| Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 22 gennaio 2019 |  
| Individuazione  della  procedure   di   revisione,   integrazione   e apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attivita' lavorative  che  si  svolgono  in  presenza  di  traffico  veicolare.  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                                   e 
                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
   Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81   recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;   Visto, in particolare, l'art. 161, comma 2-bis, del citato  decreto legislativo n. 81 del 2008, che demanda ai  Ministeri  del  lavoro  e delle politiche sociali, della salute e delle  infrastrutture  e  dei trasporti l'emanazione del  regolamento  per  l'individuazione  delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica stradale destinata alle  attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in presenza di traffico veicolare;   Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante: «Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della  strada»,  di  seguito  «Regolamento  del  Codice  della strada»;   Visto il decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  recante «Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21  dicembre 1989, in materia di ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale»;   Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  10  recante «Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE  relative ai dispositivi di protezione individuale»;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti del 10 luglio  2002,  recante  «Disciplinare  tecnico  relativo  agli schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,   da adottare per il segnalamento temporaneo», pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario;   Visto il decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  del  9  giugno 1995, recante: «Disciplinare tecnico sulle prescrizioni  relative  ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a  distanza  il personale impegnato su strada in condizioni di  scarsa  visibilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1995, n. 174;   Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3, della legge 10 dicembre 2015, n. 183»;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30  giugno  2015,  recante  «Definizione  di  un  quadro operativo  per  il   riconoscimento   a   livello   nazionale   delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13»  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, del 4 marzo  2013,  recante  «Criteri generali  di  sicurezza  relativi  alle   procedure   di   revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata  alle attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in  presenza  di   traffico veicolare», di cui al comunicato del 20 marzo 2013, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2013, n. 67;   Ravvisata la necessita' di  aggiornare  le  previsioni  del  citato decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013;   Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale;   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano nella seduta del 13 dicembre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                   Finalita' e campo di applicazione 
   1. Il presente decreto individua, ai  sensi  dell'art.  161,  comma 2-bis, del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  i  criteri generali  di  sicurezza  relativi  alle   procedure   di   revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata  alle attivita'  lavorative  che  si  svolgono  in  presenza  di   traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto  non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validita'.   2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni descritte nei principi per il segnalamento  temporaneo  di cui all'art. 2 del disciplinare tecnico  approvato  con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002,  le cui previsioni sono fatte salve.     |  
|   |                                                             Allegato I   Criteri minimi per la posa, il  mantenimento  e  la  rimozione  della  segnaletica di delimitazione  e  di  segnalazione  delle  attivita'  lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare   1. Premessa. 
     Le fasi di installazione, di disinstallazione e  di  manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di  emergenza  (ad  esempio,  per  incidenti stradali), costituiscono attivita' lavorative comportanti un  rischio derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei  coni,  dei  delineatori  flessibili  e  il tracciamento della segnaletica  orizzontale  associato  costituiscono fasi di  lavoro  particolarmente  delicate  per  la  sicurezza  degli operatori.     Il presente allegato contiene i criteri minimi  di  sicurezza  da adottarsi  nelle  attivita'  lavorative  in  presenza   di   traffico veicolare.     Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i  requisiti  sotto riportati, vengono redatte,  dai  soggetti  di  cui  all'art.  2  del presente decreto, le necessarie rappresentazioni  grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da  adottare  per  situazioni  omogenee,  con indicazione della tipologia, della quantita' e  della  posizione  dei segnali.     Per l'individuazione  delle  tratte  omogenee  vengono  presi  in considerazione  almeno  i  seguenti  elementi,  non   esaustivi,   in relazione  alla   loro   localizzazione   ed   alle   caratteristiche geometriche:       ambito extraurbano o urbano;       tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;       numero di corsie per senso di marcia;       larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;       presenza  o  assenza  della  corsia  di  emergenza  e/o   della banchina;       criticita' del tracciato plano  altimetrico  (curve  di  raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilita' ridotta nelle curve sinistrorse in strade a  doppia  carreggiata  per limitato franco centrale, pendenze non  adeguate,  curve  pericolose, tornanti, etc.);       presenza di opere d'arte (ponti,  viadotti,  cavalcavia,  etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera  e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma;       presenza di gallerie e/o di  altri  elementi  che  riducono  le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti  puntuali della piattaforma.     Inoltre per l'individuazione delle tratte omogenee vengono  presi in considerazione ulteriori elementi, in base  alle  informazioni  di cui all'art. 5 del presente decreto,  in  relazione  alle  condizioni particolari  di  traffico,  (velocita',  elevata   presenza   veicoli pesanti, etc.) all'incidentalita' ed alla tipologia delle  componenti stradali   interessate   dall'incidentalita'    (pedoni,    ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti).     Le  associazioni  dei  datori  di   lavoro,   i   gestori   delle infrastrutture e  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  dei settori  dell'edilizia  e  dei   trasporti,   comparativamente   piu' rappresentative sul piano nazionale, promuovono  intese  destinate  a rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli  RLS,  degli RLST o di sito e a garantire l'esercizio del diritto di  accesso  nei cantieri stradali e autostradali.   2. Criteri generali di sicurezza.   2.1. Dotazioni delle squadre di intervento.     Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi'  come  le fasi di integrazione e rimozione,  sono  precedute  e  supportate  da azioni di presegnalazione, secondo le modalita' specificate nel punto 2.4.     La composizione minima delle squadre e' determinata  in  funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da  realizzare  e  delle  condizioni  atmosferiche  e  di visibilita'.     Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da  presegnalazioni  effettuate con bandierina.     La squadra e' composta in maggioranza da  operatori  che  abbiano esperienza nel campo delle  attivita'  che  prevedono  interventi  in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada  interessata dagli interventi. Tutti  gli  operatori  devono  aver  completato  il percorso formativo di cui all'allegato II.     Nel caso di squadra composta da due persone e' da intendersi  che almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle  attivita' che prevedono interventi in  presenza  di  traffico  veicolare  nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.     Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e  D,  ove  il decreto  prevede,  obbligatoriamente,  l'uso  di  indumenti  ad  alta visibilita' in classe 3.   2.2.  Limitazioni   operative   legate   a   particolari   condizioni ambientali.     In caso di nebbia,  di  precipitazioni  nevose  o,  comunque,  di condizioni che possano limitare  notevolmente  la  visibilita'  o  le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non  e'  consentito effettuare operazioni che comportino  l'esposizione  al  traffico  di operatori e di veicoli nonche' l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.     Nei casi in cui le condizioni negative  dovessero  sopraggiungere successivamente   all'inizio    delle    attivita',    queste    sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e  qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre  che  lo smantellamento del cantiere e  la  rimozione  della  segnaletica  non costituiscano un pericolo piu' grave  per  i  lavoratori  e  l'utenza stradale).     Nel divieto non rientrano i seguenti casi, a cui si applicano  le procedure minime di cui al punto 6:       lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);       lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita'  (per esempio, attuazione  dei  piani  per  la  gestione  delle  operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare  situazioni  di  piu'  grave pericolo per la circolazione.   