stipulazione,  senza  nuovi  o  maggiori          oneri  per  la  finanza  pubblica,   di   una   convenzione          finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati,  sentito          il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.  Il          Ministero della giustizia pubblica sul portale dei  servizi          telematici l'elenco delle  banche  dati  per  le  quali  e'          operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per          le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice.               Il  Ministro  della   giustizia   puo'   procedere   al          trattamento   dei   dati   acquisiti    senza    provvedere          all'informativa  di  cui  all'articolo   13   del   decreto          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.               E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni          e protesti, il  registro  cronologico  denominato  «Modello          ricerca beni», conforme al modello adottato con il  decreto          del Ministro della giustizia di cui al primo comma.               L'accesso  da  parte  dell'ufficiale  giudiziario  alle          banche dati di cui all'articolo  492-bis  del  codice  e  a          quelle individuate con il decreto di cui al primo comma  e'          gratuito. La disposizione di cui al periodo  precedente  si          applica anche all'accesso effettuato a norma  dell'articolo          155-quinquies di queste disposizioni.               Art. 155-quinquies. Accesso alle banche dati tramite  i          gestori.               Quando  le   strutture   tecnologiche,   necessarie   a          consentire  l'accesso  diretto  da   parte   dell'ufficiale          giudiziario alle banche dati di  cui  all'articolo  492-bis          del codice e a quelle individuate con  il  decreto  di  cui          all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti,          il creditore, previa autorizzazione a  norma  dell'articolo          492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori          delle  banche  dati  previste  dal  predetto   articolo   e          dall'articolo  155-quater   di   queste   disposizioni   le          informazioni nelle stesse contenute.               La disposizione di  cui  al  primo  comma  si  applica,          limitatamente  a  ciascuna  delle  banche   dati   comprese          nell'anagrafe  tributaria,  ivi  incluso   l'archivio   dei          rapporti  finanziari,   nonche'   a   quelle   degli   enti          previdenziali,  sino  all'inserimento  di  ognuna  di  esse          nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.               Art. 155-sexies. Ulteriori casi di  applicazione  delle          disposizioni per la ricerca con modalita'  telematiche  dei          beni da pignorare.               Le disposizioni in materia  di  ricerca  con  modalita'          telematiche dei beni da pignorare si  applicano  anche  per          l'esecuzione  del   sequestro   conservativo   e   per   la          ricostruzione dell'attivo  e  del  passivo  nell'ambito  di          procedure  concorsuali  di  procedimenti  in   materia   di          famiglia e di quelli relativi alla  gestione  di  patrimoni          altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei  crediti,          il curatore, il commissario  e  il  liquidatore  giudiziale          possono avvalersi delle  medesime  disposizioni  anche  per          accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti  la          procedura ha ragioni  di  credito,  anche  in  mancanza  di          titolo  esecutivo  nei  loro  confronti.  Quando  di   tali          disposizioni  ci  si  avvale   nell'ambito   di   procedure          concorsuali e  di  procedimenti  in  materia  di  famiglia,          l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.".               Per il testo dell'articolo 133 del codice di  procedura          civile vedi note all'articolo 48.".   |  
|   |                                 Art. 50 
   Reclamo contro il provvedimento che rigetta la  domanda  di  apertura                    della liquidazione giudiziale 
     1. Il  tribunale,  se  respinge  la  domanda  di  apertura  della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato alle parti  e,  quando  e'  stata disposta la pubblicita' della domanda, iscritto  nel  registro  delle imprese.     2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il  ricorrente  o  il pubblico ministero possono proporre reclamo contro  il  decreto  alla corte di appello  che,  sentite  le  parti,  provvede  in  camera  di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni  di  cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.     3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del  creditore  istante  alla  rifusione  delle   spese   ovvero   al risarcimento  del  danno  per  responsabilita'  aggravata  ai   sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.     4. Il decreto della corte di appello che rigetta il  reclamo  non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla  cancelleria  alle parti del  procedimento  in  via  telematica,  al  debitore,  se  non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed e'  iscritto immediatamente nel registro delle imprese  nel  caso  di  pubblicita' della domanda.     5. In caso di accoglimento  del  reclamo,  la  corte  di  appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i  provvedimenti  di  cui all'articolo 49, comma 3. Contro la  sentenza  puo'  essere  proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono  ridotti  della  meta'.  La sentenza della corte di appello  e  il  decreto  del  tribunale  sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere  del tribunale.     6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35  si  computano  con riferimento alla sentenza della corte di appello.  
           Note all'art. 50: 
               - Per gli articoli 737 e 738 del  codice  di  procedura          civile vedi  note  all'articolo  47  del  presente  decreto          legislativo.   |  
|   |                                 Art. 51                             Impugnazioni 
     1.   Contro   la   sentenza   del   tribunale    che    pronuncia sull'omologazione  del  concordato  preventivo  o  degli  accordi  di ristrutturazione  oppure  dispone   l'apertura   della   liquidazione giudiziale  le  parti  possono  proporre  reclamo.  La  sentenza  che dichiara aperta la  liquidazione  giudiziale  puo'  essere  impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello  nel  termine  di trenta giorni.     2. Il ricorso deve contenere:     a) l'indicazione della corte di appello competente;     b)  le  generalita'  dell'impugnante  e  del  suo  procuratore  e l'elezione del domicilio nel comune  in  cui  ha  sede  la  corte  di appello;     c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui  si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;     d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente  intende avvalersi e dei documenti prodotti.     3. Il termine per il reclamo decorre, per le  parti,  dalla  data della notificazione telematica del provvedimento a cura  dell'ufficio e, per  gli  altri  interessati,  dalla  data  della  iscrizione  nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di  cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.     4. Il reclamo non  sospende  l'efficacia  della  sentenza,  salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo  produce gli effetti di cui all'articolo 53.     5. Il presidente, nei cinque giorni successivi  al  deposito  del ricorso, designa il  relatore,  e  fissa  con  decreto  l'udienza  di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.     6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza, e' notificato a cura  della  cancelleria  o  in  via  telematica,  al reclamante, al curatore o al  commissario  giudiziale  e  alle  altre parti entro dieci giorni.     7. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.     8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena  di  decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo  il  domicilio  nel comune in cui ha  sede  la  corte  di  appello.  La  costituzione  si effettua  mediante  il  deposito  in  cancelleria  di   una   memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto,  nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.     9. L'intervento di qualunque interessato  non  puo'  avere  luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.     10. All'udienza, il collegio, sentite  le  parti,  assume,  anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi  di  prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.     11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul  ricorso  con sentenza entro il termine di trenta giorni.     12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in  via telematica, alle parti,  e  deve  essere  pubblicata  e  iscritta  al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.     13. Il termine per proporre  il  ricorso  per  cassazione  e'  di trenta giorni dalla notificazione.     14. Il ricorso per  cassazione  non  sospende  l'efficacia  della sentenza.     15.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  96  del  codice   di procedura civile, con  la  sentenza  che  decide  l'impugnazione,  il giudice dichiara se la parte soccombente ha  agito  o  resistito  con mala fede o  colpa  grave  e,  in  tal  caso,  revoca  con  efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della  stessa  al patrocinio a spese dello Stato.  In  caso  di  societa'  o  enti,  il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante  che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo  condanna  in  solido con la  societa'  o  l'ente  al  pagamento  delle  spese  dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al  doppio  del  contributo unificato di cui all'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.  
           Note all'art. 51: 
               - Si riporta il testo  degli  articoli  327  e  96  del          codice di procedura civile:               "Art. 327. Decadenza dall'impugnazione.               Indipendentemente dalla  notificazione,  l'appello,  il          ricorso per  Cassazione  e  la  revocazione  per  i  motivi          indicati nei numeri 4 e 5  dell'articolo  395  non  possono          proporsi dopo decorsi sei mesi  dalla  pubblicazione  della          sentenza.               Questa disposizione non  si  applica  quando  la  parte          contumace  dimostra  di  non  aver  avuto  conoscenza   del          processo per nullita' della citazione o della notificazione          di essa, e per nullita' della notificazione degli  atti  di          cui all'art. 292."               "Art. 96. Responsabilita' aggravata.               Se  risulta  che  la  parte  soccombente  ha  agito   o          resistito in giudizio con  mala  fede  o  colpa  grave,  il          giudice, su istanza dell'altra parte,  la  condanna,  oltre          che alle spese, al risarcimento  dei  danni,  che  liquida,          anche d'ufficio, nella sentenza.               Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei          danni e' fatta a norma del comma precedente.               In ogni caso, quando pronuncia  sulle  spese  ai  sensi          dell'articolo  91,  il  giudice,  anche   d'ufficio,   puo'          altresi' condannare la parte soccombente  al  pagamento,  a          favore della  controparte,  di  una  somma  equitativamente          determinata.".               - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:               "Art. 9 (L). (Contributo unificato)               1. E' dovuto il contributo unificato  di  iscrizione  a          ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo  civile,          compresa  la  procedura   concorsuale   e   di   volontaria          giurisdizione, nel processo amministrativo e  nel  processo          tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e          salvo quanto previsto dall'articolo 10.               1-bis. Nei processi per controversie di  previdenza  ed          assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di          lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le  parti          che  sono  titolari  di  un  reddito  imponibile  ai   fini          dell'imposta personale sul reddito, risultante  dall'ultima          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto          dall'articolo  76,  sono  soggette,   rispettivamente,   al          contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura  di          cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,  salvo          che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in  cui          il contributo e' dovuto nella misura  di  cui  all'articolo          13, comma 1.".               - Per il testo dell'articolo 147 del citato decreto del          Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115  vedi          articolo 366 del presente decreto legislativo.   |  
|   |                                 Art. 52 
   Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione  del  piano  o  degli                               accordi 
     1. Proposto il reclamo, la corte  di  appello,  su  richiesta  di parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati  motivi, sospendere, in tutto o in parte o  temporaneamente,  la  liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo  e  il  compimento  di altri atti di gestione. Allo stesso modo puo' provvedere, in caso  di reclamo avverso la omologazione del  concordato  preventivo  o  degli accordi di ristrutturazione dei debiti,  ordinando  l'inibitoria,  in tutto o in parte  o  temporanea,  dell'attuazione  del  piano  o  dei pagamenti.     2. La corte di appello puo' disporre le opportune  tutele  per  i creditori e per la continuita' aziendale.     3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante  con  il reclamo  e  per  le  altre  parti  con  l'atto  di  costituzione;  il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle  parti  dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso  e del decreto siano notificate alle altre parti  e  al  curatore  o  al commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero.     4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non  e' ammesso ricorso per cassazione.     |  
|   |                                 Art. 53 
   Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione    del concordato e degli accordi di ristrutturazione 
     1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli  effetti  degli  atti  legalmente  compiuti  dagli  organi  della procedura. Gli organi  della  procedura  restano  in  carica,  con  i compiti previsti dal presente articolo, fino al  momento  in  cui  la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo  quanto previsto  dall'articolo  147  del  decreto   del   Presidente   della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le  spese  della  procedura  e  il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su  relazione  del giudice delegato e tenuto conto  delle  ragioni  dell'apertura  della procedura e della  sua  revoca,  con  decreto  reclamabile  ai  sensi dell'articolo 124.     2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in  cui  essa  passa  in  giudicato,  l'amministrazione  dei  beni  e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore,  puo'  autorizzare  il  debitore  a stipulare mutui,  transazioni,  patti  compromissori,  alienazioni  e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi,  consentire  cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita'  e  donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.     3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione  del  tribunale  sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi  sorti  per  effetto degli atti legalmente compiuti dal  debitore  sono  prededucibili  ai sensi dell'articolo 98.     4. Con la sentenza che  revoca  la  liquidazione  giudiziale,  la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici  relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del  curatore  sino  al momento in cui la  sentenza  passa  in  giudicato.  Con  la  medesima periodicita', stabilita dalla corte di appello, il debitore  deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e  finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto  non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte  la  pubblicazione  di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione  dei dati comporta pregiudizio  evidente  per  la  continuita'  aziendale. Entro il giorno  successivo  al  deposito  della  relazione  o  della comunicazione al curatore del  provvedimento  del  tribunale  che  ne dispone la parziale segretazione,  la  relazione  e'  comunicata  dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a  cura della cancelleria.  Il  tribunale,  a  seguito  di  segnalazione  del curatore, del  comitato  dei  creditori  o  del  pubblico  ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile  a reclamo  ai  sensi  dell'articolo  124,  priva  il   debitore   della possibilita' di compiere gli  atti  di  amministrazione  ordinaria  e straordinaria. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese  per la pubblicazione.     5. In caso di revoca dell'omologazione  del  concordato  o  degli accordi di  ristrutturazione  dei  debiti,  su  domanda  di  uno  dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti  di cui all'articolo 121, dichiara aperta la  liquidazione  giudiziale  e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo  49,  comma  3.  La  sentenza  che  dichiara  aperta  la liquidazione  giudiziale  e'  notificata  alle  parti  a  cura  della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale,  nonche' iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli  effetti  degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della  procedura prima della revoca.     6. Nel caso previsto dal comma 5,  su  istanza  del  debitore  il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, puo' sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato  passivo e l'attivita' di liquidazione fino al momento in cui la sentenza  che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.     |  
|   |                                 Art. 54                     Misure cautelari e protettive 
     1. Nel corso del procedimento per l'apertura  della  liquidazione giudiziale  o  della  procedura  di  concordato   preventivo   o   di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di  parte, il tribunale puo' emettere  i  provvedimenti  cautelari,  inclusa  la nomina di un custode dell'azienda o  del  patrimonio,  che  appaiano, secondo le circostanze, piu' idonei  ad  assicurare  provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o  gli  accordi  di ristrutturazione dei debiti.     2. Se il debitore ne ha fatto  richiesta  nella  domanda  di  cui all'articolo  40,  dalla  data  della  pubblicazione  della  medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per  titolo  o  causa anteriore non possono, sotto pena di nullita', iniziare o  proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.     3. Le  misure  protettive  di  cui  al  comma  2  possono  essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima del  deposito  della  domanda  di  omologazione  degli   accordi   di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo  57 e  la  proposta  di  accordo   corredata   da   un'attestazione   del professionista indipendente che attesta che sulla  proposta  sono  in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se  accettata,  e'  idonea  ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali  non  sono in  corso  trattative  o  che  hanno  comunque  negato   la   propria disponibilita' a trattare. La  disposizione  si  applica  anche  agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di  cui  all'articolo 61.     4.  Quando  le  misure  protettive  di  cui  al  comma  2   o   i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono  richiesti  ai  sensi  dell'articolo  20  dal  debitore  che  ha presentato l'istanza di composizione  assistita  della  crisi  o  sia stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore,  puo' essere pubblicata nel registro delle imprese.     5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione  cui e' assegnata la trattazione  delle  procedure  di  regolazione  della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un  termine non superiore  a  trenta  giorni  dal  deposito  della  domanda.  Con provvedimento motivato  il  presidente  del  tribunale  puo'  fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine  non  superiore  a quarantacinque  giorni  dal   deposito   della   domanda.   All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.     6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore,  prima  della  scadenza  fissata  dal  giudice   ai   sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito  degli  accordi di ristrutturazione, deposita  domanda  di  apertura  del  concordato preventivo.     7. L'amministratore delle procedure di  insolvenza  nominato  dal giudice  competente  ai  sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 20 maggio 2015 puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi  1  e  2 quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la  domanda  di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata  la  domanda,  nella richiesta sono indicate  le  condizioni  di  effettivo  ed  imminente soddisfacimento non discriminatorio di  tutti  creditori  secondo  la procedura concorsuale aperta.  
           Note all'art. 54: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 3, paragrafo1,  del          citato regolamento (UE) 2015/848:               " Art. 3. Competenza giurisdizionale internazionale               1.Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i          giudici dello Stato membro nel cui territorio e' situato il          centro degli interessi principali del debitore  («procedura          principale  di  insolvenza»).  Il  centro  degli  interessi          principali e' il luogo  in  cui  il  debitore  esercita  la          gestione  dei   suoi   interessi   in   modo   abituale   e          riconoscibile dai terzi.  Per  le  societa'  e  le  persone          giuridiche  si  presume  che  il  centro  degli   interessi          principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui  si          trova la sede legale. Tale presunzione si applica  solo  se          la sede legale non e' stata  spostata  in  un  altro  Stato          membro entro il periodo di tre mesi precedente  la  domanda          di apertura della procedura d'insolvenza.  Per  le  persone          fisiche  che  esercitano  un'attivita'  imprenditoriale   o          professionale  indipendente  si  presume,  fino   a   prova          contraria, che il centro degli interessi principali sia  il          luogo in cui si trova la sede principale di attivita'. Tale          presunzione si  applica  solo  se  la  sede  principale  di          attivita' non e' stata spostata in un  altro  Stato  membro          entro il periodo di  tre  mesi  precedente  la  domanda  di          apertura della procedura d'insolvenza. Per le altre persone          fisiche si presume, fino a prova contraria, che  il  centro          degli interessi principali sia il luogo in cui  la  persona          ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica  solo          se la residenza abituale non e' stata spostata in un  altro          Stato membro entro il periodo di  sei  mesi  precedente  la          domanda di apertura della procedura d'insolvenza.".   |  
|   |                                 Art. 55                             Procedimento 
     1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  54,  il  presidente   del tribunale o della sezione  cui  e'  assegnata  la  trattazione  delle procedure di regolazione della crisi  o  dell'insolvenza  designa  il magistrato cui e'  affidata  la  trattazione  del  procedimento,  cui procede direttamente  il  giudice  relatore,  se  gia'  delegato  dal tribunale per l'audizione delle parti.     2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1,  sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al  contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti  di  istruzione indispensabili in  relazione  alla  misura  richiesta  e,  quando  la convocazione  delle  parti  potrebbe  pregiudicare  l'attuazione  del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte,  ove  occorra, sommarie informazioni. In tal caso  fissa,  con  lo  stesso  decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti  a  se',  ove  gia'  non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso  e del decreto alle altre parti. All'udienza il  giudice  con  ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.     3. Nel caso  previsto  all'articolo  54,  comma  2,  il  giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la  durata,  entro  trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle  imprese.  Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed e' reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il  deposito  del  decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti  protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2.     4.  In  caso  di  atti  di  frode,  su  istanza  del  commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalita'  non  essenziale al contraddittorio,  revoca  o  modifica  le  misure  protettive.  La disposizione  si  applica  anche  quando  il  tribunale  accerta  che l'attivita' intrapresa dal debitore non e' idonea  a  pervenire  alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della  crisi  e dell'insolvenza.     5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1  e  2  possono essere emessi anche dalla corte di appello nel  giudizio  di  reclamo previsto dall'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 56        Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento 
     1.  L'imprenditore  in  stato  di  crisi  o  di  insolvenza  puo' predisporre un piano, rivolto  ai  creditori,  che  appaia  idoneo  a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria  dell'impresa  e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.     2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:     a)   la   situazione   economico-patrimoniale    e    finanziaria dell'impresa;     b) le principali cause della crisi;     c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;     d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone  la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;     d) gli apporti di finanza nuova;     e)  i  tempi  delle  azioni  da  compiersi,  che  consentono   di verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da  adottare  nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.     3.  Al  piano  debbono  essere  allegati  i  documenti   di   cui all'articolo 39.     4. Un professionista indipendente deve attestare  la  veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano.     5. Il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese  su richiesta del debitore.     6. Gli  atti  unilaterali  e  i  contratti  posti  in  essere  in esecuzione del piano devono essere  provati  per  iscritto  e  devono avere data certa.     |  
|   |                                 Art. 57                Accordi di ristrutturazione dei debiti 
     1. Gli accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  sono  conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso  dall'imprenditore minore, in stato di crisi  o  di  insolvenza,  con  i  creditori  che rappresentino almeno  il  sessanta  per  cento  dei  crediti  e  sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.     2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi  del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il  piano deve essere redatto secondo le modalita' indicate  dall'articolo  56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.     3. Gli accordi devono essere idonei ad  assicurare  il  pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:     a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di  crediti gia' scaduti a quella data;     b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.     4. Un professionista indipendente deve attestare  la  veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del  piano ad  assicurare  l'integrale  pagamento  dei  creditori  estranei  nel rispetto dei termini di cui al comma 3.     |  
|   |                                 Art. 58          Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano 
     1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche  sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57,  comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni  di  consenso ai  creditori  parti  degli  accordi.  L'attestazione   deve   essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.     2. Qualora dopo l'omologazione si  rendano  necessarie  modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche  idonee ad   assicurare   l'esecuzione   degli   accordi,   richiedendo    al professionista  indicato  all'articolo  57,  comma  4,   il   rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e  l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della  pubblicazione  e' dato avviso  ai  creditori  a  mezzo  lettera  raccomandata  o  posta elettronica  certificata.  Entro  trenta   giorni   dalla   ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale,  nelle  forme di cui all'articolo 48.     |  
|   |                                 Art. 59            Coobbligati e soci illimitatamente responsabili 
     1.   Ai   creditori   che   hanno   concluso   gli   accordi   di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.     2. Nel caso in  cui  l'efficacia  degli  accordi  sia  estesa  ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati  i  diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in via di regresso.     3. Salvo patto contrario, gli accordi di  ristrutturazione  della societa' hanno  efficacia  nei  confronti  dei  soci  illimitatamente responsabili, i quali,  se  hanno  prestato  garanzia,  continuano  a rispondere per tale diverso titolo, salvo che  non  sia  diversamente previsto.  
           Note all'art. 59: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  1239  del  codice          civile:               "Art. 1239. Fideiussori.               La remissione accordata al debitore principale libera i          fideiussori.               La remissione  accordata  a  uno  dei  fideiussori  non          libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato.          Tuttavia se  gli  altri  fideiussori  hanno  consentito  la          liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.".   |  
|   |                                 Art. 60                 Accordi di ristrutturazione agevolati 
     1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e'  ridotta della meta' quando il debitore:     a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;     b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere  misure  protettive temporanee.     |  
|   |                                 Art. 61            Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 
     1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano,  in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al  caso  in  cui gli effetti  dell'accordo  vengano  estesi  anche  ai  creditori  non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici.     2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:     a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria  siano  stati informati  dell'avvio  delle  trattative,  siano   stati   messi   in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto  complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica  e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;     b) l'accordo abbia  carattere  non  liquidatorio,  prevedendo  la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o  indiretta  ai sensi  dell'articolo  84,  comma  2,  e  che  i   creditori   vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal  ricavato  della continuita' aziendale;     c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti  alla  categoria rappresentino il  settantacinque  per  cento  di  tutti  i  creditori appartenenti alla categoria, fermo restando  che  un  creditore  puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;     d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui  vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;     e)  il  debitore  abbia  notificato  l'accordo,  la  domanda   di omologazione e i documenti allegati ai creditori  nei  confronti  dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.     3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali  il debitore  chiede  di  estendere  gli  effetti  dell'accordo   possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine  per  proporre   opposizione   decorre   dalla   data   della comunicazione.     4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di  ristrutturazione, ai creditori ai  quali  e'  stato  esteso  l'accordo  possono  essere imposti  l'esecuzione  di  nuove  prestazioni,  la   concessione   di affidamenti,  il  mantenimento  della  possibilita'   di   utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.  Non  e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della  concessione  del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria  gia' stipulati.     5. Quando  un'impresa  ha  debiti  verso  banche  e  intermediari finanziari in misura  non  inferiore  alla  meta'  dell'indebitamento complessivo,  l'accordo   di   ristrutturazione   dei   debiti   puo' individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori  che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40,  puo' chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista  dal  comma  2, lettera b), che gli effetti  dell'accordo  vengano  estesi  anche  ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.  Restano fermi i diritti  dei  creditori  diversi  da  banche  e  intermediari finanziari.  
           Note all'art. 61: 
               - Si riporta il testo degli articoli 1372  e  1411  del          codice civile:               "Art. 1372. Efficacia del contratto.               Il contratto ha forza di legge tra le parti.  Non  puo'          essere sciolto che per mutuo consenso o per  cause  ammesse          dalla legge.               Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi  che          nei casi previsti dalla legge."               "Art. 1411. Contratto a favore di terzi.               E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora          lo stipulante vi abbia interesse.               Salvo patto contrario, il  terzo  acquista  il  diritto          contro  il  promittente  per  effetto  della  stipulazione.          Questa  pero'  puo'  essere  revocata  o  modificata  dallo          stipulante, finche' il terzo non abbia dichiarato, anche in          confronto del promittente, di volerne profittare.               In caso di revoca della stipulazione o di  rifiuto  del          terzo di profittarne, la  prestazione  rimane  a  beneficio          dello stipulante,  salvo  che  diversamente  risulti  dalla          volonta' delle parti o dalla natura del contratto.".   |  
|   |                                 Art. 62                       Convenzione di moratoria 
     1. La convenzione di  moratoria  conclusa  tra  un  imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare  in via provvisoria gli effetti  della  crisi  e  avente  ad  oggetto  la dilazione delle scadenze dei crediti, la  rinuncia  agli  atti  o  la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372  e 1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.     2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:     a) tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria  siano  stati informati  dell'avvio  delle  trattative  o  siano  stati  messi   in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto  complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica  e finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;     b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti  alla  categoria rappresentino il  settantacinque  per  cento  di  tutti  i  creditori appartenenti alla categoria, fermo restando  che  un  creditore  puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;     c) vi siano concrete prospettive che i creditori  della  medesima categoria  non  aderenti,  cui  vengono  estesi  gli  effetti   della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa  in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;     d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicita' dei dati aziendali,  l'idoneita'  della  convenzione  a  disciplinare provvisoriamente gli effetti  della  crisi,  e  la  ricorrenza  delle condizioni di cui alla lettera c).     3. In nessun caso, per effetto della  convenzione,  ai  creditori della  medesima  categoria  non  aderenti  possono   essere   imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,  il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione  di  nuovi  finanziamenti.  Non  e'  considerata   nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento  di  beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.     4. La convenzione  va  comunicata,  insieme  alla  relazione  del professionista indicato al comma 2,  lettera  d),  ai  creditori  non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento  o presso il domicilio digitale.     5. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo'  essere  proposta opposizione avanti al tribunale.     6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera  di  consiglio con sentenza.     7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e'  ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.  
           Note all'art. 62: 
               - Per il testo degli articoli 1372 e  1411  del  codice          civile vedi  note  all'articolo  61  del  presente  decreto          legislativo.   |  
|   |                                 Art. 63         Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi 
     1. Nell'ambito delle trattative  che  precedono  la  stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore  puo'  proporre  una  transazione  fiscale.  In  tali   casi l'attestazione  del  professionista  indipendente  in  possesso   dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  o),  relativamente  ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla  convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;  tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.     2.  La  proposta  di   transazione   fiscale,   unitamente   alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e' depositata  presso gli uffici indicati  all'articolo  88,  comma  3.  Alla  proposta  di transazione deve essere allegata la dichiarazione  sostitutiva,  resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai  sensi  dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente  e integralmente la situazione dell'impresa,  con  particolare  riguardo alle  poste  attive  del  patrimonio.  L'adesione  alla  proposta  e' espressa, su parere conforme della  competente  direzione  regionale, con la sottoscrizione dell'atto  negoziale  da  parte  del  direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane  e dei monopoli l'adesione alla proposta e'  espressa  dalla  competente direzione  interregionale,  regionale  e  interprovinciale   con   la sottoscrizione dell'atto  negoziale.  L'atto  e'  sottoscritto  anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13  aprile 1999, n. 112. L'assenso  cosi'  espresso  equivale  a  sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma  5, l'eventuale adesione  deve  intervenire  entro  sessanta  giorni  dal deposito della proposta di transazione fiscale.     3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli  accordi  di ristrutturazione e' risolta di diritto  se  il  debitore  non  esegue integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.  
           Note all'art. 63: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino  del  servizio          nazionale della riscossione,  in  attuazione  della  delega          prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):               "Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale          della riscossione               1. Al fine di assicurare il funzionamento del  servizio          nazionale della riscossione, per il presidio della funzione          di  deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il          progressivo innalzamento del tasso  di  adesione  spontanea          agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono          riconosciuti gli  oneri  di  riscossione  e  di  esecuzione          commisurati ai costi per  il  funzionamento  del  servizio.          Entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  Equitalia  S.p.A.,          previa  verifica  del  Ministero  dell'economia   e   delle          finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web          i  costi  da  sostenere  per  il  servizio   nazionale   di          riscossione  che,   tenuto   conto   dell'andamento   della          riscossione,  possono  includere  una  quota   incentivante          destinata   al   miglioramento    delle    condizioni    di          funzionamento della struttura e dei  risultati  complessivi          della  gestione,  misurabile  sulla  base   di   parametri,          attinenti   all'incremento   della   qualita'    e    della          produttivita' dell'attivita', nonche'  della  finalita'  di          efficientamento  e  razionalizzazione  del  servizio.   Con          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono          individuati i criteri e i parametri per  la  determinazione          dei costi  e  quelli  in  relazione  ai  quali  si  possono          modificare in diminuzione le quote percentuali  di  cui  al          comma  2,  all'esito  della  verifica  sulla   qualita'   e          produttivita'   dell'attivita',   nonche'   dei   risultati          raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione          del servizio,  anche  rimodulando  le  quote  di  cui  alle          lettere b), c) e  d)  dello  stesso  comma  2  in  funzione          dell'attivita' effettivamente svolta.               2. Gli oneri di riscossione e  di  esecuzione  previsti          dal comma 1 sono ripartiti in:                 a) una  quota,  denominata  oneri  di  riscossione  a          carico del debitore, pari:                   1)  all'uno  per  cento,  in  caso  di  riscossione          spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del  decreto          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46                   2) al tre per cento delle somme  iscritte  a  ruolo          riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno          dalla notifica della cartella;                   3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo  e          dei  relativi  interessi  di  mora  riscossi,  in  caso  di          pagamento oltre tale termine;                 b) una quota, denominata spese  esecutive,  correlata          all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte          degli agenti della  riscossione,  a  carico  del  debitore,          nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia          e delle finanze, che individua anche le tipologie di  spesa          oggetto di rimborso; (16)                 c) una quota, a carico del debitore,  correlata  alla          notifica della cartella di pagamento  e  degli  altri  atti          della riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui          alla lettera b);                 d) una quota, a carico dell'ente che si avvale  degli          agenti della riscossione, in caso di  emanazione  da  parte          dell'ente medesimo di un  provvedimento  che  riconosce  in          tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura          determinata con il decreto di cui alla lettera b);                 e) una quota, a carico degli enti  che  si  avvalgono          degli agenti della riscossione, pari al 3 per  cento  delle          somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla  notifica          della cartella.               3. l rimborso della quota denominata spese esecutive di          cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso  di  ciascun          anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro  il  30          marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il  30  giugno          dello stesso anno. Il diniego,  a  titolo  definitivo,  del          discarico della quota per il cui recupero sono state svolte          le  procedure,  obbliga  l'Agente   della   riscossione   a          restituire  all'Ente  creditore,  entro  il  decimo  giorno          successivo ad  apposita  richiesta,  l'importo  anticipato,          maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi          spese  riscossi   dopo   l'erogazione,   maggiorato   degli          interessi legali, e' riversato  entro  il  30  novembre  di          ciascun anno.               4. Restano a carico degli Enti che si  avvalgono  degli          Agenti della riscossione:                 a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma          2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata  ammissione          al passivo della procedura concorsuale, ovvero  di  mancata          riscossione nell'ambito della stessa procedura;                 b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il          ruolo viene  annullato  per  effetto  di  provvedimento  di          sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.".   |  
|   |                                 Art. 64           Effetti degli accordi sulla disciplina societaria 
     1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60  e  61 ovvero della richiesta di misure  cautelari  e  protettive  ai  sensi dell'articolo  54  relative   ad   una   proposta   di   accordo   di ristrutturazione  e  sino  all'omologazione,  non  si  applicano  gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,  commi  quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo  stesso  periodo non opera la causa di scioglimento della  societa'  per  riduzione  o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero  4,  e 2545-duodecies del codice civile.     2. Resta ferma,  per  il  periodo  anteriore  al  deposito  delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui  al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.  
           Note all'art. 64: 
               - Per gli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484          e 2545-duodecies del codice civile vedi  note  all'articolo          20 del presente decreto legislativo.               - Per il testo dell'articolo  2486  del  codice  civile          vedi   note   all'articolo   378   del   presente   decreto          legislativo.   |  
|   |                                 Art. 65 
   Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da                         sovraindebitamento 
     1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)  possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.     2. Si applicano, per quanto  non  specificamente  previsto  dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo  III, in quanto compatibili.     3.  I  compiti  del  commissario  giudiziale  o  del  liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti  dall'OCC.  La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa.     4. La procedura produce i suoi effetti anche  nei  confronti  dei soci illimitatamente responsabili.     |  
|   |                                 Art. 66                          Procedure familiari 
     1. I membri della stessa famiglia  possono  presentare  un  unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o  quando  il  sovraindebitamento  ha  un'origine  comune. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, al  progetto  unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.     2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si  considerano  membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado  e  gli  affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i  conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.     3. Le masse attive e passive rimangono distinte.     4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento  riguardanti  membri  della  stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La  competenza  appartiene  al  giudice  adito  per primo.     5.  La  liquidazione  del  compenso   dovuto   all'organismo   di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia  in misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno.  
           Note all'art. 66: 
               -   La   legge   20   maggio   2016,   n.   76    reca:          "Regolamentazione delle unioni  civili  tra  persone  dello          stesso sesso e disciplina delle convivenze.".   |  
|   |                                 Art. 67               Procedura di ristrutturazione dei debiti 
     1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio  dell'OCC,  puo' proporre ai creditori un piano di  ristrutturazione  dei  debiti  che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi  da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo'  prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.     2. La domanda e' corredata dell'elenco:     a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme  dovute  e delle cause di prelazione;     b) della consistenza e della composizione del patrimonio;     c) degli atti di  straordinaria  amministrazione  compiuti  negli ultimi cinque anni;     d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;     e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.     3.  La  proposta  puo'  prevedere  anche   la   falcidia   e   la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti  di  finanziamento con cessione del quinto dello  stipendio,  del  trattamento  di  fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di  prestito  su  pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.     4. E' possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio, pegno  o  ipoteca  possano  essere  soddisfatti  non   integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura  non  inferiore  a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale  sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di  prelazione, come attestato dall'OCC.     5. E'  possibile  prevedere  anche  il  rimborso,  alla  scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo  garantito  da ipoteca  iscritta  sull'abitazione  principale  del  debitore  se  lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.     6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.     |  
|   |                                 Art. 68                      Presentazione della domanda                         e attivita' dell'OCC 
     1. La domanda deve essere presentata al giudice  tramite  un  OCC costituito  nel  circondario  del  tribunale  competente   ai   sensi dell'articolo  27,  comma  2.  Se  nel  circondario   del   tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti  e  le  funzioni  allo  stesso attribuiti sono svolti da un professionista o  da  una  societa'  tra professionisti in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un  giudice  da lui delegato. Non e' necessaria l'assistenza di un difensore.     2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:     a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;     b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di adempiere le obbligazioni assunte;     c) la  valutazione  sulla  completezza  ed  attendibilita'  della documentazione depositata a corredo della domanda;     d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.     3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia tenuto  conto  del  merito  creditizio  del  debitore,  valutato   in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario  a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si  ritiene  idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno  sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5  dicembre 2013, n. 159.     4.  L'OCC,  entro   sette   giorni   dall'avvenuto   conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente  della riscossione  e  agli  uffici  fiscali,  anche  degli   enti   locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  dell'istante,  i quali entro quindici giorni debbono comunicare il  debito  tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.     5. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli  articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.  
           Note all'art. 68: 
               Il  D.P.C.M.  del  5  dicembre  2013,  n.  159,   reca:          "Regolamento concernente la revisione  delle  modalita'  di          determinazione e i campi  di  applicazione  dell'Indicatore          della situazione economica equivalente (ISEE).".               - Si riporta il testo degli articoli 2749, 2788 e  2855          del codice civile:               "Art. 2749. Estensione del privilegio.               Il privilegio accordato  al  credito  si  estende  alle          spese  ordinarie   per   l'intervento   nel   processo   di          esecuzione. Si estende  anche  agli  interessi  dovuti  per          l'anno in corso alla data del  pignoramento  e  per  quelli          dell'anno precedente.               Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio          nei  limiti  della  misura  legale  fino  alla  data  della          vendita."               "Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi.               La  prelazione  ha  luogo  anche  per   gli   interessi          dell'anno  in  corso  alla  data  del  pignoramento  o,  in          mancanza di  questo,  alla  data  della  notificazione  del          precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli  interessi          successivamente maturati, nei limiti della  misura  legale,          fino alla data della vendita."               "Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.               L'iscrizione del  credito  fa  collocare  nello  stesso          grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca,  quelle          dell'iscrizione   e   rinnovazione   e   quelle   ordinarie          occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per          il credito di maggiori spese giudiziali  le  parti  possono          estendere l'ipoteca con patto espresso, purche'  sia  presa          la corrispondente iscrizione.               Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione  di  un          capitale che produce interessi fa  collocare  nello  stesso          grado gli interessi dovuti, purche'  ne  sia  enunciata  la          misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi  e'          limitata alle due annate anteriori e a quella in  corso  al          giorno  del  pignoramento,  ancorche'  sia  stata  pattuita          l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualita';   le          iscrizioni particolari  prese  per  altri  arretrati  hanno          effetto dalla loro data.               L'iscrizione  del  capitale  fa  pure  collocare  nello          stesso grado gli  interessi  maturati  dopo  il  compimento          dell'annata in corso  alla  data  del  pignoramento,  pero'          soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita          .".   |  
|   |                                 Art. 69                    Condizioni soggettive ostative 
     1. Il consumatore non puo' accedere alla  procedura  disciplinata in questa sezione  se  e'  gia'  stato  esdebitato  nei  cinque  anni precedenti la domanda o ha gia'  beneficiato  dell'esdebitazione  per due volte, ovvero ha determinato la situazione di  sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.     2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato  i  principi  di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in  sede  di  omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di  inammissibilita'  che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.  
           Note all'art. 69: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 124-bis del  citato          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:               "Art. 124-bis. Verifica del merito creditizio               1. Prima della conclusione del contratto di credito, il          finanziatore valuta il merito  creditizio  del  consumatore          sulla base di informazioni adeguate, se  del  caso  fornite          dal  consumatore  stesso  e,   ove   necessario,   ottenute          consultando una banca dati pertinente.               2. Se  le  parti  convengono  di  modificare  l'importo          totale del credito dopo la  conclusione  del  contratto  di          credito,   il   finanziatore   aggiorna   le   informazioni          finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta          il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad  un          aumento significativo dell'importo totale del credito.               3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni          del  CICR,  detta  disposizioni  attuative   del   presente          articolo.".   |  
|   |                                 Art. 70                        Omologazione del piano 
     1. Il giudice, se  la  proposta  e  il  piano  sono  ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita  area  del  sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne  sia  data comunicazione entro  trenta  giorni,  a  cura  dell'OCC,  a  tutti  i creditori.     2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata.  In mancanza,  le  successive  comunicazioni  sono  effettuate   mediante deposito in cancelleria.     3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni  creditore puo'  presentare  osservazioni,  inviandole  all'indirizzo  di  posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.     4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su  istanza  del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la  fattibilita'  del  piano.  Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre  il  divieto di azioni  esecutive  e  cautelari  sul  patrimonio  del  consumatore nonche'  le  altre  misure  idonee  a  conservare  l'integrita'   del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.     5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il  giudice,  salvo  che l'istanza   di   revoca   non   sia   palesemente   inammissibile   o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante  scambio  di memorie scritte e provvede con decreto.     6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del  termine  di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce  al  giudice  e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.     7.  Il  giudice,  verificata  l'ammissibilita'  giuridica  e   la fattibilita' economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.     8. La sentenza di  omologa  e'  comunicata  ai  creditori  ed  e' pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza  e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51.     9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di  cui  al  comma  3,  contesta  la  convenienza  della proposta, il giudice omologa il piano  se  ritiene  che  comunque  il credito dell'opponente possa essere soddisfatto  dall'esecuzione  del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.     10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara  l'inefficacia  delle  misure  protettive accordate. Su istanza del debitore,  verificata  la  sussistenza  dei presupposti di legge, dichiara aperta la  procedura  liquidatoria  ai sensi degli articoli 268 e seguenti.     11. Nei casi di frode l'istanza  di  cui  al  comma  10,  secondo periodo, puo' essere presentata anche da un creditore o dal  pubblico ministero.     12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso  reclamo  ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 71                         Esecuzione del piano 
     1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento  del  piano,  risolve  le eventuali difficolta' e le sottopone al giudice,  se  necessario.  Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare  esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC  riferisce  al  giudice  per iscritto sullo stato dell'esecuzione.     2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il  debitore,  presenta al giudice il rendiconto.  Il  giudice,  se  approva  il  rendiconto, procede alla  liquidazione  del  compenso,  tenuto  conto  di  quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.     3.Se non approva  il  rendiconto,  il  giudice  indica  gli  atti necessari per l'esecuzione del  piano  ed  un  termine  per  il  loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,  anche prorogato, il giudice revoca  l'omologazione,  osservate,  in  quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.     4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene  conto  della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il diritto al compenso.     |  
|   |                                 Art. 72                       Revoca dell'omologazione 
     1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di  un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi  altro  interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente simulate attivita' inesistenti o se  risultano  commessi  altri  atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.     2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di  inadempimento degli obblighi previsti nel  piano  o  qualora  questo  sia  divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.     3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.     4. La domanda di revoca non puo' essere proposta  e  l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.     5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente  le  parti,  anche mediante scambio di memorie  scritte  e  provvede  alla  revoca,  con sentenza  reclamabile  ai  sensi  dell'articolo  50,  o  rigetta   la richiesta con decreto motivato.     6.  La  revoca  dell'omologazione  non   pregiudica   i   diritti acquistati dai terzi in buona fede.     |  
|   |                                 Art. 73                 Conversione in procedura liquidatoria 
     1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.     2. Se la revoca consegue ad atti di  frode  o  ad  inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai  creditori o dal pubblico ministero.     3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per  l'integrazione  della  documentazione  e   provvede   ai   sensi dell'articolo 270.     |  
|   |                                 Art. 74                     Proposta di concordato minore 
     1. I debitori di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  c),  in stato  di  sovraindebitamento,  escluso   il   consumatore,   possono formulare ai creditori una  proposta  di  concordato  minore,  quando consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale.     2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere  proposto  esclusivamente  quando  e'  previsto  l'apporto  di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.     3. La proposta di concordato minore ha contenuto  libero,  indica in modo  specifico  tempi  e  modalita'  per  superare  la  crisi  da sovraindebitamento  e  puo'  prevedere  il   soddisfacimento,   anche parziale,  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,   nonche'   la eventuale suddivisione dei creditori in classi.     4. Per quanto non previsto dalla presente sezione,  si  applicano le  disposizioni  del  capo  III  del  presente  titolo   in   quanto compatibili.     |  
|   |                                 Art. 75         Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati 
     1. Il debitore deve allegare alla domanda:     a) il piano con i  bilanci,  le  scritture  contabili  e  fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti  i  tre  anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se  l'attivita'  ha  avuto minor durata;     b)  una  relazione   aggiornata   sulla   situazione   economica, patrimoniale e finanziaria;     c) l'elenco di tutti i creditori,  con  le  rispettive  cause  di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;     d) gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  compiuti  negli ultimi cinque anni;     e) la documentazione relativa  a  stipendi,  pensioni,  salari  e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione  di  quanto occorra al mantenimento della stessa.     2. E' possibile prevedere che i  crediti  muniti  di  privilegio, pegno  o  ipoteca  possano  essere  soddisfatti  non   integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura  non  inferiore  a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale  sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti  sui  quali  insiste  la  causa  di prelazione, come attestato  dagli  organismi  di  composizione  della crisi.     3. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale, e' possibile prevedere il rimborso, alla  scadenza  convenuta,  delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante  su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda  di  concordato,  ha  adempiuto  le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza  al  pagamento  del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.  L'OCC  attesta anche  che  il  credito   garantito   potrebbe   essere   soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene  effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.     |  
|   |                                 Art. 76           Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC 
     1.  La  domanda  e'  formulata  tramite  un  OCC  costituito  nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2.     2.   Alla   domanda   deve   essere   allegata   una    relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:     a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;     b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di adempiere le obbligazioni assunte;     c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del  debitore impugnati dai creditori;     d)  la  valutazione  sulla  completezza  e  attendibilita'  della documentazione depositata a  corredo  della  domanda,  nonche'  sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;     e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;     f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento  dei creditori;     g) l'indicazione dei  criteri  adottati  nella  formazione  delle classi, ove previste dalla proposta.     3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.     4.  L'OCC,  entro   sette   giorni   dall'avvenuto   conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente  della riscossione  e  agli  uffici  fiscali,  anche  degli   enti   locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  dell'istante,  i quali entro quindici giorni debbono comunicare il  debito  tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.     5. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli  articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.     6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.  
           Note all'art. 76:               - Per gli articoli 2749, 2788 e 2855 del codice  civile          vedi note all'articolo 68 del presente decreto legislativo.   |  
|   |                                 Art. 77          Inammissibilita' della domanda di concordato minore 
     1. La domanda di concordato minore e' inammissibile se mancano  i documenti di cui agli articoli 75  e  76,  se  il  debitore  presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui  all'articolo  2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e' gia' stato  esdebitato nei  cinque  anni  precedenti  la  domanda  o  ha  gia'   beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.     |  
|   |                                 Art. 78                             Procedimento 
     1. Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara  aperta  la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC,  a tutti i creditori della proposta e del decreto.     2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:     a) dispone la pubblicazione del decreto mediante  inserimento  in apposita area del sito  web  del  tribunale  o  del  Ministero  della giustizia  e  nel  registro  delle  imprese  se  il  debitore  svolge attivita' d'impresa;     b) ordina, ove il piano preveda la  cessione  o  l'affidamento  a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione  del decreto presso gli uffici competenti;     c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta  giorni entro  il  quale  devono  fare  pervenire  all'OCC,  a  mezzo   posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione  o  di  mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;     d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento  in  cui il provvedimento di omologazione  diventa  definitivo,  non  possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali  ne'  disposti  sequestri  conservativi  ne'   acquistati diritti di prelazione  sul  patrimonio  del  debitore  da  parte  dei creditori aventi titolo o causa anteriore.     3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.     4. Nella  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza,  i  provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.     5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti  senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci  rispetto  ai  creditori anteriori al momento in cui e'  stata  eseguita  la  pubblicita'  del decreto.     |  
|   |                                 Art. 79         Maggioranza per l'approvazione del concordato minore 
     1.  Il  concordato  minore  e'  approvato   dai   creditori   che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta  prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del  raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi  sulla  proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.     2. Non sono ammessi al voto e non  sono  computati  ai  fini  del raggiungimento della maggioranza il  coniuge,  la  parte  dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di  cui  alla  legge  20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore  entro  il  quarto grado, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da  meno di un anno prima della domanda.     3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla  proposta  nei termini in cui e' stata loro trasmessa.     4. Il concordato minore della societa'  produce  i  suoi  effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.     5. Il concordato minore non pregiudica i  diritti  dei  creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.     |  
|   |                                 Art. 80                  Omologazione del concordato minore 
     1. Il  giudice,  verificati  la  ammissibilita'  giuridica  e  la fattibilita'  economica  del  piano   e   il   raggiungimento   della percentuale di cui all'articolo  79  in  mancanza  di  contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme  adeguate di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione.     2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.     3.  Quando  uno  dei  creditori  o  qualunque  altro  interessato contesta la  convenienza  della  proposta,  il  giudice,  sentiti  il debitore e l'OCC, omologa il concordato  minore  se  ritiene  che  il credito dell'opponente possa essere soddisfatto  dall'esecuzione  del piano  in  misura  non  inferiore  all'alternativa  liquidatoria.  Il giudice omologa altresi' il concordato minore anche  in  mancanza  di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando  l'adesione e' decisiva ai fini  del  raggiungimento  della  percentuale  di  cui all'art. 79, comma 1, e,  anche  sulla  base  delle  risultanze,  sul punto,  della  specifica   relazione   dell'OCC,   la   proposta   di soddisfacimento   dell'amministrazione   e'   conveniente    rispetto all'alternativa liquidatoria.     4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare  opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne'  far  valere cause di inammissibilita' che non derivino  da  comportamenti  dolosi del debitore.     5. Il giudice, se rigetta la domanda  di  omologa,  dichiara  con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive  accordate  e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.     6. In caso di frode, l'istanza di cui  al  comma  5  puo'  essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.     7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 81                   Esecuzione del concordato minore 
     1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento  del  concordato  minore, risolve le eventuali difficolta' e, se necessario,  le  sottopone  al giudice. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.     2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il  debitore,  presenta al giudice il rendiconto.  Il  giudice,  se  approva  il  rendiconto, procede alla  liquidazione  del  compenso,  tenuto  conto  di  quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.     3. Se non approva il  rendiconto,  il  giudice  indica  gli  atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per  il  loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,  anche prorogato,  il  giudice  dichiara  risolto  il   concordato   minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.     4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene  conto  della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il diritto al compenso.     5. Il giudice provvede  allo  stesso  modo  in  caso  di  mancata esecuzione integrale del  piano  o  qualora  il  piano  sia  divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.     |  
|   |                                 Art. 82                       Revoca dell'omologazione 
     1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di  un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi  altro  interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e'  stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono  state  dolosamente  simulate  attivita'  inesistenti  o  quando risultano commessi altri  atti  diretti  a  frodare  le  ragioni  dei creditori.  La  domanda  di  revoca  non  puo'  essere   proposta   e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere  assunta  decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.     2. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.     3. Prima di procedere alla revoca, il  giudice  sente  le  parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca  con sentenza  reclamabile  ai  sensi  dell'articolo  50,  o  rigetta   la richiesta con decreto motivato.     4.  La  revoca  dell'omologazione  non   pregiudica   i   diritti acquistati dai terzi in buona fede.     |  
|   |                                 Art. 83                 Conversione in procedura liquidatoria 
     1. In ogni caso di revoca o risoluzione il  giudice,  su  istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.     2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode  o  ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.     3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per  l'integrazione  della  documentazione  e   provvede   ai   sensi dell'articolo 270.     |  
|   |                                 Art. 84                  Finalita' del concordato preventivo 
     1.  Con  il  concordato  preventivo  il  debitore   realizza   il soddisfacimento dei creditori mediante la continuita' aziendale o  la liquidazione del patrimonio.     2. La continuita' puo' essere diretta, in  capo  all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione  dell'azienda  in  esercizio  o  la  ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza  di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente,  purche' in   funzione   della   presentazione   del   ricorso,   conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed e' previsto dal contratto o dal titolo  il mantenimento o la riassunzione di un numero  di  lavoratori  pari  ad almeno la meta' della media di  quelli  in  forza  nei  due  esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un  anno  dall'omologazione. In caso di continuita'  diretta  il  piano  prevede  che  l'attivita' d'impresa e' funzionale ad assicurare il  ripristino  dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita  dal soggetto diverso dal debitore.     3. Nel concordato in continuita' aziendale  i  creditori  vengono soddisfatti  in  misura  prevalente  dal  ricavato   prodotto   dalla continuita' aziendale diretta o indiretta, ivi compresa  la  cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuita' per i primi due  anni  di  attuazione del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono  addetti almeno la meta' della media di  quelli  in  forza  nei  due  esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun  creditore deve essere  assicurata  un'utilita'  specificamente  individuata  ed economicamente  valutabile.   Tale   utilita'   puo'   anche   essere rappresentata  dalla  prosecuzione   o   rinnovazione   di   rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.     4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne  deve incrementare di almeno il dieci per cento,  rispetto  all'alternativa della  liquidazione  giudiziale,  il  soddisfacimento  dei  creditori chirografari, che non puo' essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.     |  
|   |                                 Art. 85               Presupposti per l'accesso alla procedura 
     1.  Per  proporre  il  concordato  l'imprenditore,   soggetto   a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi  in stato di crisi o di insolvenza.  E'  in  ogni  caso  fatto  salvo  il disposto dell'articolo 296.     2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.     3. Il piano puo' prevedere:     a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei  crediti attraverso  qualsiasi  forma,  anche  mediante  cessione  dei   beni, accollo,   o   altre   operazioni   straordinarie,    ivi    compresa l'attribuzione  ai  creditori,   nonche'   a   societa'   da   questi partecipate,   di   azioni,   quote,   ovvero   obbligazioni,   anche convertibili in azioni, o altri  strumenti  finanziari  e  titoli  di debito;     b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;     c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;     d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a  classi diverse.     4.  Possono  costituirsi  come  assuntori  anche  i  creditori  o societa' da questi partecipate.     5. La formazione delle classi e'  obbligatoria  per  i  creditori titolari di  crediti  previdenziali  o  fiscali  dei  quali  non  sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di  garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti  anche  in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.     6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe  non  puo'  avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.     7. I creditori muniti di privilegio,  pegno  o  ipoteca,  possono essere soddisfatti anche non integralmente,  purche'  in  misura  non inferiore  a  quella  realizzabile   sul   ricavato,   in   caso   di liquidazione, dei beni o diritti  sui  quali  sussiste  la  causa  di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato,  al  netto  del presumibile ammontare delle spese di procedura  inerenti  al  bene  o diritto e della  quota  parte  delle  spese  generali,  attestato  da professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata come credito chirografario.     |  
|   |                                 Art. 86                Moratoria nel concordato in continuita' 
     1. Il  piano  puo'  prevedere  una  moratoria  fino  a  due  anni dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.  Quando e' prevista la moratoria i creditori hanno diritto  al  voto  per  la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge  e il valore attuale dei pagamenti previsti  nel  piano  calcolato  alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato  sulla base di un tasso  di  sconto  pari  alla  meta'  del  tasso  previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre  in  cui  viene  presentata  la  domanda  di  concordato preventivo.  
           Note all'art. 86: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto          legislativo  9  ottobre  2002,  n.231   (Attuazione   della          direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro  i  ritardi          di pagamento nelle transazioni commerciali):               "Art. 5. Saggio degli interessi               1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura          degli  interessi  legali   di   mora.   Nelle   transazioni          commerciali  tra  imprese  e'  consentito  alle  parti   di          concordare  un  tasso  di  interesse  diverso,  nei  limiti          previsti dall'articolo 7.               2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:                 a) per il primo semestre dell'anno cui  si  riferisce          il  ritardo,  e'  quello  in  vigore  il  1°   gennaio   di          quell'anno;                 b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce          il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.               3. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da'          notizia   del   tasso   di   riferimento,   curandone    la          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica          italiana nel quinto giorno lavorativo di  ciascun  semestre          solare.".   |  
|   |                                 Art. 87                          Piano di concordato 
     1.  Il  debitore  presenta,  con  la  proposta  di  concordato  e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo  39,  un  piano contenente la descrizione analitica delle modalita' e  dei  tempi  di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:     a) le cause della crisi;     b) la definizione delle strategie  d'intervento  e,  in  caso  di concordato in  continuita',  i  tempi  necessari  per  assicurare  il riequilibrio della situazione finanziaria;     c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;     d)  le  azioni  risarcitorie  e  recuperatorie  esperibili,   con indicazione di quelle eventualmente  proponibili  solo  nel  caso  di apertura  della  procedura  di  liquidazione   giudiziale   e   delle prospettive di recupero;     e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le iniziative da adottare nel caso di scostamento  tra  gli  obiettivi  pianificati  e quelli raggiunti;     f) in caso di continuita' aziendale,  le  ragioni  per  le  quali questa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;     g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita'  d'impresa  in forma diretta, un'analitica individuazione dei  costi  e  dei  ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita', delle  risorse  finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura.     2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la  relazione  di un professionista indipendente, che attesti la veridicita'  dei  dati aziendali e la fattibilita' del piano. Analoga relazione deve  essere presentata nel caso di modifiche sostanziali  della  proposta  o  del piano.     3.  In  caso  di  concordato  in  continuita'  la  relazione  del professionista  indipendente  deve  attestare  che  la   prosecuzione dell'attivita' d'impresa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.     |  
|   |                                 Art. 88           Trattamento dei crediti tributari e contributivi 
     1.  Con  il  piano  di  concordato  il  debitore,  esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi  del  presente  articolo,  puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,  dei  tributi  e dei relativi accessori amministrati dalle  agenzie  fiscali,  nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se  il  piano  ne prevede  la  soddisfazione  in  misura   non   inferiore   a   quella realizzabile,  in  ragione  della  collocazione  preferenziale,   sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui  quali  sussiste  la  causa  di prelazione,   indicato   nella   relazione   di   un   professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i  tempi  di  pagamento  e  le  eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi  rispetto  a quelli  offerti  ai  creditori  che  hanno  un  grado  di  privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione  giuridica  e  interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e  degli  enti  gestori  di forme  di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie.  Se  il   credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione  per  incapienza,  il  trattamento   non   puo'   essere differenziato rispetto a  quello  degli  altri  crediti  chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti  rispetto  ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.     2. L'attestazione del professionista indipendente,  relativamente ai  crediti  fiscali  e  previdenziali,  ha  ad  oggetto   anche   la convenienza  del  trattamento  proposto  rispetto  alla  liquidazione giudiziale.     3.  Copia  della  proposta  e  della   relativa   documentazione, contestualmente  al  deposito  presso  il  tribunale,   deve   essere presentata al  competente  agente  della  riscossione  e  all'ufficio competente sulla base dell'ultimo  domicilio  fiscale  del  debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto   l'esito   dei   controlli   automatici   nonche'    delle dichiarazioni integrative relative  al  periodo  fino  alla  data  di presentazione della domanda. L'agente della  riscossione,  non  oltre trenta giorni dalla data della  presentazione,  deve  trasmettere  al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito  iscritto a ruolo scaduto o sospeso.  L'ufficio,  nello  stesso  termine,  deve procedere   alla   liquidazione   dei   tributi   risultanti    dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi  di  irregolarita', unitamente a  una  certificazione  attestante  l'entita'  del  debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi,  per  la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non  ancora consegnati  all'agente  della  riscossione.  Dopo   la   nomina   del commissario giudiziale copia dell'avviso  di  irregolarita'  e  delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli  adempimenti  previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In  particolare,  per  i  tributi amministrati dall'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  l'ufficio competente  a  ricevere  copia  della   domanda   con   la   relativa documentazione prevista al primo periodo,  nonche'  a  rilasciare  la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica  con  l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.     4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.     5.  Il   voto   e'   espresso   dall'agente   della   riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui  all'articolo  17  del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  
           Note all'art. 88: 
               - Per l'articolo 17 del decreto legislativo  13  aprile          1999, n.112, vedi note all'articolo 63 del presente decreto          legislativo.   |  
|   |                                 Art. 89       Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi 
     1. Dalla data del deposito della domanda e sino  all'omologazione non si applicano gli articoli 2446,  commi  secondo  e  terzo,  2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo  non  opera  la  causa  di  scioglimento  della societa' per riduzione o perdita del capitale  sociale  di  cui  agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.     2. Resta ferma,  per  il  periodo  anteriore  al  deposito  delle domande  e  della  proposta  di  cui  al  comma   1,   l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.  
           Note all'art. 89: 
               - Per gli articoli 2446,  2447,  2482-bis,  2482-ter  e          2545-duodecies del codice civile vedi note all'articolo  20          del presente decreto legislativo.               - Per il testo dell'articolo  2484  del  codice  civile          vedi   note   all'articolo   380   del   presente   decreto          legislativo.   |  
|   |                                 Art. 90                         Proposte concorrenti 
     1. Colui o coloro che, anche per effetto di  acquisti  successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci  per  cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale  depositata  dal debitore, possono presentare una proposta concorrente  di  concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta  giorni  prima  della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.     2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa'  che  controlla  la  societa' debitrice,  delle  societa'  da  questa  controllate  e   di   quelle sottoposte a comune controllo.     3.  La  proposta  concorrente  non  puo'  essere  presentata  dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal  convivente  di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto  grado  e  da parti correlate.     4. La relazione di cui  all'articolo  87,  comma  2  puo'  essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti  che  non  siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e  puo' essere omessa se non ve ne sono.     5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili  se nella relazione di cui all'articolo 87, comma  2,  il  professionista indipendente attesta che  la  proposta  di  concordato  del  debitore assicura il pagamento di almeno il trenta  per  cento  dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta  al  venti  per cento nel caso in cui il  debitore  abbia  richiesto  l'apertura  del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.     6. La proposta puo' prevedere l'intervento  di  terzi  e,  se  il debitore ha la forma di  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita' limitata, un aumento di capitale  della  societa'  con  esclusione  o limitazione del diritto d'opzione.     7.  La  proposta  concorrente  prima  di  essere  comunicata   ai creditori, deve essere  sottoposta  al  giudizio  del  tribunale  che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.     8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata  dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni  prima  della votazione dei creditori.     |  
|   |                                 Art. 91                          Offerte concorrenti 
     1.  Quando  il   piano   di   concordato   comprende   un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto gia'  individuato  e  avente  ad oggetto   il   trasferimento   in    suo    favore,    anche    prima dell'omologazione, verso un corrispettivo  in  denaro  o  comunque  a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o  piu'  rami  d'azienda  o  di specifici beni, il tribunale o il giudice da  esso  delegato  dispone che dell'offerta stessa  sia  data  idonea  pubblicita'  al  fine  di acquisire offerte concorrenti. La stessa  disciplina  si  applica  in caso di affitto d'azienda.     2. La medesima disciplina si applica quando, prima  dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un  contratto che comunque abbia  la  finalita'  del  trasferimento  non  immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.     3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale  o  il giudice da  esso  delegato,  dispone  con  decreto  l'apertura  della procedura competitiva.     4. Il decreto di cui  al  comma  3  stabilisce  le  modalita'  di presentazione  di  offerte  irrevocabili,  prevedendo  che   ne   sia assicurata  in  ogni  caso  la   comparabilita',   i   requisiti   di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi  di  accesso  alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro  utilizzo  e  le modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne  fanno richiesta, le modalita' di svolgimento della  procedura  competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte  devono  prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le  forme  di pubblicita' e la data dell'udienza per l'esame delle  offerte  se  la vendita avviene davanti al giudice.     5. La pubblicita' e' in ogni  caso  disposta  sul  portale  delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490  del  codice  di  procedura civile, nelle forme di pubblicita' di cui al  predetto  articolo  per quanto compatibili.     6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.     7. Le offerte sono rese pubbliche nel  giorno  stabilito  per  la gara alla presenza degli offerenti e  di  qualunque  interessato.  Se sono state presentate piu' offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando  il  piano prevede  che  la  vendita  o  l'aggiudicazione   abbia   luogo   dopo l'omologazione.     8. Con la  vendita  o  con  l'aggiudicazione,  se  precedente,  a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e  il  debitore  sono  liberati  dalle  obbligazioni   reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il  commissario  dispone il rimborso delle spese e dei costi  sostenuti  per  la  formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo  in essa indicato.     9. Il debitore modifica la proposta ed il  piano  in  conformita' all'esito della gara.     10. Nel caso in cui, indetta  la  gara,  non  vengano  presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini  di  cui all'offerta indicata al comma 1.     11. Il presente articolo si applica, in quanto  compatibile,  nel caso in cui il debitore  abbia  chiesto  l'assegnazione  del  termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).     |  
|   |                                 Art. 92                        Commissario giudiziale 
     1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.     2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126,  133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui agliarticoli  35,  comma  4-bis,e  35.1  del  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di  cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.     3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che  ne  fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza,  le  informazioni  utili  per  la presentazione di proposte concorrenti,  sulla  base  delle  scritture contabili e fiscali obbligatorie del  debitore,  nonche'  ogni  altra informazione rilevante in suo possesso.     4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche  in  caso  di richieste, da parte di creditori o di terzi,  di  informazioni  utili per la presentazione di offerte concorrenti.     5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo  al  pubblico ministero i fatti che possono  interessare  ai  fini  delle  indagini preliminari in sede penale e  dei  quali  viene  a  conoscenza  nello svolgimento delle sue funzioni.  
