| Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 21 dicembre 2018 |  
| Modalita', termini e procedure per l'applicazione del  sistema  della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori.  |  
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                      IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO            delle politiche agricole alimentari, forestali                             e del turismo 
   Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al sistema penale;   Visto il regolamento (CE)  29  settembre  2008,  n.  1005/2008  del Consiglio  che  istituisce  un  regime  comunitario  per   prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;   Visto il regolamento  (CE)  20  novembre  2009,  n.  1224/2009  del Consiglio istitutivo  di  un  regime  di  controllo  comunitario  per garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005, (CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;   Visti l'art. 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2 ottobre 1968, n. 1639 e l'art. 2 del decreto  legislativo  26  maggio 2004, n. 153, disciplinanti le modalita' di  iscrizione  al  registro dei pescatori marittimi;   Visto  il  regolamento  (UE)  8  aprile  2011,  n.  404/2011  della Commissione recante «modalita' di applicazione del  regolamento  (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che  istituisce  un  regime  di  controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica comune della pesca»;   Vista la legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  «disposizioni  per l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria»;   Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2018, n.  6752,  registrato dalla Corte dei conti al n. 695 in data 3  agosto  2018,  recante  la delega  di  attribuzioni  del  Ministro  delle   politiche   agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  delle  materie  attinenti  il comparto   della   pesca   marittima    e    dell'acquacoltura,    al sottosegretario di Stato on.le Franco Manzato;   Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4  recante  «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca  e  acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;   Viste le modifiche al decreto legislativo 9  gennaio  2012,  n.  4, occorse ai sensi dell'art. 39 della legge  28  luglio  2016,  n.  154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni  in  materia  di semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca illegale»;   Visto l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 9  gennaio  2012, n. 4 disciplinante la misura della  sospensione  del  certificato  di iscrizione nel registro dei pescatori;   Preso  atto  dell'informativa  data  alla  Commissione   consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella  seduta  del 31 gennaio 2012;   Considerata  la  necessita'  di  definire  modalita',   termini   e procedure per  l'applicazione  della  misura  della  sospensione  del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori,  alla  luce  di quanto disposto in particolare dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                  Finalita' e ambito di applicazione 
   1. Il presente decreto definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del  sistema  della  sospensione  del  certificato  di iscrizione nel registro dei pescatori, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.     |  
|   |                                 Art. 2   Procedimento  di  applicazione  della  misura  di   sospensione   del  certificato di iscrizione nel registro dei pescatori. 
   1. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1,  lettere  a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5 del decreto  legislativo  n. 4/2012 siano commesse mediante  l'impiego  di  una  imbarcazione  non espressamente  autorizzata  all'esercizio   della   pesca   marittima professionale, gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n.   4/2012   redigono   verbali   di   accertamento    e contestazione - applicando la prescritta sanzione principale, nonche' la  sanzione  accessoria  della  sospensione   del   certificato   di iscrizione  nel  registro  dei  pescatori,  secondo  quanto  previsto all'art.  12,  comma  4,  del decreto   legislativo n.   4/2012 -   e trasmettono  copia  dei  relativi  atti  al  Capo  del  Compartimento marittimo competente in base  al  luogo  della  commessa  violazione, secondo le modalita' e termini stabiliti dall'art. 17 della legge  24 novembre 1981, n.  689.  In  tal  caso,  il  Capo  del  Compartimento competente emette provvedimento di  sospensione  del  certificato  di iscrizione nel registro dei pescatori.   2.  Il  trasgressore  e'  ammesso  al  pagamento   della   sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non  vi  e'  stata, dalla  notificazione  degli  estremi  della  violazione,   ai   sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.   3.  L'interessato,  entro  il  termine  di  trenta   giorni   dalla contestazione  immediata  o,  se  questa  non  vi  e'  stata,   dalla notificazione degli estremi della violazione, puo' far  pervenire  al suddetto  Capo  del  Compartimento  scritti  difensivi  e  documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo, ai  sensi  dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.   4. Il Capo del Compartimento competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui ai  commi  2  e   3   del   presente   articolo,   ritenuto   fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata  disponendo  la sanzione  principale  e  quella  accessoria  della  sospensione   del certificato di iscrizione nel registro dei  pescatori.  Il  Capo  del Compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato  di archiviazione degli  atti.  In  entrambi  i  casi,  il  provvedimento motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e  ne  e' trasmessa copia all'ente accertatore.   5.  Il  medesimo  Capo   del   Compartimento,   nel   caso   emetta provvedimento di sospensione ovvero  ordinanza  ingiunzione  con  cui dispone la sospensione, provvede all'annotazione  degli  estremi  del provvedimento - con indicazione del  periodo  di  sospensione  -  sul documento matricolare del marittimo e ne da' comunicazione al  Centro controllo nazionale  pesca  del  Comando  generale  del  Corpo  delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed all'Ufficio di iscrizione del marittimo  per  le dovute annotazioni sul pertinente registro. Il periodo di sospensione decorre dalla data della predetta annotazione.   6. Per  le  violazioni  accertate  fuori  dal  limite  delle  acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto  e'  del  Capo  del Compartimento marittimo  dell'Ufficio  di  iscrizione  del  marittimo interessato.     |  
|   |                                 Art. 3 
                             Impugnazioni 
   1. Il provvedimento di sospensione ovvero  l'ordinanza  ingiunzione con cui e' stata disposta la sospensione possono essere impugnati  ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689.   2.  Qualora,  a  seguito  di  impugnazione,  siano   annullati   il provvedimento di sospensione ovvero l'ordinanza ingiunzione  con  cui e' stata disposta la sospensione del certificato  di  iscrizione  nel registro dei pescatori, il marittimo interessato presenta al Capo del Compartimento  marittimo  dell'ufficio  di   iscrizione   copia   del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.   3.  Il  Capo   del   Compartimento,   entro trenta   giorni   dalla comunicazione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  dispone l'annullamento del provvedimento di sospensione ovvero dell'ordinanza ingiunzione  con  cui  e'  stata  disposta  la  sospensione,  nonche' l'annotazione  degli  estremi   del   provvedimento   sul   documento matricolare del marittimo, dandone comunicazione al Centro  controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle  Capitanerie  di porto ed all'Ufficio  di  iscrizione  del  marittimo  per  le  dovute annotazioni sul pertinente registro.     |  
|   |                                 Art. 4 
         Centro controllo nazionale pesca del Comando generale                 del Corpo delle Capitanerie di porto 
   1. Il Centro controllo nazionale pesca  del  Comando  generale  del Corpo delle Capitanerie  di  porto  provvede  ad  aggiornare  i  dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni  con  l'indicazione dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell'art. 2, ovvero annullati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.   Il presente decreto, trasmesso agli  organi  di  controllo  per  la registrazione,  entra  in  vigore  il   giorno   stesso   della   sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 dicembre 2018 
                                  Il Sottosegretario di Stato: Manzato 
  Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-80     |  
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