Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 gennaio 2019
Cancellazione dal registro delle imprese di novantatre' societa' cooperative aventi sede nelle regioni Sardegna, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Marche, Molise, Lazio e Toscana.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze dell'attivita' di revisione relativa alle cooperative di cui all'allegato elenco, nonche' degli accertamenti effettuati d'ufficio presso il competente registro delle imprese;
Considerato che le novantatre' cooperative aventi sede nelle regioni: Sardegna, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Toscana, riportate nell'elenco allegato, si trovano in stato di liquidazione volontaria con nomina di liquidatore ordinario e non provvedono al deposito del bilancio di esercizio da cinque anni;
Tenuto conto che, laddove presente, e' stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e per lo stesso non si e' rilevata la presenza di beni immobili;
Rilevato che sono, conseguentemente, accertati i presupposti di cui all'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese, a cura dei Conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di novantatre' cooperative aventi sede legale nelle regioni sopra indicate.
 
Allegato

Decreto n. 1/canc/2019 SARDEGNA/PUGLIA/CAMPANIA/CALABRIA/ BASILICATA/MARCHE/MOLISE/ABRUZZO/LAZIO/TOSCANA ESTRAZ. FOLIUM e MISTO
CARTACEO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art 2545-octiesdecies, terzo comma, del codice civile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 18 gennaio 2019

p. Il direttore generale: Scarponi