           Note all'art. 92: 
               - Si riporta il testo degli articoli 35, comma 4-bis  e          35.1  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.159          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2          della legge 13 agosto 2010, n. 136):               "Art.   35.   Nomina   e   revoca   dell'amministratore          giudiziario               1.  Con  il  provvedimento  con  il  quale  dispone  il          sequestro previsto dal capo I del titolo  II  del  presente          libro  il  tribunale  nomina  il  giudice   delegato   alla          procedura  e  un  amministratore  giudiziario.  Qualora  la          gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente          complessa, anche avuto riguardo al numero  dei  comuni  ove          sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla          natura dell'attivita' aziendale da proseguire o  al  valore          ingente del patrimonio, il  tribunale  puo'  nominare  piu'          amministratori  giudiziari.  In  tal  caso   il   tribunale          stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.               2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra  gli          iscritti   nell'Albo   nazionale    degli    amministratori          giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la          rotazione degli incarichi tra  gli  amministratori,  tenuto          conto della natura e dell'entita'  dei  beni  in  stato  di          sequestro, delle caratteristiche  dell'attivita'  aziendale          da proseguire e delle specifiche competenze  connesse  alla          gestione. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di          concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro          dello  sviluppo  economico,  sono  individuati  criteri  di          nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che          tengano conto  del  numero  degli  incarichi  aziendali  in          corso, comunque non superiore a tre, con  esclusione  degli          incarichi gia' in  corso  quale  coadiutore,  della  natura          monocratica o collegiale dell'incarico, della  tipologia  e          del valore dei compendi  da  amministrare,  avuto  riguardo          anche al numero dei  lavoratori,  della  natura  diretta  o          indiretta della  gestione,  dell'ubicazione  dei  beni  sul          territorio,  delle   pregresse   esperienze   professionali          specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i          criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la          particolare     complessita'     dell'amministrazione     o          l'eccezionalita' del valore del patrimonio da  amministrare          determinano  il   divieto   di   cumulo.   L'amministratore          giudiziario e'  nominato  con  decreto  motivato.  All'atto          della  nomina  l'amministratore  giudiziario  comunica   al          tribunale se e  quali  incarichi  analoghi  egli  abbia  in          corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria  o          dall'Agenzia.               2-bis.   L'amministratore   giudiziario   di    aziende          sequestrate e' scelto tra gli  iscritti  nella  sezione  di          esperti in gestione  aziendale  dell'Albo  nazionale  degli          amministratori giudiziari.               2-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo          41-bis, comma 7, l'amministratore  giudiziario  di  cui  ai          commi 2 e  2-bis  puo'  altresi'  essere  nominato  tra  il          personale  dipendente  dell'Agenzia,  di  cui  all'articolo          113-bis.   In   tal   caso   l'amministratore   giudiziario          dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento  dell'incarico,          non  ha  diritto  ad  emolumenti  aggiuntivi  rispetto   al          trattamento  economico  in  godimento,  ad  eccezione   del          rimborso delle spese di cui al comma 9.               3. Non possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'          le   persone   condannate   a   una   pena   che    importi          l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o  le          pene accessorie previste dal regio decreto 16  marzo  1942,          n. 267, o coloro cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di          prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il          rinvio a giudizio per i reati di  cui  all'articolo  4  del          presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II,          titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.          Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano          svolto attivita' lavorativa o professionale in  favore  del          proposto o delle imprese a  lui  riconducibili.  Le  stesse          persone non possono,  altresi',  svolgere  le  funzioni  di          coadiutore o di diretto  collaboratore  dell'amministratore          giudiziario  nell'attivita'  di   gestione.   Non   possono          assumere  l'ufficio  di  amministratore  giudiziario,   ne'          quelli    di    coadiutore    o    diretto    collaboratore          dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino          al quarto grado, gli  affini  entro  il  secondo  grado,  i          conviventi  o  commensali  abituali  del   magistrato   che          conferisce  l'incarico.  Non  possono   altresi'   assumere          l'ufficio di  amministratore  giudiziario,  ne'  quelli  di          coadiutore  o  diretto  collaboratore   dell'amministratore          giudiziario, i creditori  o  debitori  del  magistrato  che          conferisce l'incarico, del suo coniuge o  dei  suoi  figli,          ne'  le  persone  legate  da  uno   stabile   rapporto   di          collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello          stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i  conviventi,          i creditori o debitori del  dirigente  di  cancelleria  che          assiste lo stesso magistrato.               4.  L'amministratore  giudiziario  chiede  al   giudice          delegato di essere autorizzato,  ove  necessario,  a  farsi          coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici  o  da          altri  soggetti  qualificati.  Ove  la  complessita'  della          gestione lo richieda, anche successivamente  al  sequestro,          l'amministratore  giudiziario  organizza,  sotto   la   sua          responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la  cui          composizione  e  il  cui  assetto  interno  devono   essere          comunicati al giudice  delegato  indicando  altresi'  se  e          quali incarichi analoghi abbiano  in  corso  i  coadiutori,          assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni          di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e  del          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,          n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del          medesimo  codice.  Il   giudice   delegato   ne   autorizza          l'istituzione tenuto conto della natura dei  beni  e  delle          aziende  in  stato  di  sequestro  e  degli  oneri  che  ne          conseguono.               4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore          giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro  i  quali          sono legati  da  rapporto  di  coniugio,  unione  civile  o          convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.          76, parentela entro il terzo grado  o  affinita'  entro  il          secondo   grado   con   magistrati   addetti    all'ufficio          giudiziario  al  quale   appartiene   il   magistrato   che          conferisce l'incarico, nonche' coloro  i  quali  hanno  con          tali magistrati un rapporto di assidua  frequentazione.  Si          intende per frequentazione assidua quella derivante da  una          relazione  sentimentale  o  da  un  rapporto  di   amicizia          stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da  reciproca          confidenza,  nonche'  il  rapporto  di  frequentazione  tra          commensali abituali.               5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di          pubblico  ufficiale  e  deve  adempiere  con  diligenza  ai          compiti  del  proprio  ufficio.  Egli  ha  il  compito   di          provvedere   alla   gestione,   alla   custodia   e    alla          conservazione dei beni sequestrati anche  nel  corso  degli          eventuali giudizi di impugnazione, sotto la  direzione  del          giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la          redditivita' dei beni medesimi.               6.  L'amministratore  giudiziario  deve  segnalare   al          giudice delegato l'esistenza di altri beni  che  potrebbero          formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza          nel corso della sua gestione.               7. In caso di grave irregolarita' o di  incapacita'  il          tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o          d'ufficio,  puo'  disporre  in   ogni   tempo   la   revoca          dell'amministratore  giudiziario,  previa  audizione  dello          stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca          e' disposta dalla medesima Agenzia.               8. L'amministratore giudiziario che,  anche  nel  corso          della procedura, cessa dal suo incarico,  deve  rendere  il          conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.               9. Nel caso di  trasferimento  fuori  della  residenza,          all'amministratore  giudiziario   spetta   il   trattamento          previsto dalle disposizioni  vigenti  per  i  dirigenti  di          seconda fascia dello Stato.               Art. 35.1. Dichiarazione di incompatibilita'               1.    L'amministratore    giudiziario,    al    momento          dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni          dalla  comunicazione  della  nomina,  deposita  presso   la          cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente  l'incarico          una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di          incompatibilita' di cui all'articolo 35,  comma  4-bis.  In          caso di violazione della disposizione  di  cui  al  periodo          precedente   il   tribunale   provvede    d'urgenza    alla          sostituzione del soggetto nominato. Il  tribunale  provvede          allo stesso modo  nel  caso  in  cui,  dalla  dichiarazione          depositata,  emerga  la  sussistenza  di   una   causa   di          incompatibilita'. In caso di dichiarazione  di  circostanze          non  corrispondenti  al  vero  effettuata  da  un  soggetto          iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo  segnala          all'organo   competente   dell'ordine   o   del    collegio          professionale ai fini della valutazione  di  competenza  in          ordine  all'esercizio   dell'azione   disciplinare   e   al          presidente della Corte di  appello  affinche'  dia  notizia          della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.               2. Nella  dichiarazione  il  soggetto  incaricato  deve          comunque  indicare,  ai  fini  di  cui  all'articolo  35.2,          l'esistenza  di  rapporti  di  coniugio,  unione  civile  o          convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.          76, parentela entro il terzo grado  o  affinita'  entro  il          secondo grado  o  frequentazione  assidua  con  magistrati,          giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di  appello          nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale  e'          pendente il procedimento.               3.   Il   coadiutore    nominato    dall'amministratore          giudiziario a norma dell'articolo 35, comma  4,  redige  la          dichiarazione disciplinata ai commi 1 e  2  e  la  consegna          all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento          in cui ha avuto conoscenza della nomina e,  in  ogni  caso,          prima di dare inizio alla sua  attivita'.  L'amministratore          giudiziario  entro  i  due  giorni  successivi  provvede  a          depositare in cancelleria la dichiarazione del  coadiutore.          Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o  se  dalla          dichiarazione  emerge  la  sussistenza  di  una  causa   di          incompatibilita',  l'amministratore  giudiziario  non  puo'          avvalersi del coadiutore nominato.               4. A decorrere dal trentesimo  giorno  successivo  alla          pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  provvedimento          con   cui   il   responsabile   dei   sistemi   informativi          automatizzati del  Ministero  della  giustizia  attesta  la          piena funzionalita'  dei  sistemi  in  relazione  a  quanto          previsto  dai  commi  1,  2  e   3,   il   deposito   della          dichiarazione  prevista  dai  predetti   commi   ha   luogo          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto          della  normativa,  anche  regolamentare,   concernente   la          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei          documenti informatici.".   |  
|   |                                 Art. 93                        Pubblicita' del decreto 
     1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti  a pubblica registrazione, il decreto  di  apertura  e'  trascritto  nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.     |  
|   |                                 Art. 94        Effetti della presentazione della domanda di concordato 
     1. Dalla data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  al concordato preventivo e fino all'omologazione, il  debitore  conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto  la vigilanza del commissario giudiziale.     2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i  compromessi,  le  alienazioni  di  beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le  concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie  alle  liti,  le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni  di  ipoteche,  le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di  donazioni  e in genere gli atti eccedenti  l'ordinaria  amministrazione,  compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.     3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima  dell'omologazione se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.     4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite  di  valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al  comma 2.     5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e  di specifici beni autorizzati ai sensi  del  comma  2,  sono  effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicita'.     6. Il tribunale puo' autorizzare in  caso  di  urgenza  gli  atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita'  e  alle  procedure competitive quando puo' essere compromesso l'interesse dei  creditori al  miglior  soddisfacimento.  Del  provvedimento  e  del  compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita'.     |  
|   |                                 Art. 95 
   Disposizioni   speciali   per   i   contratti   con   le    pubbliche                           amministrazioni 
     1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti  in  corso di  esecuzione,  stipulati  con  pubbliche  amministrazioni,  non  si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato.  Sono inefficaci eventuali patti contrari.     2. Il deposito della domanda di accesso al concordato  preventivo non  impedisce  la  continuazione  di  contratti  con  le   pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente  ha  attestato  la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita'  di adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei requisiti di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria d'azienda o di rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano  trasferiti, purche' in possesso dei requisiti per la partecipazione alla  gara  e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato,  all'atto  della cessione  o  del  conferimento,  dispone   la   cancellazione   delle iscrizioni e trascrizioni. Le  disposizioni  del  presente  comma  si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia  stata  ammessa  al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione  e'  necessaria  per  la  migliore  liquidazione dell'azienda in esercizio.     3. Successivamente al deposito della domanda di cui  all'articolo 40,  la  partecipazione  a  procedure  di  affidamento  di  contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere  del  commissario giudiziale ove gia' nominato.     4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla  gara  previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole  capacita' di adempimento del contratto.     5. Fermo quanto previsto dal comma  4,  l'impresa  in  concordato puo'  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo   di imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e  sempre  che nessuna  delle  altre  imprese   aderenti   al   raggruppamento   sia assoggettata ad una procedura concorsuale.     |  
|   |                                 Art. 96 
   Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso  al                        concordato preventivo 
     1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo,  le  disposizioni  degli articoli 145, nonche' da 153 a 162.     |  
|   |                                 Art. 97                          Contratti pendenti 
     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2,  i  contratti ancora ineseguiti o  non  compiutamente  eseguiti  nelle  prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della  domanda di accesso al concordato  preventivo,  proseguono  anche  durante  il concordato.  Il  debitore  puo'  chiedere,  con   autonoma   istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno  o  piu' contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le  previsioni  del piano ne' funzionale alla sua  esecuzione.  Il  debitore,  unitamente all'istanza, deposita la  prova  della  sua  avvenuta  notifica  alla controparte.     2.   L'istanza   di   sospensione    puo'    essere    depositata contestualmente  o  successivamente  al  deposito  della  domanda  di accesso al concordato;  la  richiesta  di  scioglimento  puo'  essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.     3. Salvo quanto previsto al comma 4, con  l'istanza  il  debitore propone  anche  una  quantificazione  dell'indennizzo   dovuto   alla controparte  della  quale  si  tiene   conto   nel   piano   per   la determinazione del fabbisogno concordatario.     4. La  controparte  puo'  opporsi  alla  richiesta  del  debitore depositando una memoria  scritta  entro  sette  giorni  dall'avvenuta notificazione dell'istanza.     5. Decorso il termine di cui al comma 4,  fino  al  deposito  del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto  di apertura, provvede il giudice delegato.     6. La sospensione o lo scioglimento del contratto  hanno  effetto dalla  data  della  notificazione  del  provvedimento   autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.     7. La sospensione richiesta prima del deposito della  proposta  e del piano non puo' essere autorizzata per  una  durata  eccedente  il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo  44,  comma  1, lettera a). Quando  siano  stati  presentati  proposta  e  piano,  la sospensione puo' essere autorizzata anche per una  durata  ulteriore, che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.     8. Lo scioglimento del contratto non  si  estende  alla  clausola compromissoria in esso contenuta.     9.  Nel  caso  in  cui  sia  autorizzata  la  sospensione  o   lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un  indennizzo  equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.     10. In caso di mancato accordo sulla  misura  dell'indennizzo  la sua determinazione e' rimessa al giudice  ordinariamente  competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi  dell'articolo 109.     11.  L'indennizzo  e'  soddisfatto  come  credito   chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione  del  credito conseguente  ad  eventuali  prestazioni  eseguite  legalmente  e   in conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo  la  pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.     12.  In  caso  di  scioglimento  del   contratto   di   locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del  bene  ed e' tenuto  a  versare  al  debitore  l'eventuale  differenza  fra  la maggiore somma ricavata dalla vendita o  da  altra  collocazione  del bene stesso avvenute a valori di  mercato,  dedotta  una  somma  pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea  capitale,  e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale  di  acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La  somma  versata  al debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla  procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore  un  credito determinato nella differenza tra il credito  vantato  alla  data  del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione  del bene.  Tale  credito  e'  soddisfatto  come  credito   anteriore   al concordato. La vendita o  l'allocazione  sono  effettuate  secondo  i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della  legge 4 agosto 2017, n. 124.     13. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  ai rapporti di lavoro subordinato, nonche'  ai  contratti  di  cui  agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.  
           Note all'art. 97: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 139, della          legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e          la concorrenza):               "139. Ai fini  di  cui  al  comma  138,  il  concedente          procede alla vendita o ricollocazione del bene  sulla  base          dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni  di  mercato          elaborate  da  soggetti  specializzati.   Quando   non   e'          possibile far riferimento ai predetti valori, procede  alla          vendita sulla base di una stima  effettuata  da  un  perito          scelto dalle parti  di  comune  accordo  nei  venti  giorni          successivi alla risoluzione del contratto  o,  in  caso  di          mancato  accordo  nel  predetto  termine,  da   un   perito          indipendente scelto dal concedente in una  rosa  di  almeno          tre    operatori    esperti,     previamente     comunicati          all'utilizzatore, che  puo'  esprimere  la  sua  preferenza          vincolante ai fini della  nomina  entro  dieci  giorni  dal          ricevimento della  predetta  comunicazione.  Il  perito  e'          indipendente quando non e' legato al concedente da rapporti          di natura personale  o  di  lavoro  tali  da  compromettere          l'indipendenza di giudizio. Nella procedura  di  vendita  o          ricollocazione  il  concedente  si  attiene  a  criteri  di          celerita', trasparenza e  pubblicita'  adottando  modalita'          tali da consentire l'individuazione del migliore  offerente          possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.".   |  
|   |                                 Art. 98                Prededuzione nel concordato preventivo 
     1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la  procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.     |  
|   |                                 Art. 99 
   Finanziamenti prededucibili autorizzati prima  dell'omologazione  del    concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti 
     1. Il debitore, anche con la  domanda  di  accesso  di  cui  agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e  87, quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale,  anche se unicamente in  funzione  della  liquidazione,  puo'  chiedere  con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del  deposito della  documentazione  che  deve  essere  allegata  alla  domanda,  a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta  di emissione  di  garanzie,  prededucibili,   funzionali   all'esercizio dell'attivita' aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti  ovvero  all'apertura  e allo svolgimento di tali procedure e in  ogni  caso  funzionali  alla miglior soddisfazione dei creditori.     2. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere  al  momento  del  deposito della domanda di cui al comma 1.     3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e' in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe  grave pregiudizio per  l'attivita'  aziendale  o  per  il  prosieguo  della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di  un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti sono  funzionali  alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non e'  necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere  per  evitare  un danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale.     4.  Il  tribunale,  assunte  sommarie  informazioni,  sentito  il commissario giudiziale e, se  lo  ritiene  opportuno,  sentiti  senza formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio  con decreto motivato entro dieci  giorni  dal  deposito  dell'istanza  di autorizzazione.     5. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno  o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.     6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale,  i  finanziamenti  autorizzati  non   beneficiano   della prededuzione quando risulta congiuntamente che:     a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono  dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti  o  comunque  quando  il debitore ha commesso altri atti in frode ai  creditori  per  ottenere l'autorizzazione;     b) il curatore dimostra  che  i  soggetti  che  hanno  erogato  i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le  circostanze di cui alla lettera a).     |  
|   |                                Art. 100           Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi 
     1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi  degli articoli 44 e 87, quando e' prevista la continuazione  dell'attivita' aziendale, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato,  assunte se del caso sommarie informazioni, a  pagare  crediti  anteriori  per prestazioni di beni o  servizi,  se  un  professionista  indipendente attesta che tali prestazioni  sono  essenziali  per  la  prosecuzione dell'attivita' di impresa e  funzionali  ad  assicurare  la  migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore  senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.  Il  tribunale  puo'  autorizzare,  alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione  dovuta  per  la mensilita' antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori  addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione.     2. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica,  in  deroga  al  disposto dell'articolo 154, comma 2, al  rimborso,  alla  scadenza  convenuta, delle rate a scadere  del  contratto  di  mutuo  con  garanzia  reale gravante  su  beni  strumentali  all'esercizio  dell'impresa  se   il debitore, alla data della presentazione della domanda di  concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale  lo  autorizza al pagamento del debito per capitale  ed  interessi  scaduto  a  tale data. Il professionista indipendente attesta  anche  che  il  credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con  il  ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e  che  il rimborso delle  rate  a  scadere  non  lede  i  diritti  degli  altri creditori.     |  
|   |                                Art. 101 
   Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo    o di accordi di ristrutturazione dei debiti 
     1. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi  forma  effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un  concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed  espressamente  previsti  nel  piano  ad  essi  sottostante   sono prededucibili.     2. In caso di successiva ammissione del debitore  alla  procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non  beneficiano della  prededuzione  quando  il  piano  di  concordato  preventivo  o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta,  sulla  base  di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su  dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti  o  il  debitore  ha compiuto atti in frode ai creditori e  il  curatore  dimostra  che  i soggetti   che   hanno   erogato   i   finanziamenti,    alla    data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.     |  
|   |                                Art. 102                 Finanziamenti prededucibili dei soci 
     1. In deroga agli  articoli  2467  e  2497-quinquies  del  codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli  99  e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi  forma, inclusa l'emissione di garanzie e  controgaranzie,  fino  all'ottanta per cento del loro ammontare.     2.  Il  medesimo  beneficio  opera  per  l'intero  ammontare  dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita'  di socio in esecuzione del concordato  preventivo  o  degli  accordi  di ristrutturazione dei debiti.  
           Note all'art. 102: 
               - Per il testo dell'articolo  2467  del  codice  civile          vedi   note   all'articolo   383   del   presente   decreto          legislativo.               - Si riporta  il  testo  dell'art.  2497-quinquies  del          codice civile:               "Art. 2497-quinquies. Finanziamenti  nell'attivita'  di          direzione e coordinamento.               Ai finanziamenti effettuati a favore della societa'  da          chi esercita attivita' di  direzione  e  coordinamento  nei          suoi confronti o da altri soggetti ad  essa  sottoposti  si          applica l'articolo 2467.".   |  
|   |                                Art. 103                          Scritture contabili 
     1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il  decreto  di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto  l'ultima scrittura dei libri presentati.     2. I libri sono  restituiti  al  debitore,  che  deve  tenerli  a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.     |  
|   |                                Art. 104                      Convocazione dei creditori 
     1.  Il  commissario  giudiziale  deve  procedere  alla   verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.     2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo  posta  elettronica  certificata,  se  il  destinatario  ha  un indirizzo  digitale  e,  in  ogni  altro  caso,   a   mezzo   lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la  residenza  del creditore, un avviso contenente la data iniziale e  finale  del  voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di  apertura,  il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui  variazioni  e' onere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.     3. Quando, nel termine di  quindici  giorni  dalla  comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna  del  messaggio  di  posta elettronica certificata per  cause  imputabili  al  destinatario,  le comunicazioni  si  eseguono  esclusivamente  mediante   deposito   in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.     4. Quando la comunicazione prevista dal  comma  2  e'  sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la  difficolta' di  identificarli  tutti,  il  tribunale,  sentito   il   commissario giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.     5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la  votazione  deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per  il  voto e'  in  ogni  caso  comunicata   al   rappresentante   comune   degli obbligazionisti.     |  
|   |                                Art. 105                Operazioni e relazione del commissario 
     1. Il commissario giudiziale redige l'inventario  del  patrimonio del debitore  e  una  relazione  particolareggiata  sulle  cause  del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato  di  crisi  o  di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita  per il voto dei creditori.     2. Nella relazione il commissario illustra le  utilita'  che,  in caso di  liquidazione  giudiziale,  possono  essere  apportate  dalle azioni  risarcitorie,  recuperatorie  o  revocatorie  che  potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.     3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il  commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione  integrativa  da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima  della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.     4. La relazione integrativa contiene, la comparazione  tra  tutte le proposte depositate.  Le  proposte  di  concordato,  ivi  compresa quella presentata dal debitore,  possono  essere  modificate  fino  a venti giorni prima della data iniziale  stabilita  per  il  voto  dei creditori.     5. Analoga relazione integrativa viene redatta  qualora  emergano informazioni   che   i   creditori   devono   conoscere    ai    fini dell'espressione del voto. Essa e'  comunicata  ai  creditori  almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.     |  
|   |                                Art. 106 
   Atti di frode e apertura  della  liquidazione  giudiziale  nel  corso                           della procedura 
     1. Il commissario giudiziale,  se  accerta  che  il  debitore  ha occultato o dissimulato  parte  dell'attivo,  dolosamente  omesso  di denunciare uno o piu' crediti,  esposto  passivita'  insussistenti  o commesso altri  atti  di  frode,  deve  riferirne  immediatamente  al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma  2,  dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La  comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale.     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare  le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che  mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste  agli articoli da 84 a 88.     3. All'esito del  procedimento,  il  tribunale,  su  istanza  del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.     |  
|   |                                Art. 107                          Voto dei creditori 
     1. Il voto dei creditori e' espresso con modalita' telematiche.     2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro  deposito.  Il  giudice  delegato  regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.     3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra  la  sua  relazione  e  le proposte definitive del debitore e  quelle  eventualmente  presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli  altri  interessati  e  depositata  nella  cancelleria  del giudice delegato. Alla relazione e'  allegato,  ai  soli  fini  della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.     4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in  via  di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e  contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata  al  commissario giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni  per  le  quali non ritiene ammissibili o convenienti le  proposte  di  concordato  e sollevare contestazioni  sui  crediti  concorrenti.  Il  debitore  ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti,  e  ha  il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il  debitore, inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.     5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai  creditori,  al debitore e  a  tutti  gli  altri  interessati  delle  osservazioni  e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.     6.  Il  commissario  giudiziale  deposita  la  propria  relazione definitiva e la comunica ai creditori,  al  debitore  ed  agli  altri interessati entro cinque giorni prima della data  iniziale  stabilita per il voto.     7. I  provvedimenti  del  giudice  delegato  sono  comunicati  al debitore, ai creditori, al  commissario  giudiziale  e  a  tutti  gli interessati.     8. Il voto e' espresso  a  mezzo  posta  elettronica  certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati  sono  di  proprieta' del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo  la disciplina vigente per gli atti giudiziari.     9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono  soggetti  alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della  legge  7 ottobre 1969, n. 742.  
           Note all'art. 107: 
               - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  7          ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei  termini  processuali          nel periodo feriale):               "Art. 1. Il decorso dei  termini  processuali  relativi          alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative  e'          sospeso di diritto dal 1°(gradi) al 31  agosto  di  ciascun          anno, e riprende a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di          sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo          di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla  fine  di          detto periodo.               La  stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine          stabilito  dall'articolo  201  del  codice   di   procedura          penale.".   |  
|   |                                Art. 108             Ammissione provvisoria dei crediti contestati 
     1. Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del  voto  e  del  calcolo delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso  modo  in caso di rinuncia al privilegio.     2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato  nel  caso  in  cui  la  loro  ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.     |  
|   |                                Art. 109             Maggioranza per l'approvazione del concordato 
     1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano  la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso  in  cui  un  unico creditore  sia  titolare  di  crediti  in   misura   superiore   alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato  e'  approvato se, oltre alla  maggioranza  di  cui  al  periodo  precedente,  abbia riportato la maggioranza per teste dei voti  espressi  dai  creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di  creditori,  il concordato e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.     2. Quando sono poste al voto  piu'  proposte  di  concordato,  si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto;  in  caso  di  parita',  prevale quella del debitore o, in caso di parita' fra proposte di  creditori, quella  presentata  per  prima.   Quando   nessuna   delle   proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le  maggioranze  di cui al primo  e  secondo  periodo  del  presente  comma,  il  giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine  di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola  proposta  che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti  ammessi  al  voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine  a partire dal quale i creditori, nei venti giorni  successivi,  possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica  certificata.  In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.     3. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca,  ancorche' la garanzia sia contestata,  dei  quali  la  proposta  di  concordato prevede l'integrale pagamento, non  hanno  diritto  al  voto  se  non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.  Qualora  i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto  o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta  dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari;  la  rinuncia  ha effetto ai soli fini del concordato.     4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.     5. Sono esclusi dal voto  e  dal  computo  delle  maggioranze  il coniuge o il convivente  di  fatto  del  debitore,  ovvero  la  parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini  del  debitore fino  al  quarto  grado,  la  societa'  che  controlla  la   societa' debitrice, le societa' da questa controllate e  quelle  sottoposte  a comune controllo, nonche'  i  cessionari  o  aggiudicatari  dei  loro crediti da meno di un anno prima della domanda  di  concordato.  Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i  creditori in conflitto d'interessi.     6. Il creditore che propone il concordato ovvero le  societa'  da questo controllate, le societa' controllanti o  sottoposte  a  comune controllo, ai sensi  dell'articolo  2359,  primo  comma,  del  codice civile  possono  votare  soltanto   se   la   proposta   ne   prevede l'inserimento in apposita classe.     |  
|   |                                Art. 110                 Adesioni alla proposta di concordato 
     1.  All'esito  della  votazione  e'   redatta   dal   commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti  favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei  votanti  e dell'ammontare  dei  rispettivi   crediti.   E'   altresi'   inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non  hanno  esercitato  il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione  e'  allegata, su supporto informatico, la documentazione  relativa  all'espressione dei voti.     2. La relazione e' depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.     3. Quando il commissario giudiziale rileva,  dopo  l'approvazione del concordato, che sono mutate le  condizioni  di  fattibilita'  del piano, ne da' avviso ai creditori, i quali  possono  costituirsi  nel giudizio di omologazione fino all'udienza  di  cui  all'articolo  48, comma 1, per modificare il voto.     |  
|   |                                Art. 111                  Mancata approvazione del concordato 
     1. Se nel termine stabilito non  si  raggiungono  le  maggioranze richieste,  il  giudice  delegato  ne  riferisce  immediatamente   al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.     |  
|   |                                Art. 112                       Giudizio di omologazione 
     1.  Se  un  creditore  dissenziente  appartenente  a  una  classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il  venti  per  cento  dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in  misura  non  inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.     2. Le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti  dal  tribunale,  che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.     |  
|   |                                Art. 113                       Chiusura della procedura 
     1. La  procedura  di  concordato  preventivo  si  chiude  con  la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.     |  
|   |                                Art. 114                           Cessioni dei beni 
     1.  Se  il  concordato  consiste  nella  cessione  dei  beni,  il tribunale  nomina  nella  sentenza  di  omologazione   uno   o   piu' liquidatori e un comitato di tre o  cinque  creditori  per  assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della  liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone  che  il  liquidatore  effettui  la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma,  del  codice  di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa  deve  essere eseguita.     2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137  e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresi'  al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma  4-bis,  e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si  osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.     3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla  sostituzione  dei  membri  del  comitato provvede in ogni caso il tribunale.     4. Alle vendite, alle  cessioni  e  ai  trasferimenti  legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda  di  concordato  o  in esecuzione di questo, si  applicano  le  disposizioni  sulle  vendite nella   liquidazione   giudiziale,   in   quanto   compatibili.    La cancellazione delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione, nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti   e   dei   sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su  ordine  del giudice, salvo  diversa  disposizione  contenuta  nella  sentenza  di omologazione per gli atti a questa successivi.     5.  Il  liquidatore  comunica  con  periodicita'  semestrale   al commissario   giudiziale   le   informazioni    rilevanti    relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne da' notizia,  con le sue osservazioni, al  pubblico  ministero  e  ai  creditori  e  ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.  
           Note all'art. 114: 
               Per il testo degli articoli 35, 35.1 del citato decreto          legislativo 6 settembre 2011, n. 159 vedi note all'articolo          92 del presente decreto legislativo.               - Si riporta il testo  dell'articolo  35.2  del  citato          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:               "Art. 35.2. Vigilanza               1. I sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero          della giustizia assicurano al  presidente  della  Corte  di          appello  la  possibilita'  di  estrarre,  anche  in   forma          massiva, le dichiarazioni depositate a norma  dell'articolo          35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare  almeno  i          seguenti dati:                 a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico  e          la sezione di appartenenza;                 b)   il   nome   dell'ausiliario   e   la   tipologia          dell'incarico conferitogli;                 c) la data di conferimento dell'incarico;                 d) il nome del magistrato del distretto con il  quale          il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato          da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;                 e) la natura di tale rapporto.               2. Il presidente della Corte  di  appello  tiene  conto          delle    risultanze    delle    dichiarazioni    ai    fini          dell'esercizio,  su  tutti  gli  incarichi  conferiti,  del          potere di sorveglianza di cui al regio  decreto  31  maggio          1946, n. 511.".   |  
|   |                                Art. 115    Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni 
     1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se  pendente,  prosegue, ogni  azione  prevista  dalla  legge  finalizzata  a  conseguire   la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore  e  ogni azione diretta al recupero dei crediti.     2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilita'.  Ogni  patto  contrario  o  ogni  diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili  al liquidatore e ai creditori sociali.     3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel  corso  della  sua  esecuzione,  la  legittimazione  di   ciascun creditore   sociale   a   esercitare   o   proseguire   l'azione   di responsabilita' prevista dall'articolo 2394 del codice civile.  
           Note all'art. 115: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2394  del  codice          civile:               "Art. 2394. Responsabilita' verso i creditori sociali.               Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali          per   l'inosservanza   degli   obblighi    inerenti    alla          conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.               L'azione puo' essere proposta dai creditori  quando  il          patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento          dei loro crediti.               La rinunzia all'azione  da  parte  della  societa'  non          impedisce l'esercizio dell'azione da  parte  dei  creditori          sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori          sociali  soltanto  con  l'azione  revocatoria   quando   ne          ricorrono gli estremi.".   |  
|   |                                Art. 116                  Trasformazione, fusione o scissione 
     1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione  o scissione della societa'  debitrice,  la  validita'  di  queste  puo' essere   contestata   dai   creditori    solo    con    l'opposizione all'omologazione.     2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento  di  fissazione dell'udienza di  cui  all'articolo  48,  dispone  che  il  piano  sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo  ove  hanno  sede  le societa' interessate dalle operazioni di  trasformazione,  fusione  o scissione.  Tra  la  data  della  pubblicazione  e  l'udienza  devono intercorrere almeno trenta giorni.     3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma  1,  in  caso  di risoluzione o di annullamento  del  concordato,  sono  irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi  degli  articoli  2500-bis,  comma  secondo, 2504-quater, comma secondo, e  2506-ter,  comma  quinto,  del  codice civile.     4. Trovano applicazione, in quanto compatibili,  le  disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.  
           Note all'art. 116: 
               -  Si  riporta  il  testo  degli   articoli   2500-bis,          2504-quater e 2506-ter del codice civile:               "Art. 2500-bis. Invalidita' della trasformazione.               Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente,          l'invalidita' dell'atto di trasformazione non  puo'  essere          pronunciata.               Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno          eventualmente   spettante    ai    partecipanti    all'ente          trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione."               "Art. 2504-quater. Invalidita' della fusione.               Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del          secondo comma dell'articolo 2504,  l'invalidita'  dell'atto          di fusione non puo' essere pronunciata.               Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno          eventualmente spettante ai  soci  o  ai  terzi  danneggiati          dalla fusione."               " Art. 2506-ter. Norme applicabili.               L'organo  amministrativo  delle  societa'  partecipanti          alla scissione  redige  la  situazione  patrimoniale  e  la          relazione  illustrativa  in   conformita'   agli   articoli          2501-quater e 2501-quinquies.               La relazione dell'organo  amministrativo  deve  inoltre          illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o  quote          e deve indicare il valore effettivo  del  patrimonio  netto          assegnato  alle  societa'  beneficiarie  e  di  quello  che          eventualmente rimanga  nella  societa'  scissa.  Quando  la          scissione si realizza  mediante  aumento  di  capitale  con          conferimento di beni in natura o di crediti,  la  relazione          dell'organo   amministrativo   menziona,   ove    prevista,          l'elaborazione della relazione di cui all'articolo  2343  e          il registro delle imprese presso il quale tale relazione e'          depositata.               Si applica alla scissione  l'articolo  2501-sexies;  la          situazione patrimoniale prevista dall'articolo  2501-quater          e le relazioni previste  dagli  articoli  2501-quinquies  e          2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene          mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non          siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote          diversi da quello proporzionale.               Con il consenso unanime dei soci e  dei  possessori  di          altri strumenti finanziari che danno diritto di voto  nelle          societa'    partecipanti    alla     scissione     l'organo          amministrativo puo' essere esonerato  dalla  redazione  dei          documenti previsti nei precedenti commi.               Sono altresi' applicabili alla scissione  gli  articoli          2501-septies,  2502,  2502-bis,   2503,   2503-bis,   2504,          2504-ter,  2504-quater,  2505,  primo  e   secondo   comma,          2505-bis e  2505-ter.  Tutti  i  riferimenti  alla  fusione          contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla          scissione.".   |  
|   |                                Art. 117                Effetti del concordato per i creditori 
     1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i  creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti  contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in  via  di regresso.     2.  Salvo  patto  contrario,  il  concordato  della  societa'  ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.     |  
|   |                                Art. 118                       Esecuzione del concordato 
     1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario  giudiziale ne sorveglia l'adempimento,  secondo  le  modalita'  stabilite  nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al  giudice  ogni  fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.     2. Le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.     3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario  a  dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da  uno  o piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata.     4. Nel caso in  cui  il  commissario  giudiziale  rilevi  che  il debitore non sta provvedendo al compimento  degli  atti  necessari  a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio  riferirne  al  tribunale.  Il  tribunale,  sentito  il debitore,  puo'  attribuire  al  commissario  giudiziale   i   poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.     5. Il soggetto  che  ha  presentato  la  proposta  di  concordato approvata e omologata dai creditori puo' denunciare  al  tribunale  i ritardi e le omissioni del debitore mediante  ricorso  notificato  al debitore e al commissario giudiziale con il quale  puo'  chiedere  al tribunale  di  attribuire  al  commissario  i  poteri  necessari  per provvedere  ai  sensi  del   comma   4   o   di   revocare   l'organo amministrativo, se si tratta di societa', nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di  informazione e di voto dei soci di minoranza.     6. Il tribunale provvede  in  camera  di  consiglio,  sentito  il debitore   ed   il   commissario   giudiziale.   Quando   nomina   un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e  gli attribuisce  il  potere  di  compiere  gli  atti  necessari  a   dare esecuzione alla proposta  omologata,  ivi  inclusi,  se  la  proposta prevede un aumento del capitale sociale della  societa'  debitrice  o altre  deliberazioni  di  competenza  dell'assemblea  dei  soci,   la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto  tali  deliberazioni  e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le  azioni  o  quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza.  Al  liquidatore,  se nominato, possono  essere  attribuiti  i  compiti  di  amministratore giudiziario.     7. In caso di trasferimento di beni, il commissario  richiede  al tribunale, che provvede in composizione monocratica,  l'emissione  di decreto di cancellazione delle  formalita'  iscritte,  delegando  ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.     8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente  o cessionario dell'azienda non risponde  dei  debiti  pregressi,  salvo diversa previsione del piano di concordato.  
           Note all'art. 118: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2560  del  codice          civile:               "Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.               L'alienante  non  e'  liberato  dai  debiti,   inerenti          all'esercizio    dell'azienda    ceduta    anteriori     al          trasferimento, se non risulta  che  i  creditori  vi  hanno          consentito.               Nel trasferimento di  un'azienda  commerciale  risponde          dei debiti suddetti  anche  l'acquirente  dell'azienda,  se          essi risultano dai libri contabili obbligatori.".   |  
|   |                                Art. 119                      Risoluzione del concordato 
     1. Ciascuno  dei  creditori  e  il  commissario  giudiziale,  ove richiesto da un creditore,  possono  richiedere  la  risoluzione  del concordato per inadempimento.     2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante.     3. Il concordato non si  puo'  risolvere  se  l'inadempimento  ha scarsa importanza.     4. Il ricorso per la risoluzione  deve  proporsi  entro  un  anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto dal concordato.     5. Le disposizioni che precedono  non  si  applicano  quando  gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo  con liberazione immediata del debitore.     6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.     |  
|   |                                Art. 120                      Annullamento del concordato 
     1. Il concordato puo' essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore,  quando si scopre che  e'  stato  dolosamente  esagerato  il  passivo  ovvero sottratta o dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo.  Non  e' ammessa altra azione di nullita'.     2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine  di  sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni  caso,  non  oltre  due  anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto nel concordato.     3. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.     |  
|   |                                Art. 121               Presupposti della liquidazione giudiziale 
     1. Le disposizioni sulla  liquidazione  giudiziale  si  applicano agli  imprenditori  commerciali  che  non  dimostrino   il   possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.     |  
|   |                                Art. 122                   Poteri del tribunale concorsuale 
     1.  Il  tribunale  che  ha  dichiarato  aperta  la  procedura  di liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e:     a)  provvede  alla  nomina,  alla  revoca  o   sostituzione   per giustificati motivi degli  organi  della  procedura,  quando  non  e' prevista la competenza del giudice delegato;     b) puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;     c) decide le controversie relative alla procedura stessa che  non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami  contro  i provvedimenti del giudice delegato.     2. I provvedimenti del tribunale  sono  pronunciati  con  decreto motivato, salvo che la legge non preveda  che  il  provvedimento  sia adottato in forma diversa.     |  
|   |                                Art. 123                      Poteri del giudice delegato 
     1. Il giudice  delegato  esercita  funzioni  di  vigilanza  e  di controllo sulla regolarita' della procedura e:     a) riferisce  al  tribunale  su  ogni  affare  per  il  quale  e' richiesto un provvedimento del collegio;     b) emette o provoca dalle competenti  autorita'  i  provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di  quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio  diritto incompatibile con l'acquisizione;     c) convoca il curatore e  il  comitato  dei  creditori  nei  casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno  per  il corretto e sollecito svolgimento della procedura;     d) su  proposta  del  curatore,  liquida  i  compensi  e  dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui  opera e'  stata  richiesta  dal  medesimo  curatore  nell'interesse   della procedura;     e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del  curatore  e del comitato dei creditori;     f) fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  128,  comma  2, autorizza il  curatore  a  stare  in  giudizio  come  attore  o  come convenuto,  quando  e'  utile  per  il  miglior  soddisfacimento  dei creditori.  L'autorizzazione  deve  essere  sempre  data   per   atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado  di essi;     g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;     h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati  da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni  del capo III.     i) quando ne ravvisa  l'opportunita',  dispone  che  il  curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalita'.     2. Il giudice  delegato  non  puo'  trattare  i  giudizi  che  ha autorizzato,  ne'  far  parte  del  collegio  investito  del  reclamo proposto contro i suoi atti.     3. I provvedimenti del  giudice  delegato  sono  pronunciati  con decreto motivato.     |  
|   |                                Art. 124     Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale 
     1. Salvo che sia diversamente  disposto,  contro  i  decreti  del giudice delegato  e  del  tribunale  il  curatore,  il  comitato  dei creditori, il debitore e  ogni  altro  interessato  possono  proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte  di  appello  nel termine perentorio  di  dieci  giorni  dalla  comunicazione  o  dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il  comitato  dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e'  stato  chiesto il provvedimento. Per  gli  altri  interessati,  il  termine  decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal  tribunale,  se  quest'ultimo  ha emesso il provvedimento.     2. In ogni caso il reclamo non puo' piu' proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.     3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:     a)  l'indicazione  del  tribunale  o  della  corte   di   appello competente, del giudice delegato e della  procedura  di  liquidazione giudiziale;     b) le generalita', il codice fiscale del ricorrente e il  nome  e il domicilio digitale del difensore;     c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto  su  cui  si basa il reclamo, con le relative conclusioni;     d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente  intende avvalersi e dei documenti prodotti.     4.  Il  reclamo  non  sospende  l'esecuzione  del   provvedimento impugnato.     5.  Il  presidente  con  decreto  designa  il  relatore  e  fissa l'udienza di comparizione entro  quaranta  giorni  dal  deposito  del ricorso.     6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore,  mediante trasmissione  al   domicilio   digitale   della   procedura,   e   ai controinteressati,  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione   del decreto.     7. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.     8. Il resistente deve  costituirsi  almeno  cinque  giorni  prima dell'udienza,  depositando  memoria  contenente  l'indicazione  delle proprie generalita' e del suo  codice  fiscale,  nonche'  il  nome  e domicilio digitale del difensore, nonche' l'esposizione delle  difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.     9. Ogni altro interessato puo' intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.     10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.     11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette  o  assume anche d'ufficio i  mezzi  di  prova,  se  non  ritiene  di  delegarne l'assunzione al relatore.     12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.     |  
|   |                                Art. 125                          Nomina del curatore 
     1. Il curatore e' nominato con  la  sentenza  di  apertura  della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.     2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo  49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.     3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo  49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma  dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2  del predetto decreto.     4.  I  provvedimenti  di  nomina  dei  curatori,  dei  commissari giudiziali e dei liquidatori  giudiziali  confluiscono  nel  registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del  fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare  dell'attivo  e del passivo  delle  procedure  chiuse.  Il  registro  e'  tenuto  con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.  
           Note all'art. 125: 
               - Per il testo degli  articoli  35,  35.1  e  35.2  del          citato decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  vedi          note all'articolo 92.   |  
|   |                                Art. 126                       Accettazione del curatore 
     1.  Il  curatore  deve,  entro  i  due  giorni  successivi   alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria  la  propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio,  provvede  d'urgenza  alla  nomina  di  altro curatore.     2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore  le  credenziali  per  l'accesso  al  domicilio  digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.     |  
|   |                                Art. 127                    Qualita' di pubblico ufficiale 
     1. Il  curatore,  per  quanto  attiene  all'esercizio  delle  sue funzioni, e' pubblico ufficiale.     |  
|   |                                Art. 128                       Gestione della procedura 
     1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della  procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.     2. Egli non puo' stare in  giudizio  senza  l'autorizzazione  del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di  tardive dichiarazioni di crediti e di diritti  di  terzi  sui  beni  compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti  promossi per impugnare atti del giudice delegato o del  tribunale  e  in  ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.     3. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo'  tuttavia assumere la veste di  difensore,  se  in  possesso  della  necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice  tributario  quando  cio'  e' funzionale ad un risparmio per la massa.     |  
|   |                                Art. 129               Esercizio delle attribuzioni del curatore 
     1. Il curatore esercita personalmente  le  funzioni  del  proprio ufficio e  puo'  delegare  ad  altri  specifiche  operazioni,  previa autorizzazione del  comitato  dei  creditori,  con  esclusione  degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205  e  213.  L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto  dal compenso del curatore.     2. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e  gli  amministratori  della  societa'  o  dell'ente  in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilita'.  Del  compenso riconosciuto  a  tali  soggetti  si  tiene  conto   ai   fini   della liquidazione del compenso del curatore.     |  
|   |                                Art. 130            Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore 
     1. Il  curatore,  entro  trenta  giorni  dalla  dichiarazione  di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice  delegato un'informativa  sugli  accertamenti   compiuti   e   sugli   elementi informativi acquisiti relativi  alle  cause  dell'insolvenza  e  alla responsabilita' del debitore  ovvero  degli  amministratori  e  degli organi di controllo della societa'.     2. Se il debitore  o  gli  amministratori  non  ottemperano  agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c),  il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal  caso  o quando le scritture contabili sono incomplete  o  comunque  risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione  della  domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre  alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3,  lettera  f), puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di  cui  all'articolo  49  e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.     3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a  richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in  loro possesso.     4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo, presenta al  giudice  delegato  una relazione  particolareggiata  in  ordine  al  tempo  e   alle   cause dell'insorgere della crisi e  del  manifestarsi  dell'insolvenza  del debitore,  sulla  diligenza  spiegata  dal  debitore   nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore  o  di  altri  e  su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini  preliminari  in sede penale.     5. Se il debitore insolvente e' una societa'  o  altro  ente,  la relazione espone i fatti accertati e le informazioni  raccolte  sulla responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Se  la  societa'  o l'ente fa parte di un gruppo,  il  curatore  deve  altresi'  riferire sulla natura dei rapporti con le altre societa' o enti e allegare  le informazioni  raccolte  sulle   rispettive   responsabilita',   avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e  contrattuali  con  le altre imprese del gruppo.     6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo  ai  sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e  5  e'  depositata entro  il  termine  di  centottanta  giorni  dalla  dichiarazione  di apertura della liquidazione giudiziale.     7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in  copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.     8. Il  giudice  delegato  dispone  la  secretazione  delle  parti relative alla responsabilita' penale del debitore e di terzi ed  alle azioni che il curatore intende proporre  qualora  possano  comportare l'adozione  di  provvedimenti  cautelari,  nonche'  alle  circostanze estranee agli interessi della procedura  e  che  investano  la  sfera personale del debitore.     9. Il curatore, inoltre, entro  quattro  mesi  dal  deposito  del decreto di esecutivita' dello stato passivo e, successivamente,  ogni sei mesi, presenta al  giudice  delegato  un  rapporto  riepilogativo delle  attivita'  svolte  e  delle  informazioni  raccolte  dopo   le precedenti relazioni, accompagnato dal conto  della  sua  gestione  e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura  relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti  allegati  e' trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici  giorni, il comitato dei creditori o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni  copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni,  omesse  le  parti secretate, e' trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.     |  
|   |                                Art. 131                     Deposito delle somme riscosse 
     1. Le  somme  riscosse  a  qualunque  titolo  dal  curatore  sono depositate entro  il  termine  massimo  di  dieci  giorni  sul  conto corrente intestato alla procedura di liquidazione  aperto  presso  un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.     2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal  tribunale  ai fini dell'eventuale revoca del curatore.     3. Il prelievo delle somme e'  eseguito  su  copia  conforme  del mandato  di  pagamento  del  giudice  delegato  e,  nel  periodo   di intestazione  «Fondo  unico  giustizia»  del   conto   corrente,   su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita'  a  quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.     4.  Il  mandato  e'  sottoscritto  dal  giudice  delegato  e  dal cancelliere con firma digitale ed  e'  trasmesso  telematicamente  al depositario nel rispetto  delle  disposizioni,  anche  regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici.  La  trasmissione  telematica  e'  oggetto  di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che  ne stabilisce modalita', condizioni e limiti. La  disposizione  acquista efficacia  a  decorrere  dal  novantesimo  giorno   successivo   alla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   provvedimento   del responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno  dall'entrata  in  vigore del presente codice, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di trasmissione telematica.  
           Note all'art. 131: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge          16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni  ,          dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in          materia di funzionalita' del sistema giudiziario):               "Art. 2. Fondo unico giustizia               1. Il Fondo di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,          denominato:  «Fondo  unico  giustizia»,   e'   gestito   da          Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'  stabilite  con          il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.               2.  Rientrano  nel  «Fondo  unico  giustizia»,  con   i          relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:               a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;               b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice  di          procedura penale;               c) relativi a titoli al portatore, a  quelli  emessi  o          garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai  valori          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra          attivita' finanziaria a contenuto monetario o  patrimoniale          oggetto  di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito   di          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni          amministrative,  inclusi   quelli   di   cui   al   decreto          legislativo 8 giugno 2001, n. 231;               c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A.,  banche          e altri operatori finanziari, in relazione  a  procedimenti          civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi  o          non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni  dalla          data in cui il  procedimento  si  e'  estinto  o  e'  stato          comunque definito o e' divenuta definitiva  l'ordinanza  di          assegnazione,  di  distribuzione  o  di  approvazione   del          progetto di distribuzione ovvero, in caso  di  opposizione,          dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce  la          controversia;               c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio          decreto  16   marzo   1942,   n.   267,   come   sostituito          dall'articolo 107 del decreto legislativo 9  gennaio  2006,          n. 5.               2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del          decreto  di  cui  al  comma  6-ter  del  presente  articolo          rientrano in apposite gestioni separate  del  «Fondo  unico          giustizia»:               a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo  e          secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e          fino al riparto finale dell'attivo fallimentare,  le  somme          giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34,          primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;               b)  fino  al  momento  della  distribuzione,  le  somme          giacenti in  conti  correnti  e  in  depositi  a  risparmio          ricavate   nel   corso   di   procedure    esecutive    per          espropriazione immobiliare;               c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a          risparmio,  oggetto  di  sequestro  conservativo  ai  sensi          dell'articolo 671 del codice di procedura civile;               d) le somme a qualunque titolo depositate presso  Poste          Italiane S.p.A., banche e  altri  operatori  finanziari  in          relazione a procedimenti civili contenziosi.               2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme          di  cui  al  comma  2-bis,  costituiti  dal   differenziale          rispetto al rendimento  finanziario  ordinario  di  cui  al          comma 6-ter, sono versati all'entrata  del  bilancio  dello          Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari  al          50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto  degli          interessi  spettanti,  rispettivamente,  ai  creditori  del          fallimento e all'assegnatario.               3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore          del presente decreto, Poste Italiane S.p.A.,  le  banche  e          gli altri operatori finanziari, depositari delle  somme  di          denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di  cui          al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i  titoli,  i          valori,  i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'   le          attivita' di cui alla lettera c)  del  comma  2.  Entro  lo          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia          S.p.A., con modalita' telematica e nel formato  elettronico          reso disponibile dalla medesima societa' sul  proprio  sito          internet   all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,    le          informazioni  individuate   con   decreto   del   Ministero          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero          della giustizia, da emanarsi entro  quindici  giorni  dalla          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,          Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non  gia'  eseguite          alla medesima data da Poste Italiane S.p.A.,  dalle  banche          ovvero dagli altri operatori finanziari, alle  restituzioni          delle  somme  sequestrate   disposte   anteriormente   alla          predetta data.               3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano  ai          beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere  dalla  data  di          entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter.               3-bis. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in          vigore della  presente  disposizione,  in  caso  di  omessa          intestazione ovvero di mancata trasmissione delle  relative          informazioni  ai  sensi   del   comma   3,   il   Ministero          dell'economia e delle finanze applica  nei  riguardi  della          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione          amministrativa    pecuniaria    nella    misura    prevista          dall'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  con  riferimento          all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del  presente          articolo per le quali risulta omessa l'intestazione  ovvero          la trasmissione delle relative informazioni.  Il  Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   verifica   il   corretto          adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri          operatori finanziari, anche  avvalendosi  del  Corpo  della          guardia di finanza, che opera  a  tal  fine  con  i  poteri          previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di          imposta sul valore aggiunto.               4. Sono  altresi'  intestati  «Fondo  unico  giustizia»          tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia          Giustizia S.p.A., successivamente alla data di  entrata  in          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire          le   ulteriori    risorse    derivanti    dall'applicazione          dell'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge  25  giugno          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6          agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262,  comma  3-bis,  del          codice di procedura penale, i relativi utili  di  gestione,          nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei  beni          confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.               5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreto          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  alle  unita'          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa          del Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese  di          investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della  legge          24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le  quali,          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente          decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di          procedura   penale,   e'   stata   decisa    dal    giudice          dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione  allo          Stato delle somme medesime.               6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'          determinata altresi' la remunerazione massima  spettante  a          titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia  e          delle finanze stabilisce con proprio decreto quella  dovuta          a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle  risorse          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al          predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre  stabilite  le          modalita' di utilizzazione delle somme afferenti  al  Fondo          da parte dell'amministratore delle somme  o  dei  beni  che          formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere  al          pagamento delle spese di conservazione  o  amministrazione,          le modalita' di controllo e di rendicontazione delle  somme          gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.,  nonche'  la  natura          delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i  criteri          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo          che venga garantita la pronta  disponibilita'  delle  somme          necessarie  per  eseguire  le  restituzioni   eventualmente          disposte. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con          il  Ministro  dell'interno,   puo'   essere   rideterminata          annualmente  la  misura  massima  dell'aggio  spettante   a          Equitalia Giustizia S.p.A.               6-bis. Fino al 31 marzo 2011  Equitalia  Giustizia  Spa          effettua i versamenti dovuti al  bilancio  dello  Stato  al          lordo delle proprie spese di gestione e,  a  decorrere  dai          versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il  recupero  di          tali  spese,  a  fronte  di  attivita'  rese  dalla  stessa          Equitalia  Giustizia  Spa  nell'ambito  dei   propri   fini          statutari, e l'incasso della remunerazione  dovuta  a  tale          societa' a titolo di aggio ai  sensi  del  comma  6,  primo          periodo, seguono il principio della  prededuzione,  con  le          modalita',  le  condizioni  e  i  termini  stabiliti  nelle          convenzioni  regolative  dei  rapporti  con  i   competenti          Ministeri. Con  riferimento  alle  risorse  sequestrate  in          forma  di  denaro  intestate   "Fondo   unico   giustizia",          Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su  uno  o          piu'  conti  correnti  intrattenuti   con   gli   operatori          finanziari che garantiscono  un  tasso  d'interesse  attivo          allineato alle migliori condizioni di mercato,  nonche'  un          adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed  idonei          livelli di servizio.               6-ter. Le modalita' di attuazione  dei  commi  2-bis  e          2-ter, anche in relazione a quanto disposto  dal  comma  6,          sono stabilite con decreto  del  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.          Con il medesimo decreto e'  individuato,  relativamente  ai          procedimenti e alle procedure di cui al comma  2-bis  sorti          dopo l'entrata in vigore del decreto  di  cui  al  presente          comma, il tasso di interesse attivo di  riferimento  scelto          tra  quelli  disponibili  sul  mercato  interbancario   per          operazioni  analoghe   e   continuativamente   rilevati   e          pubblicati, che la banca o l'ufficio postale prescelto deve          riconoscere al fine  di  garantire  l'ordinario  rendimento          finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e le          procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in          vigore  del  decreto  di   cui   al   presente   comma   il          differenziale di cui  al  comma  2-ter  e'  determinato  in          relazione al tasso di interesse attivo gia' riconosciuto.               7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e  2-ter,  con          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di          concerto con il Ministro della giustizia e con il  Ministro          dell'interno, sono  stabilite,  fermo  quanto  disposto  al          comma 5, le quote  delle  risorse  intestate  «Fondo  unico          giustizia», anche  frutto  di  utili  della  loro  gestione          finanziaria, fino ad una percentuale non  superiore  al  30          per  cento  relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da          destinare mediante riassegnazione:               a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; (28)               b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi          istituzionali;               c) all'entrata del bilancio dello Stato.               7-bis. Le quote minime delle risorse  intestate  "Fondo          unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma  7,          possono essere modificate con decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei  ministri  in  caso  di  urgenti  necessita',          derivanti  da  circostanze  gravi   ed   eccezionali,   del          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.               7-ter. Con riferimento alle somme di cui  al  comma  2,          lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al  comma  7  sono          formate  destinando  le  risorse  in  via  prioritaria   al          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della          giustizia.               7-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e          della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma          7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione  del          progressivo consolidamento dei dati statistici.               8. Il comma 24 dell'articolo 61  del  decreto-legge  25          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.               9. All'articolo 676, comma 1, del codice  di  procedura          penale, come modificato dall'articolo 2, comma  613,  della          legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:  «o  alla          devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai          sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.               10. Dalla gestione del  «Fondo  unico  giustizia»,  non          devono derivare oneri,  ne'  obblighi  giuridici  a  carico          della finanza pubblica.".   |  
|   |                                Art. 132                 Integrazione dei poteri del curatore 
     1. Le riduzioni di crediti, le  transazioni,  i  compromessi,  le rinunzie  alle  liti,  le  ricognizioni  di  diritti  di  terzi,   la cancellazione di ipoteche, la  restituzione  di  pegni,  lo  svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni  e  gli  altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati  dal  curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.     2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.     3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a  cinquantamila euro e in ogni caso  per  le  transazioni,  il  curatore  ne  informa previamente il giudice delegato, salvo  che  gli  stessi  siano  gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.     4. Il limite di cui al comma 3 puo' essere adeguato  con  decreto del Ministro della giustizia.     |  
|   |                                Art. 133          Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore 
     1.  Contro  gli  atti  di  amministrazione  e  le  omissioni  del curatore, il  comitato  dei  creditori,  il  debitore  e  ogni  altro interessato possono proporre reclamo, per violazione  di  legge,  con ricorso al  giudice  delegato  entro  otto  giorni  dalla  conoscenza dell'atto o,  in  caso  di  omissione,  dalla  scadenza  del  termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite  le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalita' non  indispensabile al contraddittorio.     2. Se il reclamo e' accolto, il curatore  deve  conformarsi  alla decisione del giudice delegato.     3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.     |  
|   |                                Art. 134                          Revoca del curatore 
     1. Il tribunale puo' in  ogni  tempo,  su  proposta  del  giudice delegato o su richiesta  del  comitato  dei  creditori  o  d'ufficio, revocare il curatore.     2.  Il  tribunale  provvede  con  decreto  motivato,  sentiti  il curatore e il comitato dei creditori.     3. Contro il decreto di  revoca  o  di  rigetto  dell'istanza  di revoca del curatore e' ammesso  il  reclamo  alla  corte  di  appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende  l'efficacia  del decreto.     |  
|   |                                Art. 135                       Sostituzione del curatore 
     1. I creditori  che  rappresentano  la  maggioranza  dei  crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone  al tribunale  le  ragioni.  Il  tribunale,  valutate  le  ragioni  della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.     2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o  piu'  creditori, sono esclusi quelli  i  cui  titolari  si  trovino  in  conflitto  di interessi.     |  
|   |                                Art. 136                     Responsabilita' del curatore 
     1. Il curatore adempie ai doveri  del  proprio  ufficio,  imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato,  con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli  deve  tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che  dal giudice  delegato,  da  ciascuno  dei  componenti  del  comitato  dei creditori e in cui deve annotare  giorno  per  giorno  le  operazioni relative alla sua  amministrazione.  Mensilmente  il  curatore  firma digitalmente  il  registro  e  vi  appone  la  marca  temporale,   in conformita' alle regole tecniche per la formazione, la  trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,  la  riproduzione  e  la validazione dei documenti informatici.     2.  Il  curatore  procede   alle   operazioni   di   liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.     3.   Durante   la   liquidazione    giudiziale,    l'azione    di responsabilita' contro il curatore revocato o sostituito e'  proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.     4. Il curatore che  cessa  dal  suo  ufficio,  anche  durante  la liquidazione giudiziale, nonche' al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve  rendere  il  conto della gestione a norma  dell'articolo  231,  comunicandolo  anche  al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale puo' presentare osservazioni e contestazioni.     5. Il responsabile  dei  sistemi  informativi  automatizzati  del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in vigore  del  presente  codice,  stabilisce  le  specifiche   tecniche necessarie per assicurare la compatibilita' tra i software utilizzati per la  tenuta  del  registro  di  cui  al  comma  1  con  i  sistemi informativi del Ministero della giustizia.     |  
|   |                                Art. 137                         Compenso del curatore 
     1. Il compenso e  le  spese  dovuti  al  curatore,  anche  se  la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono  liquidati  ad istanza del  curatore  con  decreto  del  tribunale  non  soggetto  a reclamo,  su  relazione  del  giudice  delegato,  secondo  le   norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.     2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione  del rendiconto e, se del  caso,  dopo  l'esecuzione  del  concordato.  Al curatore e' dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attivita' svolta fino al termine dei giudizi e delle altre  operazioni  di  cui all'articolo 233, comma 2. E' in facolta' del tribunale accordare  al curatore acconti sul compenso. Salvo che non  ricorrano  giustificati motivi, ogni liquidazione di  acconto  deve  essere  preceduta  dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.     3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il  compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato,  in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.     4. Nessun compenso, oltre quello liquidato  dal  tribunale,  puo' essere preteso dal  curatore,  nemmeno  per  rimborso  di  spese.  Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli  ed  e' sempre  ammessa  la  ripetizione  di  cio'  che  e'   stato   pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.     5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49,  comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.     |  
|   |                                Art. 138                   Nomina del comitato dei creditori 
     1. Il comitato dei creditori e'  nominato  dal  giudice  delegato entro trenta giorni dalla sentenza  che  ha  aperto  la  liquidazione giudiziale, sulla  base  delle  risultanze  documentali,  sentito  il curatore e tenuto conto della disponibilita' ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni  eventualmente  date  dai  creditori  con  la domanda di ammissione al  passivo  o  precedentemente.  Salvo  quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato puo'  essere modificata dal giudice delegato in relazione  alle  variazioni  dello stato passivo o per altro giustificato motivo.     2. Il comitato e' composto di tre o cinque membri  scelti  tra  i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita'  dei  crediti  e  avuto  riguardo   alla   possibilita'   di soddisfacimento dei crediti stessi.     3. Il comitato, entro dieci giorni  dalla  nomina,  provvede,  su convocazione del  curatore,  a  nominare  a  maggioranza  il  proprio presidente.     4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il  giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.     5.  Il  comitato  dei  creditori  si  considera  costituito   con l'accettazione della nomina da parte dei suoi  componenti  comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.     6. Il componente del  comitato  che  si  trova  in  conflitto  di interessi si astiene dalla votazione.     7. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni,  dandone  comunicazione al giudice delegato.     |  
|   |                                Art. 139   Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori 
     1. I creditori  che  rappresentano  la  maggioranza  dei  crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del  comitato  dei  creditori,  nel  rispetto  dei  criteri  di   cui all'articolo 138.  Il  giudice  delegato  provvede  alla  nomina  dei soggetti designati, verificato il rispetto delle  condizioni  di  cui all'articolo 138, commi 1 e 2.     2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o  piu'  creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.     3. Il giudice delegato, su istanza del  comitato  dei  creditori, acquisito il parere del curatore, puo' stabilire  che  ai  componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre  al  rimborso  delle spese, un compenso per la loro attivita', in misura non superiore  al dieci per cento di quello liquidato al curatore.     |  
|   |                                Art. 140 
   Funzioni e responsabilita' del comitato  dei  creditori  e  dei  suoi                             componenti 
     1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti  dalla  legge, ovvero  su  richiesta  del  tribunale   o   del   giudice   delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.     2. Il presidente convoca il  comitato  per  le  deliberazioni  di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.     3. Le deliberazioni del comitato sono  prese  a  maggioranza  dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi  a  quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto  puo'  essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purche' sia possibile conservare la  prova  della  manifestazione  di voto.     4. In caso di inerzia,  di  impossibilita'  di  costituzione  per insufficienza di  numero  o  indisponibilita'  dei  creditori,  o  di funzionamento  del  comitato  o  di  urgenza,  provvede  il   giudice delegato.     5. Il comitato e  ogni  suo  componente  possono  ispezionare  in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della  procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al  curatore  e  al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma  4  gli  stessi poteri  possono  essere  esercitati  da  ciascun  creditore,   previa l'autorizzazione del giudice delegato.     6. I componenti del comitato  hanno  diritto  al  rimborso  delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto  ai  sensi  e  nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.     7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.     8. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal  curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato  provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei  creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.     |  
|   |                                Art. 141          Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori 
     1. Contro  le  autorizzazioni  o  i  dinieghi  del  comitato  dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato  possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato  entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il  giudice  delegato  decide sul  reclamo  sentite  le   parti,   omessa   ogni   formalita'   non indispensabile al contraddittorio.     2. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.     |  
|   |                                Art. 142                           Beni del debitore 
     1. La sentenza che dichiara  aperta  la  liquidazione  giudiziale priva  dalla  sua  data  il  debitore  dell'amministrazione  e  della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data  di  apertura  della liquidazione giudiziale.     2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i  beni  che pervengono al debitore durante la procedura,  dedotte  le  passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.     3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e  la  loro  conservazione  risultino  superiori  al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.     |  
|   |                                Art. 143                         Rapporti processuali 
     1. Nelle controversie, anche in corso,  relative  a  rapporti  di diritto  patrimoniale  del  debitore  compresi   nella   liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.     2.  Il  debitore  puo'  intervenire  nel  giudizio  solo  per  le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di  bancarotta  a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.     3.   L'apertura   della   liquidazione    giudiziale    determina l'interruzione del processo.  Il  termine  per  la  riassunzione  del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.     |  
|   |                                Art. 144 
   Atti  compiuti  dal  debitore  dopo  l'apertura  della   liquidazione                             giudiziale 
     1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti  dopo  l'apertura   della   liquidazione   giudiziale   sono inefficaci rispetto ai creditori.     2.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  142,  comma  2,  sono acquisite alla liquidazione  giudiziale  tutte  le  utilita'  che  il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.     |  
|   |                                Art. 145   Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 
     1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili  gli  atti  ai terzi, se compiute dopo  la  data  dell'apertura  della  liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.     |  
|   |                                Art. 146            Beni non compresi nella liquidazione giudiziale 
     1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:     a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;     b) gli assegni aventi  carattere  alimentare,  gli  stipendi,  le pensioni, i salari e  cio'  che  il  debitore  guadagna  con  la  sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;     c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;     d) le cose che non possono essere pignorate per  disposizione  di legge.     2. I limiti previsti al comma 1, lettera  b),  sono  fissati  con decreto motivato del giudice delegato,  sentiti  il  curatore  ed  il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione  personale  del debitore e di quella della sua famiglia.  