2.3. Gestione operativa degli interventi.     La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, dalla presegnalazione  di inizio intervento fino alla fine.     La gestione  operativa  degli  interventi  e'  effettuata  da  un preposto che, ferme restando le previsioni del decreto legislativo  9 aprile 2008, n. 81, abbia ricevuto una formazione conforme  a  quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.     Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i mezzi  di  comunicazione  in  dotazione   (ad   esempio,   apparecchi ricetrasmittenti)  in  tutte  le  fasi  che  comportano  una  diversa dislocazione  degli  operatori  lungo   il   tratto   interessato   e l'impraticabilita' di un adeguato coordinamento a vista.     La  gestione  operativa  puo'  anche  essere  effettuata  da   un responsabile non presente nella zona di intervento o  tramite  centro radio o sala operativa.   2.4. Presegnalazione di inizio intervento.     L'inizio  dell'intervento  deve  essere   sempre   opportunamente presegnalato.     In relazione al tipo di intervento ed alla categoria  di  strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione piu' adeguata (ad  esempio,  sbandieramento  con  uno  o  piu'  operatori,  moviere meccanico, pannelli a  messaggio  variabile,  pittogrammi,  strumenti diretti di  segnalazione  all'utenza  tramite  tecnologia  innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di:       preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;       indurre una maggiore prudenza;       consentire  una  regolare  manovra   di   rallentamento   della velocita' dei veicoli sopraggiungenti.     I   sistemi   adottati   devono   garantire   l'efficacia   della presegnalazione.   2.5. Sbandieramento.     Lo  sbandieramento  per  la  segnalazione  di  rallentamento   e' effettuato facendo oscillare lentamente la  bandiera:  l'oscillazione deve  avvenire  orizzontalmente,  all'altezza  della  cintola,  senza movimenti improvvisi, con cadenza  regolare,  stando  sempre  rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente  in  transito  di percepire l'attivita' in corso  ed  effettuare  una  regolare  e  non improvvisa manovra di rallentamento.     La presegnalazione deve durare il  minor  tempo  possibile  ed  i lavoratori che la eseguono si devono  portare,  appena  possibile,  a valle della segnaletica installata o comunque al  di  fuori  di  zone direttamente esposte al traffico veicolare.     Nella scelta del punto di inizio dell'attivita' di sbandieramento sono privilegiati i  tratti  in  rettilineo;  devono  essere  evitati stazionamenti:       in curva;       immediatamente prima e dopo una galleria;       all'interno di una  galleria  quando  lo  sbandieramento  viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale.     Al fine di consentire un graduale rallentamento e' opportuno  che la segnalazione venga effettuata a debita distanza  dalla  zona  dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita' e  maggiori  possibilita'  di fuga in caso di pericolo.     Per l'esecuzione in sicurezza delle attivita'  di  sbandieramento gli operatori devono:       scendere  dal  veicolo  dal  lato  non  esposto   al   traffico veicolare;       iniziare subito la segnalazione  camminando  sulla  banchina  o sulla corsia di emergenza, se presenti, e comunque il piu'  a  destra possibile, fino a portarsi in posizione  sufficientemente  anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti  un ottimale rallentamento;       segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;       utilizzare  dispositivi  luminosi  o  analoghi  dispositivi  se l'attivita' viene svolta in ore notturne.     Nel caso in cui queste attivita' si protraggano  nel  tempo,  per evitare  pericolosi  abbassamenti  del  livello  di  attenzione,  gli sbandieratori  devono  essere  avvicendati  nei  compiti   da   altri operatori.     Tutte le volte che non e' possibile la gestione degli  interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni  di  sbandieramento si tengono in contatto, tra di  loro  o  con  il  preposto,  mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di  cui  devono  essere dotati.     In presenza di particolari  caratteristiche  planimetriche  della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di  curve,  svincoli, etc.), lo sbandieramento puo' comprendere anche piu' di un operatore.   2.6. Regolamentazione del traffico con movieri.     Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque  per le fermate temporanee  del  traffico,  quando  non  e'  possibile  la gestione  a  vista,  possono  essere  utilizzati  sistemi  semaforici temporizzati o movieri; in tale ultimo caso gli stessi utilizzano  le palette rosso/verde (figura II 403, art. 42, Regolamento  del  Codice della strada), e  si  collocano  di  norma  in  posizione  anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per  le  strade  tipo «C» ed «F» extraurbane, dopo il segnale di «strettoia» (fig. II  384, 385, 386, art. 31 Regolamento del Codice della strada), e comunque in posizione anticipata rispetto al primo  mezzo  d'opera  nel  caso  di cantieri  mobili  avendo  costantemente  cura  di  esporsi  il   meno possibile al traffico veicolare.     Nel caso in cui queste attivita' si protraggano  nel  tempo,  per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i  movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.     Tutte le volte che non e' possibile la gestione degli  interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in  contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei  sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.     Le fermate dei veicoli in transito  con  movieri,  sono  comunque effettuate  adottando  le  dovute  cautele  per  evitare   i   rischi conseguenti al formarsi di code.   3. Spostamento a piedi.   3.1. Generalita' e limitazioni.     La  presenza  degli  operatori   in   transito   pedonale   viene adeguatamente presegnalata come previsto al punto 2.4.     Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al  traffico veicolare  e'  consentito  esclusivamente  per   effettive   esigenze operative di intervento.     Nei casi in cui si  rendono  necessari  spostamenti  a  piedi,  a partire dal luogo di stazionamento dell'automezzo, gli stessi  devono essere  brevi,  effettuati  in  unica  fila,  lungo  il  bordo  della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza  o della banchina, senza intralcio alla circolazione  e  sempre  con  lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).     In   assenza   di   un'adeguata   e   preventiva   attivita'   di presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di strada,  di traffico e di velocita' consentite e/o operative, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:       in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;       nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;       nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;       in curva;       nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;       nei rami di svincolo;       lungo i tratti stradali sprovvisti di  corsia  di  emergenza  o banchina;       lungo le opere d'arte  sprovviste  di  corsia  di  emergenza  o banchina;       in condizioni di scarsa visibilita' per criticita' presenti nei tratti stradali (curve  di  raggio  ridotto,  perdita  di  tracciato, intersezioni  non   visibili,   visibilita'   ridotta   nelle   curve sinistrorse in  strade  a  doppia  carreggiata  per  limitato  franco centrale, etc.);       in  caso  di  impossibilita'  di  sosta   dell'autoveicolo   in prossimita' del luogo di intervento.     Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in  caso  di  nebbia, precipitazioni nevose,  di  notte  o,  comunque,  in  condizioni  che possano gravemente limitare la visibilita' o  le  caratteristiche  di aderenza della pavimentazione,  salvo  le  situazioni  di  comprovata emergenza, secondo quanto previsto al punto 2.2.   3.2. Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo.     Nel caso in cui si  rendano  necessari  spostamenti  a  piedi  in maniera coordinata allo spostamento di un  autoveicolo,  quest'ultimo deve sempre seguire gli  addetti  mantenendo  una  distanza  tale  da preservarli dal rischio di investimento accidentale, anche in caso di tamponamento del veicolo stesso.   3.3 Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti.     Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i  ponti ed i viadotti e' presegnalato con segnaletica  temporanea  o,  previa valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli  di servizio dotati di dispositivi supplementari a  luce  lampeggiante  e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.     L'attivita'  di  sbandieramento  e'  eseguita  tramite  operatore posizionato prima dell'inizio  del  ponte  o  del  viadotto  o  della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto  al  traffico veicolare e possibilmente posizionato prima del mezzo di servizio.     Gli spostamenti lungo il ponte o il viadotto o all'interno  della galleria che  avvengono  ad  una  certa  distanza  dall'imbocco  sono segnalati  e,  previa  valutazione,  la  segnalazione   e'   ripetuta all'interno della galleria o lungo il ponte o il viadotto.     Nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di  marcia  le attivita' di presegnalazione vengono poste in atto nel solo senso  di marcia interessato dall'intervento.     In caso di indisponibilita'  di  aree  per  lo  stazionamento  in sicurezza  dello  sbandieratore  e  del  veicolo,  fatte   salve   le situazioni di emergenza descritte al punto  6,  si  dovra'  procedere alla cantierizzazione temporanea del tratto.     Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se  lo spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo  della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza  di  persone in transito mediante  l'utilizzo  di  lampade  a  luce  intermittente gialla.   