| Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 28 gennaio 2019 |  
| Classificazione   del   medicinale   per   uso    umano    «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz GmbH», ai sensi dell'articolo  8,  comma  10, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537.  (Determina  n.  108/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:  «Disposizioni  per il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  concernente:  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004: «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del  4  novembre  2004  e  successive  modifiche  ed integrazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente: «Elenco dei medicinali di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006, concernente:  «Manovra  per  il  governo  della  spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la determinazione n. 646  del  5  novembre  2007,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2007, con la quale la societa' Sandoz GmbH ha ottenuto l'autorizzazione  all'immissione  in commercio del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz GmbH;   Vista la domanda presentata in data 20 aprile 2018 con la quale  la societa' Sandoz GmbH ha chiesto  la  classificazione  ai  fini  della rimborsabilita' delle confezioni con A.I.C. n. 037967041 e A.I.C.  n. 037967054 del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz GmbH»;   Visto   il   parere   favorevole   espresso    dalla    Commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;   Visto il parere favorevole espresso dal Comitato prezzi e  rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;   Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio  di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale, concernente l'approvazione delle nuove A.I.C.; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il  medicinale  ENALAPRIL  IDROCLOROTIAZIDE   SANDOZ   GMBH   nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue:   Confezioni:     «20 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/AL/PVC  - A.I.C. n. 037967041 (in base 10);   classe di rimborsabilita': «A»;   prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,26;   prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,99;     «20 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/AL/PVC  - A.I.C. n. 037967054 (in base 10).   classe di rimborsabilita': «C».   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis,  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz GmbH» e'  classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13  settembre  2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012, n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e successive modifiche ed integrazioni, denominata Classe C (nn).   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Sandoz GmbH» e' la  seguente:  medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).     |  
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                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     Roma, 28 gennaio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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