           Note all'art. 146: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  170  del  codice          civile:               "Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti.               L'esecuzione sui beni del fondo e sui  frutti  di  essi          non puo' aver luogo per debiti che il  creditore  conosceva          essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni  della          famiglia.".   |  
|   |                                Art. 147                  Alimenti ed abitazione del debitore 
     1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi  di  sussistenza,  il giudice delegato, sentiti il curatore e il  comitato  dei  creditori, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui  e  per  la famiglia.     2. La casa della quale il debitore e' proprietario o puo'  godere in quanto titolare di altro diritto  reale,  nei  limiti  in  cui  e' necessaria all'abitazione di lui e della famiglia,  non  puo'  essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.     |  
|   |                                Art. 148                  Corrispondenza diretta al debitore 
     1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.     2. La corrispondenza diretta al debitore che non e'  una  persona fisica e' consegnata al curatore.     |  
|   |                                Art. 149                         Obblighi del debitore 
     1. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti  a  comunicare  al  curatore  la propria  residenza  ovvero  il  proprio   domicilio   e   ogni   loro cambiamento.     2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui  al  comma  1  devono  presentarsi personalmente al giudice delegato, al  curatore  o  al  comitato  dei creditori.     3. In caso di  legittimo  impedimento  o  di  altro  giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere  autorizzati  dal  giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.     |  
|   |                                Art. 150          Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 
     1. Salvo diversa  disposizione  della  legge,  dal  giorno  della dichiarazione  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per  crediti  maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.     |  
|   |                                Art. 151                        Concorso dei creditori 
     1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori  sul patrimonio del debitore.     2. Ogni credito, anche se  munito  di  diritto  di  prelazione  o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o  personale,  mobiliare  o immobiliare, deve essere accertato secondo  le  norme  stabilite  dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.     3. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  anche  ai  crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.     |  
|   |                                Art. 152           Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili 
     1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli  articoli  2756  e  2761  del  codice  civile  possono   essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.     2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore  e  il  comitato  dei creditori,  stabilisce  con   decreto   il   tempo   della   vendita, determinandone le modalita' a norma  dell'articolo  216.  Il  giudice delegato puo' assegnare i beni al creditore che ne ha fatto  istanza. Il giudice  delegato  provvede  acquisita  la  valutazione  dei  beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.     3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in  caso di assegnazione, il valore di  stima  e'  superiore  all'importo  del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne  versa  al curatore l'eccedenza.     4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se  e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore  a  riprendere  le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il  creditore,  o  ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.  
           Note all'art. 152: 
               - Si riporta il testo degli articoli 2756  e  2761  del          codice civile:               "Art.  2756.  Crediti  per  prestazioni  e   spese   di          conservazione e miglioramento.               I crediti per le prestazioni e le spese  relative  alla          conservazione o  al  miglioramento  di  beni  mobili  hanno          privilegio sui  beni  stessi,  purche'  questi  si  trovino          ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.               Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi          che hanno diritti sulla  cosa,  qualora  chi  ha  fatto  le          prestazioni o le spese sia stato in buona fede.               Il  creditore  puo'  ritenere  la  cosa   soggetta   al          privilegio finche' non e' soddisfatto  del  suo  credito  e          puo' anche venderla  secondo  le  norme  stabilite  per  la          vendita del pegno."               "Art. 2761. Crediti del vettore,  del  mandatario,  del          depositario e del sequestratario.               I crediti  dipendenti  dal  contratto  di  trasporto  e          quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore  hanno          privilegio sulle cose trasportate finche' queste  rimangono          presso di lui.               I crediti derivanti dall'esecuzione del  mandato  hanno          privilegio  sulle  cose  del  mandante  che  il  mandatario          detiene per l'esecuzione del mandato.               I  crediti  derivanti  dal  deposito  o  dal  sequestro          convenzionale a favore del depositario e del sequestratario          hanno parimenti privilegio sulle cose che questi  detengono          per effetto del deposito o del sequestro.               Si applicano a questi  privilegi  le  disposizioni  del          secondo e del terzo comma.".   |  
|   |                                Art. 153   Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo 
     1. I creditori garantiti da ipoteca,  pegno  o  privilegio  fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo  dei  beni  vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se  non  sono  soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro  dovuto,  con  i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.     2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni  che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia.  In  tal  caso,  se  ottengono  un'utile  collocazione definitiva su questo  prezzo  per  la  totalita'  del  loro  credito, computati in primo luogo  gli  interessi,  l'importo  ricevuto  nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata  per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito,  per  il  capitale  non soddisfatto essi hanno diritto  di  trattenere  solo  la  percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.     3. L'estensione del  diritto  di  prelazione  agli  interessi  e' regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione  di  apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso  degli  interessi  cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale  il  credito e' soddisfatto anche se parzialmente.     4. Se il credito  e'  garantito  da  ipoteca,  la  prelazione  si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e  della rinnovazione dell'ipoteca.     5. Se il credito e' garantito da pegno o assistito da  privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761  del  codice  civile,  la prelazione si estende anche alle spese della costituzione  del  pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2,  alle  spese  di conservazione e vendita del bene costituito in pegno  o  oggetto  del privilegio, nonche' alle spese di individuazione e consegna del  bene oggetto di pegno non possessorio.  
           Note all'art. 153: 
               - Si riporta il testo degli articoli 2749, 2788 e  2855          del codice civile:               "Art. 2749. Estensione del privilegio.               Il privilegio accordato  al  credito  si  estende  alle          spese  ordinarie   per   l'intervento   nel   processo   di          esecuzione. Si estende  anche  agli  interessi  dovuti  per          l'anno in corso alla data del  pignoramento  e  per  quelli          dell'anno precedente.               Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio          nei  limiti  della  misura  legale  fino  alla  data  della          vendita."               "Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi.               La  prelazione  ha  luogo  anche  per   gli   interessi          dell'anno  in  corso  alla  data  del  pignoramento  o,  in          mancanza di  questo,  alla  data  della  notificazione  del          precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli  interessi          successivamente maturati, nei limiti della  misura  legale,          fino alla data della vendita."               "Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.               L'iscrizione del  credito  fa  collocare  nello  stesso          grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca,  quelle          dell'iscrizione   e   rinnovazione   e   quelle   ordinarie          occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per          il credito di maggiori spese giudiziali  le  parti  possono          estendere l'ipoteca con patto espresso, purche'  sia  presa          la corrispondente iscrizione.               Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione  di  un          capitale che produce interessi fa  collocare  nello  stesso          grado gli interessi dovuti, purche'  ne  sia  enunciata  la          misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi  e'          limitata alle due annate anteriori e a quella in  corso  al          giorno  del  pignoramento,  ancorche'  sia  stata  pattuita          l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualita';   le          iscrizioni particolari  prese  per  altri  arretrati  hanno          effetto dalla loro data.               L'iscrizione  del  capitale  fa  pure  collocare  nello          stesso grado gli  interessi  maturati  dopo  il  compimento          dell'annata in corso  alla  data  del  pignoramento,  pero'          soltanto  nella  misura  legale  e  fino  alla  data  della          vendita.".               Per il testo degli articoli  2756  e  2761  del  codice          civile vedi note  all'articolo  152  del  presente  decreto          legislativo.   |  
|   |                                Art. 154                           Crediti pecuniari 
     1. La dichiarazione di  apertura  della  liquidazione  giudiziale sospende il  corso  degli  interessi  convenzionali  o  legali,  agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero  fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo  234,  comma  7,  a meno che i crediti  non  siano  garantiti  da  ipoteca,  da  pegno  o privilegio, salvo quanto e' disposto dall'articolo 153, comma 3.     2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli  effetti  del concorso,  alla  data   della   dichiarazione   di   apertura   della liquidazione giudiziale.     3. I crediti condizionali partecipano al concorso a  norma  degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi  tra  i  crediti  condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il  cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non  previa escussione di un obbligato principale.     |  
|   |                                Art. 155                             Compensazione 
     1. I creditori possono opporre in compensazione dei  loro  debiti verso il debitore il cui patrimonio e' sottoposto  alla  liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorche' non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.     2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo  il  deposito  della  domanda  cui  e' seguita  l'apertura  della  liquidazione   giudiziale   o   nell'anno anteriore.     |  
|   |                                Art. 156                         Crediti infruttiferi 
     1.  I  crediti  infruttiferi  non  ancora   scaduti   alla   data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi  al  passivo per l'intera somma. Tuttavia ad  ogni  singola  ripartizione  saranno detratti gli interessi composti,  in  ragione  del  saggio  stabilito dall'articolo 1284 del codice  civile,  per  il  tempo  che  resta  a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino  al  giorno  della scadenza del credito.     |  
|   |                                Art. 157                Obbligazioni ed altri titoli di debito 
     1. I crediti derivanti da  obbligazioni  e  da  altri  titoli  di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale,  detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio  da  estrarre  a sorte, il suo valore  attualizzato  viene  distribuito  tra  tutti  i titoli che hanno diritto al sorteggio.     |  
|   |                                Art. 158                         Crediti non pecuniari 
     1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una  prestazione  in danaro determinata con riferimento  ad  altri  valori  o  aventi  per oggetto una prestazione diversa dal  danaro,  concorrono  secondo  il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.     |  
|   |                                Art. 159                 Rendita perpetua e rendita vitalizia 
     1. Se nel passivo della  liquidazione  giudiziale  sono  presenti crediti  per  rendita  perpetua,  questa  e'   riscattata   a   norma dell'articolo 1866 del codice civile.     2. Il creditore di una rendita vitalizia e'  ammesso  al  passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa  al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.  
           Note all'art. 159: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  1866  del  codice          civile:               "Art. 1866. Esercizio del riscatto.               Il riscatto della  rendita  semplice  e  della  rendita          fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che          risulta dalla capitalizzazione della  rendita  annua  sulla          base dell'interesse legale.               Le modalita' del riscatto sono  stabilite  dalle  leggi          speciali.".   |  
|   |                                Art. 160                Creditore di piu' coobbligati solidali 
     1. Il creditore di piu'  coobbligati  in  solido  concorre  nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono  sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori,  sino al totale pagamento.     2. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.     |  
|   |                                Art. 161    Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto 
     1. Il  creditore  che,  prima  dell'apertura  della  liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con  il  debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla procedura concorsuale, o  da  un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di  concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.     2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per  la somma pagata.     3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare  la  quota di riparto spettante al coobbligato  fino  a  concorrenza  di  quanto ancora  dovutogli.  Resta  impregiudicato   il   diritto   verso   il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.     |  
|   |                                Art. 162           Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia 
     1.  Il  coobbligato  o  fideiussore  del  debitore  sottoposto  a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di  ipoteca  sui beni di lui a garanzia della sua azione di  regresso  concorre  nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.     2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.     |  
|   |                                Art. 163                        Atti a titolo gratuito 
     1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se  compiuti  dal debitore dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita  l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori,  gli  atti  a titolo gratuito, esclusi i  regali  d'uso  e  gli  atti  compiuti  in adempimento di un dovere morale o a scopo di  pubblica  utilita',  in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.     2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti  al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione  della sentenza che ha dichiarato l'apertura  della  procedura  concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato  puo'  proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.     |  
|   |                                Art. 164             Pagamenti di crediti non scaduti e postergati 
     1. Sono privi di effetto rispetto ai  creditori  i  pagamenti  di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura  della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti  dal debitore dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita  l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.     2. Sono privi di effetto rispetto ai  creditori  i  rimborsi  dei finanziamenti dei soci a favore della societa' se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della  procedura  concorsuale  o  nell'anno  anteriore.  Si   applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.     3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a  favore  della  societa'  assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento  nei  suoi  confronti  o  da  altri  soggetti  ad  essa sottoposti.     |  
|   |                                Art. 165                     Azione revocatoria ordinaria 
     1. Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,  secondo  le norme del codice civile.     2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente  ai  sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente  immediato,  sia  in confronto dei suoi aventi causa  nei  casi  in  cui  sia  proponibile contro costoro.     |  
|   |                                Art. 166              Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie 
     1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:     a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o  le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto  cio' che a lui e' stato dato o promesso,  se  compiuti  dopo  il  deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;     b) gli atti estintivi di debiti pecuniari  scaduti  ed  esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento,  se compiuti dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita  l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;     c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il  deposito  della  domanda  cui   e'   seguita   l'apertura   della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;     d) i pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o  volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e'  seguita  l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei  mesi  anteriori  per  debiti scaduti.     2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti  di  debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli  costitutivi di  un  diritto  di  prelazione   per   debiti,   anche   di   terzi, contestualmente creati, se compiuti dal  debitore  dopo  il  deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.     3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:     a) i  pagamenti  di  beni  e  servizi  effettuati  nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;     b) le rimesse effettuate su un conto corrente  bancario  che  non hanno ridotto in maniera consistente  e  durevole  l'esposizione  del debitore nei confronti della banca;     c) le vendite e i preliminari  di  vendita  trascritti  ai  sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i  cui  effetti  non  siano cessati  ai  sensi  del  comma  terzo  della  suddetta  disposizione, conclusi a  giusto  prezzo  e  aventi  ad  oggetto  immobili  ad  uso abitativo,   destinati   a   costituire    l'abitazione    principale dell'acquirente o di suoi parenti e  affini  entro  il  terzo  grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire  la  sede principale dell'attivita'  d'impresa  dell'acquirente,  purche'  alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale  attivita'  sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati  compiuti  investimenti per darvi inizio;     d) gli atti, i pagamenti effettuati e  le  garanzie  concesse  su beni del debitore posti in essere in esecuzione del  piano  attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso  indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore  ne  era  a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera  anche  con  riguardo all'azione revocatoria ordinaria;     e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e  dell'accordo  di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche'  gli  atti,  i pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere  e  dal  debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo  o all'accordo  di  ristrutturazione.  L'esclusione  opera   anche   con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;     f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da  suoi  dipendenti  o  altri  suoi collaboratori, anche non subordinati;     g) i pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili  eseguiti  dal debitore  alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della  crisi  e dell'insolvenza previste dal presente codice.     4.  Le  disposizioni  di  questo  articolo   non   si   applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno  e  di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.  
           Note all'art. 166: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 2645-bis del codice          civile:               "Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari.               1.  I  contratti  preliminari  aventi  ad  oggetto   la          conclusione di taluno dei contratti di cui  ai  numeri  1),          2), 3) e 4)  dell'articolo  2643,  anche  se  sottoposti  a          condizione o relativi a edifici da costruire o in corso  di          costruzione, devono essere trascritti se risultano da  atto          pubblico  o  da  scrittura   privata   con   sottoscrizione          autenticata o accertata giudizialmente.               2. La trascrizione del contratto definitivo o di  altro          atto che  costituisca  comunque  esecuzione  dei  contratti          preliminari di cui al comma 1, ovvero  della  sentenza  che          accoglie la domanda diretta  ad  ottenere  l'esecuzione  in          forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale          sulle  trascrizioni  ed  iscrizioni  eseguite   contro   il          promittente alienante dopo la  trascrizione  del  contratto          preliminare.               3.  Gli  effetti  della  trascrizione   del   contratto          preliminare cessano e si considerano come mai  prodotti  se          entro un anno dalla data convenuta  tra  le  parti  per  la          conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso  entro          tre anni dalla trascrizione predetta, non sia  eseguita  la          trascrizione del contratto definitivo o di altro  atto  che          costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o          della domanda giudiziale di cui  all'articolo  2652,  primo          comma, numero 2).               4. I contratti preliminari aventi ad  oggetto  porzioni          di edifici da costruire o in corso  di  costruzione  devono          indicare, per essere trascritti, la superficie utile  della          porzione di edificio e la quota del  diritto  spettante  al          promissario  acquirente  relativa   all'intero   costruendo          edificio espressa in millesimi.               5. Nel caso previsto nel comma  4  la  trascrizione  e'          eseguita con riferimento al  bene  immobile  per  la  quota          determinata secondo le modalita' di cui  al  comma  stesso.          Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti  della          trascrizione si producono rispetto alle porzioni  materiali          corrispondenti  alle  quote  di  proprieta'  predeterminate          nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale  differenza          di superficie  o  di  quota  contenuta  nei  limiti  di  un          ventesimo  rispetto  a  quelle   indicate   nel   contratto          preliminare non produce effetti.               6. Ai fini delle disposizioni di cui  al  comma  5,  si          intende esistente l'edificio nel quale sia  stato  eseguito          il  rustico,  comprensivo  delle  mura  perimetrali   delle          singole unita', e sia stata completata la copertura.".   |  
|   |                                Art. 167              Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
     1. Gli atti che  incidono  su  un  patrimonio  destinato  ad  uno specifico  affare  previsto  dall'articolo  2447-bis,  primo   comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano  il patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo  dell'azione  e' costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'.  
           Note all'art. 167: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 2447-bis del codice          civile:               "Art. 2447-bis. Patrimoni destinati  ad  uno  specifico          affare.               La societa' puo':               a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno  dei  quali          destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;               b)   convenire   che   nel   contratto   relativo    al          finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale  o          parziale  del  finanziamento  medesimo  siano  destinati  i          proventi dell'affare stesso, o parte di essi.               Salvo quanto disposto in leggi  speciali,  i  patrimoni          destinati ai sensi della lettera a)  del  primo  comma  non          possono essere costituiti per  un  valore  complessivamente          superiore al dieci per cento  del  patrimonio  netto  della          societa' e  non  possono  comunque  essere  costituiti  per          l'esercizio di affari attinenti ad attivita'  riservate  in          base alle leggi speciali.".   |  
|   |                                Art. 168                     Pagamento di cambiale scaduta 
     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166,  comma  2,  non puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se  il  possessore di questa doveva accettarlo per non  perdere  l'azione  cambiaria  di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato  in  via  di  regresso,  in confronto del quale il curatore  provi  che  conosceva  lo  stato  di insolvenza del principale obbligato quando  ha  tratto  o  girato  la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.     |  
|   |                                Art. 169 
   Atti compiuti tra coniugi, parti  di  un'unione  civile  tra  persone              dello stesso sesso o conviventi di fatto 
     1. Gli atti previsti dall'articolo  166,  compiuti  tra  coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e  quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone  piu'  di  due  anni prima della data di deposito della domanda cui e' seguita  l'apertura della liquidazione giudiziale,  ma  nel  tempo  in  cui  il  debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il  coniuge  o  la  parte  di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o  il  convivente  di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.     |  
|   |                                Art. 170       Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia 
     1. Le azioni revocatorie  e  di  inefficacia  disciplinate  nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni  dall'apertura  della  liquidazione  giudiziale  e  comunque  si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.     |  
|   |                                Art. 171                       Effetti della revocazione 
     1. La revocatoria dei  pagamenti  avvenuti  tramite  intermediari specializzati, procedure di compensazione  multilaterale  o  societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  si esercita e produce  effetti  nei  confronti  del  destinatario  della prestazione.     2.  Colui  che,  per  effetto   della   revoca   prevista   dalle disposizioni precedenti,  ha  restituito  quanto  aveva  ricevuto  e' ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.     3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario  o  comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra  l'ammontare  massimo  raggiunto  dalle  sue pretese, nel periodo per il quale  e'  provata  la  conoscenza  dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data  in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il  diritto  del  convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente  a  quanto restituito.  
           Note all'art. 171: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata          legge 23 novembre 1939, n. 1966:               "Art. 1. Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono          soggette  alla  presente   legge   quelle   che,   comunque          denominate, si  propongono,  sotto  forma  di  impresa,  di          assumere l'amministrazione dei beni  per  conto  di  terzi,          l'organizzazione e la revisione contabile di aziende  e  la          rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.               Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui  al          comma  precedente  le  funzioni  di  sindaco  di   societa'          commerciale,  di  curatore  di  fallimento  e   di   perito          giudiziario in materia civile  e  penale  e  in  genere  le          attribuzioni di carattere strettamente personale  riservate          dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi          professionali e speciali.               Le norme della presente legge si applicano  anche  alle          societa' estere le quali,  mediante  succursali  o  stabili          rappresentanze nel territorio del  Regno,  svolgano  alcuna          delle  attivita'  prevedute  dal  primo  comma  di   questo          articolo."   |  
|   |                                Art. 172                           Rapporti pendenti 
     1. Se un contratto  e'  ancora  ineseguito  o  non  compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le  diverse  disposizioni  della  presente sezione,  rimane   sospesa   fino   a   quando   il   curatore,   con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara  di  subentrare nel contratto in luogo del debitore,  assumendo,  a  decorrere  dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero  di  sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti  ad  effetti  reali,  sia  gia' avvenuto il trasferimento del diritto.     2. Il contraente puo' mettere in  mora  il  curatore,  facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non  superiore  a  sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.     3. In caso di  prosecuzione  del  contratto,  sono  prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.     4. In caso  di  scioglimento  del  contratto,  il  contraente  ha diritto di far valere nel passivo della  liquidazione  giudiziale  il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia  dovuto risarcimento del danno.     5.  L'azione  di  risoluzione  del   contratto   promossa   prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore,  fatta salva,  nei  casi  previsti,  l'efficacia  della  trascrizione  della domanda; se il  contraente  intende  ottenere  con  la  pronuncia  di risoluzione la restituzione di una somma o  di  un  bene,  ovvero  il risarcimento  del  danno,  deve  proporre  la  domanda   secondo   le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.     6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno  dipendere  la risoluzione   del   contratto   dall'apertura   della    liquidazione giudiziale.     7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.     |  
|   |                                Art. 173                         Contratti preliminari 
     1. Il curatore puo'  sciogliersi  dal  contratto  preliminare  di vendita immobiliare anche  quando  il  promissario  acquirente  abbia proposto  e  trascritto  prima   dell'apertura   della   liquidazione giudiziale  domanda  di  esecuzione  in  forma  specifica  ai   sensi dell'articolo 2932 del codice  civile,  ma  lo  scioglimento  non  e' opponibile  al   promissario   acquirente   se   la   domanda   viene successivamente accolta.     2. In caso di scioglimento del contratto preliminare  di  vendita immobiliare trascritto ai sensi  dell'articolo  2645-bis  del  codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia  dovuto  il  risarcimento  del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del  codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla  data  dell'apertura della liquidazione giudiziale.     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  174,  il  contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto  un  immobile  ad  uso abitativo  destinato  a  costituire   l'abitazione   principale   del promissario acquirente o di suoi parenti ed  affini  entro  il  terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a  costituire la  sede  principale  dell'attivita'  di  impresa   del   promissario acquirente, sempre che  gli  effetti  della  trascrizione  non  siano cessati anteriormente  alla  data  dell'apertura  della  liquidazione giudiziale e il promissario acquirente  ne  chieda  l'esecuzione  nel termine e secondo le modalita' stabilite per la  presentazione  delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.     4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita,  l'immobile  e'  trasferito  e  consegnato  al   promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della  liquidazione  giudiziale  sono  opponibili  alla massa in misura pari  alla  meta'  dell'importo  che  il  promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato,  una  volta eseguita la vendita e riscosso  interamente  il  prezzo,  ordina  con decreto la cancellazione delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di prelazione,  nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti  e   dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.  
           Note all'art. 173: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2932  del  codice          civile:               "Art.  2932.  Esecuzione  specifica   dell'obbligo   di          concludere un contratto.               Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non          adempie  l'obbligazione,   l'altra   parte,   qualora   sia          possibile e non sia escluso dal titolo, puo'  ottenere  una          sentenza  che  produca  gli  effetti  del   contratto   non          concluso.               Se si tratta di contratti  che  hanno  per  oggetto  il          trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la          costituzione o il trasferimento di  un  altro  diritto,  la          domanda non puo' essere  accolta,  se  la  parte  che  l'ha          proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa  offerta          nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora          esigibile.".               Per il testo dell'articolo 2645-bis del  codice  civile          vedi note all'articolo 166.               - Si riporta il testo dell'articolo 2775-bis del codice          civile:               "Art.  2775-bis.  Credito  per  mancata  esecuzione  di          contratti preliminari.               Nel  caso   di   mancata   esecuzione   del   contratto          preliminare trascritto ai sensi dell'articolo  2645-bis,  i          crediti del promissario acquirente che ne conseguono  hanno          privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto          preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione  non          siano cessati al momento della  risoluzione  del  contratto          risultante da atto avente data  certa,  ovvero  al  momento          della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o  di          condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione          del   pignoramento    o    al    momento    dell'intervento          nell'esecuzione promossa da terzi.               Il privilegio non e' opponibile ai creditori  garantiti          da  ipoteca  relativa  a  mutui  erogati   al   promissario          acquirente per l'acquisto  del  bene  immobile  nonche'  ai          creditori  garantiti  da  ipoteca  ai  sensi  dell'articolo          2825-bis.".   |  
|   |                                Art. 174              Contratti relativi a immobili da costruire 
     1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente  abbia  escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di  quanto  versato  al costruttore, dandone altresi'  comunicazione  al  curatore.  In  ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.  
           Note all'art. 174: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto          legislativo 20 giugno 2005, n.  122  (Disposizioni  per  la          tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli   acquirenti   di          immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto  2004,  n.          210):               "Art. 5. Applicabilita' della disciplina.               1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3  e  4  si          applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non          immediato della proprieta' o  di  altro  diritto  reale  di          godimento di immobili per i quali il permesso di  costruire          o altra denuncia  o  provvedimento  abilitativo  sia  stato          richiesto successivamente alla data di  entrata  in  vigore          del presente decreto.               1-bis. L'acquirente non  puo'  rinunciare  alle  tutele          previste dal presente decreto; ogni clausola  contraria  e'          nulla e deve intendersi come non apposta.".   |  
|   |                                Art. 175                   Contratti di carattere personale 
     1. I contratti di carattere personale si  sciolgono  per  effetto dell'apertura  della  procedura  di   liquidazione   giudiziale   nei confronti  di  uno  dei  contraenti,  salvo  che  il  curatore,   con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso  dell'altro contraente,  manifesti  la  volonta'  di  subentrarvi,  assumendo,  a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.     2. Ai fini di cui al comma  1,  i  contratti  sono  di  carattere personale quando la considerazione della  qualita'  soggettiva  della parte nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' stata motivo determinante del consenso.     |  
|   |                                Art. 176      Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
     1.  L'apertura  della  liquidazione  giudiziale  della   societa' determina lo scioglimento  del  contratto  di  finanziamento  di  cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  b),  del  codice  civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere  del  comitato  dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in  luogo  della societa', assumendo, a decorrere dalla data  del  subentro,  tutti  i relativi obblighi.     2. Se il curatore non subentra  nel  contratto,  il  finanziatore puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato,  sentito  il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione,  in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il  finanziatore  puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo  della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.     3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma  la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.     4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si  verifichi  alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e  2,  si  applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.  
           Note all'art. 176: 
               -  Per  il  testo  dell'articolo  2447-bis  vedi   note          all'articolo 167 del presente decreto legislativo.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  2447-decies  del          codice civile:               "Art.  2447-decies.  Finanziamento  destinato  ad   uno          specifico affare.               Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico          affare  ai  sensi  della  lettera  b)   del   primo   comma          dell'articolo  2447-bis  puo'  prevedere  che  al  rimborso          totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via          esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.               Il contratto deve contenere:               a) una  descrizione  dell'operazione  che  consenta  di          individuarne lo specifico oggetto; le modalita' ed i  tempi          di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;               b) il piano finanziario dell'operazione,  indicando  la          parte coperta dal finanziamento e  quella  a  carico  della          societa';               c) i  beni  strumentali  necessari  alla  realizzazione          dell'operazione;               d) le specifiche garanzie  che  la  societa'  offre  in          ordine  all'obbligo  di  esecuzione  del  contratto  e   di          corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;               e) i controlli che il finanziatore, o soggetto  da  lui          delegato, puo' effettuare sull'esecuzione dell'operazione;               f) la parte dei  proventi  destinati  al  rimborso  del          finanziamento e le modalita' per determinarli;               g) le eventuali garanzie che la societa' presta per  il          rimborso di parte del finanziamento;               h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla          piu' e' dovuto al finanziatore.               I  proventi  dell'operazione  costituiscono  patrimonio          separato da quello della societa', e da quello relativo  ad          ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai  sensi          della presente disposizione, a condizione:               a)  che  copia  del  contratto   sia   depositata   per          l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;               b) che la societa'  adotti  sistemi  di  incasso  e  di          contabilizzazione idonei ad individuare in ogni  momento  i          proventi dell'affare ed a  tenerli  separati  dal  restante          patrimonio della societa'.               Alle  condizioni  di  cui  al  comma  precedente,   sui          proventi,  sui  frutti  di  essi   e   degli   investimenti          eventualmente  effettuati  in  attesa   del   rimborso   al          finanziatore,  non  sono  ammesse  azioni  da   parte   dei          creditori  sociali;   alle   medesime   condizioni,   delle          obbligazioni  nei  confronti  del   finanziatore   risponde          esclusivamente il patrimonio separato, salva  l'ipotesi  di          garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).               I  creditori  della  societa',  sino  al  rimborso  del          finanziamento, o  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al          secondo comma, lettera h) sui  beni  strumentali  destinati          alla  realizzazione  dell'operazione   possono   esercitare          esclusivamente  azioni  conservative  a  tutela  dei   loro          diritti.               Se  il   fallimento   della   societa'   impedisce   la          realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le          limitazioni di cui al comma precedente, ed il  finanziatore          ha diritto di insinuazione al passivo per il  suo  credito,          al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.               Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste  dalle          leggi   vigenti,   il   finanziamento   non   puo'   essere          rappresentato da titoli destinati alla circolazione.               La nota integrativa alle voci di bilancio  relative  ai          proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto          comma, deve contenere l'indicazione della destinazione  dei          proventi e dei vincoli relativi ai beni.".   |  
|   |                                Art. 177                         Locazione finanziaria 
     1.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   del patrimonio  dell'utilizzatore,   quando   il   curatore   decide   di sciogliersi  dal  contratto  di   locazione   finanziaria   a   norma dell'articolo 172, il concedente ha  diritto  alla  restituzione  del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza  fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione  del bene a valori  di  mercato  rispetto  al  credito  residuo  in  linea capitale, determinato ai sensi  dell'articolo  97,  comma  12,  primo periodo; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 166,  comma 3, lettera a).     2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato  alla  data  di  apertura  della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla  nuova  allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.     3.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   nei confronti di societa' autorizzata alla concessione  di  finanziamenti sotto  forma  di  locazione  finanziaria,  il   contratto   prosegue. L'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza  del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e  del prezzo pattuito.     |  
|   |                                Art. 178                   Vendita con riserva di proprieta' 
     1. Nella vendita con riserva di proprieta', in caso  di  apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del  compratore,  se  il prezzo deve essere pagato a  termine  o  a  rate,  il  curatore  puo' subentrare  nel  contratto  con  l'autorizzazione  del  comitato  dei creditori. Il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto  dell'interesse  legale. Qualora il curatore si  sciolga  dal  contratto,  il  venditore  deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il  diritto  ad  un equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.     2. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.     |  
|   |                                Art. 179            Contratti ad esecuzione continuata o periodica 
     1.  Se  il  curatore  subentra  in  un  contratto  ad  esecuzione continuata o periodica deve  pagare  integralmente  il  prezzo  delle consegne  avvenute  e  dei  servizi  erogati  dopo  l'apertura  della liquidazione giudiziale.     2. Il creditore puo' chiedere l'ammissione al passivo del  prezzo delle consegne avvenute e dei  servizi  erogati  prima  dell'apertura della liquidazione giudiziale.     |  
|   |                                Art. 180                    Restituzione di cose non pagate 
     1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata  spedita al compratore prima che  nei  suoi  confronti  sia  stata  aperta  la liquidazione, ma non e'  ancora  a  sua  disposizione  nel  luogo  di destinazione, ne' altri ha  acquistato  diritti  sulla  medesima,  il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo  a  suo  carico  le spese  e  restituendo  gli  acconti  ricevuti,  sempreche'  egli  non preferisca dar corso al  contratto  facendo  valere  nel  passivo  il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare  la cosa pagandone il prezzo integrale.     |  
|   |                                Art. 181                     Contratto di borsa a termine 
     1. Il contratto di borsa a termine,  se  il  termine  scade  dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio  di  uno  dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.     2. La differenza fra il prezzo contrattuale  e  il  valore  delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura e'  versata al curatore, se il contraente  il  cui  patrimonio  e'  sottoposto  a liquidazione giudiziale risulta in credito o e'  ammessa  al  passivo nel caso contrario.     |  
|   |                                Art. 182                    Associazione in partecipazione 
     1. L'associazione  in  partecipazione  si  scioglie  per  effetto dell'apertura   della   liquidazione   giudiziale    nei    confronti dell'associante.     2. L'associato  ha  diritto  di  far  valere  nel  passivo  della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei  conferimenti che non e' assorbita dalle perdite a suo carico.     3. L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora  dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'articolo 260.     |  
|   |                                Art. 183                 Conto corrente, mandato, commissione 
     1.  I  contratti  di  conto  corrente,  anche  bancario,   e   di commissione,   si   sciolgono   per   effetto   dell'apertura   della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.     2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto  dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.     3. Se il curatore della liquidazione  giudiziale  del  patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito  del  mandatario  per l'attivita' compiuta dopo l'apertura della procedura  e'  soddisfatto in prededuzione.     |  
|   |                                Art. 184                    Contratto di affitto di azienda 
     1. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del concedente non scioglie il contratto  di  affitto  d'azienda,  ma  il curatore, previa autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  puo' recedere entro sessanta giorni, corrispondendo  alla  controparte  un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e'  determinato  dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e'  insinuato al passivo come credito concorsuale.     2. In caso di recesso del curatore e comunque alla  scadenza  del contratto, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  212, comma 6.     3.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   nei confronti dell'affittuario, il  curatore  puo'  in  qualunque  tempo, previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  recedere  dal contratto,  corrispondendo  al  concedente  un  equo  indennizzo  per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e'  determinato dal  giudice  delegato,  sentiti  gli  interessati.  L'indennizzo  e' insinuato al passivo come credito concorsuale.     |  
|   |                                Art. 185                  Contratto di locazione di immobili 
     1. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del locatore non scioglie il contratto di  locazione  di  immobili  e  il curatore subentra nel contratto.     2.  Qualora,   alla   data   dell'apertura   della   liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore  a  quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, puo', previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  recedere  dal contratto  corrispondendo  al  conduttore  un  equo  indennizzo   per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e'  determinato dal  giudice  delegato,  sentiti  gli  interessati.  L'indennizzo  e' insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha  effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.     3.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   nei confronti del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori,  recedere  dal  contratto, corrispondendo  al  locatore  un  equo  indennizzo  per  l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e'  determinato  dal  giudice delegato, sentiti  gli  interessati.  L'indennizzo  e'  insinuato  al passivo come credito concorsuale.     |  
|   |                                Art. 186                         Contratto di appalto 
     1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto  dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  non dichiara di  voler  subentrare  nel  rapporto  dandone  comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta  giorni  dall'apertura  della procedura ed offrendo idonee garanzie.     2.  Nel  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si  scioglie  se la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso  appaltatore e'  stata  un  motivo  determinante  del  contratto,  salvo  che   il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.     |  
|   |                                Art. 187                      Contratto di assicurazione 
     1. Al contratto  di  assicurazione  contro  i  danni  si  applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto puo' determinare un aggravamento del rischio.     2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto,  il credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i  premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.  
           Note all'art. 187: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  1898  del  codice          civile:               "Art. 1898. Aggravamento del rischio.               Il contraente ha l'obbligo  di  dare  immediato  avviso          all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio  in          modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse  esistito  e          fosse stato conosciuto dall'assicuratore al  momento  della          conclusione  del  contratto,  l'assicuratore  non   avrebbe          consentito l'assicurazione o l'avrebbe  consentita  per  un          premio piu' elevato.               L'assicuratore puo'  recedere  dal  contratto,  dandone          comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal          giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo          conoscenza dell'aggravamento del rischio.               Il recesso dell'assicuratore ha  effetto  immediato  se          l'aggravamento  e'  tale  che  l'assicuratore  non  avrebbe          consentito  l'assicurazione;  ha  effetto   dopo   quindici          giorni, se l'aggravamento  del  rischio  e'  tale  che  per          l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.               Spettano all'assicuratore i premi relativi  al  periodo          di assicurazione in corso al momento in cui  e'  comunicata          la dichiarazione di recesso.               Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi  i          termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,          l'assicuratore  non  risponde  qualora  l'aggravamento  del          rischio  sia  tale  che   egli   non   avrebbe   consentito          l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al          momento del  contratto;  altrimenti,  la  somma  dovuta  e'          ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio  stabilito          nel contratto e quello che  sarebbe  stato  fissato  se  il          maggiore rischio fosse  esistito  al  tempo  del  contratto          stesso.".   |  
|   |                                Art. 188                         Contratto di edizione 
     1. Gli effetti dell'apertura della  liquidazione  giudiziale  nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati  dalla legge speciale.     |  
|   |                                Art. 189                    Rapporti di lavoro subordinato 
     1. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I  rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della  sentenza  dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con  l'autorizzazione  del giudice delegato, sentito il  comitato  dei  creditori,  comunica  ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi,  ovvero  il recesso.     2. Il recesso del curatore dai  rapporti  di  lavoro  subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura  della liquidazione giudiziale. Il subentro del  curatore  nei  rapporti  di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione  dal  medesimo effettuata  ai  lavoratori.  Il  curatore  trasmette  all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al  momento  dell'apertura  della  liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore  il  termine  puo'  essere prorogato dal giudice delegato di  ulteriori  trenta  giorni,  quando l'impresa occupa piu' di cinquanta dipendenti.     3. Qualora non sia possibile la continuazione o il  trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti  l'assetto  dell'organizzazione  del  lavoro,  il curatore procede senza indugio al recesso dai  relativi  rapporti  di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso  il  termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione  giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il  subentro,  i  rapporti  di lavoro subordinato che non siano gia' cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla  data  di  apertura  della  liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.     4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato  territoriale  del lavoro del luogo ove e'  stata  aperta  la  liquidazione  giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilita' di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono  chiedere  al  giudice delegato, con  istanza  da  depositarsi  presso  la  cancelleria  del tribunale, a pena di inammissibilita', almeno quindici  giorni  prima della scadenza del termine  di  cui  al  comma  3,  una  proroga  del medesimo  termine.  Analoga  istanza  puo'  in   ogni   caso   essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore  munito  di  procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli  lavoratori,  ma  in  tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza  del  lavoratore  deve  contenere,   sempre   a   pena   di inammissibilita', elezione di domicilio o  indicazione  di  indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice  delegato,  qualora  il curatore entro il termine di cui al comma 3 non  abbia  proceduto  al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito  dell'istanza ovvero, in caso di piu' istanze, dal deposito dell'ultima di  queste, puo' assegnare al curatore un termine non superiore a otto  mesi  per assumere le determinazioni di cui al comma  1.  Il  giudice  delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa  delle  attivita'  o  di  trasferimento  dell'azienda.  Il termine cosi' concesso decorre dalla data di deposito in  cancelleria del  provvedimento  del  giudice  delegato,  che  e'   immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri  istanti.  Qualora  nel termine cosi' prorogato il curatore non  procede  al  subentro  o  al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano gia' cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto  al  comma  6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione  giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti  e' stata  disposta  la  proroga,  e'  riconosciuta   un'indennita'   non assoggettata a contribuzione previdenziale  di  importo  pari  a  due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno  di  servizio,  in  misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto  mensilita',  che e' ammessa al passivo  come  credito  successivo  all'apertura  della liquidazione giudiziale.     5.  Trascorsi  quattro  mesi  dall'apertura  della   liquidazione giudiziale, le  eventuali  dimissioni  del  lavoratore  si  intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo  2119  del  codice civile  con  effetto  dalla  data  di  apertura  della   liquidazione giudiziale.     6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a  licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4,  comma  1  e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2  a  8,  della stessa legge, le seguenti disposizioni:     a) il curatore che intende avviare la procedura di  licenziamento collettivo e' tenuto a darne comunicazione  preventiva  per  iscritto alle  rappresentanze   sindacali   aziendali   costituite   a   norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  ovvero  alle rappresentanze   sindacali   unitarie   nonche'    alle    rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette  rappresentanze la  comunicazione  deve  essere  effettuata  alle   associazioni   di categoria aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di  categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale  l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.  La comunicazione e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale  del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in  prevalenza la propria attivita' e, comunque,  all'Ispettorato  territoriale  del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale;     b) la  comunicazione  di  cui  alla  lettera  a)  deve  contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di eccedenza; dei motivi tecnici,  organizzativi  o  produttivi,  per  i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre  rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in  tutto  o  in  parte,  il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale  e dei  profili  professionali  del  personale  eccedente  nonche'   del personale  abitualmente  impiegato;  dei  tempi  di  attuazione   del programma  di  riduzione  del  personale;  delle   eventuali   misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano  sociale  della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali  diverse  da  quelle  gia'  previste  dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;     c)  entro  sette  giorni  dalla  data   del   ricevimento   della comunicazione di cui alla lettera  a),  le  rappresentanze  sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al  curatore  istanza  per  esame congiunto;   l'esame   congiunto   puo'   essere   convocato    anche dall'Ispettorato territoriale  del  lavoro,  nel  solo  caso  in  cui l'avvio della procedura di licenziamento  collettivo  non  sia  stato determinato dalla cessazione dell'attivita' dell'azienda o di un  suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia  pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei  casi  in  cui  e' previsto, non sia stato  fissato  dall'Ispettorato  territoriale  del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  alla  lettera  a),  la  procedura  si  intende esaurita.     d)  l'esame  congiunto,  cui  puo'   partecipare   il   direttore dell'Ispettorato territoriale del  lavoro  o  funzionario  da  questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno  contribuito  a determinare  l'eccedenza  del  personale   e   le   possibilita'   di utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di  una  sua  parte, nell'ambito  della  stessa  impresa,  anche  mediante  contratti   di solidarieta' e forme flessibili di  gestione  del  tempo  di  lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la  riduzione  di  personale,  e' esaminata  la  possibilita'  di  ricorrere  a   misure   sociali   di accompagnamento   intese,   in   particolare,   a    facilitare    la riqualificazione e la  riconversione  dei  lavoratori  licenziati.  I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere,  ove lo ritengano opportuno, da esperti;     e) la procedura  disciplinata  dal  presente  comma  si  applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma  1,  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  anche  quando  si   intenda   procedere   al licenziamento di uno  o  piu'  dirigenti,  in  tal  caso  svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;     f) la consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo  sindacale, salvo che il giudice delegato, per  giusti  motivi  ne  autorizzi  la proroga, prima della sua scadenza, per un  termine  non  superiore  a dieci giorni;     g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore  provvede  ad  ogni  atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio 1991, n. 223.     7. In ogni caso, le  disposizioni  di  cui  al  comma  6  non  si applicano nelle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  delle grandi imprese.     8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento,  dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato  l'indennita' di mancato preavviso che, ai  fini  dell'ammissione  al  passivo,  e' considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti,  nei casi di cessazione dei rapporti secondo le  previsioni  del  presente articolo, il contributo previsto dall'articolo  2,  comma  31,  della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  che  e'  dovuto  anche  in  caso  di risoluzione di diritto, e' ammesso al passivo come credito  anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.     9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in  liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato  in essere proseguono, salvo che il curatore non  intenda  sospenderli  o esercitare  la  facolta'  di  recesso  ai  sensi   della   disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8  del  presente articolo.  
           Note all'art. 189: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2119  del  codice          civile:               "Art. 2119. Recesso per giusta causa.               Ciascuno dei contraenti  puo'  recedere  dal  contratto          prima della scadenza del termine,  se  il  contratto  e'  a          tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e'  a          tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non          consenta la prosecuzione anche provvisoria,  del  rapporto.          Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore  di          lavoro che recede per  giusta  causa  compete  l'indennita'          indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.               Non  costituisce  giusta  causa  di   risoluzione   del          contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione          coatta amministrativa dell'azienda.".               - Si riporta il testo dell' articolo 4 della  legge  23          luglio  1991,  n.  223   (Norme   in   materia   di   cassa          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del          lavoro):               "Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita'               1. L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga          di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti  i          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.               2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale          l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.   Qualora   la          procedura di licenziamento  collettivo  riguardi  i  membri          dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di  lavoro          invia la comunicazione al soggetto di cui al  comma  4  nel          caso in cui la procedura di  licenziamento  collettivo  sia          relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza  italiana          ovvero il cui rapporto  di  lavoro  e'  disciplinato  dalla          legge italiana, nonche'  alla  competente  autorita'  dello          Stato  estero  qualora  la   procedura   di   licenziamento          collettivo riguardi  membri  dell'equipaggio  di  una  nave          marittima battente bandiera diversa da quella italiana.               3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori          ritenuti eccedenti.               4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro          e della massima occupazione.               5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo          ritengano opportuno, da esperti.               6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata          dalle associazioni sindacali dei lavoratori.               7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa          prevista al comma 6.               8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla          meta'.               9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di          cui al comma 2.               10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori          licenziati.               11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte .               12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza          della forma scritta e delle procedure previste dal presente          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento          collettivo.               13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in          azienda.               14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo          determinato.               15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'          produttive ubicate in diverse province della stessa regione          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le          comunicazioni previste dal comma 4.               15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette          procedure .               16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,          n. 36.".               - Per il testo dell'articolo 24 della citata  legge  23          luglio  1991,  n.  223,  vedi  note  all'articolo  368  del          presente decreto legislativo.               - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  20          maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela  della  liberta'  e          dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'   sindacale   e          dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul          collocamento):               "Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze  sindacali          aziendali)               Rappresentanze  sindacali  aziendali   possono   essere          costituite ad iniziativa  dei  lavoratori  in  ogni  unita'          produttiva, nell'ambito:               a);               b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di          contratti  collettivi  di  lavoro   applicati   nell'unita'          produttiva.               Nell'ambito delle aziende con piu' unita' produttive le          rappresentanze  sindacali  possono  istituire   organi   di          coordinamento.".               - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 31,  della          legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di          crescita):               "Art. 2. Ammortizzatori sociali               1. - 30. Omissis.               31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,          intervenuti a decorrere  dal  1°(gradi)  gennaio  2013,  e'          dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41          per cento (41) del  massimale  mensile  di  ASpI  per  ogni          dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre  anni.          Nel  computo  dell'anzianita'  aziendale  sono  compresi  i          periodi di lavoro con contratto diverso da quello  a  tempo          indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione          di  continuita'  o  se  comunque  si  e'  dato  luogo  alla          restituzione di cui al comma 30.               32. - 72. Omissis.".   |  
|   |                                Art. 190                           Trattamento NASpI 
     1. La cessazione del rapporto di lavoro  ai  sensi  dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  e  al lavoratore e' riconosciuto il  trattamento  NASpI  a  condizione  che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.  
           Note all'art. 190: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione          della legge 10 dicembre 2014, n. 183):               "Art. 3. Requisiti               1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori  che  abbiano          perduto involontariamente  la  propria  occupazione  e  che          presentino congiuntamente i seguenti requisiti:               a)  siano  in  stato   di   disoccupazione   ai   sensi          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive          modificazioni;               b) possano far  valere,  nei  quattro  anni  precedenti          l'inizio del  periodo  di  disoccupazione,  almeno  tredici          settimane di contribuzione;               c)  possano  far  valere  trenta  giornate  di   lavoro          effettivo, a prescindere  dal  minimale  contributivo,  nei          dodici  mesi  che  precedono  l'inizio   del   periodo   di          disoccupazione.               2. La NASpI e' riconosciuta  anche  ai  lavoratori  che          hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei  casi          di  risoluzione  consensuale   del   rapporto   di   lavoro          intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo          7 della legge 15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato          dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.".   |  
|   |                                Art. 191      Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro 
     1. Al trasferimento di azienda  nell'ambito  delle  procedure  di liquidazione giudiziale, concordato  preventivo  e  al  trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione  si  applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,  convertito  nella  legge  21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.  
           Note all'art. 191: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 47 della  legge  29          dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni  per  l'adempimento  di          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle          Comunita' europee):               "Art. 47. Trasferimenti di azienda.               1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo          2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda  in  cui          sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,          anche nel caso in cui il trasferimento riguardi  una  parte          d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il  cedente          ed il cessionario devono darne comunicazione  per  iscritto          almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto          da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia   raggiunta          un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle          rispettive rappresentanze sindacali unitarie,  ovvero  alle          rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite,  a  norma          dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nelle          unita' produttive  interessate,  nonche'  ai  sindacati  di          categoria  che  hanno  stipulato  il  contratto  collettivo          applicato nelle imprese interessate  al  trasferimento.  In          mancanza delle  predette  rappresentanze  aziendali,  resta          fermo  l'obbligo  di  comunicazione   nei   confronti   dei          sindacati    di     categoria     comparativamente     piu'          rappresentativi e puo' essere assolto  dal  cedente  e  dal          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla          quale aderiscono  o  conferiscono  mandato.  L'informazione          deve  riguardare:  a)  la  data  o  la  data  proposta  del          trasferimento; b) i motivi  del  programmato  trasferimento          d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche,  economiche  e          sociali per i lavoratori; d) le eventuali  misure  previste          nei confronti di questi ultimi.               2. Su richiesta scritta delle rappresentanze  sindacali          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni          dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  1,  il          cedente e il cessionario  sono  tenuti  ad  avviare,  entro          sette giorni dal ricevimento della predetta  richiesta,  un          esame congiunto con i soggetti  sindacali  richiedenti.  La          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.               3. Il mancato rispetto, da  parte  del  cedente  o  del          cessionario, degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2          costituisce condotta antisindacale ai  sensi  dell'articolo          28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.               4. Gli obblighi d'informazione  e  di  esame  congiunto          previsti dal presente articolo devono essere assolti  anche          nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento  sia          stata assunta da altra  impresa  controllante.  La  mancata          trasmissione da parte di  quest'ultima  delle  informazioni          necessarie  non  giustifica  l'inadempimento  dei  predetti          obblighi.               4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto  un  accordo          circa il mantenimento,  anche  parziale,  dell'occupazione,          l'articolo 2112 del codice civile  trova  applicazione  nei          termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo          qualora il trasferimento riguardi aziende:               a) delle quali sia stato accertato lo  stato  di  crisi          aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma,  lettera          c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;               b) per le quali sia  stata  disposta  l'amministrazione          straordinaria, ai sensi del decreto  legislativo  8  luglio          1999, n.  270,  in  caso  di  continuazione  o  di  mancata          cessazione dell'attivita';               b-bis) per le quali vi sia stata  la  dichiarazione  di          apertura della procedura di concordato preventivo;               b-ter)  per  le  quali  vi  sia  stata   l'omologazione          dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.               5. Qualora il  trasferimento  riguardi  o  imprese  nei          confronti  delle  quali  vi  sia  stata  dichiarazione   di          fallimento,   omologazione   di    concordato    preventivo          consistente  nella  cessione  dei  beni,   emanazione   del          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero          di sottoposizione  all'amministrazione  straordinaria,  nel          caso in cui la continuazione dell'attivita' non  sia  stata          disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di          cui ai precedenti commi  sia  stato  raggiunto  un  accordo          circa il mantenimento anche parziale  dell'occupazione,  ai          lavoratori  il  cui  rapporto  di   lavoro   continua   con          l'acquirente non trova  applicazione  l'articolo  2112  del          codice civile, salvo che dall'accordo risultino  condizioni          di  miglior  favore.  Il  predetto  accordo  puo'  altresi'          prevedere che il trasferimento non  riguardi  il  personale          eccedentario e che quest'ultimo  continui  a  rimanere,  in          tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.               6.  I  lavoratori  che  non  passano  alle   dipendenze          dell'acquirente, dell'affittuario o del  subentrante  hanno          diritto di precedenza nelle assunzioni  che  questi  ultimi          effettuino entro un  anno  dalla  data  del  trasferimento,          ovvero entro il periodo maggiore  stabilito  dagli  accordi          collettivi. Nei  confronti  dei  lavoratori  predetti,  che          vengano assunti  dall'acquirente,  dall'affittuario  o  dal          subentrante  in  un  momento  successivo  al  trasferimento          d'azienda,  non  trova  applicazione  l'articolo  2112  del          codice civile.".               - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto          legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella  legge  21          febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del  piano          "Destinazione Italia", per il  contenimento  delle  tariffe          elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO          2015):               "Art. 11. Misure per favorire la risoluzione  di  crisi          aziendali e difendere l'occupazione               1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n.  49,          dopo le  parole:  «ai  finanziamenti  del  Foncooper»  sono          inserite le seguenti: «e a quelli  erogati  dalle  societa'          finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,».               2. Nel caso di affitto o di vendita  di  aziende,  rami          d'azienda o  complessi  di  beni  e  contratti  di  imprese          sottoposte    a    fallimento,    concordato    preventivo,          amministrazione   straordinaria   o   liquidazione   coatta          amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o          per  l'acquisto  le  societa'  cooperative  costituite   da          lavoratori   dipendenti   dell'impresa   sottoposta    alla          procedura.               3.  L'atto  di  aggiudicazione  dell'affitto  o   della          vendita alle  societa'  cooperative  di  cui  al  comma  2,          costituisce titolo ai fini dell'applicazione  dell'articolo          7, comma 5, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  nonche'          dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno  2012,  n.          92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione          delle  vigenti  norme  in  materia  di   integrazione   del          trattamento salariale in  favore  dei  lavoratori  che  non          passano alle dipendenze della societa' cooperativa.               3-bis. Il quarto comma dell'articolo  2526  del  codice          civile si interpreta nel senso che, nelle  cooperative  cui          si applicano le  norme  sulle  societa'  a  responsabilita'          limitata, il limite all'emissione di  strumenti  finanziari          si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.               3-ter.   All'articolo   4,   comma    4-septies,    del          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le          parole: «per un  massimo  di  12  mesi»  sono  aggiunte  le          seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso  in  cui,          essendo stato autorizzato  un  programma  di  cessione  dei          complessi  aziendali,  tale   cessione   non   sia   ancora          realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla  base  di          una  specifica  relazione  del  commissario  straordinario,          l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa».               3-quater.               3-quinquies.  All'articolo  9  del   decreto-legge   10          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla          legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il          seguente:               «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8  luglio          1999, n. 270, si interpreta nel senso che,  fermi  restando          gli  obblighi  di  cui  al  comma  2   e   le   valutazioni          discrezionali di cui al comma 3, il valore  determinato  ai          sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai          fini della legittimita' della vendita.»".   |  
|   |                                Art. 192                          Clausola arbitrale 
     1.  Se  il  contratto  in   cui   e'   contenuta   una   clausola compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni  della  presente sezione,  il  procedimento  arbitrale  pendente   non   puo'   essere proseguito.     |  
|   |                                Art. 193                                Sigilli 
     1. Dichiarata aperta  la  liquidazione  giudiziale,  il  curatore procede  all'immediata  ricognizione  dei  beni  e,  se   necessario, all'apposizione dei sigilli  sui  beni  che  si  trovano  nella  sede principale dell'impresa e sugli altri beni del  debitore  secondo  le norme stabilite  dal  codice  di  procedura  civile,  quando  non  e' possibile procedere immediatamente al loro inventario.     2. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica.     3. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato  puo' autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o piu' coadiutori.     4. Per i beni e le cose sulle quali non e'  possibile  apporre  i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.  