3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate.     Gli  attraversamenti  devono  essere   limitati   ed   effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza.     Per  le  strade  con  almeno  due  corsie  per  senso  di  marcia l'attraversamento e' consentito previa valutazione  dell'esistenza  e della  praticabilita'  di  idonee  modalita'  operative   alternative dell'attraversamento a garanzia degli operatori.     Nei casi in cui l'attraversamento e' consentito vengono  adottate le seguenti cautele:       gli addetti scaricano il segnale e  il  relativo  supporto  dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di margine destro, prestando  la  massima  attenzione  e  rivolgendo  lo sguardo al traffico rimanendo in attesa del  momento  piu'  opportuno per attraversare la carreggiata;       dopo aver atteso il momento piu' opportuno un solo addetto  per volta effettua l'attraversamento, tranne nel caso in cui e'  previsto il trasporto di cartelli segnaletici  di  notevoli  dimensioni  o  in altri casi simili  (in  questo  caso  i  due  addetti  si  dispongono entrambi perpendicolarmente all'asse della  carreggiata  in  modo  da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);       l'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilita', perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo  possibile,  in un'unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di  sicurezza rispetto ai  veicoli  sopraggiungenti  (dopo  essersi  accertati  che nessun  veicolo  sia  in  arrivo  o  che  il  primo  in  arrivo   sia sufficientemente lontano da garantire l'attraversamento stesso);       l'attraversamento  e'  effettuato  tenendo   i   cartelli,   il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato  destro  del  corpo  al fine di evitare il possibile effetto  vela  (nell'attraversamento  di rimozione, i cartelli e gli altri  dispositivi  andranno  tenuti  sul lato sinistro del corpo);       non e' consentito attraversare con piu'  di  due  sacchetti  di appesantimento per volta o con piu' di un cartello  ed  un  sacchetto contemporaneamente;       l'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove  possibile, dall'interno della barriera spartitraffico  e  comunque  evitando  di girare le spalle al traffico in arrivo e l'attraversamento di ritorno e' eseguito dopo essersi posizionati  a  monte  del  cartello  appena posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;       in ogni caso,  e  soprattutto  lungo  i  tratti  a  visibilita' ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), l'attraversamento e' preavvisato da  adeguata  presegnalazione  (pannelli  a  messaggio variabile, ove possibile, veicoli di servizio  attrezzati  dotati  di dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed  eventuali  pannelli luminosi con segnali a  messaggio  variabile,  sbandieramento  o  una combinazione di questi).     Nelle strade con una corsia per senso di marcia, nei casi in  cui l'attraversamento si  rende  necessario  ed  e'  consentito,  vengono adottate le seguenti cautele:       informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui panelli a messaggio variabile in itinere  se  presenti  lungo  la tratta stradale;       segnalare le operazioni mediante «sbandieramento»  eseguito  in entrambi i sensi di marcia.   4. Veicoli operativi.   4.1 Modalita' di sosta o di fermata del veicolo.     La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per l'utenza che per gli operatori e  sono  consentite unicamente  per  eseguire  le  operazioni  di  posa  in  opera  delle segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza  (ad  esempio,  incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).     La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilita', distanti da dossi, da curve, dall'ingresso dall'uscita da una galleria.     Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno   del   mezzo   se    non    per    effettive    esigenze tecnico-operative.     Nelle ipotesi di cui al primo capoverso la  sosta  e'  consentita nel rispetto di una o piu' delle seguenti condizioni:       la presenza di una banchina;       la presenza della corsia di emergenza;       la presenza di piazzole di sosta;       all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;       in prossimita' o sullo spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di marcia, quando nel  tratto  sono  disponibili uno spazio o un varco che possono garantire  migliori  condizioni  di sicurezza rispetto al margine destro.     Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata per effettuare le operazioni di cui al primo  capoverso, ad eccezione delle situazioni di emergenza di cui al  punto  6,  deve avvenire con una  opportuna  presegnalazione  all'utenza,  realizzata secondo le modalita' descritte nel punto 2.4.     Prima di  ogni  fermata  e  durante  gli  spostamenti  lenti,  il conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore,  il  traffico sopraggiungente mantenendo  costantemente  in  azione  i  dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.     A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita  di persone  da  un  veicolo,  nel  carico  o   scarico   di   materiale, nell'apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma  e  fatte salve particolari situazioni di emergenza, l'eventuale occupazione di parte di carreggiata  aperta  al  traffico  deve  essere  ridotta  al minimo.     Le  soste  necessarie  per  l'esecuzione  delle   operazioni   di installazione,  integrazione  e  rimozione  della  segnaletica   sono supportate  da  presegnalazione  all'utenza,  realizzata  secondo  le modalita' descritte nel punto 2.4.     Durante  la   sosta   il   conducente   posiziona   l'autoveicolo sull'estremo  margine  destro  della  corsia  di  emergenza  o  della banchina,  e  consente  la  salita  e  la  discesa  degli   operatori esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare fatte salve le casistiche di cui al successivo punto 4.3   4.2 Fermata e sosta del veicolo in galleria.     Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente  disciplinati o per situazioni di emergenza, non e' consentita la sosta all'interno delle gallerie se non all'interno di piazzole  di  sosta,  corsie  di emergenza o delimitazioni di cantieri.     Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di  corsia di emergenza (ad esempio, per eseguire un'ispezione) si deve:       informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti  lungo  il tronco ed all'interno della galleria;       posizionare, prima dell'imbocco della  galleria,  un  ulteriore veicolo  che  abbia  attivato  i  dispositivi  supplementari  a  luce lampeggiante  ed  i  pannelli  luminosi  con  segnali   a   messaggio variabile;       segnalare   l'evento   al   traffico   in    arrivo    mediante «sbandieramenti».   4.3 Discesa e risalita dal veicolo.     La discesa dai veicoli di servizio avviene  prioritariamente  dal lato destro o comunque dal lato non esposto al traffico veicolare.     La discesa dal lato  sinistro  puo'  essere  consentita  solo  in presenza  di  barriere  fisiche  che  impediscono  l'apertura   delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che  il  mezzo sia stato parcheggiato in modo tale  che  l'apertura  della  portiera invada il meno possibile la carreggiata aperta al traffico.     Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto  al  traffico,  devono  limitare  il  piu'  possibile l'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per  le  strade in  cui  e'  presente,  evitano  di  sporgersi  oltre  la  linea   di delimitazione della corsia di emergenza.     Nel caso di  soste  prolungate,  a  seconda  della  categoria  di strada, il conducente e  gli  addetti  rimangono  il  meno  possibile all'interno dell'autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.     Tutte le suddette procedure valgono anche  per  la  risalita  sul veicolo.   4.4. Ripresa della marcia con l'autoveicolo.     Prima di riprendere la marcia il conducente da' obbligatoriamente la  precedenza  ai  veicoli  sopraggiungenti,   segnalando   le   sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i  dispositivi lampeggianti di segnalazione, che vengono spenti una  volta  inserito nel normale flusso veicolare.     Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta da cui si riprende la marcia  e'  una  zona  di  lavoro situata  sulla  sinistra  della  carreggiata  (corsia  di  sorpasso), l'uscita dal cantiere avverra' al termine del  cantiere  stesso.  Ove cio' non fosse possibile, il conducente prima si accerta  che  nessun altro veicolo sopraggiunga e successivamente  si  porta  gradualmente sulla corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con  gli indicatori luminosi di direzione ed  i  dispositivi  lampeggianti  di segnalazione che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso veicolare.   4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina.     Le fermate,  la  marcia  e  qualsiasi  manovra  sulla  corsia  di emergenza o sulla  banchine  sono  effettuate  a  velocita'  moderata previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.     Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo ingombro  possibile  e,  in  corsia  di   emergenza,   esclusivamente all'interno della striscia continua e per limitate percorrenze.     Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di  allarme  da parte    dell'utenza    sono    presegnalate    mediante    opportuni «sbandieramenti».     Nel caso in cui la marcia sulla corsia di  emergenza  avvenga  in presenza di veicoli in coda, si deve prestare particolare  attenzione alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in  coda  e  ad eventuali veicoli che si immettono sulla corsia di emergenza.   5. Entrata ed uscita dal cantiere. 
