Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 21 dicembre 2018
Modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale.


IL SOTTOGRETARIO DI STATO
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 1986), disciplinante la pesca subacquea professionale, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante «modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;
Visti in particolare gli articoli 125 e ss. relativi al sistema di punti per infrazioni gravi di cui al citato reg. n. 1005/2008 per i titolari della licenza di pesca e per i comandanti dei pescherecci;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);
Visto, in particolare, l'art. 103, recante sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della Comunita', il quale assegna alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la totalita' o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario comunitario concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il rischio significativo di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca;
Visto l'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria»;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2018, n. 6752, registrato dalla Corte dei conti al n. 695 in data 3 agosto 2018, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle materie attinenti il comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura, al Sottosegretario di Stato On.le Franco Manzato;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;
Visto in particolare l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale;
Visto il decreto ministeriale n. 16591 del 25 luglio 2017 che definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi al comandante del peschereccio, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017 che definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
Preso atto dell'informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012;
Ritenuto necessario definire modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, alla luce delle modifiche occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ferma restando ogni ulteriore prescrizione ai sensi della normativa citata in premessa.
2. Le norme del presente decreto si applicano all'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea, professionale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 1986) e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'applicazione del sistema di punti di cui al presente decreto comporta:
a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di esercizio della pesca subacquea professionale per un periodo di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;
b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di esercizio della pesca subacquea professionale per un periodo di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;
c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di esercizio della pesca subacquea professionale per un periodo di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti.
4. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o piu' infrazioni gravi, sono assegnati un massimo di dodici punti.
5. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati al titolare di autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale sono annullati.
 
Art. 2
Procedimento di assegnazione dei punti per infrazioni gravi e
sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca
subacquea professionale.

1. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all'accertamento di uno degli illeciti di cui all'art. 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, a) e b), e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, unitamente al relativo verbale di contestazione, notificano al titolare di autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale anche il processo verbale relativo all'applicazione dei punti e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
2. I predetti organi di controllo, al rilevamento di una condotta che costituisce infrazione grave ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al titolai autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale il processo verbale relativo all'applicazione dei punti e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
3. Qualora l'organo di controllo accertatore rilevi che l'applicazione dei punti per l'infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la sospensione della autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, nel verbale di applicazione dei punti di cui ai commi precedenti, inserisce altresi' l'indicazione del relativo periodo di sospensione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all'applicazione dei punti, l'interessato puo' far pervenire al Capo del Compartimento marittimo competente scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo.
5. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al precedente comma 4, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l'assegnazione dei punti e l'eventuale sospensione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e ne e' trasmessa copia all'ente accertatore.
6. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti ed eventuale sospensione, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del numero dei punti e dell'eventuale periodo di sospensione - sul documento di autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'autorita' marittima che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.
7. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali, la competenza a ricevere il rapporto e' sempre del Capo del Compartimento marittimo che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.
 
Art. 3

Impugnazioni

1. I provvedimenti di assegnazione dei punti e di sospensione possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, l'interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo competente copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.
3. Il Capo del Compartimento, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati. Previa notifica del provvedimento all'interessato, il Capo del Compartimento ne dispone l'annotazione degli estremi sul documento di autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale - con indicazione del numero dei punti decurtati - e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'autorita' marittima che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, il Capo del Compartimento marittimo competente provvede all'annullamento del provvedimento di sospensione e ad alle relative annotazioni sul documento di autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale, dandone comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'autorita' marittima che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.
 
Art. 4

Cancellazione dei punti

1. L'interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto, formula la relativa istanza al Capo del Compartimento competente.
2. Il Capo del Compartimento, ove ne ricorrano i presupposti, emette un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all'interessato, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento di autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale - con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'autorita' marittima che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.
3. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti, il Capo del Compartimento marittimo competente emette un provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato.
 
Art. 5
Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto

1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti assegnati, decurtati ovvero cancellati ai sensi del presente decreto, nonche' dei provvedimenti di sospensione emessi.
Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2018

Il Sottosegretario di Stato: Manzato

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-79