           Note all'art. 193: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 758 del  codice  di          procedura civile:               "Art. 758. Cose su cui non si possono apporre sigilli e          cose deteriorabili.               Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i          sigilli, o che sono necessari all'uso personale  di  coloro          che abitano nella casa, se ne fa descrizione  nel  processo          verbale.               Delle cose che possono deteriorarsi,  il  giudice  puo'          ordinare con decreto la vendita immediata,  incaricando  un          commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.".   |  
|   |                                Art. 194 
   Consegna  del  denaro,  titoli,  scritture  contabili  e   di   altra                           documentazione 
     1. Devono essere consegnati al curatore:     a) il denaro contante;     b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;     c)  le  scritture  contabili  e  ogni  altra  documentazione  dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.     2. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente  della procedura.  I  titoli  e   gli   altri   documenti   sono   custoditi personalmente  dal  curatore  o,  con  autorizzazione   del   giudice delegato, affidati in custodia a terzi.     3. Ogni interessato, se autorizzato dal  curatore,  puo',  a  sue spese,  esaminare  le  scritture  contabili  e  gli  altri  documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.     |  
|   |                                Art. 195                              Inventario 
     1. Il curatore, rimossi, se in  precedenza  apposti,  i  sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura  civile,  presenti  o  avvisati  il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando  processo verbale delle attivita' compiute, al quale allega  la  documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.     2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.     3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il  debitore o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da  comprendere  nell'inventario,  avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in  caso  di  falsa  o  omessa dichiarazione.     4. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto  da tutti gli intervenuti. Uno degli  originali  deve  essere  depositato nella cancelleria del tribunale.     |  
|   |                                Art. 196                       Inventario di altri beni 
     1. In deroga a quanto previsto dagli articoli  151,  comma  2,  e 210, il giudice delegato, su istanza della parte  interessata,  puo', sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se gia'  costituito, disporre che non siano inclusi  nell'inventario  o  siano  restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui  quali  terzi  vantano  diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.     2. Sono inventariati anche i beni di proprieta' del debitore  dei quali il terzo detentore ha diritto  di  rimanere  nel  godimento  in virtu' di un titolo opponibile al curatore.     |  
|   |                                Art. 197     Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore 
     1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture  contabili e i documenti del debitore di mano in mano che  ne  fa  l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.     2. Se il debitore possiede immobili o  beni  mobili  iscritti  in pubblici registri, il curatore notifica un  estratto  della  sentenza dichiarativa  di  fallimento  ai  competenti  uffici,   perche'   sia trascritto nei pubblici registri.     |  
|   |                                Art. 198 
   Elenchi dei  creditori  e  dei  titolari  di  diritti  immobiliari  o                        mobiliari e bilancio 
     1. Il curatore, in base alle scritture contabili del  debitore  e alle  altre  notizie  che  puo'  raccogliere,  compila  l'elenco  dei creditori, con l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  diritti  di prelazione, nonche' l'elenco  di  coloro  che  appaiono  titolari  di diritti reali e  personali,  mobiliari  e  immobiliari,  su  beni  in possesso o nella disponibilita' del debitore, con  l'indicazione  dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.     2. Il curatore deve  inoltre  redigere  il  bilancio  dell'ultimo esercizio, se non  e'  stato  presentato  dal  debitore  nel  termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai  bilanci  e  agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.     |  
|   |                                Art. 199                       Fascicolo della procedura 
     1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene  formato  il  fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti  tutti gli atti, i provvedimenti e  i  ricorsi  attinenti  al  procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per  ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.     2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore  possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per  quelli  di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.     3. Gli altri creditori ed  i  terzi  hanno  diritto  di  prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti  per  i  quali sussiste   un   loro   specifico   ed   attuale   interesse,   previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.     4. I creditori possono prendere  visione  ed  estrarre  copia,  a proprie spese, degli atti, dei  documenti  e  dei  provvedimenti  del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi  sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.     |  
|   |                                Art. 200                          Avviso ai creditori                       e agli altri interessati 
     1. Il curatore comunica senza indugio a coloro  che,  sulla  base della documentazione in suo possesso o delle  informazioni  raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali  su  beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del  debitore  compresi nella liquidazione giudiziale,  per  mezzo  della  posta  elettronica certificata, se l'indirizzo del  destinatario  risulta  dal  registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi  di  posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:     a) che possono partecipare al concorso  trasmettendo  la  domanda con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;     b) la data, l'ora e il luogo  fissati  per  l'esame  dello  stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;     c) ogni utile informazione per agevolare la  presentazione  della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze  di  cui  all'articolo 10,  comma  3,  nonche'   della   sussistenza   dell'onere   previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);     d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.     2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.     |  
|   |                                Art. 201                   Domanda di ammissione al passivo 
     1. Le domande di  ammissione  al  passivo  di  un  credito  o  di restituzione o rivendicazione di  beni  mobili  o  immobili  compresi nella procedura, nonche' le  domande  di  partecipazione  al  riparto delle somme  ricavate  dalla  liquidazione  di  beni  compresi  nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui,  si  propongono  con ricorso da trasmettere a norma del  comma  2,  almeno  trenta  giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.     2. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente  dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 20, comma  1-bis,  ovvero 22, comma  3,  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e successive modificazioni e, nel termine stabilito  dal  comma  1,  e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale.     3. Il ricorso contiene:     a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e  le generalita' del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonche' le coordinate bancarie  dell'istante  o  la  dichiarazione  di  voler essere pagato con modalita', diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo  230, comma 1;     b) la determinazione della somma  che  si  intende  insinuare  al passivo,  ovvero  la  descrizione  del  bene  di  cui  si  chiede  la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito  per il quale si intende partecipare al riparto se  il  debitore  nei  cui confronti e'  aperta  la  liquidazione  giudiziale  e'  terzo  datore d'ipoteca;     c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di  diritto che costituiscono la ragione della domanda;     d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,  se  questa ha carattere speciale;     e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura,  le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.     4. Il ricorso e'  inammissibile  se  e'  omesso  o  assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del  comma 3. Se e' omesso o assolutamente incerto  il  requisito  di  cui  alla lettera d), il credito e' considerato chirografario.     5. Se e' omessa l'indicazione di cui  al  comma  3,  lettera  e), nonche'  nei  casi  di  mancata  consegna  del  messaggio  di   posta elettronica certificata  per  cause  imputabili  al  destinatario  si applica l'articolo 10, comma 3.     6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del  diritto fatto valere.     7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione  dei  beni  oggetto  della domanda.     8. Il ricorso puo' essere presentato  dal  rappresentante  comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.     9. Il giudice  ad  istanza  della  parte  puo'  disporre  che  il cancelliere  prenda  copia  dei  titoli  al  portatore  o  all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione  dell'avvenuta  domanda di ammissione al passivo.     10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 e' soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui  all'articolo  1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.  
           Note all'art. 201: 
               - Si riporta il testo degli articoli 20 e 22 del citato          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:               "Art.  20.  Validita'  ed  efficacia   probatoria   dei          documenti informatici               1.               1-bis. Il documento informatico soddisfa  il  requisito          della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo          2702 del Codice civile  quando  vi  e'  apposta  una  firma          digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una          firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,  previa          identificazione informatica del suo autore,  attraverso  un          processo avente i  requisiti  fissati  dall'AgID  ai  sensi          dell'articolo  71  con  modalita'  tali  da  garantire   la          sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento  e,          in maniera manifesta e inequivoca, la sua  riconducibilita'          all'autore.  In  tutti  gli  altri  casi,  l'idoneita'  del          documento informatico a soddisfare il requisito della forma          scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono   liberamente          valutabili in giudizio, in relazione  alle  caratteristiche          di sicurezza, integrita' e  immodificabilita'.  La  data  e          l'ora  di  formazione  del   documento   informatico   sono          opponibili ai terzi se apposte in  conformita'  alle  Linee          guida.               1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma  elettronica          qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare          di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.               1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti  il          deposito degli atti  e  dei  documenti  in  via  telematica          secondo la normativa, anche regolamentare,  in  materia  di          processo telematico.               2.               3.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  per  la          trasmissione, la conservazione, la copia, la  duplicazione,          la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,          nonche' quelle in materia  di  generazione,  apposizione  e          verifica di  qualsiasi  tipo  di  firma  elettronica,  sono          stabilite con le Linee guida.               4. Con le medesime regole  tecniche  sono  definite  le          misure  tecniche,  organizzative  e  gestionali   volte   a          garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza          delle informazioni contenute nel documento informatico.               5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di          protezione dei dati personali.               5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di          documenti previsti dalla legislazione vigente si  intendono          soddisfatti a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di          documenti informatici,  se  le  procedure  utilizzate  sono          conformi alle Linee guida."               "Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici               1. I documenti informatici  contenenti  copia  di  atti          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715          del codice civile, se sono formati ai  sensi  dell'articolo          20, comma  1-bis,  primo  periodo.  La  loro  esibizione  e          produzione sostituisce quella dell'originale.               1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di          un documento analogico  e'  prodotta  mediante  processi  e          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico          da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti   o          attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano          adottate tecniche in grado di garantire  la  corrispondenza          della forma e del contenuto dell'originale e della copia.               2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'          autorizzato, secondo le Linee guida.               3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto          analogico nel rispetto delle Linee guida  hanno  la  stessa          efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte  se          la loro  conformita'  all'originale  non  e'  espressamente          disconosciuta.               4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e  3          sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.               5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al          documento informatico.               6.".               - Si riporta il testo  dell'articolo  2418  del  codice          civile:               "Art.  2418.  Obblighi  e  poteri  del   rappresentante          comune.               Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione          delle deliberazioni dell'assemblea  degli  obbligazionisti,          tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la          societa' e assistere alle  operazioni  di  sorteggio  delle          obbligazioni. Egli ha diritto  di  assistere  all'assemblea          dei soci.               Per  la   tutela   degli   interessi   comuni   ha   la          rappresentanza  processuale  degli  obbligazionisti   anche          nell'amministrazione    controllata,     nel     concordato          preventivo,  nel  fallimento,  nella  liquidazione   coatta          amministrativa e nell'amministrazione  straordinaria  della          societa' debitrice.".               Il testo dell'articolo 1 della citata legge  7  ottobre          1969, n. 742, vedi note all'articolo 9 del presente decreto          legislativo.   |  
|   |                                Art. 202                         Effetti della domanda 
     1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli  effetti  della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle  operazioni  che  proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.     |  
|   |                                Art. 203          Progetto di stato passivo e udienza di discussione 
     1. Il curatore esamina le  domande  di  cui  all'articolo  201  e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari  di  diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso  del  debitore, rassegnando per ciascuno le sue  motivate  conclusioni.  Il  curatore puo' eccepire  i  fatti  estintivi,  modificativi  o  impeditivi  del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo  su  cui  sono fondati il credito  o  la  prelazione,  anche  se  e'  prescritta  la relativa azione.     2. Il curatore deposita il progetto di  stato  passivo  corredato dalle  relative  domande  nella  cancelleria  del  tribunale   almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per  l'esame  dello  stato passivo e nello  stesso  termine  lo  trasmette  ai  creditori  e  ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare  al  curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 201,  comma  2,  osservazioni scritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   prima dell'udienza.     3. All'udienza  fissata  per  l'esame  dello  stato  passivo,  il giudice delegato, anche in assenza delle parti,  decide  su  ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili  d'ufficio  ed  a  quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti,  compatibilmente  con le esigenze di speditezza del procedimento. In  relazione  al  numero dei creditori e alla entita' del passivo, il  giudice  delegato  puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via  telematica  con  modalita' idonee   a   salvaguardare   il   contraddittorio    e    l'effettiva partecipazione  dei  creditori,  anche   utilizzando   le   strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.     4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito.     5. Delle operazioni si redige processo verbale.     |  
|   |                                Art. 204            Formazione ed esecutivita' dello stato passivo 
     1. Il  giudice  delegato,  con  decreto  succintamente  motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La  dichiarazione  di inammissibilita'  della  domanda  non  ne  preclude   la   successiva riproposizione.     2. Oltre che nei casi stabiliti  dalla  legge,  sono  ammessi  al passivo con riserva:     a) i crediti condizionati e  quelli  indicati  all'articolo  154, comma 3;     b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la  produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;     c) i crediti accertati  con  sentenza  del  giudice  ordinario  o speciale  non  passata  in   giudicato,   pronunziata   prima   della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il  curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.     3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di  otto  giorni,  senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.     4. Terminato l'esame di tutte le  domande,  il  giudice  delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.     5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo  206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto  di  partecipare  al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia  di  debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.     |  
|   |                                Art. 205 
   Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo 
     1.  Il  curatore,  immediatamente  dopo   la   dichiarazione   di esecutivita' dello stato passivo, ne da'  comunicazione  trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di  proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.     |  
|   |                                Art. 206                             Impugnazioni 
     1. Contro il decreto che rende esecutivo lo  stato  passivo  puo' essere proposta  opposizione,  impugnazione  dei  crediti  ammessi  o revocazione.     2. Con l'opposizione il creditore o il  titolare  di  diritti  su beni mobili o immobili contestano che la propria  domanda  sia  stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione e' proposta  nei confronti del curatore.     3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare  di diritti su beni mobili o immobili contestano che  la  domanda  di  un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione e' rivolta nei confronti del creditore concorrente, la  cui  domanda  e' stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.     4. Nei casi  di  cui  ai  commi  2  e  3,  la  parte  contro  cui l'impugnazione e' proposta, nei limiti delle  conclusioni  rassegnate nel  procedimento  di  accertamento  del   passivo,   puo'   proporre impugnazione incidentale anche se e' per essa decorso il  termine  di cui all'articolo 207, comma 1.     5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare  di diritti  su  beni  mobili  o  immobili,  decorsi  i  termini  per  la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga  revocato  se si scopre che essi sono stati determinati da falsita',  dolo,  errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti  decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non  imputabile all'istante. La revocazione e' proposta nei confronti  del  creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta,  ovvero  nei  confronti del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso,  al procedimento partecipa il curatore.     6. Gli  errori  materiali  contenuti  nello  stato  passivo  sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore  o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il  curatore o la parte interessata.     |  
|   |                                Art. 207                             Procedimento 
     1. Le impugnazioni di cui  all'articolo  206  si  propongono  con ricorso  entro  il  termine  perentorio  di   trenta   giorni   dalla comunicazione  di  cui  all'articolo  205   ovvero,   nel   caso   di revocazione, dalla scoperta della falsita', del dolo,  dell'errore  o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.     2. Il ricorso deve contenere:     a) l'indicazione del tribunale,  del  giudice  delegato  e  della procedura di liquidazione giudiziale;     b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio  nel comune ove ha  sede  il  tribunale  che  ha  aperto  la  liquidazione giudiziale;     c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui  si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;     d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito  non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica  dei  mezzi  di prova  di  cui  il  ricorrente  intende  avvalersi  e  dei  documenti prodotti.     3. Il presidente, nei cinque giorni successivi  al  deposito  del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare  la  trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.     4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza, deve  essere  notificato,  a  cura  del  ricorrente,  al  curatore  e all'eventuale   controinteressato   entro    dieci    giorni    dalla comunicazione del decreto.     5. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.     6. Le parti resistenti devono  costituirsi  almeno  dieci  giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha  sede il tribunale.     7. La costituzione si effettua mediante deposito di  una  memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche'  l'indicazione  specifica dei  mezzi  di  prova  e  dei  documenti  contestualmente   prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena  di  decadenza, nella memoria di cui al presente comma.     8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva  il  tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.     9. L'intervento di qualunque interessato  non  puo'  avere  luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.     10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il  giudice  provvede  ai  sensi  dell'articolo  309  del  codice  di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non  compare  il ricorrente  costituito.  Il  curatore,  anche  se   non   costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del  comma  3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura  e  alle  concrete  prospettive  di   soddisfacimento   dei creditori concorsuali.     11. Il giudice provvede  all'ammissione  e  all'espletamento  dei mezzi istruttori.     12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non puo' far parte del collegio.     13. Il collegio  provvede  in  via  definitiva  sull'opposizione, impugnazione o  revocazione  con  decreto  motivato,  entro  sessanta giorni  dall'udienza  o  dalla  scadenza  del  termine  eventualmente assegnato per il deposito di memorie.     14. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria  alle  parti  che, nei  successivi  trenta  giorni,   possono   proporre   ricorso   per cassazione.     15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti  con decreto  dal  tribunale  senza  necessita'   di   instaurazione   del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere  la  stessa correzione. Se e' chiesta da  una  delle  parti,  il  presidente  del collegio, con decreto da notificarsi insieme con  il  ricorso,  fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti  al  giudice designato  come  relatore.  Sull'istanza  il  collegio  provvede  con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.     16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206  sono  soggette  alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della  legge  7 ottobre 1969, n.742.  
           Note all'art. 207: 
               - Per il testo dell'articolo 1 della  legge  7  ottobre          1969, n. 742, vedi note all'articolo 9 del presente decreto          legislativo.   |  
|   |                                Art. 208                            Domande tardive 
     1. Le  domande  di  ammissione  al  passivo  di  un  credito,  di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e  non  oltre  quello  di  sei  mesi  dal deposito  del  decreto  di  esecutivita'  dello  stato  passivo  sono considerate  tardive.  In  caso  di  particolare  complessita'  della procedura, il tribunale, con  la  sentenza  che  dichiara  aperta  la liquidazione giudiziale, puo' prorogare quest'ultimo termine  fino  a dodici mesi.     2. Il procedimento  di  accertamento  delle  domande  tardive  si svolge nelle stesse forme di cui  all'articolo  203.  Quando  vengono presentate domande tardive, il giudice  delegato  fissa  per  l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro  mesi,  salvo  che sussistano motivi  d'urgenza.  Il  curatore  da'  avviso  della  data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai  creditori gia' ammessi al passivo. Si applicano le  disposizioni  di  cui  agli articoli da 201 a 207.     3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non  siano  esaurite  tutte   le   ripartizioni   dell'attivo   della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e'  ammissibile  solo  se l'istante prova  che  il  ritardo  e'  dipeso  da  causa  a  lui  non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non  oltre  sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha  impedito  il deposito  tempestivo.  Quando  la  domanda   risulta   manifestamente inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o  non  ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per  dimostrarne  la non  imputabilita',  il  giudice  delegato   dichiara   con   decreto l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile  a  norma dell'articolo 124.     |  
|   |                                Art. 209                 Previsione di insufficiente realizzo 
     1.  Il  tribunale,  con  decreto  motivato  da  adottarsi   prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza  stessa,  corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e  dal  parere del comitato dei creditori, sentito il debitore,  dispone  non  farsi luogo al procedimento di accertamento del  passivo  relativamente  ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere  acquisito  attivo da  distribuire  ad  alcuno  dei  creditori   che   abbiano   chiesto l'ammissione  al  passivo,  salva  la   soddisfazione   dei   crediti prededucibili e delle spese di procedura.     2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano,  in  quanto compatibili, anche quando la  condizione  di  insufficiente  realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.     3.  Il  curatore  comunica  il  decreto  di  cui   al   comma   1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato  domanda  di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali,  nei quindici giorni  successivi,  possono  presentare  reclamo,  a  norma dell'articolo 124, alla corte di appello,  che  provvede  sentiti  il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.     |  
|   |                                Art. 210      Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione 
     1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di  rivendicazione,  si  applica  il   regime   probatorio   previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene  non  e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del  diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, puo' modificare l'originaria  domanda  e  chiedere  l'ammissione   al   passivo   del controvalore del bene alla data  di  apertura  del  concorso.  Se  il curatore perde il possesso  della  cosa  dopo  averla  acquisita,  il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del  bene  sia corrisposto in prededuzione.     2. Sono salve  le  disposizioni  dell'articolo  1706  del  codice civile.     3. Il decreto che accoglie la domanda  di  rivendica  di  beni  o diritti il cui trasferimento  e'  soggetto  a  forme  di  pubblicita' legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.  
           Note all'art. 210: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 621 del  codice  di          procedura civile:               "Art. 621. Limiti della prova testimoniale.               Il terzo opponente non puo' provare  con  testimoni  il          suo  diritto  sui  beni  mobili  pignorati  nella  casa   o          nell'azienda  del  debitore,  tranne  che  l'esistenza  del          diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o  dal          commercio esercitati dal terzo o dal debitore.".               - Si riporta il testo  dell'articolo  1706  del  codice          civile:               "Art. 1706. Acquisti del mandatario.               Il mandante puo' rivendicare le cose mobili  acquistate          per suo conto dal mandatario che ha agito in nome  proprio,          salvi i  diritti  acquistati  dai  terzi  per  effetto  del          possesso di buona fede.               Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili          o beni mobili iscritti in pubblici registri, il  mandatario          e'  obbligato  a  ritrasferirle  al   mandante.   In   caso          d'inadempimento,   si   osservano   le    norme    relative          all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.".   |  
|   |                                Art. 211                  Esercizio dell'impresa del debitore 
     1. L'apertura della  liquidazione  giudiziale  non  determina  la cessazione dell'attivita' d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.     2.  Con  la  sentenza  che  dichiara   aperta   la   liquidazione giudiziale,  il  tribunale  autorizza  il   curatore   a   proseguire l'esercizio  dell'impresa,  anche  limitatamente  a  specifici   rami dell'azienda, se dall'interruzione  puo'  derivare  un  grave  danno, purche' la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.     3.  Successivamente,  su  proposta  del  curatore,   il   giudice delegato,  previo  parere  favorevole  del  comitato  dei  creditori, autorizza, con  decreto  motivato,  l'esercizio  dell'impresa,  anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.     4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori  e' convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi,  per  essere  informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio.     5. Se il comitato dei creditori  non  ravvisa  l'opportunita'  di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.     6. Ogni semestre, o comunque  alla  conclusione  del  periodo  di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto  dell'attivita'. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato  e il comitato dei creditori di  circostanze  sopravvenute  che  possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.     7. Il tribunale puo' ordinare  la  cessazione  dell'esercizio  in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunita', con  decreto  in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e  il comitato dei creditori.     8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione  o  scioglierli.  E' fatto salvo il disposto  dell'articolo  110,  comma  3,  del  decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  I  crediti  sorti  nel  corso dell'esercizio   sono   soddisfatti   in   prededuzione   ai    sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).     9. Al momento della cessazione  dell'esercizio  si  applicano  le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.     10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa  non  puo' partecipare a procedure di affidamento di concessioni  e  appalti  di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.  
           Note all'art. 211: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  110  del  decreto          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti          pubblici):               "Art.  110.  Procedure  di  affidamento  in   caso   di          fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto  e          misure straordinarie di gestione               1. Le stazioni appaltanti, in caso  di  fallimento,  di          liquidazione  coatta  e   concordato   preventivo,   ovvero          procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione          dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto  ai  sensi          dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai  sensi          dell'articolo 88, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, ovvero  in  caso  di  dichiarazione          giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,   interpellano          progressivamente   i   soggetti   che   hanno   partecipato          all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa          graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto  per          l'affidamento  dell'esecuzione  o  del  completamento   dei          lavori, servizi o forniture.               2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'          proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.               3.   Il   curatore    del    fallimento,    autorizzato          all'esercizio  provvisorio,  ovvero  l'impresa  ammessa  al          concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del          giudice delegato, possono:               a)  partecipare   a   procedure   di   affidamento   di          concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero          essere affidatario di subappalto;               b) eseguire i  contratti  gia'  stipulati  dall'impresa          fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale.               4. L'impresa  ammessa  al  concordato  con  continuita'          aziendale non necessita  di  avvalimento  di  requisiti  di          altro  soggetto.  L'impresa  ammessa  al   concordato   con          cessione di beni o che ha presentato domanda di  concordato          a norma dell'articolo 161, sesto comma, del  regio  decreto          16 marzo 1942, n.  267,  puo'  eseguire  i  contratti  gia'          stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.               5.  L'ANAC,   sentito   il   giudice   delegato,   puo'          subordinare la partecipazione, l'affidamento di  subappalti          e la stipulazione dei relativi  contratti  alla  necessita'          che il curatore o l'impresa in concordato si  avvalgano  di          un altro operatore in possesso dei requisiti  di  carattere          generale, di  capacita'  finanziaria,  tecnica,  economica,          nonche'  di  certificazione,  richiesti  per  l'affidamento          dell'appalto, che si  impegni  nei  confronti  dell'impresa          concorrente  e  della  stazione  appaltante  a  mettere   a          disposizione, per  la  durata  del  contratto,  le  risorse          necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a   subentrare          all'impresa ausiliata nel caso  in  cui  questa  nel  corso          della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,  non          sia per qualsiasi ragione piu' in grado  di  dare  regolare          esecuzione all'appalto o  alla  concessione,  nei  seguenti          casi:               a) se l'impresa non e' in regola con i pagamenti  delle          retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi          previdenziali e assistenziali;               b) se  l'impresa  non  e'  in  possesso  dei  requisiti          aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.               6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo          32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in          materia di misure  straordinarie  di  gestione  di  imprese          nell'ambito della prevenzione della corruzione.".   |  
|   |                                Art. 212                  Affitto dell'azienda o di suoi rami 
     1. Anche prima della presentazione del programma di  liquidazione di cui  all'articolo  213,  su  proposta  del  curatore,  il  giudice delegato,  previo  parere  favorevole  del  comitato  dei  creditori, autorizza  l'affitto  dell'azienda  del  debitore  a   terzi,   anche limitatamente a specifici rami, quando appaia  utile  al  fine  della piu' proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.     2. La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a  norma dell'articolo 216, sulla base di  stima,  assicurando,  con  adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre  che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie  prestate  e  della attendibilita'   del   piano   di   prosecuzione   delle    attivita' imprenditoriali,  avuto  riguardo  alla  conservazione  dei   livelli occupazionali.     3. Il contratto di affitto stipulato  dal  curatore  nelle  forme previste dall'articolo 2556  del  codice  civile  deve  prevedere  il diritto del curatore di procedere alla ispezione  della  azienda,  la prestazione  di   idonee   garanzie   per   tutte   le   obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del  curatore  dal  contratto  che  puo'  essere  esercitato, sentito  il   comitato   dei   creditori,   con   la   corresponsione all'affittuario  di  un  giusto  indennizzo   da   corrispondere   in prededuzione.     4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.     5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo' essere concesso  convenzionalmente,  previa   autorizzazione   del   giudice delegato e previo parere favorevole del comitato  dei  creditori.  In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del  prezzo  di vendita dell'azienda o del singolo ramo,  il  curatore,  entro  dieci giorni, lo comunica all'affittuario,  il  quale  puo'  esercitare  il diritto di prelazione  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione.     6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale  di  aziende,  o rami di aziende, non comporta la responsabilita' della procedura  per i debiti  maturati  sino  alla  retrocessione,  in  deroga  a  quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice  civile.  Ai  rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le  disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.  
           Note all'art. 212: 
               - Si riporta il testo degli articoli 2112, 2556 e  2560          del codice civile:               "Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in          caso di trasferimento d'azienda.               In caso di  trasferimento  d'azienda,  il  rapporto  di          lavoro  continua  con  il  cessionario  ed  il   lavoratore          conserva tutti i diritti che ne derivano.               Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni          derivanti dal rapporto di lavoro.               Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del          medesimo livello.               Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo          2119, primo comma.               Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e          dal cessionario al momento del suo trasferimento.               Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e          appaltatore  opera  un  regime  di  solidarieta'   di   cui          all'articolo  29,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10          settembre 2003, n. 276."               "Art. 2556. Imprese soggette a registrazione.               Per le imprese soggette a registrazione i contratti che          hanno per oggetto il trasferimento della  proprieta'  o  il          godimento dell'azienda devono essere provati per  iscritto,          salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il          trasferimento dei singoli beni che compongono  l'azienda  o          per la particolare natura del contratto.               I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica  o          per scrittura privata autenticata, devono essere depositati          per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di          trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante."               "Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.               L'alienante  non  e'  liberato  dai  debiti,   inerenti          all'esercizio    dell'azienda    ceduta    anteriori     al          trasferimento, se non risulta  che  i  creditori  vi  hanno          consentito.               Nel trasferimento di  un'azienda  commerciale  risponde          dei debiti suddetti  anche  l'acquirente  dell'azienda,  se          essi risultano dai libri contabili obbligatori.".   |  
|   |                                Art. 213                      Programma di liquidazione. 
     1. Entro sessanta giorni dalla  redazione  dell'inventario  e  in ogni caso non oltre centottanta giorni  dalla  sentenza  dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il  curatore  predispone un programma  di  liquidazione  da  sottoporre  all'approvazione  del comitato  dei  creditori.  Il  mancato  rispetto   del   termine   di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato  motivo e' giusta causa di revoca del curatore.     2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a  liquidare  uno  o  piu' beni,  se  l'attivita'  di  liquidazione  appaia  manifestamente  non conveniente. In questo caso, il  curatore  ne  da'  comunicazione  ai creditori i quali, in deroga a  quanto  previsto  nell'articolo  150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi  nella disponibilita'  del   debitore.   Si   presume   manifestamente   non conveniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione  dopo  sei esperimenti di vendita cui non  ha  fatto  seguito  l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a  continuare l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.     3. Il programma e' suddiviso in  sezioni  in  cui  sono  indicati separatamente  criteri  e  modalita'  della  liquidazione  dei   beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con  indicazione  dei  costi  e  dei  presumibili  tempi  di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni  giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti,  con  i  costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi',  indicati  gli  esiti delle liquidazioni gia' compiute.     4. Il programma indica gli atti necessari  per  la  conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del  debitore e  l'affitto  di  azienda,  ancorche'   relativi   a   singoli   rami dell'azienda, nonche' le modalita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di  rapporti  giuridici  individuabili  in blocco.     5. Nel programma e' indicato il  termine  entro  il  quale  avra' inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del  suo presumibile completamento.  Entro  dodici  mesi  dall'apertura  della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti,  salvo  che  il giudice  delegato,  con  decreto  motivato,  non  ne   autorizzi   il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione  non puo' eccedere cinque anni dal deposito  della  sentenza  di  apertura della procedura. In casi di eccezionale complessita', questo  termine puo' essere differito a sette anni dal giudice delegato.     6. Per sopravvenute esigenze,  il  curatore  puo'  presentare  un supplemento del piano di liquidazione.     7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori  per  l'approvazione.  Il giudice delegato autorizza  i  singoli  atti  liquidatori  in  quanto conformi al programma approvato.     8. Il mancato rispetto dei  termini  previsti  dal  programma  di liquidazione  senza  giustificato  motivo  e'  causa  di  revoca  del curatore.     |  
|   |                                Art. 214  Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco 
     1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi  delle  disposizioni del presente capo e'  disposta  quando  risulta  prevedibile  che  la vendita dell'intero complesso aziendale, di  suoi  rami,  di  beni  o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una  maggiore soddisfazione dei creditori.     2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello  stesso  e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 216, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.     3. Salva  diversa  convenzione,  e'  esclusa  la  responsabilita' dell'acquirente per i debiti  relativi  all'esercizio  delle  aziende cedute sorti prima del trasferimento.     4. Il  curatore  puo'  procedere  altresi'  alla  cessione  delle attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi rami, nonche' di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque  la responsabilita' dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.     5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione,  ha  effetto, nei  confronti   dei   terzi,   dal   momento   dell'iscrizione   del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede al cedente.     6. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque prestate o comunque esistenti a favore  del  cedente,  conservano  la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario.     7.Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche mediante  il conferimento  in  una  o  piu'  societa',  eventualmente   di   nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di  beni  o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in  corso,  esclusa  la responsabilita' dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e  osservate  le  disposizioni  inderogabili  contenute  nella presente sezione. Le azioni o quote  della  societa'  che  riceve  il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle  cause  di prelazione, a singoli creditori che  vi  consentono.  Sono  salve  le diverse disposizioni previste in leggi speciali.     8. Il  pagamento  del  prezzo  puo'  essere  effettuato  mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.  
           Note all'art. 214: 
               - Per il testo degli articoli 2556 e  2560  del  codice          civile vedi note all'articolo 212.   |  
|   |                                Art. 215 
   Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato  a                         riscuotere crediti 
     1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli  di  natura fiscale o futuri, anche se oggetto di  contestazione;  puo'  altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi  sono gia' pendenti.     2.  Per  la  vendita   delle   partecipazioni   in   societa'   a responsabilita'  limitata  si  applica  l'articolo  2471  del  codice civile.     3. In alternativa alla cessione di cui al comma  1,  il  curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.     |  
|   |                                Art. 216                     Modalita' della liquidazione 
     1. I beni acquisiti all'attivo della procedura  sono  stimati  da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con  modalita'  telematiche nel rispetto  della  normativa  anche  regolamentare  concernente  la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti informatici,  nonche'  delle   apposite   specifiche   tecniche   del responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima  sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche  e,  quando  la  stima riguarda un bene immobile, deve contenere  le  informazioni  previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del  codice di procedura civile. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La  stima puo' essere  omessa  per  i  beni  di  modesto  valore.  Il  compenso dell'esperto e' liquidato a norma  dell'articolo  161,  terzo  comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.     2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle  vendite  tramite  procedure  competitive,  anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore  pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo  il  terzo esperimento andato deserto il prezzo puo' essere  ribassato  fino  al limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo  esperimento.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal  debitore  o  da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore.  Si  applica  in tal caso  l'articolo  560,  commi  terzo  e  quarto,  del  codice  di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni  iscritti  nei pubblici  registri,  prima  del  completamento  delle  operazioni  di vendita,  e'  data  notizia  mediante  notificazione  da  parte   del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i  cui  crediti  siano assistiti da privilegio sul bene.     3. Il giudice delegato puo' disporre  che  le  vendite  dei  beni mobili, immobili e mobili registrati vengano  effettuate  secondo  le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.     4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita' telematiche tramite il portale delle  vendite  pubbliche,  salvo  che tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei  creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.     5. Il giudice delegato dispone la pubblicita', sul portale  delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto  o documento ritenuto utile e puo' disporre  anche  ulteriori  forme  di pubblicita'  idonee  ad  assicurare   la   massima   informazione   e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine puo'  essere  ridotto  esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.     6. Gli interessati a presentare l'offerta di  acquisto  formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di  esaminare i beni in vendita.     7. L'offerta  non  e'  efficace  se  perviene  oltre  il  termine stabilito nell'ordinanza di  vendita  o  se  l'offerente  non  presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono  efficaci anche se inferiori  di  non  oltre  un  quarto  al  prezzo  stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale  delle vendite pubbliche.     8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo  abbia  luogo  ratealmente;  si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli  569,  terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585  e  587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.     9. Entro cinque giorni dal  trasferimento  di  ciascun  bene,  il curatore ne da' notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.     10. Se alla data di apertura  della  liquidazione  sono  pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in  tale  caso  si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su  istanza  del  curatore,  il  giudice   dell'esecuzione   dichiara l'improcedibilita'  dell'esecuzione,  fermi  restando   gli   effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.     11. I dati delle relazioni di  stima  di  cui  al  comma  1  sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche nell'ambito di rilevazioni statistiche  nazionali  e  pubblicati  sul portale delle vendite pubbliche.  
           Note all'art. 216: 
               - Si riporta il testo  degli  articoli  161  e  173-bis          delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura          civile:               "Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore.               L'esperto nominato dal giudice  a  norma  dell'articolo          568 ultimo comma del Codice presta  giuramento  di  bene  e          fedelmente procedere alle operazioni affidategli.               L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose  da          pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima  che          questi incominci le sue operazioni,  deve  raccoglierne  il          giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.               Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal          giudice o dall'ufficiale  giudiziario  e'  calcolato  sulla          base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita          non possono essere liquidati acconti in misura superiore al          cinquanta per cento del compenso calcolato sulla  base  del          valore di stima. "               "Art. 173-bis. Contenuto della  relazione  di  stima  e          compiti dell'esperto.               L'esperto provvede alla redazione  della  relazione  di          stima dalla quale devono risultare:               1) l'identificazione del bene, comprensiva dei  confini          e dei dati catastali;               2) una sommaria descrizione del bene;               3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se          occupato da terzi, del titolo in base al quale e' occupato,          con particolare riferimento  alla  esistenza  di  contratti          registrati in data antecedente al pignoramento;               4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di          natura condominiale, gravanti sul bene,  che  resteranno  a          carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da          contratti incidenti  sulla  attitudine  edificatoria  dello          stesso  o  i  vincoli  connessi  con   il   suo   carattere          storico-artistico;               5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di          natura condominiale, che saranno cancellati o che  comunque          risulteranno non opponibili all'acquirente;               6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica          del  bene  nonche'  l'esistenza  della   dichiarazione   di          agibilita' dello stesso previa acquisizione o aggiornamento          del certificato di destinazione urbanistica previsto  dalla          vigente normativa;               7)  in  caso  di  opere  abusive,  il  controllo  della          possibilita' di sanatoria ai  sensi  dell'articolo  36  del          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.          380 e gli eventuali  costi  della  stessa;  altrimenti,  la          verifica  sull'eventuale  presentazione   di   istanze   di          condono, indicando il soggetto istante e  la  normativa  in          forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo  stato          del procedimento, i costi per il conseguimento  del  titolo          in sanatoria e le eventuali oblazioni gia' corrisposte o da          corrispondere; in ogni altro caso,  la  verifica,  ai  fini          della  istanza  di  condono  che   l'aggiudicatario   possa          eventualmente presentare, che  gli  immobili  pignorati  si          trovino nelle condizioni previste dall'articolo  40,  sesto          comma,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47   ovvero          dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente  della          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per          il conseguimento del titolo in sanatoria;               8) la verifica che i beni pignorati  siano  gravati  da          censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione          da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene  del  debitore          pignorato sia di proprieta' ovvero derivante da alcuno  dei          suddetti titoli;               9) l'informazione sull'importo annuo delle spese  fisse          di  gestione  o  di  manutenzione,   su   eventuali   spese          straordinarie gia' deliberate anche se il  relativo  debito          non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non          pagate negli ultimi due  anni  anteriori  alla  data  della          perizia, sul corso  di  eventuali  procedimenti  giudiziari          relativi al bene pignorato.               L'esperto,  prima  di  ogni  attivita',  controlla   la          completezza dei documenti di cui all'articolo 567,  secondo          comma, del codice,  segnalando  immediatamente  al  giudice          quelli mancanti o inidonei.               L'esperto, terminata la relazione, ne  invia  copia  ai          creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche  se          non costituito, almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza          fissata ai sensi dell'articolo  569  del  codice,  a  mezzo          posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'  non  e'          possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.               Le  parti  possono  depositare  all'udienza  note  alla          relazione  purche'  abbiano  provveduto,  almeno   quindici          giorni prima,  ad  inviare  le  predette  note  al  perito,          secondo le modalita' fissate al terzo comma; in  tale  caso          l'esperto   interviene   all'udienza    per    rendere    i          chiarimenti.".               - Si riporta il testo degli articoli 569,  574,  585  e          587 del codice di procedura civile:               "Art. 569.  Provvedimento  per  l'autorizzazione  della          vendita.               A seguito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  567  il          giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito          della documentazione di cui al secondo comma  dell'articolo          567, nomina l'esperto che presta giuramento in  cancelleria          mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa          l'udienza per la comparizione delle parti e  dei  creditori          di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti . Tra  la          data del provvedimento e la data fissata per l'udienza  non          possono decorrere piu'  di  novanta  giorni.  Salvo  quanto          disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta  giorni          prima dell'udienza, il creditore pignorante e  i  creditori          gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499  depositano  un          atto,   sottoscritto   personalmente   dal   creditore    e          previamente notificato al debitore esecutato, nel quale  e'          indicato  l'ammontare  del  residuo  credito  per  cui   si          procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio          di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle  spese          sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti  della          liquidazione  della   somma   di   cui   al   primo   comma          dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato          nell'importo  indicato   nell'atto   di   precetto   o   di          intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e          delle spese successive.               All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il          tempo e le modalita' della vendita, e debbono  proporre,  a          pena di decadenza , le opposizioni agli atti esecutivi,  se          non sono gia' decadute dal diritto di proporle.               Nel caso in cui il giudice disponga  con  ordinanza  la          vendita forzata, fissa un termine non inferiore  a  novanta          giorni, e  non  superiore  a  centoventi,  entro  il  quale          possono  essere  proposte  offerte  d'acquisto   ai   sensi          dell'articolo 571. Il giudice  con  la  medesima  ordinanza          stabilisce le modalita' con cui  deve  essere  prestata  la          cauzione, se la vendita e' fatta in uno o  piu'  lotti,  il          prezzo  base  determinato  a   norma   dell'articolo   568,          l'offerta minima, il termine, non  superiore  a  centoventi          giorni  dall'aggiudicazione,  entro  il  quale  il   prezzo          dev'essere depositato, con  le  modalita'  del  deposito  e          fissa, al giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine,          l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per  la  gara          tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono          giustificati  motivi,  il  giudice   dell'esecuzione   puo'          disporre  che  il  versamento  del   prezzo   abbia   luogo          ratealmente ed entro un  termine  non  superiore  a  dodici          mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo  576  solo          quando ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'          possa  aver  luogo  ad  un  prezzo  superiore  della  meta'          rispetto  al  valore  del   bene,   determinato   a   norma          dell'articolo 568.               Con la stessa ordinanza, il giudice  stabilisce,  salvo          che sia pregiudizievole per gli interessi dei  creditori  o          per  il  sollecito  svolgimento  della  procedura,  che  il          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,          lo svolgimento della gara tra gli  offerenti  e,  nei  casi          previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano          effettuati con modalita' telematiche,  nel  rispetto  della          normativa regolamentare di cui all'articolo  161-ter  delle          disposizioni per l'attuazione del presente codice.               Se vi sono  opposizioni  il  tribunale  le  decide  con          sentenza e quindi il  giudice  dell'esecuzione  dispone  la          vendita con ordinanza.               Con la medesima ordinanza il giudice fissa  il  termine          entro il quale essa deve  essere  notificata,  a  cura  del          creditore  che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un   altro          autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498  che  non          sono comparsi."               "Art. 574. Provvedimenti relativi alla vendita.               Il  giudice  dell'esecuzione,  quando  fa  luogo   alla          vendita, dispone con decreto il  modo  del  versamento  del          prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro          il quale il versamento deve  farsi,  e,  quando  questo  e'          avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo  586.          Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita  ha  previsto          che il versamento del prezzo abbia luogo  ratealmente,  col          decreto di cui al primo periodo il giudice  dell'esecuzione          puo' autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta,          ad  immettersi  nel  possesso  dell'immobile   venduto,   a          condizione che sia  prestata  una  fideiussione,  autonoma,          irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata  da  banche,          societa'  assicuratrici  o  intermediari   finanziari   che          svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attivita'   di          rilascio di garanzie e  che  sono  sottoposti  a  revisione          contabile da parte di una  societa'  di  revisione  per  un          importo pari ad almeno il trenta per cento  del  prezzo  di          vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la  categoria          professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che          puo'  rilasciare  la  fideiussione  a  norma  del   periodo          precedente. La fideiussione e' rilasciata  a  favore  della          procedura esecutiva a garanzia del  rilascio  dell'immobile          entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di  cui          all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonche' del          risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;          la fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista          delegato su autorizzazione del giudice.               Si  applica  anche  a  questa  forma  di   vendita   la          disposizione dell'articolo 583.               Se il prezzo non e' depositato a norma del  decreto  di          cui  al  primo  comma,  il   giudice   provvede   a   norma          dell'articolo 587."               "Art. 585. Versamento del prezzo.               L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel  termine  e          nel modo fissati dall'ordinanza che dispone  la  vendita  a          norma dell'articolo 576 , e consegnare  al  cancelliere  il          documento comprovante l'avvenuto versamento.               Se l'immobile  e'  stato  aggiudicato  a  un  creditore          ipotecario  o  l'aggiudicatario  e'  stato  autorizzato  ad          assumersi  un  debito  garantito  da  ipoteca,  il  giudice          dell'esecuzione  puo'  limitare,  con   suo   decreto,   il          versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese  e          per la soddisfazione degli  altri  creditori  che  potranno          risultare capienti.               Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione  a          seguito  di  contratto  di  finanziamento  che  preveda  il          versamento diretto delle  somme  erogate  in  favore  della          procedura e la  garanzia  ipotecaria  di  primo  grado  sul          medesimo  immobile  oggetto  di  vendita,  nel  decreto  di          trasferimento  deve  essere  indicato  tale  atto   ed   il          conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire  la          trascrizione del decreto se non  unitamente  all'iscrizione          dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata."               "Art. 587. Inadempienza dell'aggiudicatario.               Se il prezzo non e' depositato nel  termine  stabilito,          il  giudice  dell'esecuzione  con   decreto   dichiara   la          decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la  perdita  della          cauzione a titolo  di  multa  e  quindi  dispone  un  nuovo          incanto. La disposizione di cui al  periodo  precedente  si          applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che  non          ha versato anche una sola rata  entro  dieci  giorni  dalla          scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la          perdita a titolo di multa anche delle  rate  gia'  versate.          Con il decreto adottato a norma del periodo precedente,  il          giudice ordina altresi' all'aggiudicatario  che  sia  stato          immesso nel possesso di rilasciare l'immobile  al  custode;          il decreto e' attuato dal  custode  a  norma  dell'articolo          560, quarto comma.               Per il nuovo incanto si procede a norma degli  articoli          576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava,  unito  alla          cauzione   confiscata,   risulta   inferiore    a    quello          dell'incanto precedente, l'aggiudicatario  inadempiente  e'          tenuto al pagamento della differenza.".   |  
|   |                                Art. 217                      Poteri del giudice delegato 
     1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato,  le  operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero,  su istanza presentata dagli  stessi  soggetti  entro  dieci  giorni  dal deposito  di   cui   all'articolo   216,   comma   9,   impedire   il perfezionamento  della  vendita  quando  il  prezzo  offerto  risulti notevolmente inferiore  a  quello  ritenuto  congruo.  Se  il  prezzo offerto e' inferiore, rispetto a quello  indicato  nell'ordinanza  di vendita, in misura non superiore ad un quarto,  il  giudice  delegato puo'  impedire  il  perfezionamento  della  vendita  in  presenza  di concreti elementi idonei a dimostrare che  un  nuovo  esperimento  di vendita puo'  consentire,  con  elevato  grado  di  probabilita',  il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.     2. Per i beni immobili e gli  altri  beni  iscritti  in  pubblici registri, una volta eseguita la vendita  e  riscosso  interamente  il prezzo, il giudice delegato ordina,  con  decreto,  la  cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti  di  prelazione,  nonche'  delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di  ogni altro vincolo.     |  
|   |                                Art. 218 
   Vendita  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno,  sulle  invenzioni                      industriali e sui marchi 
     1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica  delle opere dell'ingegno,  il  trasferimento  dei  diritti  nascenti  delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione  di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.     |  
|   |                                Art. 219          Procedimento di distribuzione della somma ricavata 
     1. Il giudice delegato provvede alla  distribuzione  della  somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.     2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale  da  liquidarsi  a norma dell'articolo 137. Tale somma e' prelevata sul  prezzo  insieme alle spese di procedura e di amministrazione.     |  
|   |                                Art. 220                     Procedimento di ripartizione 
     1. Il curatore, ogni  quattro  mesi  a  partire  dalla  data  del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o  nel  diverso  termine stabilito dal  giudice  delegato,  trasmette  a  tutti  i  creditori, compresi quelli per i quali e'  in  corso  uno  dei  giudizi  di  cui all'articolo 206, un  prospetto  delle  somme  disponibili,  nonche', qualora l'entita' del passivo accertato consenta una ripartizione  in misura apprezzabile, un  progetto  di  ripartizione  delle  medesime, riservate quelle occorrenti  per  la  procedura.  Nel  progetto  sono collocati anche i crediti per i quali non si applica  il  divieto  di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.     2. Nel caso in cui siano in corso  giudizi  di  cui  all'articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di  cui  al  comma  1, indica, per ciascun creditore, le  somme  immediatamente  ripartibili nonche'  le  somme  ripartibili  soltanto  previa  consegna  di   una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata in favore della procedura da uno dei  soggetti  di  cui  all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice  di  procedura  civile, idonea a garantire la restituzione alla  procedura  delle  somme  che risultino ripartite in  eccesso,  anche  in  forza  di  provvedimenti provvisoriamente  esecutivi  resi  nell'ambito  dei  giudizi  di  cui all'articolo 206, oltre agli  interessi,  al  tasso  applicato  dalla Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di rifinanziamento  principali,  a  decorrere  dal  pagamento   e   sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla  ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in  tutto o in parte,  il  credito  avente  diritto  all'accantonamento  ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.     3. I creditori, entro il termine perentorio  di  quindici  giorni dalla ricezione della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.     4. Decorso tale termine, il giudice delegato,  su  richiesta  del curatore,  corredata  dal  progetto  di  riparto  e   dai   documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo  il  progetto di ripartizione.     5. Se sono proposti  reclami,  il  progetto  di  ripartizione  e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo  ad  accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una  fideiussione  a norma  del  primo  periodo  del  comma  2,  idonea  a  garantire   la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che  decide  il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli  interessi  nella misura  prevista  dal  predetto  secondo  periodo  del  comma  2.  Il provvedimento  che  decide  sul  reclamo  dispone  in   ordine   alla destinazione delle somme accantonate.     6. In presenza di  somme  disponibili  per  la  ripartizione,  il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1,  costituisce  giusta causa di revoca del curatore.     |  
|   |                                Art. 221                  Ordine di distribuzione delle somme 
     1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate nel seguente ordine:     a) per il pagamento dei crediti prededucibili;     b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;     c) per il pagamento dei creditori  chirografari,  in  proporzione dell'ammontare del  credito  per  cui  ciascuno  di  essi  sia  stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b),  qualora  non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per  cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;     d) per il pagamento dei crediti postergati.     |  
|   |                                Art. 222                 Disciplina dei crediti prededucibili 
     1.  I  crediti  prededucibili  devono  essere  accertati  con  le modalita' di cui al capo III del presente titolo, con  esclusione  di quelli non contestati per collocazione e ammontare,  anche  se  sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di  quelli  sorti  a seguito di provvedimenti di liquidazione  di  compensi  dei  soggetti nominati ai sensi  dell'articolo  123;  in  questo  ultimo  caso,  se contestati, devono  essere  accertati  con  il  procedimento  di  cui all'articolo 124.     2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi  e  le  spese  con  il  ricavato  della  liquidazione   del patrimonio mobiliare e immobiliare,  tenuto  conto  delle  rispettive cause  di  prelazione,  con  esclusione  di  quanto  ricavato   dalla liquidazione dei beni oggetto  di  pegno  ed  ipoteca  per  la  parte destinata ai creditori garantiti,  salvo  il  disposto  dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.     3. I crediti prededucibili sorti nel  corso  della  procedura  di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non  contestati per collocazione e per ammontare, possono essere  soddisfatti  al  di fuori del procedimento di  riparto  se  l'attivo  e'  presumibilmente sufficiente a  soddisfare  tutti  i  titolari  di  tali  crediti.  Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei  creditori  ovvero dal giudice delegato.     4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione  deve  avvenire secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della   proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.     |  
|   |                                Art. 223                            Conti speciali 
     1. La massa liquida attiva immobiliare e' costituita dalle  somme ricavate  dalla  liquidazione  dei  beni  immobili,   come   definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e  pertinenze, nonche' dalla quota proporzionale di interessi attivi  liquidati  sui depositi delle relative somme.     2. La massa liquida attiva mobiliare e' costituita  da  tutte  le altre entrate.     3. Il curatore deve tenere un conto autonomo  delle  vendite  dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di  ipoteca  e dei singoli beni mobili  o  gruppo  di  mobili  oggetto  di  pegno  e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e  delle uscite di carattere specifico e della quota di  quelle  di  carattere generale imputabili a ciascun  bene  o  gruppo  di  beni  secondo  un criterio proporzionale.  
           Note all'art. 223: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  812  del  codice          civile:               "Art. 812. Distinzione dei beni.               Sono beni immobili il suolo,  le  sorgenti  e  i  corsi          d'acqua, gli alberi, gli edifici e  le  altre  costruzioni,          anche se unite al suolo a scopo transitorio,  e  in  genere          tutto  cio'   che   naturalmente   o   artificialmente   e'          incorporato al suolo.               Sono reputati immobili i mulini, i bagni  e  gli  altri          edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla          riva o all'alveo  o  sono  destinati  ad  esserlo  in  modo          permanente per la loro utilizzazione.               Sono mobili tutti gli altri beni.".   |  
|   |                                Art. 224                    Crediti assistiti da prelazione 
     1. I crediti assistiti da privilegio generale  hanno  diritto  di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei  limiti  di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato  dalla  liquidazione del  patrimonio  mobiliare,  sul   quale   concorrono   in   un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.     2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli  assistiti  da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il  capitale,  le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.     |  
|   |                                Art. 225           Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente 
     1. I creditori  ammessi  a  norma  dell'articolo  208  concorrono soltanto  alle  ripartizioni  posteriori  alla  loro  ammissione   in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare  le quote che sarebbero loro spettate nelle  precedenti  ripartizioni  se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso  da  cause ad essi non imputabili.     |  
|   |                                Art. 226  Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva 
     1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha  diritto  di concorrere  sulle  somme  gia'  distribuite  nei  limiti  di   quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili  o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione  della  domanda e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 208, comma 3.     |  
|   |                                Art. 227                         Ripartizioni parziali 
     1.  Nelle  ripartizioni  parziali,  che  non   possono   superare l'ottanta  per  cento  delle  somme  da  ripartire,   devono   essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato,  le quote assegnate:     a) ai creditori ammessi con riserva;     b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state  disposte misure cautelari;     c) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta  quando la sentenza non e' passata in giudicato;     d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti  i  giudizi di impugnazione e di revocazione.     2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per  soddisfare il compenso al curatore e  ogni  altro  debito  prededucibile  devono essere  trattenute.  In  questo  caso,  l'ammontare  della  quota  da ripartire indicata nel comma 1  deve  essere  ridotta  se  la  misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.     3. Devono  essere  altresi'  trattenute  e  depositate  nei  modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura  per effetto di provvedimenti  provvisoriamente  esecutivi  e  non  ancora passati in giudicato.     |  
|   |                                Art. 228               Scioglimento delle ammissioni con riserva 
     1. Quando si verifica l'evento che ha determinato  l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del  curatore  o  della  parte interessata, il giudice  delegato  modifica  lo  stato  passivo,  con decreto,  disponendo  che  la   domanda   deve   intendersi   accolta definitivamente.     |  
|   |                                Art. 229                    Restituzione di somme riscosse 
     1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto  non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento  di  domande di revocazione.     2. I creditori che hanno percepito pagamenti non  dovuti,  devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.     |  
|   |                                Art. 230                        Pagamento ai creditori 
     1. Il curatore provvede al pagamento  delle  somme  assegnate  ai creditori nel piano di ripartizione nei modi  stabiliti  dal  giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.     2. Se prima della  ripartizione  i  crediti  ammessi  sono  stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di  riparto  ai  cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata,  unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante  le  sottoscrizioni autenticate di cedente  e  cessionario,  l'intervenuta  cessione.  In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello  stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di  surrogazione del creditore.     |  
|   |                                Art. 231                        Rendiconto del curatore 
     1. Compiuta la  liquidazione  dell'attivo  e  prima  del  riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili,  dell'attivita'  di  gestione   della   procedura,   delle modalita' con cui ha  attuato  il  programma  di  liquidazione  e  il relativo esito.     2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.     3. Dell'avvenuto deposito  e  della  fissazione  dell'udienza  il curatore  da'  immediata  comunicazione  al  debitore,  ai  creditori ammessi al passivo, a  coloro  che  hanno  proposto  opposizione,  ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando  loro  copia  del rendiconto   e   avvisandoli   che   possono   presentare   eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima  dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.     4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con  decreto; altrimenti, fissa l'udienza  innanzi  al  collegio  che,  sentite  le parti, provvede in camera di consiglio.     |  
|   |                                Art. 232                          Ripartizione finale 
     1. Approvato il conto e liquidato il compenso  del  curatore,  il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.     2.   Nel   riparto   finale   vengono   distribuiti   anche   gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione  non si e' ancora verificata ovvero se  il  provvedimento  non  e'  ancora passato in giudicato, la somma e' depositata nei modi  stabiliti  dal giudice delegato, perche', verificatisi gli  eventi  indicati,  possa essere versata ai creditori cui spetta o  fatta  oggetto  di  riparto supplementare  fra  gli  altri  creditori.  Gli  accantonamenti   non impediscono la chiusura della procedura.     3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause  di  prelazione, puo' disporre  che  a  singoli  creditori  che  vi  consentono  siano assegnati, in luogo delle somme agli  stessi  spettanti,  crediti  di imposta del debitore non ancora rimborsati.     4. Per i creditori che non si presentano o sono  irreperibili  le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca gia' indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi  cinque  anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi,   se   non   richieste   da   altri   creditori,   rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del  depositario  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.     5. Il  giudice,  anche  se  e'  intervenuta  l'esdebitazione  del debitore, omessa ogni formalita' non essenziale  al  contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle  somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.     |  
|   |                                Art. 233                           Casi di chiusura 
     1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la  procedura di liquidazione giudiziale si chiude:     a) se nel termine stabilito  nella  sentenza  con  cui  e'  stata dichiarata aperta la procedura non sono  state  proposte  domande  di ammissione al passivo;     b) quando, anche prima che sia compiuta  la  ripartizione  finale dell'attivo,  le  ripartizioni  ai  creditori  raggiungono   l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti  e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;     c) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;     d) quando nel  corso  della  procedura  si  accerta  che  la  sua prosecuzione  non  consente  di  soddisfare,  neppure  in  parte,   i creditori concorsuali, ne' i crediti  prededucibili  e  le  spese  di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione  o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.     2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di societa' di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il  curatore  convoca  l'assemblea  ordinaria   dei   soci   per   le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attivita' o della sua cessazione ovvero per la trattazione  di  argomenti  sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il  venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al  comma 1, lettere c) e d),  ove  si  tratti  di  procedura  di  liquidazione giudiziale di societa' e fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.     3. La chiusura della procedura di liquidazione  giudiziale  della societa' nei casi di cui alle lettere a)  e  b)  determina  anche  la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi  dell'articolo  256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una  procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.     |  
|   |                                Art. 234   Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura 
     1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo  233, comma 1, lettera c), non e' impedita  dalla  pendenza  di  giudizi  o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali  il  curatore  mantiene  la legittimazione processuale, anche nei successivi stati  e  gradi  del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del  curatore sussiste altresi' per i procedimenti,  compresi  quelli  cautelari  e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la  chiusura  della procedura.     2. In deroga  all'articolo  132,  le  rinunzie  alle  liti  e  le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.     3. Le somme  necessarie  per  spese  future  ed  eventuali  oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal  curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non  ancora passati in giudicato, sono trattenute  dal  curatore  secondo  quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.     4. Dopo la  chiusura  della  procedura,  le  somme  ricevute  dal curatore per effetto di  provvedimenti  definitivi  e  gli  eventuali residui  degli  accantonamenti  sono   fatti   oggetto   di   riparto supplementare fra i  creditori  secondo  le  modalita'  disposte  dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.     5. In relazione alle eventuali  sopravvenienze  attive  derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.     6.  Con  il  decreto  di  chiusura  il  tribunale  impartisce  le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di  rendiconto,  del riparto  supplementare  e  del  rapporto  riepilogativo  finale.   La chiusura della procedura a norma del presente comma non  comporta  la cancellazione della societa' dal registro  delle  imprese  sino  alla conclusione dei giudizi in corso e  alla  effettuazione  dei  riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie.     7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura  di  liquidazione  giudiziale.  Il  tribunale provvede con decreto.     8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di  archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese.     |  
|   |                                Art. 235                          Decreto di chiusura 
     1. La chiusura della  procedura  di  liquidazione  giudiziale  e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle  forme  prescritte dall'articolo 45.     2. Quando la chiusura della  procedura  e'  dichiarata  ai  sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima  dell'approvazione  del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti  il  curatore, il comitato dei creditori e il debitore.     3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o  ne  respinge  la richiesta e' ammesso reclamo a norma  dell'articolo  124.  Contro  il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione e' proposto nel  termine  perentorio   di   trenta   giorni,   decorrente   dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore,  per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha  proposto  il reclamo o e'  intervenuto  nel  procedimento;  dal  compimento  della pubblicita' di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.     4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato  proposto,  ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.     5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono  impartite le  disposizioni  esecutive  volte  ad  attuare  gli  effetti   della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito  del  passaggio  in giudicato della sentenza di revoca della  procedura  di  liquidazione giudiziale o della definitivita'  del  decreto  di  omologazione  del concordato proposto nel corso della procedura stessa.     |  
|   |                                Art. 236                        Effetti della chiusura 
     1. Con  la  chiusura  cessano  gli  effetti  della  procedura  di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le  conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti  alla  procedura medesima.     2. Le azioni esperite dal curatore  per  l'esercizio  di  diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 234.     3. I creditori riacquistano  il  libero  esercizio  delle  azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro  crediti  per capitale e interessi, salvo quanto  previsto  dagli  articoli  278  e seguenti.     4. Il decreto o la sentenza con la  quale  il  credito  e'  stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti  di  cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.     5. Nell'ipotesi di chiusura  in  pendenza  di  giudizi  ai  sensi dell'articolo 234, il giudice  delegato  e  il  curatore  restano  in carica ai soli  fini  di  quanto  ivi  previsto.  In  nessun  caso  i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.     |  
|   |                                Art. 237     Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale 
     1. Salvo che  sia  stata  pronunciata  l'esdebitazione  nei  casi preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il  tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore  o di qualunque creditore, puo' ordinare che la liquidazione  giudiziale gia' chiusa sia riaperta,  quando  risulta  che  nel  patrimonio  del debitore esistono attivita'  in  misura  tale  da  rendere  utile  il provvedimento.     2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:     a) richiama in ufficio il giudice delegato e  il  curatore  o  li nomina di nuovo;     b)  stabilisce  i  termini  previsti  dalle  lettere  d)  ed   e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non  oltre  la meta'; i creditori gia' ammessi al  passivo  nella  procedura  chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento  di  ammissione  salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.     3. La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'articolo 51.     4. La sentenza e' pubblicata a norma dell'articolo 45.     5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,  tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.     6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.     |  
|   |                                Art. 238                 Concorso dei vecchi e nuovi creditori 
     1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni  per  le  somme loro  dovute  al  momento  della  riapertura,  dedotto  quanto  hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le  cause legittime di prelazione.     2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del  capo  III del presente titolo.     |  
|   |                                Art. 239   Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori 
     1.  In  caso  di  riapertura  della  procedura  di   liquidazione giudiziale,  per  le  azioni  revocatorie  relative  agli  atti   del debitore, compiuti  dopo  la  chiusura  della  procedura,  i  termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono  computati  dalla  data della sentenza di riapertura.     2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli  atti  a titolo gratuito e quelli di cui  all'articolo  169,  posteriori  alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.     |  
|   |                                Art. 240         Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale 
     1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o  i terzi possono proporre un concordato  anche  prima  del  decreto  che rende esecutivo lo  stato  passivo,  purche'  sia  stata  tenuta  dal debitore la contabilita' e i dati  risultanti  da  essa  e  le  altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre  un  elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del  giudice delegato. La proposta non puo' essere  presentata  dal  debitore,  da societa' cui  egli  partecipi  o  da  societa'  sottoposte  a  comune controllo se non dopo il decorso di un anno  dalla  sentenza  che  ha dichiarato l'apertura della procedura di  liquidazione  giudiziale  e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La  proposta  del  debitore  e'  ammissibile  solo  se prevede l'apporto di risorse che incrementino il  valore  dell'attivo di almeno il dieci per cento.     2. La proposta inoltre puo' prevedere:     a) la suddivisione dei creditori  in  classi,  secondo  posizione giuridica ed interessi economici omogenei;     b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a  classi diverse, indicando  le  ragioni  dei  trattamenti  differenziati  dei medesimi;     c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei  crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni  straordinarie,  ivi  compresa  l'attribuzione  ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o  altri  strumenti finanziari e titoli di debito.     3.  Se  la  societa'  in  liquidazione   giudiziale   ha   emesso obbligazioni  o  strumenti  finanziari  oggetto  della  proposta   di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.     4.  La  proposta  puo'  prevedere  che  i  creditori  muniti   di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano  soddisfatti  integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non  inferiore a quella realizzabile, in ragione della  collocazione  preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto  riguardo  al  valore  di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione,  al  netto  del  presumibile  ammontare  delle  spese  di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle  spese generali, indicato  nella  relazione  giurata  di  un  professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo  358  e  designato  dal  tribunale.  Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.     5. La proposta presentata da uno o piu' creditori o da  un  terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni  compresi  nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa,  purche'  autorizzate  dal  giudice  delegato,  con  specifica indicazione  dell'oggetto  e  del  fondamento   della   pretesa.   Il proponente puo' limitare gli impegni assunti  con  il  concordato  ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto  opposizione  allo  stato  passivo  o  domanda  di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso,  verso  gli altri creditori continua  a  rispondere  il  debitore,  fermo  quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.     |  
|   |                                Art. 241           Esame della proposta e comunicazione ai creditori 
     1. La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede  il  parere  del  curatore,  con  specifico riferimento  ai  presumibili  risultati  della  liquidazione  e  alle garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto  da  un  terzo,  esso deve contenere  l'indicazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.     2. Una volta espletato tale adempimento  preliminare  il  giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori, valutata  la  ritualita'  della  proposta,  ordina  che  la   stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata  a  cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo  posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti  i dati per la sua valutazione e informandoli che  la  mancata  risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e  non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono  far  pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di  dissenso. In  caso  di  presentazione  di  piu'  proposte  o  se  comunque   ne sopraggiunge una nuova  prima  che  il  giudice  delegato  ordini  la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato puo' ordinare la comunicazione ai  creditori  di  una  o  di altre  proposte,  tra   quelle   non   scelte,   ritenute   parimenti convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4.     3. Qualora la  proposta  contenga  condizioni  differenziate  per singole classi di creditori  essa,  prima  di  essere  comunicata  ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi  1  e 2, al giudizio del tribunale che verifica il  corretto  utilizzo  dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a)  e  b),  tenendo conto della relazione  giurata  di  cui  al  comma  4,  dello  stesso articolo.     |  
|   |                                Art. 242               Concordato nel caso di numerosi creditori 
     1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante  numero  di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a  dare notizia della proposta di concordato, anziche' con  comunicazione  ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo  integrale  della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.     |  
|   |                                Art. 243                          Voto nel concordato 
     1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai  sensi  dell'articolo  204,  compresi  i  creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta e'  presentata prima che lo stato passivo venga reso  esecutivo,  hanno  diritto  al voto i creditori che risultano  dall'elenco  provvisorio  predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.     2. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca,  ancorche' la garanzia sia contestata,  dei  quali  la  proposta  di  concordato prevede l'integrale pagamento, non  hanno  diritto  al  voto  se  non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal  comma 3. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.     3. Qualora i creditori muniti  di  privilegio,  pegno  o  ipoteca rinuncino in tutto o in parte  alla  prelazione,  per  la  parte  del credito non coperta  dalla  garanzia  sono  assimilati  ai  creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.     4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede,  ai  sensi  dell'articolo  240,  comma  4,  la soddisfazione non integrale, sono  considerati  chirografari  per  la parte residua del credito.     5. Sono esclusi dal voto  e  dal  computo  delle  maggioranze  il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino  al quarto grado, la societa' che controlla  la  societa'  debitrice,  le societa'  da  questa  controllate  e  quelle  sottoposte   a   comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro  crediti  da meno di un anno prima  della  domanda  di  concordato.  Sono  inoltre esclusi dal voto e dal  computo  delle  maggioranze  i  creditori  in conflitto d'interessi.     6. Il creditore che propone il concordato ovvero le  societa'  da questo controllate, le societa' controllanti o  sottoposte  a  comune controllo, ai sensi del primo comma  dell'articolo  2359  del  codice civile  possono  votare  soltanto   se   la   proposta   ne   prevede l'inserimento in apposita classe.     7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la  sentenza  che  ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale  non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.  