     Le manovre di accesso ed uscita dai  cantieri  situati  lungo  le tratte stradali  sono  consentite  solo  per  effettive  esigenze  di servizio, al personale autorizzato e previa  adozione  delle  cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare.   5.1 Strade con una corsia per senso di marcia.     Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di  entrata  nelle aree di cantiere  il  conducente,  nella  fase  di  avvicinamento  al raccordo  obliquo,  aziona  i  dispositivi   supplementari   a   luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.     Successivamente porta il veicolo sul limite destro  della  corsia di emergenza o della banchina quando presenti.     L'entrata in area di cantiere avviene di norma in  corrispondenza del limite destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in  cui cio' non dovesse essere possibile viene effettuata in  un  punto  del tratto  delimitato,  previa  segnalazione  all'utenza  della  manovra mediante l'utilizzo  dei  dispositivi  luminosi  supplementari  e  di direzione.     Nel caso  di  mezzi  d'opera  e  soprattutto  quando  la  manovra comporta una  temporanea  occupazione  delle  carreggiate  aperte  al traffico, sia in entrata  che  in  uscita,  si  utilizzano  opportuni provvedimenti di regolamentazione del  traffico  (ad  esempio,  senso unico alternato a vista, con movieri  e  senso  unico  alternato  con semafori).     Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di intervento ed in funzione degli  spazi  di  manovra  disponibili,  le manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella  corrente di traffico vengono di norma effettuate in corrispondenza della  fine della zona di intervento, a partire dal limite destro della corsia di emergenza o della  banchina,  se  presenti,  previa  attivazione  dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante  e  dell'indicatore  di direzione sinistro ed in assenza di traffico  sopraggiungente  a  cui viene data sempre la precedenza.     Nel caso di cantieri non transitabili,  l'uscita  dalla  zona  di lavoro avviene lungo il tratto delimitato  adiacente  la  carreggiata aperta al traffico, mediante immissione  diretta  nella  corrente  di traffico previa attivazione  dei  dispositivi  supplementari  a  luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.     In quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del  sistema di regolamentazione del traffico adottata (ad  esempio,  senso  unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di traffico sopraggiungente a cui sara' data sempre la precedenza.   5.2 Strade con piu' corsie per senso di marcia.     Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di  entrata  nelle aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di marcia  il conducente, nella  fase  di  avvicinamento  alla  testata,  aziona  i dispositivi supplementari  a  luce  lampeggiante  e  l'indicatore  di direzione destro.     Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite  destro della corsia di emergenza o della banchina, quando presenti, ed entra in area di cantiere portandosi al di la' della testata.     Per le manovre di uscita  il  conducente  si  porta  sul  margine destro della carreggiata ed esce dall'area di cantiere percorrendo la corsia di emergenza o la banchina, quando  presenti,  fino  a  quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta  di  immettersi  sulla normale corsia di marcia, previa segnalazione  della  manovra  con  i dispositivi supplementari a luce lampeggiante  e  dell'indicatore  di direzione sinistro.     La medesima procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un cantiere che occupa l'intera carreggiata transitabile.     Nel caso in cui non sia presente la corsia  di  emergenza  oppure sia tale da non permettere  l'entrata  nell'area  di  cantiere  dalla destra della testata, la procedura da seguire e' quella descritta per il cantiere di chiusura della corsia di sorpasso.     Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di  entrata  dalle aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia  di  sorpasso il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata  azionera'  i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed il lampeggiatore  di direzione  sinistro  e,  sorvegliando   costantemente   il   traffico sopraggiungente, porta il veicolo al di la' della testata.     Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi  che  nessun veicolo sopraggiunga dal retro, sull'adiacente corsia  di  marcia  (o centrale, nel caso di sezione a tre  corsie  per  senso  di  marcia), avanza con il veicolo sulla stessa  corsia  di  sorpasso  fin  quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta  di  immettersi  sulla normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque  la  manovra con  i  dispositivi  supplementari  a   luce   lampeggiante   e   con l'indicatore di direzione destro.     Per l'effettuazione in sicurezza  delle  manovre  di  entrata  ed uscita dalle aree di cantiere, nel caso di  deviazione  del  traffico con scambio di  carreggiata  e  con  cantiere  non  transitabile,  il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata che  precede  lo scambio, o alla prima testata nel caso di  piu'  di  due  corsie  per senso  di  marcia,  aziona  i  dispositivi   supplementari   a   luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro e  porta  il  veicolo sulla corsia di emergenza o sulla banchina (se presenti).     Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta  al  di la' della testata  entrando  con  la  massima  cautela  nell'area  di cantiere.     A causa della non transitabilita' della  zona  di  cantiere,  per effettuare in sicurezza l'uscita dalle aree di cantiere il conducente si porta sul  margine  destro  della  corsia  di  emergenza  o  della banchina che percorre in retromarcia fino a portarsi oltre  la  prima riduzione del  traffico  (il  primo  raccordo  obliquo  che  incontra l'utenza veicolare).     Da questa posizione  il  conducente,  previa  segnalazione  della manovra  con  attivazione  dei  dispositivi  supplementari   a   luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro, in  assenza  di traffico sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al  traffico e prosegue incanalandosi verso la deviazione.     Per  l'effettuazione  in  sicurezza  della  manovre  di   entrata all'interno di aree di cantiere segnalate  con  cantieri  mobili,  il conducente, previa  segnalazione  della  manovra  con  i  dispositivi supplementari a luce lampeggiante  e  gli  indicatori  di  direzione, esegue l'entrata nell'area di  cantiere  collocandosi  dopo  l'ultimo segnale mobile di protezione (fig. II 401, art. 39,  Regolamento  del Codice della strada).     Le manovre in uscita da un cantiere mobile  vengono  eseguite  in assenza di  traffico  sopraggiungente  e  previa  attivazione  dei  i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e degli  indicatori  di direzione.   6. Situazioni di emergenza.   6.1 Principi generali di intervento.     Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento  (ad  esempio, incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli  che  si frappongono improvvisamente sulla  carreggiata)  sono  situazioni  di pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di segnalazione di  emergenza  eseguite in condizioni di criticita' non essendo sempre possibile prevedere  e programmare  le  risorse  umane   e   tecnologiche   necessarie   per fronteggiare l'evento.     Tra gli interventi di emergenza  possono  essere  compresi  anche quelli messi in atto dagli operatori per assistere l'utenza veicolare in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale.     I criteri generali di comportamento che seguono  saranno  attuati esclusivamente nel periodo transitorio, cioe' da quando  si  viene  a conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non siano stati  adottati,  dai  competenti  organismi,  i  provvedimenti necessari per la rimozione definitiva del pericolo.     Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive rispetto a tutte le possibili situazioni  di  emergenza  di fronte alle quali  si  puo'  trovare  chi  opera  in  esposizione  al traffico.     Tuttavia l'applicazione  dei  principi  di  base  e  dei  criteri generali di sicurezza qui riportati, con  gli  opportuni  adattamenti alle situazioni  contingenti,  costituiscono  sicuramente  una  buona regola operativa per affrontare l'emergenza tutelando  la  propria  e l'altrui incolumita'.     In situazioni di  emergenza  il  segnalamento  e'  costituito  da veicoli d'intervento muniti  di  dispositivi  luminosi  supplementari lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli  a messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.     Gli  interventi  di  emergenza  devono  essere  preceduti  da  un adeguato presegnalamento secondo quanto previsto al punto 2.4.     Il   segnalamento   d'urgenza   e'   successivamente   sostituito rapidamente, se il pericolo persiste, da un sistema segnaletico  piu' complesso, secondo le previsioni contenute  nel  citato  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.   6.2. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un  solo  operatore.     Riscontrata una situazione anomala l'operatore provvede a:       rallentare l'andatura del veicolo di servizio,  predisponendosi alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed  il  pannello  a  messaggio  variabile,  se  il veicolo ne e' dotato);       posizionare il veicolo in posizione  visibile  agli  utenti  in arrivo, il piu' possibile sulla  destra,  per  quanto  possibile  con netto anticipo rispetto all'ostacolo e,  comunque,  in  modo  da  non costituire un fattore di rischio per gli utenti;       nel caso di strade con almeno due corsie per senso  di  marcia, se presente la corsia di emergenza o uno spazio di fermata utile  sul margine destro, arrestare  il  veicolo  in  posizione  visibile  agli utenti in arrivo, il piu' possibile sulla destra in anticipo rispetto all'ostacolo; in assenza  di  spazi  utili  di  fermata  sul  margine destro, nel caso in cui  un  evento  rilevante  non  segnalato  possa costituire elemento di pericolo per la circolazione,  fermarsi  sulla corsia   interessata   dall'evento,   inducendo    gradualmente    il rallentamento del traffico in arrivo;       dare  informazione  della  situazione  visibile  alla   propria struttura secondo le proprie procedure operative;       scendere dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione  di sicurezza;       preavvisare gli utenti del pericolo mediante i  dispositivi  di segnalazione in dotazione ai veicoli di servizio;       evitare di effettuare segnalazioni  transitando  o  stazionando sulle corsie di transito o farle in modo improvviso e  concitato  con il rischio di indurre i  guidatori  dei  veicoli  sopraggiungenti  ad effettuare manovre brusche e precipitose;       proseguire nella segnalazione, eventualmente  anche  attraverso sbandieramento, in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni  da parte della propria organizzazione e dell'eventuale  arrivo  in  sito dei servizi attivati e dei soccorsi.   6.3. Segnalazione di una situazione di  emergenza  da  parte  di  due  operatori.     Riscontrata una  situazione  anomala,  gli  operatori  articolano l'intervento nel seguente modo:       un primo operatore attua, nell'ordine, tutte le  operazioni  di cui al  precedente  punto  6.2  (rilevazione  di  una  situazione  di emergenza da parte di un solo operatore);       un secondo operatore si reca, invece,  adottando  le  opportune precauzioni, sul posto del sinistro o  dell'ostacolo  (senza  esporsi inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando  brevemente  la situazione in atto e tranquillizzando,  in  caso  di  incidente,  gli eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce, inoltre,  le  informazioni al centro radio o sala  operativa,  quando  presenti,  o  al  proprio preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori.   6.4. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte  di  tre  o  piu' operatori.     Riscontrata una  situazione  anomala,  due  di  questi  operatori opportunamente intervallati tra  loro  provvedono  ad  effettuare  la presegnalazione del pericolo all'utenza adottando le procedure  e  le precauzioni indicate ai punti 6.2 e 6.3, mentre gli altri adottano le procedure e le precauzioni indicate al punto 6.3.     In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre  di  supporto, si  procede  alla  segnalazione  ed  alla  delimitazione  della  zona dell'evento  mediante  l'utilizzo  di   segnaletica   alleggerita   o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.   6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata.     La rimozione degli ostacoli  dalla  carreggiata  da  parte  degli operatori richiede la massima attenzione per  la  salvaguardia  della propria incolumita'.     Prima di eseguire  qualsiasi  operazione  si  deve  informare  la propria organizzazione della situazione oggettivamente riscontrata la quale  provvede  ad  avvisare  l'utenza,  ove  possibile,  tramite  i pannelli a messaggio variabile in itinere.     La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi  di fermata del veicolo di cui al punto 4.1 e di presegnalazione  di  cui al punto 2.4, solo  se  la  sua  posizione  sia  compatibile  con  le limitazioni  indicate  nei  punti   3.1,   3.2,   3.3   e   3.4   per l'attraversamento delle carreggiate e per gli spostamenti a piedi.     Inoltre, per la rimozione di materiali  non  compatibile  con  la movimentazione manuale dei carichi, oppure ubicati in  una  zona  che non ne consenta la rimozione in condizioni di sicurezza, si  richiede il supporto di ulteriori veicoli, di  risorse  umane  o  delle  Forze dell'ordine,    continuando    ad    assicurare    l'attivita'     di presegnalamento.   6.6  Segnalazione  di  intervento  in  galleria  in   situazioni   di emergenza.     Riscontrata una situazione anomala in galleria, fermi restando  i principi di cui ai punti 3.3  e  4.2,  gli  operatori  provvedono  ad informare  preventivamente  la  propria  organizzazione  in  modo  da consentire l'inserimento dell'evento, ove possibile, sui  pannelli  a messaggio variabile in itinere e sui  semafori  agli  imbocchi  o  in galleria.     Nel caso di eventi anomali di cui si  ha  notizia,  un  operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore  visibilita', provvede  alla  segnalazione   al   traffico   in   arrivo   mediante sbandieramento.     In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui  e' stata riscontrata la situazione anomala, un ulteriore  operatore,  in posizione visibile al traffico veicolare e comunque a non meno di 150 metri di distanza dall'evento, puo' provvedere alla  segnalazione  al traffico  in  arrivo  mediante   sbandieramento   all'interno   della galleria.     Il  veicolo  di  servizio,  previa  attivazione  dei  dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a  messaggio  variabile,  se  in dotazione, e' posizionato possibilmente ad almeno 50 metri  dall'area dove e' presente l'evento,  in  posizione  visibile  agli  utenti  in arrivo, anche sulla stessa corsia interessata dall'evento e comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti e  per la propria sicurezza.     In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre  di  supporto, si  procede  alla  segnalazione  ed  alla  delimitazione  della  zona dell'evento  mediante  l'utilizzo  di   segnaletica   alleggerita   o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.   7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.   7.1 Generalita'.     Con riferimento al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti del 10 luglio 2002 un cantiere e' detto  fisso  se  non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.     Ogni cantiere deve essere preventivamente  autorizzato;  l'inizio delle  attivita'  di   installazione   deve   essere   opportunamente comunicato ai centri di controllo competenti per  il  territorio  ove presenti nell'organizzazione del gestore.     Gli  schemi  segnaletici  temporanei  per  la  segnalazione   dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al  citato decreto ministeriale 10 luglio 2002.     Il segnalamento comporta una segnaletica  di  avvicinamento,  una segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione.     Tutte le fasi di  messa  in  opera  del  cantiere  devono  essere adeguate  alla  tipologia  di  schema  segnaletico  e  alla   sezione stradale.     La  segnaletica  di  preavviso   su   svincoli   e   intersezione interferenti con le aree di cantiere  deve  essere  installata  prima della corrispondente segnaletica sull'asse principale.     Gli  elementi  di  cui  tenere  conto  sono:  tipo  di  strada  e caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di corsie  per  senso di marcia, presenza o  meno  di  corsia  di  emergenza),  visibilita' legata agli elementi geometrici della strada (ad  esempio,  andamento plano-altimetrico, opere d'arte, barriere di sicurezza) e ingombri  e visibilita' conseguenti alla tipologia di cantiere da adottarsi.     Per  quanto  riguarda  la  sosta  in  prossimita'  dell'area   da cantierizzare e la presegnalazione, si rimanda a quanto  previsto  ai punti  2.4  (presegnalazione  di  inizio  intervento)  e  4  (veicoli operativi).   7.2 Prelevamento della segnaletica dall'autoveicolo.     In questa fase e' necessario scaricare  la  segnaletica  fermando l'autoveicolo  secondo  i  criteri  riportati  al  punto  4  (veicoli operativi).     I segnali devono essere prelevati uno alla  volta  dal  lato  non esposto  al  traffico  dell'autoveicolo,  ovvero  dal  retro,   senza invadere le corsie di marcia.   7.3 Trasporto manuale della segnaletica.     I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando costantemente il traffico  sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.     In  caso  di  trasporto  di  cartelli   di   grandi   dimensioni, l'attivita' deve essere svolta da due operatori.     L'attraversamento a piedi della carreggiata per il posizionamento della segnaletica deve essere effettuato con le  modalita'  descritte al punto 3.4.   7.4 Installazione della segnaletica.     I segnali vengono messi in opera nell'ordine in  cui  gli  utenti della strada li incontrano: prima la  segnaletica  di  avvicinamento, poi quella  di  posizione  e  infine  quella  di  fine  prescrizione, assicurandosi durante la posa che  ogni  cartello  sia  perfettamente visibile.     La  segnaletica  e'  posata  in  modo  da  non   intralciare   la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.     La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.     Lo  sbarramento  obliquo  del  cantiere  (testata)  deve   essere preventivamente  localizzato  con   precisione   e   posizionato   in corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove ne sia consentito l'agevole avvistamento a distanza  da  parte  degli utenti.     I segnali della testata  di  chiusura  devono  essere  installati seguendo le seguenti istruzioni:       agevolare la posa dei cartelli  con  l'ausilio  di  un'adeguata presegnalazione;       assicurarsi  che  il  traffico  sopraggiungente   permetta   il posizionamento del cartello e  il  successivo  rientro  al  mezzo  di servizio;       posare preferibilmente un cartello per volta;       posare per  primo  il  cartello  piu'  vicino  alla  corsia  di emergenza o alla banchina, (in  caso  di  chiusura  della  corsia  di marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura  della  corsia  di sorpasso su strade con almeno due corsie per senso di marcia);       non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;       non sostare a piedi  o  con  gli  autoveicoli  nelle  immediate vicinanze delle testate dopo averne completata l'installazione.     Nel caso di strade con  piu'  corsie  per  senso  di  marcia,  in assenza della corsia di emergenza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  del  10 luglio 2002 per il segnalamento anticipato, posizionare  un  carrello con PMV, o segnaletica alternativa, sulla  prima  piazzola  di  sosta utile precedente il tratto interessato dal cantiere.     