           Note all'art. 243: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2359  del  codice          civile:               "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.               Sono considerate societa' controllate:               1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;               2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante          nell'assemblea ordinaria;               3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli          contrattuali con essa.               Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.               Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati          regolamentati.".   |  
|   |                                Art. 244       Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale 
     1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano  la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano  previste  diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se  tale  maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.     2. I creditori che non  fanno  pervenire  il  loro  dissenso  nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.     3.  La  variazione   del   numero   dei   creditori   ammessi   o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga  per  effetto  di  un provvedimento  emesso  successivamente  alla  scadenza  del   termine fissato dal giudice delegato per  le  votazioni,  non  influisce  sul calcolo della maggioranza.     4. Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2,  quarto  periodo,  si considera approvata quella tra esse  che  ha  conseguito  il  maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima.     |  
|   |                                Art. 245                       Giudizio di omologazione 
     1. Decorso il termine stabilito per  le  votazioni,  il  curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.     2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che  il  curatore  ne  dia  immediata  comunicazione  a  mezzo  posta elettronica   certificata   al   proponente,    affinche'    richieda l'omologazione  del  concordato  e  ai  creditori  dissenzienti.   Al debitore, se  non  e'  possibile  procedere  alla  comunicazione  con modalita' telematica,  la  notizia  dell'approvazione  e'  comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con  decreto da  pubblicarsi  a  norma  dell'articolo  45  fissa  un  termine  non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta  giorni  per  la proposizione di eventuali opposizioni, anche da  parte  di  qualsiasi altro interessato, e per  il  deposito  da  parte  del  comitato  dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se  il comitato dei creditori non provvede  nel  termine,  la  relazione  e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.     3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.     4. Se nel termine fissato non vengono  proposte  opposizioni,  il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito  della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto  a gravame.     5. Se sono state proposte  opposizioni,  il  tribunale  assume  i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di  ufficio,  anche delegando uno  dei  componenti  del  collegio.  Nell'ipotesi  di  cui all'articolo  244,  comma  1,  secondo  periodo,  se   un   creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza  della proposta, il tribunale  omologa  il  concordato  se  ritiene  che  il credito puo' risultare  soddisfatto  dal  concordato  in  misura  non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.     6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a  norma dell'articolo 45.     |  
|   |                                Art. 246                         Efficacia del decreto 
     1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in  cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui  si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.     2. Quando il  decreto  di  omologazione  diventa  definitivo,  il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231  e  il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.     |  
|   |                                Art. 247                                Reclamo 
     1. Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte  di appello che pronuncia in camera di consiglio.     2. Il reclamo  e'  proposto  con  ricorso  da  depositarsi  nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio  di  trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta  dalla  cancelleria  del tribunale.     3. Esso deve contenere i requisiti prescritti  dall'articolo  51, comma 2.     4. Il presidente, nei cinque giorni successivi  al  deposito  del ricorso, designa il  relatore,  e  fissa  con  decreto  l'udienza  di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.     5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza, deve essere notificato, a cura del  reclamante,  entro  dieci  giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti,  che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti.     6. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.     7. Le parti resistenti devono  costituirsi  almeno  dieci  giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.     8.  La  costituzione  si  effettua  mediante   il   deposito   in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle  difese  in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di  prova  e  dei documenti prodotti.     9. L'intervento di qualunque  interessato  non  puo'  aver  luogo oltre  il  termine  stabilito  per  la   costituzione   delle   parti resistenti, con le modalita' per queste previste.     10. All'udienza, il collegio, sentite  le  parti,  assume,  anche d'ufficio,  i  mezzi  di  prova,  eventualmente  delegando   un   suo componente.     11. La corte provvede con decreto motivato.     12.  Il  decreto  e'  pubblicato  a  norma  dell'articolo  45   e notificato alle parti, a cura della cancelleria,  ed  e'  impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.     |  
|   |                                Art. 248         Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale 
     1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i  creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura  della  procedura  di liquidazione giudiziale, compresi quelli  che  non  hanno  presentato domanda di ammissione al  passivo.  A  questi  non  si  estendono  le garanzie date nel concordato da terzi.     2. I creditori conservano la loro  azione  per  l'intero  credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in via di regresso.     |  
|   |                                Art. 249        Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale 
     1. Dopo la omologazione del concordato il  giudice  delegato,  il curatore e il comitato dei creditori  ne  sorvegliano  l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nel decreto di omologazione.     2. Le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o irreperibili,  sono  depositate  nei  modi  stabiliti   dal   giudice delegato.     3. Accertata la completa esecuzione del  concordato,  il  giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la  cancellazione  delle ipoteche iscritte a garanzia e  adotta  ogni  misura  idonea  per  il conseguimento delle finalita' del concordato.     4.  Il  provvedimento  e'  pubblicato   ed   affisso   ai   sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.     |  
|   |                                Art. 250       Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale 
     1. Se le  garanzie  promesse  non  vengono  costituite  o  se  il proponente  non  adempie  regolarmente  gli  obblighi  derivanti  dal concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione.     2. Il ricorso per la risoluzione deve essere  proposto  entro  un anno dalla scadenza del  termine  fissato  per  l'ultimo  adempimento previsto nel concordato.     3. Il procedimento e'  regolato  dall'articolo  41.  Ad  esso  e' chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.     4. La sentenza che risolve il concordato riapre la  procedura  di liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.     5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  quando gli  obblighi  derivanti  dal  concordato  sono  stati  assunti   dal proponente o da uno o piu' creditori con  liberazione  immediata  del debitore.     6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori  verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia  assunto responsabilita' per effetto del concordato.     |  
|   |                                Art. 251       Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale 
     1. Il concordato omologato puo' essere annullato  dal  tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in  contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente  esagerato il passivo o che e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.     2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni  caso,  non  oltre  due  anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto nel concordato. Non e' ammessa alcuna altra azione  di  nullita'.  Si procede a norma dell'articolo 250.     3. La sentenza che annulla il concordato riapre la  procedura  di liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.     |  
|   |                                Art. 252        Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale 
     1. Nei casi di risoluzione o  annullamento  del  concordato,  gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono  regolati dagli articoli 238 e 239.     2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia'  iniziate e interrotte per effetto del concordato.     3. I creditori anteriori conservano  le  garanzie  per  le  somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.     4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito,  detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.     |  
|   |                                Art. 253                     Nuova proposta di concordato 
     1. Reso esecutivo  il  nuovo  stato  passivo,  il  proponente  e' ammesso a presentare una nuova proposta  di  concordato.  Questo  non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi  stabiliti  dal  giudice  delegato,  le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.     |  
|   |                                Art. 254             Doveri degli amministratori e dei liquidatori 
     1.  Gli  amministratori  e  i  liquidatori  della   societa'   in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in  cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i  chiarimenti  necessari  per  la  gestione  della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.     |  
|   |                                Art. 255                       Azioni di responsabilita' 
     1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma  2, puo' promuovere o proseguire, anche separatamente:     a) l'azione sociale di responsabilita';     b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo  2394  e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;     c) l'azione  prevista  dall'articolo  2476,  settimo  comma,  del codice civile;     d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;     e)  tutte  le  altre  azioni  di  responsabilita'  che  gli  sono attribuite da singole disposizioni di legge.  
           Note all'art. 255: 
               - Per il testo dell'articolo  2394  del  codice  civile          vedi   note   all'articolo   115   del   presente   decreto          legislativo.               - Per il testo dell'articolo  2476  del  codice  civile          vedi   note   all'articolo   378   del   presente   decreto          legislativo.               - Per il testo dell'articolo  2497  del  codice  civile          vedi note all'articolo 2 del presente decreto legislativo.   |  
|   |                                Art. 256            Societa' con soci a responsabilita' illimitata 
     1.  La  sentenza  che  dichiara  l'apertura  della  procedura  di liquidazione giudiziale nei confronti di una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo  V  del  libro quinto del  codice  civile  produce  l'apertura  della  procedura  di liquidazione giudiziale anche nei confronti  dei  soci,  pur  se  non persone fisiche, illimitatamente responsabili.     2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci  di  cui  al comma 1 non puo' essere disposta decorso un anno  dallo  scioglimento del  rapporto  sociale  o  dalla  cessazione  della   responsabilita' illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o  scissione,  se sono state osservate le formalita' per renderle  note  ai  terzi.  La liquidazione giudiziale  e'  possibile  solo  se  l'insolvenza  della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti  alla  data della cessazione della responsabilita' illimitata.     3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti  dei  soci  illimitatamente  responsabili,  ne  ordina   la convocazione a norma dell'articolo 41.     4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione  giudiziale della societa' risulta  l'esistenza  di  altri  soci  illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura e' gia' stata aperta o del pubblico  ministero,  dispone  l'apertura  della  procedura  di liquidazione giudiziale nei confronti dei  medesimi.  L'istanza  puo' essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.     5. Allo stesso modo si  procede  quando,  dopo  l'apertura  della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una societa', risulta che l'impresa e' riferibile ad una  societa'  di  cui  l'imprenditore  o  la   societa'   e'   socio illimitatamente responsabile.     6. Contro la sentenza del tribunale e' ammesso  reclamo  a  norma dell'articolo  51.  Al  giudizio  di  reclamo  deve  partecipare   il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonche' il creditore  che  ha  proposto  il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.     7. In caso di  rigetto  della  domanda,  contro  il  decreto  del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla  corte  di  appello  a norma dell'articolo 50.  
           Note all'art. 256: 
               - Per i capi III, IV e VI del libro V del codice civile          vedi note all'articolo 2.   |  
|   |                                Art. 257           Liquidazione giudiziale della societa' e dei soci 
     1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina,  sia per la liquidazione giudiziale della societa',  sia  per  quella  nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore,  pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.     2. Il patrimonio della societa' e quello dei  singoli  soci  sono tenuti distinti.     3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo  eventuale  privilegio  generale  anche  nella  liquidazione giudiziale aperta  nei  confronti  dei  singoli  soci.  Il  creditore sociale ha diritto  di  partecipare  a  tutte  le  ripartizioni  fino all'integrale pagamento,  salvo  il  regresso  fra  le  procedure  di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.     4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.     5. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori  con i quali si trova in concorso.     6. Il curatore della liquidazione giudiziale della societa'  puo' esercitare l'azione sociale  di  responsabilita'  nei  confronti  del socio amministratore anche se nei suoi confronti non e' stata  aperta la procedura di liquidazione giudiziale.     |  
|   |                                Art. 258 
   Effetti sulla societa' dell'apertura  della  liquidazione  giudiziale                       nei confronti dei soci 
     1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o  piu' soci illimitatamente  responsabili  non  determina  l'apertura  della liquidazione giudiziale nei confronti della societa'.     |  
|   |                                Art. 259 
   Liquidazione  giudiziale  nei  confronti  di  enti  ed   imprenditori                      collettivi non societari 
     1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e  258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti  e  imprenditori collettivi non societari  e  ai  loro  componenti  illimitatamente  e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.     |  
|   |                                Art. 260            Versamenti dei soci a responsabilita' limitata 
     1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle societa'  con soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i  versamenti  ancora  dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.     2. Contro il decreto emesso a norma  del  comma  1,  puo'  essere proposta  opposizione  ai  sensi  dell'articolo  645  del  codice  di procedura civile.  
           Note all'art. 260: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 645 del  codice  di          procedura civile:               "Art. 645. Opposizione.               L'opposizione   si    propone    davanti    all'ufficio          giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il          decreto con atto di citazione notificato al ricorrente  nei          luoghi  di   cui   all'articolo   638.   Contemporaneamente          l'ufficiale    giudiziario    deve    notificare     avviso          dell'opposizione al cancelliere affinche'  ne  prenda  nota          sull'originale del decreto.               In  seguito  all'opposizione  il  giudizio  si   svolge          secondo le norme  del  procedimento  ordinario  davanti  al          giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,          terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la          comparizione delle parti  non  oltre  trenta  giorni  dalla          scadenza del termine minimo a comparire.".   |  
|   |                                Art. 261 
   Liquidazione  giudiziale  di  societa'  a  responsabilita'  limitata:            polizza assicurativa e fideiussione bancaria 
     1. Nella procedura  di  liquidazione  giudiziale  di  societa'  a responsabilita'  limitata  il  giudice   delegato,   ricorrendone   i presupposti, puo' autorizzare il  curatore  ad  escutere  la  polizza assicurativa  o  la  fideiussione  bancaria   rilasciata   ai   sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.     |  
|   |                                Art. 262              Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
     1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale  nei  confronti  della societa',  l'amministrazione  del   patrimonio   destinato   previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.     2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione  produttiva. Se  la  cessione  non  e'  possibile,  il  curatore   provvede   alla liquidazione del patrimonio  secondo  le  regole  della  liquidazione della societa' in quanto compatibili.     3. Il corrispettivo  della  cessione  al  netto  dei  debiti  del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti  dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi  dell'articolo  2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.  
           Note all'art. 262: 
               - Per il testo dell'articolo 2447-bis del codice civile          vedi   note   all'articolo   167   del   presente   decreto          legislativo.               - Si riporta il testo dell'articolo 2447-ter del codice          civile:               "Art.   2447-ter.   Deliberazione    costitutiva    del          patrimonio destinato.               La deliberazione che ai  sensi  della  lettera  a)  del          primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad          uno specifico affare deve indicare:               a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio;               b) i beni e  i  rapporti  giuridici  compresi  in  tale          patrimonio;               c) il piano economico-finanziario  da  cui  risulti  la          congruita'  del  patrimonio  rispetto  alla   realizzazione          dell'affare, le modalita'  e  le  regole  relative  al  suo          impiego, il  risultato  che  si  intende  perseguire  e  le          eventuali garanzie offerte ai terzi;               d) gli eventuali apporti  di  terzi,  le  modalita'  di          controllo sulla gestione e di partecipazione  ai  risultati          dell'affare;               e) la possibilita' di emettere strumenti finanziari  di          partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei          diritti che attribuiscono;               f) la nomina di un revisore legale o di una societa' di          revisione legale per la revisione  dei  conti  dell'affare,          quando la societa' non e' gia' assoggettata alla  revisione          legale;               g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.               Salvo   diversa   disposizione   dello   statuto,    la          deliberazione di  cui  al  presente  articolo  e'  adottata          dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei  suoi          componenti.".   |  
|   |                                Art. 263 
   Patrimonio  destinato  incapiente  e  violazione  delle   regole   di                             separatezza 
     1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione  giudiziale  nei confronti della societa' o  nel  corso  della  gestione  il  curatore rileva che il patrimonio destinato  e'  incapiente  provvede,  previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della societa', in quanto compatibili.     2. I  creditori  particolari  del  patrimonio  destinato  possono presentare domanda di insinuazione  al  passivo  della  procedura  di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della societa' nei  casi di responsabilita' sussidiaria o  illimitata  previsti  dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.     3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno  o  piu' patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il  patrimonio  della societa' medesima, il curatore  puo'  proporre  l'azione  sociale  di responsabilita'   e   l'azione   dei   creditori   sociali   prevista dall'articolo  2394   del   codice   civile   nei   confronti   degli amministratori e dei  componenti  degli  organi  di  controllo  della societa'.  
           Note all'art. 263: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 2447-quinquies  del          codice civile:               "Art. 2447-quinquies. Diritti dei creditori.               Decorso  il  termine  di  cui  al  secondo  comma   del          precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione  nel  registro          delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto,          i creditori della societa' non  possono  far  valere  alcun          diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare ne',          salvo che per la parte spettante alla societa', sui  frutti          o proventi da esso derivanti.               Qualora nel patrimonio siano compresi immobili  o  beni          mobili iscritti in pubblici registri, la  disposizione  del          precedente comma non si applica fin quando la  destinazione          allo specifico affare  non  e'  trascritta  nei  rispettivi          registri.               Qualora   la   deliberazione   prevista   dall'articolo          2447-ter non disponga  diversamente,  per  le  obbligazioni          contratte in relazione allo specifico  affare  la  societa'          risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta          salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa'          per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.               Gli atti compiuti in relazione  allo  specifico  affare          debbono   recare   espressa   menzione   del   vincolo   di          destinazione; in mancanza ne risponde la  societa'  con  il          suo patrimonio residuo.".               Per il testo dell'articolo 2394 del codice civile  vedi          note all'articolo 255 del presente decreto legislativo.   |  
|   |                                Art. 264          Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea 
     1. Il curatore puo' compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della  societa'  previsti nel  programma  di  liquidazione,  dandone  adeguata   e   tempestiva informazione ai soci ed  ai  creditori  della  societa'.  I  soci,  i creditori ed i terzi interessati possono proporre  reclamo  ai  sensi dell'articolo 133.     2. Il programma di liquidazione puo' prevedere l'attribuzione  al curatore,  per   determinati   atti   od   operazioni,   dei   poteri dell'assemblea dei soci. Le  deliberazioni  che  non  sono  prese  in conformita' della  legge  o  dell'atto  costitutivo,  possono  essere impugnate con reclamo al tribunale ai  sensi  dell'articolo  133.  Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a  2379-ter  e l'articolo 2479-ter del codice civile.  
           Note all'art. 264: 
               - Si riporta il testo degli articoli 2377, 2378,  2379,          2379-bis, 2379-ter e 2479-ter del codice civile:               "Art. 2377. Annullabilita' delle deliberazioni.               Le deliberazioni dell'assemblea, prese  in  conformita'          della legge e  dell'atto  sostitutivo,  vincolano  tutti  i          soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti.               Le deliberazioni che  non  sono  prese  in  conformita'          della legge o dello statuto possono  essere  impugnate  dai          soci   assenti,    dissenzienti    od    astenuti,    dagli          amministratori,  dal  consiglio  di  sorveglianza   e   dal          collegio sindacale.               L'impugnazione puo' essere  proposta  dai  soci  quando          possiedono  tante  azioni  aventi  diritto  di   voto   con          riferimento alla  deliberazione  che  rappresentino,  anche          congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale  nelle          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di          rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto  puo'          ridurre o escludere questo  requisito.  Per  l'impugnazione          delle  deliberazioni  delle   assemblee   speciali   queste          percentuali sono riferite al capitale  rappresentato  dalle          azioni della categoria.               I soci che  non  rappresentano  la  parte  di  capitale          indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi          di voto, non  sono  legittimati  a  proporre  l'impugnativa          hanno diritto al  risarcimento  del  danno  loro  cagionato          dalla non conformita' della deliberazione alla legge o allo          statuto.               La deliberazione non puo' essere annullata:               1) per la partecipazione all'assemblea di  persone  non          legittimate,  salvo  che  tale  partecipazione  sia   stata          determinante   ai   fini   della   regolare    costituzione          dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;               2) per l'invalidita' di singoli  voti  o  per  il  loro          errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore  di          conteggio   siano   stati   determinanti   ai   fini    del          raggiungimento della maggioranza richiesta;               3) per l'incompletezza  o  l'inesattezza  del  verbale,          salvo che impediscano l'accertamento del  contenuto,  degli          effetti e della validita' della deliberazione.               L'impugnazione o la domanda di risarcimento  del  danno          sono proposte nel termine  di  novanta  giorni  dalla  data          della deliberazione,  ovvero,  se  questa  e'  soggetta  ad          iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni          dall'iscrizione o, se e' soggetta solo  a  deposito  presso          l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta  giorni          dalla data di questo.               L'annullamento della deliberazione ha effetto  rispetto          a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il  consiglio          di sorveglianza e il consiglio di  gestione  a  prendere  i          conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilita'.          In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona  fede          dai terzi in base ad  atti  compiuti  in  esecuzione  della          deliberazione.               L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo,          se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa          in conformita' della legge e dello statuto. In tal caso  il          giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma  a          carico della societa', e  sul  risarcimento  dell'eventuale          danno.               Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla  base          della deliberazione sostituita.               Art. 2378. Procedimento d'impugnazione .               L'impugnazione  e'  proposta  con  atto  di   citazione          davanti al tribunale del luogo dove la societa' ha sede.               Il  socio  o  i  soci  opponenti   devono   dimostrarsi          possessori al  tempo  dell'impugnazione  del  numero  delle          azioni previsto dal terzo comma dell'articolo  2377.  Fermo          restando quanto disposto dall'articolo 111  del  codice  di          procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno          a seguito di trasferimenti per atto tra vivi  il  richiesto          numero delle azioni, il giudice, previa se del caso  revoca          del  provvedimento  di  sospensione  dell'esecuzione  della          deliberazione,  non  puo'  pronunciare   l'annullamento   e          provvede  sul  risarcimento   dell'eventuale   danno,   ove          richiesto.               Con ricorso  depositato  contestualmente  al  deposito,          anche in copia, della citazione, l'impugnante puo' chiedere          la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso          di  eccezionale  e  motivata  urgenza,  il  presidente  del          tribunale, omessa la convocazione della societa' convenuta,          provvede  sull'istanza  con  decreto  motivato,  che   deve          altresi' contenere  la  designazione  del  giudice  per  la          trattazione della causa di merito e la fissazione,  davanti          al giudice designato, entro quindici  giorni,  dell'udienza          per  la  conferma,  modifica  o  revoca  dei  provvedimenti          emanati con il decreto, nonche' la fissazione  del  termine          per la notificazione alla controparte  del  ricorso  e  del          decreto.               Il giudice designato per la trattazione della causa  di          merito, sentiti  gli  amministratori  e  sindaci,  provvede          valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe  il          ricorrente dalla  esecuzione  e  quello  che  subirebbe  la          societa'   dalla    sospensione    dell'esecuzione    della          deliberazione; puo' disporre in ogni  momento  che  i  soci          opponenti  prestino   idonea   garanzia   per   l'eventuale          risarcimento dei danni. All'udienza,  il  giudice,  ove  lo          ritenga utile,  esperisce  il  tentativo  di  conciliazione          eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla          deliberazione  impugnata  e,  ove   la   soluzione   appaia          realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.               Tutte   le   impugnazioni   relative   alla    medesima          deliberazione,  anche  se  separatamente  proposte  ed  ivi          comprese le domande proposte  ai  sensi  del  quarto  comma          dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e          decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto          comma del presente articolo, la trattazione della causa  di          merito ha inizio trascorso il termine stabilito  nel  sesto          comma dell'articolo 2377.               I dispositivi del provvedimento di sospensione e  della          sentenza  che  decide   sull'impugnazione   devono   essere          iscritti, a cura degli amministratori, nel  registro  delle          imprese.               Art. 2379. Nullita' delle deliberazioni.               Nei casi di  mancata  convocazione  dell'assemblea,  di          mancanza del  verbale  e  di  impossibilita'  o  illiceita'          dell'oggetto la  deliberazione  puo'  essere  impugnata  da          chiunque vi  abbia  interesse  entro  tre  anni  dalla  sua          iscrizione o deposito nel registro  delle  imprese,  se  la          deliberazione vi e'  soggetta,  o  dalla  trascrizione  nel          libro delle adunanze dell'assemblea,  se  la  deliberazione          non e' soggetta ne' a iscrizione ne'  a  deposito.  Possono          essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che          modificano l'oggetto sociale prevedendo attivita'  illecite          o impossibili.               Nei casi e nei termini previsti  dal  precedente  comma          l'invalidita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.               Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  primo   comma   la          convocazione   non   si   considera   mancante   nel   caso          d'irregolarita'  dell'avviso,  se  questo  proviene  da  un          componente dell'organo di amministrazione  o  di  controllo          della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno          diritto di intervenire di essere preventivamente  avvertiti          della convocazione e della data dell'assemblea. Il  verbale          non  si  considera  mancante  se  contiene  la  data  della          deliberazione e il  suo  oggetto  ed  e'  sottoscritto  dal          presidente dell'assemblea, o dal presidente  del  consiglio          d'amministrazione o del consiglio  di  sorveglianza  e  dal          segretario o dal notaio.               Si applicano,  in  quanto  compatibili,  il  settimo  e          ottavo comma dell'articolo 2377.               Art. 2379-bis. Sanatoria della nullita'.               L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata          convocazione  non  puo'  essere  esercitata  da  chi  anche          successivamente  abbia  dichiarato  il  suo  assenso   allo          svolgimento dell'assemblea.               L'invalidita'  della  deliberazione  per  mancanza  del          verbale  puo'  essere   sanata   mediante   verbalizzazione          eseguita prima dell'assemblea successiva. La  deliberazione          ha effetto dalla data  in  cui  e'  stata  presa,  salvi  i          diritti  dei  terzi  che  in  buona  fede   ignoravano   la          deliberazione .               Art.  2379-ter.  Invalidita'  delle  deliberazioni   di          aumento o di riduzione del capitale e  della  emissione  di          obbligazioni.               Nei  casi  previsti  dall'articolo  2379  l'impugnativa          dell'aumento di capitale, della riduzione del  capitale  ai          sensi dell'articolo 2445 o della emissione di  obbligazioni          non  puo'  essere  proposta  dopo   che   siano   trascorsi          centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione  nel          registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione,          novanta    giorni    dall'approvazione     del     bilancio          dell'esercizio nel corso  del  quale  la  deliberazione  e'          stata anche parzialmente eseguita.               Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del          capitale di rischio l'invalidita'  della  deliberazione  di          aumento del capitale non puo' essere pronunciata dopo che a          norma dell'articolo 2444 sia stata  iscritta  nel  registro          delle imprese l'attestazione che l'aumento e'  stato  anche          parzialmente eseguito; l'invalidita' della deliberazione di          riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o  della          deliberazione di  emissione  delle  obbligazioni  non  puo'          essere pronunciata dopo  che  la  deliberazione  sia  stata          anche parzialmente eseguita.               Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno          eventualmente spettante ai soci e ai terzi."               " Art. 2479-ter. Invalidita' delle decisioni dei soci.               Le decisioni dei soci che non sono prese in conformita'          della  legge  o  dell'atto   costitutivo   possono   essere          impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da  ciascun          amministratore  e  dal  collegio  sindacale  entro  novanta          giorni dalla loro trascrizione nel  libro  delle  decisioni          dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunita' e          ne sia fatta richiesta dalla societa' o da chi ha  proposto          l'impugnativa, puo' assegnare un termine  non  superiore  a          centottanta giorni per l'adozione di  una  nuova  decisione          idonea ad eliminare la causa di invalidita'.               Qualora  possano  recare  danno  alla  societa',   sono          impugnabili a  norma  del  precedente  comma  le  decisioni          assunte con la  partecipazione  determinante  di  soci  che          hanno, per conto  proprio  o  di  terzi,  un  interesse  in          conflitto con quello della societa'.               Le decisioni aventi oggetto illecito  o  impossibile  e          quelle prese in assenza assoluta  di  informazione  possono          essere impugnate da chiunque vi abbia interesse  entro  tre          anni dalla trascrizione  indicata  nel  primo  periodo  del          primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo          le   deliberazioni   che   modificano   l'oggetto   sociale          prevedendo attivita' impossibili o illecite (1).               Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377,          primo,  quinto,  settimo,  ottavo  e  nono   comma,   2378,          2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.".   |  
|   |                                Art. 265  Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della societa' 
     1. La  proposta  di  concordato  per  la  societa'  sottoposta  a liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro  che  ne  hanno  la rappresentanza sociale.     2. La proposta e le  condizioni  del  concordato,  salva  diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:     a) nelle  societa'  di  persone,  sono  approvate  dai  soci  che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;     b) nelle societa' per azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a responsabilita' limitata, nonche' nelle  societa'  cooperative,  sono deliberate dagli amministratori.     3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al  comma 2, lettera b), deve risultare da verbale  redatto  da  notaio  ed  e' depositata  ed  iscritta  nel  registro   delle   imprese   a   norma dell'articolo 2436 del codice civile.  
           Note all'art. 265: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2436  del  codice          civile:               "Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione  delle          modificazioni.               Il notaio  che  ha  verbalizzato  la  deliberazione  di          modifica dello statuto,  entro  trenta  giorni,  verificato          l'adempimento delle condizioni stabilite  dalla  legge,  ne          richiede   l'iscrizione   nel   registro   delle    imprese          contestualmente  al  deposito   e   allega   le   eventuali          autorizzazioni richieste.               L'ufficio del registro  delle  imprese,  verificata  la          regolarita'  formale  della  documentazione,   iscrive   la          delibera nel registro.               Se  il  notaio  ritiene  non  adempiute  le  condizioni          stabilite    dalla    legge,    ne    da'     comunicazione          tempestivamente, e comunque non oltre il  termine  previsto          dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.          Gli amministratori, nei trenta giorni  successivi,  possono          convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni   provvedimenti          oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento  di  cui          ai  successivi  commi;  in  mancanza  la  deliberazione  e'          definitivamente inefficace.               Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni          richieste dalla legge  e  sentito  il  pubblico  ministero,          ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con  decreto          soggetto a reclamo.               La  deliberazione  non  produce  effetti  se  non  dopo          l'iscrizione.               Dopo  ogni  modifica   dello   statuto   deve   esserne          depositato nel registro delle imprese  il  testo  integrale          nella sua redazione aggiornata.".   |  
|   |                                Art. 266  Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della societa' 
     1. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilita' illimitata e fa  cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.     2. Contro il decreto di chiusura  della  liquidazione  giudiziale aperta  nei  confronti  del  socio  e'  ammesso   reclamo   a   norma dell'articolo 124.     |  
|   |                                Art. 267                         Concordato del socio 
     1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci puo' proporre un concordato ai  creditori  sociali  e  particolari  concorrenti  nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.     |  
|   |                                Art. 268                       Liquidazione controllata 
     1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare  con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27,  comma  2, l'apertura di una procedura  di  liquidazione  controllata  dei  suoi beni.     2. La domanda puo' essere presentata da  un  creditore  anche  in pendenza di procedure esecutive individuali  e,  quando  l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.     3. Non sono compresi nella liquidazione:     a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del  codice di procedura civile;     b) i crediti aventi carattere alimentare e di  mantenimento,  gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore  guadagna  con la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto  occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;     c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;     d) le cose che non possono essere pignorate per  disposizione  di legge.     4. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.  
           Note all'art. 268: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 545 del  codice  di          procedura civile:               "Art. 545. Crediti impignorabili.               Non possono  essere  pignorati  i  crediti  alimentari,          tranne  che  per  cause   di   alimenti,   e   sempre   con          l'autorizzazione del  presidente  del  tribunale  o  di  un          giudice da  lui  delegato  e  per  la  parte  dal  medesimo          determinata mediante decreto.               Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto          sussidi di grazia o di  sostentamento  a  persone  comprese          nell'elenco  dei  poveri,   oppure   sussidi   dovuti   per          maternita', malattie o funerali da casse di  assicurazione,          da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.               Le somme dovute dai privati a titolo di  stipendio,  di          salario o di  altre  indennita'  relative  al  rapporto  di          lavoro o di impiego  comprese  quelle  dovute  a  causa  di          licenziamento,  possono  essere   pignorate   per   crediti          alimentari nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del          tribunale o da un giudice da lui delegato.               Tali somme possono essere pignorate nella misura di  un          quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e  ai          comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.               Il pignoramento per il simultaneo concorso delle  cause          indicate precedentemente non  puo'  estendersi  oltre  alla          meta' dell'ammontare delle somme predette.               Restano  in  ogni  caso  ferme  le  altre   limitazioni          contenute in speciali disposizioni di legge.               Le somme da chiunque dovute a titolo  di  pensione,  di          indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni          di  quiescenza,  non  possono  essere  pignorate   per   un          ammontare  corrispondente  alla  misura   massima   mensile          dell'assegno  sociale,  aumentato  della  meta'.  La  parte          eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti          dal terzo, quarto e quinto  comma  nonche'  dalle  speciali          disposizioni di legge.               Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche'  a          titolo di pensione, di  indennita'  che  tengono  luogo  di          pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito          su conto bancario o postale intestato al debitore,  possono          essere  pignorate,  per  l'importo  eccedente   il   triplo          dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo  in  data          anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla          data del pignoramento o successivamente, le predette  somme          possono essere pignorate nei  limiti  previsti  dal  terzo,          quarto, quinto e  settimo  comma,  nonche'  dalle  speciali          disposizioni di legge.               Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente          articolo  in  violazione  dei  divieti  e  oltre  i  limiti          previsti dallo stesso  e  dalle  speciali  disposizioni  di          legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata          dal giudice anche d'ufficio.".               - Si riporta il testo degli articoli 170, 2749, 2788  e          2855 del codice civile:               "Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti.               L'esecuzione sui beni del fondo e sui  frutti  di  essi          non puo' aver luogo per debiti che il  creditore  conosceva          essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni  della          famiglia ."               "Art. 2749. Estensione del privilegio.               Il privilegio accordato  al  credito  si  estende  alle          spese  ordinarie   per   l'intervento   nel   processo   di          esecuzione. Si estende  anche  agli  interessi  dovuti  per          l'anno in corso alla data del  pignoramento  e  per  quelli          dell'anno precedente.               Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio          nei  limiti  della  misura  legale  fino  alla  data  della          vendita."               "Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi.               La  prelazione  ha  luogo  anche  per   gli   interessi          dell'anno  in  corso  alla  data  del  pignoramento  o,  in          mancanza di  questo,  alla  data  della  notificazione  del          precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli  interessi          successivamente maturati, nei limiti della  misura  legale,          fino alla data della vendita."               "Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.               L'iscrizione del  credito  fa  collocare  nello  stesso          grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca,  quelle          dell'iscrizione   e   rinnovazione   e   quelle   ordinarie          occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per          il credito di maggiori spese giudiziali  le  parti  possono          estendere l'ipoteca con patto espresso, purche'  sia  presa          la corrispondente iscrizione.               Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione  di  un          capitale che produce interessi fa  collocare  nello  stesso          grado gli interessi dovuti, purche'  ne  sia  enunciata  la          misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi  e'          limitata alle due annate anteriori e a quella in  corso  al          giorno  del  pignoramento,  ancorche'  sia  stata  pattuita          l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualita';   le          iscrizioni particolari  prese  per  altri  arretrati  hanno          effetto dalla loro data.               L'iscrizione  del  capitale  fa  pure  collocare  nello          stesso grado gli  interessi  maturati  dopo  il  compimento          dell'annata in corso  alla  data  del  pignoramento,  pero'          soltanto  nella  misura  legale  e  fino  alla  data  della          vendita.".   |  
|   |                                Art. 269                         Domanda del debitore 
     1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal  debitore, con l'assistenza dell'OCC.     2.  Al  ricorso  deve  essere  allegata  una  relazione,  redatta dall'OCC,  che  esponga   una   valutazione   sulla   completezza   e l'attendibilita' della  documentazione  depositata  a  corredo  della domanda e  che  illustri  la  situazione  economica,  patrimoniale  e finanziaria del debitore.     3. L'OCC, entro sette giorni dal  conferimento  dell'incarico  da parte del debitore, ne da' notizia  all'agente  della  riscossione  e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti  sulla  base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.     |  
|   |                                Art. 270                Apertura della liquidazione controllata 
     1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle  procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui  agli  articoli 268 e  269,  dichiara  con  sentenza  l'apertura  della  liquidazione controllata.     2. Con la sentenza il tribunale:     a) nomina il giudice delegato;     b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di  cui  all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei  gestori della crisi di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata di regola tra i  gestori  residenti  nel  circondario  del  tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata  e comunicata al presidente del tribunale;     c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei  bilanci e  delle  scritture  contabili  e   fiscali   obbligatorie,   nonche' dell'elenco dei creditori;     d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del  debitore  e ai  creditori  risultanti  dall'elenco  depositato  un  termine   non superiore  a  sessanta   giorni   entro   il   quale,   a   pena   di inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore,  a  mezzo  posta elettronica   certificata,   la   domanda   di    restituzione,    di rivendicazione o di  ammissione  al  passivo,  predisposta  ai  sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;     e) ordina la consegna o il rilascio dei beni  facenti  parte  del patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il  terzo  a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;     f) dispone l'inserimento della sentenza  nel  sito  internet  del tribunale o del  Ministero  della  giustizia.  Nel  caso  in  cui  il debitore svolga attivita' d'impresa,  la  pubblicazione  e'  altresi' effettuata presso il registro delle imprese;     g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.     3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi  del  comma  2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.     4. Gli adempimenti di cui al comma  2,  lettere  f)  e  g),  sono eseguiti a  cura  del  liquidatore;  la  sentenza  e'  notificata  al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni  oggetto  di liquidazione.     5. Si applicano  l'articolo  143  in  quanto  compatibile  e  gli articoli 150 e 151; per i casi non  regolati  dal  presente  capo  si applicano  altresi',  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sul procedimento unitario di cui al titolo III.     6. Se un contratto  e'  ancora  ineseguito  o  non  compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in  cui  e'  aperta  la  procedura   di   liquidazione   controllata, l'esecuzione  del  contratto  rimane  sospesa  fino   a   quando   il liquidatore,  sentito  il  debitore,  dichiara  di   subentrare   nel contratto in luogo del  predetto  debitore,  assumendo,  a  decorrere dalla data  del  subentro,  tutti  i  relativi  obblighi,  ovvero  di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad  effetti  reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto.  Il  contraente  puo' mettere in mora il  liquidatore,  facendogli  assegnare  dal  giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il  contratto  si  intende  sciolto.  In  caso  di  prosecuzione  del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati  nel  corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della  liquidazione  controllata il credito conseguente al mancato  adempimento,  senza  che  gli  sia dovuto risarcimento del danno.  
           Note all'art. 270: 
               - Per il testo del citato decreto  del  Ministro  della          giustizia 24 settembre 2014, n. 202 vedi note  all'articolo          2.               - Per il testo degli articoli  35  e  35.1  del  citato          decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  vedi  note          all'articolo 92 del presente decreto legislativo               - Per il testo dell'articolo 35.2  del  citato  decreto          legislativo 6 settembre 2011, n. 159 vedi note all'articolo          114 del presente decreto legislativo.   |  
|   |                                Art. 271                         Concorso di procedure 
     1. Se la domanda di  liquidazione  controllata  e'  proposta  dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede  l'accesso  a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede  un termine per l'integrazione della domanda.     2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo'  essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la  relativa  domanda e' dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai  sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero  in  ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al  capo III del titolo IV, il giudice provvede ai  sensi  dell'articolo  270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da  51 a 55.     |  
|   |                                Art. 272 
   Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione 
     1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla  comunicazione  della sentenza aggiorna  l'elenco  dei  creditori,  ai  quali  notifica  la sentenza ai sensi dell'articolo 270,  comma  4.  Il  termine  di  cui all'articolo 270, comma 2,  lettera  d),  puo'  essere  prorogato  di trenta giorni.     2.  Entro  novanta  giorni   dall'apertura   della   liquidazione controllata  il  liquidatore  completa  l'inventario  dei  beni   del debitore e redige un programma in ordine a tempi  e  modalita'  della liquidazione. Si applica l'articolo 213,  commi  3  e  4,  in  quanto compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria  ed  approvato dal giudice delegato.     3. Il programma  deve  assicurare  la  ragionevole  durata  della procedura.     |  
|   |                                Art. 273                        Formazione del passivo 
     1. Scaduti i termini per la proposizione  delle  domande  di  cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore  predispone  un progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  del debitore, e lo  comunica  agli  interessati  all'indirizzo  di  posta elettronica certificato indicato nella  domanda.  In  mancanza  della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.     2. Entro quindici giorni possono  essere  proposte  osservazioni, con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270,  comma 2, lettera d).     3. In assenza di osservazioni,  il  liquidatore  forma  lo  stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne  dispone  l'inserimento  nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.     4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore  ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi  alla  scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.     5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti  al  giudice  delegato,  il  quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.     6. Contro il decreto puo'  essere  proposto  reclamo  davanti  al collegio,  di  cui  non  puo'  far  parte  il  giudice  delegato.  Il procedimento si svolge senza formalita', assicurando il rispetto  del contraddittorio.     |  
|   |                                Art. 274                        Azioni del liquidatore 
     1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato,  esercita  o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni  compresi  nel  patrimonio  del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.     2.  Il  liquidatore,  sempre  con  l'autorizzazione  del  giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette  a  far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore  in  pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.     3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad  esercitare  o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e'  utile  per  il miglior soddisfacimento dei creditori.     |  
|   |                                Art. 275               Esecuzione del programma di liquidazione 
     1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore,  che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il  mancato  deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca  dell'incarico ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso.     2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio  di  liquidazione.  Si  applicano  le  disposizioni  sulle vendite  nella  liquidazione  giudiziale,  in   quanto   compatibili. Eseguita la vendita e riscosso  interamente  il  prezzo,  il  giudice ordina la cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di prelazione, delle  trascrizioni  dei  pignoramenti  e  dei  sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo.     3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice  il rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se  approva  il  rendiconto,  procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.     4. Il giudice, se non approva  il  rendiconto,  indica  gli  atti necessari al completamento della  liquidazione  ovvero  le  opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche' un termine per  il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute  nel  termine, anche  prorogato,  il  giudice   provvede   alla   sostituzione   del liquidatore e nella  liquidazione  del  compenso  tiene  conto  della diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.     5.  Il  liquidatore  provvede  alla  distribuzione  delle   somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di  riparto  da comunicare al debitore e ai creditori, con termine  non  superiore  a giorni  quindici  per  osservazioni.  In  assenza  di  contestazioni, comunica il progetto di riparto  al  giudice  che  senza  indugio  ne autorizza l'esecuzione.     6.  Se  sorgono  contestazioni  sul  progetto  di   riparto,   il liquidatore verifica la possibilita' di componimento e vi apporta  le modifiche che ritiene  opportune.  Altrimenti  rimette  gli  atti  al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.     |  
|   |                                Art. 276                       Chiusura della procedura 
     1. La procedura si chiude con decreto.     2.  Con  decreto  di  chiusura,  il  giudice,  su   istanza   del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato  ai  sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo  delle  somme  eventualmente accantonate.     |  
|   |                                Art. 277                         Creditori posteriori 
     1.  I  creditori  con  causa  o  titolo  posteriore  al   momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270,  comma  2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  di liquidazione.     2. I crediti sorti in occasione o in funzione della  liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,  con  esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di  pegno  e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.     |  
|   |                                Art. 278                   Oggetto e ambito di applicazione 
     1.  L'esdebitazione  consiste  nella  liberazione  dai  debiti  e comporta  la  inesigibilita'  dal  debitore   dei   crediti   rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.     2. Nei confronti dei creditori per fatto o  causa  anteriori  che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per  la  sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori di pari grado.     3. Possono  accedere  all'esdebitazione,  secondo  le  norme  del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.     4. Se il debitore e' una societa' o  altro  ente,  le  condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei  legali  rappresentanti,  con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia  seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.     5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti  dei soci illimitatamente responsabili.     6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei  confronti  dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche'  degli  obbligati in via di regresso.     7. Restano esclusi dall'esdebitazione:     a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;     b) i debiti per il  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni  penali  e  amministrative  di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.     |  
|   |                                Art. 279                    Condizioni temporali di accesso 
     1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto  a conseguire  l'esdebitazione  decorsi  tre  anni  dall'apertura  della procedura  di  liquidazione  o  al  momento  della   chiusura   della procedura, se antecedente.     2. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a due anni  quando  il debitore  ha  tempestivamente  proposto   istanza   di   composizione assistita della crisi.     |  
|   |                                Art. 280                    Condizioni per l'esdebitazione 
     1. Il debitore e' ammesso  al  beneficio  della  liberazione  dai debiti a condizione che:     a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o  per  delitti  contro  l'economia  pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti  in  connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa,  salvo  che  per  essi  sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento  penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una  delle  misure di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n. 159,  il  beneficio  puo'  essere  riconosciuto  solo  all'esito  del relativo procedimento;     b)  non   abbia   distratto   l'attivo   o   esposto   passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo  gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e  del  movimento  degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;     c)  non  abbia  ostacolato  o  rallentato  lo  svolgimento  della procedura e abbia fornito agli  organi  ad  essa  preposti  tutte  le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;     d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei  cinque  anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;     e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.  
           Note all'art. 280: 
               - Per il decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159          vedi note all'articolo 92 del citato decreto legislativo.   |  
|   |                                Art. 281                             Procedimento 
     1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia  del  decreto  di chiusura  della  procedura,  sentiti  gli  organi  della   stessa   e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli  278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore  i  debiti concorsuali non soddisfatti.     2. Allo  stesso  modo  il  tribunale  provvede,  su  istanza  del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in  cui  e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.     3. Ai fini di cui ai commi 1 e  2,  il  curatore  da'  atto,  nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei  fatti  rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.     4. Il decreto del  tribunale  e'  comunicato  agli  organi  della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori  ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i  quali  possono  proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni.     5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in  corso  e  sulle operazioni liquidatorie, anche  se  posteriori  alla  chiusura  della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.     6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva  un maggior riparto a favore dei creditori,  l'esdebitazione  ha  effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.     |  
|   |                                Art. 282                       Esdebitazione di diritto 
     1. Per le procedure di liquidazione controllata,  l'esdebitazione opera  di  diritto  a  seguito  del  provvedimento  di   chiusura   o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e'  dichiarata con decreto  motivato  del  tribunale,  iscritto  al  registro  delle imprese su richiesta del cancelliere.     2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di  cui  all'articolo 69, comma 1.     3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato  al  pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre  reclamo  a  norma dell'articolo 124; il termine  per  proporre  reclamo  e'  di  trenta giorni.     |  
|   |                                Art. 283                          Debitore incapiente 
     1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti che  consentano  il  soddisfacimento  dei  creditori  in  misura  non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.     2. La valutazione di rilevanza di cui  al  comma  1  deve  essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito  e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei  componenti  il  nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.     3. La domanda di esdebitazione e'  presentata  tramite  l'OCC  al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:     a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione  delle  somme dovute;     b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione  compiuti negli ultimi cinque anni;     c) la copia delle dichiarazioni  dei  redditi  degli  ultimi  tre anni;     d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e  di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.     4.   Alla   domanda   deve   essere   allegata   una    relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:     a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;     b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di adempiere le obbligazioni assunte;     c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del  debitore impugnati dai creditori;     d) la  valutazione  sulla  completezza  ed  attendibilita'  della documentazione depositata a corredo della domanda.     5. L'OCC, nella relazione, deve indicare  anche  se  il  soggetto finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia tenuto  conto  del  merito  creditizio  del  debitore,  valutato   in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario  a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si  ritiene  idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.     6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'.     7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute  utili,  valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza  di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.     8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori,  i  quali possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni.  Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle  forme  ritenute  piu'  opportune  il  contraddittorio  tra   i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto.  La decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.     9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione,  vigila  sulla  tempestivita'  del  deposito della dichiarazione di cui  al  comma  7  e,  se  il  giudice  ne  fa richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.  
           Note all'art. 283: 
               - Il D.P.C.M  5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento          concernente la revisione delle modalita' di  determinazione          e i campi di applicazione dell'Indicatore della  situazione          economica equivalente - ISEE) e' pubblicato nella  Gazzetta          Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.   |  
|   |                                Art. 284  Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo 
     1. Piu' imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo  gruppo  e  aventi  ciascuna  il  centro   degli   interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con  un  piano  unitario  o  con  piani  reciprocamente  collegati  e interferenti.     2. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso,  da  piu' imprese appartenenti al medesimo gruppo e  aventi  tutte  il  proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.     3. Resta  ferma  l'autonomia  delle  rispettive  masse  attive  e passive.     4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e  2  deve  contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore  convenienza,  in  funzione del migliore soddisfacimento dei  creditori  delle  singole  imprese, della  scelta  di  presentare  un   piano   unitario   ovvero   piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un  piano  autonomo per  ciascuna  impresa.  Essa  deve  inoltre   fornire   informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli  partecipativi  o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare  il  registro  delle imprese o i registri delle imprese in  cui  e'  stata  effettuata  la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis  del  codice  civile.  Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato  al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso   al   concordato   preventivo   o    agli    accordi    di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.     5. Il  piano  unitario  o  i  piani  reciprocamente  collegati  e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori,  aventi  il  contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna  impresa  e  ad assicurare il riequilibrio complessivo della  situazione  finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicita'  dei dati aziendali e la fattibilita' del piano o i  piani.  Su  richiesta delle imprese debitrici, il piano  o  i  piani  sono  pubblicati  nel registro delle imprese o i registri delle imprese  in  cui  e'  stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del  codice civile. Si applica l'articolo 289.  
           Note all'art. 284: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 2497-bis del codice          civile:               "Art. 2497-bis. Pubblicita'.               La societa' deve indicare la societa' o l'ente alla cui          attivita' di direzione e coordinamento  e'  soggetta  negli          atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a          cura degli amministratori, presso la sezione  del  registro          delle imprese di cui al comma successivo.               E' istituita presso il registro delle imprese  apposita          sezione nella quale sono indicate le societa'  o  gli  enti          che esercitano attivita' di  direzione  e  coordinamento  e          quelle che vi sono soggette.               Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al          comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,  o          le  mantengono  quando  la  soggezione  e'  cessata,   sono          responsabili dei danni che la mancata  conoscenza  di  tali          fatti abbia recato ai soci o ai terzi.               La societa' deve esporre,  in  apposita  sezione  della          nota  integrativa,  un  prospetto  riepilogativo  dei  dati          essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o  dell'ente          che  esercita  su  di  essa  l'attivita'  di  direzione   e          coordinamento.               Parimenti, gli  amministratori  devono  indicare  nella          relazione sulla gestione  i  rapporti  intercorsi  con  chi          esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con  le          altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto  che          tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale          e sui suoi risultati.".   |  
|   |                                Art. 285 
   Contenuto del piano o dei piani di  gruppo  e  azioni  a  tutela  dei                        creditori e dei soci 
     1. Il piano  concordatario  o  i  piani  concordatari  di  gruppo possono  prevedere  la  liquidazione   di   alcune   imprese   e   la continuazione dell'attivita' di altre imprese del gruppo. Si  applica tuttavia la sola disciplina del  concordato  in  continuita'  quando, confrontando  i  flussi  complessivi  derivanti  dalla  continuazione dell'attivita' con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti  in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla  continuita'  aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.     2. Il piano o i piani  concordatari  possono  altresi'  prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purche' un professionista  indipendente  attesti che dette  operazioni  sono  necessarie  ai  fini  della  continuita' aziendale per le imprese per le quali essa e' prevista  nel  piano  e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.     3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1 possono essere contestati dai creditori dissenzienti  appartenenti  a una classe dissenziente o,  nel  caso  di  mancata  formazione  delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il  venti per cento dei crediti ammessi al voto con  riguardo  ad  una  singola societa', attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo.  I  creditori  non  aderenti  possono  proporre   opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.     4.  Il  tribunale  omologa  il  concordato  o  gli   accordi   di ristrutturazione qualora  ritenga,  sulla  base  di  una  valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori  possano essere soddisfatti in misura non  inferiore  a  quanto  ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola societa'.     5. I  soci  possono  far  valere  il  pregiudizio  arrecato  alle rispettive societa' dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato  di  gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la  sussistenza  di  un pregiudizio in considerazione  dei  vantaggi  compensativi  derivanti alle singole societa' dal piano di gruppo.     |  
|   |                                Art. 286                 Procedimento di concordato di gruppo 
     1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi  principali  in  circoscrizioni  giudiziarie  diverse,   e' competente il tribunale individuato  ai  sensi  dell'articolo  27  in relazione al centro degli interessi principali della societa' o  ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice  civile,  esercita  l'attivita'  di  direzione  e coordinamento oppure,  in  mancanza,  dell'impresa  che  presenta  la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.     2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico  giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le  imprese  del gruppo e dispone il deposito di  un  unico  fondo  per  le  spese  di giustizia.     3. I costi della procedura sono  ripartiti  fra  le  imprese  del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.     4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione  del  giudice, puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - Consob o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad accertare l'esistenza di  collegamenti  di  gruppo  e  alle  societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di  diritti  sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono  fornite entro quindici giorni dalla richiesta.     5. I creditori di ciascuna delle imprese che  hanno  proposto  la domanda di accesso al concordato  di  gruppo,  suddivisi  per  classi qualora tale suddivisione sia  prevista  dalla  legge  o  dal  piano, votano in maniera contestuale e separata  sulla  proposta  presentata dalla societa' loro debitrice. Il concordato di gruppo  e'  approvato quando le proposte delle singole imprese del  gruppo  sono  approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.     6. Sono escluse dal  voto  le  imprese  del  gruppo  titolari  di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.     7. Il concordato di gruppo omologato non puo'  essere  risolto  o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa  l'attuazione  del piano anche nei confronti delle altre imprese.     |  
|   |                                Art. 287                   Liquidazione giudiziale di gruppo 
     1. Piu' imprese in stato di insolvenza, appartenenti al  medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi  principali  nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in  accoglimento  di  un unico ricorso, dinanzi ad un unico  tribunale,  a  una  procedura  di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme  di coordinamento  nella   liquidazione   degli   attivi,   in   funzione dell'obiettivo  del  migliore  soddisfacimento  dei  creditori  delle diverse  imprese  del  gruppo,  ferma  restando   l'autonomia   delle rispettive masse attive e passive. A  tal  fine  il  tribunale  tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura  economica  o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese  e della presenza dei medesimi amministratori.     2. In  tal  caso,  il  tribunale  nomina,  salvo  che  sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore,  un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.     3.  Nel  programma  di  liquidazione  il  curatore  illustra   le modalita' del coordinamento nella  liquidazione  degli  attivi  delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.     4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi  principali  in  circoscrizioni  giudiziarie  diverse,   il tribunale competente e' quello dinanzi al quale e'  stata  depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora  la  domanda  di accesso alla procedura  sia  presentata  contemporaneamente  da  piu' imprese dello stesso gruppo, e' competente il  tribunale  individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione  al  centro  degli  interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in  base  alla pubblicita'  prevista  dall'articolo  2497-bis  del  codice   civile, esercita  l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento   oppure,   in mancanza, dell'impresa  che  presenta  la  piu'  elevata  esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.     5. Quando ravvisa  l'insolvenza  di  un'impresa  del  gruppo  non ancora assoggettata alla procedura  di  liquidazione  giudiziale,  il curatore designato ai sensi del comma  2,  segnala  tale  circostanza agli  organi  di  amministrazione   e   controllo   ovvero   promuove direttamente  l'accertamento  dello  stato  di  insolvenza  di  detta impresa.  
           Note all'art. 287: 
               - Per l'articolo 2497-bis del codice civile  vedi  note          all'articolo 284 del presente decreto legislativo.   |  
|   |                                Art. 288 
   Procedure concorsuali autonome di imprese  appartenenti  allo  stesso                               gruppo 
     1. Nel caso in cui piu' imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure  di  liquidazione  giudiziale ovvero a separate procedure di concordato  preventivo,  eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi  di  gestione  delle  diverse procedure cooperano per  facilitare  la  gestione  efficace  di  tali procedure.     |  
|   |                                Art. 289    Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione 
     1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente  ad  un  gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del  gruppo  e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le societa'  e imprese e indicare il registro  delle  imprese  o  i  registri  delle imprese  in  cui  e'  stata  effettuata  la  pubblicita'   ai   sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.  L'impresa  deve,  inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove  redatto.  In  ogni caso  il  tribunale  ovvero,  successivamente,  il  curatore   o   il commissario giudiziale possono, al fine di accertare  l'esistenza  di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o  a  qualsiasi  altra pubblica autorita' e alle societa' fiduciarie  le  generalita'  degli effettivi titolari di diritti sulle azioni  o  sulle  quote  ad  esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici  giorni  dalla richiesta.     |  
|   |                                Art. 290             Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo 
     1. Nei confronti delle imprese appartenenti  al  medesimo  gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura  di  una  pluralita'  di procedure,  azioni  dirette  a   conseguire   la   dichiarazione   di inefficacia di atti e contratti  posti  in  essere  nei  cinque  anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale,  che abbiano avuto l'effetto di spostare  risorse  a  favore  di  un'altra impresa del gruppo con pregiudizio  dei  creditori,  fatto  salvo  il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.     2. Spetta alla societa' beneficiaria provare di non essere  stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.     3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale  aperta nei  confronti  di  una  societa'  appartenente  ad  un  gruppo  puo' esercitare, nei confronti delle altre societa' del  gruppo,  l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti  compiuti  dopo  il deposito della domanda di apertura della liquidazione  giudiziale  o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b),  nei  due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno  anteriore,  nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).     |  
|   |                                Art. 291 
   Azioni di  responsabilita'  e  denuncia  di  gravi  irregolarita'  di            gestione nei confronti di imprese del gruppo 
     1. Il curatore,  sia  nel  caso  di  apertura  di  una  procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e' legittimato ad  esercitare  le  azioni  di  responsabilita'  previste dall'articolo 2497 del codice civile.     2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei  confronti di  amministratori  e  sindaci  delle   societa'   del   gruppo   non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale,  la  denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.  