Nella fase di apposizione della segnaletica per la chiusura della corsia di sorpasso, il presegnalamento  attraverso  lo  sbandieratore posizionato sulla destra almeno 200  metri  prima  dell'inizio  della testata del cantiere  in  allestimento,  deve  avvenire  evitando  lo spostamento verso sinistra del traffico sopraggiungente.     L'installazione  dei  coni  o  delineatori   flessibili   avviene successivamente  alla   messa   in   opera   della   segnaletica   di avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi  in  un'area gia' interdetta al transito dei veicoli (area di cantiere).     Nel  caso  in  cui  sia  necessario   eseguire   la   segnaletica orizzontale di  cantiere  successivamente  alla  installazione  della testata o comunque dover intervenire in prossimita' della testata  e' necessario riattivare le procedure di cui al punto 2.4.   7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori.     La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od  oscurata,  non appena cessate le cause che ne hanno reso necessario il collocamento.     La rimozione  avviene,  in  generale,  nell'ordine  inverso  alle operazioni della posa in opera.     Spostandosi con l'autoveicolo all'interno del cantiere delimitato dalla segnaletica, gli operatori procedono  a  ritroso,  raccogliendo tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di  chiusura  e posizionandola sul veicolo.     Il  completamento  della  rimozione   della   testata   e   della segnaletica rimanente deve avvenire con  il  veicolo  posizionato  in corsia di  emergenza,  quando  presente,  partendo  da  una  distanza opportuna  dalla  testata,  oppure,  in  assenza  della   corsia   di emergenza, direttamente  dalla  corsia  interessata  dalla  chiusura, preceduto da opportuna presegnalazione come previsto al punto 2.4.     In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove  le manovre in retromarcia possono risultare particolarmente difficoltose e pericolose, la rimozione della segnaletica di preavviso puo' essere effettuata  nel   senso   del   traffico   supportata   da   adeguata presegnalazione.     La rimozione  della  segnaletica  dei  cantieri  che  interessano strade con una sola corsia per senso di marcia avviene con gli stessi criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando priorita' al senso  di marcia interessato dal cantiere.     Gli   eventuali   attraversamenti   della   carreggiata   vengono effettuati con le modalita' gia' descritte al punto 3.4.   7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili.     Con riferimento al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti del 10 luglio 2002 si definisce  «cantiere  mobile»  un cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocita' che puo' variare da poche centinaia di  metri  al  giorno  a  qualche chilometro all'ora.     Il cantiere mobile viene utilizzato nell'ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare tecnico (ossia, di  norma,  in presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di  corsie di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F  con  attivita'  di  un solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purche' lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi  senza apprezzabile disagio).     Quando  necessario  le  manovre  di  posizionamento  dei  veicoli possono essere presegnalate con le modalita' indicate nel punto 2.4.     Prima della messa in opera di un cantiere mobile, oltre a  quanto gia' previsto al punto  1  del  presente  allegato,  vanno  prese  in considerazioni anche:       le aree di stazionamento in sicurezza  dei  segnali  mobili  di preavviso (quali, ad esempio, corsie di emergenza, banchine, piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e  di  decelerazione, aree equivalenti, etc.);       le  aree  di  sosta  in   cui   compiere   le   operazioni   di configurazione della segnaletica, gli eventuali approvvigionamenti  e la  rimozione  della  segnaletica  del  cantiere  temporaneo  a  fine giornata o al termine dei lavori;       l'area d'inizio e di termine attivita'.     Per l'impiego di un cantiere mobile sulle strade di  tipo  C  con attivita'  di  un   solo   veicolo   operativo   la   presegnalazione dell'attivita' viene agevolata mediante la posa di un segnale  mobile di preavviso con PMV o equivalente segnale a terra (tipo Fig. II  391 art. 31 Reg.  C.d.s.)  posto  sulla  prima  piazzola  utile  (o  area equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.     Per la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno  due corsie  per  senso  di  marcia,  e'  previsto  l'impiego  di  veicoli opportunamente attrezzati. I principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che  e'  previsto  un  segnalamento  in anticipo ed un segnalamento di localizzazione.     I sistemi si differenziano a seconda della tipologia  di  strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento.     Nelle fasi  non  operative  i  segnali  devono  essere  posti  in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti.     Durante l'esecuzione  delle  manovre  di  messa  in  opera  e  di rimozione della segnaletica mobile,  e'  necessario  organizzare  gli spostamenti dei veicoli nei momenti di assenza temporanea di traffico e comunque dando sempre la precedenza al traffico sopraggiungente.     La messa in opera di un cantiere mobile  su  tratti  privi  della corsia di emergenza presuppone la disponibilita' nel tratto  di  aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso  (quali ad esempio piazzole di sosta, aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione,  aree  equivalenti)  in  funzione  dell'avanzamento coordinato delle attivita' di lavoro e in  funzione  della  rimozione del cantiere. Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di 100 m tra l'ultimo  segnale  mobile  di  protezione  ed  il  primo veicolo operativo (cantieri mobili posti in  opera  a  protezione  di veicoli  speciali  impiegati  per  lavori,  controlli,   sondaggi   e verifiche di  rapida  esecuzione  o  comunque  in  lavori  di  rapida esecuzione) tale  tratto  sara'  delimitato  con  coni  o  con  altri dispositivi aventi equivalente efficacia ove non gia' previsto.     Nella fase di spostamento coordinato dei  segnali  mobili  devono essere mantenute le mutue distanze previste dallo schema di cantiere.     Inoltre i segnali di preavviso non devono stazionare su  aree  di larghezza insufficiente a contenere l'ingombro del mezzo.   8. Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una  corsia  per senso di marcia. 
     Gli interventi all'interno di gallerie con una corsia  per  senso di marcia, con o senza la presenza di corsie di emergenza o  banchina o  di  marciapiede,  costituiscono  una  particolare  criticita',  ad elevato rischio per operatori ed utenza, a causa dei  limitati  spazi di manovra comportanti una pericolosa ed elevata prossimita'  tra  le aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico,  con  ridotta possibilita' di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti.     Pertanto  i  principi  di  ordine  generale  da   applicare   per l'esecuzione in sicurezza di interventi all'interno di questo tipo di gallerie, saranno:       1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;       2. inserimento dell'evento sui pannelli a  messaggio  variabile presenti in itinere ed all'interno della galleria (misura da adottare sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);       3. chiusura di una corsia con segnalamento all'utenza  mediante apposizione di segnaletica di preavviso e  di  testata  di  riduzione fuori galleria, nonche' apposizione di segnaletica complementare  per la delimitazione longitudinale e veicolo di  servizio,  a  protezione della zona operativa,  dotato  di  segnale  posteriore  di  direzione obbligatoria (art. 38 del Regolamento del Codice della strada)  oltre ai dispositivi luminosi supplementari  ed  al  pannello  a  messaggio variabile;       4. chiusura di entrambe le corsie nel caso  di  interventi  che comportano il posizionamento di persone e mezzi nella parti  centrali della piattaforma;       5.  regolamentazione  del  traffico  a  senso  unico  alternato mediante semafori (collocati fuori della galleria)  con  chiusura  di una carreggiata e segnalamento come nel  punto  3;  questa  soluzione puo' essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di  limitata lunghezza  (al  massimo  300  metri)  che  consentano  all'utente  di verificare anche a vista il via libera, oppure nel  caso  in  cui  si adotti un sistema di controllo dell'impianto semaforico in  grado  di verificare  l'assenza  di  veicoli  in  transito  all'interno   della galleria prima di dare il via libera. In alternativa, per  interventi di durata non superiore a quattro ore, regolamentazione del  traffico a senso unico  alternato  mediante  movieri,  collocati  fuori  dalla galleria in sicurezza, effettuata secondo le  modalita'  indicate  al punto 2.6.     Nel caso in cui la tratta stradale e la  galleria  non  dovessero essere dotate di pannelli a messaggio variabile, l'evento e' comunque segnalato all'utenza  mediante  cartello  segnaletico  e  veicolo  di servizio  dotato  di  pannello  a  messaggio  variabile   posizionato all'esterno della galleria e dall'interno, sulla prima piazzola utile rispetto all'area operativa, comunque ad una distanza non inferiore a 150 metri.     Nel  caso  di  attivita'  mobili  il  veicolo  di   servizio   di segnalazione si sposta  in  maniera  coordinata  all'avanzamento  dei lavori.     |  
|   |                                                            Allegato II   Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle  attivita'  di  pianificazione,  controllo   e   apposizione   della  segnaletica stradale destinata alle  attivita'  lavorative  che  si  svolgano in presenza di traffico veicolare.   1. Premessa. 
     Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonche' gli indirizzi e i  requisiti  minimi  di  validita' della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attivita'  di revisione, integrazione  e  apposizione  della  segnaletica  stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgano  in  presenza  di traffico veicolare.     La partecipazione ai  suddetti  corsi,  secondo  quanto  disposto dall'art. 37 del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  deve avvenire in orario di lavoro e non puo'  comportare  oneri  economici per i lavoratori.     La  formazione  di  seguito  prevista,   in   quanto   formazione specifica, non e' sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37  del citato decreto legislativo n. 81  del  2008.  Tale  formazione  deve, pertanto   considerarsi   integrativa   della   formazione   prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma  2,  del decreto legislativo n. 81 del 2008.     La durata ed i contenuti della formazione  sono  da  considerarsi minimi.   2. Destinatari dei corsi. 
     I corsi  sono  diretti  a  lavoratori  e  preposti  addetti  alle attivita' di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica stradale destinata alle  attivita'  lavorative  che  si  svolgano  in presenza di traffico veicolare.   3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento. 
     Fino alla piena attuazione del sistema di  cui  all'art.  13  del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   150   e   successive modificazioni, sono soggetti formatori del corso di formazione e  del corso di aggiornamento:       le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche  operanti  nel  settore  della prevenzione  (ad  esempio,  le  aziende  sanitarie  locali)  e  della formazione professionale;       il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante  il personale tecnico impegnato in attivita' del settore della  sicurezza sul lavoro;       l'Ispettorato nazionale lavoro;       l'INAIL;       le  associazioni  sindacali  dei  datori  di   lavoro   e   dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore dell'edilizia e dei trasporti;       gli organismi paritetici quali definiti all'art.  2,  comma  1, lettera  ee),  del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  per  lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51  del  predetto  decreto legislativo, istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;       il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;       il Ministero dell'interno (dipartimento  pubblica  sicurezza  - servizio polizia stradale, vigili del fuoco);       gli enti proprietari e le societa' concessionarie di  strade  o autostrade;       i  soggetti  formatori  con  esperienza   documentata,   almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto,  nella formazione in materia di salute e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro accreditati in conformita' al modello di accreditamento  definito  in ogni regione e provincia autonoma ai  sensi  dell'intesa  sancita  in data 20 marzo 2008 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio  2009),  che si intende,  ai  fini  del  presente  decreto,  valido  su  tutto  il territorio nazionale.     Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi  di  soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti  previsti  nei  modelli  di  accreditamento definiti in ogni regione e provincia autonoma  ai  sensi  dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini  del  presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.   4. Requisiti dei docenti. 
     Le  docenze  vengono  effettuate,  con  riferimento  ai   diversi argomenti, per la parte teorica, dal  responsabile  del  Servizio  di prevenzione e protezione aziendale con  esperienza  almeno  triennale nel settore stradale, ovvero  da  personale  interno  o  esterno  con esperienza  documentata,  almeno  quinquennale,  nel  settore   della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza  e  salute  nei cantieri stradali. Per quanto invece riguarda la  parte  pratica,  da personale  con  esperienza  professionale   documentata   nel   campo dell'addestramento  pratico  o  nei  ruoli  tecnici  operativi  o  di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione stradale.     Al termine del  triennio  successivo  all'adozione  del  presente decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovra' essere in possesso dei requisiti  di  cui al decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n.  65,  con esperienza professionale nel settore della prevenzione,  sicurezza  e salute nei cantieri stradali.   5. Organizzazione dei corsi di formazione. 
     In ordine all'organizzazione dei  corsi  di  formazione,  occorre garantire:       a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo e dei docenti;       b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;       c) un numero di partecipanti per ogni  corso  non  superiore  a trentacinque unita';       d)  per  le  attivita'  addestrative   pratiche   il   rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto  di  1  a  6 (almeno un docente ogni sei allievi);       e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo.   6. Articolazione e contenuti del percorso formativo. 
     Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada,  e' finalizzato all'apprendimento di tecniche operative  in  presenza  di traffico,  adeguate  ad  eseguire  in  condizioni  di  sicurezza   le attivita' di:       installazione del cantiere;       rimozione del cantiere;       revisione e integrazione della segnaletica;       manovre di entrata ed uscita dal cantiere;       interventi in emergenza.   6.1 Percorso formativo per i lavoratori.     Il percorso formativo rivolto ai lavoratori e' strutturato in tre moduli della durata complessiva  di  otto  ore  oltre  una  prova  di verifica finale, secondo la seguente articolazione:       a) modulo giuridico - normativo della durata di un'ora;       b) modulo tecnico della  durata  di  tre  ore,  concernente  le categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;       c)  prova  di  verifica  intermedia  (questionario  a  risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);       d) modulo pratico della durata di quattro ore,  concernente  le categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;       e) prova di verifica finale (prova pratica).   ===================================================================== |    Modulo   |              Argomento             |     Durata     | +=============+====================================+================+ |             |Cenni sugli articoli del Codice     |                | |             |della strada e del suo regolamento  |                | |             |di attuazione, che disciplinano     |                | |             |l'esecuzione di opere, depositi e   |                | |             |l'apertura di cantieri sulle strade |                | |             |di ogni classe; Cenni sull'analisi  |                | |             |dei rischi a cui sono esposti i     |                | |             |lavoratori in presenza di traffico e|                | |             |di quelli trasmessi agli utenti;    |                | |             |Cenni sulle statistiche degli       |                | |             |infortuni e delle violazioni delle  |                | |  Giuridico  |norme nei cantieri stradali in      |                | |  normativo  |presenza di traffico.               |     un'ora     | +-------------+------------------------------------+----------------+ |             |Nozioni sulla segnaletica           |                | |             |temporanea. I dispositivi di        |                | |             |protezione individuale: indumenti ad|                | |             |alta visibilita'; Organizzazione del|                | |             |lavoro in squadra, compiti degli    |                | |             |operatori e modalita' di            |                | |             |comunicazione; Norme operative e    |                | |             |comportamentali per l'esecuzione in |                | |             |sicurezza di interventi programmati |                | |             |e di emergenza (cfr. Allegato I al  |                | |   Tecnico   |presente decreto).                  |     tre ore    | +-------------+------------------------------------+----------------+ |             |Tecniche di installazione,          |                | |             |integrazione, revisione e rimozione |                | |             |della segnaletica per cantieri      |                | |             |stradali su: - Strade di tipo A, B, |                | |             |D (autostrade, strade extraurbane   |                | |             |principali, strade urbane di        |                | |             |scorrimento); - Strade di tipo C, F |                | |             |(strade extraurbane secondarie e    |                | |             |locali extraurbane); - Strade di    |                | |             |tipo E, F (strade urbane di         |                | |             |quartiere e locali urbane); Tecniche|                | |             |di intervento mediante «cantieri    |                | |             |mobili»; Tecniche di intervento in  |                | |             |sicurezza per situazioni di         |                | |   Pratico   |emergenza.                          |   quattro ore  | +-------------+------------------------------------+----------------+  6.2 Percorso formativo per i preposti     Il percorso formativo per i preposti e' strutturato in tre moduli della durata complessiva di dodici ore oltre una  prova  di  verifica finale, secondo la seguente articolazione:       a) modulo giuridico - normativo della durata di tre ore;       b) modulo tecnico della durata di cinque  ore,  concernente  le categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;       c)  prova  di  verifica  intermedia  (questionario  a  risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);       d) modulo  pratico  sulla  comunicazione  e  sulla  simulazione dell'addestramento  della  durata  di  quattro  ore,  concernente  le categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;       e) prova di verifica finale (prova pratica).   ===================================================================== |    Modulo    |             Argomento             |     Durata     | +==============+===================================+================+ |              |legislazione generale di sicurezza |                | |              |in materia di prevenzione infortuni|                | |              |con particolare riferimento ai     |                | |              |cantieri temporanei e mobili in    |                | |              |presenza di traffico; articoli del |                | |              |Codice della strada e del suo      |                | |              |regolamento di attuazione, che     |                | |              |disciplinano l'esecuzione di opere,|                | |              |depositi e l'apertura di cantieri  |                | |              |sulle strade di ogni classe;       |                | |              |analisi dei rischi a cui sono      |                | |              |esposti i lavoratori in presenza di|                | |              |traffico e di quelli trasmessi agli|                | |              |utenti; statistiche degli infortuni|                | |              |e delle violazioni delle norme nei |                | |  Giuridico   |cantieri stradali in presenza di   |                | |  normativo   |traffico;                          |     tre ore    | +--------------+-----------------------------------+----------------+ |              |Il disciplinare tecnico relativo   |                | |              |agli schemi segnaletici,           |                | |              |differenziati per categoria di     |                | |              |strada, da adottare per il         |                | |              |segnalamento temporaneo; i         |                | |              |dispositivi di protezione          |                | |              |individuale: indumenti ad alta     |                | |              |visibilita'; organizzazione del    |                | |              |lavoro in squadra, compiti degli   |                | |              |operatori e modalita' di           |                | |              |comunicazione; norme operative e   |                | |              |comportamentali per l'esecuzione in|                | |              |sicurezza di interventi programmati|                | |              |e di emergenza (vedi allegato I del|                | |    Tecnico   |presente decreto)                  |   cinque ore   | +--------------+-----------------------------------+----------------+ |              |sulla comunicazione e sulla        |                | |              |simulazione dell'addestramento     |                | |              |sulle tecniche di installazione e  |                | |              |rimozione della segnaletica per    |                | |              |cantieri stradali su: - strade di  |                | |              |tipo A, B, D (autostrade, strade   |                | |              |extraurbane principali, strade     |                | |              |urbane di scorrimento); - strade di|                | |              |tipo C, F (strade extraurbane      |                | |              |secondarie e locali extraurbane); -|                | |              |strade di tipo E, F (strade urbane |                | |              |di quartiere e locali urbane);     |                | |              |tecniche di intervento mediante    |                | |              |«cantieri mobili»; tecniche di     |                | |              |intervento in sicurezza per        |                | |    Pratico   |situazioni di emergenza;           |   quattro ore  | +--------------+-----------------------------------+----------------+
     Nel caso di un preposto che abbia  gia'  effettuato  il  percorso formativo di lavoratore, la  formazione  deve  essere  integrata,  in relazione ai compiti dal medesimo  esercitati,  con  un  corso  della durata di quattro ore piu' una prova di verifica finale.     I contenuti di tale formazione comprendono:       a) modulo tecnico della durata di un'ora;       b) modulo  pratico  sulla  comunicazione  e  sulla  simulazione dell'addestramento della durata di tre ore;       c) prova di verifica finale (prova pratica).   7. Sedi della formazione. 