           Note all'art. 291: 
               - Per l'articolo  2497  del  codice  civile  vedi  note          all'articolo 2 del presente decreto legislativo.               - Si riporta il testo  dell'articolo  2409  del  codice          civile:               "Art. 2409. Denunzia al tribunale.               Se vi e' fondato sospetto che  gli  amministratori,  in          violazione  dei  loro  doveri,   abbiano   compiuto   gravi          irregolarita' nella gestione  che  possono  arrecare  danno          alla societa' o a una o piu' societa' controllate,  i  soci          che rappresentano il decimo del capitale sociale  o,  nelle          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di          rischio,  il  ventesimo  del   capitale   sociale   possono          denunziare i fatti  al  tribunale  con  ricorso  notificato          anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere  percentuali          minori di partecipazione.               Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.               Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende  per  un          periodo  determinato   il   procedimento   se   l'assemblea          sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti  di          adeguata professionalita', che si  attivano  senza  indugio          per accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in  caso          positivo, per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale  sugli          accertamenti e le attivita' compiute.               Se le violazioni denunziate sussistono  ovvero  se  gli          accertamenti e le attivita' compiute  ai  sensi  del  terzo          comma risultano insufficienti alla  loro  eliminazione,  il          tribunale  puo'  disporre   gli   opportuni   provvedimenti          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli          amministratori ed eventualmente anche i sindaci e  nominare          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la          durata.               L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione  di          responsabilita' contro gli amministratori e i  sindaci.  Si          applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.               Prima della scadenza del suo incarico  l'amministratore          giudiziario rende conto al tribunale che  lo  ha  nominato;          convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi          amministratori e sindaci o per proporre, se  del  caso,  la          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad          una procedura concorsuale.               I provvedimenti previsti  da  questo  articolo  possono          essere adottati anche su richiesta del collegio  sindacale,          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno          ricorso al mercato del capitale di  rischio,  del  pubblico          ministero; in questi casi le spese per l'ispezione  sono  a          carico della societa'.".   |  
|   |                                Art. 292  Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo 
     1. I crediti che  la  societa'  o  l'ente  o  la  persona  fisica esercente l'attivita' di direzione e o coordinamento vanta,  anche  a seguito di  escussione  di  garanzie,  nei  confronti  delle  imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste  ultime  vantano nei confronti dei primi  sulla  base  di  rapporti  di  finanziamento contratti  dopo  il  deposito  della  domanda  che  ha   dato   luogo all'apertura della liquidazione  giudiziale  o  nell'anno  anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore  alla  domanda che ha dato luogo  all'apertura  della  liquidazione  giudiziale,  si applica l'articolo 164.     2. La disposizione di cui al  comma  1,  primo  periodo,  non  si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.     |  
|   |                                Art. 293                 Disciplina applicabile e presupposti 
     1. La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  il  procedimento concorsuale amministrativo che  si  applica  nei  casi  espressamente previsti dalla legge.     2. La legge determina le imprese soggette a  liquidazione  coatta amministrativa,  i  casi  per  i   quali   la   liquidazione   coatta amministrativa  puo'  essere  disposta  e  l'autorita'  competente  a disporla.     |  
|   |                                Art. 294                      Rinvio alle norme speciali 
     1.  La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  regolata  dalle disposizioni  del  presente  titolo,  salvo  che  le  leggi  speciali dispongano diversamente.     2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  contenuti  in leggi speciali in materia di liquidazione  coatta  amministrativa  si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della  crisi  e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.     3. Le disposizioni di questo titolo non si  applicano  agli  enti pubblici.  
           Note all'art. 294: 
               - Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  reca:          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione          coatta amministrativa.".   |  
|   |                                Art. 295     Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale 
     1. Le imprese soggette a liquidazione coatta  amministrativa  non sono  soggette  a  liquidazione  giudiziale,  salvo  che   la   legge diversamente disponga.     2. Quando la legge ammette la procedura  di  liquidazione  coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la  dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale  preclude  la  liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina  la  liquidazione coatta  amministrativa   preclude   l'apertura   della   liquidazione giudiziale.     |  
|   |                                Art. 296 
   Rapporti   tra   concordato   preventivo   e   liquidazione    coatta                           amministrativa 
     1. Se la legge non dispone diversamente, le  imprese  soggette  a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato,  per  le  imprese  non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.     |  
|   |                                Art. 297 
   Accertamento giudiziario dello stato  di  insolvenza  anteriore  alla                 liquidazione coatta amministrativa 
     1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa  con  esclusione  della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro  degli  interessi  principali,  su ricorso di uno o piu' creditori o dell'autorita' che ha la  vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.     2.  Il  trasferimento  del  centro  degli  interessi   principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della  domanda  per  la dichiarazione dello stato di insolvenza  non  rileva  ai  fini  della competenza.     3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il  tribunale adotta   i   provvedimenti   conservativi   che   ritenga   opportuni nell'interesse dei  creditori  fino  all'inizio  della  procedura  di liquidazione.     4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di cui all'articolo 40 e l'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa.     5.  La  sentenza  e'  comunicata  entro  tre  giorni,   a   norma dell'articolo 136  del  codice  di  procedura  civile,  all'autorita' competente  perche'  disponga  la  liquidazione  o,  se  ne   ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della  risoluzione  ai  sensi  del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE.  Essa  e'  inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45.     6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo  da  qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.     7. Il tribunale che respinge  il  ricorso  per  la  dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto  motivato.  Contro  il  decreto  e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.     8. Il tribunale provvede su istanza  del  commissario  giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo  quando nel corso della procedura  di  concordato  preventivo  di  un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con  esclusione  della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura  e sussiste lo stato  di  insolvenza.  Si  applica,  in  ogni  caso,  il procedimento di cui al comma 4.     9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli  enti pubblici.  
           Note all'art. 297: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 136 del  codice  di          procedura civile:               "Art. 136. Comunicazioni.               Il cancelliere, con biglietto  di  cancelleria,  fa  le          comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice          al pubblico ministero,  alle  parti,  al  consulente,  agli          altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e  da'  notizia          di quei provvedimenti per i quali e' disposta  dalla  legge          tale forma abbreviata di comunicazione.               Il  biglietto  e'   consegnato   dal   cancelliere   al          destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso  a          mezzo posta elettronica  certificata,  nel  rispetto  della          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei          documenti informatici.               Salvo che la legge disponga  diversamente,  se  non  e'          possibile procedere ai sensi  del  comma  che  precede,  il          biglietto viene trasmesso a mezzo  telefax,  o  e'  rimesso          all'ufficiale giudiziario per la notifica.".               Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,  reca:          "Attuazione  della  direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce          un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi          e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del          Consiglio".   |  
|   |                                Art. 298   Accertamento giudiziario dello  stato  d'insolvenza  successivo  alla    liquidazione coatta amministrativa     1.  Se  l'impresa,  al  tempo  in  cui  e'  stata   ordinata   la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e'  stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo  297,  il  tribunale del luogo in cui essa ha il centro  degli  interessi  principali,  su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale  stato  con  sentenza  in  camera  di  consiglio,  anche  se  la liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo.     2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.     3. Restano salve le diverse  disposizioni  delle  leggi  speciali relative  all'accertamento  dello  stato  di  insolvenza   successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.     |  
|   |                                Art. 299    Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza 
     1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a  norma  degli articoli 297 e 298, sono applicabili,  con  effetto  dalla  data  del provvedimento  che  ha  accertato  lo   stato   di   insolvenza,   le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a  responsabilita'  illimitata,  sostituito  al  deposito  della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il  deposito  della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.     2. L'esercizio delle azioni di  revoca  degli  atti  compiuti  in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza  di  cui  all'articolo   170   decorre   dalla   data   del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.     3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico  ministero  la relazione prevista dall'articolo 130.     |  
|   |                                Art. 300                     Provvedimento di liquidazione 
     1. Il provvedimento  che  ordina  la  liquidazione,  entro  dieci giorni  dalla  sua  data,  e'  pubblicato   integralmente,   a   cura dell'autorita' che lo ha  emanato,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita'  disposte nel provvedimento.     |  
|   |                                Art. 301            Organi della liquidazione coatta amministrativa 
     1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione  o  con  altro successivo viene nominato un  commissario  liquidatore.  E'  altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o  cinque  membri, scelti fra persone particolarmente  esperte  nel  ramo  di  attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.     2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono  essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso  essi  deliberano  a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da  due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del  comitato di sorveglianza e' facoltativa.     |  
|   |                                Art. 302              Responsabilita' del commissario liquidatore 
     1.  Il   commissario   liquidatore   e',   per   quanto   attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.     2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilita' contro  il commissario liquidatore revocato e' proposta  dal  nuovo  liquidatore con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.     3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni  degli articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei  poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.     |  
|   |                                Art. 303               Effetti del provvedimento di liquidazione 
     1. Dalla data del provvedimento che  ordina  la  liquidazione  si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa e' una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di  amministrazione  e  di  controllo,   salvo   il   caso   previsto dall'articolo 314.     2. Nelle controversie anche in  corso,  relative  a  rapporti  di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.     |  
|   |                                Art. 304 
   Effetti della liquidazione per i creditori e sui  rapporti  giuridici                            preesistenti 
     1. Dalla data del provvedimento che  ordina  la  liquidazione  si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e  le disposizioni dell'articolo 165.     2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che  vigila  sulla  liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in  quelli  del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.     |  
|   |                                Art. 305                        Commissario liquidatore 
     1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive  dell'autorita'  che  vigila  sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.     2. Il commissario  prende  in  consegna  i  beni  compresi  nella liquidazione,  le  scritture  contabili   e   gli   altri   documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.     3.  Il  commissario  forma  quindi  l'inventario,  nominando,  se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.     |  
|   |                                Art. 306                       Relazione del commissario 
     1. L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o  una  persona giuridica,  gli  amministratori   devono   rendere   al   commissario liquidatore il conto della  gestione  relativo  al  tempo  posteriore all'ultimo bilancio.     2. Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio  annuale, ma deve presentare alla  fine  di  ogni  semestre  all'autorita'  che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa  e  sull'andamento   della   gestione,   precisando   la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata  da  un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello  stesso  termine,  copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza,  unitamente agli estratti conto  dei  depositi  postali  o  bancari  relativi  al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei  suoi  componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia  della  relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e'  trasmessa  a  mezzo  di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari  di  diritti sui beni.     |  
|   |                                Art. 307                        Poteri del commissario 
     1. L'azione di responsabilita'  contro  gli  amministratori  e  i componenti degli organi di  controllo  dell'impresa  o  dell'ente  in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, e' esercitata  dal  commissario  liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.     2. Per il compimento degli atti  previsti  dall'articolo  132  di valore  indeterminato  o  superiore  a  euro   1032,91   e   per   la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la  quale  provvede  sentito  il comitato di sorveglianza.  
           Note all'art. 307: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2393  del  codice          civile:               "Art. 2393. Azione sociale di responsabilita'.               L'azione di responsabilita' contro  gli  amministratori          e' promossa  in  seguito  a  deliberazione  dell'assemblea,          anche se la societa' e' in liquidazione.               La deliberazione concernente la  responsabilita'  degli          amministratori  puo'  essere  presa  in   occasione   della          discussione  del  bilancio,  anche  se  non   e'   indicata          nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta  di          fatti di competenza  dell'esercizio  cui  si  riferisce  il          bilancio.               L'azione di responsabilita' puo' anche essere  promossa          a seguito di deliberazione del collegio sindacale,  assunta          con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.               L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla          cessazione dell'amministratore dalla carica.               La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa          la revoca dall'ufficio degli amministratori contro  cui  e'          proposta, purche' sia  presa  con  il  voto  favorevole  di          almeno un quinto del  capitale  sociale.  In  questo  caso,          l'assemblea    provvede     alla     sostituzione     degli          amministratori.               La societa' puo' rinunziare  all'esercizio  dell'azione          di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e          la transazione siano approvate con  espressa  deliberazione          dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto  contrario  di          una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto  del          capitale sociale o, nelle societa'  che  fanno  ricorso  al          mercato del capitale di rischio, almeno  un  ventesimo  del          capitale sociale, ovvero la misura prevista  nello  statuto          per l'esercizio dell'azione sociale di  responsabilita'  ai          sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.".               - Per il testo dell'articolo  2394  del  codice  civile          vedi   note   all'articolo   115   del   presente   decreto          legislativo.               - Per l'articolo  2476  del  codice  civile  vedi  note          all'articolo 378 del presente decreto legislativo.               - Per l'articolo  2497  del  codice  civile  vedi  note          all'articolo 2 del presente decreto legislativo.   |  
|   |                                Art. 308                 Comunicazione ai creditori e ai terzi 
     1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica  a  ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il  destinatario ha un domicilio digitale e, in  ogni  altro  caso,  a  mezzo  lettera raccomandata  presso  la  sede  dell'impresa  o  la   residenza   del creditore, il suo indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario  invita  i creditori a indicare, entro il termine di cui al  comma  3,  il  loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento  sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del  creditore  di comunicarne ogni variazione. La  comunicazione  s'intende  fatta  con riserva delle eventuali contestazioni.     2. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose  mobili e immobili posseduti dall'impresa.     3. Entro quindici giorni dal ricevimento  della  comunicazione  i creditori e le  altre  persone  indicate  dal  comma  2  possono  far pervenire al commissario mediante posta  elettronica  certificata  le loro osservazioni o istanze.     4.  Tutte  le  successive  comunicazioni  sono   effettuate   dal commissario all'indirizzo di posta elettronica  certificata  indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata  indicazione  dell'indirizzo di posta elettronica certificata o  di  mancata  comunicazione  della variazione, o nei casi di mancata consegna per  cause  imputabili  al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.     |  
|   |                                Art. 309                   Domande dei creditori e dei terzi 
     1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308  che non hanno ricevuto la comunicazione prevista  dal  predetto  articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta  giorni  dalla pubblicazione  del  provvedimento  di  liquidazione  nella   Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica  certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4.     |  
|   |                                Art. 310                    Formazione dello stato passivo 
     1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un  maggior  termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi  o  respinti  e  delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e  lo deposita nella cancelleria del tribunale  dove  ha  il  centro  degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco  dei  crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non  sia  in  tutto  o  in parte  ammessa  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ai   sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in  cancelleria  l'elenco diventa esecutivo.     2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono  disciplinate  dagli  articoli  206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice  incaricato per la trattazione  di  esse  dal  presidente  del  tribunale  ed  al curatore il commissario liquidatore.     3. Restano salve le disposizioni delle  leggi  speciali  relative all'accertamento dei crediti chirografari  nella  liquidazione  delle imprese che esercitano il credito.     |  
|   |                                Art. 311                       Liquidazione dell'attivo 
     1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.     2. In ogni caso per la vendita degli immobili e  per  la  vendita dei mobili in blocco occorrono  l'autorizzazione  dell'autorita'  che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.     3. Nel caso di societa' con soci a  responsabilita'  limitata  il presidente  del  tribunale  puo',   su   proposta   del   commissario liquidatore,  ingiungere  con  decreto  ai  soci  a   responsabilita' limitata e ai precedenti titolari  delle  quote  o  delle  azioni  di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non  sia  scaduto  il termine stabilito per il pagamento.     |  
|   |                                Art. 312                       Ripartizione dell'attivo 
     1.  Le  somme  ricavate  dalla  liquidazione   dell'attivo   sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.     2.  Previo  parere  del   comitato   di   sorveglianza,   e   con l'autorizzazione dell'autorita' che  vigila  sulla  liquidazione,  il commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i  creditori  o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano  realizzate  tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.     3. Le domande tardive  per  l'ammissione  di  crediti  o  per  il riconoscimento dei diritti reali  non  pregiudicano  le  ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme  non  ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.     4.  Alle  ripartizioni  parziali  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 227.     |  
|   |                                Art. 313                      Chiusura della liquidazione 
     1. Prima dell'ultimo riparto ai  creditori,  il  bilancio  finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori,  accompagnati  da  una  relazione  del  comitato  di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita' che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai  sensi  dell'articolo  27  e  liquida  il compenso al commissario.     2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al  passivo  e  ai  creditori prededucibili con le modalita' di cui all'articolo 308, comma 4 ed e' data notizia mediante  inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.     3. Gli interessati possono proporre  le  loro  contestazioni  con ricorso  al  tribunale  nel  termine  perentorio  di  venti   giorni, decorrente dalla comunicazione fatta  dal  commissario  a  norma  del comma 1 per i creditori e dall'inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a  cura del cancelliere, all'autorita'  che  vigila  sulla  liquidazione,  al commissario liquidatore  e  al  comitato  di  sorveglianza,  che  nel termine di venti giorni  possono  presentare  nella  cancelleria  del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto  in camera  di  consiglio.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le disposizioni dell'articolo 124.     4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni,  il bilancio, il conto di gestione e il piano  di  riparto  si  intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali  tra  i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e,  se  del  caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.  
           Note all'art. 313: 
               - Si riporta il testo degli articoli 2495  e  2496  del          codice civile:               "Art. 2495. Cancellazione della societa'.               Approvato  il  bilancio  finale  di   liquidazione,   i          liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa'          dal registro delle imprese.               Ferma restando l'estinzione  della  societa',  dopo  la          cancellazione i creditori sociali non  soddisfatti  possono          far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla          concorrenza delle somme  da  questi  riscosse  in  base  al          bilancio  finale  di  liquidazione,  e  nei  confronti  dei          liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa  di          questi.  La  domanda,  se  proposta  entro  un  anno  dalla          cancellazione, puo' essere notificata presso l'ultima  sede          della societa'.               Art. 2496. Deposito dei libri sociali.               Compiuta la liquidazione, la distribuzione  dell'attivo          o il deposito indicato nell'articolo 2494,  i  libri  della          societa' devono essere depositati e  conservati  per  dieci          anni presso l'ufficio del registro delle imprese;  chiunque          puo' esaminarli, anticipando le spese.".   |  
|   |                                Art. 314                     Concordato della liquidazione 
     1. L'autorita' che  vigila  sulla  liquidazione,  su  parere  del commissario liquidatore, sentito il comitato  di  sorveglianza,  puo' autorizzare l'impresa in liquidazione, uno  o  piu'  creditori  o  un terzo a proporre al tribunale un concordato,  a  norma  dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265,  se  si  tratta  di societa'.     2. La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria  del tribunale competente ai sensi dell'articolo  27  con  il  parere  del commissario liquidatore e del comitato  di  sorveglianza,  comunicata dal commissario a  tutti  i  creditori  ammessi  al  passivo  con  le modalita' di cui  all'articolo  308,  comma  4,  pubblicata  mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso  l'ufficio  del registro delle imprese.     3. I creditori e gli altri interessati possono  presentare  nella cancelleria le loro opposizioni  nel  termine  perentorio  di  trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal  commissario  per  i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui  al comma 2 per ogni altro interessato.     4. Il tribunale, sentito  il  parere  dell'autorita'  che  vigila sulla liquidazione, decide sulle  opposizioni  e  sulla  proposta  di concordato con sentenza in camera  di  consiglio.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.     5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.     6. Il commissario liquidatore con l'assistenza  del  comitato  di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.     |  
|   |                                Art. 315               Risoluzione e annullamento del concordato 
     1. Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori,  ne  pronuncia  la risoluzione con sentenza in camera  di  consiglio.  Si  applicano  le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.     2. Su richiesta del commissario o  dei  creditori  il  concordato puo' essere annullato a norma dell'articolo 251.     3. Risolto o annullato il concordato, si riapre  la  liquidazione coatta amministrativa e l'autorita'  che  vigila  sulla  liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.     |  
|   |                                Art. 316         Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza 
     1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le  autorita' amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:     a) ricevere  dagli  organi  interni  di  controllo  dei  soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione  e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione  dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni  del  titolo  II  del presente codice;     b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del  collegio  di  cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della  richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente,  ai  sensi  dell'articolo  16.  Per  l'impresa minore  e'  nominato,  con  i  medesimi  poteri  del   collegio,   un commissario tra gli iscritti all'albo speciale  di  cui  all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;     c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.     |  
|   |                                Art. 317 
   Principio di prevalenza delle misure cautelari  reali  e  tutela  dei                                terzi 
     1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale  delle  misure  cautelari  reali  sulle   cose   indicate dall'articolo 142 sono  regolate  dalle  disposizioni  del  Libro  I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.     2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1  si  intendono  i sequestri delle cose di cui e' consentita  la  confisca  disposti  ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale,  la cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle  norme  di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura penale.  
           Note all'art. 317: 
               - Si riporta il  titolo  IV  del  libro  I  del  citato          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:               "LIBRO I - Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti          con le procedure concorsuali.".               - Si riporta il testo dell'articolo 321, comma  2,  del          codice di procedura penale:               "Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.               Comma 1. Omissis.               2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle          cose di cui e' consentita la confisca.               Commi da 2-bis. a 3-ter. Omissis.".               Per l'articolo 104-bis delle norme  di  attuazione,  di          coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale          vedi note all'articolo 373 del presente decreto.   |  
|   |                                Art. 318                         Sequestro preventivo 
     1. In pendenza della procedura  di  liquidazione  giudiziale  non puo' essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma  1,  del  codice  di  procedura  penale  sulle  cose   di   cui all'articolo 142, sempre  che  la  loro  fabbricazione,  uso,  porto, detenzione e  alienazione  non  costituisca  reato  e  salvo  che  la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.     2. Quando, disposto sequestro preventivo ai  sensi  dell'articolo 321,  comma  1,  del  codice  di  procedura  penale,  e'   dichiarata l'apertura  di  liquidazione  giudiziale  sulle  medesime  cose,   il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di  sequestro  e dispone la restituzione delle cose in suo favore.     3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorita' giudiziaria  che  aveva  disposto  o  richiesto  il   sequestro,   la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o  chiusura della  liquidazione  giudiziale,  nonche'  l'elenco  delle  cose  non liquidate e gia' sottoposte a sequestro. Il  curatore  provvede  alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta  giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate  all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per  disposizione  di legge o per decisione degli organi della procedura.  
           Note all'art. 318: 
               - Per l'articolo 321 del  codice  di  procedura  penale          vedi   note   all'articolo   317   del   presente   decreto          legislativo.   |  
|   |                                Art. 319                        Sequestro conservativo 
     1. In pendenza della procedura  di  liquidazione  giudiziale  non puo' essere disposto sequestro conservativo  ai  sensi  dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle  cose  di  cui  all'articolo 142.     2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di  procedura  penale,  e'  dichiarata  l'apertura  di liquidazione giudiziale sulle medesime cose,  si  applica  l'articolo 150 e il giudice, a  richiesta  del  curatore,  revoca  il  sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.  
           Note all'art. 319: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 316 del  codice  di          procedura penale:               "Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento.               1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino  o          si disperdano le  garanzie  per  il  pagamento  della  pena          pecuniaria, delle spese di procedimento  e  di  ogni  altra          somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,          in ogni stato e grado del processo  di  merito,  chiede  il          sequestro  conservativo  dei   beni   mobili   o   immobili          dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti          in cui la legge ne consente il pignoramento.               1-bis.  Quando  procede  per  il  delitto  di  omicidio          commesso contro il coniuge,  anche  legalmente  separato  o          divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile,  anche          se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o          e'  stata  legata  da   relazione   affettiva   e   stabile          convivenza, il pubblico ministero  rileva  la  presenza  di          figli della vittima minorenni o maggiorenni  economicamente          non  autosufficienti  e,  in  ogni  stato   e   grado   del          procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni  di          cui al comma 1,  a  garanzia  del  risarcimento  dei  danni          civili subiti dai figli delle vittime.               2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino  o          si  disperdano  le  garanzie  delle   obbligazioni   civili          derivanti dal reato,  la  parte  civile  puo'  chiedere  il          sequestro  conservativo  dei  beni  dell'imputato   o   del          responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.               3. Il  sequestro  disposto  a  richiesta  del  pubblico          ministero giova anche alla parte civile.               4. Per effetto del sequestro  i  crediti  indicati  nei          commi 1 e 2 si considerano privilegiati,  rispetto  a  ogni          altro credito non  privilegiato  di  data  anteriore  e  ai          crediti  sorti  posteriormente,  salvi,  in  ogni  caso,  i          privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.".   |  
|   |                                Art. 320                      Legittimazione del curatore 
     1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze  in  materia  di sequestro il curatore puo' proporre richiesta di  riesame  e  appello nei casi, nei termini e con  le  modalita'  previsti  dal  codice  di procedura penale. Nei predetti termini e  modalita'  il  curatore  e' legittimato a proporre ricorso per cassazione.     |  
|   |                                Art. 321      Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione 
     1.  Le  disposizioni  che  precedono  si  applicano   in   quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.     |  
|   |                                Art. 322                        Bancarotta fraudolenta 
     1. E' punito con la  reclusione  da  tre  a  dieci  anni,  se  e' dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:     a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;     b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto  o  in  parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o  di recare  pregiudizi  ai  creditori,  i  libri  o  le  altre  scritture contabili o li ha  tenuti  in  guisa  da  non  rendere  possibile  la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.     2. La stessa pena  si  applica  all'imprenditore,  dichiarato  in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura,  commette  alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del  comma  1,  ovvero  sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.     3.  E'  punito  con  la  reclusione  da   uno   a   cinque   anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che,  prima  o  durante  la procedura, a scopo di favorire, a  danno  dei  creditori,  taluno  di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.     4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente  articolo  importa  l'inabilitazione  all'esercizio  di  una impresa commerciale e l'incapacita' ad  esercitare  uffici  direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.  
           Note all'art. 322: 
               - Il capo III, titolo II, del libro I del codice penale          reca: "Delle pene accessorie in particolare.".   |  
|   |                                Art. 323                          Bancarotta semplice 
     1. E' punito con la reclusione da sei mesi  a  due  anni,  se  e' dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori  dai casi preveduti nell'articolo precedente:     a) ha sostenuto spese  personali  o  per  la  famiglia  eccessive rispetto alla sua condizione economica;     b)  ha  consumato  una  notevole  parte  del  suo  patrimonio  in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;     c) ha compiuto  operazioni  di  grave  imprudenza  per  ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;     d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi  dal  richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale  o con altra grave colpa;     e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte  in  un  precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.     2. La stessa pena si  applica  all'imprenditore  in  liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione  di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le  altre  scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.     3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo  II, libro I del  codice  penale,  la  condanna  importa  l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.     |  
|   |                                Art. 324                   Esenzioni dai reati di bancarotta 
     1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di  un concordato preventivo o di accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti omologati o degli accordi in esecuzione del  piano  attestato  ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal  giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.     |  
|   |                                Art. 325                      Ricorso abusivo al credito 
     1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e  gli imprenditori  esercenti  un'attivita'  commerciale  che  ricorrono  o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di  cui agli articoli  322  e  323,  dissimulando  il  dissesto  o  lo  stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.     2. La pena e'  aumentata  nel  caso  di  societa'  soggette  alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive modificazioni.     3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I,  titolo  II, capo III, del codice penale,  la  condanna  importa  l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.  
           Note all'art. 325: 
               - Si riporta il testo del capo II, titolo III, parte IV          del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6          febbraio 1996, n. 52):               "CAPO  II  -  Disciplina  delle  societa'  con   azioni          quotate.".               - Per il capo III, titolo II del  libro  I  del  codice          penale vedi note  all'articolo  322  del  presente  decreto          legislativo.   |  
|   |                                Art. 326                        Circostanze aggravanti                       e circostanza attenuante 
     1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le  pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.     2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:     a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti  in ciascuno degli articoli indicati;     b) se il colpevole per divieto di  legge  non  poteva  esercitare un'impresa commerciale.     3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1  hanno  cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.     |  
|   |                                Art. 327 
   Denuncia di creditori  inesistenti  e  altre  inosservanze  da  parte    dell'imprenditore in liquidazione giudiziale 
     1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e  sei  mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori  dei  casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario,  ovvero  non  osserva  gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.     2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si  applica  la  reclusione fino ad un anno.     |  
|   |                                Art. 328 
   Liquidazione giudiziale  delle  societa'  in  nome  collettivo  e  in                        accomandita semplice 
     1.  Nella  liquidazione  giudiziale  delle   societa'   in   nome collettivo e in accomandita semplice  le  disposizioni  del  presente capo  si  applicano  ai  fatti  commessi  dai  soci   illimitatamente responsabili.     |  
|   |                                Art. 329                    Fatti di bancarotta fraudolenta 
     1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  322   agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' in liquidazione giudiziale, i quali  hanno  commesso  alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.     2.  Si  applica  alle   persone   suddette   la   pena   prevista dall'articolo 322, comma 1, se:     a) hanno cagionato, o concorso a  cagionare,  il  dissesto  della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli  2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.     b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della societa'.     3. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.  
           Note all'art. 329: 
               - Si riporta il testo degli articoli 2621, 2622,  2626,          2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile:               "Art. 2621. False comunicazioni sociali.               Fuori   dai   casi   previsti   dall'art.   2622,   gli          amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti          alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci          e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per  se'  o          per  altri  un  ingiusto  profitto,  nei   bilanci,   nelle          relazioni o nelle altre comunicazioni  sociali  dirette  ai          soci o al pubblico, previste dalla  legge,  consapevolmente          espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero          ovvero  omettono   fatti   materiali   rilevanti   la   cui          comunicazione  e'  imposta  dalla  legge  sulla  situazione          economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o  del          gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente          idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la  pena          della reclusione da uno a cinque anni.               La stessa pena si applica anche se  le  falsita'  o  le          omissioni riguardano beni posseduti  o  amministrati  dalla          societa' per conto di terzi.               Art. 2622. False comunicazioni sociali  delle  societa'          quotate.               Gli amministratori, i direttori generali,  i  dirigenti          preposti alla redazione dei documenti contabili  societari,          i sindaci e i liquidatori di societa'  emittenti  strumenti          finanziari  ammessi  alla  negoziazione   in   un   mercato          regolamentato  italiano  o  di  altro   Paese   dell'Unione          europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri          un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o  nelle          altre comunicazioni sociali dirette ai soci o  al  pubblico          consapevolmente espongono fatti materiali  non  rispondenti          al vero ovvero omettono fatti materiali  rilevanti  la  cui          comunicazione  e'  imposta  dalla  legge  sulla  situazione          economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o  del          gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente          idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la  pena          della reclusione da tre a otto anni.               Alle  societa'  indicate  nel  comma  precedente   sono          equiparate:               1) le societa' emittenti  strumenti  finanziari  per  i          quali e' stata presentata una richiesta di ammissione  alla          negoziazione in un  mercato  regolamentato  italiano  o  di          altro Paese dell'Unione europea;               2) le societa' emittenti strumenti  finanziari  ammessi          alla  negoziazione   in   un   sistema   multilaterale   di          negoziazione italiano;               3)  le  societa'  che  controllano  societa'  emittenti          strumenti  finanziari  ammessi  alla  negoziazione  in   un          mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione          europea;               4) le societa' che fanno appello al pubblico  risparmio          o che comunque lo gestiscono.               Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano          anche  se  le  falsita'  o  le  omissioni  riguardano  beni          posseduti  o  amministrati  dalla  societa'  per  conto  di          terzi."               "Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.               Gli amministratori che, fuori  dei  casi  di  legittima          riduzione  del  capitale  sociale,   restituiscono,   anche          simulatamente,  i  conferimenti  ai  soci  o  li   liberano          dall'obbligo di eseguirli, sono puniti  con  la  reclusione          fino ad un anno.               Art. 2627. Illegale ripartizione degli  utili  e  delle          riserve.               Salvo che il fatto non costituisca  piu'  grave  reato,          gli amministratori che  ripartiscono  utili  o  acconti  su          utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a          riserva,  ovvero  che  ripartiscono  riserve,   anche   non          costituite con utili, che  non  possono  per  legge  essere          distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.               La restituzione degli utili o la  ricostituzione  delle          riserve prima del termine previsto per  l'approvazione  del          bilancio estingue il reato.               Art. 2628. Illecite operazioni  sulle  azioni  o  quote          sociali o della societa' controllante.               Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla          legge, acquistano o sottoscrivono azioni o  quote  sociali,          cagionando una lesione all'integrita' del capitale  sociale          o delle riserve non distribuibili per  legge,  sono  puniti          con la reclusione fino ad un anno.               La stessa pena  si  applica  agli  amministratori  che,          fuori  dei  casi  consentiti  dalla  legge,  acquistano   o          sottoscrivono  azioni  o  quote   emesse   dalla   societa'          controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o          delle riserve non distribuibili per legge.               Se il capitale sociale o le riserve  sono  ricostituiti          prima del termine previsto per l'approvazione del  bilancio          relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta          in essere la condotta, il reato e' estinto .               Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.               Gli   amministratori   che,   in    violazione    delle          disposizioni di legge a tutela  dei  creditori,  effettuano          riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa'          o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti,  a          querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi          a tre anni.               Il  risarcimento  del  danno  ai  creditori  prima  del          giudizio estingue il reato."               "Art. 2632. Formazione fittizia del capitale.               Gli amministratori e i soci conferenti  che,  anche  in          parte,  formano  od  aumentano  fittiziamente  il  capitale          sociale mediante attribuzioni di azioni o quote  in  misura          complessivamente  superiore  all'ammontare   del   capitale          sociale,  sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o   quote,          sopravvalutazione rilevante dei  conferimenti  di  beni  in          natura o di crediti ovvero del  patrimonio  della  societa'          nel caso di trasformazione, sono puniti con  la  reclusione          fino ad un anno.               Art. 2633. Indebita ripartizione dei  beni  sociali  da          parte dei liquidatori.               I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci          prima   del   pagamento    dei    creditori    sociali    o          dell'accantonamento delle somme necessario  a  soddisfarli,          cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela  della          persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.               Il  risarcimento  del  danno  ai  creditori  prima  del          giudizio estingue il reato.               Art. 2634. Infedelta' patrimoniale.               Gli  amministratori,   i   direttori   generali   e   i          liquidatori, che, avendo  un  interesse  in  conflitto  con          quello della societa', al fine di  procurare  a  se'  o  ad          altri un ingiusto profitto o altro  vantaggio,  compiono  o          concorrono a  deliberare  atti  di  disposizione  dei  beni          sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno          patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei  mesi  a          tre anni.               La stessa pena si applica se il fatto  e'  commesso  in          relazione a beni posseduti o  amministrati  dalla  societa'          per conto di terzi, cagionando a  questi  ultimi  un  danno          patrimoniale.               In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa'          collegata  o  del  gruppo,  se  compensato   da   vantaggi,          conseguiti  o  fondatamente  prevedibili,   derivanti   dal          collegamento o dall'appartenenza al gruppo.               Per i delitti previsti dal primo  e  secondo  comma  si          procede a querela della persona offesa.".   |  
|   |                                Art. 330                     Fatti di bancarotta semplice 
     1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  323   agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:     a)  hanno  commesso  alcuno  dei  fatti  preveduti  nel  suddetto articolo;     b) hanno concorso a cagionare  od  aggravare  il  dissesto  della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.     |  
|   |                                Art. 331                      Ricorso abusivo al credito 
     1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  325   agli amministratori ed ai direttori  generali  di  societa'  sottoposte  a liquidazione giudiziale, i quali hanno  commesso  il  fatto  in  esso previsto.     |  
|   |                                Art. 332                    Denuncia di crediti inesistenti 
     1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  327   agli amministratori, ai direttori generali e ai  liquidatori  di  societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti  in esso indicati.     |  
|   |                                Art. 333                         Reati dell'institore 
     1. All'institore dell'imprenditore,  dichiarato  in  liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si e' reso  colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327  si  applicano le pene in questi stabilite.     |  
|   |                                Art. 334 
   Interesse  privato  del  curatore  negli  atti   della   liquidazione                             giudiziale. 
     1. Salvo che al fatto non siano  applicabili  gli  articoli  315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del  codice  penale,  il  curatore  che prende  interesse  privato  in  qualsiasi  atto  della   liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti  simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni  e  con  la  multa  non inferiore a euro 206.     2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.  
           Note all'art. 334: 
               - Si riporta il testo degli  articolo  315  (abrogato),          317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale:               "Art. 315. Malversazione a danno di privati."               "Art. 317. Concussione.               Il pubblico ufficiale o  l'incaricato  di  un  pubblico          servizio che,  abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi          poteri,  costringe   taluno   a   dare   o   a   promettere          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita',          e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.               Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.               Il pubblico ufficiale che, per  l'esercizio  delle  sue          funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o          per un terzo, denaro o  altra  utilita'  o  ne  accetta  la          promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.               Art. 319. Corruzione per un atto  contrario  ai  doveri          d'ufficio.               Il pubblico ufficiale che, per omettere o  ritardare  o          per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero          per compiere o per  aver  compiuto  un  atto  contrario  ai          doveri di ufficio, riceve, per se' o per un  terzo,  denaro          od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito  con          la reclusione da sei a dieci anni."               "Art. 321. Pene per il corruttore.               Le pene stabilite nel primo  comma  dell'articolo  318,          nell'articolo   319,   nell'articolo   319-bis,   nell'art.          319-ter, e nell'articolo 320  in  relazione  alle  suddette          ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a  chi          da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un          pubblico servizio il denaro od altra utilita'.               Art. 322. Istigazione alla corruzione.               Chiunque offre o promette denaro od altra utilita'  non          dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un  incaricato  di  un          pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei          suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa  non          sia  accettata,  alla  pena  stabilita  nel   primo   comma          dell'articolo 318, ridotta di un terzo.               Se l'offerta o la promessa  e'  fatta  per  indurre  un          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio          ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia          accettata, alla pena stabilita nell'articolo  319,  ridotta          di un terzo.               La pena di cui al primo comma si  applica  al  pubblico          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che          sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.               La pena di cui al secondo comma si applica al  pubblico          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che          sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra          utilita' da parte di un privato per le  finalita'  indicate          dall'articolo 319.               Art. 323. Abuso d'ufficio.               Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato,          il pubblico ufficiale o l'incaricato di  pubblico  servizio          che, nello svolgimento delle funzioni o  del  servizio,  in          violazione di norme  di  legge  o  di  regolamento,  ovvero          omettendo di astenersi in presenza di un interesse  proprio          o di un prossimo congiunto o negli altri  casi  prescritti,          intenzionalmente procura a  se'  o  ad  altri  un  ingiusto          vantaggio patrimoniale ovvero  arreca  ad  altri  un  danno          ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.               La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o  il          danno hanno un carattere di rilevante gravita'.".   |  
|   |                                Art. 335                Accettazione di retribuzione non dovuta 
     1.  Il  curatore  della  liquidazione  giudiziale  che  riceve  o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma,  in  aggiunta di quella liquidata  in  suo  favore  dal  tribunale  o  dal  giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.     2.  Nei  casi  piu'  gravi   alla   condanna   puo'   aggiungersi l'inabilitazione temporanea  all'ufficio  di  amministratore  per  la durata non inferiore a due anni.     |  
|   |                                Art. 336   Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale 
     1. Il curatore  che  non  ottempera  all'ordine  del  giudice  di consegnare  o  depositare  somme  o  altra  cosa  della  liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.     2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.     |  
|   |                                Art. 337                        Coadiutori del curatore 
     1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e  335,  si  applicano anche alle persone che coadiuvano  il  curatore  nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.     |  
|   |                                Art. 338   Domande  di  ammissione  di  crediti  simulati  o  distrazioni  senza    concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale     1. E' punito con la reclusione da uno a  cinque  anni  e  con  la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di  concorso  in bancarotta,  anche  per  interposta  persona  presenta   domanda   di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale  per  un  credito fraudolentemente simulato.     2. Se la domanda e'  ritirata  prima  della  verificazione  dello stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'.     3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:     a) dopo l'apertura della procedura  di  liquidazione  giudiziale, fuori dei casi  di  concorso  in  bancarotta  o  di  favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;     b) essendo consapevole dello stato di dissesto  dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso  o  li  acquista  a prezzo notevolmente inferiore al  valore  corrente,  se  la  apertura della liquidazione giudiziale si verifica.     4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma  3, e'  aumentata  se  l'acquirente  e'  un  imprenditore  che   esercita un'attivita' commerciale.     |  
|   |                                Art. 339                            Mercato di voto 
     1. Il creditore che stipula con  l'imprenditore  in  liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni  del comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.     2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.     3. La stessa pena si  applica  all'imprenditore  in  liquidazione giudiziale e  a  chi  ha  contrattato  col  creditore  nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.     |  
|   |                                Art. 340              Esercizio abusivo di attivita' commerciale 
     1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi  in stato di  inabilitazione  ad  esercitarla  per  effetto  di  condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e  con  la  multa non inferiore a euro 103.     |  
|   |                                Art. 341 
   Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con  intermediari    finanziari e convenzione di moratoria 
     1.  E'  punito  con  la  reclusione  da   uno   a   cinque   anni l'imprenditore, che, al  solo  scopo  di  ottenere  l'apertura  della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla  sottoscrizione  della convenzione di moratoria, si sia  attribuito  attivita'  inesistenti, ovvero,  per  influire  sulla  formazione  delle  maggioranze,  abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.     2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:     a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli  amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';     b)   la   disposizione   dell'articolo   333    agli    institori dell'imprenditore;     c) le disposizioni degli articoli 334 e 335  al  commissario  del concordato preventivo;     d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.     3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa  o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa  di  accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art.48, comma 5,  si  applicano  le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).     |  
|   |                                Art. 342                   Falso in attestazioni e relazioni 
     1. Il professionista che nelle relazioni o  attestazioni  di  cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62,  comma  2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1  e  2,  espone  informazioni  false  ovvero  omette   di   riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati  contenuti nel piano o  nei  documenti  ad  esso  allegati,  e'  punito  con  la reclusione da due a cinque anni e con la multa da  50.000  a  100.000 euro.     2. Se il fatto e' commesso al  fine  di  conseguire  un  ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.     3. Se dal fatto consegue un danno per  i  creditori  la  pena  e' aumentata fino alla meta'.     |  
|   |                                Art. 343                  Liquidazione coatta amministrativa 
     1. L'accertamento giudiziale dello stato di  insolvenza  a  norma degli articoli 296 e 297 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della  liquidazione  giudiziale  ai  fini   dell'applicazione   delle disposizioni del presente titolo.     2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli  articoli  334,  335  e 336.     |  
|   |                                Art. 344 
   Sanzioni per  il  debitore  e  per  i  componenti  dell'organismo  di                      composizione della crisi 
     1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:     a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure  di  composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II  e  III  del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero  sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;     b) al fine di ottenere  l'accesso  alle  procedure  di  cui  alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata, ovvero sottrae,  occulta  o  distrugge,  in  tutto  o  in  parte,  la documentazione relativa alla propria situazione debitoria  ovvero  la propria documentazione contabile;     c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni  II  e  III  del capo  II,   effettua   pagamenti   in   violazione   del   piano   di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;     d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione  dei  debiti  o della proposta di concordato minore, e  per  tutta  la  durata  della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;     e)  intenzionalmente  non  rispetta  i  contenuti  del  piano  di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.     2. Le  pene  previste  dal  comma  1  si  applicano  al  debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di  cui  all'articolo 283,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata  o  sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione  relativa alla propria situazione debitoria ovvero  la  propria  documentazione contabile  ovvero  omette,  dopo  il  decreto  di  esdebitazione,  la dichiarazione di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  283,  quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.     3. Il componente dell'organismo di composizione della  crisi  che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e  283  rende  false attestazioni in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nella proposta di cui agli articoli 67 e  75,  nella  domanda  di  apertura della liquidazione controllata o nella domanda  di  esdebitazione  di cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.     4. Le pene  di  cui  al  comma  2,  si  applicano  al  componente dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto del suo ufficio.     |  
|   |                                Art. 345           Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI 
     1. Il componente dell'organismo di composizione  della  crisi  di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire  informazioni  rilevanti in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nel  piano  o  nei documenti ad esso allegati, e' punito con  la  reclusione  da  due  a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.     2. Se il fatto e' commesso al  fine  di  conseguire  un  ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.     3. Se dal fatto consegue un danno per  i  creditori  la  pena  e' aumentata fino alla meta'.     |  
|   |                                Art. 346 
   Esercizio dell'azione penale per reati  in  materia  di  liquidazione                             giudiziale 
     1. Per reati  previsti  negli  articoli  322,  323,  329  e  330, l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.     2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo  38  e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi  e  gia'  esista  o  sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere  la  dichiarazione suddetta.     |  
|   |                                Art. 347                     Costituzione di parte civile 
     1.  Il  curatore,  il  liquidatore  giudiziale,  il   commissario liquidatore e il commissario speciale  di  cui  all'articolo  37  del decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  possono  costituirsi parte civile nel  procedimento  penale  per  i  reati  preveduti  nel presente  titolo,  anche  contro   l'imprenditore   in   liquidazione giudiziale.     2. I creditori possono costituirsi parte civile nel  procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca  la  costituzione  del curatore, del commissario liquidatore o del commissario  speciale  di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato  il  liquidatore  giudiziale  o  quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.  
           Note all'art. 347: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  citato          decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180:               "Art. 37. Commissari speciali.               1. I commissari speciali, salva diversa previsione  del          provvedimento di nomina,  hanno  la  rappresentanza  legale          dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli          azionisti,  dei  titolari   di   altre   partecipazioni   e          dell'organo di amministrazione di quest'ultimo,  promuovono          e  adottano  le  misure  necessarie  per   conseguire   gli          obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto  dalla          Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista          dall'atto di nomina o successivamente.               2. I commissari speciali sono in possesso  di  adeguate          competenze  per   lo   svolgimento   delle   funzioni.   Il          provvedimento di nomina dei commissari  e'  pubblicato  per          estratto  sul  sito  internet  della  Banca   d'Italia.   I          commissari speciali, nell'esercizio  delle  loro  funzioni,          sono pubblici ufficiali.               3. Ai commissari speciali si applicano le  disposizioni          relative ai commissari liquidatori contenute  nell'articolo          81, commi 2 e 3, nell'articolo 84, commi  3,  4,  6,  7,  e          nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario.               4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica  la          durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere          prorogato.               5. Quando la risoluzione riguarda  un  gruppo,  possono          essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le          componenti  del  gruppo  sottoposte  a   risoluzione,   per          agevolare lo svolgimento delle procedure  e  il  ripristino          della stabilita' del gruppo.               6. Unitamente ai commissari speciali,  e'  nominato  un          comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque  membri,          che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al          comitato si applicano le disposizioni relative al  comitato          di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 2 e 3, e          84 del Testo Unico Bancario.               7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e  ai          membri del comitato di sorveglianza sono determinate  dalla          Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa  stabiliti  e          sono a carico  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione.  Esse          possono essere anticipate  dalla  Banca  d'Italia,  che  si          rivale, secondo i  casi  e  in  relazione  alla  misura  di          risoluzione utilizzata:               a) sul corrispettivo pagato  in  caso  di  cessione  ai          titolari delle  azioni  o  delle  partecipazioni  cedute  o          all'ente sottoposto a risoluzione;               b) sull'ente sottoposto a risoluzione;               c)  sull'eventuale  residuo  attivo  dell'ente-ponte  o          della societa' veicolo  per  la  gestione  delle  attivita'          oggetto di liquidazione.               8. I crediti per le indennita' spettanti ai  commissari          speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e  quello          di cui al  comma  7,  lettere  b)  e  c),  sono  muniti  di          privilegio  generale  e  sono,   in   caso   di   concorso,          prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111  della   legge          fallimentare.".   |  
|   |                                Art. 348             Adeguamento delle soglie dell'impresa minore 
     1. Ogni tre anni  il  Ministro  della  giustizia  puo'  procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera d), con decreto adottato sulla  base  della  media  delle  variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.     |  
|   |                                Art. 349             Sostituzione dei termini fallimento e fallito 
     1. Nelle disposizioni normative vigenti i  termini  «fallimento», «procedura fallimentare»,  «fallito»  nonche'  le  espressioni  dagli stessi    termini    derivate    devono    intendersi     sostituite, rispettivamente,  con  le  espressioni   «liquidazione   giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale»  e  «debitore  assoggettato  a liquidazione  giudiziale»  e  loro  derivati,  con   salvezza   della continuita' delle fattispecie.     |  
|   |                                Art. 350     Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria 
     1. All'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  8  luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente  ai  sensi  dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;     2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23  dicembre  2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004,  n. 39, le  parole  «del  luogo  in  cui  ha  la  sede  principale»  sono sostituite dalle seguenti: «competente  ai  sensi  dell'articolo  27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».  
           Note all'art. 350: 
               - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del          decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30          luglio 1998, n. 274), come modificato dal presente decreto:               "Art. 3. Accertamento dello stato di insolvenza.               1. Se un'impresa avente i requisiti previsti  dall'art.          2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale  competente          ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della  crisi          e dell'insolvenza, su ricorso dell'imprenditore, di  uno  o          piu' creditori, del pubblico ministero,  ovvero  d'ufficio,          dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.               2. Omissis.".               - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del          decreto legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39  (Misure          urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di  grandi          imprese  in  stato  di  insolvenza),  come  modificato  dal          presente decreto:               "Art.  2.  Ammissione   immediata   all'amministrazione          straordinaria.               1. L'impresa che  si  trovi  nelle  condizioni  di  cui          all'articolo 1 puo' richiedere al Ministro delle  attivita'          produttive, con istanza motivata e  corredata  di  adeguata          documentazione,  presentando  contestuale  ricorso  per  la          dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  al   tribunale          competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1,  del  codice          della crisi e dell'insolvenza, l'ammissione alla  procedura          di    amministrazione     straordinaria,     tramite     la          ristrutturazione   economica   e   finanziaria    di    cui          all'articolo  27,  comma  2,  lettera   b),   del   decreto          legislativo  n.  270,  ovvero  tramite  la   cessione   dei          complessi aziendali di cui al  comma  2,  lettera  a),  del          medesimo articolo 27.               Commi da 2. a 3. Omissis.".   |  
|   |                                Art. 351                  Disposizioni sui compensi dell'OCRI 
     1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e  i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il  debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della  sezione  specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma  1, lettera a), o da  un  suo  delegato,  tenuto  conto  dell'impegno  in concreto richiesto e degli esiti del  procedimento,  sulla  base  dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del  debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta  per  cento,  di cui la meta' all'ufficio del referente e la restante meta'  suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di  cui  un  terzo  all'ufficio  del referente e due terzi da suddividere tra i componenti  del  collegio; c) per il procedimento  di  composizione  assistita  della  crisi,  i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto  del  Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e  16,  in quanto compatibili,  avuto  riguardo  all'attivo  e  al  passivo  del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.     2. Ai costi fissi che  gravano  sulle  camere  di  commercio  per consentire il  funzionamento  degli  OCRI  si  provvede  mediante  il versamento  di   diritti   di   segreteria   determinati   ai   sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.  
           Note all'art. 351: 
               - Si riporta il testo degli articoli 14, 15  e  16  del          citato decreto del Ministero della giustizia  24  settembre          2014, n. 202:               "Art. 14. Ambito di applicazione e regole generali               1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi  spese          spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con          il debitore che lo ha incaricato, secondo  le  disposizioni          del presente  capo.  Per  la  determinazione  dei  compensi          dell'organismo   nominato   dal   giudice,   nonche'    del          professionista o della societa' tra  professionisti  muniti          dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio  decreto  16          marzo  1942,  n.  267,  ovvero  del  notaio,  nominati  per          svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi,          si applicano le disposizioni del presente capo.               2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la          prestazione svolta, incluse le  attivita'  accessorie  alla          stessa.               3. All'organismo spetta un rimborso  forfettario  delle          spese generali in una  misura  compresa  tra  il  10  e  il          15%(percento) sull'importo del compenso determinato a norma          delle disposizioni del presente capo, nonche'  il  rimborso          delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi          degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.               4. Le soglie  numeriche  indicate,  anche  a  mezzo  di          percentuale,  sia  nei  minimi  che  nei  massimi,  per  la          liquidazione del compenso,  nel  presente  capo,  non  sono          vincolanti per la liquidazione medesima.               Art. 15. Criteri per la determinazione del compenso               1. Per la determinazione del compenso  si  tiene  conto          dell'opera prestata, dei risultati  ottenuti,  del  ricorso          all'opera di ausiliari, della sollecitudine  con  cui  sono          stati svolti i compiti e le  funzioni,  della  complessita'          delle questioni affrontate,  del  numero  dei  creditori  e          della misura di soddisfazione agli  stessi  assicurata  con          l'esecuzione  dell'accordo  o  del  piano  del  consumatore          omologato ovvero con la liquidazione.               2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.               Art. 16. Parametri               1. Nelle  procedure  di  composizione  della  crisi  da          sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima,  della          legge in cui sono previste forme di liquidazione dei  beni,          il compenso  dell'organismo,  anche  per  l'opera  prestata          successivamente  all'omologazione,   e'   determinato,   di          regola, sulla base dei seguenti parametri:               a) secondo una percentuale  sull'ammontare  dell'attivo          realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma          1, del decreto del  Ministro  della  giustizia  25  gennaio          2012, n. 30 e successivi adeguamenti;               b) secondo una percentuale sull'ammontare  del  passivo          risultante  dall'accordo  o  dal  piano   del   consumatore          omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1,  comma          2, del decreto del Ministro della  giustizia  di  cui  alla          lettera a).               2. Nelle  procedure  di  composizione  della  crisi  da          sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima,  della          legge  diverse  da  quelle  di  cui  al  comma  1,   spetta          all'organismo  un  compenso,  anche  per  l'opera  prestata          successivamente  all'omologazione,   determinato   con   le          medesime   percentuali   di   cui   al   predetto    comma,          sull'ammontare  dell'attivo  e   del   passivo   risultanti          dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.               3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono          attivo ne' passivo gli importi risultanti da  finanziamenti          e  garanzie  infragruppo  o  dal  ribaltamento,  attraverso          insinuazioni, ripartizioni o  compensazioni,  di  attivo  e          passivo da parte di altra societa' del gruppo.               4. I compensi determinati a norma dei commi 1,  2  e  3          sono ridotti in una misura compresa tra il 15%(percento)  e          il 40%(percento).               5. L'ammontare complessivo dei compensi e  delle  spese          generali non puo' comunque essere superiore al 5%(percento)          dell'ammontare  complessivo  di  quanto  e'  attribuito  ai          creditori per le procedure aventi un  passivo  superiore  a          1.000.000  di  euro,  e  al  10%(percento)   sul   medesimo          ammontare  per  le  procedure  con  passivo  inferiore.  Le          disposizioni di cui al periodo precedente non si  applicano          quando l'ammontare complessivo di quanto e'  attribuito  ai          creditori e' inferiore ad euro 20.000.".               - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  29          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di          commercio, industria, artigianato e agricoltura):               "Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio.               1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio          si provvede mediante:               a) il diritto annuale come  determinato  ai  sensi  dei          commi 4, 5 e 6;               b) i proventi derivanti dalla gestione di  attivita'  e          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura          patrimoniale;               c);               d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa          svolta e sulla iscrizione in  ruoli,  elenchi,  registri  e          albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;               e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni  di          cittadini o di enti pubblici e privati;               f) altre entrate derivanti da prestazioni  e  controlli          da eseguire  ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni          dell'Unione  europea  secondo  tariffe   predeterminate   e          pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove  cio'          non risulti in  contrasto  con  la  disciplina  dell'Unione          europea; dette tariffe  sono  determinate  sulla  base  del          costo effettivo del servizio reso.               2.               3. Le voci e  gli  importi  dei  diritti  di  cui  alla          lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative  a  servizi          obbligatori, ivi compresi  quelli  a  domanda  individuale,          incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma  1,          sono stabiliti, modificati e  aggiornati  con  decreto  del          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo  conto  dei          costi standard di gestione  e  di  fornitura  dei  relativi          servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai          sensi dell'articolo  28,  comma  2,  del  decreto-legge  24          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 11 agosto  2014,  n.  114.  Restano  fermi  i  limiti          stabiliti dall'articolo  28  del  decreto-legge  24  giugno          2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla  legge  11          agosto 2014, n. 114.               4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o          annotata nei registri di cui all'articolo 8,  ivi  compresi          gli importi minimi e quelli massimi,  nonche'  gli  importi          del diritto dovuti in  misura  fissa,  e'  determinata  dal          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,    sentite          l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente          rappresentative a livello nazionale, in  base  al  seguente          metodo:               a)  individuazione  del   fabbisogno   necessario   per          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed          economiche  di  cui  all'articolo  2,  nonche'   a   quelle          attribuite dallo Stato e dalle regioni, in  base  ai  costi          standard determinati ai sensi dell'articolo  28,  comma  2,          del decreto legge 24 giugno 2014,  n.  90  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;               a-bis)  individuazione  degli  ambiti   prioritari   di          intervento con riferimento alle sole funzioni  promozionali          di cui all'articolo 2 e del relativo  fabbisogno,  valutato          indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando  le          esigenze   dello   sviluppo   economico   con   quelle   di          contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;               b) detrazione dal fabbisogno di  cui  alla  lettera  a)          delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;               c) copertura del fabbisogno  mediante  diritti  annuali          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato          dell'esercizio precedente per gli altri  soggetti,  nonche'          mediante  la  determinazione  di  diritti  annuali  per  le          relative unita' locali.               5. Qualora si verifichino variazioni significative  del          fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la          misura del diritto annuale.               6. Al fine di garantire la partecipazione  del  sistema          camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica          e ai  relativi  risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna          camera di commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni          regionali possono effettuare variazioni compensative tra le          diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei          predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al          bilancio dello Stato. Il collegio dei  revisori  dei  conti          dei singoli enti attesta il conseguimento  degli  obiettivi          di risparmio e le modalita'  compensative  tra  le  diverse          tipologie di spesa.               7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del          diritto annuale.               8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',          disciplinate le modalita' di  applicazione  delle  sanzioni          per il caso di  omesso  o  tardivo  pagamento  del  diritto          annuale,  secondo  le  disposizioni  di  cui   al   decreto          legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472   e   successive          modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo  18          dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.               9.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   sentita          l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale          da riservare  ad  un  fondo  di  perequazione,  sviluppo  e          premialita'  istituito  presso  l'Unioncamere,  nonche'   i          criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere  di          commercio  al  fine  di  rendere  omogeneo  su   tutto   il          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di          commercio  nonche'  di  sostenere  la   realizzazione   dei          programmi del sistema  camerale,  riconoscendo  premialita'          agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. (81)               10.  Per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti          presentati dalla camere  di  commercio,  condivisi  con  le          Regioni ed aventi per scopo la  promozione  dello  sviluppo          economico e l'organizzazione di servizi  alle  imprese,  il          Ministro  dello  sviluppo  economico,   su   richiesta   di          Unioncamere,  valutata  la  rilevanza  dell'interesse   del          programma  o  del  progetto  nel  quadro  delle   politiche          strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per  gli          esercizi di riferimento, della misura del  diritto  annuale          fino ad un massimo del venti per  cento.  Il  rapporto  sui          risultati dei  progetti  e'  inviato  al  Comitato  di  cui          all'articolo 4-bis.".   |  
|   |                                Art. 352         Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI 
     1. Sino alla istituzione  presso  il  Ministero  della  giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio  di  cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  sono  individuati  tra  i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano  svolto  funzioni di  commissario  giudiziale,  attestatore  o  abbiano  assistito   il debitore nella presentazione della domanda di accesso in  almeno  tre procedure di concordato  preventivo  che  abbiano  superato  la  fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che  siano stati omologati.     |  
|   |                                Art. 353               Istituzione di un osservatorio permanente 
     1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di  cui  all'articolo 355, un  osservatorio  permanente  sull'efficienza  delle  misure  di allerta, delle procedure di composizione  assistita  della  crisi  di impresa di cui al titolo II.     2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti  compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed  altri  emolumenti  comunque denominati.     |  
|   |                                Art. 354                        Revisione dei parametri 
     1. Al fine di migliorare la tempestivita'  e  l'efficienza  delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce  della  crisi  di impresa, sulla base  dei  dati  elaborati  dall'osservatorio  di  cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo  17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   si   provvede all'eventuale revisione delle  disposizioni  contenute  nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia  dei  debiti  sia  all'entita' degli   stessi,   nonche'   dei   presupposti   della   tempestivita' dell'iniziativa ai  sensi  dell'articolo  24  ai  fini  delle  misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25.  
           Note all'art. 354: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  2  e  3,          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del Consiglio dei Ministri):               "Art. 17. Regolamenti.               1. Omissis.               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               Commi da 4. a 4-ter. Omissis.".   |  
|   |                                Art. 355                        Relazione al Parlamento 
     1.  Entro  due  anni   in   sede   di   prima   applicazione,   e successivamente ogni tre anni, il Ministro della  giustizia  presenta al  Parlamento  una  relazione  dettagliata   sull'applicazione   del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.     |  
|   |                                Art. 356 
   Albo dei  soggetti  incaricati   dall'autorita'   giudiziaria   delle    funzioni di gestione e di controllo nelle  procedure  di  cui  al    codice della crisi e dell'insolvenza 
     1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un  albo  dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico  del  tribunale,  le  funzioni  di  curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle  procedure  previste  nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato  il  collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di  cui  all'articolo 125, comma 4. Il Ministero  della  giustizia  esercita  la  vigilanza sull'attivita' degli iscritti all'albo.     2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso  dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c), dimostrano  di  aver  assolto  gli  obblighi  di  formazione  di  cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai  fini  del   primo   popolamento   dell'albo,   possono   ottenere l'iscrizione anche i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e  c)  che  documentano  di essere stati nominati, alla data di entrata in  vigore  del  presente articolo, in almeno quattro  procedure  negli  ultimi  quattro  anni, curatori   fallimentari,   commissari   o   liquidatori   giudiziali. Costituisce   condizione   per   il   mantenimento    dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi  del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura  elabora  le linee guida generali per la definizione dei programmi  dei  corsi  di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui  all'articolo  358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della  persona  fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di  tutti  i  componenti  dello  studio professionale associato.     3. Costituisce requisito per l'iscrizione  all'albo  il  possesso dei seguenti requisiti di onorabilita':     a) non versare in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;     b) non essere stati sottoposti a misure di  prevenzione  disposte dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6 settembre 2011, n. 159;     c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:       1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che disciplinano   l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari, di strumenti di pagamento;       2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel  titolo  XI del libro V del codice civile o nel presente codice;       3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per  un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica, contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;       4) alla reclusione per un tempo superiore a  due  anni  per  un qualunque delitto non colposo;     d) non avere riportato negli  ultimi  cinque  anni  una  sanzione disciplinare  piu'  grave  di  quella  minima  prevista  dai  singoli ordinamenti professionali.  
           Note all'art. 356: 
               - Si riporta l'articolo 4, comma 5, del citato  decreto          del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202:               "Art. 4. Requisiti per l'iscrizione nel registro.               Commi da 1. a 4. Omissis.               5.   Il   responsabile   verifica   i   requisiti    di          qualificazione  professionale  dei  gestori   della   crisi          iscritti negli elenchi di cui  alle  sezioni  A  e  B,  che          consistono:               a) nel possesso di laurea magistrale, o  di  titolo  di          studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;               b) nel possesso di una specifica  formazione  acquisita          tramite  la  partecipazione  a  corsi  di   perfezionamento          istituiti  a  norma  dell'articolo  16  del   decreto   del          Presidente della Repubblica  10  marzo  1982,  n.  162,  di          durata   non   inferiore   a   duecento   ore   nell'ambito          disciplinare    della    crisi    dell'impresa     e     di          sovraindebitamento,  anche  del  consumatore.  I  corsi  di          perfezionamento  sono  costituiti  con   gli   insegnamenti          concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto          civile    e    commerciale,    diritto    fallimentare    e          dell'esecuzione   civile,   economia   aziendale,   diritto          tributario e previdenziale. La specifica formazione di  cui          alla presente lettera puo' essere acquisita anche  mediante          la  partecipazione  ad  analoghi  corsi   organizzati   dai          soggetti indicati al comma 2 in convenzione con universita'          pubbliche o private;               c) nello  svolgimento  presso  uno  o  piu'  organismi,          curatori     fallimentari,      commissari      giudiziali,          professionisti indipendenti ai sensi del regio  decreto  16          marzo  1942,  n.  267,  professionisti  delegati   per   le          operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari          ovvero nominati  per  svolgere  i  compiti  e  le  funzioni          dell'organismo o del liquidatore a norma  dell'articolo  15          della  legge,  di  un  periodo  di  tirocinio,   anche   in          concomitanza con la partecipazione ai  corsi  di  cui  alla          lettera b), di durata non inferiore a mesi  sei  che  abbia          consentito  l'acquisizione  di   competenze   mediante   la          partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di          accordi e piani omologati di composizione  della  crisi  da          sovraindebitamento,     di     accordi     omologati     di          ristrutturazione  dei  debiti,  di  piani   di   concordato          preventivo  e  di  proposte  di   concordato   fallimentare          omologati, di verifica dei crediti e  di  accertamento  del          passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;               d) nell'acquisizione  di  uno  specifico  aggiornamento          biennale, di durata complessiva non  inferiore  a  quaranta          ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di          sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso          uno degli ordini professionali di cui  al  comma  2  ovvero          presso un'universita' pubblica o privata.               Commi da 6. a 9. Omissis.".               - Si riporta il testo  dell'articolo  2382  del  codice          civile:               "Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza.               Non puo' essere nominato amministratore, e se  nominato          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.".               Per il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159          vedi note all'articolo 92 del presente decreto legislativo.               Il titolo XI  del  Libro  V  del  codice  civile  reca:          "Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi  e          di altri enti privati".   |  
|   |                                Art. 357                        Funzionamento dell'albo 
     1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:     a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;     b) le modalita' di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;     c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.     2. Con lo stesso decreto e' stabilito  l'importo  del  contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il  suo  mantenimento, tenuto  conto  delle  spese  per  la  realizzazione,  lo  sviluppo  e l'aggiornamento  dell'albo.  Le  somme  corrisposte   a   titolo   di contributo sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate allo  stato  di  previsione  del  Ministero  della giustizia.  