     Considerata la specificita' dell'intervento formativo,  le  prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in  siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle  che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.   8. Metodologia didattica. 
     Per quanto concerne la metodologia di  insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate metodologie  «attive»  che  comportano  la centralita' del discente nel percorso di apprendimento e che:       a)   garantiscono   un   equilibrio   tra   lezioni   frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula,  nonche'  lavori di gruppo, nel rispetto  del  monte  ore  complessivo  e  di  ciascun modulo,  laddove  possibile  con  il  supporto  di  materiali   anche multimediali;       b)  favoriscono  metodologie  di  apprendimento  basate   sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici;       c)  prevedono   dimostrazioni   e   prove   pratiche,   nonche' simulazione di gestione autonoma da parte del discente di  situazioni critiche.   9. Valutazione e verifica dell'apprendimento. 
     Al termine dei due moduli teorici si svolge una  prima  prova  di verifica, nella forma di un  questionario  a  risposta  multipla.  Il superamento della prova, che si intende superata con  almeno  il  70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda  parte  del corso (parte pratica).     Il mancato superamento della  prova,  di  converso,  comporta  la ripetizione dei due moduli teorici.     Al termine del modulo pratico  ha  luogo  una  prova  pratica  di verifica finale, consistente in  una  simulazione  in  area  dedicata dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada.     Il mancato superamento delle prova di  verifica  finale  comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.     L'esito positivo delle prove di  verifica  intermedia  e  finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore,  consente il rilascio, al termine del  percorso  formativo,  dell'attestato  di frequenza con verifica dell'apprendimento.     L'elaborazione di ogni singola prova e' competenza  del  relativo docente,  eventualmente  supportato  dal  responsabile  del  progetto formativo.  L'accertamento  dell'apprendimento,  tramite   le   varie tipologie di verifiche intermedie  e  finali,  viene  effettuato  dal responsabile del progetto formativo o da un docente da  lui  delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione  globale  e redige il relativo verbale.     Gli attestati di  frequenza  e  superamento  della  prova  finale vengono  rilasciati,  sulla  base  di  tali  verbali,  dai   soggetti individuati  al  punto  3,  i  quali  provvedono  alla   custodia   e archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.     Gli attestati rilasciati  conformemente  a  quanto  previsto  dal presente decreto hanno validita' sull'intero territorio nazionale.   10. Modulo di aggiornamento. 
     L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e  dei  preposti, distribuito nel corso di ogni  quinquennio  successivo  al  corso  di formazione,  va  garantito,  alle  condizioni  di  cui  al   presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata  complessiva minima di sei ore, in particolare in caso di  modifiche  delle  norme tecniche  e  in  caso  di  interruzione   prolungata   dell'attivita' lavorativa.     Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati  anche  sui luoghi di lavoro.   11. Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore. 
     L'attestato di frequenza con  verifica  dell'apprendimento  e  la frequenza ai corsi di  aggiornamento  potranno  essere  inseriti  nel fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   150   e   successive modificazioni, ovvero - fino alla completa sostituzione del  libretto formativo  del  cittadino  -  nella   III   sezione   «Elenco   delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino.     |  
|   |                                 Art. 2 
          Procedure di apposizione della segnaletica stradale 
   1.  Nelle  attivita'  di  apposizione  della  segnaletica  per   la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri  di  sicurezza  di  cui  all'allegato   I,   ovvero   criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.   2. Dell'adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al  comma 1 i gestori delle infrastrutture,  come  definiti  dall'art.  14  del Codice  della  strada,  le   imprese   appaltatrici,   esecutrici   e affidatarie e  i  coordinatori,  ove  nominati,  danno  evidenza  nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e  100  del decreto legislativo n. 81 del 2008.     |  
|   |                                 Art. 3 
                       Informazione e formazione 
   1. I datori di lavoro del  gestore  delle  infrastrutture  e  delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando  le  previsioni  del decreto legislativo n.  81  del  2008,  assicurano  che  gli  addetti all'attivita'  di  apposizione,  integrazione   e   rimozione   della segnaletica oggetto del presente decreto ricevano  una  informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure  di cui all'art. 2. La durata, i contenuti minimi e  le  modalita'  della formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.     |  
|   |                                 Art. 4 
                 Dispositivi di protezione individuale 
   1. Fermi restando gli obblighi di  formazione  e  addestramento,  i datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo  III del decreto legislativo  n.  81  del  2008.  Gli  indumenti  ad  alta visibilita'  devono  rispondere  a  quanto   previsto   dal   decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475,  dal  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2  gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471.  Tali  indumenti  devono essere di classe 3 per tutte  le  attivita'  lavorative  eseguite  su strade di categoria A, B, C,  e  D  e  almeno  di  classe  2  per  le attivita' lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2,  comma  3, del Codice della strada. Non sono  piu'  ammessi  indumenti  ad  alta visibilita' di classe 1.   2. I veicoli operativi di  cui  all'art.  38  del  Regolamento  del Codice  della  strada,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  devono  essere  segnalati  con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero  mediante  la  combinazione  di questi segnali, in relazione  alla  categoria  della  strada  e  alla tipologia di intervento.   3.  La  segnaletica  della  zona  di  intervento  deve   avere   le caratteristiche di cui all'art. 3 del disciplinare tecnico  approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  10 luglio 2002.     |  
|   |                                 Art. 5 
                      Raccolta e analisi dei dati 
   1. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto,  la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, definisce i  criteri  e  le modalita',   tenuto   conto   della    competenza    delle    diverse amministrazioni interessate, per la raccolta  e  l'analisi  dei  dati relativi agli infortuni correlati alle attivita'  lavorative  di  cui all'art. 1, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 6 
                       Revisione e integrazione 
   1. Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto,  ove necessario, sono oggetto di revisione periodica, con  cadenza  almeno triennale,  anche  sulla  base  dei  dati  raccolti  in  ordine  alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali  di  cui all'art. 5.   2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo  2013  e'  abrogato  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   3. Dall'applicazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Il presente decreto entra in vigore  decorsi  trenta  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 22 gennaio 2019 
           Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali                                Di Maio 
                       Il Ministro della salute                                Grillo 
           Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti                               Toninelli      |  
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