           Note all'art. 357: 
               - Per l'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto          1988, n.  400  vedi  note  all'articolo  354  del  presente          decreto legislativo.   |  
|   |                                Art. 358        Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure 
     1. Possono essere chiamati a svolgere le  funzioni  di  curatore, commissario giudiziale e  liquidatore,  nelle  procedure  di  cui  al codice della crisi e dell'insolvenza:     a)  gli  iscritti  agli  albi   degli   avvocati,   dei   dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;     b)   gli   studi   professionali   associati   o   societa'   tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso  dei requisiti professionali di cui alla  lettera  a),  e,  in  tal  caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve  essere  designata  la persona fisica responsabile della procedura;     c)  coloro  che  abbiano  svolto  funzioni  di   amministrazione, direzione e controllo in societa' di capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche'  non  sia intervenuta  nei  loro  confronti  dichiarazione  di  apertura  della procedura di liquidazione giudiziale.     2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di  un'unione  civile  tra  persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti  e  gli  affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo  e  chi  ha concorso al dissesto  dell'impresa,  nonche'  chiunque  si  trovi  in conflitto di interessi con la procedura.     3. Il curatore, il commissario giudiziale e il  liquidatore  sono nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto conto:     a)  delle  risultanze   dei   rapporti   riepilogativi   di   cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater,  9-quinquies  e  9-septies,  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;     b) degli incarichi in corso,  in  relazione  alla  necessita'  di assicurare  l'espletamento  diretto,  personale  e  tempestivo  delle funzioni;     c)   delle   esigenze   di   trasparenza    e    di    turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la  esperienza  richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;     d) con riferimento agli iscritti agli  albi  dei  consulenti  del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in  atto  al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.  
           Note all'art. 358: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis  del  citato          decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  228,  come          modificato del presente decreto:               "Art. 16-bis. Obbligatorieta' del  deposito  telematico          degli atti processuali.               1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a  decorrere  dal          30 giugno 2014 nei procedimenti civili,  contenziosi  o  di          volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito          degli  atti  processuali  e  dei  documenti  da  parte  dei          difensori delle parti precedentemente costituite  ha  luogo          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il          deposito degli atti e dei documenti da parte  dei  soggetti          nominati o delegati dall'autorita'  giudiziaria.  Le  parti          provvedono, con le modalita' di cui al  presente  comma,  a          depositare gli atti e i documenti provenienti dai  soggetti          da  esse  nominati.  Per  difensori  non  si  intendono   i          dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni          per stare  in  giudizio  personalmente.  In  ogni  caso,  i          medesimi dipendenti possono depositare,  con  le  modalita'          previste dal presente comma, gli atti e i documenti di  cui          al medesimo comma.               1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi          e di volontaria giurisdizione innanzi  ai  tribunali  e,  a          decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello          e' sempre ammesso  il  deposito  telematico  di  ogni  atto          diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti  che          si offrono in comunicazione, da parte del difensore  o  del          dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per          stare in giudizio personalmente, con le modalita'  previste          dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei          documenti  informatici.  In  tal  caso   il   deposito   si          perfeziona esclusivamente con tali modalita'.               2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del          codice di procedura civile la disposizione di cui al  comma          1 si applica successivamente al deposito dell'atto con  cui          inizia l'esecuzione. A decorrere  dal  31  marzo  2015,  il          deposito nei procedimenti di espropriazione  forzata  della          nota di iscrizione a  ruolo  ha  luogo  esclusivamente  con          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la          trasmissione e  la  ricezione  dei  documenti  informatici.          Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,          con le medesime modalita', le  copie  conformi  degli  atti          indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma          e 557, secondo comma, del codice di  procedura  civile.  Ai          fini  del  presente  comma,   il   difensore   attesta   la          conformita' delle copie agli  originali,  anche  fuori  dai          casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.               3. Nelle procedure concorsuali la disposizione  di  cui          al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti          e dei documenti da  parte  del  curatore,  del  commissario          giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore  e          del commissario straordinario.               4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il  procedimento          davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I,  capo  I          del codice di procedura  civile,  escluso  il  giudizio  di          opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli  atti  di          parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'          telematiche,   nel   rispetto   della    normativa    anche          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Il          presidente del tribunale puo' autorizzare  il  deposito  di          cui al periodo precedente  con  modalita'  non  telematiche          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono          funzionanti e sussiste  una  indifferibile  urgenza.  Resta          ferma l'applicazione della disposizione di cui al  comma  1          al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.               4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura          delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli          atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonche' i          documenti  sono  depositati  esclusivamente  con  modalita'          telematiche,   nel   rispetto   della    normativa    anche          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Si          applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso  per          cassazione, la disposizione acquista efficacia a  decorrere          dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella          Gazzetta Ufficiale del provvedimento del  responsabile  dei          sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero   della          giustizia, da  adottarsi  entro  un  anno  dall'entrata  in          vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,          adottato in attuazione dell'articolo 1 della  legge  delega          19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena  funzionalita'          dei servizi di comunicazione.               5.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non          regolamentare, da adottarsi sentiti  l'Avvocatura  generale          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli          dell'ordine degli avvocati interessati, il  Ministro  della          giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'  dei          servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali  nei          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati          prima  del  30  giugno  2014  ed  anche   limitatamente   a          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.               6. Negli uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  le          disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere          dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei  decreti,          aventi natura non regolamentare, con i  quali  il  Ministro          della giustizia, previa verifica, accerta la  funzionalita'          dei  servizi  di  comunicazione.  I  decreti  previsti  dal          presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura  generale          dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed  i  consigli          dell'ordine degli avvocati interessati.               7. Il deposito con  modalita'  telematiche  si  ha  per          avvenuto al momento in cui viene generata  la  ricevuta  di          avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica          certificata del Ministero della giustizia. Il  deposito  e'          tempestivamente eseguito quando  la  ricevuta  di  avvenuta          consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e          si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  155,          quarto e quinto comma,  del  codice  di  procedura  civile.          Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede          la dimensione massima stabilita nelle  specifiche  tecniche          del responsabile per i  sistemi  informativi  automatizzati          del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei          documenti puo' essere eseguito mediante gli invii  di  piu'          messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito  e'          tempestivo quando e' eseguito entro la fine del  giorno  di          scadenza.               8. Fermo quanto disposto al comma 4,  secondo  periodo,          il  giudice  puo'  autorizzare  il  deposito   degli   atti          processuali e dei documenti di cui ai commi  che  precedono          con modalita' non telematiche quando i sistemi  informatici          del dominio giustizia non sono funzionanti.               9. Il  giudice  puo'  ordinare  il  deposito  di  copia          cartacea  di  singoli  atti   e   documenti   per   ragioni          specifiche.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dal   periodo          precedente, con decreto non avente natura regolamentare  il          Ministro della giustizia  stabilisce  misure  organizzative          per l'acquisizione  anche  di  copia  cartacea  degli  atti          depositati  con  modalita'  telematiche  nonche'   per   la          riproduzione su supporto analogico  degli  atti  depositati          con le predette modalita', nonche' per  la  gestione  e  la          conservazione  delle  predette  copie  cartacee.   Con   il          medesimo  decreto  sono  altresi'   stabilite   le   misure          organizzative per la gestione e la conservazione degli atti          depositati su supporto cartaceo a norma dei commi  4  e  8,          nonche' ai sensi del periodo precedente.               9-bis. Le copie informatiche, anche  per  immagine,  di          atti processuali di parte e  degli  ausiliari  del  giudice          nonche' dei provvedimenti  di  quest'ultimo,  presenti  nei          fascicoli  informatici  o  trasmessi   in   allegato   alle          comunicazioni telematiche  dei  procedimenti  indicati  nel          presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive          della firma digitale del  cancelliere  di  attestazione  di          conformita' all'originale. Il difensore, il  dipendente  di          cui si avvale la  pubblica  amministrazione  per  stare  in          giudizio   personalmente,   il   consulente   tecnico,   il          professionista delegato,  il  curatore  ed  il  commissario          giudiziale  possono  estrarre  con  modalita'   telematiche          duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei          provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare  la          conformita' delle copie  estratte  ai  corrispondenti  atti          contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed          informatiche, anche per immagine,  estratte  dal  fascicolo          informatico e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a          norma del presente  comma,  equivalgono  all'originale.  Il          duplicato informatico  di  un  documento  informatico  deve          essere  prodotto  mediante   processi   e   strumenti   che          assicurino che  il  documento  informatico  ottenuto  sullo          stesso sistema di memorizzazione o su  un  sistema  diverso          contenga  la  stessa  sequenza   di   bit   del   documento          informatico di origine. Le disposizioni di cui al  presente          comma non si applicano agli atti processuali che contengono          provvedimenti giudiziali che  autorizzano  il  prelievo  di          somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.               9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti          civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi          alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e          dei  documenti  da  parte   dei   difensori   delle   parti          precedentemente  costituite  ha  luogo  esclusivamente  con          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo          stesso modo si procede per il deposito  degli  atti  e  dei          documenti  da  parte  dei  soggetti  nominati  o   delegati          dall'autorita' giudiziaria. Le  parti  provvedono,  con  le          modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e          i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.  Con          uno o piu' decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da          adottarsi sentiti l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il          Consiglio nazionale  forense  ed  i  consigli  dell'ordine,          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,          previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi  di          comunicazione, puo' individuare le corti di  appello  nelle          quali viene anticipato, nei  procedimenti  civili  iniziati          prima  del  30  giugno  2015  ed  anche   limitatamente   a          specifiche categorie di procedimenti,  il  termine  fissato          dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.               9-quater. Unitamente all'istanza  di  cui  all'articolo          119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,          il  curatore  deposita  un  rapporto  riepilogativo  finale          redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo  33,          quinto  comma,  del  medesimo   regio   decreto.   Conclusa          l'esecuzione del concordato  preventivo  con  cessione  dei          beni,  si  procede  a   norma   del   periodo   precedente,          sostituendo il liquidatore al curatore.               9-quinquies. Il commissario giudiziale della  procedura          di concordato preventivo di cui  all'articolo  186-bis  del          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  ogni  sei   mesi          successivi  alla  presentazione  della  relazione  di   cui          all'articolo 172, primo comma, del predetto  regio  decreto          redige un rapporto riepilogativo  secondo  quanto  previsto          dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio  decreto          e lo trasmette ai  creditori  a  norma  dell'articolo  171,          secondo  comma,  del  predetto  regio   decreto.   Conclusa          l'esecuzione del concordato si applica il  comma  9-quater,          sostituendo il commissario al curatore.               9-sexies.   Il   professionista   delegato   a    norma          dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro          trenta giorni dalla  notifica  dell'ordinanza  di  vendita,          deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivita'          svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo          iniziale,   il   professionista   deposita,   con   cadenza          semestrale,  un  rapporto  riepilogativo  periodico   delle          attivita' svolte. Entro dieci  giorni  dalla  comunicazione          dell'approvazione  del  progetto   di   distribuzione,   il          professionista delegato deposita un rapporto  riepilogativo          finale delle attivita' svolte successivamente  al  deposito          del rapporto di cui al periodo precedente.               9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e  finali          previsti  per  le  procedure  concorsuali  e   i   rapporti          riepilogativi previsti per  i  procedimenti  di  esecuzione          forzata devono essere depositati con modalita'  telematiche          nel   rispetto   della   normativa   anche    regolamentare          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la          ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite          specifiche  tecniche  del  responsabile   per   i   sistemi          informativi automatizzati del Ministero della giustizia.  I          relativi dati  sono  estratti  ed  elaborati,  a  cura  del          Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni          statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di  cui  al          presente  comma  devono  contenere  i  dati  identificativi          dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di          cui al presente  comma  si  applicano  anche  ai  prospetti          riepilogativi  delle  stime  e   delle   vendite   di   cui          all'articolo   169-quinquies   delle    disposizioni    per          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni          transitorie.  Il  prospetto  riepilogativo  deve  contenere          anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario  che          ha  attribuito  il  valore  ai  beni  pignorati   a   norma          dell'articolo 518 del codice di procedura civile.               9-octies. Gli atti  di  parte  e  i  provvedimenti  del          giudice depositati con modalita' telematiche  sono  redatti          in maniera sintetica.".   |  
|   |                                Art. 359                          Area web riservata 
     1. L'area web riservata di  cui  all'articolo  40,  comma  6,  e' realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita  l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle  strutture  informatiche  di cui all'articolo 6-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).     2. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro  per   la   pubblica amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:     a) la codifica  degli  eventi  che  generano  avvisi  di  mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non  imputabili al destinatario;     b) le modalita' di inserimento automatico  degli  atti  nell'area web riservata;     c)  le  modalita'  di  accesso  a  ciascuna  area  da  parte  dei rispettivi titolari;     d) le  modalita'  di  comunicazione  al  titolare  dell'area  web riservata del link per accedere agevolmente  all'atto  oggetto  della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento   della   notifica,   gia'   avvenuta   per   effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;     e) il contenuto e  le  modalita'  di  rilascio  alla  cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto  da  notificare nell'area web riservata;     f) il contenuto della  ricevuta  di  avvenuta  notifica  mediante inserimento  nell'area  web  riservata  e  le  modalita'   di   firma elettronica;     g)  il  periodo  di  tempo  per  il  quale   e'   assicurata   la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.     h) le misure necessarie ad  assicurare  la  protezione  dei  dati personali.  
           Note all'art. 359: 
               - Si riporta il testo dell'articolo  6-bis  del  citato          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:               "Art. 6-bis. Indice  nazionale  dei  domicili  digitali          delle imprese e dei professionisti.               1. Al fine di favorire  la  presentazione  di  istanze,          dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni  e          documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2  e          le imprese e i professionisti in modalita'  telematica,  e'          istituito il pubblico elenco  denominato  Indice  nazionale          dei  domicili  digitali  (INI-PEC)  delle  imprese  e   dei          professionisti,  presso  il  Ministero  per   lo   sviluppo          economico.               2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a          partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il          registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi          professionali,   in   attuazione   di    quanto    previsto          dall'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio          2009, n. 2. I domicili digitali  inseriti  in  tale  Indice          costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione  e  notifica          con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.               2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai  collegi          professionali  gli  attributi  qualificati   dell'identita'          digitale ai fini di quanto  previsto  dal  decreto  di  cui          all'articolo 64, comma 2-sexies.               3.               4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del          contenimento dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da          emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore          della presente disposizione, le modalita' di accesso  e  di          aggiornamento.               5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le          modalita' e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi          professionali comunicano all'Indice  nazionale  di  cui  al          comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti          di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti          telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per          il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di          ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi          indirizzi.               6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori          oneri a carico della finanza pubblica.".   |  
|   |                                Art. 360 
   Disposizioni in materia di obbligatorieta' del deposito con modalita'    telematiche degli atti del  procedimento  di  accertamento  dello    stato di crisi o di insolvenza 
     1. Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221  e' inserito il seguente comma:     «4-bis. Nei procedimenti giudiziali  diretti  all'apertura  delle procedure concorsuali, in  ogni  grado  di  giudizio,  gli  atti  dei difensori e degli ausiliari del giudice,  nonche'  i  documenti  sono depositati esclusivamente con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica  il secondo periodo del comma  4.  Per  il  ricorso  per  cassazione,  la disposizione acquista efficacia a decorrere dal  sessantesimo  giorno successivo  alla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi  automatizzati del  Ministero  della  giustizia,  da   adottarsi   entro   un   anno dall'entrata  in  vigore  del  codice  della  crisi  di   impresa   e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1  della  legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalita' dei servizi di comunicazione.».  
           Note all'art. 360: 
               - Per l'articolo 16-bis  del  citato  decreto-legge  18          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 24 dicembre 2012, n. 228 vedi note  all'articolo  358          del presente decreto legislativo.   |  
|   |                                Art. 361       Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche 
     1. Quando la notificazione telematica  di  cui  all'articolo  40, comma 5, non risulta possibile o non ha  esito  positivo,  per  causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto  di  cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo 40, comma 7.     |  
|   |                                Art. 362 
   Trattazione  delle  controversie  concorsuali  presso  la  Corte   di                             cassazione 
     1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione  incaricata  della trattazione delle  controversie  di  cui  al  presente  codice,  sono destinati  magistrati  nel  numero  richiesto  dalle   esigenze   del servizio, tenuto  conto  dei  procedimenti  pendenti  e  pervenuti  e dell'urgenza della definizione.     2. L'assegnazione del personale di magistratura alla  sezione  di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.     |  
|   |                                Art. 363    Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi 
     1. L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale  e  l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del  debitore  o del  tribunale,  comunicano  i  crediti  dagli  stessi  vantati   nei confronti del debitore a titolo di contributi e  premi  assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.     2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma  1  con proprio provvedimento, approvato dal Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza,  con  il  Dipartimento  della funzione pubblica.     |  
|   |                                Art. 364                  Certificazione dei debiti tributari 
     1. Gli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  e  degli  enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza  rilasciano, su richiesta del debitore  o  del  tribunale,  un  certificato  unico sull'esistenza  di  debiti  risultanti  dai  rispettivi  atti,  dalle contestazioni in corso e da quelle  gia'  definite  per  le  quali  i debiti non sono stati soddisfatti.     2. L'Agenzia delle entrate adotta,  entro  novanta  giorni  dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  con  proprio provvedimento, modelli per la certificazione  dei  carichi  pendenti, risultanti  al  sistema  informativo   dell'anagrafe   tributaria   e dell'esistenza di  contestazioni,  nonche'  per  le  istruzioni  agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate  competenti  al  rilascio  e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestivita' di rilascio.     |  
|   |                                Art. 365 
   Informazioni  sui  debiti   fiscali,   contributivi   e   per   premi                            assicurativi 
     1.  A  seguito  della  domanda  di  apertura  della  liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e  fino  alla  emanazione  dei provvedimenti  di  cui  agli  articoli  363  e  364,  la  cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione  sui  debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.     |  
|   |                                Art. 366 
   Modifica all'articolo 147 del Testo unico  in  materia  di  spese  di                              giustizia 
     1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:     «Art. 147 (L) (Recupero delle  spese  in  caso  di  revoca  della dichiarazione di apertura della liquidazione  giudiziale).  -  1.  In caso di revoca della dichiarazione  di  apertura  della  liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore  sono a carico del  creditore  istante  quando  ha  chiesto  con  colpa  la dichiarazione di  apertura  della  liquidazione  giudiziale;  sono  a carico del debitore persona fisica, se con il  suo  comportamento  ha dato  causa  alla  dichiarazione  di  apertura   della   liquidazione giudiziale. La  corte  di  appello,  quando  revoca  la  liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura  e'  imputabile  al creditore o al debitore.».     2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito  dal  comma  1,  si applicano anche  in  caso  di  revoca  dei  fallimenti  adottati  con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267.  
           Note all'art. 366: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato regio          decreto 16 marzo 1942, n. 267:               "Art. 18. Reclamo.               Contro la sentenza  che  dichiara  il  fallimento  puo'          essere  proposto  reclamo  dal  debitore  e  da   qualunque          interessato con ricorso da  depositarsi  nella  cancelleria          della corte d'appello  nel  termine  perentorio  di  trenta          giorni.               Il ricorso deve contenere:               1) l'indicazione della corte d'appello competente;               2) le  generalita'  dell'impugnante  e  l'elezione  del          domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;               3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di  diritto          su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;               4)  l'indicazione  dei  mezzi  di  prova  di   cui   il          ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.               Il reclamo non  sospende  gli  effetti  della  sentenza          impugnata, salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  primo          comma.               Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla          data   della   notificazione   della   sentenza   a   norma          dell'articolo 17 e per tutti gli  altri  interessati  dalla          data della iscrizione nel registro delle imprese  ai  sensi          del  medesimo  articolo.  In  ogni  caso,  si  applica   la          disposizione di cui  all'articolo  327,  primo  comma,  del          codice di procedura civile.               Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito          del ricorso, designa  il  relatore,  e  fissa  con  decreto          l'udienza  di  comparizione  entro  sessanta   giorni   dal          deposito del ricorso.               Il  ricorso,  unitamente  al  decreto   di   fissazione          dell'udienza,  deve   essere   notificato,   a   cura   del          reclamante, al curatore e  alle  altre  parti  entro  dieci          giorni dalla comunicazione del decreto.               Tra la data della notificazione e  quella  dell'udienza          deve intercorrere un termine non minore di  trenta  giorni.          Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci  giorni          prima della udienza, eleggendo il domicilio nel  comune  in          cui ha sede la corte d'appello.               La costituzione si effettua  mediante  il  deposito  in          cancelleria di una memoria contenente  l'esposizione  delle          difese in fatto e in  diritto,  nonche'  l'indicazione  dei          mezzi di prova e dei documenti prodotti.               L'intervento di qualunque interessato  non  puo'  avere          luogo oltre il termine stabilito per la costituzione  delle          parti resistenti con le modalita' per queste previste.               All'udienza, il collegio,  sentite  le  parti,  assume,          anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti  i          mezzi  di  prova  che  ritiene   necessari,   eventualmente          delegando un suo componente.               La corte provvede sul ricorso con sentenza.               La sentenza che revoca il fallimento e'  notificata,  a          cura della cancelleria, al curatore, al  creditore  che  ha          chiesto il fallimento e al debitore, se non  reclamante,  e          deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.               La sentenza che rigetta il  reclamo  e'  notificata  al          reclamante a cura della cancelleria.               Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di          trenta giorni dalla notificazione.               Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti          degli  atti  legalmente   compiuti   dagli   organi   della          procedura.               Le spese della procedura ed  il  compenso  al  curatore          sono liquidati dal  tribunale,  su  relazione  del  giudice          delegato, con decreto reclamabile  ai  sensi  dell'articolo          26.".   |  
|   |                                Art. 367 
   Modalita' di accesso  alle  informazioni  sui  debiti  risultanti  da                        banche dati pubbliche 
     1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le  banche  dati  del  Registro  delle imprese,  dell'Anagrafe  tributaria  e  dell'Istituto  nazionale   di previdenza sociale trasmettono direttamente  e  automaticamente  alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del   decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.    82,    Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui  ai  commi 2, 3 e 4.     2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica,  gli  atti  con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in  particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e  scissione,  trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni  e  documenti possono  essere   individuati   con   decreto   non   avente   natura regolamentare del Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il Ministero dello sviluppo economico.     3.  L'Agenzia  delle  entrate  trasmette  alla   cancelleria   le dichiarazioni  dei  redditi  concernenti  i  tre  esercizi   o   anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e  i debiti fiscali, indicando partitamente per questi  ultimi  interessi, sanzioni e gli anni in cui i  debiti  sono  sorti.  Con  decreto  del direttore generale della giustizia civile d'intesa con  il  direttore generale  dell'Agenzia  delle  entrate  possono  essere   individuati ulteriori documenti e informazioni.     4. L'Istituto nazionale  di  previdenza  sociale  trasmette  alla cancelleria le informazioni  relative  ai  debiti  contributivi.  Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.     5. Sino a quando non  sono  definiti  dall'Agenzia  per  l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole  tecniche  di  cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e,  in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati  o  il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici  per la cooperazione applicativa di  cui  al  codice  dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di  cui  al  presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati,  sentito  il  Garante  per  la protezione dei dati personali.     6. Con le medesime modalita' di cui  al  comma  1  sono  altresi' trasmesse alla cancelleria  le  ulteriori  informazioni  relative  al debitore e rilevanti  per  la  sussistenza  dei  requisiti  eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  d),  detenute  dalle altre  pubbliche  amministrazioni  individuate  dal  Ministero  della giustizia. Si applica il comma 5.     7. Le disposizioni del presente articolo acquistano  efficacia  a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento  del  responsabile  dei  sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice,  attestante la piena funzionalita' del collegamento telematico, anche  a  seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.  
           Note all'art. 367: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:               "Art. 71. Regole tecniche.               1. L'AgID, previa consultazione pubblica  da  svolgersi          entro   il   termine   di   trenta   giorni,   sentiti   le          amministrazioni competenti e il Garante per  la  protezione          dei dati personali nelle  materie  di  competenza,  nonche'          acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata,  adotta          Linee guida contenenti le regole tecniche  e  di  indirizzo          per  l'attuazione  del  presente  Codice.  Le  Linee  guida          divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita          area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne          e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica          italiana. Le Linee guida sono aggiornate o  modificate  con          la procedura di cui al primo periodo.               1-bis.               1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed          alle normative dell'Unione europea.               2. ".   |  
|   |                                Art. 368        Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro 
     1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio  1991  n.  223, dopo le parole «comma 12» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di violazione delle procedure di cui  all'articolo  189,  comma  6,  del codice della crisi e dell'insolvenza».     2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  23, dopo le parole «comma 12» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di violazione delle procedure di cui  all'articolo  189,  comma  6,  del codice della crisi e dell'insolvenza».     3. All'articolo 24 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  sono introdotte le seguenti modifiche:     a) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  il  seguente: «Fermi i requisiti  numerici  e  temporali  prescritti  dal  presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6,  del  codice  della crisi e dell'insolvenza.»;     b) al  comma  1-bis,  dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il seguente:  «Ai  datori  di  lavoro  non  imprenditori  in  stato   di liquidazione  giudiziale  si  applicano  le   disposizioni   di   cui all'articolo   189,   comma   6,   del   codice   della    crisi    e dell'insolvenza.»;     c) al comma 1-quinquies, dopo le  parole:  «procedure  richiamate dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  di violazione delle procedure di cui  all'articolo  189,  comma  6,  del codice della crisi e dell'insolvenza.».     4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre  1990,  n.  428,  sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:     a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei  casi  di trasferimenti di aziende  nell'ambito  di  procedure  di  regolazione della  crisi  e  dell'insolvenza  di  cui  al  presente  codice,   la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche solo  da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o  proposta  di concordato preventivo concorrente con  quella  dell'imprenditore;  in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo' essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.».     b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:     «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai  precedenti  commi,  con  finalita'  di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo  2112  del  codice  civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di  lavoro,  trova applicazione, per quanto  attiene  alle  condizioni  di  lavoro,  nei termini e con  le  limitazioni  previste  dall'accordo  medesimo,  da concludersi  anche  attraverso  i   contratti   collettivi   di   cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81, qualora il trasferimento riguardi aziende:     a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di  apertura  della procedura  di  concordato  preventivo  in   regime   di   continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e  dell'insolvenza,   con   trasferimento   di   azienda   successivo all'apertura del concordato stesso;     b) per le quali vi sia  stata  l'omologazione  degli  accordi  di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non  hanno  carattere liquidatorio;     c)   per   le   quali   e'   stata   disposta   l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n. 270,   in   caso   di   continuazione   o   di   mancata   cessazione dell'attivita'»;     c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:     «5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia  stata  apertura  della  liquidazione  giudiziale  o  di concordato   preventivo   liquidatorio,   ovvero    emanazione    del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in  cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui  ai  precedenti  commi, possono  comunque   stipularsi,   con   finalita'   di   salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  in  deroga  all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice  civile;  resta  altresi'  salva  la possibilita'  di  accordi  individuali,  anche  in  caso   di   esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle  sedi  di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»;     d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:     «5-bis. Nelle ipotesi  previste  dal  comma  5,  non  si  applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di  fine rapporto  e'  immediatamente  esigibile  nei  confronti  del  cedente dell'azienda. Il Fondo di  garanzia,  in  presenza  delle  condizioni previste  dall'articolo  2  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza  soluzione di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di  quella  della  cessazione  del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti  di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di  Garanzia  nella  loro  integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita,  nel rispetto  dell'articolo  85,  comma  7,  del  codice  della  crisi  e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.     5-ter. Qualora il trasferimento riguardi  imprese  nei  confronti delle  quali  vi   sia   stata   sottoposizione   all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la  continuazione  dell'attivita'  non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di cui ai precedenti commi sia  stato  raggiunto  un  accordo  circa  il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai  lavoratori  il  cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non  trova  applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che  dall'accordo  risultino condizioni di miglior  favore.  Il  predetto  accordo  puo'  altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto  o  in  parte,  alle dipendenze dell'alienante.»;     e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che»  e'  aggiunta  la seguente : «comunque»;     f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre  2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014, n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19,  della  legge  28  giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  8  del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».  
           Note all'art. 368: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 5 e 24 della  legge          23  luglio  1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di   cassa          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del          lavoro), come modificato dal presente decreto legislativo:               "Art. 5. Criteri di scelta dei lavoratori  ed  oneri  a          carico delle imprese.               1. L'individuazione dei lavoratori da  licenziare  deve          avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive  ed          organizzative del complesso  aziendale,  nel  rispetto  dei          criteri previsti da contratti collettivi  stipulati  con  i          sindacati di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  ovvero,  in          mancanza di questi contratti,  nel  rispetto  dei  seguenti          criteri, in concorso tra loro:               a) carichi di famiglia;               b) anzianita';               c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.               2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,          l'impresa e' tenuta al  rispetto  dell'articolo  9,  ultimo          comma,  del  decreto-legge  29   gennaio   1983,   n.   17,          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,          n.  79.  L'impresa  non  puo'   altresi'   licenziare   una          percentuale  di   manodopera   femminile   superiore   alla          percentuale di manodopera femminile occupata  con  riguardo          alle mansioni prese in considerazione.               3.  Qualora  il  licenziamento   sia   intimato   senza          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate          all'articolo  4,  comma  12  nonche'  di  violazione  delle          procedure di cui all'articolo  189,  comma  6,  del  codice          della crisi e dell'insolvenza, si applica il regime di  cui          al terzo periodo del settimo comma  del  predetto  articolo          18. In caso di violazione dei criteri  di  scelta  previsti          dal comma 1, si applica il regime di cui  al  quarto  comma          del medesimo articolo 18.  Ai  fini  dell'impugnazione  del          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e          successive modificazioni.               4.               5.               6."               "Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale.               1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2  a          12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano          alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici  dipendenti,          compresi  i  dirigenti,  e  che,  in  conseguenza  di   una          riduzione  o  trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro,          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una          stessa provincia. Fermi i requisiti  numerici  e  temporali          prescritti dal presente comma, alle  imprese  in  stato  di          liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui          all'articolo  189,  comma  6,  del  codice  della  crisi  e          dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i          licenziamenti che, nello  stesso  arco  di  tempo  e  nello          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima          riduzione o trasformazione.               1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori          alle medesime condizioni di cui al comma 1.  Ai  datori  di          lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma          6, del codice della crisi e dell'insolvenza.  I  lavoratori          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.               1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.               1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive          modificazioni.               1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure          richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di  violazione          delle procedure di  cui  all'articolo  189,  comma  6,  del          codice della crisi  e  dell'insolvenza  o  dei  criteri  di          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto          di lavoro.               2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.               3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi          di accordo sindacale.               4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi          di attivita' stagionali o saltuarie.               5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'          disciplinata dal presente articolo.               6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge.".               - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto          legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   a   tutele          crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.          183),  cosi'   come   modificato   dal   presente   decreto          legislativo:               "Art. 10. Licenziamento collettivo.               1. In caso di licenziamento collettivo ai  sensi  degli          articoli 4 e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,          intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica          il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del  presente          decreto. In caso di violazione delle  procedure  richiamate          all'articolo  4,  comma  12  nonche'  di  violazione  delle          procedure di cui all'articolo  189,  comma  6,  del  codice          della crisi e dell'insolvenza, o dei criteri di  scelta  di          cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223  del  1991,          si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.".               - Si riporta il testo dell'articolo 47 della  legge  29          dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni  per  l'adempimento  di          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle          Comunita' europee - legge comunitaria per  il  1990),  come          modificato dal presente decreto legislativo:               "Art. 47. Trasferimenti di azienda.               1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo          2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda  in  cui          sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,          anche nel caso in cui il trasferimento riguardi  una  parte          d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il  cedente          ed il cessionario devono darne comunicazione  per  iscritto          almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto          da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia   raggiunta          un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle          rispettive rappresentanze sindacali unitarie,  ovvero  alle          rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite,  a  norma          dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nelle          unita' produttive  interessate,  nonche'  ai  sindacati  di          categoria  che  hanno  stipulato  il  contratto  collettivo          applicato nelle imprese interessate  al  trasferimento.  In          mancanza delle  predette  rappresentanze  aziendali,  resta          fermo  l'obbligo  di  comunicazione   nei   confronti   dei          sindacati    di     categoria     comparativamente     piu'          rappresentativi e puo' essere assolto  dal  cedente  e  dal          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla          quale aderiscono  o  conferiscono  mandato.  L'informazione          deve  riguardare:  a)  la  data  o  la  data  proposta  del          trasferimento; b) i motivi  del  programmato  trasferimento          d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche,  economiche  e          sociali per i lavoratori; d) le eventuali  misure  previste          nei confronti di questi ultimi.               1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito          di procedure di regolazione della crisi  e  dell'insolvenza          di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma          1 puo' essere effettuata anche solo da chi intenda proporre          offerta di acquisto dell'azienda o proposta  di  concordato          preventivo concorrente  con  quella  dell'imprenditore;  in          tale ipotesi l'efficacia degli  accordi  di  cui  ai  commi          4-bis  e  5  puo'  essere   subordinata   alla   successiva          attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.               2. Su richiesta scritta delle rappresentanze  sindacali          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni          dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  1,  il          cedente e il cessionario  sono  tenuti  ad  avviare,  entro          sette giorni dal ricevimento della predetta  richiesta,  un          esame congiunto con i soggetti  sindacali  richiedenti.  La          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.               3. Il mancato rispetto, da  parte  del  cedente  o  del          cessionario, degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2          costituisce condotta antisindacale ai  sensi  dell'articolo          28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.               4. Gli obblighi d'informazione  e  di  esame  congiunto          previsti dal presente articolo devono essere assolti  anche          nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento  sia          stata assunta da altra  impresa  controllante.  La  mancata          trasmissione da parte di  quest'ultima  delle  informazioni          necessarie  non  giustifica  l'inadempimento  dei  predetti          obblighi.               4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un  accordo,          nel corso delle consultazioni di cui ai  precedenti  commi,          con finalita' di salvaguardia dell'occupazione,  l'articolo          2112  del  codice  civile,  fermo   il   trasferimento   al          cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per          quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con          le   limitazioni   previste   dall'accordo   medesimo,   da          concludersi anche attraverso i contratti collettivi di  cui          all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.          81, qualora il trasferimento riguardi aziende:               a) per le  quali  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di          apertura della procedura di concordato preventivo in regime          di continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84,  comma          2,  del  codice  della   crisi   e   dell'insolvenza,   con          trasferimento  di  azienda  successivo   all'apertura   del          concordato stesso;               b) per le  quali  vi  sia  stata  l'omologazione  degli          accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli  accordi          non hanno carattere liquidatorio;               c) per le quali  e'  stata  disposta  l'amministrazione          straordinaria, ai sensi del decreto  legislativo  8  luglio          1999, n.  270,  in  caso  di  continuazione  o  di  mancata          cessazione dell'attivita'.               5.  Qualora  il  trasferimento  riguardi  imprese   nei          confronti  delle  quali  vi  sia   stata   apertura   della          liquidazione  giudiziale   o   di   concordato   preventivo          liquidatorio,  ovvero  emanazione  del   provvedimento   di          liquidazione coatta amministrativa,  nel  caso  in  cui  la          continuazione dell'attivita' non sia stata disposta  o  sia          cessata,  i  rapporti   di   lavoro   continuano   con   il          cessionario. Tuttavia, in tali  ipotesi,  nel  corso  delle          consultazioni di cui ai precedenti commi, possono  comunque          stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione,          contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del  decreto          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in  deroga  all'articolo          2112, commi 1, 3 e 4, del  codice  civile;  resta  altresi'          salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso          di  esodo  incentivato   dal   rapporto   di   lavoro,   da          sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113,  ultimo          comma del codice civile.               5-bis. Nelle ipotesi  previste  dal  comma  5,  non  si          applica l'articolo 2112, comma 2, del codice  civile  e  il          trattamento di fine rapporto  e'  immediatamente  esigibile          nei  confronti  del  cedente  dell'azienda.  Il  Fondo   di          garanzia,   in   presenza   delle    condizioni    previste          dall'articolo  2  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,          interviene anche a favore dei lavoratori che passano  senza          soluzione di continuita' alle  dipendenze  dell'acquirente;          nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di          quella della cessazione del rapporto di  lavoro,  anche  ai          fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi  dal          trattamento di fine rapporto,  da  corrispondere  ai  sensi          dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27          gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento  di          fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto          legislativo 27 gennaio 1992, n.  80  sono  corrisposti  dal          Fondo di Garanzia nella loro integrale  misura,  quale  che          sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto          dell'articolo  85,  comma  7,  del  codice  della  crisi  e          dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.               5-ter. Qualora il trasferimento  riguardi  imprese  nei          confronti  delle  quali   vi   sia   stata   sottoposizione          all'amministrazione  straordinaria,  nel  caso  in  cui  la          continuazione dell'attivita' non sia stata disposta  o  sia          cessata  e  nel  corso  della  consultazione  di   cui   ai          precedenti commi sia stato raggiunto un  accordo  circa  il          mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori          il cui rapporto di lavoro  continua  con  l'acquirente  non          trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo          che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il          predetto   accordo   puo'   altresi'   prevedere   che   il          trasferimento non riguardi il personale eccedentario e  che          quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle          dipendenze dell'alienante.               6.  I  lavoratori  che  comunque   non   passano   alle          dipendenze   dell'acquirente,   dell'affittuario   o    del          subentrante hanno diritto di  precedenza  nelle  assunzioni          che questi ultimi effettuino entro un anno dalla  data  del          trasferimento, ovvero entro il periodo  maggiore  stabilito          dagli accordi  collettivi.  Nei  confronti  dei  lavoratori          predetti,    che    vengano    assunti     dall'acquirente,          dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo          al  trasferimento   d'azienda,   non   trova   applicazione          l'articolo 2112 del codice civile.".               - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto          legge  23  dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio   2014,   n.   9          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   "Destinazione          Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO  2015),  come          modificato dal presente decreto legislativo:               "Art. 11. Misure per favorire la risoluzione  di  crisi          aziendali e difendere l'occupazione.               1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n.  49,          dopo le  parole:  «ai  finanziamenti  del  Foncooper»  sono          inserite le seguenti: «e a quelli  erogati  dalle  societa'          finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,».               2. Nel caso di affitto o di vendita  di  aziende,  rami          d'azienda o  complessi  di  beni  e  contratti  di  imprese          sottoposte    a    fallimento,    concordato    preventivo,          amministrazione   straordinaria   o   liquidazione   coatta          amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o          per  l'acquisto  le  societa'  cooperative  costituite   da          lavoratori   dipendenti   dell'impresa   sottoposta    alla          procedura.               3.  L'atto  di  aggiudicazione  dell'affitto  o   della          vendita alle  societa'  cooperative  di  cui  al  comma  2,          costituisce titolo ai fini dell'applicazione  dell'articolo          7, comma 5, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  nonche'          dell'articolo 8 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.          22, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione          delle  vigenti  norme  in  materia  di   integrazione   del          trattamento salariale in  favore  dei  lavoratori  che  non          passano alle dipendenze della societa' cooperativa.               3-bis. Il quarto comma dell'articolo  2526  del  codice          civile si interpreta nel senso che, nelle  cooperative  cui          si applicano le  norme  sulle  societa'  a  responsabilita'          limitata, il limite all'emissione di  strumenti  finanziari          si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.               3-ter.   All'articolo   4,   comma    4-septies,    del          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le          parole: «per un  massimo  di  12  mesi»  sono  aggiunte  le          seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso  in  cui,          essendo stato autorizzato  un  programma  di  cessione  dei          complessi  aziendali,  tale   cessione   non   sia   ancora          realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla  base  di          una  specifica  relazione  del  commissario  straordinario,          l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa».               3-quater.               3-quinquies.  All'articolo  9  del   decreto-legge   10          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla          legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il          seguente:               «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8  luglio          1999, n. 270, si interpreta nel senso che,  fermi  restando          gli  obblighi  di  cui  al  comma  2   e   le   valutazioni          discrezionali di cui al comma 3, il valore  determinato  ai          sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai          fini della legittimita' della vendita.».".   |  
|   |                                Art. 369 
   Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1°                       settembre 1993, n. 385 
     1.  Al  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  all'articolo  39,  comma  4,   le   parole   «a   revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice  della  crisi  e  dell'insolvenza»  e  le parole «L'art. 67 della legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza»;     b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole  «agli  articoli  64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217  della  legge fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «agli  articoli  163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339  del  codice della crisi e dell'insolvenza»;     c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della  legge fallimentare e» sono soppresse;     d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   codice   della   crisi   e dell'insolvenza»;     e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:     1) al comma 1, le parole «in cui essa ha  la  sede  legale»  sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il  centro  degli  interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo  periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare»  sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della  crisi e dell'insolvenza»;     2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca  ha  la  sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi  principali»,  le  parole  «dell'art.  195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della  legge  fallimentare»  sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della  crisi e dell'insolvenza»;     3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del  codice  della crisi e dell'insolvenza»;     f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 2, le parole: «dagli articoli  42,  44,  45  e  66, nonche' dalle disposizioni del titolo II,  capo  III,  sezione  II  e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle  disposizioni  del titolo V,  capo  I,  sezione  III  e  V  del  codice  della  crisi  e dell'insolvenza»;       2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca  ha  la  sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;       3) al comma 3-bis, le parole  «all'articolo  56,  primo  comma, della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «all'articolo   155,   comma   1,   del   codice   della   crisi    e dell'insolvenza»;     g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 3, le parole «del luogo ove la  banca  ha  la  sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro  degli  interessi  principali»  e  le  parole  «Si  applica l'articolo   31-bis,   terzo   comma,   della   legge   fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore»  sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza  della  procedura  e  per  il periodo di due anni  dalla  chiusura  della  stessa,  il  commissario liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi  di  posta  elettronica certificata inviati e ricevuti»;       2) al comma 7, le parole «del luogo ove la  banca  ha  la  sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;     h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in  cui la banca ha  il  centro  degli  interessi  principali»  e  le  parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della  legge  fallimentare»  sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e  seguenti,  del codice della crisi e dell'insolvenza»;     i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al primo periodo del primo comma, le  parole  «dall'articolo 111  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle   seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e  dell'insolvenza»  e,  al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del  codice  della  crisi  e dell'insolvenza»;       2) al comma 1-bis, le parole  «dall'articolo  111  della  legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221  del codice della crisi e dell'insolvenza»;       3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c)  del  codice  della  crisi  e dell'insolvenza»;     l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha  la  sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa  ha il centro degli interessi principali» e  le  parole  «dell'art.  152, secondo  comma,  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma  2,  del  codice  della  crisi  e dell'insolvenza»;       2) al comma 3, ultimo periodo,  le  parole  «dall'articolo  135 della   legge   fallimentare»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;       3)  al  comma  6,  le  parole  «l'articolo  131   della   legge fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'articolo  247  del codice della crisi e dell'insolvenza»;     m) all'articolo 94, comma 3,  le  parole  «l'articolo  215  della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:  «l'articolo  299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;     n)  all'articolo  99,  comma  5,  le  parole  «67   della   legge fallimentare», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza»;     o) all'articolo 104, comma  1,  le  parole  «ha  sede  legale  la capogruppo» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  capogruppo  ha  il centro degli interessi principali».     2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a  seguito  di  domanda  depositata  o iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in  vigore del presente decreto.     3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo  02-I  del  Testo  unico  bancario  e  alle prestazioni di sostegno finanziario  in  loro  esecuzione,  approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.     4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i),  l),  m),  n),  e  o),  si  applicano  alle  liquidazioni  coatte amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in  vigore del presente decreto.  
           Note all'art. 369: 
               - Si riporta il  testo  degli  articoli  39,  comma  4,          69-septiesdecies, 70, comma 7, 82, 83, 86, commi 3 e 7, 87,          comma 2, 91, commi 1, 1-bis e 3, 93, 94, 99, comma 5, e 104          del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo          unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  come          modificato dal presente decreto legislativo:               "Art. 39. Ipoteche.               Commi da 1. a 3. Omissis.               4. Le ipoteche a garanzia dei  finanziamenti  non  sono          assoggettate alla revocatoria di cui all'articolo  166  del          codice della crisi e  dell'insolvenza  quando  siano  state          iscritte  dieci  giorni  prima  della  pubblicazione  della          sentenza dichiarativa di  fallimento.  L'articolo  166  del          codice  della  crisi  dell'insolvenza  non  si  applica  ai          pagamenti effettuati  dal  debitore  a  fronte  di  crediti          fondiari.               Commi da 5. a 7. Omissis."               "Art.    69-septiesdecies.    Norme    applicabili    e          disposizioni di attuazione.               1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente          capo e alla prestazione di  sostegno  finanziario  in  loro          esecuzione  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui          all'articolo 53, comma 4, e agli articoli  2391-bis,  2467,          2497-quinquies e  2901  del  codice  civile,  nonche'  agli          articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma  1,  lettera  a)  e          comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza.               2.  La  Banca  d'Italia   puo'   emanare   disposizioni          attuative del presente  capo,  anche  per  tener  conto  di          orientamenti dell'ABE."               "Art. 70. Provvedimento.               Commi da 1. a 6. Omissis.               7. Alle banche  non  si  applica  l'articolo  2409  del          codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con          funzioni  di  amministrazione,  in  violazione  dei  propri          doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione          che possono arrecare danno alla  banca  o  ad  una  o  piu'          societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od          i soci che il  codice  civile  o  lo  statuto  abilitano  a          presentare denuncia  al  tribunale,  possono  denunciare  i          fatti alla Banca d'Italia,  che  decide  con  provvedimento          motivato."               "Art. 80.Provvedimento               Commi da 1. a 5. Omissis.               6. Le banche non sono soggette a procedure  concorsuali          diverse dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme          della  presente  sezione;  per  quanto  non   espressamente          previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni  del          codice della crisi e dell'insolvenza."               "Art.  82.  Accertamento  giudiziale  dello  stato   di          insolvenza.               1. Se una banca non sottoposta  a  liquidazione  coatta          amministrativa  o  a  risoluzione  si  trova  in  stato  di          insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha  il  centro          degli interessi principali, su  richiesta  di  uno  o  piu'          creditori, su istanza del pubblico ministero  o  d'ufficio,          sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti  legali  della          banca, dichiara lo stato  di  insolvenza  con  sentenza  in          camera di consiglio. Quando  la  banca  sia  sottoposta  ad          amministrazione  straordinaria,   il   tribunale   dichiara          l'insolvenza anche su ricorso dei commissari  straordinari,          sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i  cessati          rappresentanti  legali.  Si   applicano   le   disposizioni          dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza.               2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova          in stato  di  insolvenza  al  momento  dell'emanazione  del          provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   e          l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del  comma  1,          il tribunale del luogo in cui la banca ha il  centro  degli          interessi   principali,   su   ricorso    dei    commissari          liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio,          sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali          della banca, accerta tale stato con sentenza in  camera  di          consiglio. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  297          del codice della crisi e dell'insolvenza.               3.  La  dichiarazione   giudiziale   dello   stato   di          insolvenza  prevista  dai  commi  precedenti  produce   gli          effetti indicati nell'articolo 298 del codice della crisi e          dell'insolvenza."               "Art. 83. Effetti del provvedimento per la banca, per i          creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.               1. Dalla data di insediamento degli organi  liquidatori          ai sensi dell'articolo 85,  e  comunque  dal  sesto  giorno          lavorativo   successivo   alla   data   di   adozione   del          provvedimento che  dispone  la  liquidazione  coatta,  sono          sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e          le restituzioni di beni di terzi. La data  di  insediamento          dei commissari liquidatori, con l'indicazione  del  giorno,          dell'ora e del minuto, e'  rilevata  dalla  Banca  d'Italia          sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.               2. Dal termine indicato nel comma 1  si  producono  gli          effetti previsti  dagli  articoli  142,  144,  145  e  165,          nonche' dalle disposizioni del titolo V,  capo  I,  sezione          III e V del codice della crisi e dell'insolvenza.               3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca  in          liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna          azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88,  89  e          92,  comma  3,  ne',  per  qualsiasi  titolo,  puo'  essere          parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di  esecuzione          forzata o cautelare. Per  le  azioni  civili  di  qualsiasi          natura   derivanti   dalla   liquidazione   e'   competente          esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il          centro degli interessi principali.               3-bis. In deroga all'articolo 155, comma 1, del  codice          della crisi e dell'insolvenza, la  compensazione  ha  luogo          solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da  una          delle parti prima che sia disposta la  liquidazione  coatta          amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista  da          un contratto di garanzia  finanziaria  di  cui  al  decreto          legislativo 21 maggio  2004,  n.  170,  da  un  accordo  di          netting, come definito dall'articolo 1,  comma  1,  lettera          a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva          2014/59]  o  da  un  accordo  di  compensazione  ai   sensi          dell'articolo 1252 del codice civile."               "Art. 86. Accertamento del passivo.               Commi da 1. a 2-bis. Omissis.               3. Tutte le successive  comunicazioni  sono  effettuate          dai   commissari   all'indirizzo   di   posta   elettronica          certificata indicato dagli interessati. In caso di  mancata          comunicazione   dell'indirizzo   di    posta    elettronica          certificata o della sua  variazione,  ovvero  nei  casi  di          mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse          si  eseguono  mediante  deposito  nella   cancelleria   del          tribunale del luogo in cui la  banca  ha  il  centro  degli          interessi principali. In pendenza della procedura e per  il          periodo  di  due  anni  dalla  chiusura  della  stessa,  il          commissario liquidatore e' tenuto a conservare  i  messaggi          di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.               Commi da 4. a 6. Omissis.               7.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  6   i          commissari depositano nella cancelleria del  tribunale  del          luogo  in  cui  la  banca  ha  il  centro  degli  interessi          principali,  a  disposizione  degli  aventi  diritto,   gli          elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti          indicati nel comma 2,  nonche'  dei  soggetti  appartenenti          alle  medesime   categorie   cui   e'   stato   negato   il          riconoscimento delle pretese.               Commi 8. e 9. Omissis."               "Art. 87. Opposizioni allo stato passivo.               1. Omissis.               2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria          del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la          banca ha il centro degli interessi principali.  Si  applica          l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della  crisi          e dell'insolvenza.               Commi da 3. a 5. Omissis."               "Art. 91. Restituzioni e riparti.               1. I commissari procedono alle  restituzioni  dei  beni          nonche' degli strumenti finanziari relativi ai  servizi  di          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e,          secondo l'ordine stabilito  dall'articolo  221  del  codice          della crisi e dell'insolvenza fatto salvo  quanto  previsto          dal comma 1-bis, alla ripartizione  dell'attivo  liquidato.          Le indennita' e i  rimborsi  spettanti  agli  organi  della          procedura di amministrazione straordinaria e ai  commissari          della  gestione  provvisoria  che  abbiano   preceduto   la          liquidazione coatta  amministrativa  sono  equiparate  alle          spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a),  del          codice della crisi  e  dell'insolvenza.  Il  pagamento  dei          crediti   prededucibili   e'   effettuato   previo   parere          favorevole del comitato di sorveglianza.               1-bis. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  2741          del codice civile e  dall'articolo  221  del  codice  della          crisi e  dell'insolvenza,  nella  ripartizione  dell'attivo          liquidato ai sensi del comma 1:               a) i seguenti crediti sono soddisfatti  con  preferenza          rispetto agli altri crediti chirografari:               1)  la  parte  dei   depositi   di   persone   fisiche,          microimprese,  piccole  e  medie  imprese  ammissibili   al          rimborso e  superiore  all'importo  previsto  dall'articolo          96-bis.1, commi 3 e 4;               2)  i  medesimi  depositi  indicati   al   numero   1),          effettuati presso  succursali  extracomunitarie  di  banche          aventi sede legale in Italia;               b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai  crediti          indicati alla lettera a):               1) i depositi protetti;               2) i  crediti  vantati  dai  sistemi  di  garanzia  dei          depositanti a seguito della surroga  nei  diritti  e  negli          obblighi dei depositanti protetti;               c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli  altri          crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti  i          crediti indicati alle lettere a) e b), gli  altri  depositi          presso la banca;               c-bis) i crediti per il  rimborso  del  capitale  e  il          pagamento degli interessi  e  di  eventuali  altri  importi          dovuti ai titolari degli strumenti di debito  chirografario          di  secondo  livello  indicati  dall'articolo  12-bis  sono          soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con          preferenza   rispetto   ai   crediti    subordinati    alla          soddisfazione  dei  diritti  di  tutti  i   creditori   non          subordinati della societa'.               2. Omissis.               3. I clienti iscritti  nell'apposita  sezione  separata          dello stato passivo concorrono con i  creditori  chirografi          ai sensi dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del  codice          della crisi e dell'insolvenza, per  l'intero,  nell'ipotesi          in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio          della banca da quelli dei clienti ovvero per la  parte  del          diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal  comma          2.               Commi da 4. a 11-bis. Omissis."               "Art. 93. Concordato di liquidazione.               1. In qualsiasi stadio della procedura di  liquidazione          coatta,  i  commissari,  con  il  parere  del  comitato  di          sorveglianza, ovvero la banca ai sensi  dell'articolo  265,          comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza,  con  il          parere  degli  organi  liquidatori,  possono  proporre   un          concordato al tribunale del  luogo  dove  l'impresa  ha  il          centro  degli  interessi   principali.   La   proposta   di          concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.               2.  La  proposta  di  concordato   deve   indicare   la          percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento  e          le eventuali garanzie.               3. L'obbligo di pagare  le  quote  di  concordato  puo'          essere assunto da terzi con liberazione parziale  o  totale          della  banca  concordataria.  In  tal  caso  l'azione   dei          creditori  per  l'esecuzione  del   concordato   non   puo'          esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle          rispettive quote. La proposta puo' prevedere  la  cessione,          oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni          di pertinenza della massa, purche' autorizzate dalla  Banca          d'Italia, con  specifica  indicazione  dell'oggetto  e  del          fondamento della pretesa. Il proponente puo'  limitare  gli          impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi          al passivo, anche provvisoriamente, e a  quelli  che  hanno          proposto opposizione  allo  stato  passivo  o  insinuazione          tardiva al tempo della proposta, subentrando  nei  relativi          giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a          rispondere  la  banca.  Gli  effetti  del  concordato  sono          regolati  dall'articolo  248  del  codice  della  crisi   e          dell'insolvenza.               4. La proposta di concordato e il parere  degli  organi          liquidatori   sono   depositati   nella   cancelleria   del          tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme  di          pubblicita'.               5. Entro trenta giorni dal  deposito,  gli  interessati          possono proporre opposizione con ricorso  depositato  nella          cancelleria, che viene comunicato al commissario.               6. Il  tribunale  decide  con  decreto  motivato  sulla          proposta di concordato, tenendo conto delle  opposizioni  e          del parere su queste ultime reso dalla Banca  d'Italia.  Il          decreto e' pubblicato mediante deposito  in  cancelleria  e          nelle altre forme stabilite  dal  tribunale.  Del  deposito          viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con          biglietto di cancelleria. Si  applica  l'articolo  247  del          codice della crisi e dell'insolvenza.               7. Durante la  procedura  di  concordato  i  commissari          possono procedere a parziali distribuzioni  dell'attivo  ai          sensi dell'art. 91."               "Art. 94. Esecuzione del concordato  e  chiusura  della          procedura.               1.  I  commissari  liquidatori,  con  l'assistenza  del          comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione  del          concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.               2. Eseguito il  concordato,  i  commissari  liquidatori          convocano l'assemblea dei  soci  della  banca  perche'  sia          deliberata la modifica dell'oggetto  sociale  in  relazione          alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel          caso in  cui  non  abbia  luogo  la  modifica  dell'oggetto          sociale, i commissari procedono  agli  adempimenti  per  la          cancellazione della  societa'  ed  il  deposito  dei  libri          sociali previsti dalle disposizioni del  codice  civile  in          materia di scioglimento e liquidazione  delle  societa'  di          capitali.               3. Si applicano l'articolo 299 del codice della crisi e          dell'insolvenza e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del          presente decreto legislativo."               "Art. 99. Liquidazione coatta amministrativa.               Commi da 1. a 4. Omissis.               5. Quando sia  accertato  giudizialmente  lo  stato  di          insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione          revocatoria prevista dall'articolo  166  del  codice  della          crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre societa' del          gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati          ai numeri 1), 2) e 3) dell'166 del  codice  della  crisi  e          dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei  cinque          anni anteriori al provvedimento di  liquidazione  coatta  e          per gli atti indicati al n. 4) e  al  secondo  comma  dello          stesso articolo che siano stati posti  in  essere  nei  tre          anni anteriori."               "Art. 104. Competenze giurisdizionali.               1.   Quando   la   capogruppo   sia    sottoposta    ad          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta          amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art.          99, comma 5, nonche'  per  tutte  le  controversie  fra  le          societa'  del  gruppo  e'  competente  inderogabilmente  il          tribunale nella cui  circoscrizione  la  capogruppo  ha  il          centro degli interessi principali.               2.".   |  
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   Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo  7                       settembre 2005, n. 209 
     l.  Al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 238, le parole «non  si  applica  il  titolo  III della legge fallimentare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non  si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV  del  codice della crisi e dell'insolvenza»;     b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le  parole  «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;     c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:     1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «dove  l'impresa  ha  il  centro  degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195,  primo,  secondo periodo,  terzo,  quarto,  quinto  e   sesto   comma,   della   legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297  del codice della crisi e dell'insolvenza»;     2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa  ha  la  sede  legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha  il  centro  degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195,  terzo,  quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:   «dell'articolo   297   del   codice   della    crisi    e dell'insolvenza»;     3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo  comma,  della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»;     4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del  codice  della crisi e dell'insolvenza»;     d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha  la  sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il  centro degli interessi principali»;       2) al comma 2, le parole «titolo II, capo  III,  sezione  II  e sezione  IV,  e  dall'articolo  66  della  legge  fallimentare»  sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione  III  e  V  del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice»;     e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 2,  le  parole  «del  luogo  dove  ha  sede  legale l'impresa» sono sostituite dalle  seguenti:  «dove  l'impresa  ha  il centro degli interessi principali»;       2) al comma 8, le parole  «del  luogo  ove  l'impresa  ha  sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il  centro degli interessi principali»;     f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98  e  99 della legge fallimentare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;     g) all'articolo 255, le parole «dalla  legge  fallimentare»  sono sostituite   dalle   seguenti:   «dal   codice    della    crisi    e dell'insolvenza»;     h) all'articolo 256, le parole «dagli  articoli  98  e  99  della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:  «dagli  articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;     i) all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo  35  della legge fallimentare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole  «a  quanto disposto dall'articolo  206,  secondo  comma,  della  medesima»  sono sostituite dalle seguenti:  «a  quanto  disposto  dall'articolo  307, comma 2, del medesimo codice»;     l) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111,  primo comma, numero 1, della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera a),  del  codice  della crisi e dell'insolvenza»;     m) all'articolo  260,  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare»  sono  sostituite  dalle seguenti:   «dall'articolo   221   del   codice   della    crisi    e dell'insolvenza»  e,  al  comma  1,  secondo   periodo,   le   parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge  fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1,  lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;     n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art.  152,  secondo comma, della legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «dell'articolo   265,   comma   2,   del   codice   della   crisi   e dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove  l'impresa  ha  la  sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il  centro degli interessi principali»;     o) all'articolo 263, comma 3, le parole  «Si  applica  l'articolo 215 della legge fallimentare» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Si applicano  gli  articoli  250  e  251  del  codice  della   crisi   e dell'insolvenza»;     p) all'articolo  265,  comma  3,  le  parole  «all'articolo  213, secondo e terzo comma,  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «all'articolo  313  del  codice   della   crisi   e dell'insolvenza»;     q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo  56  della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza»;     r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le  parole  «67  della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del  codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati  ai numeri  1),  2)  e  3)  del  primo  comma   dell'articolo67dellalegge fallimentare, che  siano  stati  posti  in  essere  nei  cinque  anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta,  e  per  gli  atti indicati al numero 4)  del  primo  comma  e  dal  secondo  comma  del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere  nei  tre  anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti : «per  gli  atti  indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza chesiano stati posti  in  essere  nei  cinque  anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta,  e  per  gli  atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;     s) all'articolo 281, comma 1,  le  parole  «tribunale  nella  cui circoscrizione  ha  sede  legale  tale  societa'  controllante»  sono sostituite dalle seguenti: «tribunale dove tale societa' controllante ha il centro degli interessi principali».     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p),  q),  r)  e  s),  si  applicano  alle liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.  
           Note all'art. 370: 
               - Si riporta il testo degli articoli 238, 245, comma 7,          248, 249, 252, commi 2 e 8, 254, 255, 256,  257,  comma  1,          258, 260, comma 1, 262, comma 1, 263, 265, 270, 276  e  281          del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice          delle assicurazioni private),  cosi'  come  modificati  dal          presente decreto legislativo:               "Art. 238. Esclusivita' delle procedure di risanamento.               1. All'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione          non si applicano le disposizioni  dei  capi  I  e  III  del          titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza.               2. All'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione          non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi  e'          fondato  sospetto  che   i   soggetti   con   funzioni   di          amministrazione, in violazione dei propri  doveri,  abbiano          compiuto gravi irregolarita'  nella  gestione  che  possano          arrecare danno all'impresa ovvero ad una  o  piu'  societa'          controllate, l'organo con funzioni di controllo  o  i  soci          che il codice  civile  abilita  a  presentare  denuncia  al          tribunale possono denunciare  i  fatti  all'IVASS.  L'IVASS          decide,  con  provvedimento  motivato,  nel  rispetto   dei          principi del giusto procedimento."               Art. 245. Liquidazione coatta amministrativa.               Commi da 1. a 6. Omissis.               7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non          sono  soggette  a  procedure  concorsuali   diverse   dalla          liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo.          Per quanto non  espressamente  previsto  si  applicano,  se          compatibili, le  disposizioni  del  codice  della  crisi  e          dell'insolvenza."               "Art. 248.  Accertamento  giudiziario  dello  stato  di          insolvenza.               1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta,          si trova in stato di insolvenza,  il  tribunale  del  luogo          dove l'impresa ha il centro degli interessi principali,  su          richiesta di uno o piu' creditori  ovvero  su  istanza  del          pubblico  ministero  o  d'ufficio,  sentito  l'IVASS  e   i          rappresentanti legali dell'impresa, dichiara  lo  stato  di          insolvenza con sentenza  in  camera  di  consiglio.  Quando          l'impresa sia sottoposta ad amministrazione  straordinaria,          il tribunale dichiara l'insolvenza  anche  su  ricorso  dei          commissari  straordinari,  sentiti  i  commissari   stessi,          l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano  le          disposizioni dell'articolo 297 del  codice  della  crisi  e          dell'insolvenza.               2. Se un'impresa si trova in  stato  di  insolvenza  al          momento dell'emanazione del provvedimento  di  liquidazione          coatta  amministrativa  e   l'insolvenza   non   e'   stata          dichiarata ai sensi del comma 1,  il  tribunale  del  luogo          dove l'impresa ha il centro degli interessi principali,  su          ricorso  dei  commissari  liquidatori  o  su  istanza   del          pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i  cessati          rappresentanti  legali  dell'impresa  e  i  commissari   se          nominati, accerta tale stato  con  sentenza  in  camera  di          consiglio. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  297          del codice della crisi e dell'insolvenza.               3.  Nel  caso  dell'impresa  di  assicurazione   o   di          riassicurazione lo stato d'insolvenza si  manifesta,  oltre          che nei modi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b),          del codice  della  crisi  e  dell'insolvenza,  anche  nella          situazione  di  notevole,  evidente   e   non   transitoria          insufficienza delle attivita' patrimoniali  necessarie  per          far  fronte   agli   impegni   relativi   ai   crediti   di          assicurazione o di riassicurazione.               4.  La  dichiarazione   giudiziale   dello   stato   di          insolvenza produce gli effetti indicati  nell'articolo  299          del codice della crisi e dell'insolvenza."               "Art. 249.  Effetti  nei  confronti  dell'impresa,  dei          creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.               1. Dalla  data  di  emanazione  del  provvedimento  che          dispone la liquidazione coatta nei  confronti  dell'impresa          non puo' essere promossa o proseguita  alcuna  azione  ne',          per qualsiasi titolo,  puo'  essere  parimenti  promosso  o          proseguito alcun atto di esecuzione  forzata  o  cautelare.          Per le azioni civili di qualsiasi  natura  derivanti  dalla          liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale  del          luogo  dove  l'impresa  ha  il   centro   degli   interessi          principali.               2. Dalla data  del  provvedimento  di  liquidazione  si          producono  gli  effetti  previsti  dalle  disposizioni  del          titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi  e          dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice."               "Art. 252. Accertamento del passivo.               1. Omissis.               2. La comunicazione e' effettuata all'ultimo  indirizzo          risultante agli atti dell'impresa. E' onere  del  creditore          interessato, in caso di variazione, informare senza indugio          i commissari. Nei confronti dei creditori  irreperibili,  o          per i  quali  non  vi  sia  prova  dell'avvenuta  ricezione          all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa,  la          comunicazione  e'  effettuata  presso  la  cancelleria  del          tribunale dove  l'impresa  ha  il  centro  degli  interessi          principali mediante inserimento nel fascicolo  relativo  al          deposito dello stato passivo. In tal caso la  comunicazione          puo' essere redatta in un unico documento.               Commi da 3. a 7. Omissis.               8.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  7   i          commissari  depositano,  dopo  averne  data   comunicazione          all'IVASS, nella cancelleria del tribunale  dove  l'impresa          ha il centro degli  interessi  principali,  a  disposizione          degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con          l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali          e' stato negato il riconoscimento delle pretese.               Commi 9. e 10. Omissis."               "Art.  254.   Opposizione   allo   stato   passivo   ed          impugnazione dei crediti ammessi.               1. Possono proporre opposizione allo stato  passivo,  i          creditori esclusi o ammessi  con  riserva,  entro  quindici          giorni  dal  ricevimento   della   comunicazione   prevista          dall'articolo 252, comma 9.               2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli  206  e          207 del codice della crisi e dell'insolvenza."               "Art. 255. Appello.               1. Contro la sentenza del tribunale  che  decide  sulle          cause di opposizione puo' essere  proposto  appello,  anche          dai commissari, entro il termine di quindici  giorni  dalla          data di notificazione della  stessa,  osservandosi  per  il          giudizio di appello le  disposizioni  previste  dal  codice          della crisi e dell'insolvenza e  dal  codice  di  procedura          civile."               "Art. 256. Insinuazioni tardive.               1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando          non siano  esauriti  tutti  i  riparti,  i  creditori  e  i          titolari  di   diritti   reali   sui   beni   in   possesso          dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione  ai          sensi dell'articolo 252, comma 1, e non  risultino  inclusi          nello stato passivo, possono chiedere di far valere i  loro          diritti secondo quanto previsto dagli articoli  206  e  207          del codice della crisi e dell'insolvenza.               2. Tali soggetti sopportano  le  spese  conseguenti  al          ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non  sia          ad essi imputabile. Si applica  il  disposto  dell'articolo          260, comma 5.               Art. 257. Liquidazione dell'attivo.               1. I commissari hanno tutti  i  poteri  occorrenti  per          realizzare  l'attivo,  salve   le   limitazioni   stabilite          dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Per gli  atti          previsti  dall'articolo  132  del  codice  della  crisi   e          dell'insolvenza, in deroga a quanto disposto  dall'articolo          307,  comma  2,   del   medesimo   codice,   i   commissari          acquisiscono preventivamente  il  parere  del  comitato  di          sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive  che          sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o          che sono  prescritte  in  via  particolare  con  istruzioni          specifiche.               Commi da 2. a 5. Omissis.               Art.  258.  Trattamento  dei   crediti   derivanti   da          contratti   di   assicurazione   o    da    contratti    di          riassicurazione.               1. Gli attivi a copertura delle  riserve  tecniche  dei          rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento          di liquidazione  coatta  risultano  iscritti  nell'apposito          registro,   sono   riservati   in   via   prioritaria    al          soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai  contratti          ai quali essi si riferiscono.               2.   Dalla   pubblicazione   del    provvedimento    di          liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione          o di riassicurazione se anteriore,  la  composizione  degli          attivi indicati nel registro ed il  registro  medesimo  non          possono essere  modificati  dai  commissari,  ad  eccezione          della  correzione   di   meri   errori   materiali,   senza          l'autorizzazione dell'IVASS.  I  commissari  includono  nel          registro, in deroga  al  vincolo  di  immodificabilita',  i          proventi  finanziari   maturati   sugli   attivi,   nonche'          l'importo dei premi  incassati  nel  periodo  compreso  fra          l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di          assicurazione  e  di  riassicurazione  o,   nel   caso   di          trasferimento  del  portafoglio,   fino   alla   data   del          trasferimento stesso. Se  il  ricavato  della  liquidazione          degli attivi e' inferiore  alla  valutazione  indicata  nel          registro, i commissari sono tenuti a darne  giustificazione          all'IVASS.               3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche  dei          rami vita si soddisfano con priorita' rispetto  agli  altri          titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di          liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:               a) gli aventi diritto  ai  capitali  o  indennizzi  per          polizze scadute o sinistrate entro il  sessantesimo  giorno          successivo alla data di pubblicazione del provvedimento  di          liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate  entro          lo stesso termine;               b) i titolari di crediti  derivanti  da  operazioni  di          capitalizzazione;               c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;               d) i titolari dei contratti in corso alla data  di  cui          alla  lettera  a),  in  proporzione  dell'ammontare   delle          riserve matematiche;               e) i  titolari  dei  contratti  che  non  prevedono  la          costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla          frazione di premio corrispondente al rischio non corso.  Se          gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita          risultano insufficienti per soddisfare i  crediti  indicati          in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c)  e  d)          sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).               4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche  dei          rami danni si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri          titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di          liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:               a) gli aventi  diritto  a  capitali  o  indennizzi  per          sinistri  verificatisi   entro   il   sessantesimo   giorno          successivo alla data di pubblicazione del provvedimento  di          liquidazione;               b) i titolari dei contratti in corso alla data  di  cui          alla lettera a), in proporzione alla  frazione  del  premio          corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a          copertura delle riserve tecniche dei rami  danni  risultano          insufficienti per soddisfare tutti i  crediti  indicati  in          precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai          crediti di cui alla lettera b).               4-bis. Gli impegni risultanti dalla  partecipazione  ad          un   contratto   di   coassicurazione   comunitaria    sono          soddisfatti alla stessa stregua  degli  impegni  risultanti          dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di          nazionalita' per quanto riguarda gli  aventi  diritto  alle          prestazione assicurative. (1099)               5. Se gli attivi a  copertura  delle  riserve  tecniche          relative ai contratti di assicurazione  obbligatoria  della          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei          veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti  per          soddisfare  tutti  i  crediti  indicati  nel  comma  4,  si          applicano le disposizioni previste dal capo  I  del  titolo          XVII.               6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3  e  4  va          anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 221,          comma  1,  lettera   a),   del   codice   della   crisi   e          dell'insolvenza.     Le     medesime     spese      gravano          proporzionalmente sulle attivita' di ogni specie  ancorche'          assistite da privilegio o ipoteca.               6-bis. In caso di  liquidazione  coatta  amministrativa          dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti  dai          contratti conclusi da una succursale o in regime di  libera          prestazione di servizi sono adempiuti  alla  stregua  degli          impegni    derivanti    dagli    altri     contratti     di          riassicurazione."               "Art. 260. Ripartizione dell'attivo.               1. I commissari procedono, secondo  l'ordine  stabilito          dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza,          alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e  i          rimborsi  spettanti  agli   organi   della   procedura   di          amministrazione  straordinaria  e   ai   commissari   della          gestione provvisoria che abbiano preceduto la  liquidazione          coatta amministrativa sono equiparate alle  spese  indicate          nell'articolo 221, comma 1, lettera a),  del  codice  della          crisi e dell'insolvenza.               Commi da 2. a 6. Omissis."               "Art. 262. Concordato               1. In qualsiasi stadio della procedura di  liquidazione          coatta,  i  commissari,  con  il  parere  del  comitato  di          sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo  265,          comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza,  con  il          parere  degli  organi  liquidatori,  possono  proporre   un          concordato al tribunale del  luogo  dove  l'impresa  ha  il          centro  degli  interessi   principali.   La   proposta   di          concordato e' autorizzata dall'IVASS.               Commi da 2. a 7. Omissis.               Art. 263. Esecuzione del concordato  e  chiusura  della          procedura               1. I  commissari,  con  l'assistenza  del  comitato  di          sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione  del  concordato          secondo le direttive che sono stabilite dall'IVASS  in  via          generale con regolamento  o  che  sono  prescritte  in  via          particolare con istruzioni specifiche.               2.  Eseguito  il  concordato,  i  commissari  convocano          l'assemblea dei soci perche'  sia  deliberata  la  modifica          dell'oggetto   sociale    in    relazione    alla    revoca          dell'autorizzazione    all'attivita'     assicurativa     o          riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica          dell'oggetto   sociale,   i   commissari   procedono   agli          adempimenti  per  la  cancellazione  della  societa'  e  il          deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni  del          codice civile in materia  di  scioglimento  e  liquidazione          delle societa' di capitali.               3. Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della          crisi e dell'insolvenza."               "Art.  265.  Liquidazione   coatta   di   imprese   non          autorizzate.               1. Il Ministro dello sviluppo  economico,  su  proposta          dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che          esercita l'attivita' di assicurazione o di  riassicurazione          senza essere stata autorizzata.               2. Nel  caso  di  assoluta  mancanza  di  attivita'  da          liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari,  solo          previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri          soggetti  interessati  che  venga  presentata  nel  termine          perentorio di sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione          del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari          possono  chiedere  all'IVASS,  dopo  aver   provveduto   al          deposito dello stato passivo, l'autorizzazione  a  chiudere          la liquidazione senza ulteriori formalita'.               3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313          del codice della crisi e dell'insolvenza."               "Art. 270. Diritto alla compensazione nei rapporti  con          l'impresa di assicurazione.               1. L'adozione di un provvedimento di risanamento  o  di          una procedura di liquidazione, da parte di un  altro  Stato          membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che  ha          sede legale in tale Stato, non pregiudica  il  diritto  del          creditore di invocare la  compensazione  nei  rapporti  con          l'impresa  di   assicurazione   secondo   quanto   previsto          all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza.               2. La disposizione di cui al  comma  1  non  osta  alle          azioni di annullamento, di nullita'  o  di  inopponibilita'          degli atti  pregiudizievoli  per  la  massa  dei  creditori          previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa          nei confronti della quale e' stata adottata  la  misura  di          risanamento o di liquidazione."               "Art.   276.   Liquidazione    coatta    amministrativa          dell'ultima societa' controllante italiana.               1.  Salvo  quanto  previsto  dal   presente   articolo,          all'ultima   societa'   controllante   italiana   di    cui          all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme  del  capo          IV del presente titolo.               2. La liquidazione coatta amministrativa della societa'          di  cui  al  comma  1,  oltre   che   nei   casi   previsti          dall'articolo  245,  puo'   essere   disposta   quando   le          inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di  direzione  e          di  coordinamento  per  l'esecuzione  delle  istruzioni  di          vigilanza  impartite  dall'IVASS   siano   di   eccezionale          gravita'.               3. I commissari liquidatori depositano annualmente  nel          registro  delle  imprese  una  relazione  sulla  situazione          contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da          notizie sia sullo  svolgimento  delle  procedure  cui  sono          sottoposte altre societa' del gruppo controllate  italiane,          di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia  sugli  eventuali          interventi a tutela degli assicurati e degli  altri  aventi          diritto  a  prestazioni  assicurative.  La   relazione   e'          accompagnata da un rapporto del comitato  di  sorveglianza.          L'IVASS puo' prescrivere speciali forme di pubblicita'  per          rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.               4. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  275,          commi 5 e 6.               5. Quando sia  accertato  giudizialmente  lo  stato  di          insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione          revocatoria prevista dall'articolo  166  del  codice  della          crisi e dell'insolvenza nei confronti delle altre  societa'          del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma  2.  L'azione          puo' essere esperita per  gli  atti  indicati  all'articolo          166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi  e          dell'insolvenza chesiano stati posti in essere  nei  cinque          anni anteriori al provvedimento di liquidazione  coatta,  e          per gli atti indicati all'articolo 166,  comma  1,  lettere          a),  b)  e  c)  e  comma  2  del  codice  della   crisi   e          dell'insolvenza, che siano stati posti in  essere  nei  tre          anni anteriori."               "Art.  281.  Disposizioni   comuni   sulla   competenza          giurisdizionale.               1. Quando l'ultima societa'  controllante  italiana  di          cui  all'articolo  210,  comma   2,   sia   sottoposta   ad          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta          amministrativa,   per   l'azione    revocatoria    prevista          dall'articolo  276,  comma  5,   nonche'   per   tutte   le          controversie fra le societa' del gruppo  e'  competente  il          tribunale dove tale  societa'  controllante  ha  il  centro          degli interessi principali.               2. Quando l'ultima societa'  controllante  italiana  di          cui  all'articolo  210,  comma   2,   sia   sottoposta   ad          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta          amministrativa,  per  i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti          amministrativi  concernenti  o   comunque   connessi   alle          procedure   di   amministrazione   straordinaria    e    di          liquidazione  coatta  amministrativa   di   tale   societa'          controllante  e  delle  societa'   del   gruppo,   di   cui          all'articolo 210-ter, comma 2, e' competente  il  tribunale          amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.".   |  
|   |                                Art. 371 
   Norme di  coordinamento  con  l'articolo  16  delle  disposizioni  di                    attuazione del codice civile 
     1. All'articolo 16 delle disposizioni di  attuazione  del  codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e  213  del  r.d.  16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304,  308,  309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».     2.  Il  comma  1  si  applica  alle  liquidazioni  generali   del patrimonio disposte per effetto di domande  depositate  o  iniziative comunque  esercitate  successivamente  all'entrata  in   vigore   del presente decreto.  
           Note all'art. 371: 
               -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   16   delle          disposizioni  per  l'attuazione   del   codice   civile   e          disposizioni  transitorie,  come  modificato  dal  presente          decreto legislativo:               "Art. 16.               Quando  e'  disposta  la  liquidazione   generale   del          patrimonio dell'ente si osservano, in  quanto  applicabili,          le disposizioni degli 304, 308, 309, 310, 311,  312  e  313          del  codice  della  crisi  e  dell'insolvenza,   salve   le          disposizioni seguenti.".   |  
|   |                                Art. 372 
   Modifiche  al  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto                  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
     1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo  110,  comma 5,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta   amministrativa, amministrazione    controllata,    amministrazione     straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione   o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110,  comma  6, in   caso   di   liquidazione   giudiziale,    liquidazione    coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato  preventivo o di  liquidazione  del  mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di imprenditore   individuale,   in   caso   di   morte,   interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18,  le  parole «articolo 110, comma 5, in caso di  fallimento,  liquidazione  coatta amministrativa,    amministrazione    controllata,    amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura  di  insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora  si tratti di imprenditore individuale, in caso di  morte,  interdizione, inabilitazione  o  fallimento»  sono   sostituite   dalle   seguenti: «articolo  110,  comma  6,  in  caso  di   liquidazione   giudiziale, liquidazione coatta  amministrativa,  amministrazione  straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero, qualora si tratti di imprenditore  individuale,  in  caso  di  morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;     b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b)  e'  sostituita  dalla seguente:  «b)  l'operatore  economico   sia   stato   sottoposto   a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta  o di concordato preventivo  o  sia  in  corso  nei  suoi  confronti  un procedimento per la dichiarazione di una di  tali  situazioni,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della  crisi  di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre  2017,  n.155  e  dall'articolo 110;»;     c) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:     «Art. 110 (Procedure  di  affidamento  in  caso  di  liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione  del  contratto  e  misure straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e  seguenti,  le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del  contratto  ai  sensi  dell'articolo  108  ovvero  di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo  88,  comma  4-ter,  del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  di dichiarazione giudiziale di inefficacia del  contratto,  interpellano progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine  di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del completamento dei lavori, servizi o forniture.     2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'  proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.     3.  Il  curatore  della  procedura  di  liquidazione  giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.     4.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda   di   cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa  e  dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l'art.95 del medesimo codice.  Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo  ed il momento del deposito del decreto  previsto  dall'articolo  47  del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e' sempre  necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.     5. L'impresa ammessa al concordato preventivo  non  necessita  di avvalimento di requisiti di altro soggetto.     6. L'ANAC puo' subordinare la  partecipazione,  l'affidamento  di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita' che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con apposite linee guida.     7. Restano ferme le disposizioni previste  dall'articolo  32  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione della corruzione.»;     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle  procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la  gara  e'  pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  codice, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  
           Note all'art. 372: 
               - Si riporta il testo degli articoli 48, commi 17 e 18,          e 80, comma 5,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificati dal presente decreto legislativo:               "Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari          di operatori economici.               Commi da 1. a 16. Omissis.               17. Salvo quanto previsto articolo  110,  comma  6,  in          caso  di  liquidazione  giudiziale,   liquidazione   coatta          amministrativa, amministrazione  straordinaria,  concordato          preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora          si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di  morte,          interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale  del          medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,          dei requisiti di  cui  all'articolo  80,  ovvero  nei  casi          previsti dalla normativa antimafia, la stazione  appaltante          puo' proseguire il rapporto di appalto con altro  operatore          economico che sia costituito mandatario nei  modi  previsti          dal  presente  codice  purche'   abbia   i   requisiti   di          qualificazione adeguati ai lavori  o  servizi  o  forniture          ancora da eseguire;  non  sussistendo  tali  condizioni  la          stazione appaltante deve recedere dal contratto.               18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110,  comma  6,          in caso di  liquidazione  giudiziale,  liquidazione  coatta          amministrativa, amministrazione  straordinaria,  concordato          preventivo o di liquidazione di uno  dei  mandanti  ovvero,          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di          morte,   interdizione,   inabilitazione   o    liquidazione          giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso          di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero          nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario,          ove non indichi altro operatore economico  subentrante  che          sia in possesso dei prescritti requisiti di  idoneita',  e'          tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli  altri          mandanti,   purche'   questi   abbiano   i   requisiti   di          qualificazione adeguati ai lavori  o  servizi  o  forniture          ancora da eseguire.               Commi da 19. a 19-ter. Omissis."               "Art. 80. Motivi di esclusione               Commi da 1. a 4. Omissis.               5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita          a un suo subappaltatore nei casi di cui  all'articolo  105,          comma 6, qualora:               a) Omissis.               b)  l'operatore  economico  sia  stato   sottoposto   a          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione          coatta o di concordato preventivo o sia in corso  nei  suoi          confronti un procedimento per la dichiarazione  di  una  di          tali   situazioni,   fermo   restando    quanto    previsto          dall'articolo 95  del  codice  della  crisi  di  impresa  e          dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui          all'articolo  1  della  legge  19  ottobre  2017,  n.155  e          dall'articolo 110;               Omissis.".   |  
|   |                                Art. 373 
   Coordinamento con le norme di  attuazione  del  codice  di  procedura                               penale 
     1.  All'articolo  104-bis   delle   norme   di   attuazione,   di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a)  il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III,  del  codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina  e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello  stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto  ai  sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti  con  la  procedura  di  liquidazione  giudiziaria  si applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro  I del citato decreto legislativo.»;     b) il comma 1-quater e' sostituito dal  seguente:  «1-quater.  Ai casi  di  sequestro  e  confisca   in   casi   particolari   previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano,  nonche'  agli  altri  casi  di sequestro e confisca di beni adottati nei  procedimenti  relativi  ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo  in  materia  di  amministrazione  e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e  di  esecuzione  del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita' organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione  e nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  fino  al  provvedimento  di confisca emesso dalla corte di  appello  e,  successivamente  a  tale provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita' previste dal citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato  alle restituzioni e al risarcimento del danno».  
           Note all'art. 373: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 104-bis delle norme          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di          procedura penale,  come  modificato  dal  presente  decreto          legislativo:               "Art. 104-bis. Amministrazione dei  beni  sottoposti  a          sequestro preventivo e  a  sequestro  e  confisca  in  casi          particolari. Tutela dei terzi nel giudizio.               1. Nel caso in cui il sequestro  preventivo  abbia  per          oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario          assicurare l'amministrazione, esclusi quelli  destinati  ad          affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61,          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,          n. 133, l'autorita' giudiziaria  nomina  un  amministratore          giudiziario scelto nell'Albo di  cui  all'articolo  35  del          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.          159,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto  motivato          dell'autorita' giudiziaria la custodia  dei  beni  suddetti          puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da  quelli          indicati al periodo precedente.               1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro  I,          titolo III, del codice di  cui  al  decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, e  successive  modificazioni  nella          parte in cui recano la disciplina  della  nomina  e  revoca          dell'amministratore,  dei  compiti,  degli  obblighi  dello          stesso e della gestione dei beni. Quando  il  sequestro  e'          disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai          fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura          di liquidazione  giudiziaria  si  applicano,  altresi',  le          disposizioni di cui al titolo IV del  Libro  I  del  citato          decreto legislativo.               1-ter. I compiti del giudice  delegato  alla  procedura          sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal  giudice          che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel  caso  di          provvedimento emesso  da  organo  collegiale,  dal  giudice          delegato nominato ai sensi e per gli effetti  dell'articolo          35, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.               1-quater. Ai casi  di  sequestro  e  confisca  in  casi          particolari  previsti  dall'articolo  240-bis  del   codice          penale o dalle altre disposizioni di  legge  che  a  questo          articolo rinviano, nonche' agli altri casi di  sequestro  e          confisca di beni  adottati  nei  procedimenti  relativi  ai          delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si          applicano le disposizioni del titolo IV  del  Libro  I  del          decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.  Si  applicano          inoltre  le  disposizioni  previste  dal  medesimo  decreto          legislativo in materia di  amministrazione  e  destinazione          dei beni sequestrati  e  confiscati  e  di  esecuzione  del          sequestro.   In   tali   casi   l'Agenzia   nazionale   per          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e          confiscati   alla   criminalita'    organizzata    coadiuva          l'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e   nella          custodia dei beni sequestrati,  fino  al  provvedimento  di          confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a          tale provvedimento, amministra i beni medesimi  secondo  le          modalita'  previste  dal  citato  decreto   legislativo   6          settembre 2011, n. 159. Restano comunque  salvi  i  diritti          della persona offesa  dal  reato  alle  restituzioni  e  al          risarcimento del danno.               1-quinquies. Nel processo di cognizione  devono  essere          citati i terzi titolari di diritti  reali  o  personali  di          godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato  risulti          avere la disponibilita' a qualsiasi titolo.               1-sexies.  Le  disposizioni  dei   commi   1-quater   e          1-quinquies  si   applicano   anche   nel   caso   indicato          dall'articolo 578-bis del codice.".   |  
|   |                                Art. 374                              Abrogazioni 
     1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio  2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n. 111 e' abrogato.     |  
|   |                                Art. 375                  Assetti organizzativi dell'impresa 
     1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile e'  sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».     2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il  primo  comma  e' aggiunto il seguente:     «L'imprenditore, che operi in forma societaria o  collettiva,  ha il dovere di istituire un  assetto  organizzativo,  amministrativo  e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,  anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell'impresa  e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il  recupero  della continuita' aziendale».  
           Note all'art. 375: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2086  del  codice          civile,  cosi'  come  modificato   dal   presente   decreto          legislativo:               "Art. 2086. Gestione dell'impresa.               L'imprenditore  e'  il  capo  dell'impresa  e  da   lui          dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.               L'imprenditore,  che  operi  in  forma   societaria   o          collettiva,  ha  il  dovere   di   istituire   un   assetto          organizzativo, amministrativo  e  contabile  adeguato  alla          natura e alle dimensioni dell'impresa,  anche  in  funzione          della rilevazione tempestiva  della  crisi  dell'impresa  e          della  perdita  della  continuita'  aziendale,  nonche'  di          attivarsi senza indugio per l'adozione  e  l'attuazione  di          uno  degli  strumenti  previsti  dall'ordinamento  per   il          superamento della crisi e  il  recupero  della  continuita'          aziendale.".   |  
|   |                                Art. 376                Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro 
     1. All'articolo 2119 del  codice  civile,  il  secondo  comma  e' sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui  rapporti  di  lavoro  sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.».  
           Note all'art. 376: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2119  del  codice          civile,  cosi'  come  modificato   dal   presente   decreto          legislativo:               "Art. 2119. Recesso per giusta causa.               Ciascuno dei contraenti  puo'  recedere  dal  contratto          prima della scadenza del termine,  se  il  contratto  e'  a          tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e'  a          tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non          consenta la prosecuzione anche provvisoria,  del  rapporto.          Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore  di          lavoro che recede per  giusta  causa  compete  l'indennita'          indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.               Non  costituisce  giusta  causa  di   risoluzione   del          contratto    la    liquidazione    coatta    amministrativa          dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui          rapporti di lavoro sono regolati dal codice della  crisi  e          dell'insolvenza.".   |  
|   |                                Art. 377                    Assetti organizzativi societari 
     1. All'articolo  2257  del  codice  civile,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma, e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le operazioni necessarie per l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Salvo diversa  pattuizione,  l'amministrazione  della  societa'  spetta   a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».     2. All'articolo 2380-bis del codice civile,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma, e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»     3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice  civile,  il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui  all'articolo  2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di  gestione,  il quale compie le operazioni necessarie per  l'attuazione  dell'oggetto sociale.».     4. All'articolo  2475  del  codice  civile,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente: «La  gestione  dell'impresa  si  svolge  nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo  comma, e spetta esclusivamente agli  amministratori,  i  quali  compiono  le operazioni necessarie per l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,  l'amministrazione  della societa' e' affidata a uno o piu' soci  nominati  con  decisione  dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».     5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto  comma  e' aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile,  l'articolo 2381.».  
           Note all'art. 377: 
               - Si riporta il testo degli  articoli  2257,  2380-bis,          2409-nonies e 2475 del codice civile, come  modificati  dal          presente decreto legislativo:               "Art. 2257. Amministrazione disgiuntiva.               La gestione dell'impresa si svolge nel  rispetto  della          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e          spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono          le  operazioni  necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto          sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della          societa' spetta a ciascuno dei  soci  disgiuntamente  dagli          altri.               Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci,          ciascun  socio  amministratore  ha   diritto   di   opporsi          all'operazione che un altro voglia compiere, prima che  sia          compiuta.               La maggioranza dei soci, determinata secondo  la  parte          attribuita   a   ciascun   socio   negli   utili,    decide          sull'opposizione."               "Art. 2380-bis. Amministrazione della societa'.               La gestione dell'impresa si svolge nel  rispetto  della          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e          spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono          le  operazioni  necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto          sociale.               L'amministrazione della societa' puo'  essere  affidata          anche a non soci.               Quando l'amministrazione e' affidata  a  piu'  persone,          queste costituiscono il consiglio di amministrazione.               Se  lo  statuto  non   stabilisce   il   numero   degli          amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo  e          minimo, la determinazione spetta all'assemblea.               Il consiglio di  amministrazione  sceglie  tra  i  suoi          componenti  il  presidente,  se  questi  non  e'   nominato          dall'assemblea."               "Art. 2409-nonies. Consiglio di gestione.               La gestione dell'impresa si svolge nel  rispetto  della          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e          spetta esclusivamente al consiglio di  gestione,  il  quale          compie   le   operazioni   necessarie   per    l'attuazione          dell'oggetto sociale.               E' costituito da un numero  di  componenti,  anche  non          soci, non inferiore a due.               Fatta  eccezione  per  i  primi  componenti,  che  sono          nominati nell'atto costitutivo,  e  salvo  quanto  disposto          dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei  componenti          il  consiglio  di   gestione   spetta   al   consiglio   di          sorveglianza, previa determinazione  del  loro  numero  nei          limiti stabiliti dallo statuto.               I componenti del  consiglio  di  gestione  non  possono          essere nominati consiglieri di sorveglianza, e  restano  in          carica per un periodo non superiore  a  tre  esercizi,  con          scadenza  alla  data  della  riunione  del   consiglio   di          sorveglianza  convocato  per  l'approvazione  del  bilancio          relativo all'ultimo esercizio della loro carica.               I   componenti   del   consiglio   di   gestione   sono          rieleggibili, salvo diversa disposizione dello  statuto,  e          sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in  qualunque          tempo, anche se nominati nell'atto  costitutivo,  salvo  il          diritto al risarcimento dei  danni  se  la  revoca  avviene          senza giusta causa.               Se nel corso dell'esercizio vengono  a  mancare  uno  o          piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio  di          sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.          "               "Art. 2475. Amministrazione della societa'.               La gestione dell'impresa si svolge nel  rispetto  della          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e          spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono          le  operazioni  necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto          sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto  costitutivo,          l'amministrazione della societa' e' affidata a uno  o  piu'          soci  nominati  con  decisione  dei  soci  presa  ai  sensi          dell'articolo 2479.               All'atto di nomina degli amministratori si applicano il          quarto e quinto comma dell'articolo 2383.               Quando l'amministrazione e' affidata  a  piu'  persone,          queste  costituiscono  il  consiglio  di   amministrazione.          L'atto costitutivo puo' tuttavia  prevedere,  salvo  quanto          disposto  nell'ultimo  comma  del  presente  articolo,  che          l'amministrazione  sia  ad  esse  affidata   disgiuntamente          oppure  congiuntamente;  in   tali   casi   si   applicano,          rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.               Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione,          l'atto costitutivo puo' prevedere che  le  decisioni  siano          adottate mediante consultazione scritta o  sulla  base  del          consenso espresso per iscritto. In tal caso  dai  documenti          sottoscritti  dagli  amministratori  devono  risultare  con          chiarezza  l'argomento  oggetto  della  decisione   ed   il          consenso alla stessa.               La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di          fusione o scissione, nonche' le decisioni  di  aumento  del          capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni  caso  di          competenza dell'organo amministrativo.               Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.".   |  
|   |                                Art. 378                 Responsabilita' degli amministratori 
     1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto  comma  e' inserito  il  seguente:  «Gli  amministratori  rispondono   verso   i creditori sociali per l'inosservanza  degli  obblighi  inerenti  alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.  L'azione  puo' essere proposta dai creditori quando il  patrimonio  sociale  risulta insufficiente  al  soddisfacimento  dei  loro  crediti.  La  rinunzia all'azione  da  parte  della  societa'  non   impedisce   l'esercizio dell'azione da parte  dei  creditori  sociali.  La  transazione  puo' essere  impugnata  dai  creditori  sociali  soltanto   con   l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»     2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo  comma  e' aggiunto il seguente: «Quando e' accertata la  responsabilita'  degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di  un diverso  ammontare,  il  danno  risarcibile  si  presume  pari   alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui  l'amministratore e' cessato dalla carica o, in  caso  di  apertura  di  una  procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il  patrimonio netto determinato alla data in cui si  e'  verificata  una  causa  di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi  sostenuti  e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il  verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della  liquidazione. Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano  le  scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse  o  per  altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla  differenza  tra  attivo  e  passivo accertati nella procedura».  
           Note all'art. 378: 
               - Si riporta il testo degli articoli 2476  e  2486  del          codice  civile,  come  modificati  dal   presente   decreto          legislativo:               "Art.  2476.  Responsabilita'  degli  amministratori  e          controllo dei soci.               Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso          la  societa'  dei  danni  derivanti  dall'inosservanza  dei          doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto  costitutivo          per   l'amministrazione   della   societa'.   Tuttavia   la          responsabilita' non si estende a quelli che  dimostrino  di          essere esenti da colpa e, essendo a cognizione  che  l'atto          si stava per compiere, abbiano fatto constare  del  proprio          dissenso.               I soci che non  partecipano  all'amministrazione  hanno          diritto  di  avere  dagli  amministratori   notizie   sullo          svolgimento degli affari sociali  e  di  consultare,  anche          tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali  ed          i documenti relativi all'amministrazione.               L'azione di responsabilita' contro  gli  amministratori          e' promossa  da  ciascun  socio,  il  quale  puo'  altresi'          chiedere, in caso di  gravi  irregolarita'  nella  gestione          della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di          revoca  degli  amministratori  medesimi.  In  tal  caso  il          giudice puo' subordinare il provvedimento alla  prestazione          di apposita cauzione.               In caso di  accoglimento  della  domanda  la  societa',          salvo il  suo  diritto  di  regresso  nei  confronti  degli          amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e          quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.               Salvo  diversa  disposizione   dell'atto   costitutivo,          l'azione di responsabilita' contro gli amministratori  puo'          essere oggetto di rinuncia o  transazione  da  parte  della          societa', purche' vi  consenta  una  maggioranza  dei  soci          rappresentante almeno i due terzi del  capitale  sociale  e          purche' non  si  oppongano  tanti  soci  che  rappresentano          almeno il decimo del capitale sociale.               Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali          per   l'inosservanza   degli   obblighi    inerenti    alla          conservazione  dell'integrita'  del   patrimonio   sociale.          L'azione puo'  essere  proposta  dai  creditori  quando  il          patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento          dei loro crediti. La rinunzia  all'azione  da  parte  della          societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei          creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai          creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria  quando          ne ricorrono gli estremi.               Le disposizioni dei precedenti commi  non  pregiudicano          il diritto al risarcimento dei danni spettante  al  singolo          socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da          atti dolosi o colposi degli amministratori.               Sono  altresi'  solidalmente   responsabili   con   gli          amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i  soci  che          hanno intenzionalmente deciso o autorizzato  il  compimento          di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi.               L'approvazione del  bilancio  da  parte  dei  soci  non          implica liberazione degli amministratori e dei sindaci  per          le responsabilita' incorse nella gestione sociale."               "Art. 2486. Poteri degli amministratori.               Al verificarsi di una causa di scioglimento e  fino  al          momento della consegna di cui  all'articolo  2487-bis,  gli          amministratori conservano il potere di gestire la societa',          ai soli fini  della  conservazione  dell'integrita'  e  del          valore del patrimonio sociale.               Gli amministratori sono  personalmente  e  solidalmente          responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci,  ai          creditori sociali  ed  ai  terzi,  per  atti  od  omissioni          compiuti in violazione del precedente comma.               Quando   e'   accertata   la   responsabilita'    degli          amministratori a norma del presente articolo,  e  salva  la          prova di un diverso  ammontare,  il  danno  risarcibile  si          presume pari alla differenza tra il patrimonio  netto  alla          data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o,  in          caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di          apertura  di  tale  procedura   e   il   patrimonio   netto          determinato alla data in cui si e' verificata una causa  di          scioglimento di cui all'articolo  2484,  detratti  i  costi          sostenuti  e  da  sostenere,   secondo   un   criterio   di          normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento          e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta          una procedura concorsuale e mancano le scritture  contabili          o se a causa dell'irregolarita' delle stesse  o  per  altre          ragioni   i   netti   patrimoniali   non   possono   essere          determinati, il danno e'  liquidato  in  misura  pari  alla          differenza   tra   attivo   e   passivo   accertati   nella          procedura.".   |  
|   |                                Art. 379                   Nomina degli organi di controllo 
     1. All'articolo 2477 del  codice  civile  il secondo  e  il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:     «La  nomina  dell'organo  di  controllo   o   del   revisore   e' obbligatoria se la societa':     a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;     b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei conti;     c) ha superato  per  due  esercizi  consecutivi  almeno  uno  dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello  stato  patrimoniale:  2 milioni di euro; 2) ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'.     L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando,  per  tre  esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.»     2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice  civile,  dopo  le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese»  e  dopo il quinto  comma  e'  aggiunto  il   seguente:   «Si   applicano   le disposizioni dell'articolo 2409 anche se  la  societa'  e'  priva  di organo di controllo.».     3.  Le  societa'  a  responsabilita'  limitata  e   le   societa' cooperative costituite alla data di entrata in  vigore  del  presente articolo, quando ricorrono i requisiti di  cui  al  comma  1,  devono provvedere a nominare gli organi di controllo o  il  revisore  e,  se necessario, ad  uniformare  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla  predetta data. Fino alla scadenza  del  termine,  le  previgenti  disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano  la  loro  efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di  cui  al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni  di  cui all'articolo 2477 del codice civile,  commi  secondo  e  terzo,  come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.     4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi  V e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII».  
           Note all'art. 379: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2477  del  codice          civile, come modificato dal presente decreto legislativo:               "Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti.               L'atto costitutivo puo'  prevedere,  determinandone  le          competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei          conti, la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un          revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo          di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.               La nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  e'          obbligatoria se la societa':               a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;               b) controlla  una  societa'  obbligata  alla  revisione          legale dei conti;               c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno  uno          dei seguenti limiti:  1)  totale  dell'attivo  dello  stato          patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite  e          delle  prestazioni:  2  milioni  di  euro;  3)   dipendenti          occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'.               L'obbligo di nomina  dell'organo  di  controllo  o  del          revisore di cui alla  lettera  c)  del  terzo  comma  cessa          quando, per  tre  esercizi  consecutivi,  non  e'  superato          alcuno dei predetti limiti.               Nel caso di nomina di un  organo  di  controllo,  anche          monocratico, si  applicano  le  disposizioni  sul  collegio          sindacale previste per le societa' per azioni.               L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui  vengono          superati i limiti indicati al terzo comma deve  provvedere,          entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o          del revisore. Se  l'assemblea  non  provvede,  alla  nomina          provvede il tribunale su richiesta  di  qualsiasi  soggetto          interessato o su segnalazione del conservatore del registro          delle imprese.               Si applicano le disposizioni dell'articolo  2409  anche          se la societa' e' priva di organo di controllo.".               -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   92   delle          disposizioni  per  l'attuazione   del   codice   civile   e          disposizioni  transitorie,  come  modificato  dal  presente          decreto legislativo:               "Art. 92.               Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che          nomina l'amministratore giudiziario nelle societa'  di  cui          ai capi V, VI e VII del titolo V del  libro  V  del  codice          priva l'imprenditore, dalla sua data,  dell'amministrazione          della   societa'   nei   limiti   dei   poteri    conferiti          all'amministratore giudiziario.               Salvo   che   il   decreto    disponga    diversamente,          l'amministratore  giudiziario  non   puo'   compiere   atti          eccedenti      l'ordinaria      amministrazione,      senza          l'autorizzazione del tribunale.               Entro    i    limiti    dei    poteri     conferitigli,          l'amministratore sta in giudizio nelle controversie,  anche          pendenti, relative alla gestione della societa'.               All'amministratore    giudiziario    possono     essere          attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le          relative   deliberazioni   non    sono    efficaci    senza          l'approvazione del tribunale.               Il   compenso   dell'amministratore   giudiziario    e'          determinato dal tribunale.".   |  
|   |                                Art. 380           Cause di scioglimento delle societa' di capitali 
     1. All'articolo 2484, primo comma,  del  codice  civile  dopo  il numero 7) e' aggiunto  il  seguente:  «7-bis)  per  l'apertura  della procedura   di   liquidazione   giudiziale   e   della   liquidazione controllata.».  
           Note all'art. 380: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2484  del  codice          civile, come modificato dal presente decreto legislativo:               "Art. 2484. Cause di scioglimento.               Le societa' per azioni, in accomandita per azioni  e  a          responsabilita' limitata si sciolgono:               1) per il decorso del termine;               2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o  per  la          sopravvenuta  impossibilita'  di  conseguirlo,  salvo   che          l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi          le opportune modifiche statutarie;               3) per  l'impossibilita'  di  funzionamento  o  per  la          continuata inattivita' dell'assemblea;               4) per la riduzione del capitale al disotto del  minimo          legale, salvo quanto e'  disposto  dagli  articoli  2447  e          2482-ter;               5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater  e          2473;               6) per deliberazione dell'assemblea;               7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo  o          dallo statuto;               7-bis) per l'apertura della procedura  di  liquidazione          giudiziale e della liquidazione controllata.               La societa' inoltre si  scioglie  per  le  altre  cause          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.               Gli effetti dello scioglimento  si  determinano,  nelle          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data          dell'iscrizione della relativa deliberazione.               Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono  altre          cause  di  scioglimento,   essi   devono   determinare   la          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.".   |  
|   |                                Art. 381 
   Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici 
     1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del  codice  civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le  cooperative  che svolgono attivita' commerciale sono  soggette  anche  a  liquidazione giudiziale».     2.  All'articolo  2545-sexiesdecies,  primo  comma,  del   codice civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai  casi di  cui  all'articolo  2545-septiesdecies,  in  caso  di   irregolare funzionamento della societa' cooperativa,  l'autorita'  di  vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci,  affidare  la  gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e  la  durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina  del  collegio  o  del commissario per  la  composizione  assistita  della  crisi  stessa  o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».  
           Note all'art. 381: 
               - Si riporta il testo degli articoli  2545-terdecies  e          2545-sexiesdecies del codice civile,  come  modificati  dal          presente decreto legislativo:               "Art. 2545-terdecies. Insolvenza.               In  caso  di  insolvenza  della  societa',  l'autorita'          governativa alla quale spetta il controllo  sulla  societa'          dispone   la   liquidazione   coatta   amministrativa.   Le          cooperative  che  svolgono   attivita'   commerciale   sono          soggette anche a liquidazione giudiziale.               La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione          coatta amministrativa e il  provvedimento  di  liquidazione          coatta  amministrativa   preclude   la   dichiarazione   di          fallimento. "               "Art. 2545-sexiesdecies. Gestione commissariale.               Fuori dai casi di cui all'articolo  2545-septiesdecies,          in  caso  di  irregolare   funzionamento   della   societa'          cooperativa, l'autorita' di  vigilanza  puo'  revocare  gli          amministratori e i  sindaci,  affidare  la  gestione  della          societa' a un  commissario,  determinando  i  poteri  e  la          durata, al fine di sanare le irregolarita'  riscontrate  e,          nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la          nomina del collegio o del commissario per  la  composizione          assistita della  crisi  stessa  o  l'accesso  a  una  delle          procedure regolatrici previste nel  codice  della  crisi  e          dell'insolvenza.   Ove    l'importanza    della    societa'          cooperativa lo  richieda,  l'autorita'  di  vigilanza  puo'          nominare  un  vice  commissario  che   collabora   con   il          commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.               Al commissario possono essere conferiti per determinati          atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma   le   relative          deliberazioni  non   sono   valide   senza   l'approvazione          dell'autorita' di vigilanza.               Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle          procedure di ammissione dei nuovi soci, puo'  diffidare  la          societa' cooperativa e, qualora non si adegui,  assumere  i          provvedimenti di cui al quarto comma.               Laddove vengano  accertate  una  o  piu'  irregolarita'          suscettibili  di  specifico  adempimento,  l'autorita'   di          vigilanza, previa diffida, puo'  nominare  un  commissario,          anche nella persona  del  legale  rappresentante  o  di  un          componente dell'organo  di  controllo  societario,  che  si          sostituisce   agli   organi    amministrativi    dell'ente,          limitatamente al  compimento  degli  specifici  adempimenti          indicati.".   |  
|   |                                Art. 382             Sostituzione dei termini fallito e fallimento 
     1. All'articolo  2288  del  codice  civile,  il  primo  comma  e' sostituito  dal  seguente:  «E'  escluso  di  diritto  il  socio  nei confronti del quale  sia  stata  aperta  o  estesa  la  procedura  di liquidazione   giudiziale   secondo   il   codice   della   crisi   e dell'insolvenza».     2. All'articolo  2308  del  codice  civile,  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente: «La societa' si scioglie, oltre che  per  le cause indicate dall'articolo 2272, per  provvedimento  dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge  e  per  l'apertura  della procedura di liquidazione giudiziale».     3.  All'articolo  2497  del  codice  civile,  l'ultimo  comma  e' sostituito  dal  seguente:  «Nel  caso  di  liquidazione  giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa' soggetta  ad  altrui  direzione  e  coordinamento,  l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata  dal  curatore  o  dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.».  
           Note all'art. 382: 
               - Si riporta il testo degli articoli 2288, 2308 e  2497          del codice civile, come  modificati  dal  presente  decreto          legislativo:               "Art. 2288. Esclusione di diritto.               E' escluso di diritto il socio nei confronti del  quale          sia stata aperta o  estesa  la  procedura  di  liquidazione          giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.               Parimenti e'  escluso  di  diritto  il  socio  nei  cui          confronti un suo creditore particolare  abbia  ottenuto  la          liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270."               "Art. 2308. Scioglimento della societa'.               La  societa'  si  scioglie,  oltre  che  per  le  cause          indicate    dall'articolo    2272,    per     provvedimento          dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e          per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale."               "Art. 2497. Responsabilita'.               Le societa' o gli enti che,  esercitando  attivita'  di          direzione   e   coordinamento   di    societa',    agiscono          nell'interesse  imprenditoriale   proprio   o   altrui   in          violazione dei principi di corretta gestione  societaria  e          imprenditoriale delle societa' medesime, sono  direttamente          responsabili nei  confronti  dei  soci  di  queste  per  il          pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al  valore  della          partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori          sociali  per  la  lesione  cagionata   all'integrita'   del          patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando          il  danno  risulta  mancante  alla   luce   del   risultato          complessivo dell'attivita'  di  direzione  e  coordinamento          ovvero  integralmente  eliminato   anche   a   seguito   di          operazioni a cio' dirette (4).               Risponde in solido chi abbia comunque  preso  parte  al          fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne          abbia consapevolmente tratto beneficio.               Il socio ed il creditore sociale possono  agire  contro          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione          e coordinamento, solo se non sono stati  soddisfatti  dalla          societa'   soggetta   alla   attivita'   di   direzione   e          coordinamento.               Nel  caso  di  liquidazione  giudiziale,   liquidazione          coatta amministrativa e  amministrazione  straordinaria  di          societa' soggetta  ad  altrui  direzione  e  coordinamento,          l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal          curatore o dal commissario liquidatore  o  dal  commissario          straordinario.".   |  
|   |                                Art. 383                        Finanziamenti dei soci 
     1.  All'articolo  2467,  primo  comma,  del  codice  civile  sono soppresse  le  parole  «e,  se  avvenuto  nell'anno   precedente   la dichiarazione di fallimento della societa', deve essere restituito.».  
           Note all'art. 383: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2467  del  codice          civile, come modificato dal presente decreto legislativo:               "Art. 2467. Finanziamenti dei soci.               Il rimborso dei finanziamenti dei soci a  favore  della          societa' e' postergato rispetto  alla  soddisfazione  degli          altri creditori.               Ai fini del precedente comma s'intendono  finanziamenti          dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma          effettuati, che sono stati concessi in un momento  in  cui,          anche in considerazione del tipo  di  attivita'  esercitata          dalla   societa',   risulta   un    eccessivo    squilibrio          dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto  oppure  in          una  situazione  finanziaria  della  societa'  nella  quale          sarebbe stato ragionevole un conferimento.".   |  
|   |                                Art. 384             Abrogazioni di disposizioni del codice civile 
     1.  Dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente  codice, l'articolo 2221 del codice civile e' abrogato.     |  
|   |                                Art. 385   Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.  122 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La fideiussione  e' rilasciata da una banca o da un'impresa esercente  le  assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore  incorra  in  una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel  caso  di  inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme  e  del  valore   di   ogni   altro   eventuale   corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si e' verificata.»;     b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  fideiussione puo' essere escussa:     a) a decorrere dalla data in cui si e' verificata  la  situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che,  per  l'ipotesi  di  cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato  al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto e,  per  le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma  2,  il  competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato  la  volonta' di subentrare nel contratto preliminare;     b) a decorrere dalla data dell'attestazione  del  notaio  di  non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprieta' la polizza assicurativa  conforme  al  decreto  ministeriale  di  cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al  costruttore  la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.     c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  L'efficacia  della fideiussione cessa nel momento  in  cui  il  fideiussore  riceve  dal costruttore  o  da  un  altro  dei  contraenti  copia  dell'atto   di trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di  godimento sull'immobile  o  dell'atto  definitivo  di  assegnazione  il   quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater.»;     d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis.  Con  decreto del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  novanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  e' determinato il modello standard della fideiussione.».  
           Note all'art. 385: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto          legislativo 20 giugno 2005, n.  122  (Disposizioni  per  la          tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli   acquirenti   di          immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto  2004,  n.          210),  cosi'   come   modificato   dal   presente   decreto          legislativo:               "Art. 3. Rilascio, contenuto e modalita' di  escussione          della fideiussione.               1. La fideiussione e' rilasciata  da  una  banca  o  da          un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire,          nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di          crisi di cui al  comma  2  o,  nel  caso  di  inadempimento          all'obbligo  assicurativo  di  cui   all'articolo   4,   la          restituzione  delle  somme  e  del  valore  di  ogni  altro          eventuale  corrispettivo  effettivamente  riscossi  e   dei          relativi interessi legali maturati fino al momento  in  cui          la predetta situazione si e' verificata.               2. La situazione di crisi si intende verificata in  una          delle seguenti date:               a)   di   trascrizione   del   pignoramento    relativo          all'immobile oggetto del contratto;               b) di pubblicazione  della  sentenza  dichiarativa  del          fallimento  o  del  provvedimento  di  liquidazione  coatta          amministrativa;               c) di presentazione della domanda  di  ammissione  alla          procedura di concordato preventivo;               d) di pubblicazione  della  sentenza  che  dichiara  lo          stato di  insolvenza  o,  se  anteriore,  del  decreto  che          dispone   la   liquidazione   coatta    amministrativa    o          l'amministrazione straordinaria.               3. La fideiussione puo' essere escussa:               a) a decorrere dalla data in cui si  e'  verificata  la          situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per          l'ipotesi di  cui  alla  lettera  a)  del  medesimo  comma,          l'acquirente abbia comunicato  al  costruttore  la  propria          volonta' di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui          alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente  organo          della  procedura  concorsuale  non  abbia   comunicato   la          volonta' di subentrare nel contratto preliminare;               b) a decorrere dalla data dell'attestazione del  notaio          di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento          della  proprieta'  la  polizza  assicurativa  conforme   al          decreto  ministeriale  di  cui   all'articolo   4,   quando          l'acquirente  ha  comunicato  al  costruttore  la   propria          volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.               4.  La  fideiussione  deve  prevedere  la  rinuncia  al          beneficio  della   preventiva   escussione   del   debitore          principale di cui all'articolo  1944,  secondo  comma,  del          codice civile e deve  essere  escutibile,  verificatesi  le          condizioni  di  cui  al  comma  3,  a   richiesta   scritta          dell'acquirente,   corredata   da   idonea   documentazione          comprovante l'ammontare delle somme e  il  valore  di  ogni          altro  eventuale  corrispettivo  che  complessivamente   il          costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio  indicato          dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con  avviso          di ricevimento.               5. Il mancato pagamento del premio o della  commissione          non e' opponibile all'acquirente.               6. Il fideiussore e' tenuto a pagare  l'importo  dovuto          entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento          della richiesta di cui al comma 4. Qualora la  restituzione          degli importi oggetto  di  fideiussione  non  sia  eseguita          entro il suddetto  termine,  il  fideiussore  e'  tenuto  a          rimborsare  all'acquirente   le   spese   da   quest'ultimo          effettivamente  sostenute  e  strettamente  necessarie  per          conseguire  la  detta  restituzione,   oltre   i   relativi          interessi.               7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento  in          cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei          contraenti   copia   dell'atto   di   trasferimento   della          proprieta'  o  di  altro   diritto   reale   di   godimento          sull'immobile o dell'atto  definitivo  di  assegnazione  il          quale contenga la menzione di  cui  all'articolo  4,  comma          1-quater.               7-bis. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da          adottarsi entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in          vigore  della  presente  disposizione,  e'  determinato  il          modello standard della fideiussione.".   |  
|   |                                Art. 386   Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.  122 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del  trasferimento  della proprieta'» sono inserite  le  seguenti:  «a  pena  di  nullita'  del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente,»     b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:     «1-bis. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono determinati il  contenuto  e  le  caratteristiche  della  polizza  di assicurazione e il relativo modello standard.     1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria  volonta' di recedere dal  contratto  di  cui  all'articolo  6  ha  diritto  di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma  3,  lettera b).     1-quater. L'atto di  trasferimento  deve  contenere  la  menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e  della  sua conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis.».  
           Note all'art. 386: 
               - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato          dal presente decreto legislativo:               "Art. 4. Assicurazione dell'immobile.               1.  Il  costruttore  e'  obbligato  a  contrarre  ed  a          consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento  della          proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere          fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa          indennitaria decennale a beneficio  dell'acquirente  e  con          effetto dalla data di ultimazione dei  lavori  a  copertura          dei danni materiali  e  diretti  all'immobile,  compresi  i          danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo  1669          del codice civile, derivanti da rovina  totale  o  parziale          oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per  vizio          del suolo o  per  difetto  della  costruzione,  e  comunque          manifestatisi successivamente alla  stipula  del  contratto          definitivo di compravendita o di assegnazione.               1-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo          economico, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della          presente disposizione, sono determinati il contenuto  e  le          caratteristiche  della  polizza  di  assicurazione   e   il          relativo modello standard.               1-ter. In caso di  inadempimento  all'obbligo  previsto          dal  comma  1,  l'acquirente  che   abbia   comunicato   al          costruttore la propria volonta' di recedere  dal  contratto          di  cui  all'articolo  6  ha   diritto   di   escutere   la          fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).               1-quater. L'atto di  trasferimento  deve  contenere  la          menzione  degli  estremi   identificativi   della   polizza          assicurativa e della sua conformita'  al  decreto  previsto          dal comma 1-bis.".   |  
|   |                                Art. 387   Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
     1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:  «1-ter.  Le  modifiche apportate dal decreto  legislativo  di  attuazione  dell'articolo  12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti  aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali  il  titolo  abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente  alla  data di entrata in vigore del decreto stesso.».  
           Note all'art. 387: 
               - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato          dal presente decreto legislativo:               "Art. 5. Applicabilita' della disciplina.               1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3  e  4  si          applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non          immediato della proprieta' o  di  altro  diritto  reale  di          godimento di immobili per i quali il permesso di  costruire          o altra denuncia  o  provvedimento  abilitativo  sia  stato          richiesto successivamente alla data di  entrata  in  vigore          del presente decreto.               1-bis. L'acquirente non  puo'  rinunciare  alle  tutele          previste dal presente decreto; ogni clausola  contraria  e'          nulla e deve intendersi come non apposta.               1-ter. Le modifiche apportate dal  decreto  legislativo          di attuazione dell'articolo 12 della legge 19 ottobre 2017,          n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili          da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia          stato richiesto o presentato successivamente alla  data  di          entrata in vigore del decreto stesso.".   |  
|   |                                Art. 388   Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
     1. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  20  giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'alinea, dopo le  parole  «immobile  oggetto  del  presente decreto», sono aggiunte le seguenti:  «devono  essere  stipulati  per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»;     b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  «g)  gli  estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione  della  sua conformita' al modello contenuto nel decreto di cui  all'articolo  3, comma 7-bis;».  
           Note all'art. 388: 
               - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato          decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122,  cosi'  come          modificato dal presente decreto legislativo:               "Art. 6. Contenuto del contratto preliminare.               1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che          ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo          acquisto in capo ad una persona fisica della  proprieta'  o          di altro diritto reale su un immobile oggetto del  presente          decreto devono essere stipulati per  atto  pubblico  o  per          scrittura privata autenticata devono contenere:               a) le indicazioni previste agli  articoli  2659,  primo          comma, n. 1), e 2826 del codice civile;               b) la descrizione  dell'immobile  e  di  tutte  le  sue          pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto;               c)  gli  estremi  di   eventuali   atti   d'obbligo   e          convenzioni urbanistiche stipulati  per  l'ottenimento  dei          titoli abilitativi alla  costruzione  e  l'elencazione  dei          vincoli previsti;               d) le caratteristiche tecniche della  costruzione,  con          particolare  riferimento  alla  struttura  portante,   alle          fondazioni, alle tamponature,  ai  solai,  alla  copertura,          agli infissi ed agli impianti;               e) i termini massimi di esecuzione  della  costruzione,          anche  eventualmente   correlati   alle   varie   fasi   di          lavorazione;               f)   l'indicazione   del    prezzo    complessivo    da          corrispondersi  in  danaro  o  il  valore  di  ogni   altro          eventuale corrispettivo, i termini e le  modalita'  per  il          suo pagamento, la specificazione dell'importo di  eventuali          somme a titolo di caparra; le modalita'  di  corresponsione          del prezzo devono essere rappresentate da bonifici  bancari          o versamenti diretti su conti correnti  bancari  o  postali          indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati  o          da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la          prova certa dell'avvenuto pagamento;               g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2          e l'attestazione della sua conformita' al modello contenuto          nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis;               h) l'eventuale esistenza  di  ipoteche  o  trascrizioni          pregiudizievoli di  qualsiasi  tipo  sull'immobile  con  la          specificazione del relativo ammontare, del soggetto  a  cui          favore risultano e del titolo dal quale  derivano,  nonche'          la pattuizione espressa degli obblighi del  costruttore  ad          esse connessi e, in particolare, se tali  obblighi  debbano          essere adempiuti prima o  dopo  la  stipula  del  contratto          definitivo di vendita;               i) gli estremi del permesso di costruire  o  della  sua          richiesta se non ancora rilasciato, nonche' di  ogni  altro          titolo,   denuncia   o   provvedimento   abilitativo   alla          costruzione;               l) l'eventuale indicazione  dell'esistenza  di  imprese          appaltatrici,  con  la  specificazione  dei  relativi  dati          identificativi.               2. Agli stessi contratti devono essere allegati:               a) il  capitolato  contenente  le  caratteristiche  dei          materiali  da  utilizzarsi,  individuati  anche  solo   per          tipologie,  caratteristiche  e  valori  omogenei,   nonche'          l'elenco delle rifiniture e degli accessori  convenuti  fra          le parti;               b) gli elaborati del progetto in base al quale e' stato          richiesto o rilasciato il permesso di costruire o  l'ultima          variazione  al  progetto  originario,  limitatamente   alla          rappresentazione  grafica  degli   immobili   oggetto   del          contratto, delle  relative  pertinenze  esclusive  e  delle          parti condominiali.               3. Sono fatte salve le disposizioni  di  cui  al  regio          decreto 28 marzo 1929, n. 499.".   |  
|   |                                Art. 389                           Entrata in vigore 
     1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  diciotto  mesi dalla data della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  salvo quanto previsto al comma 2.     2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,  364,  366, 375, 377, 378, 379,  385,  386,  387  e  388  entrano  in  vigore  il trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta Ufficiale del presente decreto.     3. Le disposizioni di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come  modificati  dagli  articoli 385 e  386  del  presente  codice,  si  applicano  anche  nelle  more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis,  e  4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e  il  contenuto  della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.     |  
|   |                                Art. 390                        Disciplina transitoria 
     1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento  e  le  proposte  di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione  degli  accordi di ristrutturazione, per l'apertura del  concordato  preventivo,  per l'accertamento dello stato di insolvenza  delle  imprese  soggette  a liquidazione coatta amministrativa  e  le  domande  di  accesso  alle procedure  di  composizione   della   crisi   da   sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.     2. Le procedure di fallimento e le  altre  procedure  di  cui  al comma 1, pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione  dei ricorsi e delle domande  di  cui  al  medesimo  comma  sono  definite secondo le disposizioni del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.     3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai  commi  1  e  2, sono commessi i fatti puniti dalle  disposizioni  penali  del  titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della  sezione terza del capo II della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  ai  medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.  
           Note all'art. 390: 
               - Il titolo VI del citato regio decreto 16 marzo  1942,          n. 267, reca: "Titolo VI - DISPOSIZIONI PENALI".               - La sezione terza della legge 27 gennaio  2012,  n.  3          (Disposizioni in materia di usura e di estorsione,  nonche'          di composizione delle crisi  da  sovraindebitamento)  reca:          "Sezione terza - Disposizioni comuni.".   |  
|   |                                Art. 391                   Disposizioni finanziarie e finali 
     1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o maggiori oneri per la finanza pubblica.     2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.     Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e                                  delle politiche sociali   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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